Indicazione delle modalità attuative dell art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n L AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
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1 ALLEGATO N. 1 DELIBERAZIONE 26 gennaio 2006 Indicazione delle modalità attuative dell art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n L AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l articolo 5, comma 7, che pone a carico del bilancio dello Stato la provvista finanziaria necessaria per il funzionamento dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; VISTO l art. 1, comma 67, della stessa legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, nel limite massimo, per il 2006, dello 0,25% del valore del mercato stesso; VISTO il finanziamento di 3,850 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato per il 2006, a favore dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; VISTA l ulteriore attribuzione, a favore dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e a carico del bilancio dello Stato, di 3,5 milioni di euro, prevista dallo stesso art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, peraltro a titolo di mera anticipazione e da restituire entro il 31 dicembre 2006 al bilancio dello Stato; RITENUTA la necessità di coprire, per l anno 2006, i costi di funzionamento dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo l entità e le modalità previste dal presente provvedimento;
2 VISTA la deliberazione di questa Autorità del 14 dicembre 2005, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l anno 2006; VISTA la deliberazione di questa Autorità del 4 gennaio 2006, con cui è stata approvato lo schema del presente provvedimento; VISTA la nota del 4 gennaio 2006, con cui tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri; RILEVATO che è trascorso il termine di venti giorni previsto dall art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni; VISTA la deliberazione di questa Autorità del 26 gennaio 2006, con cui si è preso atto dell intervenuta esecutività del presente provvedimento; DELIBERA Articolo 1 Soggetti tenuti alla contribuzione 1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nell entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti di cui all art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.; b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a); c) gli organismi di attestazione di cui all art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m. Articolo 2
3 Entità della contribuzione 1. I soggetti di cui all articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con le modalità e i termini di cui all articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi: Fascia di importo (in migliaia di euro) Quota per la stazioni appaltanti Quota per ogni partecipante (in euro) (in euro) da 0 a ,00 20,00 da 150 a ,00 30,00 da 500 a ,00 50,00 da a ,00 80,00 oltre ,00 100,00 2. I soggetti di cui all articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo pari al 2,5% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all ultimo esercizio finanziario. Articolo 3 Modalità e termini di versamento della contribuzione 1. I soggetti di cui all articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all atto dell attivazione delle procedure di selezione del contraente. Tale pagamento avviene al momento della attribuzione, da parte dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve essere riportato nell avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
4 2. I soggetti di cui all art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara. 3. I soggetti di cui all articolo 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni dall approvazione del proprio bilancio. 4. I soggetti contribuenti devono indicare, all atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all articolo 1, lettere a) e b), del presente provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al seguente indirizzo: Articolo 4 Riscossione coattiva e interessi di mora 1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all art. 1 lettere a) e c) secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente. Articolo 5 Disposizioni transitorie 1. Nelle more dell attivazione delle procedure telematiche di riscossione, di cui verrà data notizia sul sito dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il versamento della contribuzione dovuta dai soggetti di cui all articolo 1, va effettuato con le seguenti modalità:
5 a) presso la Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, a favore della contabilità speciale n. 1493, intestata all Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici presso la Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma; b) sul conto corrente postale n , intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma, contabilità speciale Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. 2. In entrambe le modalità previste dal comma 1 del presente articolo, i soggetti contribuenti di cui all articolo 1, lettere a) e b) del presente provvedimento devono indicare, a titolo di causale, ogni utile riferimento per l individuazione della procedura cui la cui contribuzione si riferisce. 3. In sede di prima applicazione e fino all attivazione delle procedure di attribuzione del codice informatico di cui all art. 3, comma 1, i soggetti di cui all art. 1, lettera a) sono tenuti al versamento della contribuzione di cui all art. 2 entro trenta giorni dall attivazione di ciascuna procedura di selezione del contraente. Articolo 6 Disposizione finale 1. Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. 2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno 20 febbraio 2006.
6 ALLEGATO N. 2 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ATTUAZIONE DELL ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 PER L ANNO 2007 IL CONSIGLIO VISTO l art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; VISTA la deliberazione 26 gennaio 2006 con la quale l Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ha dato attuazione a quanto previsto dall art. 1, commi 65 e 67, della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l anno 2006; VISTO l articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed ulteriori competenze; VISTO l articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all attuazione dei nuovi compiti l Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ; VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (tabella C) che prevede il finanziamento di ,00 euro a carico del bilancio dello Stato per il 2007, a favore dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; VISTA la deliberazione di questa Autorità del 5 dicembre 2006, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l anno 2007;
7 RITENUTA la necessità di coprire, per l anno 2007, i costi di funzionamento dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo l entità e le modalità previste dal presente provvedimento; VISTA la deliberazione di questa Autorità del 5 dicembre 2006, con cui è stato approvato lo schema del presente provvedimento; SENTITI gli operatori del settore; VISTA la nota del 7 dicembre 2006, con cui tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri; RILEVATO che è trascorso il termine di venti giorni previsto dall art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni; PRESO atto dell intervenuta esecutività del presente provvedimento; NELLA Adunanza del 10 gennaio 2007, DELIBERA Articolo 1 Soggetti tenuti alla contribuzione 1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a); c) gli organismi di attestazione di cui all art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n Articolo 2 Entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi 1. I soggetti di cui all articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità e i termini di cui all articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi :
8 Importo posto a base di gara Quota per la stazioni appaltanti Quota per ogni partecipante (in migliaia di euro) (in euro) (in euro) da 150 fino ad un importo 150,00 30,00 inferiore a 500 da 500 fino ad un importo 250,00 50,00 inferiore a da fino ad un importo 400,00 80,00 inferiore a oltre ,00 100,00 2. I soggetti di cui all articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all ultimo esercizio finanziario. Articolo 3 Modalità e termini di versamento della contribuzione 1. I soggetti di cui all articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all atto dell attivazione delle procedure di selezione del contraente. 2. Il pagamento di cui al precedente comma avviene al momento della attribuzione, da parte dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve essere riportato nell avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. L attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate dall obbligo di contribuzione. 3. I soggetti di cui all art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara. 4. I soggetti di cui all articolo 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni dall approvazione del proprio bilancio. 5. I soggetti contribuenti devono indicare, all atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all articolo 1, lettere a) e b), del presente provvedimento
9 devono altresì indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo. 6. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: 7. L Autorità si riserva la facoltà di concordare con le stazioni appaltanti, per particolari e comprovate esigenze, modalità di pagamento diverse rispetto a quelle previste nella presente delibera. Articolo 4 Riscossione coattiva e interessi di mora 1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all art. 1 lettere a) e c) secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente. Articolo 5 Disposizione finale 1. Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1 febbraio Roma, lì 10 gennaio 2007 Il Presidente Alfonso M. Rossi Brigante
10 ALLEGATO N. 3 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ATTUAZIONE DELL ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 PER L ANNO 2008 VISTO l art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; VISTA la deliberazione 26 gennaio 2006 con la quale l Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ha dato attuazione a quanto previsto dall art. 1, commi 65 e 67, della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l anno 2006; VISTO l articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed ulteriori competenze; VISTO l articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all attuazione dei nuovi compiti l Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
11 VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (tabella C) che prevede il finanziamento di ,00 a carico del bilancio dello Stato per il 2008, a favore dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; VISTA la deliberazione di questa Autorità del 20 dicembre 2007, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l anno 2008; RITENUTA la necessità di coprire, per l anno 2008, i costi di funzionamento dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo l entità e le modalità previste dal presente provvedimento; VISTA la deliberazione di questa Autorità del 20 dicembre 2007, con cui è stato approvato lo schema del presente provvedimento; SENTITI gli operatori del settore; VISTA la nota del 21 dicembre 2007, con cui tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell economia e delle finanze; RILEVATO che è trascorso il termine di venti giorni previsto dall art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni; PRESO atto dell intervenuta esecutività del presente provvedimento; D E L I B E R A Articolo 1 Soggetti tenuti alla contribuzione
12 1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a); c) gli organismi di attestazione di cui all art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n Articolo 2 Entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi 1. I soggetti di cui all articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità e i termini di cui all articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi : Importo posto a base di gara (in migliaia di euro) Quota per Quota per le stazioni appaltanti ogni partecipante (in euro) (in euro) da 150 fino ad un importo inferiore a ,00 20,00 da 500 fino ad un importo inferiore a ,00 40,00 da fino ad un importo inferiore a ,00 70,00 oltre ,00 100,00 2. I soggetti di cui all articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all ultimo esercizio finanziario. Articolo 3
13 Modalità e termini di versamento della contribuzione 1. I soggetti di cui all articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all atto dell attivazione delle procedure di selezione del contraente. Il termine di pagamento, fissato in trenta giorni, decorre dal momento dell attribuzione, da parte dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), che deve essere riportato nell avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. L attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate dall obbligo di contribuzione. 2. I soggetti di cui all art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara. 3. I soggetti di cui all articolo 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni dall approvazione del proprio bilancio. 4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto per cui presentano l offerta in ragione del relativo importo. 5. I soggetti contribuenti devono indicare, all atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all articolo 1, lettere a) e b), del presente provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo. 6. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo:
14 7. L Autorità si riserva la facoltà di concordare con le stazioni appaltanti, per particolari e comprovate esigenze, modalità di pagamento diverse rispetto a quelle previste nella presente delibera. Articolo 4 Riscossione coattiva e interessi di mora 1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente. Articolo 5 Disposizione finale 1. Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1 febbraio Roma, lì 24 Gennaio 2008 Il Presidente Luigi Giampaolino
15 ALLEGATO N. 2 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture MODIFICAZIONE DELIBERAZIONE CONSILIARE 24 GENNAIO 2008, CONCERNENTE L ENTITÀ E LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL AUTORITÀ SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELL ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, PER L ANNO 2008 IL CONSIGLIO VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, in particolare, l articolo 6, che prevede, tra l altro, che l Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l articolo 7 e l articolo 8, comma 12, in cui è previsto che all attuazione dei nuovi compiti l Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, nonché il comma 67 del citato art. 1, il quale dispone che l Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; VISTE le deliberazioni 26 gennaio 2006 e 10 gennaio 2007, con le quali l Autorità, ha dato attuazione a quanto previsto dall art. 1, commi 65 e 67, della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente per l anno 2006 e per l anno 2007, tenendo conto degli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato previsti dalle leggi finanziarie relative ai pertinenti esercizi finanziari; VISTA la deliberazione di questa Autorità del 20 dicembre 2007, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l anno 2008;
16 VISTA la deliberazione 24 gennaio 2008, con la quale sono state determinate entità e modalità per coprire, per l anno 2008, i costi di funzionamento dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza; PRESO ATTO che, per effetto della innovazione riguardante le modalità di versamento del contributo per le gare articolate in lotti, introdotta all art. 3, comma 4, della deliberazione 24 gennaio 2008, si è registrata una diminuzione dell onere contributivo a carico dei soggetti economici e, invece, un sensibile e significativo aumento dello stesso onere a carico delle stazioni appaltanti che fanno frequente ricorso a gare articolate in lotti, in particolare CONSIP e aziende sanitarie e ospedaliere; RITENUTO opportuno, anche al fine di proseguire nella direzione della progressiva diminuzione del contributo, avviata già a partire dalla deliberazione del 10 gennaio 2007, modificare le modalità che le stazioni appaltanti dovranno osservare nel caso di gare per lotti, così da ridurre anche l entità del contributo dovuto dai menzionati soggetti incisi, fermo restando, invece, per i soggetti economici il criterio, meno oneroso, della determinazione del contributo stesso in ragione del singolo lotto; VISTA la deliberazione di questa Autorità del maggio 2008, con cui è stato approvata la modifica alla succitata deliberazione del 24 gennaio 2008, secondo il testo recepito nello schema del presente provvedimento, con riserva di apportare le conseguenti variazioni al bilancio preventivo per l anno 2008, approvato con la sopra menzionata deliberazione del 20 dicembre 2007; VISTA la nota del 19 giugno 2008, con cui tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri;
17 DELIBERA Articolo unico 1. L art. 3, comma 4, della deliberazione del Consiglio dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è soppresso e sostituito dal seguente: 4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo secondo l importo totale posto a base di gara ai sensi dell art. 2, comma 1; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.. 2. Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed entra in vigore il 1 settembre Roma, lì 30 luglio 2008 IL PRESIDENTE Luigi Giampaolino
18 ALLEGATO N. 4 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture MODIFICAZIONE DELIBERAZIONE CONSILIARE 24 GENNAIO 2008, CONCERNENTE L ENTITÀ E LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL AUTORITÀ SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELL ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, PER L ANNO 2008 IL CONSIGLIO VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, in particolare, l articolo 6, che prevede, tra l altro, che l Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l articolo 7 e l articolo 8, comma 12, in cui è previsto che all attuazione dei nuovi compiti l Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, nonché il comma 67 del citato art. 1, il quale dispone che l Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; VISTE le deliberazioni 26 gennaio 2006 e 10 gennaio 2007, con le quali l Autorità, ha dato attuazione a quanto previsto dall art. 1, commi 65 e 67, della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente per l anno 2006 e per l anno 2007, tenendo conto degli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato previsti dalle leggi finanziarie relative ai pertinenti esercizi finanziari; VISTA la deliberazione di questa Autorità del 20 dicembre 2007, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l anno 2008;
19 VISTA la deliberazione 24 gennaio 2008, con la quale sono state determinate entità e modalità per coprire, per l anno 2008, i costi di funzionamento dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza; PRESO ATTO che, per effetto della innovazione riguardante le modalità di versamento del contributo per le gare articolate in lotti, introdotta all art. 3, comma 4, della deliberazione 24 gennaio 2008, si è registrata una diminuzione dell onere contributivo a carico dei soggetti economici e, invece, un sensibile e significativo aumento dello stesso onere a carico delle stazioni appaltanti che fanno frequente ricorso a gare articolate in lotti, in particolare CONSIP e aziende sanitarie e ospedaliere; RITENUTO opportuno, anche al fine di proseguire nella direzione della progressiva diminuzione del contributo, avviata già a partire dalla deliberazione del 10 gennaio 2007, modificare le modalità che le stazioni appaltanti dovranno osservare nel caso di gare per lotti, così da ridurre anche l entità del contributo dovuto dai menzionati soggetti incisi, fermo restando, invece, per i soggetti economici il criterio, meno oneroso, della determinazione del contributo stesso in ragione del singolo lotto; VISTA la deliberazione di questa Autorità del maggio 2008, con cui è stato approvata la modifica alla succitata deliberazione del 24 gennaio 2008, secondo il testo recepito nello schema del presente provvedimento, con riserva di apportare le conseguenti variazioni al bilancio preventivo per l anno 2008, approvato con la sopra menzionata deliberazione del 20 dicembre 2007; VISTA la nota del 19 giugno 2008, con cui tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri;
20 DELIBERA Articolo unico 1. L art. 3, comma 4, della deliberazione del Consiglio dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è soppresso e sostituito dal seguente: 4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo secondo l importo totale posto a base di gara ai sensi dell art. 2, comma 1; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.. 2. Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed entra in vigore il 1 settembre Roma, lì 30 luglio 2008 IL PRESIDENTE Luigi Giampaolino
21 ALLEGATO té &i&tenèfa&e ATTUAZIONE DELL'ART, 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 PER L'ANNO 2009 VISTO l'art, 1. comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n, 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile n, 163), il quale dispone che l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza. nonché le relative modalità di riscossione; VISTA la legge 23 dicembre n, 266 e. in particolare, Part, 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; VISTA la deliberazione 26 gennaio 2006 con la quale l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ha dato attuazione a quanto previsto dalfart. L commi 65 e 67, della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2006; VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, E. 163 che prevede che l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dì lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed ulteriori competenze; VISTO l'articolo 8S comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo i, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n, 266; VISTA la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)" (tabella C) che prevede il finanziamento
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25 ALLEGATO N. 6 Determinazione n. /09 Oggetto: Nomina del Responsabile SIMOG Stazione Appaltante (RSSA) per la..(indicare le sede di appartenenza) dell INAF. IL DIRETTORE VISTO VISTO VISTO VISTO VISTO VISTO VISTO VISTO PRESO ATTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell INAF; il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell INAF, come modificato dall Allegato 2 del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, n. 38; il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004; il Regolamento del Personale, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004; il Regolamento sull Amministrazione, sulla Contabilità e sull Attività Contrattuale dell INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004; il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; l art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), il quale dispone che l Autorità per la per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; altresì l art. 1, comma 65, della suddetta legge che pone le spese di funzionamento dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; che l Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dando attuazione a quanto previsto dai su indicati commi dell art. 1 della Legge Finanziaria 2006, con proprie deliberazioni del 26 gennaio 2006,
26 del 10 gennaio 2007 e del 24 gennaio 2008, come modificata dalla deliberazione del 30 luglio 2008, ha determinato rispettivamente per gli anni 2006, 2007 e 2008 l ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza; CONSIDERATO PRESO ATTO CONSIDERATO RITENUTO che con successiva deliberazione del 1º marzo 2009, la suddetta Autorità ha determinato per l anno 2009 l ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza nel settore degli appalti pubblici; che ai sensi delle su citate deliberazioni, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli artt. 32 e 107 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che intendano avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori o opere pubbliche, ovvero all acquisizione di servizi e di forniture, devono individuare tra i propri dipendenti un Responsabile SIMOG Stazione Appaltante (RSSA); che il RSSA ha il compito di: 1) procedere all accreditamento delle proprie generalità e di quelle dell Amministrazione di appartenenza presso l anagrafe informatica tenuta dall Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 2) connettersi al Sistema Informativo di Monitoraggio della Gare (SIMOG), presente sul sito internet della predetta Autorità, per l assegnazione alla procedura di gara che l Amministrazione di appartenenza intende attivare del CIG (Codice Identificativo Gara) e per la determinazione dell importo della contribuzione, se dovuta, a carico della Stazione Appaltante e degli operatori economici; necessario nominare il RSSA per le procedure di gara che devono essere attivate presso..(indicare le sede di appartenenza) dell INAF; DETERMINA - È nominato quale Responsabile SIMOG Stazione Appaltante (RSSA) del..(indicare le sede di appartenenza) dell INAF il/la dipendente, a decorrere dalla data del presente provvedimento. - Il RSSA deve procedere ai seguenti adempimenti: accreditare le proprie generalità e quelle del..(indicare le sede di appartenenza) presso l anagrafe informatica tenuta dall Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; connettersi al Sistema Informativo di Monitoraggio della Gare (SIMOG), presente sul sito internet della suddetta Autorità, per l assegnazione del CIG (Codice Identificativo Gara) alla procedura di gara che..(indicare le sede di appartenenza) intende attivare e per la determinazione dell importo della contribuzione, se dovuta, a carico della Stazione Appaltante e degli operatori economici;
27 perfezionare la registrazione già effettuata, attraverso l inserimento degli ulteriori dati richiesti dal sistema ovvero: a) la data di pubblicazione del bando o la data del protocollo della lettera di invito; b) la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Data,. IL DIRETTORE
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