redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l Ici
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- Eduardo Tortora
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1 IMU L'imposta municipale propria, che sostituisce l ICI, ha per presupposto il possesso di terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. L istituzione dell IMU è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 (l applicazione a regime dell Imu è fissata al 2015). L imposta municipale propria sostituisce l imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l Ici.
2 Abitazione principale e pertinenze Ai fini dell imposta in esame, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
3 BASE IMPONIBILE La base imponibile dell IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini ICI nonché dalle nuove disposizioni del decreto Salva Italia. In particolare per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, per moltiplicatori diversi in base alla tipologia del fabbricato.
4 Valore dei terreni agricoli Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. Restano esenti i terreni agricoli in zone collinari o di montagna (L.984/1977)
5 Base imponibile: Fabbricati Rendita catastale (risultante al 1.01), rivalutata del 5%, x coefficiente: Categoria catastale ICI fino 2011 IMU dal 2012 Gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie C/2, C/6, C/ Gruppo catastale B 140 Categorie catastali C/3, C/4, C/ Categorie catastali A/10 e D/ Gruppo catastale D (escluso D/5) (65 dal 2013) Categoria catastale C/
6 Base imponibile: Terreni agricoli Reddito dominicale risultante in catasto (al 1.01), rivalutato del 25%, x coefficiente: Categoria catastale ICI fino 2011 IMU dal 2012 Coefficiente di base Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
7 Base imponibile: Aree Fabbricabili Valore commerciale al (valore di mercato, tenuto conto di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d uso consentita, oneri per lavori, prezzi medi di mercato).
8 Moltiplicatori (riepilogo) Gruppo/ Moltiplicatore Gruppo/ Moltiplicatore categoria catastale categoria catastale A (esclusa A/10) 160 A/10 e D/5 80 C/2, C/6 e C/7 160 D (esclusa D/5) 60 (65 dal 2013) B 140 C/1 55 C/3, C/4 e C/5 140
9 ALIQUOTE Le aliquote IMU, ordinaria e ridotta, sono state confermate come di seguito riepilogato: a) ordinaria, nella misura dello 0,76%. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono: modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4%, nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell Ires, ovvero nel caso di immobili locati; b) ridotta, nella misura: dello 0,4%, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; dello 0,2%, per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%.
10 Aliquote Aliquota base Autonomia dei Comuni Ordinaria 0,76% +/- 0,30% Abitazione principale 0,40% +/- 0,20% Fabbricati rurali strumentali 0,20% - 0,10%
11 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, è riconosciuta una specifica detrazione pari a 200 euro.
12 Detrazione base: 200,00 Rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di destinazione dell immobile ad abitazione principale La suddetta detrazione potrà portare ad azzerare l imposta, ma non potrà determinare per il contribuente un credito d imposta.
13 Ulteriore detrazione: 50,00 a figlio fino ad un massimo di 400 Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di 400 (in totale max 600).
14 Detrazione i comuni possono aumentare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, l importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. In tal caso il comune non può stabilire, per le unità immobiliari a disposizione un'aliquota IMU superiore a quella ordinaria;
15 Detrazione l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale e sue pertinenze nonchè la relativa detrazione si applicano anche all ex coniuge non assegnatario della casa coniugale e, qualora previsto dal comune, agli anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché l abitazione non sia locata.
16 Abrogazione delle agevolazioni L IMU non prevede alcun trattamento di favore per le seguenti fattispecie: le abitazioni assimilate ai fini dell ICI a quella principale del soggetto passivo, cioè le unità immobiliari abitative concesse dai contribuenti in uso gratuito (comodato) a propri parenti; - i fabbricati storici o artistici per i quali la norma aveva stabilito la determinazione della base imponibile ICI in misura agevolata; - le installazioni di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, per le quali la disciplina dell ICI attribuiva ai Comuni la potestà di stabilire un aliquota agevolata; - i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati per essere destinati alle attività assistenziali (per i soggetti disabili), per i quali la disciplina dell ICI prevedeva l esenzione; - Immobili dati in affitto in regime concordatario.
17 L IMU si applica: Casi di applicazione dell IMU - in misura agevolata (aliquota del 2 per mille, riducibile all 1 per mille) per i fabbricati rurali strumentali (censiti alla categoria catastale D/10), compresi quindi i fabbricati destinati all agriturismo, all abitazione dei dipendenti agricoli e alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche da parte delle società cooperative; - in misura ordinaria (aliquota di base pari al 7,6 per mille) sia per le aree fabbricabili, i cui valori sono determinati con le medesime regole stabilite per l ICI, sia per i terreni agricoli che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) dovranno sottoporre a tassazione senza l applicazione delle agevolazioni (franchigia e riduzioni d imposta) previste invece in tema di ICI. - Pertanto, a prescindere dalla potestà generale, secondo cui i Comuni possono regolamentare le proprie entrate anche tributarie salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell aliquota massima dei singoli tributi, dal 1 gennaio 2012 le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale sono trattate come altri fabbricati, senza quindi applicazione dell aliquota agevolata e/o della detrazione d imposta.
18 Fabbricati inagibili o inabitabili Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali la disciplina dell ICI prevedeva la riduzione dell imposta al 50%, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono le condizioni la disciplina dell IMU non ha confermato l applicazione dell agevolazione, [rappresentata dalla riduzione dell imposta del 50%, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,. L inapplicabilità del beneficio in questione trova fondamento anche nell abrogazione della norma secondo cui i Comuni potevano disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti della riduzione della relativa imposta dovuta] Ne discende che, in mancanza di una norma regolamentare di favore, i fabbricati diroccati, pericolanti od oggetto di ristrutturazione edilizia saranno tassati in misura ordinaria.
19 Valore delle aree fabbricabili Per le aree fabbricabili, infine, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione: zona territoriale di ubicazione; indice di edificabilità; destinazione d uso consentita; oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per area fabbricabile s intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale (PRG o PGT) adottato dal Comune. I Comuni possono determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio di tali aree. In caso di utilizzazione edificatoria dell area, di demolizione di fabbricato, di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile IMU è costituita dal valore dell area, che è comunque considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
20 TERMINI DI VERSAMENTO I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imu dovuta al comune per l'anno in corso: in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
21 MODALITA DI VERSAMENTO tramite il modello F24, con modalità che saranno stabilite con un provvedimento dell Agenzia delle entrate
22 Deducibilità L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.
23 Es 1: Persona fisica con abitazione principale e terreno agricolo
24 Esempio 2: Azienda di produzione
25 IMPOSTA SUGLI IMMOBILI ALL ESTERO: PATRIMONIALE SU IMMOBILI ESTERI DAL 2011 COMPRESO Dovuta dalle persone fisiche residenti initaliaproprietarie (indipendentemente da utilizzo ed anche tramite fiduciaria di amministrazione) dell immobile o di altro diritto reale in proporzione alla quota ed ai mesi di possesso (calcolo come ici) sul valore indicato nel quadro RW (acquisto piùoneri accessori o valore di mercato stimato) L aliquota è dello 0,76%; dall imposta si può scomputare un credito pari alla imposta patrimoniale eventualmente pagata nello stato di ubicazione dell immobile stesso. Per versamento liquidazione accertamento e riscossione di tale imposta valgono le regole delle imposte sui redditi delle persone fisiche e quindi, presumibilmente, il quadro RW genereràimposte da riportare nel quadro dei versamenti o in altro quadro
26 COMPARTECIPAZIONE ERARIALE 50% dell imposta di base: È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando l aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili. Esclusioni: Abitazione principale e relative pertinenze, Fabbricati rurali ad uso strumentale Detrazioni: Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Accertamento: Le attività di accertamento e riscossione dell imposta erariale sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
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