Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

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1 Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Decreto n. 21 del 9 febbraio 2005 VISTO VISTO VISTO Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica; il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e successive integrazioni e modificazioni; VISTA la legge 4 giugno 2004, n. 143; VISTO in particolare l art. 2, comma 1, lettere a), b), c), c)ter e comma 1 bis, concernente i corsi speciali universitari, di durata annuale, riservati ai docenti in possesso di 360 giorni di servizio, ai fini del conseguimento dell abilitazione, idoneità all insegnamento, o del diploma di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili; VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; RITENUTA SENTITE l esigenza di definire tempi e modalità di attuazione dei corsi speciali sopracitati, ai sensi dell art. 2, commi 3 e 3 bis della citata legge n. 143/04. le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, D E C R E T A : Art. 1 Attivazione dei corsi speciali abilitanti, riservati al personale in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che abbia prestato 360 giorni di servizio su posto di sostegno 1.- Le Università degli studi e le Accademie di belle arti istituiscono, ai sensi dell art.

2 2, comma 1, lettere a), b), c), della legge 4 giugno 2004, n. 143, nell anno accademico 2004/2005, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento, rispettivamente, dell abilitazione all insegnamento e dell idoneità all insegnamento, riservati alle categorie di docenti indicate nel successivo comma 2, in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno ad alunni disabili, conseguito a seguito di corsi di durata biennale, di cui al D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 e al D.P.R. n. 970 del 31 ottobre 1975 e di 360 giorni di servizio su posti di sostegno prestati nella scuola statale, paritaria o legalmente riconosciuta, con il prescritto titolo di studio dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004, data di entrata in vigore della sopracitata legge 143/ Possono partecipare ad uno solo dei corsi speciali ai fini del conseguimento dell abilitazione o dell idoneità di cui al precedente comma 1: a) Insegnanti di scuola secondaria in possesso del diploma di laurea, del diploma di accademia di belle arti o del diploma ISEF, che consentono l accesso all insegnamento per il quale si chiede l ammissione al corso abilitante ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 e del D.M. 10 agosto 1998, n. 354, privi della specifica abilitazione all insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria da conseguire con il corso speciale; b) Insegnanti di scuola dell infanzia e della scuola primaria in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell istituto magistrale e i diplomati di scuola magistrale, privi della specifica abilitazione o idoneità all insegnamento da conseguire con il corso speciale; c) Insegnanti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, di durata quinquennale, che consente l accesso alle classi di concorso di cui alle tabelle C e D annesse al D.M. n. 39/98, nonché i docenti in possesso dei diplomi di scuola secondaria superiore che danno accesso alle classi di concorso 75/A e 76/A, di cui alla tabella A annessa al citato D.M. n. 39/98, purché privi della specifica abilitazione o idoneità all insegnamento da conseguire con il corso speciale. 3.- I corsi speciali per il conseguimento dell abilitazione o idoneità nella scuola secondaria saranno svolti: - per ciascuna delle classi di concorso, di cui alla tabella A, allegata al D.M. n.39/98, non comprese in ambiti disciplinari, indicate nell unito elen co (Allegato1); - per ciascuna delle classi di concorso, di cui alla tabella C, allegata al D.M. n.39/98, non comprese in ambiti disciplinari, indicate nell unito elenco (Allegato2); - per gli ambiti disciplinari 1, 2, 4, 5 e 6 e per gli ambiti dal 10 al 20, di cui al D.M. n. 354/98, indicati nell unito elenco (Allegato 3); - per ciascuna delle classi di concorso di cui alla tabella D del D.M. n. 39/98, indicate nell unito elenco (Allegato 4). 4.- Gli interessati possono partecipare al corso speciale per il conseguimento dell idoneità o dell abilitazione, con riferimento al posto di insegnamento o all area disciplinare nella quale hanno ottenuto la nomina su posto di sostegno. In caso di più contratti a tempo determinato, stipulati per ordini o gradi diversi di scuola, il docente potrà scegliere il corso tra quelli corrispondenti ad uno dei servizi 2

3 prestati. Art.2 Attivazione corsi speciali abilitanti, riservati agli insegnanti tecnico pratici che abbiano prestato 360 giorni di servizio. 1.- Le Università istituiscono, altresì, ai sensi dell art. 2, comma c ter, della citata legge n. 143/2004, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento dell idoneità all insegnamento, riservati ai: - docenti tecnico pratici, privi della specifica abilitazione o idoneità all insegnamento da conseguire con il corso speciale, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, di durata quinquennale, che consente l accesso alle classi di concorso di cui alla tabella C annessa al D.M. n. 39/98, e di 360 giorni di servizio, prestati nella scuola statale o paritaria o legalmente riconosciuta, dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004, con il prescritto titolo di studio, per insegnamenti corrispondenti a classi di concorso. 2.- I corsi speciali per il conseguimento dell idoneità nella scuola secondaria saranno svolti secondo i medesimi criteri di cui al precedente articolo 1, comma 3. Art.3 Attivazione corsi speciali riservati, per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno 1.- Le Università istituiscono, inoltre, ai sensi dell art. 2, comma 1 bis, corsi speciali di durata annuale per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno ad alunni disabili riservato a: - docenti di scuola dell infanzia e di scuola primaria, già in possesso dell abilitazione o di idoneità all insegnamento, conseguita nei concorsi pubblici, indetti prima dell emanazione della legge n. 124 del 3 maggio 1999, compresi quelli indetti nell anno 1999, purché abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio su posti di sostegno, dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004 nella scuola dell infanzia e nella scuola primaria. Art. 4 Attivazione corsi previsti dall art. 2, comma 1, lett. c-bis e comma 1 ter 1.- I corsi previsti dall art. 2, comma 1, lett. c-bis e comma 1 ter, della legge 143/04 saranno attivati, con successivo decreto ministeriale, entro il 31 dicembre Al momento dell effettiva attivazione dei corsi, i docenti sono iscritti con riserva nelle 3

4 relative graduatorie permanenti. Art 5 Partecipazione ai corsi - compatibilità 1.- E consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali previsti dall art. 2 della legge n. 143/ L iscrizione ai corsi speciali abilitanti, fermo restando i limiti di assenza consentiti previsti dal successivo art. 7, c. 5 è compatibile con l iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari. La stessa disposizione si applica ai corsi istituiti con D.M. 100 dell 8 novembre Art.6 Condizioni e limitazioni particolari per l ammissione ai corsi 1.- Possono partecipare ai corsi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, purché in possesso degli specifici requisiti richiesti, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado iscritti con riserva nelle graduatorie permanenti, che non beneficiano dello scioglimento della riserva stessa previsto dall art. 2, comma 7 bis della citata legge n. 143/04, in quanto non hanno maturato il requisito dei 360 giorni di servizio nel periodo compreso tra il 27 aprile 2000 e il 28 ottobre In tal caso, le competenti strutture didattiche, possono valutare la possibilità di concedere uno specifico credito per il percorso formativo già effettuato dal corsista esclusivamente nel caso in cui l abilitazione o l idoneità conseguita con riserva sia la stessa da conseguire con il corso speciale annuale. 2.- Non possono partecipare ai corsi speciali di cui agli articoli 1, 2 e 3 docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ogni ordine e grado di scuola. Art. 7 Svolgimento dei corsi prove d esame 1.- I corsi si svolgeranno nell anno accademico 2004/2005, secondo il calendario che sarà fissato dalle competenti Università e Accademie nelle sedi che saranno individuate sulla base di una apposita intesa tra il Rettore dell Università o del Direttore dell Accademia interessata col competente Direttore dell Ufficio scolastico regionale. 4

5 In linea di massima, le lezioni si terranno due giorni a settimana, nelle ore pomeridiane e nell intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dalle Università e Accademie in relazione a specifiche esigenze dei corsisti e la organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche. 2.- Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati sarà possibile l organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale ed in ultima analisi interregionale, attraverso specifiche intese tra i Direttori Regionali e le strutture didattiche universitarie e accademiche interessate. 3.- Il contingente dei posti e il numero massimo di candidati da ammettere ai corsi sarà determinato da ciascuna Università o Accademia, d intesa con il Direttore Regionale, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni didattico - strumentali. Di norma, non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10. Deroghe in diminuzione sono consentite, previe intese tra Università, Accademie e Direttori Regionali interessati, qualora si renda possibile la partecipazione dei corsisti ad attività didattiche comuni e trasversali ai più corsi, anche a distanza. 4.-Le discipline dei percorsi formativi e i relativi crediti sono indicati negli allegati A- B-C-D, che fanno parte integrante del presente decreto e che riguardano, rispettivamente, gli aspiranti di cui al precedente art. 1, lettere a), b), c) e art. 2. Limitatamente ai corsi speciali per il conseguimento dell idoneità all insegnamento nella scuola primaria, è prevista una prova iniziale di idoneità linguistica per accedere al modulo sui fondamenti e la didattica della lingua inglese. 5.-La durata dei corsi è di 700 ore per i docenti della scuola dell infanzia e della scuola primaria e di 500 ore per i docenti della scuola secondaria. La frequenza dei corsi è obbligatoria. E consentito un massimo di assenze non superiore al 30 % delle ore complessive del corso. Non è previsto alcun tipo di esonero dagli obblighi di servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, da concedere, previa riapertura dei termini di presentazione della domanda e, ove necessario e possibile, anche in esubero rispetto al contingente già fissato, sulla base di criteri stabiliti dal competente Direttore Regionale. E possibile una riduzione della durata del corso, rispetto a quella prevista, entro il limite del 20% del totale delle ore, per competenze disciplinari certificate da titoli accademici o da attestati di frequenza a corsi di perfezionamento. I Direttori Regionali, le Università e le Accademie possono stipulare appositi accordi quadro che disciplinino aspetti particolari riguardanti lo svolgimento dei corsi, ed in particolare, le attività di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, da assolvere ove possibile nello svolgimento del servizio scolastico, ovvero la partecipazione a specifiche attività didattiche o tecnico-pratiche non disponibili nelle Università o nelle Accademie. 6.-I corsi, di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, si concludono con un esame finale, avente valore di esame di Stato. Coloro che superano l esame finale 5

6 conseguono l abilitazione o idoneità all insegnamento su posto o classe di concorso o ambito disciplinare per il quale hanno partecipato. I docenti della scuola primaria conseguono, con il superamento dello specifico esame finale, anche l idoneità all insegnamento della lingua inglese. Al termine dei corsi, di cui al precedente art. 3, che si concludono con un esame finale, si consegue il diploma di specializzazione per il sostegno. 7.- Il voto complessivo di abilitazione o di idoneità o di specializzazione nonché le modalità di svolgimento delle prove d esame e i criteri di valutazione, sono definiti secondo quanto previsto nei citati allegati A, B, C, D del presente decreto. 8.- L iscrizione a tutti i corsi di specializzazione o abilitanti, ivi compresi quelli istituiti ai sensi del D.M. 100 dell 8 novembre 2004, dà diritto all inclusione, con riserva, a decorrere dall a.s. 2005/2006, rispettivamente, negli elenchi di sostegno o nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell art. 3 ter della citata legge n. 143/04. All atto del conseguimento dell abilitazione o dell idoneità all insegnamento o del diploma di specializzazione per l attività di sostegno ad alunni disabili verrà sciolta la riserva ed effettuata l iscrizione a pieno titolo nelle predette graduatorie ed elenchi. 9.-I docenti di cui al precedente art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno. Art. 8 Domande di ammissione Esclusioni 1.- Le domande di ammissione ai corsi, redatte in carta semplice, secondo l modelli allegati (Allegati 5 e 6), sono indirizzate all Ufficio scolastico regionale, Centro Servizi Amministrativi del capoluogo di regione competente per territorio, ove è ubicata la sede di servizio dei candidati. Le domande debbono essere inviate entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell avviso dell emanazione del presente decreto, che sarà affisso all albo degli Uffici scolastici regionali e pubblicato sul sito Internet del M.I.U.R. e sulla rete Intranet. Coloro che non sono in servizio al momento della presentazione della domanda o prestano servizio all estero possono scegliere a quale Centro Servizi Amministrativi di capoluogo di regione indirizzare la domanda. 2.- I Direttori regionali, d intesa con le Università ed Accademie, provvedono ad assegnare i candidati alle varie sedi individuate, nelle rispettive Regioni, per l attivazione dei corsi. 3.- Sulla base delle autocertificazioni, contenute nelle domande di ammissione, gli Uffici scolastici regionali provvedono all accertamento del possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali. 6

7 Oltre al difetto dei requisiti, è motivo di esclusione la domanda prodotta fuori termine o priva della firma dell interessato. 4.-Le dichiarazioni contenute nei modelli di domanda sono soggette ai controlli previsti dall art. 71 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n Avverso il provvedimento motivato di esclusione disposto dal competente Direttore regionale è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla notifica dell esclusione, solo per errori materiali od omissioni. I nominativi dei docenti inseriti nell elenco definitivo degli ammessi ai corsi sono distribuiti tra le diverse sedi universitarie, in base al numero delle domande e alla sede di servizio dei corsisti. Art.9 Commissioni giudicatrici 1.- Le commissioni giudicatrici, nominate dal competente Direttore Generale dell Ufficio scolastico regionale, sono presiedute, rispettivamente, da un docente universitario o dal direttore dell Accademia di belle arti e composte da tutti i docenti universitari e dell Accademia di belle arti, nonché dagli insegnanti delle istituzioni scolastiche, supervisori del tirocinio, che hanno collaborato alle attività del corso speciale. 2.- A conclusione dei lavori le commissioni giudicatrici compilano l elenco, in ordine alfabetico, distinto per posto di ruolo, classe di concorso o ambito disciplinare dei candidati che hanno superato l esame finale ed hanno conseguito l abilitazione o l idoneità all insegnamento o il diploma di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili, con l indicazione, accanto a ciascun nominativo, del punteggio finale complessivo conseguito. 3.- Detto elenco è inviato al competente Direttore regionale per l approvazione e la pubblicazione all albo dell Ufficio scolastico regionale e della sede dell Università o dell Accademia di belle arti in cui si sono tenuti i corsi. Il Direttore Regionale curerà, altresì, la diffusione dell elenco in parola sul proprio sito Internet. Art. 10 Ricorsi 1.- Avverso l elenco definitivo degli ammessi ai corsi, pubblicato all albo dell Ufficio scolastico regionale, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione. 2.- I candidati che abbiano presentato ricorso avverso l'esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi con riserva alla frequenza del corso e alle prove finali e vengono, eventualmente, iscritti con riserva nell'elenco degli abilitati o degli idonei. 3.- Avverso l elenco degli abilitati o degli idonei approvato con decreto del Direttore Generale dell Ufficio scolastico regionale, è ammesso, per i soli vizi di 7

8 legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all albo. Art. 11 Contributi di iscrizione e di frequenza 1.- I corsi speciali indicati ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle Università, mediante i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti, ai sensi dell art. 2, comma 7 della legge 143/04. L esatto amm ontare dei contributi e delle tasse è quantificato dalle singole Università e Accademie sulla base del numero delle domande al momento dell effettiva iscrizione ai corsi. Il Ministero valuta e pone in essere tutte le iniziative che possano contribuire alla perequazione e al contenimento dei costi. Art. 12 Trattamento dei dati personali 1. L Amministrazione, con riferimento al Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall aspirante solo per fini istituzionali e per l espletamento delle procedure previste dal presente decreto. Art.13 Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia. 1.- Ai sensi dell art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto per l attivazione dei corsi abilitanti speciali di cui all a rt. 2, comma 1, lettere a), b), c), c) ter e comma 1 bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, e la definizione dei tempi e modalità della presentazione delle domande per il personale interessato delle scuole e istituti con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia. 2 - Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt.425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/

9 Art.14 Disposizioni Finali 1 I criteri generali di organizzazione indicati nel presente D.M. si applicano, in quanto compatibili, ai corsi speciali annuali istituiti in applicazione del D.M. 100 dell 8 novembre Roma, 9 febbraio 2005 IL MINISTRO LETIZIA MORATTI f.to Moratti 9

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