Sostegno della maternità e della paternità - Legge 8 marzo 2000, n. 53. (Circolare n. 4/1-S-729, in data 10 giugno 2000, del Min. Giustizia, Org.
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1 Sostegno della maternità e della paternità - Legge 8 marzo 2000, n. 53. (Circolare n. 4/1-S-729, in data 10 giugno 2000, del Min. Giustizia, Org. giud., Uff, II) Con la presente nota-circolare si ritiene opportuno evidenziare le principali novità introdotte dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 in materia di assenze dal lavoro per l'assistenza ai figli consentite ai genitori naturali, adottivi o affidatari, correlandole alle norme contrattuali sulla tutela della maternità già vigenti per i dipendenti del comparto Ministeri. 1) Astensione obbligatoria 1.1 Novità introdotte dalla legge n. 53/2000. Art. 4, quarto e quinto comma, legge n. 1204/71 introdotti dall'art. 11, legge n. 53/ Nel caso in cui il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta ì giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 270/99, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 della legge n. 1204/71 nella parte in cui non prevedeva una diversa regolamentazione del periodo di astensione obbligatoria per i casi di parto prematuro. L'Amministrazione, in attesa dell'auspicato intervento legislativo, ha comunque già operato secondo il criterio poi introdotto dalla normativa in esame. Art. 4-bis, legge n. 1204/71 inserito dall'art. 12, legge n. 53/ Flessibilità dell'astensione obbligatoria dal lavoro. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione (cinque mesi), è prevista per le lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese antecedente la data presunta del parto e fino a quattro mesi dopo il parto, a condizione che un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato ed il medico competente ai sensi del D. Leg.vo n. 626/94 attestino che tale scelta non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità e per la Solidarietà Sociale dovrà provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 53/2000, ad emanare con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano tali disposizioni. Art. 6-bis, legge n. 903/77 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) introdotto dall'art. 13, legge n. 53/ t riconosciuto al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi di vita del bambino in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino ai padre e si ribadisce l'applicabilità al padre lavoratore delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge n. 1204/71 così come novellato dalla legge n. 53/ Trattamento economico. Art. 15, primo comma, legge n. 1204/71 così come sostituito dall'art. 3, quarto comma, legge n. 53/ Nulla è innovato rispetto alla normativa previgente: le lavoratrici hanno diritto, durante il periodo di astensione obbligatoria, ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione. Si consideri però che, a norma dell'art. 1, quinto comma, legge n. 1204/71 (nuovo testo) e dell'art. 17, terzo comma, legge n. 53/2000, per i lavoratori del settore pubblico resta confermato il trattamento di maggior favore riconosciuto dalle norme contrattuali. Pertanto, come stabilito dall'art. 18-bis del C.C.N.L. 1994/1997 così come integrato con l'accordo del 22 ottobre 1997, alle dipendenti del comparto Ministeri in astensione obbligatoria spetta l'intera retribuzione, compresa l'indennità di amministrazione di cui all'art. 34 del c.c.n.l. 1998/ Certificazioni da produrre per l'esercizio del diritto richiesto. Parto prematuro: certificato, da presentare entro trenta giorni, attestante la data del parto. Flessibilità dell'astensione obbligatoria: certificazione medico -specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e del medico competente, attestanti che la fruizione posticipata dell'astensione obbligatoria non arreca pregiudizio alla salute della gestante o del nascituro.
2 Astensione dal lavoro del padre lavoratore: certificazione attestante la morte o la grave infermità della madre o l'affidamento esclusivo del bambino al padre oppure dichiarazione ai sensi dell'art. 4, legge n. Procura della Repubblica di Ragusa circolari ministeriali dall anno /68 in caso di abbandono. 2) Astensione facoltativa 2.1 Novità introdotte dalla legge n Art. 1, quarto comma, legge n. 1204/71 come modificato dall'art. 3, primo comma, legge n. 53/ Il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7, legge n. 1204/71 ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto (perchè ad esempio non occupato). Art. 7, primo, secondo e terzo comma, legge n. 1204/71, come novellati dall'art. 3, secondo comma, legge n. 53/ Viene ampliato l'ambito temporale in cui è ammessa la possibilità di astenersi dal lavoro. Infatti, ciascun genitore può esercitare tale diritto - che per le disposizioni previgenti era fruibile entro il primo anno di vita del bambino - fino a quando il bambino non ha compiuto gli otto anni di età. t riconosciuto ad entrambi i genitori - anche non alternativamente - il diritto individuale ad un congedo parentale, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi (per il padre che eserciti il diritto di astensione per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi, il limite massimo è di sette mesi). Le astensioni dei genitori non possono però superare complessivamente il limite di dieci mesi (o di undici mesi nel caso in cui il padre si assenti per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi). Nell'ipotesi in cui vi sia un solo genitore rimane il limite di dieci mesi. Il vecchio testo dell'art. 7 della legge n. 1204/71 unitamente all'art. 7, legge n. 903,177 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (espressamente abrogato dalla legge n. 53/2000) riconosceva, invece, alla madre lavoratrice - e in alternativa anche al padre - un periodo massimo di astensione facoltativa pari a sei mesi. Viene introdotto l'obbligo di preavviso - Il dipendente, allorché intende esercitare il diritto al congedo parentale, ha l'obbligo di dare al datore di lavoro un preavviso non inferiore a quindici giorni, salvo oggettiva impossibilità. 2.2 Trattamento economico. Art. 15, secondo comma, legge n. 1204/71 così come novellato dall'art. 3, quarto comma, legge n. 53/2000: a) i primi sei mesi di astensione facoltativa complessivamente utilizzati dai due genitori entro i tre anni di vita del bambino danno diritto al 30% della retribuzione. Pertanto, tale periodo di astensione dal lavoro mantiene il trattamento economico già previsto per le assenze facoltative di cui all'art. 7, primo comma, legge n. 1204/71 (vecchio testo). Poiché - come già osservato al punto per i lavoratori del settore pubblico resta confermato il trattamento di maggior favore riconosciuto dalle norme contrattuali, il primo dei predetti sei mesi di astensione dal lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri dovrà essere retribuito per intero, a norma dell'art. 18-bis, terzo comma, C.C.N.L. 1994/1997 così come integrato con l'accordo del 22 ottobre Nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti pubblici avranno diritto entrambi (sempre per il primo mese di aste nsione fruito entro i tre anni di vita del bambino) a tale trattamento economico più favorevole, poichè ciascuno di essi fruisce autonomamente del diritto attribuitogli dalla legge (cfr. Corte dei Conti, Sez. Contr., sent. n del 28 giugno 1982; TAR Lombardia, sent. n. 104 del 21 dicembre 1991); b) per l'astensione facoltativa successiva ai primi sei mesi di cui alla precedente lettera a) e per quella esercitata dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino e fino agli otto anni di età dello stesso, è riconosciuto il diritto al 30% della retribuzione, solamente se il reddito individuale del lavoratore che si astiene dal lavoro è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Qualora tale reddito sia superiore a detto importo il lavoratore
3 non ha diritto ad alcuna retribuzione. Art. 7, quinto comma, legge n. 1204/71 così come novellato dall'art. 3, secondo comma, legge n. 53/ Come previsto dalla previgente normativa, i periodi di astensione facoltativa dal lavoro sono computati nell'anzianità di servizio ma non sono utili per il calcolo degli istituti retributivi indiretti (ferie e tredicesima mensilità) in quanto: sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia», ad eccezione - per i dipendenti del comparto Ministeri - dei giorni di assenza retribuiti per intero ai sensi dell'art. 18-bis, terzo comma del C.C.N.L. 1994/1997 così come integrato con l'accordo del 22 ottobre 1997 (in tal senso si sono espressi l'aran e l'igop con note rispettivamente in data 5 febbraio 1998 e 20 marzo 2000). 2.3 Certificazioni o dichiarazioni necessarie per l'esercizio del diritto. Dichiarazione relativa ad eventuali assenze effettuate allo stesso titolo dall'altro genitore ai fini di poter valutare la legittimità della richiesta e di determinare il trattamento economico dell'assenza dal lavoro. 3) Astensione dal lavoro per malattie del bambino 3.1 Novità introdotte dalla legge n Art. 7, quarto comma, legge n. 1204/71 così come novellato dall'art. 3, secondo comma, legge n. 53/ Si riconosce a ciascun genitore - ferma restando la possibilità, già prevista dalla normativa preesistente, di assentarsi dal lavoro per malattie del bambino di età inferiore a tre anni - il diritto (da esercitare alternativamente) a cinque giorni lavorativi all'anno per malattie del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe le ferie del dipendente. 3.2 Trattamento economico. Art. 15, terzo comma, legge n. 1204/71 così come novellato dall'art. 3, quarto comma, legge n. 53/2000: a) per le astensioni dal lavoro dovute a malattia del bambino che non abbia compiuto i tre anni di età Procura della Repubblica di Ragusa circolari ministeriali dall anno il genitore ha diritto alla sola contribuzione figurativa. Anche in questo caso rimane, però, operante il trattamento di maggior favore riconosciuto al personale del comparto Ministeri dall'art. 18-bis, quarto comma, del C.C.N.L. 1994/1997 così come integrato con l'accordo del 22 ottobre 1997, al quale, pertanto, dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del terzo anno, spetterà un massimo di trenta giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino; b) per le assenze effettuate in relazione a malattie del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni è riconosciuta la sola copertura contributiva calcolata secondo le modalità meglio specificate nel terzo comma del novellato art. 15, legge n. 1204/71. Art. 7, quinto comma, legge n. 1204/71 introdotto dall'art. 3, secondo comma, legge n. 53/ Per le stesse motivazioni di cui al punto 2.2, i periodi di astensione per malattia del bambino sono computati nell'anzianità di servizio ma non sono utili per il calcolo degli istituti retributivi indiretti (ferie e tredicesima mensilità) ad eccezione - per i dipendenti dei comparto Ministeri - dei giorni di assenza retribuiti per intero ai sensi dell'art. 18-bis, quarto comma, C.C.N.L. 1994/1997 così come integrato con l'accordo del 22 ottobre Certificazioni o dichiarazioni necessar ie per l'esercizio del diritto: 1) certificazione medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attestante la malattia del bambino; 2) dichiarazione attestante che l'altro genitore non esercita lo stesso diritto nel periodo di astensione richiesto. 4) Periodo di riposo nel primo anno di vita del bambino 4.1 Novità introdotte dalla legge n
4 Art. 10, sesto comma, legge n. 1204/71 introdotto dall'art. 3, terzo comma, legge n. 53/00 - In caso di parto plurimo i periodi di riposo previsti dal primo comma dell'ari. 10 sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. Vengono, così, recepiti (in parte) i recenti interventi giurisprudenziali sull'argomento. Art. 6-ter, legge n. 903/77 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) introdotto dall'art. 13, legge n. 53/ Si riconoscono al padre lavoratore i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/71 nel caso di esclusivo affidamento del figlio, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga e nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. 4.2 Trattamento economico. Art. 10, secondo comma, legge n. 1204/71 - Rimane confermata la previsione di cui al secondo comma del predetto art. 10, pertanto, i periodi di riposo in esame «considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro» sono retribuiti per intero. 4.3 Certificazioni o dichiarazioni necessarie per l'esercizio del diritto richiesto. Certificato attestante il parto plurimo, certificazione attestante l'affidamento esclusivo del bambino al padre, dichiarazione attestante che la madre non fruisce dei periodi di riposo richiesti o che la stessa non è lavoratrice dipendente. 5) Genitori adottivi o affidataci 5.1 Novità introdotte dalla legge n Art. 3, quinto comma, legge n. 53/ Le disposizioni dell'art. 3, legge n. 53/2000 sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari. In particolare viene riconosciuto al dipendente, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro e all'assenza per malattia del figlio (art. 3, primo e secondo comma, legge n. 53/2000) qualora questi all'atto dell'adozione o dell'affidamento abbia un'età compresa tra sei e dodici anni. Nel caso in cui il bambino - al momento dell'adozione o dell'affidamento - abbia meno di sei anni, resta fermo il diritto all'astensione obbligatoria durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino in famiglia, già previsto dall'art. 6, primo comma, legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro); inoltre, a favore dei genitori sono estesi - fino al compimento degli otto anni di età - i diritti già stabiliti dal secondo comma del predetto art. 6, legge n. 903/77. In altre parole: l'astensione facoltativa già fruibile entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, semprechè il bambino non abbia superato i tre anni di età - 6 anni in caso di adozione internazionale - e l'assenza per malattia del bambino sono ora esercitabili dall'ingresso del bambino in famiglia e fino agli otto anni di età, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 3, quinto comma, legge n. 53/ Trattamento economico, Compete lo stesso trattamento economico previsto per i genitori naturali (cfr. punti 1.2, 2.2 e 3.2) tenendo conto, però, che qualunque sia l'età del bambino al momento dell'adozione o dell'affidamento, i primi sei mesi di astensione dal lavoro di cui alla lettera a), punto 2.2, vanno riferiti ai primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia e non ai tre anni di vita del bambino. E opportuno sottolineare che per la valutazione delle richieste di assenza dal servizio ai sensi della normativa in esame (sia per poter valutare la legittimità delle medesime sia ai fini della determinazione del trattamento economico dell'assenza) occorre comunque computare i periodi di astensione dal lavoro già fruiti ai sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, legge n. 1204/71 (vecchio testo). Infine, nell'osservare che la gestione delle assenze in esame rientra nelle competenze delegate ai capi Procura della Repubblica di Ragusa circolari ministeriali dall anno dei singoli uffici (come da circolare n. 419 del 4 ottobre 1995) si pregano i Presidenti di Corte di Appello ed
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