Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

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1 Posizione N.[ ], 30/04/2015 (la Data di Stipula ) CONTRATTO DI PRESTITO TRA REGIONE CALABRIA (di seguito, l Ente ) rappresentato da in qualità di in base ai poteri attribuiti da E Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale ,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n , partita IVA n , rappresentata come specificato in calce al Contratto (di seguito CDP ) PREMESSO CHE (a) con legge regionale n. [ ] del [ ] [pubblicata nel B.U. della Regione Calabria (n. del / /2015)/in corso di pubblicazione sul B.U. della Regione Calabria come attestato da. con nota prot. n. del / / ] è stato approvato il bilancio di previsione per l anno in corso; (b) con legge regionale n. [ ] del [ ] [pubblicata nel B.U. della Regione Calabria (n. del / /2015) )/in corso di pubblicazione sul B.U. della Regione Calabria come attestato da. con nota prot. n. del / / ] è stato autorizzato il ricorso all indebitamento pari a ,45 (euro trecentoseimilionicinquecentonovantunomiladuecentottantanovevirgolaquarantacinque) occorrente per la realizzazione degli investimenti (complessivamente di seguito definiti l Investimento ) di cui all Allegato 1 che costituisce parte integrante del Contratto, in forza della quale l Ente iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento dell importo delle rate di cui è debitore per il rimborso del Prestito; (c) l Ente dichiara che il ricorso all indebitamento avviene nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione e all articolo 3, comma 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; - 1 -

2 (c-bis) l Ente dichiara che l Investimento rientra nella tipologia di investimenti finanziabili ai sensi dell articolo 3, commi 16, 18, 19 della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 s.m.i.; (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) l Ente ha approvato il rendiconto dell esercizio di due anni precedenti all esercizio al cui bilancio si riferisce l indebitamento relativo all Investimento; l Ente con provvedimento n. [ ] del [ ] ha deliberato la contrazione del Prestito ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto, ivi compreso il conferimento al Tesoriere del Mandato Irrevocabile disciplinato all Articolo 8; l Ente dichiara che la contrazione del Prestito avviene in relazione alla copertura del disavanzo derivante dall esercizio in corso ovvero da esercizi precedenti che possono generare esigenze di cassa per l anno in corso e/o per gli anni successivi; l Ente dichiara di rispettare, alla data di redazione del presente Contratto, il limite di indebitamento stabilito dall articolo all art. 62, comma 6 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, o dalla eventuale normativa vigente in materia di autonomia regionale; l Ente dichiara che la contrazione del Prestito avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale applicabile e di aver adempiuto ogni formalità prevista dalla normativa nazionale e regionale ai fini della contrazione del Prestito; l Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l accesso al credito della CDP, confermandone la validità e vigenza alla Data di Stipula; l Ente ha presentato alla CDP il Mandato di addebito in conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP e reso disponibile nell area riservata Enti locali e PA del sito Internet della CDP, con il quale l'ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di addebito in conto (il Mandato di addebito in conto ); TUTTO CIÒ PREMESSO Articolo 1 Premesse e definizioni 1. Nel presente Contratto, qualsiasi riferimento ad un Articolo, una Premessa e un Allegato si intende riferito ad un articolo, una premessa e un allegato del presente Contratto. 2. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto. 3. Nel presente Contratto i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato: - 2 -

3 CDP ha il significato specificato nelle Premesse; Circolare indica la circolare CDP n del 30 novembre 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del / /, integrata con le modifiche del 28 novembre 2011, pubblicate in G.U. - Foglio delle inserzioni - n. 4 del 10 gennaio 2012; Codice Etico indica il codice etico adottato dall Istituto Finanziatore e reso da questo disponibile nel proprio sito internet Contratto indica il presente Contratto di Prestito; Data della Domanda di Erogazione indica, in relazione a ciascuna Erogazione, (come di seguito definita) la data in cui perviene alla CDP la Domanda di Erogazione. Data di Inizio Ammortamento indica, in relazione a ciascuna Erogazione, (come di seguito definita) la data in cui tale Erogazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 3 e a partire dalla quale maturano gli interessi sulle relative Somme Erogate (come di seguito definite); Data di Pagamento indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla Prima Data di Pagamento; Data di Stipula indica la data di sottoscrizione del presente Contratto; Data di Scadenza Finale ha il significato specificato all'articolo 2, comma 3; Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo ha il significato specificato all'articolo 2, comma 4; Data di Scadenza della Singola Erogazione indica la data di scadenza di ciascuna Erogazione come risultante dalla relativa Domanda di Erogazione. La Data di Scadenza della Singola Erogazione non può essere successiva alla Data di Scadenza Finale; Debito Residuo indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra la Somma Erogata e la somma delle Quote Capitale già rimborsate; Domanda di Erogazione indica, in relazione a ciascuna Erogazione, la domanda redatta sostanzialmente nella forma dell'allegato 3; Durata Finanziaria Corrispondente indica la durata individuata sulla base della curva dei tassi depositi - swap vigente sul mercato al momento del calcolo e pubblicata sulle pagine EURIBOR01 e ISDAFIX2 (11:00AM Frankfurt) del circuito Reuters (come specificato nella Nota Tecnica) e corrispondente al Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE); Erogazione ha il significato specificato all'articolo 3,comma 1; Giorno TARGET indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans- EuropeanAutomated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System); Interessi di Mora ha il significato specificato all'articolo 6, comma 1; Investimento ha il significato attribuito nella Premessa (b); - 3 -

4 Mandato Irrevocabile ha il significato specificato all Articolo 8; Mandato di addebito in conto ha il significato specificato nella Premessa (j); Modello D. Lgs. 231/01 indica il modello organizzativo di prevenzione ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, così come successivamente modificato e integrato, adottato dalla CDP e i cui principi sono resi da questo disponibili nel proprio sito internet www. CDP.it: Nota Tecnica indica la nota inclusa quale Allegato 2; Opzione ha il significato specificato all'articolo 4, comma 7; Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente antecedente l'inizio del Periodo di Interessi di riferimento; Periodo di Interessi indica con riferimento al calcolo degli interessi un periodo di sei mesi coincidente con il primo o il secondo semestre di ogni anno solare. Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa). Periodo di Utilizzo corrisponde all'arco temporale nel corso del quale l Ente può presentare le Domande di Erogazione; Piano di Ammortamento indica il piano di ammortamento relativo a ciascuna Erogazione, predisposto dalla CDP sulla base della relativa Domanda di Erogazione e consegnato all Ente alla relativa Data di Inizio Ammortamento. Tutti i Piani di Ammortamento prevedono Quota Capitale costante (c.d. Ammortamento Italiano). Prestito indica l operazione di prestito oggetto del Contratto; Prima Data di Pagamento dell'erogazione ha il significato specificato all'articolo 5, comma 3; Primo Parametro Euribor in riferimento ad ogni singola Erogazione, indica il valore, aggiornato e pubblicato di norma settimanalmente nel sito internet della CDP, pari all EURIBOR - riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e rilevato in corrispondenza della penultima data di aggiornamento che precede la Data di Inizio Ammortamento (di norma, venerdì) delle condizioni applicabili ai prestiti della CDP destinati alle regioni ( Data di Rilevazione ) - interpolato linearmente sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la Data di Rilevazione e la Prima Data di Pagamento dell Erogazione. Quota Capitale ha il significato specificato all'articolo 5, comma 4; Quota Interessi ha il significato specificato all'articolo 4, comma 5; Somma Erogata indica, ad una determinata data, la somma degli importi delle singole Erogazioni avvenute fino a tale data (inclusa); - 4 -

5 Somma Prestata ha il significato specificato all'articolo 2, comma 1; Spread Unico indica la maggiorazione utilizzata per calcolare il Tasso di Interesse e indicata all'articolo 4, commi 2 e 3; Tasso di Interesse indica il Tasso di Interesse Fisso o il Tasso di Interesse Variabile o il Tasso di Interesse Fisso Opzione o tutti e tre, a seconda del contesto; Tasso di Interesse Fisso ha il significato specificato all'articolo 4, comma 2; Tasso di Interesse Fisso Opzione ha il significato specificato all'articolo 4, comma 7; Tasso di Interesse Variabile ha il significato specificato all'articolo 4, comma 3; Tasso Finanziariamente Equivalente o TFE indica il tasso di mercato calcolato dalla CDP come descritto nella Nota Tecnica e relativo ad un operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche della singola Erogazione in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi; Tesoriere indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell Ente ai sensi dell articolo 69 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi. Articolo 2 Oggetto, scopo e durata 1. La CDP concede all Ente, che accetta, il Prestito per l importo di ,45 (euro trecentoseimilionicinquecentonovantunomiladuecentoottantanovevirgolaquarantacinque) (la Somma Prestata ). 2. L Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione dell Investimento. La CDP è esonerata da ogni responsabilità riguardo all effettivo utilizzo della Somma Prestata per lo scopo del Prestito. 3. Il Prestito ha durata fino al 31/12/2049 (la Data di Scadenza Finale ). 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, l Ente potrà richiedere l'erogazione della Somma Prestata solamente nel Periodo di Utilizzo, compreso tra la Data di Stipula ed il 30/11/2019 (la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo ). Articolo 3 Erogazioni e condizioni sospensive 1. La Somma Prestata potrà essere erogata in una o più soluzioni (ciascuna, un Erogazione ), entro il 31 dicembre 2019, fermo restando che la Somma Erogata al 31 dicembre 2015 non potrà superare un - 5 -

6 terzo della Somma Prestata ( ,50) e che la Somma Erogata al 31 dicembre 2016 non potrà superare i due terzi della Somma Prestata ( ,00). L Erogazione sarà effettuata, con valuta alla relativa Data di Inizio Ammortamento, a fronte di apposita Domanda di Erogazione, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata, che dovrà pervenire alla CDP entro il 30 novembre del relativo anno solare. 2. L'importo minimo di ciascuna Erogazione dovrà essere pari a ,00 (euro diecimilioni), fatta eventualmente eccezione per l'ultima che potrà essere anche di importo inferiore ed in ogni caso non superiore alla differenza tra la Somma Prestata e l importo complessivo di tutte le Erogazioni effettuate in precedenza. In ogni caso, l Ente potrà richiedere, durante il Periodo di Utilizzo, nel rispetto del limite di importo di cui al precedente comma 1, un numero massimo di Erogazioni pari a quattro volte il numero di anni interi del Periodo di Utilizzo stesso. Resta inteso che la Somma Erogata non potrà in alcun caso essere superiore alla Somma Prestata. 3. L Erogazione è effettuata con valuta corrispondente al giovedì della quarta settimana successiva a quella in cui cade la Data della Domanda di Erogazione ovvero, su richiesta dell Ente e compatibilmente con le esigenze organizzative della CDP, con valuta corrispondente ad una diversa data concordata tra le Parti, attraverso il versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all Ente, precedentemente comunicato alla CDP. L Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione ogni eventuale variazione del codice IBAN riferito al predetto conto corrente. 4. L' obbligo della CDP di effettuare ciascuna Erogazione è sospensivamente condizionato: (a) (b) (c) (d) (e) all'iscrizione da parte dell Ente nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Prestito, delle somme occorrenti per il pagamento dell importo delle rate, di cui è debitore per il rimborso del Prestito; alla ricezione (in occasione della prima Domanda di Erogazione) da parte della CDP del Mandato di addebito in conto debitamente compilato; all accettazione da parte della CDP della Domanda di Erogazione, completa in ogni sua parte, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata; alla ricezione da parte della CDP del relativo Mandato Irrevocabile (come di seguito definito), in originale, completo in ogni sua parte, secondo quanto specificato nel successivo articolo 8; alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 11 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall Ente ai sensi del Contratto. Articolo 4 Interessi - 6 -

7 1. Sul Debito Residuo maturano interessi: (i) con decorrenza, in relazione a ciascuna Erogazione, dalla relativa Data di Inizio Ammortamento; e (ii) al Tasso di Interesse, fisso o variabile, applicato alla relativa Erogazione a seconda della scelta espressa dall Ente nella relativa Domanda di Erogazione secondo quanto di seguito indicato. 2. Qualora l Ente, mediante la Domanda di Erogazione, scelga l applicazione del regime di interessi a tasso fisso, all Erogazione, in ciascun Periodo di Interessi, sarà applicato un tasso fisso pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) sulla Durata Finanziaria Corrispondente al Tasso Finanziariamente Equivalente, maggiorato dello Spread Unico pari a punti percentuali annui (il Tasso di Interesse Fisso ). Il Tasso Finanziariamente Equivalente relativo a ciascuna Erogazione cui sia applicabile un Tasso di Interesse Fisso sarà determinato il giorno immediatamente antecedente la Data di Inizio Ammortamento, salvo che tale giorno non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, nel qual caso il Tasso Finanziariamente Equivalente sarà determinato nel Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente successivo. 3. Qualora invece l Ente, mediante la Domanda di Erogazione, scelga l applicazione del regime di interessi a tasso variabile, il tasso di interesse da applicare all Erogazione sarà pari in ciascun Periodo di Interessi al Parametro Euribor, maggiorato dello Spread Unico pari a punti percentuali annui 7 (il Tasso di Interesse Variabile ). Per il primo Periodo di Interessi, il Tasso di Interesse Variabile sarà pari al Primo Parametro Euribor, reso noto mediante pubblicazione nel sito internet della CDP, maggiorato dello Spread Unico. 4. Il Tasso di Interesse Fisso ed il Tasso di Interesse Variabile saranno applicati rispettivamente secondo il criterio di calcolo giorni 30/360 e giorni effettivi/360 e gli interessi saranno corrisposti dall Ente a ciascuna Data di Pagamento secondo quanto previsto dall'articolo L'importo che l Ente dovrà corrispondere a ciascuna Data di Pagamento a titolo di interessi (la Quota Interessi ), determinato sulla base degli interessi maturati sul Debito Residuo nel relativo Periodo di Interessi, al Tasso di Interesse Fisso o Tasso di Interesse Variabile applicabile a ciascuna Erogazione, sarà arrotondato (distintamente per l'importo di interessi maturato in relazione a ciascuna Erogazione) al centesimo di Euro. 6. In relazione a ciascuna Erogazione, l'importo da corrispondere a titolo di interessi in occasione della Prima Data di Pagamento sarà calcolato con riferimento al numero di giorni (calcolati sulla base dei criteri di cui al precedente comma 4) compresi tra la relativa Data di Inizio Ammortamento (esclusa) e la Prima Data di Pagamento dell'erogazione (inclusa). 7. Nel corso di ogni anno solare successivo a quello in cui cade la Data di Inizio Ammortamento per ciascuna Erogazione cui sia applicabile un Tasso di Interesse Variabile ed escluso l anno solare nel quale cadono la Data di Scadenza della Singola Erogazione e la Data di Scadenza Finale, l Ente ha la facoltà, previa richiesta scritta da far pervenire a CDP, ai sensi dell Articolo 14, entro il 30 novembre, di richiedere che sul Debito Residuo, con riferimento ad ogni singola Erogazione cui sia applicabile un Tasso di Interesse Variabile, maturino, a partire dal 1 gennaio dell anno solare immediatamente successivo, interessi al tasso di interesse fisso (l Opzione ). Il tasso di interesse fisso applicato sarà - 7 -

8 pari alla somma del tasso Interest Rate Swap (IRS) sulla Durata Finanziaria Residua Corrispondente al Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE), calcolato da CDP il terzo venerdì antecedente il 31 dicembre dell anno solare nel quale è stata esercitata l Opzione e dello Spread Unico (il Tasso di Interesse Fisso Opzione ). Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente. 8. A seguito dell esercizio dell Opzione con riferimento al Piano di Ammortamento relativo ad una determinata Erogazione, l importo delle relative Quote Capitale per la durata residua di quel Piano di Ammortamento rimane invariato. L Opzione può avere ad oggetto esclusivamente il passaggio dal Tasso di Interesse Variabile al Tasso di Interesse Fisso e non viceversa. 9. Qualora un Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il relativo Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge. Articolo 5 Rimborso del Prestito e pagamento degli interessi 1. In relazione a ciascuna Erogazione, la CDP predisporrà sulla base della relativa Domanda di Erogazione un Piano di Ammortamento specifico che sarà consegnato all Ente alla relativa Data di Inizio Ammortamento. Al Piano di Ammortamento relativo a ciascuna Erogazione corrisponderà un periodo di ammortamento individuale, compreso tra la relativa Data di Inizio Ammortamento e la Data di Scadenza della Singola Erogazione indicata nella Domanda di Erogazione, della durata minima di cinque anni e massima di trenta anni. 2. Il rimborso alla CDP della Somma Prestata in relazione a ciascuna Erogazione avverrà a ciascuna Data di Pagamento, successiva alla Data di Inizio Ammortamento di ciascuna Erogazione e fino alla Data di Scadenza della Singola Erogazione (comunque non successiva alla Data di Scadenza Finale), mediante la corresponsione di rate semestrali (fatta eventualmente eccezione per la prima), comprensive di Quota Capitale (come di seguito definita) e Quota Interessi. 3. In relazione a ciascuna Erogazione, l Ente indicherà nella relativa Domanda di Erogazione se il pagamento della Quota Interessi e della Quota Capitale relativa all'erogazione avrà inizio dalla prima Data di Pagamento che cade dopo la relativa Data di Inizio Ammortamento, ovvero dalla Data di Pagamento immediatamente successiva (la Prima Data di Pagamento dell'erogazione ). Resta inteso che ciascuna Prima Data di Pagamento dell'erogazione dovrà necessariamente cadere in un periodo compreso tra 1 mese e gli 11 mesi successivi alla relativa Data di Inizio Ammortamento. 4. La Quota Interessi relativa a ciascuna rata sarà determinata ai sensi dell'articolo 4 che precede. La quota in linea capitale relativa a ciascuna rata (la Quota Capitale ) sarà pari alla somma degli importi in linea capitale dovuti alla relativa Data di Pagamento in relazione a ciascuna Erogazione, determinati per ciascuna Erogazione applicando la percentuale indicata nel relativo Piano di Ammortamento in corrispondenza della relativa Data di Pagamento e arrotondando l'importo - 8 -

9 risultante al centesimo di euro. Resta inteso che la Quota Capitale relativa all'ultima rata del Prestito sarà in ogni caso pari all'importo risultante dalla differenza tra la Somma Erogata e tutte le Quote Capitale rimborsate alle precedenti Date di Pagamento. 5. La CDP, per ogni Data di Pagamento, e previa comunicazione da inviarsi almeno trenta giorni prima, comunica l'esatto importo della somma da pagare, comprensiva di Quota Interessi e Quota Capitale. Qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento, non esime l Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal presente Contratto. 6. Qualora in prossimità della Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo la Somma Erogata risulti inferiore alla Somma Prestata, la CDP invierà all Ente una comunicazione di ricognizione dell importo di Somma Prestata ancora da erogare. L Ente, entro la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, potrà: (a) chiedere un ultima Erogazione e/o (b) chiedere alla CDP la riduzione della Somma Prestata all'importo della Somma Erogata, comprensiva dell eventuale ultima Erogazione di cui al punto (a), purché l Ente rilasci una dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti che la copertura finanziaria del disavanzo generato dall'investimento è assicurata (i) dalla somma complessiva per cui è stata richiesta l Erogazione alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo (ii) dall'impiego di risorse di bilancio dell Ente, differenti da quelle provenienti da fonti di indebitamento contratte con soggetti diversi dalla CDP. Qualora l Ente, entro la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, non faccia pervenire alcuna richiesta alla CDP, la Somma Prestata sarà ridotta all'importo della Somma Erogata a tale data e l Ente sarà tenuto a corrispondere alla CDP un indennizzo di mancato utilizzo, entro 30 giorni successivi alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, pari allo [0,50]% dell importo della relativa riduzione (pari alla differenza tra la Somma Prestata originaria e la Somma Erogata alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo). Articolo 6 Interessi di mora 1. Nel caso di ritardo da parte dell Ente nell effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Contratto per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli Interessi di Mora ). 2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/ Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto per inadempimento dell Ente, come previsto dall'articolo 11, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori. 4. Qualora il tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione - 9 -

10 di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge. Articolo 7 Rimborso anticipato volontario del Prestito 1. E fatta salva la facoltà dell Ente di effettuare il rimborso totale di ogni singola Erogazione in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda Data di Pagamento successiva alla relativa Data di Inizio Ammortamento, previa comunicazione scritta da inviarsi, via fax, alla CDP, almeno trenta giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso ai sensi dell'articolo 5. Qualora il pagamento dell Ente venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento). 2. E facoltà dell Ente effettuare il rimborso totale di una o più singole Erogazioni contestualmente. Non è invece possibile per l Ente effettuare il rimborso parziale dell ammontare di una o più singole Erogazioni. 3. In caso di rimborso anticipato l Ente dovrà corrispondere alla CDP l intera rata (comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e relativa a ciascuna Erogazione per la quale è stato richiesto il rimborso totale anticipato e il corrispondente Debito Residuo, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. 4. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo, relativo ad una Erogazione sulla quale maturano interessi al Tasso di Interesse Fisso, l Ente dovrà inoltre corrispondere a CDP un indennizzo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue relative all'erogazione a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e il Debito Residuo relativo all'erogazione dopo il pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine EURIBOR01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue relative all'erogazione dopo il pagamento della rata in scadenza saranno calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua dell Erogazione, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente

11 5. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo, relativo ad una Erogazione sulla quale maturano interessi al Tasso di Interesse Variabile, l Ente dovrà inoltre corrispondere a CDP un indennizzo pari allo 0,125% del Debito Residuo relativo all'erogazione, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. 6. Resta inteso che qualora la comunicazione scritta di rimborso anticipato del Prestito di cui al terzo comma che precede sia inviata a CDP almeno trenta giorni prima di ogni Data di Pagamento per la quale è possibile richiedere un rimborso anticipato con riferimento ad una determinata Erogazione e sia corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante la mancata realizzazione dell'investimento oppure l'utilizzo, ai fini del rimborso anticipato del debito, di risorse in bilancio differenti da quelle provenienti dall'indebitamento, l indennizzo per rimborso anticipato di cui al comma 5 non sarà dovuto a CDP. Articolo 8 Adempimenti in materia di rimborso e impegni 1. A garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, l Ente: (a) (b) iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento dell importo delle rate, di cui è debitore, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP; per ciascuna Erogazione, conferisce al Tesoriere, contestualmente alla Domanda di Erogazione, apposito mandato irrevocabile di pagamento, anche nell interesse di CDP, predisposto secondo il modello disciplinato dalla vigente normativa regionale di riferimento ed in uso presso l Ente alla data della Domanda di Erogazione (il Mandato Irrevocabile ), affinché il Tesoriere corrisponda a CDP un importo non inferiore, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, all'importo della relativa rata semestrale del Prestito, comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi, come risultante dal Piano di Ammortamento relativo a ciascuna Erogazione. 2. Fermo restando il contenuto del precedente punto b) il Mandato Irrevocabile dovrà, in ogni caso, prevedere l impegno irrevocabile del Tesoriere, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, a corrispondere a CDP l importo della rata, con autorizzazione al Tesoriere ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate riscosse dall'ente, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull anticipazione di tesoreria concessa e disponibile. 3. Il Mandato Irrevocabile dovrà pervenire alla CDP, completo in ogni sua parte e in originale, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo antecedente la Data di Inizio Ammortamento della relativa Erogazione. 4. A seguito dell esercizio dell Opzione con riferimento al Piano di Ammortamento relativo ad una determinata Erogazione, il Mandato Irrevocabile dovrà essere sostituito con un nuovo Mandato Irrevocabile che tenga conto delle Quote Interessi rideterminate

12 5. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'ente si impegna a comunicare, a mezzo telefax, ai sensi dell'articolo 14, senza indugio, l identità del nuovo Tesoriere. L Ente si obbliga altresì ad inserire nei contratti di Tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del Prestito clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al presente articolo. 6. L Ente dichiara che le obbligazioni di pagamento derivanti dal Contratto sono collocate almeno nello stesso grado in cui sono collocate le obbligazioni nei confronti di tutti gli altri creditori dell Ente non muniti di prelazione. Per tutta la durata del Prestito, l Ente farà sì che le obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile all Ente. 7. L Ente si impegna a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, né su alcun altro bene o diritto dell Ente, salvo che analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto venga prestato dall Ente a favore della CDP. 8. L Ente si impegna a comunicare alla CDP, ogni sei mesi a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, lo stato di avanzamento del Piano di rientro del deficit sanitario da predisporre ai sensi dell articolo 22, comma 4, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78. Articolo 9 Pagamenti 1. Tutti i pagamenti in adempimento dell obbligo di rimborso ai sensi del Contratto, dovranno essere effettuati in euro mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all Ente precedentemente comunicato alla CDP. L Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno venti giorni prima della Data di Pagamento, l eventuale variazione del codice IBAN riferito al relativo conto corrente. 2. A tal fine l Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito, nel conto corrente sopra indicato di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di addebito in conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP e reso disponibile nel proprio sito internet. 3. L Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a: (i) (ii) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l addebito delle rate di rimborso del Prestito e l accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale; non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP. 4. Fermo restando quanto previsto dall Articolo 10, comma 2, in nessun caso possono essere effettuati

13 pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall Ente ai sensi del Contratto nei modi che riterrà più opportuni incluso mediante bonifico bancario. Articolo 10 Compensazione 1. L Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto che risulti non pagato dall Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo che non risulti espressamente vincolato per legge. 2. Tutti i pagamenti dovuti dall Ente ai sensi del Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente esclusa la facoltà per l Ente di procedere alla compensazione di tali debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP. Articolo 11 Risoluzione 1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto a norma dell articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: i. mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l inadempimento si è verificato; ii. iii. iv. destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della spesa per la realizzazione dell Investimento; non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall Ente ai sensi del presente Contratto (incluse le dichiarazioni riportate nelle Premesse); ricezione da parte della CDP del Mandato di addebito in conto (i) incompleto ovvero (ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP e disponibile nel proprio sito internet, salvo che il Mandato di addebito in conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa in occasione della prima Domanda di Erogazione; v. inadempimento di una delle obbligazioni di cui all Articolo 8; vi. inadempimento dell obbligazione di cui all Articolo 9, comma 3; vii. (a) mancato pagamento da parte dell Ente di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal presente Contratto) alla relativa scadenza ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile per un ammontare complessivo superiore ad euro ,00 ovvero (b) obbligo per l Ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad Euro ,

14 2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile. 3. In conseguenza della risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo, l Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare (i) il Debito Residuo, (ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, (iii) gli eventuali Interessi di Mora fino al giorno dell effettivo pagamento e gli altri accessori e (iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all Articolo 7, comma 4 e comma 5. Articolo 12 Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti 1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi ai sensi del Contratto, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto. 2. L Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi ai sensi del Contratto, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto. Articolo 13 Codice Etico CDP 1. L Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/ L Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01: a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a); c) i collaboratori esterni della CDP. Articolo 14 Comunicazioni 1. Ai sensi dell art. 48 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, la CDP si impegna a comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla Data di Accettazione, al Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all ISTAT ed alla Banca d Italia, l avvenuto perfezionamento del Contratto di Prestito, con indicazione della data e della Somma Prestata nonché del relativo Piano di Ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi

15 2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax: CDP: Cassa depositi e prestiti società per azioni Via Goito, Roma Fax :[ ] Att.: Area Enti Pubblici Ente: [ ] 2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell Ente in relazione al Contratto. Articolo 15 Pubblicità 1. L Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale». Articolo 16 Trattamento fiscale 1. Il Contratto è esente dall imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n Articolo 17 Foro competente 1. Per qualsiasi controversia relativa all interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma

16 [FIRMA E TIMBRO ENTE] PER ACCETTAZIONE L Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole: - Articolo 3 (Erogazioni e condizioni sospensive) - Articolo 5 (Rimborso del Prestito e Pagamento degli Interessi) - Articolo 7 (Rimborso anticipato volontario del Prestito) - Articolo 8 (Adempimenti in materia di rimborso) - Articolo 9 (Pagamenti) - Articolo 10 (Compensazione) - Articolo 11 (Risoluzione) - Articolo 12 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti) - Articolo 17 (Foro competente) [FIRMA E TIMBRO ENTE] [FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

17 ALLEGATO 1 LISTA DEGLI INTERVENTI COSTITUENTI L INVESTIMENTO Posizione n Elenco degli interventi che costituiscono l Investimento di Euro ,45 (euro trecentoseimilionicinquecentonovantunomiladuecentoottantanovevirgolaquarantacinque), di cui al punto b) delle Premesse, in conformità all art. 3 commi 16, 18, 19, della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e s.m.i.: Allegato 3 al bilancio previsionale 2015 Quadro A Programma FESR [Firma e Timbro Ente]

18 ALLEGATO 2 NOTA TECNICA La procedura di rilevazione del Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) e di individuazione della Durata Finanziaria Corrispondente si articola nei seguenti passi: (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al momento del calcolo dalle pagine EURIBOR01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. (2) Interpolazione lineare dei tassi di cui al punto 1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui). (3) Calcolo della curva dei tassi zero-coupon corrispondente ai tassi di cui al punto 2) attraverso la cosiddetta procedura di bootstrapping (metodo iterativo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero-coupon dai prezzi dei titoli con cedola o dai tassi swap). (4) Calcolo dei fattori di sconto corrispondenti ad ogni scadenza futura (residua) a partire dai tassi di cui al punto 3) mediante la formula: df i = (1 + r i ) i dove: df i è il fattore di sconto relativo alla scadenza i-esima della singola Erogazione; r i è il tasso zero-coupon relativo alla stessa scadenza valutato al momento del calcolo i è il tempo intercorrente tra la data valuta dell operazione e la Data di Pagamento per la scadenza misurato in anni. (5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i flussi di cassa futuri (residui) sia pari alla Somma Prestata (o al Debito Residuo). Tale tasso è il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE). Sulla curva dei tassi depositi-swap definita al punto 1) ed interpolata come al punto 2), si individua la scadenza temporale minima corrispondente al TFE. Tale scadenza è la Durata Finanziaria Corrispondente al TFE

19 ALLEGATO 3 Schema di DOMANDA DI EROGAZIONE Nr. (da prodursi su carta intestata) (9) Cassa Depositi e Prestiti società per azioni Via Goito, Roma Oggetto: Prestito di, per (10) Posizione n. CUP Il sottoscritto. legale rappresentante di (l Ente) (11) in virtù di. (12) Premesso - che in data l Ente ha stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ( CDP) un contratto per l assunzione di un prestito di.. (euro...) (il Contratto ) destinato a (l Investimento ); - che il Contratto prevede, all art. 3, che Somma Prestata sia erogata in più soluzioni sulla base di apposite Domande di Erogazione presentate dall Ente (13) ; - che il Contratto prevede all art. 3, comma 4, lett. d) che ciascuna erogazione è subordinata alla ricezione da parte della CDP del Mandato Irrevocabile, completo in ogni sua parte ed in originale, predisposto secondo quanto previsto all Articolo 8 del Contratto; - che la Circolare CDP n. 1271/2007 e s.m.i. rende note le condizioni generali relative ai contratti di prestito senza preammortamento, ad erogazione multipla, con oneri di ammortamento a carico delle Regioni o delle Province Autonome di Trento e di Bolzano nonché le modalità di erogazione della Somma Prestata; 9 Sino a capienza della Somma Prestata, nel rispetto del limite di importo previsto all articolo 3 comma 1 del Contratto, è possibile effettuare un numero massimo di Domande di Erogazione, pari a quattro volte il numero di anni interi del Periodo di Utilizzo (Numero Erogazioni= 4 * Numero di anni) 10 Riportare le finalità del finanziamento come indicate nelle premesse al Contratto. 11 Indicazione dell ente mutuatario. 12 Estremi dell atto che ha conferito i poteri di sottoscrizione della presente delega. 13 I termini non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Contratto

20 - che, ai sensi dell art. 8, comma 3 del Contratto, il Mandato Irrevocabile relativo a ciascuna erogazione deve pervenire, in originale e completo in ogni sua parte, alla CDP entro e non oltre il secondo giorno antecedente la Data di Inizio Ammortamento. Tutto ciò premesso (14), - RICHIEDE l'erogazione dell'importo complessivo di (euro ) (15) ; - INDICA che a partire dalla data / / / (16) e sino alla data / / / (17) sul Debito Residuo maturano interessi al [Opzione A] tasso fisso, pari alla somma tra lo Spread Unico ed il Tasso Finanziariamente Equivalente; [Opzione B] tasso variabile, pari, in ciascun periodo di interessi, alla somma tra lo Spread Unico ed il Parametro Euribor, fatta eccezione per il primo periodo di interessi per il quale il tasso variabile è pari alla somma tra lo Spread Unico ed il Primo Parametro Euribor; - INDICA che la Prima Data di Pagamento è fissata al [Opzione A - Prima Data di Pagamento Breve] (18) / / / (19) ; [Opzione B - Prima Data di Pagamento Lunga] (20) / / / (19) ; - PRENDE ATTO che la presente Domanda di Erogazione è valida fino al giovedì della quarta settimana successiva a quella in cui cade la Data della Domanda di Erogazione, salvo quanto previsto dall Articolo 3, comma 3, del Contratto; - PRENDE ATTO altresì che qualora la presente Domanda di Erogazione non sia accettata dalla CDP, mediante apposita comunicazione all Ente ed al Tesoriere, entro il giovedì della quarta settimana successiva a quella in cui cade la Data della Domanda di Erogazione, quest ultima sarà ritenuta priva di efficacia; 14 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Domanda. 15 L'importo minimo di ciascuna Erogazione dovrà essere pari a (euro diecimilioni). La Somma Prestata può essere erogata in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 2019, fermo restando che la Somma Erogata al 31 dicembre 2015 non può superare un terzo della Somma Prestata ( ,50) e che la Somma Erogata al 31 dicembre 2016 non può superare i due terzi della Somma Prestata ( ,00). L ultima Erogazione può essere richiesta per un ammontare anche inferiore e comunque non superiore alla differenza tra la Somma Prestata e l importo complessivo delle precedenti Erogazioni. 16 Inserire la data (gg/mm/aaaa) di erogazione che, subordinatamente all avverarsi delle condizioni sospensive di cui all articolo 3 comma 4 del Contratto di Prestito, coincide con il giovedì della quarta settimana successiva a quella in cui cade la Data della Domanda di Erogazione, salvo quanto previsto dall Articolo 3, comma 3 del Contratto. 17 Inserire la Data di Scadenza della Singola Erogazione (gg/mm/aaaa). 18 Tale opzione non può essere esercitata qualora la durata corrispondente al primo Periodo di Interessi risulti inferiore a 1 mese. 19 Inserire data (gg/mm/aaaa). 20 Tale opzione non può essere esercitata qualora la durata corrispondente al primo Periodo di Interessi risulti superiore a 11 mesi. - DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA':

21 i) che l Erogazione richiesta corrisponde alle spese per le quali è stato contratto il prestito in oggetto e per le quali è stato assunto impegno in bilancio; ii) ii) che gli investimenti indicati nell elenco di cui alla presente domanda rientrano nelle fattispecie individuate dall art. 3 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e s.m.i. che, l Ente, alla data odierna, rispetta il limite di indebitamento stabilito dalla normativa di riferimento vigente a livello nazionale o regionale; - ALLEGA: Mandato Irrevocabile, da inviare in originale e completo in ogni sua parte Luogo e data Timbro dell Ufficio Il legale rappresentante. CODICE IBAN (21)

22 ELENCO DEGLI INVESTIMENTI DA FINANZIARE CON IL PRESTITO AI SENSI DELL ARTICOLO 3, COMMA 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE A) Acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali Descrizione 1 Provvedimento 2 Importo 3 Totale A B) Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti Descrizione Provvedimento Importo Totale B C) Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale Descrizione Provvedimento Importo Totale C D) Oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale Descrizione Provvedimento Importo 1 Descrivere l investimento specificandone la destinazione. 2 Riportare gli estremi della norma/atto che autorizza l investimento. 3 Indicare l importo da finanziare con il prestito

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