Direttiva dell'ufficio federale dei trasporti. Attribuzione delle tracce e procedura di vendita all'asta
|
|
- Cristiano Righi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Dipartimento federale dell'ambiente,dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Direttiva dell'ufficio federale dei trasporti Attribuzione delle tracce e procedura di vendita all'asta Articolo 12 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS ) Visto il numero limitato di tracce orarie disponibili, è sempre più difficile soddisfare tutte le richieste di attribuzione. La regolamentazione vigente, in particolare l'ordine di priorità stabilito nella legge federale sulle ferrovie (Lferr) e l'articolo 12 capoverso 1 OARF [«In caso di richieste dello stesso rango, prende in considerazione quella che offre il maggiore contributo di copertura» (...)], non permette di fornire una risposta a tutte le questioni aperte. Si pensi ad esempio al traffico merci al quale l'articolo dell'oarf summenzionato non è applicabile poiché dal 1 gennaio 2010 per i trasporti merci non viene più riscosso il contributo di copertura. Dato il contesto, Traccia Svizzera SA, incaricata dell'attribuzione delle tracce sulla rete di FFS, BLS, SOB e Thurbo, ha organizzato di propria iniziativa una vendita all'asta, in cui l'offerta più alta ha sostituito il criterio del «maggiore contributo di copertura». Integrando la possibilità di vendita all'asta nell'articolo 12 OARF in occasione della revisione del 31 agosto 2011 e incaricando l'uft di emanare una direttiva ad hoc, il Consiglio federale ha manifestato implicitamente il proprio consenso. Dopo la prima vendita all'asta che si è svolta nel 2011, le imprese di trasporto ferroviarie interessate hanno criticato determinati aspetti della procedura e, nel corso di una discussione con l'uft organizzata nel gennaio 2012, hanno auspicato che la futura direttiva non si limiti a disciplinare la procedura di vendita all'asta. Se è vero che questa procedura permette di gestire i conflitti legati all'attribuzione di tracce, è anche vero non li risolve: l'impresa che non si aggiudica una traccia non può far circolare i treni previsti, con indubbie conseguenze sull'attività aziendale ed eventualmente sull'economia nazionale (trasferimento del traffico di transito). Occorre quindi fare in modo che tutti i treni possano circolare. La vendita all'asta deve intervenire solo in ultima istanza nel processo decisionale e cioè dopo che tutte le altre possibilità sono state esaurite. Ufficio federale dei trasporti UFT Mühlestrasse 6, Ittigen Indirizzo postale: 3003 Berna
2 Dal 2004 l'oarf ha introdotto, in linea con la corrispondente normativa dell'ue, la dichiarazione di saturazione qualora il gestore dell'infrastruttura non possa soddisfare le richieste di attribuzione delle tracce per mancanza di capacità (art. 12a OARF). Finora Traccia Svizzera SA ha organizzato una vendita all'asta senza dichiarare satura la tratta in questione. In virtù dell'oarf, la dichiarazione di saturazione deve precedere la vendita all'asta. Pertanto, la presente direttiva non concerne solo la procedura di vendita all'asta, ma anche la situazione in cui, ai sensi dell'articolo 12a capoverso 1 OARF, il gestore dell'infrastruttura non è in grado di soddisfare tutte le richieste di attribuzione delle tracce a causa della capacità insufficiente della tratta. La direttiva obbliga i gestori delle infrastrutture a cercare una soluzione amichevole in collaborazione con le imprese di trasporto interessate coordinando e conciliando le varie richieste, prassi che Traccia Svizzera SA adotta già oggi. Se il coordinamento non produce un risultato soddisfacente, ad esempio se non permette di soddisfare tutte le richieste di attribuzione, il gestore dell'infrastruttura dichiara saturata la tratta. La procedura di vendita all'asta interviene solo come ultima ratio. La direttiva stabilisce inoltre i criteri di priorità per l'attribuzione delle tracce nel caso in cui una tratta è dichiarata saturata. La direttiva dell'uft prevede un disciplinamento analogo a quello sancito dalla direttiva 2012/34/UE 1. Anche se la direttiva europea non è direttamente applicabile in Svizzera, i suoi principali elementi sono stati recepiti. Tuttavia, la direttiva dell'uft fa riferimento a quella europea solo nella misura in cui ciò è utile per la sua attuazione. In particolare, trovano applicazione gli articoli 46 e 47 paragrafo 3 della direttiva dell'ue. La direttiva dell'uft tiene analogamente conto del regolamento UE n. 913/ Disposizioni generali 1.1. La presente direttiva si basa sulla seguente normativa di riferimento: - articolo 84 capoverso 2 e articolo 87 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101); - legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS ); - ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS ) Secondo l'articolo 12 capoverso 1 OARF l'uft disciplina i dettagli della vendita all'asta in una direttiva La presente direttiva stabilisce la procedura in caso di insufficienza di tracce, le modalità della vendita all'asta e le relative scadenze Si applica a tutti i gestori di infrastruttura sulle tratte disciplinate dalla Lferr e aperte per l accesso alla rete. 1 Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, GU L 343 del , pag Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, GU L 276 del , pag /6
3 2. Procedura in caso di insufficienza di tracce L'articolo 46 della direttiva 2012/34/UE obbliga i gestori dell'infrastruttura a coordinare le richieste confliggenti, il che permette di risolvere la maggior parte dei conflitti legati all'attribuzione di tracce. Quest'obbligo vale anche per la Svizzera, sebbene non sia espressamente disciplinato dall'oarf. Si fa capo alla procedura di vendita all'asta solo se sono state esaurite tutte le altre possibilità. Quest'approccio corrisponde alla situazione giuridica nell'ue e proprio per questo la presente direttiva contempla una disposizione analoga all'articolo 47 della direttiva 2012/34/UE. La dichiarazione di saturazione permette di formulare criteri di priorità supplementari per assegnare le tracce, criteri che sono definiti al numero 2.4 della presente direttiva. In particolare, va data priorità ai servizi di trasporto vincolati a una determinata tratta, ad esempio i treni del trasporto combinato a grande sagoma. Attualmente, questi convogli possono circolare solo sull'asse del Lötschberg-Sempione. Poiché non sono possibili altri percorsi, è logico accordare loro una certa priorità su quest'asse. Occorre però tener conto anche degli aspetti geografici: un treno Visp - Sion potrebbe senz'altro essere deviato sulla linea Lötschberg - Berna - Losanna; tuttavia, quest'alternativa non è proponibile. Viene data priorità anche ai treni che circolano regolarmente: in caso contrario, infatti, un treno che circola una sola volta potrebbe impedire la circolazione di un treno previsto tutto l'anno. Poiché nelle regole di attribuzione dei corridoi europei per il traffico merci non si distingue tra treni SIM e altri treni, è possibile che le tracce SIM, già scarse, siano occupate da treni con sagoma normale. Per prevenire questo problema e fare in modo che le tracce SIM restino effettivamente riservate ai treni a grande sagoma, la direttiva stabilisce che tali tracce possono essere ordinate solo per i treni che necessitano effettivamente di un profilo più ampio Le tracce prestabilite per i treni merci sui corridoi «Reno Alpi»: (Zeebrugge - Anversa/Amsterdam/Rotterdam - Duisburg -) Basilea - San Gottardo - Chiasso/Ranzo (- Milano - Genova) oppure Lötschberg - Sempione - Domodossola (- Novara/Milano/Genova), e «Mare del Nord Mediterraneo»: (Rotterdam/Anversa/Dunkerque/Calais - Lussemburgo -) Basilea possono essere ordinate solo per trasporti transfrontalieri. Inoltre, se lo «one stop shop» del corridoio offre tracce SIM, queste possono essere ordinate solo per treni a grande sagoma (SIM). Altrimenti, per quanto concerne l'ordinazione e l'assegnazione di queste tracce si applicano le regole 3 in vigore sui relativi corridoi Se a causa della capacità insufficiente della tratta non può prendere in considerazione tutte le richieste di attribuzione di tracce, il gestore dell infrastruttura propone ai richiedenti tracce alternative accettabili. Coordina le richieste e si adopera per soddisfarle nel limite del possibile Se anche dopo il coordinamento non è in grado di soddisfare adeguatamente le richieste di attribuzione di tracce, il gestore dichiara la traccia saturata e avvia la procedura di cui all'articolo 12a OARF. 3 Decisione dei comitati esecutivi dei corridoi ferroviari n. 1 e n. 2 che stabilisce il quadro di assegnazione della capacità dei corridoi merci ferroviari n. 1 e n. 2, GU L 65 del , pag. 4. 3/6
4 2.4. Su riserva dell'articolo 12 capoverso 2 OARF, le richieste di attribuzione di tracce presentate in base a una convenzione quadro sono prioritarie Per le richieste che non si basano su una convenzione quadro si applicano i seguenti criteri di priorità: - I servizi del traffico viaggiatori non prioritari ai sensi dell'articolo 9a Lferr hanno pari priorità di quelli del traffico merci. - Le tracce sono attribuite in base al seguente ordine di priorità: Priorità 1 Treni merci per i quali non è possibile proporre soluzioni alternative per ragioni tecniche, in particolare a causa della sagoma richiesta. Spetta all'impresa richiedente provare tale impossibilità. Priorità 2 Treni merci che, per ragioni geografiche, è molto difficile deviare su itinerari alternativi. Priorità 3 Treni che circolano più volte nel corso dell'anno d'orario, in base alla frequenza delle corse. Le relative richieste sono classificate nelle seguenti tre categorie, con ordine di priorità decrescente: treni che circolano 5 giorni a settimana nella media annuale, treni che circolano 3 < 5 giorni a settimana nella media annuale, treni che circolano 1 < 3 giorni a settimana nella media annuale. Ai fini della classificazione si considerano le tracce-giorni indicate nella richiesta. Le richieste della stessa categoria godono di uguale priorità. Se i treni stagionali non raggiungono la media annuale di un giorno per settimana, si confronta il numero delle giornate effettivamente ordinate per anno d'orario. Priorità 4 Tutti gli altri treni. 3. Procedura di vendita all'asta La disposizione secondo cui il contributo di copertura più elevato determina la priorità nell'attribuzione delle tracce non si applica al traffico merci poiché dal 1 gennaio 2010 questa categoria di traffico è esentata dal versamento del contributo di copertura. L'OARF stabilisce che la vendita all'asta è obbligatoria se viene presentata anche una richiesta per il traffico merci. Senza tale obbligo, il traffico merci risulterebbe svantaggiato in ogni caso. La procedura descritta di seguito si ricollega a quella applicata da Traccia Svizzera SA, alla quale sono però state apportate alcune modifiche in base ai suggerimenti forniti da utenti della rete. 4/6
5 - L'importo versato dell'offerente vincitore non può in nessun caso superare di oltre 1000 franchi la seconda offerta più alta. Ciò permette di evitare che un utente della rete paghi una somma eccessiva e irrealistica per aggiudicarsi ad ogni costo la tratta. - L'introduzione di scadenze permette di snellire la procedura. L'obbligo per il gestore dell'infrastruttura di informare gli utenti della rete entro scadenze definite viene precisato nella presente direttiva. Occorre tenere un verbale a scopo di documentazione (ad es. nel caso in cui un richiedente presentasse un ricorso) Se le alternative proposte sono sufficienti ma le imprese richiedenti le rifiutano o se, anche dopo il coordinamento e l'attribuzione secondo i numeri 2.1, 2.3 e 2.4 della presente direttiva, non è possibile soddisfare tutte le richieste, il gestore dell'infrastruttura prende in considerazione la richiesta che offre il maggior contributo di copertura. Se vi sono più contributi di copertura di pari importo o se è stata presentata anche una richiesta per il traffico merci, il gestore dell infrastruttura procede a una vendita all asta La vendita all'asta di cui al numero 3 interessa la tratta per la quale sono state presentate varie richieste di attribuzione Il gestore dell'infrastruttura comunica simultaneamente a tutti i richiedenti che verrà effettuata una vendita all'asta e li invita a presentare un'offerta entro un termine preciso (data e ora). Il termine per l'inoltro dell'offerta dev'essere di almeno quattro giorni lavorativi In sede di attribuzione ordinaria di tracce nell'ambito della procedura di definizione dell'orario, la vendita all'asta è effettuata contemporaneamente per tutte le tracce per le quali sono state presentate richieste confliggenti Scaduto il termine prestabilito, il gestore apre le offerte pervenute e comunica alle imprese richiedenti l'importo dell'offerta più alta. I partecipanti all'asta hanno una sola possibilità di rilanciare. È fatto salvo il proseguimento della vendita all'asta secondo il numero 3.8. Il termine per l'inoltro di una seconda offerta dev'essere di almeno due giorni lavorativi La tratta è aggiudicata all'offerta più alta senza ulteriori trattative. Il gestore dell'infrastruttura fissa l'importo da versare in modo tale che la differenza rispetto alla seconda migliore offerta non superi franchi Il gestore dell'infrastruttura comunica ai richiedenti interessati l'esito della procedura subito dopo l'apertura dei plichi contenenti le offerte Se due o più offerte sono uguali, l'asta continua finché un'offerta non prevale sulle altre Il gestore dell'infrastruttura stila un verbale della vendita all'asta Le imprese la cui richiesta non è stata presa in considerazione al termine della vendita all'asta possono rinunciare, senza conseguenze finanziarie, ad altre tracce ottenute in precedenza se dimostrano che queste risultano inutilizzabili a seguito della mancata aggiudicazione della traccia in questione. 5/6
6 3.11. L'importo di cui al numero 3.6 è dovuto dalla fine della procedura di vendita all'asta. Il credito sussiste anche se l'impresa che ha vinto l'asta rinuncia all'utilizzo della traccia attribuita. In questo caso la traccia restituita è attribuita alla capacità residua. 4. Disposizioni speciali 4.1. Prima di comunicare l'avvio della vendita all'asta, il gestore dell'infrastruttura chiede alle imprese richiedenti del traffico viaggiatori di indicare il contributo di copertura calcolato conformemente all'articolo 20 capoverso 1 OARF Le imprese richiedenti del traffico merci presentano un'offerta per la vendita all'asta. Le imprese del traffico viaggiatori comunicano la somma che sono disposte a pagare in più del contributo di copertura Se i contributi di copertura calcolati sono identici, il gestore dell'infrastruttura comunica alle imprese richiedenti l'avvio della vendita all'asta. 5. Rimedi giuridici La Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria (CAF) giudica le controversie legate alla procedura di vendita all'asta. Direttiva del 3 settembre 2012 Modifica del 27 marzo 2015 Ufficio federale dei trasporti Dott. P. Füglistaler Direttore 6/6
Scadenze per l'orario ufficiale e la procedura di ordinazione del periodo d'orario 2018/2019 (anni d'orario 2018 e 2019)
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Finanziamento 3003 Berna, UFT - ITC (incl. ITF Cargo) - gestori
DettagliOrdinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria
Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF) Modifica del 31 agosto 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 25 novembre 1998 1 concernente l accesso alla rete ferroviaria
DettagliOrdinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie
Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie (, Oferr) Modifica del Avamprogetto 17.10.018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 novembre 1983 1 sulle ferrovie è modificata
DettagliOrdinanza dell UFT concernente l accesso alla rete ferroviaria
Ordinanza dell UFT concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT) Modifica del 19 dicembre 2018 L Ufficio federale dei trasporti (UFT) ordina: I L ordinanza dell UFT del 14 maggio 2012 1 concernente
DettagliRegolamento interno della Commissione d arbitrato in materia ferroviaria
Regolamento interno della Commissione d arbitrato in materia ferroviaria del 15 marzo 2013 Approvato dal Consiglio federale il 14 giugno 2013 La Commissione d arbitrato in materia ferroviaria, visto l
DettagliOrdinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia
Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTM) del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 38 della legge federale del 22 marzo 1985 1 concernente l utilizzazione
DettagliOrdinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV)
Ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 4 novembre 2009 1 sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue: Art. 6 lett.
DettagliOrdinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria
Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF) Modifica del 5 settembre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 25 novembre 1998 1 concernente l accesso alla rete ferroviaria
DettagliOrdinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale
Ordinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale del 23 febbraio 2012 (Stato 1 aprile 2012) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliOrdinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria
Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF) Modifica del 29 maggio 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 25 novembre 1998 1 concernente l accesso alla rete ferroviaria
DettagliLinee vicine al confine
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Infrastruttura 1 luglio 2013 Allegato 1 alla Direttiva concernente
DettagliPosta A. Ai gestori dell infrastruttura beneficiari d indennità: destinatari secondo elenco
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Finanziamento CH-3003 Berna, UFT Posta A Ai gestori dell infrastruttura
DettagliOrdinanza sull'organizzazione dell infrastruttura ferroviaria
[Signature] [QR Code] Ordinanza sull'organizzazione dell infrastruttura ferroviaria (ordinanza OIF) del Il Consiglio federale svizzero ordina: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:.
DettagliGeschäftsbericht. Rapport de gestion. Rapporto di gestione
Schiedskommission im Eisenbahnverkehr Commission d arbitrage dans le domaine des chemins de fer Commissione d arbitrato in materia ferroviaria Railways Arbitration Commission Geschäftsbericht Rapport de
DettagliFerrovia transalpina svizzera
Convenzione tra la Confederazione svizzera e le Ferrovie federali svizzere (FFS) (allegato 1) Convenzione tra la Confederazione svizzera e AlpTransit San Gottardo SA (ATG) (allegato 2) Convenzione tra
DettagliOrdinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria
Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria (OCIF) del 25 novembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 97 della legge del 20 dicembre 1957 1 sulle ferrovie
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale (LFPr), decreta:
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell Unione professionale svizzera dell automobile del 22 settembre 2011 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est 1
Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est 1 del 6 maggio 1992 (Stato 1 aprile 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 18 del decreto federale del 24 marzo
Dettagliper la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ( 2).
Dir. 85/577/CEE del 20 dicembre 1985 ( 1). Direttiva del Consiglio per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ( 2). (1) Pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre
DettagliOrdinanza sugli emolumenti per l esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali
Ordinanza sugli emolumenti per l esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali (Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici, OEPChim) del 18
DettagliRaccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.11.2017 COM(2017) 664 final Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per modificare
DettagliALLEGATO. della DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 4.9.2017 C(2017) 5963 final ANNEX 1 ALLEGATO della DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e
DettagliGuida alla procedura di ordinazione biennale 2016/2017 nel traffico regionale viaggiatori (TRV)
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Finanziamento Guida alla procedura di ordinazione biennale 2016/2017
DettagliOfferte del trasporto regionale viaggiatori per il periodo d'orario 2018/2019
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Finanziamento CH-3003 Berna, UFT Alle imprese di trasporto beneficiarie
DettagliPrincipi operativi sulle modalità di lavoro e sul coordinamento dell alta vigilanza sulla Nuova ferrovia transalpina (NFTA) 1
Principi operativi sulle modalità di lavoro e sul coordinamento dell alta vigilanza sulla Nuova ferrovia transalpina (NFTA) 1 emanati dalla - Conferenza delle presidenze delle commissioni e delegazioni
DettagliDecisione n del Presidium delle Commissioni di ricorso del 5 luglio 2013 relativa alla composizione amichevole delle controversie
UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) COMMISSIONI DI RICORSO Il Presidium Decisione n. 2013-3 del Presidium delle Commissioni di ricorso del 5 luglio 2013 relativa
DettagliLegge federale sul diritto internazionale privato
[Signature] [QR Code] Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta:
Dettagli1 GU L 3 del , pag GU L 11 del , pag GU L 349 del , pag. 83.
REGOLAMENTO (CE) N. 2246/2002 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2002 sulle tasse da pagare all'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni
Dettaglidel 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della
DettagliDirettiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1985 pag. 0031-0033
DettagliOrdinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA)
[Signature] [QR Code] Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA) del Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), visto
DettagliOrdinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell UFT, OseUFT) Modifica del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero
DettagliVerbale Convegno 2015 CP modello
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Verbale Convegno 2015 CP modello 2017 20 Data: 22 ottobre 2015 Luogo: Ittigen
DettagliRapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla
DettagliSpecifiche e integrazioni concernenti la direttiva
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisioni Infrastruttura e Sicurezza N. registrazione/dossier: XXXXXXXX alla
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) 732.7 Modifica del Il Consiglio federale
DettagliLegge federale sul trasporto di viaggiatori
[Signature] [QR Code] Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) Disegno variante ottimizzazione Modifica del [data] L Assemblea federale della Confederazione
DettagliProgramma di utilizzazione della rete e piano di utilizzazione della rete
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT 20 ottobre 2015 Programma di utilizzazione della rete e piano di utilizzazione
DettagliIstruzioni per la compilazione del modulo di offerta di servizi di trasporto regionali di viaggiatori (modulo di offerta TRV)
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Finanziamento Istruzioni per la compilazione del modulo di offerta
DettagliGazzetta ufficiale delle Comunità europee
L 341/54 17.12.2002 REGOLAMENTO (CE) N. 2246/2002 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2002 sulle tasse da pagare all'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 92 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del
Dettaglidel 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)
Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT) 1 del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio
Dettaglil acquisto di mezzi d esercizio per il TRV
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Finanziamento Febbraio 2011 Direttiva concernente l acquisto di
DettagliScheda informativa concernente l'attribuzione di numeri individuali
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM Divisione Servizi di telecomunicazione e posta Sezione Numerazione
DettagliOrdinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari
Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari (Ordinanza sul Fondo di smaltimento, OFSma) del 6 marzo 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliLegge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi
Legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico) dell 8 ottobre 1999 L Assemblea federale della Confederazione
DettagliGeschäftsbericht. Rapport de gestion. Rapporto di gestionee
Schiedskommission im Eisenbahnverkehr Commission d arbitrage dans le domaine des chemins de fer Commissione d arbitrato in materia ferroviaria Railways Arbitration Commission Geschäftsbericht Rapport de
DettagliLegge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi
Termine di referendum: 3 febbraio 2000 Legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico) dell 8 ottobre 1999 L
DettagliLegge federale sul diritto internazionale privato
Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) Modifica del 16 marzo 2018 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2017 1, decreta:
Dettaglidel 20 marzo 1998 (Stato 1 gennaio 2016)
Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) del 20 marzo 1998 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 87 della Costituzione federale 1 ; 2
DettagliOrdinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione
Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (Ordinanza sulle commissioni) 172.31 del 3 giugno 1996 (Stato 9 maggio 2000) Il Consiglio
DettagliRapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla
DettagliOrdinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori
Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza dell' novembre 2009 sulle indennità per il traffico regionale
DettagliLegge federale sullo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria
Legge federale sullo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione
DettagliConvenzione. Traduzione 1
Traduzione 1 Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente i lavori e la partecipazione della Svizzera al finanziamento della riattivazione del traffico
DettagliTratte in prossimità del confine
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisioni Infrastruttura e Sicurezza N. registrazione/dossier: alla direttiva
DettagliPrevenzione degli incidenti ferroviari di maggiore entità in Svizzera
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Ufficio federale
DettagliSi trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2010)68 definitivo.
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 26 febbraio 2010 (01.03) (OR. en) 6926/10 Fascicolo interistituzionale: 2008/0247 (COD) TRANS 44 CODEC 160 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU,
DettagliPROMEMORIA SUPPLEMENTO DI TEMPO DEL 10% PER LAVORO NOTTURNO REGOLARE
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell economia SECO Condizioni di lavoro Protezione dei lavoratori ABAS PROMEMORIA SUPPLEMENTO DI TEMPO DEL
Dettagliconsiderando che l'utilizzo efficace delle capacità di infrastruttura richiede criteri generali comuni per la fissazione dei diritti;
DIRETTIVA 95/19/CE DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1995 riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura IL CONSIGLIO
DettagliLegge federale sullo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria
Legge federale sullo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria (LSIF) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale
DettagliDisposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF)
58.0 Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF) emanate dal Governo il 8 ottobre 008 I. Assegni familiari Art. La quota minima dell'assegno familiare ammonta al mese a: a) 0 franchi
DettagliOrdinanza sulle tasse e indennità nell ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Ordinanza sulle tasse e indennità nell ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni del 7 aprile 2004 (Stato 20 aprile 2004) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliLegge federale sullo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria
Legge federale sullo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria (LSIF) del 20 marzo 2009 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81, 87 e 196
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea DECISIONI
6.4.2018 L 90/105 DECISIONI DECISIONE (UE) 2018/546 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 15 marzo 2018 sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di fondi propri (BCE/2018/10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DettagliOrdinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario
Ordinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OAASF) del 18 dicembre 2013 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia
DettagliC O N V E N Z I O N E...
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT C O N V E N Z I O N E..........................................................................
DettagliOrdinanza sulla costruzione di una ferrovia transalpina
Ordinanza sulla costruzione di una ferrovia transalpina (Ordinanza sul transito alpino, OTrAl) del 28 febbraio 2001 (Stato 1 marzo 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso
DettagliOrdinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Fa fede soltanto la versione che sarà pubblicata ufficialmente Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del... Il Consiglio federale
DettagliLegge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti
Legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti del 19 dicembre 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8 giugno 2007 1, decreta:
DettagliDecreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Posa di ponteggi
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Posa di ponteggi del 27 aprile 2010 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliAutorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica
Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,
DettagliDecreto federale sul programma di legislatura
Decreto federale sul programma di legislatura 2007 2011 Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale 1 ; visto
DettagliDecreto federale. Avamprogetto
Decreto federale Avamprogetto che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce
DettagliOrdinanza che adegua ordinanze nell ambito della prima fase della Riforma delle ferrovia 2
Ordinanza che adegua ordinanze nell ambito della prima fase della del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 28
DettagliProposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.1.2012 COM(2011) 938 definitivo 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell
DettagliIT Unita nella diversità IT A8-0409/29. Emendamento. Eric Andrieu a nome del gruppo S&D
6.12.2018 A8-0409/29 29 Considerando 35 (35) A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di
DettagliConsiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 novembre 2017 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 novembre 2017 (OR. en) 11932/17 COR 1 (bg,cs,da,et,fr,hr,it,lt,lv,nl,pl,pt,sv) TRANS 347 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 10 novembre 2017 Destinatario: n.
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) Allegato 3 (n. I 3) del 2 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre
DettagliOrdinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione
Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC) Modifica del... [disegno del 28.06.2006] Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 6 ottobre 1997
DettagliLegge federale concernente l organizzazione dell Autorità della concorrenza
Legge federale concernente l organizzazione dell Autorità della concorrenza (, LAC) Allegato 2 (cifra II cpv. 2) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 96 della
DettagliIndagine conoscitiva sulla revisione parziale dell ordinanza sulle ferrovie (Oferr) Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Stato: 3 giugno 2015 Indagine conoscitiva sulla revisione parziale dell ordinanza
DettagliRegistrazione di veicoli ferroviari
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Registrazione di veicoli ferroviari Berna/Ittigen, 7 febbraio 2008 Perché
DettagliLegge federale sulla libera circolazione del personale medico 1
Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1 del 19 dicembre 1877 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 33 capoverso 2 della Costituzione
DettagliOrdinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie
Ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF) del 4 dicembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoversi 2 5, 7 capoverso 4, 7a capoverso 2 e 11 della legge
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Il Consiglio federale svizzero
DettagliAutorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica
Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,
DettagliSinossi Disposizioni concernenti la procedura di conciliazione nel diritto di locazione
Gennaio 2013 Sinossi Disposizioni concernenti la procedura di conciliazione nel diritto di locazione Nel quadro dell introduzione del Codice di diritto processuale civile svizzero (; RS 272) del 19 dicembre
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
20.4.2004 L 113/37 RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2004 sull'uso di un formato comune europeo per le licenze rilasciate in conformità con la direttiva 95/ 18/CE del Consiglio relativa alle
DettagliOrdinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario
Ordinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OAASF) del 18 dicembre 2013 (Stato 1 febbraio 2014) Il Dipartimento federale dell ambiente,
DettagliOrdinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)
Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) Modifica del xx xxxx 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 novembre 1983 1 sulle ferrovie
DettagliCOMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI
COMMISSIONE EUROPEA Strasburgo, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO
DettagliCOMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE
COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE Bruxelles, 18 febbraio 2019 REV2 - Sostituisce il documento "Domande e risposte" (REV1) pubblicato il 2 ottobre 2018 DOMANDE E RISPOSTE
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade
Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA) del 7 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
25.6.2018 L 160/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/895 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e
Dettagli