GUIDA PRATICA ALLA FATTURAZIONE DEGLI INTERESSI

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1 GUIDA PRATICA ALLA FATTURAZIONE DEGLI INTERESSI Definizione di interesse Gli interessi, per definizione, sono prestazioni pecuniarie percentuali e periodiche dovute da chi utilizza un capitale altrui o ne ritarda il pagamento. Avendo riguardo alla definizione economica assolta, essi possono essere utilmente suddivisi in interessi moratori e compensativi. Gli interessi moratori, il cui presupposto è costituito dal ritardo imputabile, hanno funzione risarcitoria, costituendo una liquidazione forfetaria del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie. Gli interessi compensativi, invece assolvono la funzione remunerativa, rappresentando un compenso dovuto in cambio del vantaggio della disponibilità di una somma di denaro spettante al creditore. Aspetti legali e fiscali delle richieste di interessi di mora A seguito dell entrata in vigore del Dlgs 231/2002, con riferimento ai crediti per forniture scaturiti da contratti stipulati (gare aggiudicatesi) a partire dall 8 agosto 2002 gli interessi di mora decorrono automaticamente (ovvero senza che sia necessaria la costituzione in mora dell ente debitore) dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Si evidenzia che la periodica fatturazione di tali interessi e la loro conseguente iscrizione a bilancio da parte delle imprese sono atti che soddisfano tanto gli obblighi civilistici quanto i principi contabili. L avvenuta introduzione di tassi di interesse moratori più elevati rispetto al semplice saggio di interesse legale ha di fatto contribuito a rendere maggiormente significative sia per gli stakeholder sia per gli auditor, nel contesto dei bilanci, le posizioni creditorie in questione. Il principio generale contenuto all art c.c. n. 8 impone al redattore del bilancio la valutazione dei crediti sulla base del presunto valore di realizzo, iscrivendo all attivo del bilancio il valore nominale del credito, rettificato in diminuzione per tenere conto di eventuali perdite per inesigibilità del medesimo: i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione. Il principio di prudenza a cui deve ispirarsi l iscrizione a bilancio di qualunque voce del patrimonio e del reddito, consente, nel caso, di neutralizzare completamente l iscrizione di crediti per interessi di mora da incassare (ad es. portando interamente questi crediti ad un apposito fondo svalutazione crediti per interessi di mora da incassare). Come specificato nel documento n. 15 dei Principi contabili: gli interessi attivi su crediti vanno riconosciuti per competenza, proporzionalmente al credito in essere salvo poi apprezzarne il grado di ricuperabilità, procedendo, se del caso, alla loro svalutazione. L art c.c. impone di indicare nella nota integrativa: i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore nonché di indicare le variazioni intervenute nella consistenza.

2 Anche sul piano fiscale l iscrizione a bilancio di crediti per interessi di mora non riscossi è neutra: infatti, la norma stabilisce che gli interessi attivi concorrano a formare reddito imponibile soltanto una volta che essi siano stati effettivamente incassati. Nell ipotesi in cui si verifichi l effettivo incasso di interessi di mora maturati, il creditore dovrà in alternativa: - contabilizzare una sopravvenienza attiva nel caso in cui non abbia istituito in precedenza il fondo svalutazione crediti e abbia optato per la svalutazione diretta della posta attiva - utilizzare il fondo svalutazione crediti nella misura corrispondente all effettivo incasso del credito, precedentemente accantonato. - Nell ipotesi in cui, per via transattiva, si rinunci agli interessi di mora maturati, sia il credito in questione che il relativo fondo di svalutazione dovranno essere eliminati. L operazione può presentare un rischio di natura fiscale connesso all eventuale disconoscimento del relativo componente reddituale (negativo). Nella nota integrativa al bilancio il creditore dovrà quindi motivare l adesione alla proposta transattiva avanzatagli dal debitore quale scelta obbligata per rientrare nella sorte capitale. Come specificato nel documento n. 11 dei Principi contabili: l effetto dell operazione e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito all esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Valendo la logica della competenza, nel bilancio 2006, vanno iscritti gli importi riferiti a crediti per interessi di mora maturati nel

3 Come fatturare gli interessi Al fine della fatturazione degli interessi si dovrà avere cura di analizzare le disposizioni contrattuali relative ai rapporti in essere o conclusi, in cui sono contenuti i termini di pagamento alle singole scadenze e l ammontare degli interessi di mora per il ritardato pagamento. Gli interessi dovranno essere conteggiati nella misura e alle scadenze previste dal contratto. Si precisa che: 1) nel caso in cui il contratto non preveda alcunché sia sui termini di pagamento, sia sull ammontare degli interessi, la fattura di interessi potrà essere emessa, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: a) trenta giorni dalla data ricevimento fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca successiva a tale data. Gli interessi maturati dalla scadenza al (data di entrata in vigore della legge 231/02) dovranno essere conteggiati nella misura pari al tasso legale allora vigente, mentre gli interessi maturati successivamente a tale data saranno calcolati al tasso BCE maggiorato di punti sette 2) nel caso in cui il contratto preveda specifici termini di pagamento, ma nulla sull ammontare degli interessi, vale la regola del rispetto dei termini prima dell emissione della fattura per interessi, senza che sia comunque necessaria la costituzione in mora, e del conteggio degli interessi maturati alle modalità di cui al punto 1) 3) nel caso in cui il contratto preveda unicamente l ammontare degli interessi e nulla dica sui termini di pagamento, gli interessi dovranno essere conteggiati secondo l indicazione in esso riportata, ma alle scadenze del termine legale di cui ai punti a), b), c), d), a seconda della situazione di riferimento 4) in assenza di contratto o in caso di fornitura tramite scambio di corrispondenza, dovranno essere rispettati i termini di pagamento e l ammontare degli interessi se determinati, ricadendo comunque la fattispecie nelle disposizioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3). 3

4 Si precisa che gli interessi dovranno essere conteggiati sull importo totale della fattura. Qualora l impresa si sia avvalsa del regime IVA in sospensione la fatturazione degli interessi dovrà essere effettuata unicamente sulla sorte capitale, al netto di IVA. Per completezza si riporta qui sotto la griglia dei tassi di interesse da utilizzare per la fatturazione. 4

5 GRIGLIA DEI TASSI DI INTERESSE DA UTILIZZARE PER LA FATTURAZIONE Tasso d'interesse (%) I II I II I II I II I II I II I II I II BCE (ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/02) 3,35 2,85 (1) 2,10 (2) 2,02 (3) 2,01 (4) 2,09 (5) 2,05 (6) 2,25 (7) 2,83 (8) 3,58 (10) 4,07 (11) 4,20 (12) 4,10 2,50 1,00 1,00 1,00 LEGALE (ex art Codice Civile) 3,00 3,00 2,50 (9) 2,50 (9) 2,50 (9) 2,50 (9) 3,00 (13) 3,00 (13) 1,00 (1) sem (G.U. n. 33 del ) Tasso Legale ante 2002: (2) sem (G.U. n. 160 del ) fino al % (3) sem (G.U. n. 286 del ) % (4) sem (G.U. n. 159 del ) ,50% (5) sem (G.U.n. 5 dell ) ,50% (6) sem (G.U. n. 174 del ) (7) sem (G.U. n.10 del ) (8) sem (G.U. n.158 del ) (9) decorrenza (G.U. n. 286 del ) (10) sem (G.U. n. 29 del ) (11) sem (G.U. n. 175 del ) (12) sem (G.U. n. 35 del ) (13) decorrenza (G.U. n. 35 del )

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