REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 Spedizione contratto Nozione di spedizioniere vettore Clausola cash on delivery (C.O.D.) Attinenza al contratto di spedizione Incarico di consegna e riscossione al vettore ausiliario - Mancata riscossione dell intero prezzo da parte del vettore incaricato Contestazioni del destinatario per vizi della merce - Responsabilità dello spedizioniere verso il mittente per inadempimento del vettore ausiliario all incasso Sussistenza Facoltà n. di rivalsa - Rif.Leg.artt.1692, Sent. 1717,1737,1741 cc; n. R.G. A.C. Sentenza n.135/2005 Deciso il 06/12/2005 Deposito il 06/12/2006 n. Cron. n. Rep. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Modena sezione distaccata di Carpi Il Giudice Unico dott. Riccardo Di Pasquale, ha emanato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n /1999 R.G. A.C. promossa da: XX s.a.s. di G.A. e C., con sede in Carpi via (omissis) n. (omissis) -P.I. (omissis)-,. difesa e con domicilio eletto presso l avv. Fabio BENETTI, con studio in Carpi via Peruzzi n. 8 rappresentante nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta a margine dell atto di citazione. ATTRICE Contro YY s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. F.S., con sede in Reggio Emilia via (omissis) n. (omissis), rappresentata e difesa dall avv. Elisa CARRANI del Foro di Parma e con domicilio eletto in Modena via Gran Bretagna n. 69 presso lo studio dell avv. Veronica Capellini, giusta delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 22/2/2005. CONVENUTA Avente ad oggetto: contratto di spedizione risarcimento danni. Conclusioni per la parte attrice: Condannare la YYs.r.l. a pagare alla XX la somma di Lire , oltre rivalutazione ed interessi dalla data della consegna della merce al saldo, con vittoria delle spese di causa. Conclusioni per la parte convenuta: Respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte formulate dall attrice dandosi atto che la convenuta ha consegnato l importo di Lire alla XX. In via subordinata, accertare e dichiarare l insussistenza di responsabilità colposa nei fatti de quo da parte della YY srl e dichiarare altresì responsabilità colposa nei fatti de quo a carico della ZZ International nonché della XX in concorso tra loro con rigetto di ogni avversa domanda nei confronti della YY srl. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 18 novembre 1999 la società XX sas conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Modena sezione distaccata di Carpi, la società YY srl (di seguito anche solo YY, per brevità) per sentirla condannare al pagamento della somma 1

2 di Lire (recte ), oltre rivalutazione ed interessi dalla data della consegna della merce al saldo, corrispondente all importo dell assegno del quale era gravata la merce consegnata al destinatario società francese Internazionale Industrie s.a.. Esponeva di avere affidato a YY l incarico di spedire della merce ad un cliente francese, con assunzione diretta del vincolo C.O.D. per la somma di Lire ; che la merce veniva consegnata senza tuttavia riscuotere il prezzo. Concludeva come in epigrafe. Si costituiva in giudizio la soc. YY, con l avv. Giorgio Bertolini del Foro di Reggio Emilia, chiedendo in via preliminare la chiamata in causa della società francese ZZ International, quale vettore del trasporto in questione. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attrice e, in subordine, di essere manlevata da ZZ. Il giudice provvedeva alla fissazione di nuova udienza ai sensi dell art. 269 cpc. La convenuta provvedeva alla citazione della terza chiamata, ma senza il rispetto dei termini a comparire. Il giudice disponeva la rinnovazione della notificazione della citazione alla terza chiamata, la società convenuta non vi provvedeva e veniva pertanto dichiarata decaduta (v. ord. 29/11/00 e 20/6/01). Il giudice, con ordinanza del 22/8/2003, così provvedeva sulle istanze istruttorie delle parti: il giudice sciogliendo la riserva osserva sulle istanze istruttorie delle parti - parte attrice sono ammissibili le prove testimoniali richieste con la memoria istruttoria 20/6/02, sui capitoli e con i testi indicati; - parte convenuta sono ammissibili le prove testimoniali richieste con la memoria istruttoria 20/6/02, sui capitoli indicati e con il solo teste O.G.; l indicazione degli altri due testi Internazionale Industrie S.A., in persona del legale rappresentante e ZZ in persona del legale rappresentante non rispondono nel caso di specie ai requisiti di specificità richiesti dall art. 244 cpc: doveva essere indicato il nome delle persone che rivestivano tale qualifica all epoca dei fatti (agosto 1999) o eventualmente delle altre persone che nell ambito delle società erano a conoscenza dei fatti oggetto dei capitoli; ciò a maggior ragione per il fatto che si tratta di prove che avrebbero dovuto essere assunte in Francia per rogatoria estera; inoltre nella stessa fase processuale che ha portato alla decadenza di parte convenuta dalla chiamata in causa del terzo ZZ, è risultato che tale società è in fase di liquidazione giudiziale, così che non può certamente ritenersi sufficiente la richiesta di sentire come teste il suo legale rappresentante; non può essere ammessa l istanza ex art. 210 cpc non risultando allo stato l esistenza della indicata nota di credito; p.q.m. ammette le prove testimoniali nei limiti sopra indicati e fissa per l assunzione l udienza del 9 OTTOBRE 2003 ore 11,30. Si comunichi. Le prove orali venivano assunte all udienza del 9/10/2003. Il giudice, con ordinanza del 31/3/2004, così provvedeva sulle ulteriori istanze delle parti: il giudice sciogliendo la riserva osserva visto l esito delle prove testimoniali; 2

3 va confermata l ordinanza del 22/8/03; non è necessario ammettere l interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice, considerati gli elementi di prova già acquisiti (v. Cass. 3797/88); non è necessario esercitare il potere istruttorio discrezionale di disporre l audizione dei testi cd. di riferimento (v. Cass. 9687/91); p.q.m. dichiara chiusa l istruttoria fissa l udienza del 20 APRILE 2005 ore 9 seg. per la precisazione delle conclusioni per decisione ai sensi dell art. 281 quinquies cpc. Si comunichi. La causa veniva posta in decisione, ai sensi dell art. 281 quinquies cpc, all udienza del 20/4/2005, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell art. 190 cpc. A tale udienza l avv. Bertolini ed il domiciliatario avv. Barbolini rinunciavano al mandato e la società convenuta si costituiva in giudizio con un nuovo difensore. Motivi della decisione 1) Qualificazione e contenuto del contratto. Va condivisa la tesi, sostenuta da entrambe le parti, che si tratta di contratto di spedizione (art seg. c.c.). Qualche dubbio potrebbe sorgere dal contenuto dell incarico conferito da XX sas a YY srl (doc. 4 fax del 4/8/99). XX ha affidato a YY la spedizione come da fattura n del 4/8/99 merce destinata a ditta International Industrie Pierrelaye C.O.D. = Lit (dedotto nota credito n Lit ). Vi precisiamo che la spedizione in oggetto è soggetta al vicolo C.O.D. e che il mandato relativo a tale spedizione vi viene conferito solamente a condizione dell assunzione diretta da parte vostra delle responsabilità relative al mancato rispetto del C.O.D. da parte del vettore, e ciò ai sensi degli artt e 1741 c.c. L esecuzione da parte vostra della spedizione significa piena accettazione di quanto sopra. (doc. 4 citato). Il mandato in questione è firmato per accettazione da YY. I dubbi possono sorgere da una parte per il richiamo agli art.li 1692 e 1741 c.c. e dall altra per il contenuto della obbligazioni assunte da YY. L art c.c. si riferisce alla responsabilità del vettore nei confronti del mittente per l ipotesi di mancata riscossione degli assegni da cui è gravata la cosa. L art c.c. si riferisce all ipotesi dello spedizioniere vettore. Come è noto la differenza fra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste nel fatto che, mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga a concludere con altri, in nome proprio e per conto del committente, il contratto di trasporto (tra le tante Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 1995, n. 3614). La figura dello spedizioniere-vettore, prevista dall'art c.c., è ravvisabile nel caso in cui lo spedizioniere assuma nei confronti del committente l'unitaria obbligazione all'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce, con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale ed al risultato finale dell'operazione complessiva (tra le tante Cassazione civile, sez. III, 24 maggio 1993, n. 5823). 3

4 Dall esame della lettera d incarico 4/8/99 è evidente l intendo negoziale delle parti: a YY non viene affidato l esecuzione del trasporto ma solo l incarico mandato - di concludere un contratto di trasporto. Il richiamo all art cc è dunque improprio, ma irrilevante ai fini della presente decisione. Allo spedizioniere YY viene espressamente affidato anche l incarico di provvedere alla riscossione del prezzo della fornitura eseguita dal mandante del trasporto XX al destinatario del trasporto. Si tratta della cosiddetta clausola di assegno o contrassegno (in inglese C.O.D. cash on delivery) in virtù della quale il vettore è incaricato di riscuotere dal destinatario il prezzo della merce alla consegna. Si tratta di clausola che dà luogo ad un mandato ad incassare ed è tipicamente accessoria al contratto di trasporto (v. art c.c.). La giurisprudenza ha però ritenuto che la clausola di contrassegno possa essere inserita anche nel contratto di spedizione (Cassazione civile, sez. III, 15 novembre 2002, n ). Lo spedizioniere che abbia assunto l'incarico di provvedere alla riscossione del prezzo della fornitura eseguita dal mandante al destinatario del trasporto -operazione qualificabile come accessoria al contratto di trasporto ai sensi dell'art c.c. sul contenuto del contratto di spedizione- risponde nei confronti del committente del mancato espletamento dell'incarico, visto che il vettore che sia stato a sua volta incaricato dallo spedizioniere assume al riguardo il semplice ruolo di sostituto del mandatario, a norma dell'art c.c. (Cassazione civile, sez. III, 17 novembre 1995, n ). Nel caso in esame risulta la volontà delle parti di inserire nel contratto di spedizione del 4/8/1999 l incarico allo spedizione YY di provvedere direttamente all operazione accessoria di riscossione del prezzo dal destinatario della merce, e non solo quello di inserire nel contratto di trasporto la clausola inerente la riscossione del prezzo da parte del vettore. In tal senso deve essere interpretata, ai sensi degli art.li 1362 seg. c.c., la previsione contrattuale della assunzione diretta da parte di YY delle responsabilità relative al mancato rispetto del C.O.D. da parte del vettore. 2) Inadempimento dello spedizioniere YY. Al momento della consegna della merce (capi d abbigliamento) doveva essere incassato il prezzo di Lire , come precisato nel contratto di spedizione del 4/8/99. Si tratta dell importo della fattura n del 4/8/99 di Lire , detratta la nota di accredito n del 21/6/99 di Lire (doc. 1 e 2 attrice). Sono stati sentiti come testimoni V.C. e B.L., ex dipendenti di XX, e O.G., socio di YY. Il vettore ZZ ha inviato a YY un assegno di sole Lire (teste O.G. e doc. 8 convenuta). Alla richiesta di spiegazioni da parte di YY, ZZ rispondeva di avere dapprima incassato un assegno per l intero prezzo; che poi il destinatario aveva contestato e restituito per vizi parte della merce; che per tale motivo ZZ restituiva l assegno iniziale e riceveva l assegno di Lire , corrispondente all importo della merce trattenuta (teste O.G.). 4

5 Parte convenuta ha prodotto una fattura (recte nota di addebito) del 28/9/99, emessa da Internationale Industrie nei confronti di XX di Lire per reso merce difettosa (doc. 6) ed una lettera di contestazione dei vizi del 30/9/99 (doc. 7). Pare di comprendere che il destinatario abbia operato nel seguente modo: ha detratto dall importo del contrassegno di Lire la nota di credito di Lire erroneamente perché l importo del contrassegno era già al netto della nota di accredito- e poi il valore della merce che riteneva viziata pari a Lire e di cui alla sua citata fattura (recte nota di addebito) del 28/9/99. Le testimoni V.C. e B.L. hanno dichiarato che XX non aveva autorizzato, né comunque accettato, alcun reso da Internationale Industrie. Né alcuna prova documentatale o testimoniale è stata fornita sul punto da parte convenuta. Anzi il teste O.G. ha dichiarato che: Successivamente all arrivo dell assegno di Lire Lire, parlai con XX alla quale chiedemmo se era la corrente di merce resa dalla Francia, in quanto ZZ ci aveva riferito che la merce era stata ritirata tramite lo spedizioniere G.B. di Campogalliano, che il nuovo corrispondente ZZ nella nostra zona. La XX disse che non sapeva niente della faccenda. Sussiste dunque l inadempimento, ai sensi dell art c.c., del vettore ZZ che ha riscosso un prezzo inferiore a quello del contrassegno non attenendosi alla istruzioni ricevute, senza neppure informare il mittente YY delle difficoltà di esazione dell intero prezzo a causa delle contestazioni del destinatario per vizi della merce. Sussiste nel caso in esame anche la responsabilità diretta di YY nei confronti di XX. YY, come si è detto, ha assunto l'incarico - quale spedizioniere - di compiere ai sensi dell'art c.c. le operazioni accessorie al contratto di trasporto (tra le quali rientra anche la riscossione del prezzo della merce consegnata). Il mandato allo spedizioniere nelle clausole pagamento alla consegna non è adempiuto con l'incaricare il vettore della riscossione. La giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata, ha ritenuto che lo spedizioniere che si serve, com'è frequente e normale, ma non necessario, del vettore per la riscossione risponderà dell'eventuale operato colpevolmente dannoso di esso quale suo ausiliario (art cod. civ.), principio del quale la legge fa espressa applicazione a proposito del mandato (art. 1717, 1 comma, cod. civ.). Sussiste pertanto la responsabilità di YY per l inesatto espletamento dell'operazione accessoria dell'incasso del prezzo da parte del vettore (ZZ) all'uopo incaricato da YY. La responsabilità è correlata all importo dell assegno gravante sulla fornitura. Lo spedizioniere YY ha azione nei confronti del vettore ZZ ai sensi dell art c.c. ed a quest ultimo spetta nei confronti del destinatario l azione di rivalsa per la responsabilità relativa all assegno. L assegno di Lire emesso all ordine di XX (v. copia doc. 8 citata) risulta essere stato trasmesso dall avv. Bertolini all avv. Benetti (v. lettera doc. 9). Nella lettera del 6/12/1999 (doc. 9) l avv. Benetti prospetta all avv. Bertolini difficoltà di incasso dell assegno. Va precisato che nel mandato con clausola COD non erano specificate le modalità di pagamento da parte del destinatario. 5

6 E dunque valido il pagamento da parte del destinatario a mezzo assegno bancario. Si tratta di pagamento parziale. Era onere dello spedizioniere YY provare che il mandante XX ha incassato dal destinatario il prezzo della merce (v. Cassazione 16069/02 citata). Tale prova non è stata fornita, se non nei limiti della ricezione dell assegno di Lire Era onere di parte attrice quantomeno allegare che l assegno era stato posto all incasso ed era rimasto impagato. L attrice si limita a chiedere, a titolo di risarcimento del danno, l intero prezzo di Lire , senza prendere posizione su tale pagamento parziale. Dall importo del prezzo va perciò detratto quello dell assegno in questione. Sono dovute a titolo di risarcimento del danno Lire ( ) Trattandosi di debito di valore, siccome discendente da illecito (contrattuale), il capitale suddetto va espresso in termini monetari attuali e si determina, con applicazione del relativo coefficiente ISTAT del 14,9499% (dies a quo: 28/9/1999) in complessive Lire 5.939,93. Per la determinazione del danno da ritardo, si ritiene di adottare il metodo di calcolo degli interessi al saggio legale sul capitale interamente rivalutato con equa individuazione del dies a quo, in sostanziale adesione ai principi affermati da Cass. SS.UU. n 1712 del 17 febbraio 1995 (che ha invece suggerito il diverso, ma equivalente negli effetti, metodo del calcolo sul capitale via via rivalutato dal dies a quo effettivo), considerando il giorno della decisione quale dies ad quem del calcolo, al di là del quale saranno dovuti gli interessi legali sull intero importo, comprensivo di capitale rivalutato e danno da ritardo già maturato, fino al saldo (sul punto vedi, amplius, la sent. n 1712/95 cit.). Indicandosi nel 1/11/2002 il dies a quo determinato equitativamente per quanto detto sopra, il danno da ritardo già verificatosi è pari a Lire 494,72. In definitiva, in parziale accoglimento della domanda, la convenuta va condannata al pagamento della complessiva somma di Lire (dodicimilioniquattrocentounomilacentotrentadue) pari ad Euro 6.404,65 (seimilaquattrocentoquattro virgola sessantacinque), oltre interessi maturandi su detto importo al tasso legale da oggi fino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in relazione alla somma attribuita. Dispositivo della sentenza Il Tribunale di Modena Sezione Distaccata di Carpi, in persona del giudice dott. Riccardo Di Pasquale definitivamente decidendo ogni diversa domanda istanza eccezione e deduzione disattese: in parziale accoglimento della domanda proposta da XX sas 1) dichiara tenuta e condanna la società convenuta YY srl al pagamento in favore della società attrice XX sas della somma di Euro 6.404,65 (corrispondenti a Lire ), a titolo di risarcimento del danno nei sensi di cui in motivazione, oltre agli ulteriori interessi al tasso legale via via vigente dalla presente decisione al saldo; 2) condanna YY srl alla refusione in favore di XX sas delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 3.385,34, di cui Euro 1.640,00 per onorari, Euro 6

7 1.475,00 per competenze ed Euro 270,34 per spese, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. Carpi, 6 dicembre 2005 IL GIUDICE dott. Riccardo Di Pasquale IL CANCELLIERE C1 Giovanna Rossetti Depositata in Cancelleria e pubblicata il 06/12/2005 7

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