REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI (

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI ("

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI ( cons. Silvio Benvenuto ) ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero PC/15938 del registro di Segreteria, proposto dalla signora V. D., nata il xxx, rappresentata e difesa dall avvocato Laura Daniela Zavarella, elettivamente domiciliata presso lo studio dell avvocato Tiziana Taranta in L Aquila, via Monte Salviano 3, nei confronti dell Inps, rappresentato e difesi dagli avvocati Carlo Costantino De Pompeis e Emanuela Capannolo, per la rideterminazione della pensione indiretta di reversibilità n /FS con inclusione dell indennità integrativa speciale e speciale e con ogni conseguenza in merito alle tredicesime mensilità, a decorrere dal 1 agosto 1988, con interessi e rivalutazione monetaria. Uditi nella pubblica udienza del 17 settembre 2008, l avvocato Tiziana Taranta per delega dell avvocato Laura Daniela Zavarella, per la ricorrente, l avvocato Carlo Costantino De Pompeis, per l Inps. Esaminati gli atti e i documenti della causa. FATTO La ricorrente è titolare dall di pensione di reversibilità in qualità di vedova del signor A. P., dipendente dell allora Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, deceduto in attività di servizio il xxx. Nel contempo la ricorrente era titolare di trattamento retributivo presso la stessa Azienda fino al 5 giugno Cessata a tale data dal servizio, ha avuto assegnato trattamento pensionistico diretto. Nel ricorso si sostiene che sul trattamento di reversibilità non è stato mai corrisposta l indennità integrativa speciale e pertanto si chiede che tale indennità sia corrisposta a decorrere dalla data di assegnazione della pensione di reversibilità ( novembre 1983 ) con ogni conseguenza in merito alla tredicesima mensilità, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Risulta che l interessata aveva avanzato domanda amministrativa ai fini di cui sopra con raccomandata pervenuta all Inps in data 25 luglio La domanda era stata respinta dal Comitato di amministrazione del Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato della sede provinciale dell Inps di L Aquila, in data 27 febbraio 2004, con la motivazione che l indennità integrativa speciale non viene concessa dall Inps ai pensionati già titolari di pensione presso altro ente previdenziale. L Inps si è costituita con memoria depositata il 5 settembre 2008 nella quale si sostiene che la pensione di reversibilità di cui si discute non è soggetta alla normativa di cui al dpr 1092/1973 che riguarda i dipendenti dello Stato, bensì alle disposizioni di cui alla legge n. 218/52 e alla successiva legge n. 153/69, che riguardano, l una l adeguamento al trattamento minimo, e l altra l adeguamento automatico ( cioè la perequazione automatica di cui all art. 34, comma 1, della legge 448/98, con riferimento alle leggi n. 449/97, art. 49, comma 4 e art. 11 del D.Lgs n. 503/92, nonché dell art. 14 della legge n. 724/94 e successive modificazioni e integrazioni ). Comunque anche se si trattasse di pensione per la quale l indennità integrativa speciale fosse spettante, vigerebbe il principio del divieto di cumulo dell indennità in parola affermato dalla Corte dei conti con la sentenza n. 39/40 del 1997.

2 2 La memoria conclude chiedendo il rigetto del ricorso (compresa la richiesta di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria) ed eccependo comunque in via subordinata la prescrizione quinquennale di eventuali ratei pensionistici pregressi. DIRITTO Va preliminarmente chiarito che, contrariamente a quanto affermato dall Inps, la pensione di reversibilità in godimento da parte della ricorrente non era stata stabilita secondo le norme dell assicurazione generale di malattia ( in particolare la legge n. 218/52 e la successiva legge n. 153/69 ), in quanto il personale dell allora Azienda delle Ferrovie dello Stato usufruiva di una gestione pensionistica autonoma per la quale trovava applicazione anche il dpr n. 1092/73. Del resto basta leggere il decreto concessivo di tale pensione, trasmesso proprio dall Inps, con lettera del 9 settembre 2005, prot. n (agli atti di causa), per constatare che nell intestazione della stessa pensione si fa espresso riferimento al dpr 1092/73. La legge 22 dicembre 1980, n. 885 aveva poi regolato ( articolo 2 ) le modalità di computo dell indennità integrativa speciale per i titolari di pensioni di reversibilità aventi causa dei dipendenti dell Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato collocati in quiescenza posteriormente al 1 luglio 1979 o deceduti in attività di servizio dopo il 30 giugno Va ancora aggiunto che il trasferimento delle posizioni assicurative del personale delle Ferrovie dello Stato dal soppresso Fondo pensioni all apposito Fondo speciale istituito presso l Inps, art. 43 legge n. 488/1999 e successivo decreto interministeriale 15 giugno 2000, non ha apportato sostanziale mutamento al sistema pensionistico dei ferrovieri. Premesso quanto sopra si osserva che la domanda contenuta nel ricorso ha due distinti oggetti: il primo concerne il caso di cumulo di indennità integrativa speciale su trattamento pensionistico e su trattamento retributivo ( dall al luglio 1988 ); il secondo concerne il cumulo della stessa indennità su due trattamenti pensionistici ( uno diretto e l altro di reversibilità ), per il periodo successivo al luglio Ora per quanto concerne il cumulo di indennità integrativa speciale su trattamento pensionistico e su trattamento retributivo, pur se di deve affermare, ormai per uniforme giurisprudenza di questa Corte, che le norme contenenti il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale in tale ipotesi, sono state espunte dall'ordinamento, nel caso specifico ci si riferisce a situazione giuridica relativa al periodo dal 1983 al 1988 che ricade ampiamente sotto gli effetti della prescrizione quinquennale ritualmente eccepita dall amministrazione e pertanto questa parte della domanda va respinta a seguito di tale eccezione. Per quanto riguarda la richiesta di cumulo dell indennità integrativa speciale per il periodo di concorso di più trattamenti pensionistici, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 2/QM/2006, hanno ribadito il principio che il divieto di cumulo integrale dell I.I.S. in tale caso, previsto dal secondo comma dell art. 99 del DPR n. 1092/73, non è stato mai cancellato dal Giudice delle leggi. A seguito di questa sentenza delle Sezioni riunite n. 2/QM/2006 alcune sezioni giurisdizionali di questa Corte, condividendone l orientamento interpretativo, hanno ritenuto che il divieto di cumulo dell indennità integrativa speciale su più trattamenti pensionistici, pur mitigato dalla corresponsione del minimo Inps, si prestasse a dubbi di costituzionalità e pertanto hanno sollevato, cosa che in passato era già stata fatta più volte, questione presso il Giudice delle leggi ( Sezione regionale per l Abruzzo, ord. n. 14/2006, Sezione regionale per la Toscana, ord. n. 68/2006 e Terza sezione d appello, ord. n.153/2006.

3 3 I dubbi di costituzionalità che erano stati sollevati a proposito del divieto di cumulo integrale dell I.I.S. in caso di concorso di più pensioni sono numerosi e per essi si rinvia alle citate ordinanze. Con ordinanza n. 119/2008, il Giudice delle leggi non ha ritenuto di adottare una sentenza di incostituzionalità in relazione ai dubbi che erano stati sollevati, ma ha rimesso gli atti ai giudici che avevano sollevato la questione perché riesaminassero nel giudizio a quo il profilo della rilevanza e della costituzionalità della questione, a seguito di jus superveniens. La tesi, espressa da una recente sentenza della sezione giurisdizionale per la Puglia (n. 533 dell 8 luglio 2008 ), nella quale si ribadisce l orientamento secondo cui il divieto di cumulo dell indennità integrativa speciale in caso di più trattamenti pensionistici sarebbe stato espunto dal nostro ordinamento, non può ritenersi fondata. La sentenza in parola si appoggia essenzialmente sull ordinanza n. 89 del 2005 del Giudice delle leggi che aveva dichiarato inammissibile la questione sollevata ( persistenza o meno nel nostro ordinamento del divieto di cumulo integrale dell indennità integrativa speciale nel caso di più trattamenti pensionistici ) in quanto i giudici remittenti non avevano specificato ( indicandone le ragioni) che la norma impugnata era suscettibile della sola interpretazione che dava origine ai dubbi di costituzionalità. La citata sentenza della sezione per la Puglia deduce da tale ordinanza che con essa la Corte costituzionalità abbia espresso una vera e propria esortazione a fare applicazione dei principi fissati che la stessa Corte avrebbe espresso in numerose pregresse decisioni per cui nulla si opponeva a che il giudice della Corte dei conti adottasse un interpretazione che gli consentisse di superare i dubbi di costituzionalità circa il cumulo dell indennità integrativa speciale. In effetti, con la citata ordinanza la Corte costituzionale si era limitata a far presente che era inammissibile sottoporre ad essa la soluzione delle divergenze interpretative esistenti nella giurisprudenza della Corte dei conti in merito alla persistenza o meno nel nostro ordinamento del divieto di cumulo dell I.I.S. in caso di più trattamenti pensionistici e che essa Corte costituzionale avrebbe potuto prendere in esame una questione di costituzionalità unicamente nel caso in cui giudici remittenti avessero affermato che la norma contestata era suscettibile soltanto dell interpretazione che faceva sorgere il dubbio di costituzionalità. Che da tale ordinanza non si potesse dedurre la conclusione che la Corte costituzionale si fosse pronunciata nel senso di ritenere possibile un interpretazione della norma impugnata nel senso che il divieto di cumulo dell I.I.S. su più trattamenti pensionistici fosse stato espunto dal nostro ordinamento, si desume incontestabilmente dalla citata successiva ordinanza n. 119 del Se fosse fondata la tesi sostenuta nella citata sentenza della Sezione regionale per la regione Puglia, la Corte costituzionale non avrebbe rinviato gli atti ai giudici remittenti perché esaminassero, sotto il profilo dello jus superveniens, la questione della permanenza o meno nell ordinamento del divieto di cumulo di cui si discute, ma avrebbero adottato, per ragioni di pregiudizialità logica e giuridica, un ordinanza di inammissibilità della questione sollevata, motivata con la circostanza che la norma impugnata era suscettibile di interpretazione diversa da quella ritenuta l unica ammissibile dai giudici remittenti. Cioè la Corte costituzionale avrebbe affermato che la questione sollevata era inammissibile in quanto la norma impugnata poteva interpretarsi nel senso che il divieto di cumulo di cui si discute era stato espunto dal nostro ordinamento e che i giudici remittenti erravano nel ritenere,

4 4 come unica interpretazione possibile, che tale divieto persistesse ancora nell ordinamento. In relazione a quanto sopra si deve dedurre che, per le ragioni esposte nella sentenza delle Sezioni riunite Q.M. n. 2 del 2006, e fatte proprie e ampliate da questo giudice nell ordinanza con cui era stata sollevata questione di costituzionalità ( Sezione Abruzzo n. 14/2006 ), che non è rinvenibile alcuna pronuncia del Giudice delle leggi da cui poter dedurre da essa che è stato cancellato dal nostro ordinamento il divieto di cumulo integrale dell I.I.S. su più trattamenti pensionistici. Peraltro questo giudice non ritiene che nessuna conseguenza debba trarsi sul regime del cumulo dell I.I.S. dall ordinanza n. 119/2008 della Corte costituzionale, per cui, anche dopo l entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, continuerebbe a sussistere per le pensioni liquidate fino al 31 dicembre 1994 il divieto di cumulo integrale di cui si discute ( come sembrerebbe dedursi dalla sentenza n. 163 del 2008 della Terza sezione giurisdizionale d appello ). Al riguardo giova sottolineare che nell ordinanza n. 119 del 2008 la Corte costituzionale afferma che, successivamente alla proposizione delle questioni, è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2006, n. 296; che l'art. 1, comma 776, di tale legge ha abrogato l'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, mentre l'art. 1, comma 774, della medesima ha dettato una norma di interpretazione autentica relativa al computo dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, applicabile indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta (si veda sul punto la recente sentenza n. 74 del 2008); che la citata abrogazione dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 ha, di fatto, eliminato anche il riferimento alla perdurante applicabilità quanto alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e a quelle di riversibilità ad esse riferite delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'art. 2 della legge n. 324 del 1959 e successive modificazioni. Ora, a stretto rigore, le citate affermazioni che prospettano, a proposito del cumulo dell I.I.S. in caso di più pensioni, come ipotesi di jus superveniens, la circostanza dell abrogazione dell art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, non sono direttamente vincolanti per le controversie giudiziarie cui le decisioni della Corte costituzionale si indirizzano, tuttavia questo giudice, data l autorevolezza dell organo da cui tali affermazioni provengono, ritiene di far proprio l orientamento che appare, sia pure tacitamente espresso, che per l appunto la citata norma abrogativa rappresenta un jus superveniens rispetto alla questione di costituzionalità che era stata sollevata. E ciò non può che significare ( altrimenti non avrebbe senso parlare di jus superveniens ) che, a seguito della citata norma di cui all art. 1, comma, 776 della legge n. 296 del 2006, è di fatto venuto meno il riferimento alla perdurante applicabilità quanto alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e a quelle di riversibilità ad esse riferite delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'art. 2 della legge n. 324 del 1959 e successive modificazioni. Nel senso che su tali pensioni è venuta meno un autonoma voce I.I.S. e che pertanto anche per esse non si ponga più in concreto un problema di cumulo di due I.I.S. Ne consegue che per tali pensioni l indennità integrativa speciale va integralmente computata su entrambi i trattamenti pensionistici, anche se tecnicamente viene meno dal punto di vista formale l individuabilità di distinte indennità integrative speciali. Peraltro il comma 776 dell art. 1 della legge n. 296/2006,proprio perché rappresenta jus superveniens, non può che riferirsi per la sua entrata in

5 5 vigore, secondo i principi generali, al momento dell entrata in vigore della legge che ha introdotto la norma ( cioè dal 1 gennaio 2007 ). Quindi a seguito dell interpretazione esposta, la domanda del ricorso che si riferisce al periodo di concorrenza di due trattamenti pensionistici, merita di essere parzialmente accolta riconoscendo quanto formulato con tale domanda attrice, a partire dal 1 gennaio Per il periodo precedente, si deve intendere, come già motivato, che era vigente ancora il divieto di cumulo di due indennità integrative speciale sul tipo di pensioni cui si riferisce il presente ricorso. A seguito della presente decisione, in base ai principi affermati dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n.10/2002/qm, spettano, tenuto conto della disciplina legale che regola la materia, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sul maturato economico e fino al soddisfo. Peraltro, come chiarito nella stessa sentenza, il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria non va inteso in senso "integrale", quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì "parziale", quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi. Il calcolo del c.d. "maggiore importo" tra interessi e rivalutazione monetaria va operato ex art.429, co 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e indice Istat ex art.150 disp.att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico, fino al soddisfo, salvi i limiti indotti dall'eventuale prescrizione del credito o di suoi ratei. P.Q.M. LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo ACCOGLIE PARZIALMENTE Il ricorso indicato in epigrafe, Spese compensate. Così deciso in L'Aquila nella pubblica Udienza del 17 settembre Il Giudice Unico ( Cons. Silvio Benvenuto ) Pubblicata dalla Segreteria nei modi di legge il 22 settembre Il Direttore della Segreteria

Sentenza n. 226/2008. In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI

Sentenza n. 226/2008. In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI Sentenza n. 226/2008 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO SENTENZA N. 373/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO Nella persona della dr.ssa Paola Briguori, nella

Dettagli

SENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA SENTENZA

SENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA SENTENZA SENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA Il Giudice Unico Consigliere Maria Riolo ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE REPUBBLICA ITALIANA 256/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Presidente Dott. Rocco DI PASSIO

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 427/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

REPUBBLICA ITALIANA 427/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE REPUBBLICA ITALIANA 427/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Vito MINERVA Dott.ssa Cristina ZUCCHERETTI Dott.ssa

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELLA LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELLA LIGURIA Doppia I.I.S.: si al diritto con prescrizione ordinaria dei ratei. (Corte dei Conti Ligura, Sentenza 21 maggio 2004 n. 525) In tema di corresponsione della I.I.S. in misura intera, qualora l'interessato

Dettagli

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO SENT. 1106/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani

Dettagli

In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio SENT 284/2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio In composizione monocratica Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio

Dettagli

Adesso le sentenze favorevoli sono 21.

Adesso le sentenze favorevoli sono 21. Adesso le sentenze favorevoli sono 21. Anche la Corte dei Conti del Lazio si è pronunciata in senso favorevole ai segretari sulla nota questione sull'inserimento della maggiorazione della retribuzione

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: Dott. Giovanni Coppola Dott. Tommaso Brancato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 371/2009A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

REPUBBLICA ITALIANA 371/2009A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE REPUBBLICA ITALIANA 371/2009A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Vito MINERVA Dott.ssa Cristina ZUCCHERETTI Dott.ssa

Dettagli

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA 17 2016 PENSIONI 26/04/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LE MARCHE nella

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 7034 del 2004,

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE SENTENZA. (Numero 360/2006)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE SENTENZA. (Numero 360/2006) Carabinieri: spetta la retribuzione del parigrado in forza presso Polizia di Stato (Corte dei Conti, II^ sezione di appello, Sentenza 26.10.2006 n. 360) In particolare è stato ritenuto che, in seguito

Dettagli

La questione sottoposta all'esame di questo Collegio concerne la misura della

La questione sottoposta all'esame di questo Collegio concerne la misura della REPUBBLICA ITALIANA 88/2009/A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE di APPELLO composta dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe David Presidente dr. David Morgante

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 7560/04 REG.DE N. 357 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia - Presidente. dott. Salvatore

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA N. 03046/2012 REG.PROV.COLL. N. 10099/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ANMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ANMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ANMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE ha pronunciato la seguente N.116/94 REG. DEC. N.704 Reg. Ric. Anno 1980 SENTENZA sul ricorso n.*** del

Dettagli

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA. Consiglio di Stato, Sez. IV, 05.02.2015 n. 558 Materia: indennità trasferimento - prescrizione R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato

Dettagli

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica

Dettagli

Pensione e I.I.S.: la Consulta dice ancora sì

Pensione e I.I.S.: la Consulta dice ancora sì Pensione e I.I.S.: la Consulta dice ancora sì di adalberto de grigiis Pubblicato il 28 marzo 2005 Corte Costituzionale, ordinanza 08.03.2005 n 89 (nota Avv. Massimo Cassiano LaPrevidenza.it) La Corte Costituzionale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI. Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI. Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 02.02.2015 n. 98 Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI Sezione Prima Giurisdizionale Centrale

Dettagli

sul ricorso iscritto al n /PM del registro di Segreteria, proposto dal sig.

sul ricorso iscritto al n /PM del registro di Segreteria, proposto dal sig. REPUBBLICA ITALIANA sent.754/2003 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01253/2011 REG.PROV.COLL. N. 00895/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO N. R. G. 2754 / 2012 All esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l esposizione delle ragioni di

Dettagli

Corte di Cassazione Sezione 6 civile

Corte di Cassazione Sezione 6 civile Corte di Cassazione Sezione 6 civile Ordinanza del 4 febbraio 2014 n. 2475 Integrale Previdenza ed assistenza - indennita' e rendita REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA SENTENZA Sent. n.2/2018 pronuncia la seguente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24053 del registro di Segreteria,

Dettagli

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. L Num. 10079 Anno 2018 Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: MARCHESE GABRIELLA Data pubblicazione: 24/04/2018 ORDINANZA sul ricorso 27300-2012 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE

Dettagli

Il ricorrente, dirigente generale di pubblica sicurezza, impugnava, chiedendone l annullamento, la nota prot. n del con la quale l

Il ricorrente, dirigente generale di pubblica sicurezza, impugnava, chiedendone l annullamento, la nota prot. n del con la quale l Sezione: SICILIA Esito: SENTENZA Numero: 210 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 13/03/2018 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. L Num. 4442 Anno 2018 Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 23/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 18800-2012 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA

Dettagli

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'esclusione, debitamente motivata costituisce di per sé lesione indipendentemente dall'esito della gara

Dettagli

Per essere sempre aggiornati sul mondo elettrico consulta il sito FLAEI-CISL Roma - 02/07/2015 Prot.123

Per essere sempre aggiornati sul mondo elettrico consulta il sito FLAEI-CISL  Roma - 02/07/2015 Prot.123 Roma - 02/07/2015 Prot.123 Ai Segretari Generali Regionali Alle Strutture Regionali Alle Strutture Territoriali Ai Responsabili sindacali Agli iscritti e-news Oggetto: Decreto Legge n. 65/2015 - Arretrati

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA

Dettagli

Sezione: SICILIA Esito: SENTENZA Numero: 171 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 01/03/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO

Sezione: SICILIA Esito: SENTENZA Numero: 171 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 01/03/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO Sezione: SICILIA Esito: SENTENZA Numero: 171 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 01/03/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace

Dettagli

pertanto conclude che lo jus superveniens evidenziato dalla Corte costituzionale - in quanto operante per definizione per il futuro - in mancanza di

pertanto conclude che lo jus superveniens evidenziato dalla Corte costituzionale - in quanto operante per definizione per il futuro - in mancanza di SENTENZA n. 350/2008 *A cura dell Ufficio stampa Sezione giurisdizionale per la Toscana in composizione monocratica costituita dal GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Presidente Giancarlo GUASPARRI ha pronunciato

Dettagli

Cass. Sez. 6, ord. 1797/2018: rimeditare la natura del contributo di solidarietà

Cass. Sez. 6, ord. 1797/2018: rimeditare la natura del contributo di solidarietà La cassazione sez. sesta (Ric. 2016 n. 01356) con ordinanza 1797/2018 pubblicata il 24/1/2018 ha ritenuto opportuna (attraverso trattazione in pubblica udienza e sollecitando la discussione delle parti

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI S E N T E N Z A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI S E N T E N Z A . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Nella persona del Primo Referendario dott.ssa. ha pronunciato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,

Dettagli

Condono tombale e liquidazione della dichiarazione

Condono tombale e liquidazione della dichiarazione Condono tombale e liquidazione della dichiarazione di Sentenze tributarie,, Corte di Cassazione Pubblicato il 14 agosto 2013 Cass., Sez. Trib. Civ. Sentenza 17 gennaio 2013, n. 1113 SENTENZA sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale. per la Regione Lazio

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale. per la Regione Lazio Sent. 516/2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in composizione monocratica, nella persona del cons. Agostino Basta, in funzione

Dettagli

INAIL: circolare n. 5/2014 del esposizione a rischio patogeno dopo il quindicennio, nuova denuncia di malattia professionale

INAIL: circolare n. 5/2014 del esposizione a rischio patogeno dopo il quindicennio, nuova denuncia di malattia professionale INAIL: circolare n. 5/2014 del 21.01.2014 - esposizione a rischio patogeno dopo il quindicennio, nuova denuncia di malattia professionale L'Inail, con la circolare n. 5 del 21 gennaio 2014, ha chiarito

Dettagli

Repubblica Italiana. La Corte dei conti. Sezione regionale di controllo. per l Abruzzo. nella Camera di consiglio. del 28 gennaio 2009

Repubblica Italiana. La Corte dei conti. Sezione regionale di controllo. per l Abruzzo. nella Camera di consiglio. del 28 gennaio 2009 del n. 01/2009/PAR Repubblica Italiana La Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per l Abruzzo nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2009 composta dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS Fulvio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 56/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 56/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 56/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA pronuncia la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27094 del registro

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE ha pronunciato la seguente N. 429/1995 REG. DEC. N.1337 Reg. Ric. ANNO 1992 SENTENZA sul ricorso n.1337

Dettagli

Totalizzazione: il diritto può essere esercitato anche prima della legge 388/2000 TAR Lazio, sez. Latina, sentenza n.

Totalizzazione: il diritto può essere esercitato anche prima della legge 388/2000 TAR Lazio, sez. Latina, sentenza n. Totalizzazione: il diritto può essere esercitato anche prima della legge 388/2000 TAR Lazio, sez. Latina, sentenza 26.10.2006 n. 1351 Il Tar Lazio, con la sentenza n 1351 affronta il tema del diritto alla

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 11628 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LUCIOTTI LUCIO Data pubblicazione: 14/05/2018 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10859-2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE

Dettagli

Sezione: LIGURIA Esito: SENTENZA Numero: 214 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 03/07/2018

Sezione: LIGURIA Esito: SENTENZA Numero: 214 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 03/07/2018 Sezione: LIGURIA Esito: SENTENZA Numero: 214 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 03/07/2018 SENTENZA 214/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE

Dettagli

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 12/AA/OG V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 30.04.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 6450/2009 Reg.Dec. N. 5283 Reg.Ric. ANNO 2007 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1340/09 Reg.Dec. N. 6995 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori

Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori Autore: Redazione In: Nel pubblico impiego le mansioni svolte dal dipendente che siano superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01407/2016REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso

Dettagli

Messaggio INPS 16 marzo 2018, n. 1166

Messaggio INPS 16 marzo 2018, n. 1166 Messaggio INPS 16 marzo 2018, n. 1166 Chiarimenti in materia di applicazione del regime di decadenza dall azione giudiziaria e prescrizione del diritto per le prestazioni di disoccupazione e/o assegno

Dettagli

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter) N. 07516/2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ORDINANZA N. 01701/2014 REG.PROV.COLL. N. 06483/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso in

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE Page 1 of 6 N. 08513/2009 REG.DEC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul

Dettagli

G- sentenzan..2 bo /2018

G- sentenzan..2 bo /2018 G- sentenzan..2 bo /2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA Il Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Gianluca Braghò,

Dettagli

Pensioni: la circolare Inps sull'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale.

Pensioni: la circolare Inps sull'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Pensioni: la circolare Inps sull'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Rivalutazione per gli anni 2012 2013 2014. Ricostruzione arretrati. Pubblicata il provvedimento n. 125 del 25.6.2015

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE REPUBBLICA ITALIANA 113/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Dott. Rocco DI PASSIO Dott. Piera

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento,

contro nei confronti di per l'annullamento, N. 01419/2011 REG.PROV.COLL. N. 04325/1999 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato Corte Costituzionale Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato Disciplina costituzionale La disciplina della Corte costituzionale

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18.4.2013, n. 2135 N. 02135/2013REG.PROV.COLL. N. 08110/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 24956 Anno 2017 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: ARIENZO ROSA Data pubblicazione: 23/10/2017 ORDINANZA sul ricorso 10442-2016 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

Dettagli

*A cura dell Ufficio stampa SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati:

*A cura dell Ufficio stampa SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: *A cura dell Ufficio stampa SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Presidente Dott. Davide MORGANTE Dott. Rocco DI PASSIO Dott.ssa Maria FRATOCCHI

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA (Tar Lazio Sentenza n. 2468/16 Trasferimenti di studenti provenienti da Università straniere - Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea

Dettagli

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus, REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 1000/2007 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 2303/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2303/1995

Dettagli

N. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato

Dettagli

Autore: Francaviglia Rosa In: Giurisprudenza

Autore: Francaviglia Rosa In: Giurisprudenza Corte dei conti- pensionistica cumulo indennita integrativa speciale doppia I.i.s.- dipendenti pubblici statali- la sezione giurisdizionale Abruzzo rimette la questione al vaglio della Corte Costituzionaleordinanza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA. Il Giudice Unico delle Pensioni

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA. Il Giudice Unico delle Pensioni ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA Il Giudice Unico delle Pensioni Adriana Parlato S E N T E

Dettagli

Repubblica italiana del. n. 55/2013/PAR. La Corte dei conti. Sezione regionale di controllo. per l Abruzzo

Repubblica italiana del. n. 55/2013/PAR. La Corte dei conti. Sezione regionale di controllo. per l Abruzzo Repubblica italiana del. n. 55/2013/PAR La Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per l Abruzzo nella Camera di consiglio del 20 giugno 2013 composta dai Magistrati: Lucilla VALENTE Giovanni

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA N. 155/05 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

S E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA g9 i 16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SESTA SEZIONE CIVILE - T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - Oggetto IRPEF ILOR RIMBORSO Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA Pagina 1 di 7 N. 03699/2012REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Associazione Avvocaloin Famiglia

Associazione Avvocaloin Famiglia Associazione Avvocaloin Famiglia INFORMATIVA SULLE PENSIONI Ad agosto i pensionati con 1.500 euro lordi di assegno riceveranno circa 800 euro lordi di rimborso, mentre il loro trattamento mensile salirà

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 68/2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA pronuncia la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24100 del registro

Dettagli

Privilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale (Corte dei Conti, II sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n.

Privilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale (Corte dei Conti, II sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n. Privilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale (Corte dei Conti, II sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n. 40) Nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 6457 Anno 2017 Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 13/03/2017 ORDINANZA sul ricorso 20424-2015 proposto da: DI PALO MARINA, elettivamente domiciliata

Dettagli

Repubblica italiana. del. n. 14/2013/PAR. La Corte dei conti. Sezione regionale di controllo. per l Abruzzo

Repubblica italiana. del. n. 14/2013/PAR. La Corte dei conti. Sezione regionale di controllo. per l Abruzzo Repubblica italiana del. n. 14/2013/PAR La Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per l Abruzzo nella Camera di consiglio del 25 marzo 2013 composta dai Magistrati: Maurizio TOCCA Lucilla VALENTE

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 04893/2015REG.PROV.COLL. N. 00325/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

Deliberazione n. 002/2008/cons

Deliberazione n. 002/2008/cons Deliberazione n. 002/2008/cons REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell adunanza del 10 gennaio 2008, composta da: Bruno PROTA Aldo CARLESCHI Elena BRANDOLINI

Dettagli

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana. composta dai magistrati:

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana. composta dai magistrati: Del. n. 7/2012/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Toscana composta dai magistrati: - Pres. Sezione Vittorio GIUSEPPONE Presidente - Cons. Graziella DE CASTELLI Componente - Cons. Raimondo POLLASTRINI

Dettagli

Cass.11615/2015. Riduzione dei compensi professionali: deve essere motivata.

Cass.11615/2015. Riduzione dei compensi professionali: deve essere motivata. Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 20512 Anno 2017 Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO Relatore: DI MARZIO MAURO Data pubblicazione: 29/08/2017 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5648-2016 proposto da: SICILCASS_A

Dettagli