L indennità di disoccupazione dopo la legge sulla competitività

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1 CIRCOLARI ARTICOLI dopo la legge sulla competitività Pietro Gremigni * L Inps illustra il nuovo regime introdotto dall art. 13, comma 2, del Dl n. 35 del 14 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 L indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali così come la durata della prestazione nel periodo compreso tra il 1 aprile 2005 e il 31 dicembre 2006 sono state elevate a favore di disoccupati in possesso di determinati requisiti di età. L Istituto previdenziale, con circolare n. 87 dell 8 luglio 2005 (di seguito pubblicata), fornisce i primi necessari chiarimenti operativi in relazione alla principale disposizione introdotta, in materia di occupazione, dalla recente legge sulla competitività (art. 13, legge n. 80/2005) Nuovi limiti di durata e importo dell indennità di disoccupazione Nella tabella riportata a pagina seguente indichiamo il quadro in vigore nel periodo aprile dicembre 2006 variabile a seconda dell età del disoccupato. Le precisazioni dell Inps in merito a tale nuova situazione sono le seguenti: 1. dal momento che i nuovi limiti valgono per i trattamenti in pagamento nel periodo indicato, per poterne fruire è sufficiente che alla data del 1 aprile 2005 il disoccupato fosse beneficiario dell indennità; 2. il requisito anagrafico (meno o più di 50 anni) deve essere verificato rispetto alla data di cessazione del rapporto che ha fatto sorgere il diritto all indennità ordinaria di disoccupazione; 3. le nuove regole non valgono per i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione agricola, né per l indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, tantomeno per i trattamenti ordinari di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati rispetto ai quali valgono le regole vigenti; 4. rimane in vigore la regola stabilita dall articolo 20 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272) secondo la quale viene differito il diritto alla indennità allorquando, nell anno immediatamente precedente la data di licenziamento, i lavoratori con età inferiore a 50 anni abbiano percepito 210 giornate (180 più 30) di indennità di disoccupazione e i lavoratori, con età pari o superiore a 50 anni, ne abbiano percepite 300 (270 più 30). Età Durata Importo Meno di 50 anni Più di 50 anni 7 mesi 10 mesi Disoccupazione in caso di sospensione dal lavoro I commi 7 e 8 dell art. 13, legge n. 8/2005 estendono i trattamenti di disoccupazione anche ad alcune ipotesi in cui il lavoratore non perda il posto di lavoro che costituisce il presupposto centrale della prestazione stessa. ordinaria non agricola è riconosciuta anche ai lavoratori sospesi a causa di eventi transitori (da determinare con apposito decreto ministeriale) non imputabili all impresa o ai lavoratori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, entro il limite di spesa di 48 milioni di euro. Secondo la circolare n. 87/2005 in oggetto la prestazione potrà essere riconosciuta ai lavoratori sospesi a decorrere dal 17 marzo 2005, nel limite massimo di 65 giornate nell anno mobile e nella misura del 50% della retribuzione; per tale periodo deve essere accreditata la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, devono essere concessi gli assegni per il nucleo familiare. - 50% per i primi sei mesi; - 30% per il restante mese - 50% per i primi sei mesi; - 40% per i successivi tre mesi; - 30% per il decimo mese. Accredito figurativo 6 mesi massimo 9 mesi massimo * Consulente aziendale 71

2 CIRCOLARI ARTICOLI GUIDA al LAVORO Destinatari Indennità ordinaria di disoccupazione: il riepilogo in tabella - spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati.; - non spetta ai lavoratori che si siano dimessi volontariamente, tranne quando si tratti di dimissioni per giusta o di dimissioni della lavoratrice entro l anno di età del figlio. Il lavoratore, di qualsiasi nazionalità, deve avere compiuto 15 anni e deve essere stato occupato in impiego che non garantisca la stabilità del rapporto. Sono compresi dirigenti, soci lavoratori di cooperativa, lavoranti a domicilio, colf e badanti, portieri, contratti di formazione, lavoratori saltuari, stagionali e anche intermittenti durante le fasi di non occupazione. Requisiti Cessazione Domanda Pagamento Adempimenti del datore di lavoro Esclusioni apprendisti, soci delle cooperative di facchinaggio e piccola pesca, lavoratori cui è assicurata la stabilità di impiego, personale artistico con rapporto non dipendente, personale delle ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, addetti ai trasporti urbani ed extraurbani, dipendenti(individuati da decreto) per i quali non è possibile il controllo della disoccupazione. Contributivi e assicurativi Il lavoratore deve essere assicurato all Inps da almeno due anni contro la disoccupazione e avere almeno 52 contributi settimanali contro la disoccupazione versati nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. Status di disoccupato Il lavoratore deve essere nello status di disoccupato certificato dalla dichiarazione resa al Centro per l impiego dall interessato. I casi di perdita o sospensione della disoccupazione fanno venire meno il diritto. Al contrario delle situazioni che permettono di conservare lo stato di disoccupazione, come lo svolgimento di attività lavorativa che comporta un compenso non superiore a euro annui (lavoro subordinato) o euro annui (lavoro autonomo). Capacità lavorativa Deve sussistere una residua capacità lavorativa attestata da certificato medico. Tale condizione è soddisfatta anche in caso di malattia o infortunio purché ciò non comporti l erogazione di indennità. - quando sono state percepite tutte le giornate d'indennità spettanti; -incasodiavviamentoadunnuovolavoro,semprechenonricorranoicasidiconservazione dello status di disoccupato; - in caso di titolarità di pensione diretta; - in caso di cancellazione dalle liste di disoccupazione. Tramite modello DS 21 entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La domanda va consegnata: - direttamente alla sede Inps - al Centro per l impiego competente per residenza - tramite i Patronati - inviata per posta allegando la dichiarazione del datore di lavoro (modello DS 22) compilata dall ultimo datore di lavoro. L Inps paga l indennità e l eventuale assegno per il nucleo familiare secondo le modalità indicate dal disoccupato (bonifico bancario - assegno circolare - ufficio postale). L indennità decorre: - dall 8 giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni; - dal 5 giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi. Se il lavoratore è beneficiario dell indennità sostituiva del preavviso l indennità di disoccupazione decorre dall ottavo giorno successivo dalla fine del preavviso, mentre, nel caso di licenziamento per giusta causa, l indennità decorre dal 38 giorno successivo alla cessazione del rapporto. Il datore di lavoro deve compilare il modello DS 22 di dichiarazione dei dati del lavoratore, della tipologia del rapporto in essere prima della cessazione, delle cause della cessazione e della retribuzione corrisposta. Per l accredito figurativo durante la corresponsione del trattamento è l Inps, d ufficio, a procedere all accredito senza che il datore di lavoro debba effettuare alcun adempimento. 72

3 CIRCOLARI Settore artigiano non agricola con requisiti ridotti può essere riconosciuta anche ai lavoratori del settore artigiano sospesi a causa di eventi transitori (da determinare con decreto ministeriale) non imputabili all impresa o ai lavoratori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e purché gli enti bilaterali settoriali integrino i trattamenti per almeno il 20 per cento e procurino iniziative formative ai lavoratori. Il tutto entro il limite di spesa di 6 milioni di euro. La prestazione di disoccupazione spetta nel limite massimo di 65 giornate l anno, nella misura del 30 per cento della retribuzione relativa all anno di riferimento, con il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli eventuali assegni per il nucleo familiare. Regole comuni In entrambi i casi i lavoratori non devono essere destinatari di interventi di integrazione salariale o titolari di rapporti part time verticale oppure assunti con contratto a tempo indeterminato con periodi programmati di sospensione. Il datore di lavoro deve comunicare la sospensione dell attività lavorativa e la relativa motivazione ai Centri per l impiego e alla Sede Inps territorialmente competente, e a fornire ad entrambi gli Enti l elenco dei lavoratori; gli interessati dovranno rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al Centro per l impiego e presentare relativa la domanda (mod. DS 21 corredato del mod. DS 22) alla Sede Inps Il testo della circolare INPS CIRCOLARE 8 LUGLIO 2005, N. 87 Oggetto: Articolo 13 del decreto legge n. 35 del Aumento dell indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali. Prolungamento dell indennità per i lavoratori che abbiano una età pari o superiore a 50 anni. Riconoscimento dell indennità requisiti normali ai lavoratori sospesi. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ai lavoratori dipendenti da imprese del settore artiganato. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti Sommario: Articolo 13 del decreto legge n. 35 del La durata dell indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali è elevata a 7 mesi per i lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni e a 10 mesi in favore dei lavoratori con età pari o superiore a 50 anni. La percentuale di commisurazione alla retribuzione è elevata, per i lavoratori di età inferiore a 50 anni, al 50% per i primi 6 mesi e per il settimo mese è fissata al 30%; per i lavoraori di età pari o superiore a 50 anni è elevata al 50% per i primi 6 mesi, per i successivi 3 mesi al 40% e per il decimo mese al 30%. Riconoscimento del diritto all indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali ai lavoratori sospesi, la prestazione spetta nel limite di 65 giornate annue nella misura del 50% della retribuzione. Indennità requisiti ridotti in favore dei lavoratori del settore artigianato, la prestazione spetta nel limite di 65 giornate l anno nella misura del 30% della retribuzione A) Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali- durata e misura L art. 13, comma 2, lett. a), Dl n. 35 del 14 marzo 2005, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 16 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto, tra l altro, che la durata dei trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1 aprile 2005 al 31 dicembre 2006 è elevata a 7 mesi in favore dei lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni e a 10 mesi in favore dei lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 50 anni, purché gli stessi alla data del 1 aprile 2005 siano ancora beneficiari di tale indennità per almeno una giornata. Per quanto riguarda l età da prendere in considerazione al fine dell elevazione della durata della prestazione, da sei a sette mesi e da nove a dieci mesi, si precisa che il possesso del requisito richiesto - età inferiore, pari o superiore a 50 anni - deve essere accertato con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Tale norma ha elevato anche la percentuale di commisurazione dell indennità alla retribuzione che, per le prestazioni in pagamento nel periodo 1 aprile dicembre 2006, sarà calcolata nel seguente modo: a) lavoratori con età inferiore a 50 anni: per i primi sei mesi è fissata al 50% e per il settimo mese al 30%; b) lavoratori con età pari o superiore a 50 anni: per i primi sei mesi è fissata al 50%, per i tre mesi successivi al 40% e per il decimo mese al 30%. Durante tutto il periodo di percezione dell indennità ordinaria di disoccupazione (210 ovvero 300 giornate) spetta l assegno al nucleo familiare secondo la vigente normativa. La contribuzione figurativa spetta, invece, nel limite massimo di sei mesi, per i lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni, e di nove mesi 73

4 CIRCOLARI GUIDA al LAVORO 74 per i lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 50 anni; per il settimo e per il decimo mese non può essere, quindi, riconosciuta tale contribuzione. Gli aumenti della misura e della durata, stabiliti dalla citata norma, non si applicano ai trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione agricola, né all indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti di cui all articolo 7, comma 3, della legge 20 maggio 1988, n. 160, né ai trattamenti ordinari di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n L articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 35/2005 aveva abrogato l articolo 20, comma 2, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, disponendo, quindi, che all indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali non si applicasse più il principio del differimento o del frazionamento nel caso in cui gli interessati avessero già percepito l indennità per l intero periodo spettante nell anno precedente. Poiché nella conversione in legge del decreto in esame è stato soppresso il quinto periodo dell articolo 13, comma 2, lettera a), resta confermato il principio del differimento o del frazionamento di cui all articolo 20 del Rdl n. 636/1939, nel senso che viene differito il diritto all indennità quando, nell anno immediatamente precedente la data di licenziamento, i lavoratori, con età inferiore a 50 anni, abbiano percepito 210 giornate (180 più 30), e i lavoratori, con età pari o superiore a 50 anni, ne abbiano percepito 300 (270 più 30). L articolo 13, comma 2, lettera a), stabilisce inoltre che l indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro. Per le finalità di cui sopra, elevazione della durata e della misura della prestazione, deve essere istituita una speciale evidenza contabile a cui affluiscono per l anno ,55 milioni di euro e per l anno ,23 milioni di euro. L Istituto è tenuto a fornire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell economia e finanza i dati relativi agli effetti derivanti dalle disposizioni in parola. B) Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali Lavoratori sospesi Il comma 7 dell articolo 13 della legge in esame ha stabilito che l indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali può essere riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all imprenditore o ai lavoratori ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, definirà con apposito decreto le situazioni aziendali che daranno titolo all indennità in caso di sospensione dell attività lavorativa. Sulla base di tale disposizione, pertanto, la prestazione potrà essere riconosciuta ai lavoratori sospesi a decorrere dal 17 marzo 2005, nel limite massimo di 65 giornate nell anno mobile e nella misura del 50% della retribuzione; per tale periodo deve essere accreditata la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, devono essere concessi gli assegni per il nucleo familiare. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare la sospensione dell attività lavorativa e la relativa motivazione ai Centri per l impiego e alla Sede dell Istituto territorialmente competente, e a fornire ad entrambi gli Enti l elenco dei lavoratori; gli interessati dovranno rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale Centro per l impiego e presentare la domanda (mod. DS 21 corredato del mod. DS 22) alla Sede di competenza. Poiché tale norma fissa un limite di spesa di 48 milioni di euro annui per il pagamento dell indennità di disoccupazione e delle prestazioni accessorie in favore dei lavoratori sospesi, è stato individuato nel nuovo flusso della procedura automatizzata il «Codice motivo cessazione attivita» 65. C) Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti Lavoratori sospesi del settore artigianato Il comma 8 dell art. 13 ha inoltre stabilito che l indennità requisiti ridotti di cui all art. 7, comma 3, della legge 20 maggio 1988, n. 160, può essere riconosciuta anche ai dipendenti delle imprese del settore artigianato, sospesi dall attività lavorativa nel corso dell anno 2005, in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili agli imprenditori o ai lavoratori. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, definirà con apposito decreto le situazioni aziendali che daranno titolo all indennità in caso di sospensione dell attività lavorativa. Per il riconoscimento del diritto a tale prestazione occorre, pertanto, verificare l appartenenza del datore di lavoro al settore artigianato, controllando il c.s.c.; per il pagamento dell indennità è necessario accertare che ci sia stato un intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20%, a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva ovvero che gli stessi Enti abbiano provveduto a somministrare attivi-

5 CIRCOLARI tà di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a 120 ore. La prestazione spetta nel limite massimo di 65 giornate l anno, nella misura del 30% della retribuzione relativa all anno di riferimento, con il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli eventuali assegni per il nucleo familiare. Poiché tale norma fissa un limite di spesa pari a 6 milioni di euro annui, per il pagamento dell indennità di disoccupazione e delle prestazioni accessorie (assegno al nucleo familiare e contribuzione figurativa), le Sedi dovranno inserire nel campo «contratto di lavoro» il codice 65A. Si fa presente infine che il comma 9 dell art. 13 ha stabilito che le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 (diritto all indennità a seguito della sospensione dell attività lavorativa) non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di integrazione salariale, nonché ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate (sospensioni cicliche) ovvero con contratti di lavoro a tempo parziale verticale. D) Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dall erogazione dell indennità ordinaria di disoccupazione per l ulteriore periodo di un mese (settimo e decimo mese) e dai connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/116 e GAT 30/116. Al conto GAU 30/116 deve essere altresì imputato l importo corrispondente all incremento della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell indennità in questione per i primi sei mesi (10%), sia per i soggetti di età inferiore che per quelli di età pari o superiore ai cinquanta anni. Ovviamente, gli assegni per il nucleo familiare connessi con l indennità ordinaria di disoccupazione relativa ai primi sei mesi continuano ad essere imputati al conto PTD 30/016. Gli eventuali recuperi delle prestazioni di che trattasi, relativamente sia alla quota parte dell indennità pari al 10%, sia all indennità riferita all ulteriore mese, nonché ai connessi assegni per il nucleo familiare, devono essere imputati al conto GAU 24/116, di nuova istituzione. Per la rilevazione delle prestazioni a favore dei lavoratori sospesi di cui al precedente punto B sono stati istituiti i conti GAU 30/117 e GAT 30/117 cui vanno imputati, rispettivamente, l indennità ordinaria di disoccupazione e gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti. Gli eventuali recuperi dell indennità in questione e dei connessi assegni per il nucleo familiare devono essere imputati al conto GAU 24/117, di nuova istituzione. Per l imputazione dell indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore artigianato sospesi di cui al precedente punto C, sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/118 e GAT 30/118. Gli eventuali recuperi dell indennità suddetta e dei connessi assegni per il nucleo familiare devono essere imputati al conto GAU 24/118, di nuova istituzione. I recuperi imputati ai conti GAU 24/116, GAU 24/ 117 e GAU 24/118 di cui sopra è cenno sono evidenziati, nell ambito della procedura «recupero crediti per prestazioni», con il codice di bilancio «01097», di nuova istituzione. Le partite relative che al termine dell esercizio risultino ancora da definire vengono imputate, mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla suddetta procedura, al conto esistente GAU 00/030. Lo stesso codice di bilancio evidenzia, nell ambito del partitario del conto GPA 00/069, eventuali crediti inesigibili con la seguente denominazione: « Indebiti DS ordinaria - GIAS». In relazione a quanto sopra si precisa che al conto esistente GAU 24/040 vanno imputati soltanto i recuperi dell indennità di disoccupazione ordinaria e dei connessi assegni per il nucleo familiare di cui all art. 3, comma 1, del Dl n. 299/1994 convertito nella legge n. 451/1994 e all art. 78, comma 19, della legge n. 388/2000 (quota parte a carico della GIAS e indennità relativa gli ulteriori tre mesi ai soggetti con età pari o superiore a cinquanta anni - cfr. circolare n. 54 del 6 marzo 2001). Per quanto concerne, inoltre, le modalità di evidenziazione, nell ambito del partitario del conto GPA 10/031, di eventuali somme non riscosse dai beneficiari ai suddetti titoli, si dispone che le stesse devono essere contraddistinte dal codice di bilancio di nuova istituzione « Somme non riscosse dai beneficiari - DS ordinaria - GIAS». Eventuali partite non definite al termine dell esercizio devono essere imputate al conto esistente Gau 10/043. Infine, qualora nelle more dell emanazione della presente circolare siano state erogate le prestazioni in argomento con imputazione provvisoria a conti di transito, si rende necessaria l effettuazione delle operazioni di storno per l imputazione ai giusti conti. Nell allegato sono riportati i conti GAT 30/116, GAT 30/117, GAT 30/118, GAU 24/116, GAU 24/117, GAU 24/118, GAU 30/116, GAU 30/117 e GAU 30/118, di nuova istituzione, ed i conti GAU 10/043 e GAU 24/040 ai quali è stata opportunamente variata la denominazione Variazioni al piano dei conti Omissis Allegato 75

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