San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche
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- Susanna Piccinini
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1 San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche Reddito d impresa L art. 29, in particolare, specifica che è considerato reddito d impresa quello conseguente allo svolgimento di attività artigianali, di agenzia, di commercio e, in genere, di ogni altra attività economica diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi di ogni genere. L articolo successivo specifica come viene determinato il reddito d impresa, che è costituito dagli utili netti realizzati nel periodo d imposta Sia i ricavi che gli altri proventi di ogni genere nonché le rimanenze, concorrono tutti a formare il reddito, a prescindere dalla loro iscrizione nei registri fiscali. Invece le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione solo se e nella misura in cui risultano rilevati nella contabilità e sono relativi all esercizio di competenza (fatti salvi quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente se la deduzione è stata rinviata in conformità delle disposizioni tributarie e quelli che, pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge). Concorrono a formare il reddito le sopravvenienze attive, il valore normale dei prodotti dell impresa destinati al consumo personale o familiare dell imprenditore o assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all impresa, nonché le plusvalenze dei beni relativi all impresa diversi da quelli al cui scambio o alla cui produzione è diretta l attività dell impresa nel periodo di imposta in cui sono realizzate. La perdita documentata di un periodo d imposta può essere portata in deduzione solo dal reddito imponibile d impresa nella misura dell 80% nei tre periodi d imposta successivi. Costi Nella determinazione del reddito si deve tenere conto di tutti i costi (art. 33) relativi all acquisizione di beni o servizi, delle perdite, delle sopravvenienze passive, delle minusvalenze patrimoniali nell anno in cui sono realizzate. Non sono deducibili e vengono portati ad aumento del costo dei beni stessi tutti i costi di diretta imputazione a beni diversi da quelli che originano ricavi o proventi immediatamente riconducibili al reddito d impresa (con l eccezione riferita al comma 2 dell articolo 35, ovvero gli interessi passivi riferibili a beni diversi da quelli costituenti le merci a cui afferisce direttamente l attività d impresa fino a cui ne può essere iniziata l utilizzazione). Non costituiscono oneri deducibili le imposte sul reddito, le sanzioni e gli interessi relativi al mancato o ritardato pagamento delle imposte, le sanzioni per violazioni di legge e gli interessi per dilazioni del
2 pagamento delle imposte. Non sono detraibili i compensi erogati ai familiari, salvo che questi non presentino una regolare posizione di lavoro dipendente o autonomo a tutti gli effetti di legge. Un aggiunta significativa rispetto al passaggio in prima lettura: non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività accertate come reato. Ricavi Nell art. 34 la legge specifica cosa è considerato ricavo: i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa; i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; i proventi e le plusvalenze derivanti da strumenti finanziari si intendono sempre riferiti ai redditi di capitale o diversi della persona fisica e sono esclusi da reddito d impresa, anche se risultanti dalle scritture contabili. Tra i ricavi viene compreso inoltre il valore normale dei beni assegnati all imprenditore, ai soci o destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa. Il testo in prima lettura è stato integrato con un nuovo comma (il 4), che recita: Fatta salva la prova contraria, ai ricavi derivanti dalla cessione dei beni e dalle prestazioni di servizi con parti correlate si applica il valore normale. Interessi passivi Il testo afferma che gli interessi passivi sono deducibili in quanto inerenti all attività economica effettivamente esercitata. Come accennavamo (art. 33) c è un eccezione: non sono deducibili, e vengono portati ad aumento del costo dei beni stessi, gli interessi passivi riferibili a beni diversi da quelli costituenti merci alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa, fino al momento di cui ne è iniziata o può essere iniziata l utilizzazione. Sono deducibili invece gli interessi passivi di conto corrente ma solo se il conto corrente è utilizzato esclusivamente nell ambito dell attività d impresa.
3 Rimanenze L art. 36 prende in esame la valutazione delle rimanenze. Costituiscono rimanenze di magazzino prodotti finiti e merci di cui all art. 34 lettera a, primo comma ( i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa ), ma anche le materie prime, sussidiarie e di consumo di cui alla lettera b dell articolo 34, primo comma ( i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione ). Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati al comma precedente rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell esercizio. L articolo in questione specifica anche che le rimanenze finali di un esercizio, nell ammontare indicato dal contribuente o dall Ufficio, costituiscono le esistenze iniziali dell esercizio successivo. Plusvalenze e minusvalenze Le plusvalenze (art. 37), compreso l eventuale realizzo d avviamento, concorrono a formare il reddito se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; infine, se i beni vengono assegnati all imprenditore, ai soci o destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa. Nei primi due casi la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, nel terzo invece la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. Le minusvalenze dei beni relativi all impresa (art. 38) sono deducibili se sono realizzate ai sensi del primo comma, lettere a o b dell articolo 37 (cessione a titolo oneroso o risarcimento), ovvero quando è dimostrata la perdita definitiva od il danneggiamento del bene.
4 Ammortamenti e accantonamenti Tutti i beni materiali ed immateriali strumentali per l esercizio dell impresa nonché i costi ad utilizzazione pluriennale sono ammortizzabili sulla base dei coefficienti e dei criteri che fanno riferimento ad un allegato, l allegato D, che contiene anche l indicazione dei criteri e della misura degli accantonamenti deducibili e specifica le modalità degli ammortamenti accelerati e anticipati. Viene specificato inoltre che il coefficiente d ammortamento è applicato sul valore dei beni ammortizzabili costituito dal loro costo maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione, compresi gli interessi passivi (art. 35 comma 2). Sempre nell allegato D vengono illustrati criteri e modalità da usare come riferimento per deducibilità di spese di manutenzione, riparazione e trasformazione. Altri redditi Alla formazione del reddito complessivo concorre (art. 41; Capo VI) ogni altro reddito comunque conseguito, diverso da quelli già espressamente previsti dalle disposizioni della legge in questione. Stesso discorso per le plusvalenze, non rientranti nel reddito di impresa o di lavoro autonomo, provenienti da: cessione a titolo oneroso o realizzo anche come risarcimento di terreni e beni immobili posseduti da non più di cinque anni, anche nei casi in cui i beni ivi indicati siano oggetto di contratto di locazione finanziaria (sono esclusi l abitazione principale del contribuente e i beni ricevuti in successione; abrogata dopo la prima lettura l eccezione dei beni in donazione); la cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale di società ed Enti assimilati, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni; la Cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui all allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche; la cessione a titolo oneroso o liquidazione di aziende o attività economiche/professionali, ivi compreso il realizzo d avviamento. Un altra integrazione dopo la prima lettura fa riferimento proprio alla lettera d del Comma 1 (liquidazione di aziende o attività economiche/professionali): si presume il realizzo d avviamento quando una licenza o autorizzazione venga ad essere rinunciata dal titolare e venga poi ad essere intestata ovvero gestita sotto qualunque forma ad un altro soggetto, salvo prova contraria. Se il nuovo intestatario o gestore continua l attività negli stessi locali del precedente la prova contraria non è ammessa. La presunzione di cui al comma precedente non sussiste quando una licenza o
5 autorizzazione venga ad essere rinunciata dal titolare a favore di un familiare convivente o di un familiare fino al secondo grado in linea retta, anche non convivente. Scorrendo tra i commi di questo articolo di rilevanza particolare il 5 ( si presume un realizzo d avviamento quando una licenza o autorizzazione venga ad essere rinunciata dal titolare e venga poi ad essere intestata ovvero gestita sotto qualunque forma da un altro soggetto, salvo prova contraria ) e l 8 ( Nessun tipo di costo sostenuto per il conseguimento dei predetti redditi, salvo quelli indicati ai commi precedenti, è deducibile per il contribuente). Infine un altra novità: nel caso di cessione di beni immobili ricevuti in donazione ai fini del calcolo del periodo di possesso (comma 1 lettera a) si somma il periodo di possesso del donante con quello del donatario. Fonte:
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