REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI (
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1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI ( cons. Silvio Benvenuto ) ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero PC/15938 del registro di Segreteria, proposto dalla signora V. D., nata il xxx, rappresentata e difesa dall avvocato Laura Daniela Zavarella, elettivamente domiciliata presso lo studio dell avvocato Tiziana Taranta in L Aquila, via Monte Salviano 3, nei confronti dell Inps, rappresentato e difesi dagli avvocati Carlo Costantino De Pompeis e Emanuela Capannolo, per la rideterminazione della pensione indiretta di reversibilità n /FS con inclusione dell indennità integrativa speciale e speciale e con ogni conseguenza in merito alle tredicesime mensilità, a decorrere dal 1 agosto 1988, con interessi e rivalutazione monetaria. Uditi nella pubblica udienza del 17 settembre 2008, l avvocato Tiziana Taranta per delega dell avvocato Laura Daniela Zavarella, per la ricorrente, l avvocato Carlo Costantino De Pompeis, per l Inps. Esaminati gli atti e i documenti della causa. FATTO La ricorrente è titolare dall di pensione di reversibilità in qualità di vedova del signor A. P., dipendente dell allora Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, deceduto in attività di servizio il xxx. Nel contempo la ricorrente era titolare di trattamento retributivo presso la stessa Azienda fino al 5 giugno Cessata a tale data dal servizio, ha avuto assegnato trattamento pensionistico diretto. Nel ricorso si sostiene che sul trattamento di reversibilità non è stato mai corrisposta l indennità integrativa speciale e pertanto si chiede che tale indennità sia corrisposta a decorrere dalla data di assegnazione della pensione di reversibilità ( novembre 1983 ) con ogni conseguenza in merito alla tredicesima mensilità, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Risulta che l interessata aveva avanzato domanda amministrativa ai fini di cui sopra con raccomandata pervenuta all Inps in data 25 luglio La domanda era stata respinta dal Comitato di amministrazione del Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato della sede provinciale dell Inps di L Aquila, in data 27 febbraio 2004, con la motivazione che l indennità integrativa speciale non viene concessa dall Inps ai pensionati già titolari di pensione presso altro ente previdenziale. L Inps si è costituita con memoria depositata il 5 settembre 2008 nella quale si sostiene che la pensione di reversibilità di cui si discute non è soggetta alla normativa di cui al dpr 1092/1973 che riguarda i dipendenti dello Stato, bensì alle disposizioni di cui alla legge n. 218/52 e alla successiva legge n. 153/69, che riguardano, l una l adeguamento al trattamento minimo, e l altra l adeguamento automatico ( cioè la perequazione automatica di cui all art. 34, comma 1, della legge 448/98, con riferimento alle leggi n. 449/97, art. 49, comma 4 e art. 11 del D.Lgs n. 503/92, nonché dell art. 14 della legge n. 724/94 e successive modificazioni e integrazioni ). Comunque anche se si trattasse di pensione per la quale l indennità integrativa speciale fosse spettante, vigerebbe il principio del divieto di cumulo dell indennità in parola affermato dalla Corte dei conti con la sentenza n. 39/40 del 1997.
2 2 La memoria conclude chiedendo il rigetto del ricorso (compresa la richiesta di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria) ed eccependo comunque in via subordinata la prescrizione quinquennale di eventuali ratei pensionistici pregressi. DIRITTO Va preliminarmente chiarito che, contrariamente a quanto affermato dall Inps, la pensione di reversibilità in godimento da parte della ricorrente non era stata stabilita secondo le norme dell assicurazione generale di malattia ( in particolare la legge n. 218/52 e la successiva legge n. 153/69 ), in quanto il personale dell allora Azienda delle Ferrovie dello Stato usufruiva di una gestione pensionistica autonoma per la quale trovava applicazione anche il dpr n. 1092/73. Del resto basta leggere il decreto concessivo di tale pensione, trasmesso proprio dall Inps, con lettera del 9 settembre 2005, prot. n (agli atti di causa), per constatare che nell intestazione della stessa pensione si fa espresso riferimento al dpr 1092/73. La legge 22 dicembre 1980, n. 885 aveva poi regolato ( articolo 2 ) le modalità di computo dell indennità integrativa speciale per i titolari di pensioni di reversibilità aventi causa dei dipendenti dell Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato collocati in quiescenza posteriormente al 1 luglio 1979 o deceduti in attività di servizio dopo il 30 giugno Va ancora aggiunto che il trasferimento delle posizioni assicurative del personale delle Ferrovie dello Stato dal soppresso Fondo pensioni all apposito Fondo speciale istituito presso l Inps, art. 43 legge n. 488/1999 e successivo decreto interministeriale 15 giugno 2000, non ha apportato sostanziale mutamento al sistema pensionistico dei ferrovieri. Premesso quanto sopra si osserva che la domanda contenuta nel ricorso ha due distinti oggetti: il primo concerne il caso di cumulo di indennità integrativa speciale su trattamento pensionistico e su trattamento retributivo ( dall al luglio 1988 ); il secondo concerne il cumulo della stessa indennità su due trattamenti pensionistici ( uno diretto e l altro di reversibilità ), per il periodo successivo al luglio Ora per quanto concerne il cumulo di indennità integrativa speciale su trattamento pensionistico e su trattamento retributivo, pur se di deve affermare, ormai per uniforme giurisprudenza di questa Corte, che le norme contenenti il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale in tale ipotesi, sono state espunte dall'ordinamento, nel caso specifico ci si riferisce a situazione giuridica relativa al periodo dal 1983 al 1988 che ricade ampiamente sotto gli effetti della prescrizione quinquennale ritualmente eccepita dall amministrazione e pertanto questa parte della domanda va respinta a seguito di tale eccezione. Per quanto riguarda la richiesta di cumulo dell indennità integrativa speciale per il periodo di concorso di più trattamenti pensionistici, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 2/QM/2006, hanno ribadito il principio che il divieto di cumulo integrale dell I.I.S. in tale caso, previsto dal secondo comma dell art. 99 del DPR n. 1092/73, non è stato mai cancellato dal Giudice delle leggi. A seguito di questa sentenza delle Sezioni riunite n. 2/QM/2006 alcune sezioni giurisdizionali di questa Corte, condividendone l orientamento interpretativo, hanno ritenuto che il divieto di cumulo dell indennità integrativa speciale su più trattamenti pensionistici, pur mitigato dalla corresponsione del minimo Inps, si prestasse a dubbi di costituzionalità e pertanto hanno sollevato, cosa che in passato era già stata fatta più volte, questione presso il Giudice delle leggi ( Sezione regionale per l Abruzzo, ord. n. 14/2006, Sezione regionale per la Toscana, ord. n. 68/2006 e Terza sezione d appello, ord. n.153/2006.
3 3 I dubbi di costituzionalità che erano stati sollevati a proposito del divieto di cumulo integrale dell I.I.S. in caso di concorso di più pensioni sono numerosi e per essi si rinvia alle citate ordinanze. Con ordinanza n. 119/2008, il Giudice delle leggi non ha ritenuto di adottare una sentenza di incostituzionalità in relazione ai dubbi che erano stati sollevati, ma ha rimesso gli atti ai giudici che avevano sollevato la questione perché riesaminassero nel giudizio a quo il profilo della rilevanza e della costituzionalità della questione, a seguito di jus superveniens. La tesi, espressa da una recente sentenza della sezione giurisdizionale per la Puglia (n. 533 dell 8 luglio 2008 ), nella quale si ribadisce l orientamento secondo cui il divieto di cumulo dell indennità integrativa speciale in caso di più trattamenti pensionistici sarebbe stato espunto dal nostro ordinamento, non può ritenersi fondata. La sentenza in parola si appoggia essenzialmente sull ordinanza n. 89 del 2005 del Giudice delle leggi che aveva dichiarato inammissibile la questione sollevata ( persistenza o meno nel nostro ordinamento del divieto di cumulo integrale dell indennità integrativa speciale nel caso di più trattamenti pensionistici ) in quanto i giudici remittenti non avevano specificato ( indicandone le ragioni) che la norma impugnata era suscettibile della sola interpretazione che dava origine ai dubbi di costituzionalità. La citata sentenza della sezione per la Puglia deduce da tale ordinanza che con essa la Corte costituzionalità abbia espresso una vera e propria esortazione a fare applicazione dei principi fissati che la stessa Corte avrebbe espresso in numerose pregresse decisioni per cui nulla si opponeva a che il giudice della Corte dei conti adottasse un interpretazione che gli consentisse di superare i dubbi di costituzionalità circa il cumulo dell indennità integrativa speciale. In effetti, con la citata ordinanza la Corte costituzionale si era limitata a far presente che era inammissibile sottoporre ad essa la soluzione delle divergenze interpretative esistenti nella giurisprudenza della Corte dei conti in merito alla persistenza o meno nel nostro ordinamento del divieto di cumulo dell I.I.S. in caso di più trattamenti pensionistici e che essa Corte costituzionale avrebbe potuto prendere in esame una questione di costituzionalità unicamente nel caso in cui giudici remittenti avessero affermato che la norma contestata era suscettibile soltanto dell interpretazione che faceva sorgere il dubbio di costituzionalità. Che da tale ordinanza non si potesse dedurre la conclusione che la Corte costituzionale si fosse pronunciata nel senso di ritenere possibile un interpretazione della norma impugnata nel senso che il divieto di cumulo dell I.I.S. su più trattamenti pensionistici fosse stato espunto dal nostro ordinamento, si desume incontestabilmente dalla citata successiva ordinanza n. 119 del Se fosse fondata la tesi sostenuta nella citata sentenza della Sezione regionale per la regione Puglia, la Corte costituzionale non avrebbe rinviato gli atti ai giudici remittenti perché esaminassero, sotto il profilo dello jus superveniens, la questione della permanenza o meno nell ordinamento del divieto di cumulo di cui si discute, ma avrebbero adottato, per ragioni di pregiudizialità logica e giuridica, un ordinanza di inammissibilità della questione sollevata, motivata con la circostanza che la norma impugnata era suscettibile di interpretazione diversa da quella ritenuta l unica ammissibile dai giudici remittenti. Cioè la Corte costituzionale avrebbe affermato che la questione sollevata era inammissibile in quanto la norma impugnata poteva interpretarsi nel senso che il divieto di cumulo di cui si discute era stato espunto dal nostro ordinamento e che i giudici remittenti erravano nel ritenere,
4 4 come unica interpretazione possibile, che tale divieto persistesse ancora nell ordinamento. In relazione a quanto sopra si deve dedurre che, per le ragioni esposte nella sentenza delle Sezioni riunite Q.M. n. 2 del 2006, e fatte proprie e ampliate da questo giudice nell ordinanza con cui era stata sollevata questione di costituzionalità ( Sezione Abruzzo n. 14/2006 ), che non è rinvenibile alcuna pronuncia del Giudice delle leggi da cui poter dedurre da essa che è stato cancellato dal nostro ordinamento il divieto di cumulo integrale dell I.I.S. su più trattamenti pensionistici. Peraltro questo giudice non ritiene che nessuna conseguenza debba trarsi sul regime del cumulo dell I.I.S. dall ordinanza n. 119/2008 della Corte costituzionale, per cui, anche dopo l entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, continuerebbe a sussistere per le pensioni liquidate fino al 31 dicembre 1994 il divieto di cumulo integrale di cui si discute ( come sembrerebbe dedursi dalla sentenza n. 163 del 2008 della Terza sezione giurisdizionale d appello ). Al riguardo giova sottolineare che nell ordinanza n. 119 del 2008 la Corte costituzionale afferma che, successivamente alla proposizione delle questioni, è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2006, n. 296; che l'art. 1, comma 776, di tale legge ha abrogato l'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, mentre l'art. 1, comma 774, della medesima ha dettato una norma di interpretazione autentica relativa al computo dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, applicabile indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta (si veda sul punto la recente sentenza n. 74 del 2008); che la citata abrogazione dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 ha, di fatto, eliminato anche il riferimento alla perdurante applicabilità quanto alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e a quelle di riversibilità ad esse riferite delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'art. 2 della legge n. 324 del 1959 e successive modificazioni. Ora, a stretto rigore, le citate affermazioni che prospettano, a proposito del cumulo dell I.I.S. in caso di più pensioni, come ipotesi di jus superveniens, la circostanza dell abrogazione dell art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, non sono direttamente vincolanti per le controversie giudiziarie cui le decisioni della Corte costituzionale si indirizzano, tuttavia questo giudice, data l autorevolezza dell organo da cui tali affermazioni provengono, ritiene di far proprio l orientamento che appare, sia pure tacitamente espresso, che per l appunto la citata norma abrogativa rappresenta un jus superveniens rispetto alla questione di costituzionalità che era stata sollevata. E ciò non può che significare ( altrimenti non avrebbe senso parlare di jus superveniens ) che, a seguito della citata norma di cui all art. 1, comma, 776 della legge n. 296 del 2006, è di fatto venuto meno il riferimento alla perdurante applicabilità quanto alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e a quelle di riversibilità ad esse riferite delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'art. 2 della legge n. 324 del 1959 e successive modificazioni. Nel senso che su tali pensioni è venuta meno un autonoma voce I.I.S. e che pertanto anche per esse non si ponga più in concreto un problema di cumulo di due I.I.S. Ne consegue che per tali pensioni l indennità integrativa speciale va integralmente computata su entrambi i trattamenti pensionistici, anche se tecnicamente viene meno dal punto di vista formale l individuabilità di distinte indennità integrative speciali. Peraltro il comma 776 dell art. 1 della legge n. 296/2006,proprio perché rappresenta jus superveniens, non può che riferirsi per la sua entrata in
5 5 vigore, secondo i principi generali, al momento dell entrata in vigore della legge che ha introdotto la norma ( cioè dal 1 gennaio 2007 ). Quindi a seguito dell interpretazione esposta, la domanda del ricorso che si riferisce al periodo di concorrenza di due trattamenti pensionistici, merita di essere parzialmente accolta riconoscendo quanto formulato con tale domanda attrice, a partire dal 1 gennaio Per il periodo precedente, si deve intendere, come già motivato, che era vigente ancora il divieto di cumulo di due indennità integrative speciale sul tipo di pensioni cui si riferisce il presente ricorso. A seguito della presente decisione, in base ai principi affermati dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n.10/2002/qm, spettano, tenuto conto della disciplina legale che regola la materia, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sul maturato economico e fino al soddisfo. Peraltro, come chiarito nella stessa sentenza, il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria non va inteso in senso "integrale", quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì "parziale", quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi. Il calcolo del c.d. "maggiore importo" tra interessi e rivalutazione monetaria va operato ex art.429, co 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e indice Istat ex art.150 disp.att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico, fino al soddisfo, salvi i limiti indotti dall'eventuale prescrizione del credito o di suoi ratei. P.Q.M. LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo ACCOGLIE PARZIALMENTE Il ricorso indicato in epigrafe, Spese compensate. Così deciso in L'Aquila nella pubblica Udienza del 17 settembre Il Giudice Unico ( Cons. Silvio Benvenuto ) Pubblicata dalla Segreteria nei modi di legge il 22 settembre Il Direttore della Segreteria
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