Tavecchio & Associati Dottori Commercialisti - Revisori Contabili. Milano, 27 gennaio Spettabile Cliente CIRCOLARI INFORMATIVE TEMATICHE
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1 Tavecchio & Associati Dottori Commercialisti - Revisori Contabili ANDREA TAVECCHIO MASSIMO CALDARA ELISABETTA DE LORENZI MANFREDI TERZI (*) DANIEL VISMARA PAOLA CACCAMO (*) of counsel FAMILY OFFICE UNIT HEINRICH SAYN-WITTGENSTEIN MONICA SGARBI LEOPOLDO CICOGNA MOZZONI ALEKSANDRA MAZUR FILIALI FAMILY OFFICE 48 CHARLES STREET LONDON W1J 5EN REGNO UNITO T +44 (20) F +44 (20) VIA GERETTA 6 A 6902 LUGANO PARADISO SVIZZERA T +41 (0) F +41 (0) Premessa Milano, 27 gennaio 2009 Spettabile Cliente CIRCOLARI INFORMATIVE TEMATICHE Holding: profili fiscali generali e principali adempimenti relativi all iscrizione all Albo di cui all art.113 TUB Sulla base dei codici Atecofin attribuiti dall Agenzia delle Entrate alle attività economiche esercitate e da utilizzare in tutti gli adempimenti a decorrere dal 1 gennaio 2008, le attività svolte dalle holding possono essere suddivise in tre categorie: 1. Holding finanziarie (cod ): detenzione di partecipazioni in un gruppo di società finanziarie controllate; 2. Holding industriali (cod ): detenzione di partecipazioni in un gruppo di società industriali controllate; 3. Holding operative (cod ): impegnate nelle attività gestionali 1. Assoholding 2, in relazione alle prime due tipologie elencate, ha specificato che essenzialmente, l attività si estrinseca nella detenzione della proprietà del gruppo ( ) è necessario che le holding oltre all eventuale attività finanziaria nei confronti delle società partecipate, non forniscano altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale sociale, cioè non le amministrino, non le gestiscano, né le dirigano. Per quanto concerne la terza categoria, invece, si tratta di quelle holding la cui attività consiste nell amministrazione delle società controllate, ossia eserciti nei confronti delle partecipate l attività di direzione e coordinamento così come prevista dall art c.c. 3. L associazione individua inoltre la categoria Holding mista quando, oltre alla tipica attività delle holding di detenzione di partecipazioni, la società svolga anche altra attività di produzione/scambio di beni o erogazione di servizi. VIA COSIMO DEL FANTE MILANO TEL +39 (02) FAX +39 (02) INFO@COMFANTE.NET P.IVA Qualora la società presenti due anime, una operativa e una di holding, si rende necessario effettuare una concreta valutazione al fine di identificare quale delle attività venga svolta in via prevalente e, conseguentemente, adottare il relativo codice tributo. 1 Dalla scelta del codici attività derivano anche conseguenze in tema di studi di settore e parametri: mentre i codici e sono esclusi, il codice risulta soggetto a parametri. 2 Circolare 22 aprile 2008, n. 2 3 Marco Piazza, Holding: adempimenti costitutivi e profili fiscali, in Contabilità & Bilancio n. 21 del
2 TAVECCHIO & ASSOCIATI La circostanza che una holding svolga la sua tipica attività in via esclusiva o solo in via prevalente comporta alcuni ulteriori adempimenti, in particolare ai fini dell iscrizione all Albo previsto dall art. 113, TUB. Obbligo d iscrizione all Albo: art. 113 TUB La disciplina degli intermediari finanziari non bancari è attualmente contenuta nel Titolo V (artt ) del TUB e prevede una tripartizione degli stessi in: - soggetti tenuti all iscrizione nell elenco generale di cui all art. 106 TUB; - soggetti tenuti all iscrizione nell elenco speciale di cui all art. 107 TUB; - soggetti tenuti all iscrizione in un apposita sezione, prevista dall art. 113 TUB, dell elenco generale. In particolare, è previsto che: a) gli intermediari che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi debbano essere iscritti in un elenco generale tenuto dall Ufficio Italiano dei Cambi e possano svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge (art. 106 TUB); b) gli intermediari finanziari iscritti nell elenco generale di cui all art. 106 TUB, che abbiano determinati requisiti oggettivi relativi all attività svolta ovvero alla dimensione ed al rapporto tra indebitamento e patrimonio, siano anche iscritti in un elenco speciale tenuto dalla Banca d Italia (art. 107 TUB); c) gli intermediari che esercitino in via esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività previste dall art. 106, siano iscritti in una sezione speciale dell elenco generale (art. 113 TUB). L obbligo di iscrizione all albo di cui all art. 113 scatta in momenti differenti a seconda che l attività di assunzione di partecipazioni sia svolta in via esclusiva o prevalente 4. In particolare, quando l esclusività o la prevalenza dell esercizio dell attività di assunzione di partecipazioni risulti essere definita fin dal momento della costituzione, il termine per provvedere all iscrizione all albo è fissata entro sessanta giorni dall iscrizione al Registro Imprese. Qualora la società abbia, invece, oggetto misto, l obbligo d iscrizione scatta quando l attività di detenzione di partecipazioni sia svolta in via prevalente per due esercizi consecutivi: il termine per adempiere è fissato entro sessanta giorni dalla data di approvazione del secondo dei bilanci per i quali si sia verificata la prevalenza. Il punto di partenza per la definizione di prevalenza è dato dal Decreto del Ministro del Tesoro 6 luglio 1994 ( Determinazione ai sensi dell art. 113, comma 1 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dei criteri in base ai quali sussiste l esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all art. 106, comma 1 ). 4 Articolo 2 del Decreto del Ministro del Tesoro 6 luglio
3 TAVECCHIO & ASSOCIATI Con riferimento alla verifica della condizione di prevalenza il Decreto Ministeriale prevede che vi sia prevalenza nell esercizio delle attività di cui all art. 106, comma 1 TUB, rispetto alle altre attività esercitate dall intermediario se, sulla base dei dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono congiuntamente due condizioni: a) l ammontare complessivo degli elementi dell attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; b) l ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell attivo individuati dalla lettera a), dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi richiamati dall art. 106 comma 1 del TUB sia superiore al 50% dei proventi complessivi. Il Decreto Ministeriale, inoltre, prevede che al fine di verificare la condizione di prevalenza, all ammontare degli elementi dell attivo del bilancio di esercizio e dei proventi siano sommati: a) l ammontare delle attività, anche di natura non finanziaria, che assumono carattere di strumentalità unicamente rispetto ad una o più delle attività riservate; b) l ammontare delle attività finanziarie diverse da quelle riservate, che sono previste all art. 1, comma 2, lett. f) numeri da 2 a 12 e n. 15 TUB, qualora siano, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, funzionali e correlate alle stesse attività riservate. In ordine all individuazione di quali attività siano da considerare strumentali, di ausilio, seppur minimo, può risultare il disposto dell art. 8 del Decreto del Tesoro, 6 luglio 1994, che prevede che siano strumentali le attività che abbiano carattere ausiliario rispetto a quella esercitata ed a titolo indicativo indica quelle di: studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria, gestione di immobili ad uso funzionale, gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, formazione e addestramento del personale. Per quanto riguarda le attività funzionali e correlate, il citato art. 8, comma 2, parla di attività connesse a quelle svolte, che consentono di sviluppare l'attività esercitata; a titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: informazione commerciale e locazione di cassette di sicurezza. Il carattere meramente indicativo dell elencazione effettuata con il Decreto Ministeriale rende difficile l individuazione dei soggetti tenuti all iscrizione nell elenco di cui all art. 113, che non può pertanto prescindere da un analisi effettuata caso per caso. A tal fine è necessario tener conto anche della la Circolare UIC, 4 settembre 1996, relativa alla procedura di cancellazione su istanza di parte dall elenco degli intermediari finanziari, secondo la quale per le holding, i servizi resi alle 3
4 TAVECCHIO & ASSOCIATI partecipate costituiscono attività connessa a quella principale finanziaria e, come tale, da sommare a quest ultima ai fini della prevalenza. Sul punto non è stato chiarito se per le holding miste i servizi resi alle partecipate debbano essere distinti tra servizi che derivano dall anima operativa della holding e servizi che derivano dalla sua anima finanziaria oppure se appartengano sempre e comunque a questa seconda categoria. E evidente come la seconda interpretazione amplia in modo significativo la rilevanza delle componenti finanziarie da considerare nel computo della prevalenza, anche in situazioni nelle quali le prestazioni tra società controllante e società controllate non hanno alcun carattere di natura finanziario 5. Si ricorda che l art. 132 TUB punisce con l' arresto da sei mesi a tre anni chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo 113. Regime IVA delle Holding: opzioni per la doppia attività e la liquidazione di gruppo L art. 4 DPR 633/1972 che delinea la definizione di esercizio di imprese ai fini dell IVA, al comma 5 lett. b) prevede che non siano considerate attività commerciali il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi, o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate. Tale norma esclude la possibilità di detrarre l IVA per quelle società che esercitino esclusivamente attività di mera detenzione di partecipazioni. Qualora invece la società dovesse effettuare prestazioni di servizi amministrativi o di consulenza verso le controllate, riaddebitando alle stesse il costo, la soggettività IVA è verificata. Come rilevato in dottrina 6, la non soggettività IVA si verifica esclusivamente quando il possesso delle partecipazioni assume carattere di autonomia e autosufficienza e non costituisce né attività strumentale, né attività accessoria di altre attività, siano queste soggette od esenti. Da quanto premesso discende che l assenza di soggettività IVA è verificata per le holding cd. finanziarie e industriali; non altrettanto vale per le holding di gestione, né per quelle miste. In particolare, per le holding miste, la cui caratteristica consiste nell esercitare anche un attività produttiva o di erogazione di servizi oltre a quella tipica di 5 Si pensi al tipico esempio di società che, tramite contratti di cost sharing agreement riaddebitano alle società del gruppo spese di natura pubblicitaria o servizi di natura tecnica (ingegneri, architetti, legali, etc etc), al fine di ottimizzare le sinergie all interno del gruppo accentrando determinate funzioni in capo ad un unica società, spesso coincidente con la capogruppo. 6 Cfr. S.Dus, Le modifiche strutturali dell IVA introdotte con il D.Lgs. 313/1997, ne Il Fisco, n. 8/
5 TAVECCHIO & ASSOCIATI detenzione di partecipazioni, sarà possibile esercitare l opzione di cui all art. 36, comma 2 del DPR 633/1972 per l applicazione separata dell imposta relativa alle due attività esercitate, al fine di evitare l applicazione del pro rata di detraibilità previsto dall art. 19 comma 5 del DPR 633/1972. Tale opzione risulta particolarmente indicata quando le operazioni attive derivanti dalla attività di holding sono esenti (ad esempio: interessi attivi su prestiti fruttiferi) mentre quelle relative alla seconda attività siano al contrario imponibili. L art. 2, DPR 442/1997 dispone che il contribuente dia comunicazione dell avvenuto esercizio dell opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata: tale opzione è vincolante per almeno un triennio, decorso il quale può essere revocata 7. Un altra opzione da valutare nel caso di holding di partecipazioni è quella della liquidazione IVA di gruppo, prevista dall art. 73, comma 3 del DPR 633/1972. Essa è consentita solo tra società di capitali, purchè la holding possieda una percentuale superiore al 50% del capitale delle società partecipate, fin dall inizio dell esercizio precedente 8. La società che intende avvalersi di tale facoltà deve presentare apposita richiesta entro il termine della liquidazione dell imposta relativa al mese di gennaio 9. Tale dichiarazione è valida solo per l anno in cui avviene la presentazione e deve essere ripresentata ogni anno. In relazione alla prima annualità di adesione, la Finanziaria 2008 ha vietato la possibilità di trasferire al gruppo eventuali eccedenze a credito risultanti dalla dichiarazione annuale relativa al periodo precedente, che pertanto rimangono nella disponibilità delle singole società. Deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES e IRAP La Finanziaria è intervenuta modificando il regime di deducibilità per gli interessi passivi che era, in precedenza, regolato dagli art. 96, 97 e 98 del Tuir. La thin capitalization e il pro rata patrimoniale sono stati abrogati e sostituiti da una soglia limite del 30% di deducibilità calcolata in funzione del reddito operativo lordo (ROL). Per evitare un eccessiva penalizzazione delle holding, i cui ricavi tipici sono costituiti da dividendi, interessi e plusvalenze da alienazioni di partecipazioni, non qualificabili ai fini della determinazione del ROL, il legislatore ha previsto per le holding la possibilità di poter dedurre gli interessi passivi nell ambito della tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e seguenti. 7 L opzione non modifica l unitarietà del soggetto d imposta, ma tuttavia comporta una sorta di duplicazione degli adempimenti. Il contribuente deve pertanto tenere distinti registri per ogni attività e procedere ad annotazione separata con diverse serie numeriche sia per le fatture d acquisto che per quelle emesse. La liquidazione è tuttavia unitaria e scaturisce dalla somma algebrica delle liquidazioni parziali relative ad ogni attività determinate in via separata. 8 Nel caso di opzione per l esercizio 2009, il controllo deve quindi sussistere dal Attualmente 16 febbraio L. 244/
6 TAVECCHIO & ASSOCIATI Detta opzione vincolante per un triennio può essere esercitata congiuntamente alle società per le quali sussista il controllo di cui all art. 2359, comma 1 c.c. sin dall inizio dell esercizio: il termine perentorio per l esercizio dell opzione è il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d imposta precedente a quello cui si riferisce l esercizio dell opzione stessa 11. Ai fini IRAP le holding di partecipazioni per le quali sussista l obbligo di iscrizione, ai sensi dell art. 113 del TUB nell apposita sezione dell elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall applicazione dell art. 5 ( base imponibile delle società di capitali ) la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati 12. Per tali soggetti, a decorrere dal 25 giugno 2008, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione IRAP in misura pari al 97% del loro ammontare: con decorrenza dall esercizio successivo la percentuale di deducibilità si riduce al 96%. Si ricorda, infine, che diverse Regioni hanno disposto una maggiorazione di aliquota per i suddetti soggetti. L elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica. A cura di: Dott. Massimo Caldara 11 Per le società con esercizio solare, l opzione per il triennio deve essere esercitata entro il 16 giugno 2009; le società consolidate devono essere controllate alla data dell Art. 6 comma 9 del DLgs 446/
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