Novità Iva del DL 193/2016:nuovi adempimenti in arrivo

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1 Ai gentili clienti Loro sedi Novità Iva del DL 193/2016:nuovi adempimenti in arrivo In data , è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 193/2016, che prevede rilevanti novità in materia fiscale. In particolare, esso modifica l'art. 21 del DL 78/2010, prevedendo, in luogo della presentazione dello "spesometro" su base annuale, la trasmissione telematica, su base trimestrale, dei dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate (nonché delle relative variazioni) da parte dei soggetti passivi IVA. Pertanto, a decorrere dall' , i dati delle fatture dovranno essere comunicati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare. Inoltre, il decreto introduce il nuovo art.21- bis del DL 78/2010, in base al quale, a partire dall' , i soggetti passivi saranno tenuti a comunicare, sempre su base trimestrale, ed entro le medesime scadenze, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. Conseguentemente all'introduzione dei nuovi adempimenti verranno abrogati, con decorrenza dall' : I) l'obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute; II) l'obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing. L'abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi black list è, invece, rimandata all'anno successivo (a partire dalle comunicazioni relative all'anno d'imposta 2017). Infine, l'art. 4 del DL 193/2016 stabilisce che, a partire dall'anno d'imposta 2017, la dichiarazione annuale IVA potrà essere trasmessa dal 1 febbraio al 30 aprile dell'anno successivo (resta invariato, dunque, il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2016, entro il mese di febbraio 2017). E bene precisare che il suddetto decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale, ovvero in data , ma dovrà essere convertito in legge entro il prossimo : non si escludono, quindi, durante l iter di conversione in legge, modifiche alle novità che di seguito si andranno a commentare. Premessa Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, è stato pubblicato il decreto legge in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili n. 193 che, tenendo in debito conto quanto emerso dal rapporto dell OCSE del 19 luglio 2016 sullo stato dell Amministrazione finanziaria italiana, prevede varie misure di contrasto all evasione fiscale.

2 Introduzione dello speso metro trimestrale art. 4, comma 1 Le principali modifiche, che si applicheranno dal 2017, derivano dalla rimodulazione delle previsioni dell art. 21 del DL n. 78/2010. In sostanza, secondo il nuovo testo, i soggetti passivi IVA, in luogo della presentazione dello spesometro su base annuale, trasmetteranno telematicamente, su base trimestrale, i dati di tutte le fatture emesse, di tutte le fatture ricevute e registrate ex art. 25 del DPR 633/72 (comprese le bollette doganali) e delle variazioni. I dati da comunicare comprendono, almeno: i dati delle parti dell operazione; la data ed il numero della fattura; la base imponibile; l aliquota IVA e l imposta; oltre alla tipologia di operazione. Il termine per l invio della comunicazione è fissato nell ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare. Per le scadenze relative all anno d imposta 2017, si rimanda alla seguente tabella. Comunicazione dati, fatture e variazioni per l anno d imposta 2017 Trimestre Scadenza Gennaio-Marzo maggio 2017 Aprile-Giugno agosto 2017 Luglio-Settembre novembre 2017 Ottobre-Dicembre febbraio 2018 Non è previsto alcun esonero dall adempimento in esame sia di carattere oggettivo che soggettivo. Relativamente alle operazioni in esame, gli obblighi di conservazione digitale di cui al DM , si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e memorizzati dall Agenzia delle Entrate.

3 In caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture è prevista l applicazione della sanzione di 25 per fattura, con un massimo di Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all art. 12, D.Lgs. n. 472/97. Le modalità operative per l adempimento del nuovo obbligo saranno definite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate. Invio trimestrale delle liquidazioni Iva art. 4, comma 2 Il DL n. 193/2016 introduce, inoltre, il nuovo art. 21-bis del DL n. 78/2010, secondo cui i soggetti passivi, sono tenuti a comunicare, telematicamente, su base trimestrale ed entro le scadenze sopra rappresentate, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. Presumibilmente, dunque, coloro che liquidano l imposta su base mensile, comunicheranno ad ogni scadenza i dati delle tre liquidazioni periodiche ricadenti nel trimestre di riferimento. La comunicazione è unica anche per coloro che esercitano più attività. Il nuovo adempimento è dovuto nel caso di liquidazioni con eccedenza a credito, mentre ne sono esonerati i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari). Ricevuti i dati, l Amministrazione provvederà ad una valutazione della coerenza dei dati comunicati con i versamenti d imposta. Qualora dai controlli emergeranno una o più incoerenze, ne sarà data comunicazione al soggetto passivo che potrà fornire chiarimenti o segnalare elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà versare quanto dovuto beneficiando del ravvedimento operoso variazioni per l Per l omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista una sanzione compresa tra euro e euro. Anche in relazione a detto nuovo adempimento, le modalità operative saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate anno d imposta 2017 Credito d imposta adeguamento tecnologico Il nuovo art. 21-ter, DL n. 78/2010 prevede, infine, l attribuzione di un credito d imposta ( una sola volta ) finalizzato all adeguamento tecnologico collegato al rispetto dell obbligo in esame e dell invio dello spesometro trimestrale. Il credito d imposta pari a 100 spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, nell anno precedente a quello di sostenimento del costo per l adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume d affari pari o inferiore a In caso di opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi di cui all art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 è attribuito un ulteriore credito d imposta pari a 50. Il credito d imposta: - non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e IRAP;

4 - è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall ; - va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui è stato sostenuto il costo per l adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l utilizzo. Adempimenti soppressi A partire dal 1 gennaio 2017, in conseguenza dei nuovi adempimenti, sono abrogati: - gli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni e gli elenchi INTRASTAT delle prestazioni di servizi ricevute (Modello Intra-2). Dal che dovrebbe conseguirne che l ultimo INTRA acquisti da presentare sarebbe fissato al 25 gennaio 2017 (per l ultimo mese o trimestre 2016). - la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'art. 7, co. 12, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605; La successiva lett. d) dell art. 4 del DL 193/2016 abroga, invece, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al , le disposizioni contenute nell'art. 1 co. 1-3 del DL 40/2010, relative agli obblighi di comunicazione delle operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Termini di presentazione dichiarazione iva annuale L art. 1 co. 641 della L n. 190 (legge di stabilità 2015) ha previsto l obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA nel mese di febbraio dell anno successivo e conseguentemente l abolizione: -dell obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA, di cui all art. 8-bis del DPR 322/98; - della possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA in forma unificata con la dichiarazione dei redditi (modello UNICO). Le suddette disposizioni si sarebbero dovute applicare a decorrere dalla dichiarazione IVA dovuta per l anno d imposta 2015, quindi a partire dagli adempimenti da effettuare nel Tuttavia, su tale previsione normativa è intervenuto successivamente l art. 10 co. 8-bis del DL 192/2014 (c.d. mille proroghe) che ha differito di un anno quindi a partire dall anno d imposta 2016 la decorrenza delle suddette novità. Pertanto, per effetto della citata proroga, la presentazione della dichiarazione IVA 2016 (periodo d imposta 2015) si sarebbe dovuta effettuare (esclusivamente per via telematica): - nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 settembre 2016 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma, ovvero; - entro il 30 settembre 2016 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione Iva nella dichiarazione unificata. Invece, a decorrere dal 2017, con riferimento all anno d imposta 2016: febbraio ( );

5 ti IVA; UNICO. Su tale impianto normativo è intervenuto il D.L. 193/2016 che, con una modifica all art.8, co. 1, del DPR n.322/1998, prevede che, a partire dall anno d imposta 2017, la dichiarazione IVA potrà essere trasmessa dal 1 febbraio al 30 aprile dell anno successivo. Resta, dunque, invariato il termine per la dichiarazione annuale IVA relativa al 2016 che, come detto, dovrà essere presentata entro la fine del nel mese di febbraio PERIODO D'IMPOSTA TERMINE DI PRESENTZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE Dichiarazione Iva annuale 2016 entro la fine del mese di febbraio 2017 Dichiarazione Iva annuale 2017 e successive dal 1 febbraio al 30 aprile dell anno successivo Dichiarazioni integrative L art. 5 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 riscrive l art. 2 commi 8 e 8-bis del DPR 322/98, disciplinando in maniera più compiuta le ipotesi in cui è ammessa la dichiarazione integrativa. Modifiche simili sono apportate all art. 8 del DPR 322/98, sulla dichiarazione IVA. Dichiarazione redditi modello 770 e modello Irap Per effetto della modifica dell art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98 viene integralmente rivista la disciplina relativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, ferma restando l applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97. In particolare, il nuovo comma 8 prevede la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il modello IRAP e il modello 770 entro il termine previsto per l accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 per correggere: - errori o omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente, ossia; - errori o omissioni che abbiano comportato l indicazione di un maggior o minor reddito o, comunque, un maggior o minor debito d imposta o un maggior / minor credito. Di fatto, viene eliminato il disallineamento esistente tra: sentazione della dichiarazione integrativa a favore (termine previsto per la dichiarazione del periodo d imposta successivo) l accertamento) Il credito derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore, come disposto dal nuovo comma 8-bis, può essere utilizzato in compensazione. Qualora

6 la dichiarazione integrativa a favore sia presentata oltre il termine previsto per la dichiarazione successiva, è previsto un limite all utilizzo del credito. Lo stesso, infatti, può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello di presentazione della stessa. Il credito e il relativo utilizzo devono essere indicati nella dichiarazione relativa al periodo d imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa. Dichiarazione Iva Ai fini IVA, la presentazione della dichiarazione integrativa e l utilizzo in compensazione del credito dalla stessa risultante sono disciplinati dal nuovo comma 6-bis dell art. 8, DPR n. 322/98. In particolare, analogamente a quanto disposto ai fini delle imposte dirette o IRAP, ferma restando l applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è consentito integrare la dichiarazione IVA entro il termine previsto per l accertamento ex art. 57, DPR n. 633/72 per correggere: -errori o omissioni sia a favore che a favore del contribuente, ossia - errori o omissioni che abbiano comportato l indicazione di un maggior / minor imponibile o, comunque, un maggior / minor debito d imposta o un maggior / minor credito IVA. Il credito derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore può essere: - portato in detrazione in sede di liquidazione periodica / dichiarazione annuale; - utilizzato in compensazione; -chiesto a rimborso, al sussistere, per l anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dall art. 30, DPR n. 633/72; a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione relativa all anno successivo. Termine di notifica cartelle e di accertamento Per effetto della modifica dell art. 1, comma 640, Finanziaria 2015, è estesa anche alla dichiarazione IVA integrativa la previsione, già operante ai fini delle imposte dirette o IRAP, in base alla quale: -il termine per la notifica della cartella di pagamento ex art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 (attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, limitatamente agli elementi oggetto dell integrazione, - il termine per l accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell integrazione

7 Depositi Iva Nell ambito del decreto legge n. 193/2016 si prevedono alcune modifiche in merito agli obblighi formali da porre in essere per l estrazione della merce dai depositi IVA, a decorrere dal 1 aprile Con finalità antievasiva, viene prevista una differenziazione per l assolvimento dell IVA a seconda che i beni immessi in deposito (e poi estratti) provengano da uno Stato appartenente all Unione europea ovvero da uno Stato extra-ue. A tal fine, viene integralmente riscritto il comma 6 dell art. 50-bis del DL 331/93 (con efficacia, come detto, a decorrere dal 1 aprile 2017), fatte salve ulteriori possibili modifiche nell iter di conversione in legge del decreto. La misura riguarda i beni di provenienza extra-ue che vengano estratti da parte di un soggetto passivo nazionale e siano oggetto di utilizzo o commercializzazione in Italia. Per tale fattispecie è, difatti, dovuta l IVA a norma del citato art. 50-bis comma 6 del DL 331/93 e la base imponibile è determinata nel corrispettivo dell ultima cessione (aumentato dell importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi rese sul bene in deposito). La soluzione prevede che sia il gestore del deposito fiscale il soggetto tenuto al versamento dell imposta emergente all atto dell estrazione dei beni dal deposito, in nome e per conto del soggetto che effettua l estrazione. La responsabilità tra i due soggetti (colui che materialmente effettua l estrazione e il gestore del deposito), ai fini del versamento dell imposta, è di tipo solidale. Il versamento dovrà, quindi, essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello della data di estrazione (termine ex art. 18 del DLgs. 241/97), senza possibilità di avvalersi della compensazione orizzontale di cui all art. 17 del DLgs. 241/97. L autofattura emessa dal soggetto che effettua l estrazione dei beni, attualmente annotata tanto nel registro acquisti quanto sul registro delle fatture emesse, sarà quindi annotata solo nel registro acquisti, insieme ai dati della ricevuta del versamento di cui sopra. Il gestore del deposito è, infine, vincolato a specifici obblighi comunicativi, con riferimento ai beni estratti dal deposito (e all imposta ivi liquidata), le cui modalità dovranno essere definite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate. A fronte della nuova procedura, per i soggetti che estraggono la merce dal deposito IVA non sarà quindi più necessaria l iscrizione alla Camera di Commercio da almeno un anno nonché il requisito di effettiva operatività. Tra le altre novità, modificando il comma 4 dell art. 50-bis del DL 331/93, viene eliminata la limitazione a specifiche categorie merceologiche per l estrazione dal deposito di beni destinati ad essere ceduti nei confronti di soggetti passivi nazionali (o, comunque, di soggetti non identificati ai fini IVA in altro Stato Ue). Cambia la procedura di estrazione dal deposito anche per i soggetti esportatori abituali che effettuano l acquisto avvalendosi del regime di non imponibilità IVA di cui all art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72. In tale ipotesi, secondo quanto previsto dalla nuova versione dell art. 50-bis del DL 331/93, il soggetto che intende beneficiare della non imponibilità è tenuto a trasmettere la dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate, in cambio di apposita ricevuta telematica, secondo le modalità previste in via ordinaria per l acquisto da fornitori nazionali.

8 Altre novità In definitiva, la procedura di integrazione della fattura (e doppia registrazione della stessa nel registro acquisti e nel registro delle fatture emesse) resterà confinata ai soli beni introdotti in deposito in forza di un acquisto intracomunitario. Invio telematico corrispettivi distributori L'art. 4 co. 6 lett. a) del DL 193/2016 prevede, infine: il rinvio all' dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi disposto dall'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015 per le operazioni realizzate dai gestori di distributori automatici (la decorrenza di tale obbligo è attualmente fissata all' ); prevedere termini ulteriormente differiti (rispetto all' ) per il suddetto obbligo, in ragione delle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici; alle prestazioni di servizi, effettuate mediante distributori automatici, oltre che alle cessioni di beni. Da ultimo, l'art. 4 co. 6 lett. b) del DL 193/2016 consente che l'opzione esercitata, entro il , dalle imprese del settore della grande distribuzione, per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, resti valida fino al Definizione agevolata dei ruoli Per quando riguarda le novità in materia di definizione agevolate delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al Riapertura Voluntary discoslure Con l introduzione del nuovo art. 5-octies, DL n. 167/90 è, infine, disposta la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, c.d. voluntary disclosure applicabile dal fino al Sull argomento si rinvia ad una nostra prossima imminente pubblicazione. Restiamo a vs disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti. Csa International Consulting Srl (Antonella Tarsia Morisco) Milano, 27 ottobre 2016

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