Comune di Carbonera PROVINCIA DI TREVISO

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1 Comune di Carbonera PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 55 DEL MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 3 DEL MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 12 DEL

2 ART. 1 RIMOZIONE DEL CADAVERE ART. 2 VESTIZIONE DEL CADAVERE CAPO I DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO ART. 3 DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO ART. 4 CARATTERISTICHE DEL FERETRO ART. 5 MODALITA DL TRASPORTO ART. 6 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI ART. 7 CADAVERI GIACENTI SUL SUOLO PUBBLICO ART. 8 DECESSO PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE ART. 9 CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITA' ART. 10 CORTEI FUNEBRI ART. 11 TRASPORTO DI SALME DESTINATE ALLA CREMAZIONE E DI CENERI. ART. 12 TRASPORTO DI SALME ALL'ESTERO O DALL'ESTERO ART. 13 TRASPORTO DI SALME DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO E DA O PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO. ART. 14 FERETRO PROVENIENTE DA ALTRO COMUNE ART. 15 TRANSITO DI CORTEI NEL TERRITORIO COMUNALE ART. 16 TRASPORTO DI SALME PER INDAGINI SCIENTIFICHE ART. 17 TRASPORTO E RINVENIMENTO DI OSSA UMANE E DI RESTI MORTALI CAPO III INUMAZIONI ART. 18 CAMPI DESTINATI ALLA SEPOLTURA PER INUMAZIONE ART. 19 DIMENSIONI DELLE FOSSE ART. 20 ESCAVAZIONE E RICOPERTURA DELLE FOSSE

3 ART. 21 CONTRASSEGNO DELLE FOSSE ART. 22 DEPOSIZIONE DI FIORI, CORONE E ALTRI ORNAMENTI ART. 23 COLLOCAMENTO DI CROCI, MONUMENTINI E LAPIDI ART. 24 FERETRI UTILIZZATI PER LE INUMAZIONI ART. 25 DEPOSIZIONE DEL FERETRO NELLA FOSSA ART. 26 TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI CAPO IV TUMULAZIONI ART. 27 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI LOCULI E DELLE NICCHIE OSSARIO. ART. 28 FERETRI PER TUMULAZIONI ART. 29 CONCESSIONI DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA ART. 30 CONCESSIONI DI TOMBE DI FAMIGLIA ART. 31 DIRITTO DI SEPOLTURA IN LOCULO E DURATA DELLE CONCESSIONI ART. 32 TUMULAZIONI PROVVISORIE ART. 33 RETROCESSIONE DELLE CONCESSIONI ART. 34 RINUNCIA O ABBANDONO DI TOMBE DI FAMIGLIA ART. 35 DURATA DELLE CONCESSIONI DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA E DI TOMBE DI FAMIGLIA ART. 36 REVOCA DI CONCESSIONI ART. 37 FORMA DELLE CONCESSIONI ART. 38 TIPOLOGIA DELLE ESUMAZIONI ART. 39 ESUMAZIONI ORDINARIE ART. 40 ESUMAZIONI STRAORDINARIE CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ART. 41 TEMPI E METODI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ART. 42 ESTUMULAZIONE DI FERETRI DESTINATI AD ALTRA SEDE

4 ART. 43 TRASLAZIONE DELLA SALMA PER AVVICINAMENTO CAPO VI CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE ART. 44 DOCUMENTAZIONE PER LA CREMAZIONE ART. 45 URNE CINERARIE ART. 46 TRASPORTO DI URNE CINERARIE ART. 47 CONSEGNA E DEPOSIZIONE DELL'URNA ART. 48 IMBALSAMAZIONI ART. 49 AUTOPSIE CAPO VII ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI ART. 50 AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA ART. 51 CANONI DI CONCESSIONE E TARIFFE ART. 52 SPESE DI MANUTENZIONE ART. 53 STRUTTURA DEI CIMITERI COMUNALI ART. 54 SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CIMITERO ART. 55 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ART. 56 MANUTENZIONE DEI VIALI ART. 57 SCADENZA DEL DECENNIO PER INUMAZIONI CAPO VIII POLIZIA DEL CIMITERO ART. 58 APERTURA AL PUBBLICO ART. 59 ACCESSO AL CIMITERO ART. 60 MANUTENZIONE DEL CIMITERO ART. 61 MANUTENZIONE DELLE TOMBE ART. 62 LAMPADE VOTIVE, DECORAZIONI ED ORNAMENTI

5 ART. 63 RIMOZIONE DI ORNAMENTI ART. 64 RISPETTO DEI DEFUNTI E DEL LUOGO CIMITERIALE CAPO IX CONTRAVVENZIONI ART CONTRAVVENZIONI CAPO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 66 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ART. 67 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ART. 68 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

6 CAPO I DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO ART. 1 RIMOZIONE DEL CADAVERE 1. Nessun cadavere può essere chiuso nella cassa prima che sia decorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. 3. E' severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc. ART. 2 VESTIZIONE DEL CADAVERE 1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno avvolto in un lenzuolo, fatto salvo il disposto di cui all'art. 18 comma 1 del D.P.R. 10 settembre 1990, n ART. 3 DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO 1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto. ART. 4 CARATTERISTICHE DEL FERETRO 1. Le casse destinate alla inumazione devono essere di legno. Lo spessore delle relative tavole non deve essere inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi, in ogni punto, sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. 2. Le salme destinate alla tumulazione devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

7 CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI ART. 5 MODALITA' DEL TRASPORTO 1. Il Comune provvede, a proprio carico, al servizio di trasporto funebre, di cui agli artt. 16 comma 1 lett. b) e 19 comma 1 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quando non vengano richiesti servizi e trattamenti speciali, e nei seguenti casi: a. trasporto al deposito di osservazione o all'obitorio di persona morta in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; b. trasporto al deposito di osservazione o all'obitorio di persone decedute senza assistenza medica per il mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico; c. trasporto al deposito di osservazione o all'obitorio di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali; d. trasporto al deposito di osservazione o all'obitorio di cadaveri portatori di radioattività; e. trasporto al deposito di osservazione o all'obitorio di persone la cui morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione; f. trasporto di parti di cadavere, resti mortali od ossa umane. 2. L'espletamento di tale servizio viene eseguito con concessione a terzi. 3. Il Comune non esegue trasporti a pagamento, che richiedano servizi o trattamenti speciali. Tali servizi vengono espletati da terzi con i mezzi e le modalità di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e con rinuncia al diritto fisso stabilito dall'art. 19 comma 2 del citato Decreto. ART. 6 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO 1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero. 2. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. 3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di tali Comuni. ART. 7 CADAVERI GIACENTI SUL SUOLO PUBBLICO 1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

8 ART. 8 DECESSO PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE 1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa seguendo le prescrizioni di cui all'art. 18 del D.P.R. 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità Sanitaria salvo che il Responsabile del Servizio di Medicina Legale, o medico da lui delegato, non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 6 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del Servizio di Medicina Legale o medico da lui delegato. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 12, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso. ART. 9 CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITA' 1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere sia portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio di Medicina Legale, o medico da lui delegato, dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale. ART. 10 CORTEI FUNEBRI 1. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa (o dall'obitorio alla Chiesa) e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. 2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro. ART. 11 TRASPORTO DI SALME DESTINATE ALLA CREMAZIONE E DI CENERI. 1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 6 comma 2 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

9 ART. 12 TRASPORTO DI SALME ALL'ESTERO O DALL'ESTERO 1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U., dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione. 3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione. ART. 13 TRASPORTO DI SALME DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO E DA O PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO. 1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n ART. 14 FERETRO PROVENIENTE DA ALTRO COMUNE 1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del Cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 56 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Medicina Legale o medico da lui delegato. ART. 15 TRANSITO DI CORTEI NEL TERRITORIO COMUNALE 1. Tanto nel caso descritto nell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

10 ART. 16 TRASPORTO DI SALME PER INDAGINI SCIENTIFICHE 1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n ART. 17 TRASPORTO E RINVENIMENTO DI OSSA UMANE E DI RESTI MORTALI 1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, recante nome e cognome del defunto. 2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

11 CAPO III INUMAZIONI ART. 18 CAMPI DESTINATI ALLA SEPOLTURA PER INUMAZIONE 1. Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e morfologica della zona. 2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi, possibilmente, cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità, in base alla numerazione progressiva assegnata alle fosse, individuata in base ad apposito cippo. ART. 19 DIMENSIONI DELLE FOSSE 1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda ( mt. 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età inferiore ai dieci anni devono avere nella parte più profonda (mt. 2) una lunghezza media di mt. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e devono distare almeno mt. 0,50 da ogni lato. 2. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti al momento del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. ART. 20 ESCAVAZIONE E RICOPERTURA DELLE FOSSE 1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro medesimo e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. 2. E' stretto dovere degli operatori seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza interruzioni o salti di fila e/o di fossa, rifiutando qualsiasi diversa richiesta che in senso opposto fosse avanzata, salve specifiche disposizioni loro impartite in taluni casi speciali. 3. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempreché queste durino da almeno quindici anni. 4. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari o, in alternativa, previo consenso dei familiari, cremate. ART. 21 CONTRASSEGNO DELLE FOSSE 1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del Cimitero, subito dopo la copertura della fossa, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno. 2. Sul cippo verrà applicata, a cura del custode, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome e delle date di nascita e di morte del defunto. 3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto e semplici iscrizioni.

12 ART. 22 DEPOSIZIONE DI FIORI, CORONE E ALTRI ORNAMENTI 1. Sulle sepolture ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché non ingombrino con radici o rami le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare solo la superficie della fossa. Sulle tombe sono anche ammessi arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e devono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza su invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento, ponendo a carico dell inadempiente le relative spese. ART. 23 COLLOCAMENTO DI CROCI, MONUMENTINI E LAPIDI 1. Sulle tombe ad inumazione è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in legno, metallo, cemento, pietra o marmo, di altezza non superiore a mt. 1,10 ed ingombro massimo pari alle dimensioni della fossa, così come indicate nel precedente art. 19 comma Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune che provvederà al relativo smaltimento nel rispetto della vigente normativa in materia igienicosanitaria. 3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, date di nascita e morte, condizione delle persone defunte e al nome di chi fa apporre il ricordo. Previa apposita domanda è facoltà del Sindaco autorizzare iscrizioni integrative. ART. 24 FERETRI UTILIZZATI PER LE INUMAZIONI 1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. 2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni. 3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. 5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo. 6. Il coperchio sarà congiunto a tali tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. 7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa. 8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. 9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. 10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, date di nascita e di morte del defunto. ART. 25 DEPOSIZIONE DEL FERETRO NELLA FOSSA 1. Il feretro deve essere calato nella fossa con corde o a braccia o con mezzo meccanico. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 20.

13 CAPO IV TUMULAZIONI ART. 26 TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI 1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di: a. aree per tombe di famiglia b. tombe di famiglia; c. loculi individuali; d. nicchie ossario individuali o di famiglia per la raccolta di resti mortali e urne cinerarie; e. aree per inumazione individuali. 2. Non sono consentite concessioni di loculi, nicchie ossario e aree per inumazioni individuali, per accogliere i feretri di persone che, all'atto della richiesta, siano ancora viventi. 3. Nei loculi può essere collocato, alternativamente: a. un solo feretro, una cassetta con i resti mortali e fino a 2 (due) urne cinerarie; b. un solo feretro e urne cinerarie per un massimo di 3 (tre). 4. Le nicchie ossario possono contenere, alternativamente: a. una cassetta con i resti mortali di una sola salma; b. una cassetta con i resti di una sola salma e un'urna cineraria; c. una o più urne cinerarie fino al massimo di Nelle nicchie ossario di famiglia possono essere collocati resti mortali, riposti su cassette o urne cinerarie, fino ad un massimo di 10 (dieci), di cui 4 (quattro) cassette. ART. 27 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI LOCULI E DELLE NICCHIE OSSARIO. 1. Le concessioni di loculi e di nicchie ossario e quindi la tumulazione di salme, resti mortali o urne cinerarie, avverranno secondo l'ordine cronologico (in base alle richieste delle concessioni), in forma verticale dall'alto verso il basso partendo da sinistra, fatto salvo quanto previsto al successivo comma. 2. Nel caso che un loculo si renda libero per trasferimento di salma, per mancato rinnovo della concessione o per altra causa, lo stesso, previa esecuzione dei necessari interventi di manutenzione, deve essere concesso alla prima richiesta pervenuta all'ufficio comunale, indipendentemente dalla ubicazione del loculo stesso ed in deroga all'ordine di cui al comma precedente. 3. Nel caso si rendano liberi più loculi contemporaneamente, le nuove concessioni saranno accordate secondo le modalità di cui al precedente comma 1. ART. 28 FERETRI PER TUMULAZIONI 1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 26 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

14 ART. 29 CONCESSIONI DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA 1. Su deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere dato in concessione terreno per la costruzione di tombe di famiglia. 2. La Giunta, verificate all'interno di ciascun Cimitero le superfici allo scopo disponibili, è pertanto autorizzata ad assegnare, in base alla cronologia delle richieste, dette superfici e a determinare le tariffe per la concessione del terreno. 3. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti dovranno essere approvati dai competenti organi, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Medicina Legale della U.L.S.S. o di medico da lui delegato. All'atto dell'approvazione del progetto verrà definito il numero delle salme che potranno essere accolte nel sepolcro e che in ogni caso non potrà essere superiore a 6 (sei). 4. All interno delle tombe di famiglia potranno essere collocate, su richiesta dei concessionari, anche urne cinerarie o cassettine di zinco contenenti i resti mortali di altri defunti come meglio specificati al successivo comma Le tombe di famiglia dovranno essere ultimate entro quattro anni dalla data della concessionecontratto. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del Concessionario, il Comune rientrerà in possesso dell'area nello stato di fatto in cui si trova e rimborserà agli aventi diritto il 50% del costo originario di concessione dell area medesima. 6. Dette sepolture private non dovranno avere comunicazione con l'esterno del cimitero. 7. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe dovranno essere collaudate dal Comune, allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il progetto approvato, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Medicina Legale o di medico da lui delegato. 8. Le superfici per tombe di famiglia potranno essere concesse: a) ad una o più persone per esse esclusivamente b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie c) ad enti, corporazioni, fondazioni. 9. Nei casi meglio specificati nel precedente comma 8 lett. a) e b), almeno uno dei richiedenti deve essere residente nel Comune all atto della domanda o, nel caso di persona non residente, deve trattarsi di coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella, convivente che abbia fatto parte per almeno 2 (due) anni allo stesso nucleo familiare di persona residente a Carbonera da almeno dieci anni o di persona residente in vita a Carbonera ed ivi sepolta. Nel primo caso, la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti, con esclusione di ogni altro. Nel secondo caso, oltre ai concessionari, i familiari degli stessi come individuati dal successivo art. 50, comma Le aree di cui al presente articolo non possono comunque essere concesse a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle tombe di cui al precedente comma 8 lett. c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro. 11. Su richiesta dei concessionari potrà essere consentita la tumulazione provvisoria nelle tombe di famiglia di salme di defunti estranei alle famiglie dei concessionari medesimi, purchè ricorrano le condizioni previste al successivo art. 32 comma 1 lett. a). ART. 30 CONCESSIONI DI TOMBE DI FAMIGLIA 1. La Giunta Comunale, verificate all'interno di ciascun Cimitero le superfici allo scopo disponibili, qualora ne ravvisi l opportunità, potrà realizzare, in piena autonomia, tombe di famiglia da concedere, tenendo conto della cronologia delle richieste, a: a. una o più famiglie (almeno uno dei richiedenti deve essere residente nel Comune all atto della domanda o, nel caso di persona non residente, deve trattarsi di coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella, convivente che abbia fatto parte per almeno 2 (due) anni allo

15 stesso nucleo familiare di persona residente a Carbonera da almeno dieci anni o di persona residente in vita a Carbonera ed ivi sepolta); b. enti, corporazioni, fondazioni. 2. Nel primo caso (a), hanno diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia, oltre ai concessionari, i familiari degli stessi individuati dal successivo art. 50, comma 5. Nel secondo caso (b), il diritto di sepoltura è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro. 3. Tariffe, tempi e modalità di pagamento delle concessioni delle singole tombe saranno disciplinati dalla Giunta Comunale tenendo conto: a) delle tariffe di concessione delle superfici di cui al precedente art. 29 comma 2 b) dei costi relativi alla progettazione, realizzazione e collaudo dei manufatti. 4. Dette tombe di famiglia saranno realizzate direttamente dal Comune, previa approvazione dei rispettivi progetti da parte dei competenti Organi. 5. Analogamente a quanto previsto dal comma 4 del precedente art. 29, all interno delle tombe di famiglia realizzate dal Comune potranno essere collocate, su richiesta dei concessionari, sempre che ve ne sia lo spazio necessario, anche urne cinerarie o cassettine contenenti i resti di mortali di defunti come meglio specificati al precedente comma Le tombe di famiglia in parola dovranno essere costruite e collaudate entro tre anni dall approvazione del rispettivo progetto. 7. Analogamente a quanto previsto dal comma 6 dell art. 29, dette tombe non dovranno avere comunicazione con l'esterno del cimitero. 8. Su richiesta dei concessionari potrà essere consentita la tumulazione provvisoria nelle tombe di famiglia di salme di defunti estranei alle famiglie dei concessionari medesimi, purchè ricorrano le condizioni previste al successivo art. 32 comma 1 lett. a). ART. 31 DIRITTO DI SEPOLTURA IN LOCULO E DURATA DELLE CONCESSIONI 1. Il diritto di sepoltura in loculo è circoscritto alla sola salma della persona per la quale il loculo stesso viene concesso. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. 2. La concessione individuale di un loculo ha la durata di anni 30 (trenta) dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. 3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però ai congiunti la facoltà di rinnovare, per altri 10 (dieci) anni, la concessione in vigore all'epoca della scadenza. 4. I resti mortali potranno essere collocati anche in nicchie ossario o deposti all interno di tombe di famiglia, sempre che sussistano i requisiti di cui al precedente articolo 29 commi 9 e 10 o articolo 30 comma 2, o deposti all'interno di loculi, ai sensi dell'art. 26, comma La concessione di una nicchia ossario ha la durata di anni 30 (trenta) e non è rinnovabile. 6. La concessione di nicchie ossario di famiglia ha durata di anni 40 (quaranta) senza possibilità di rinnovo. 7. La deposizione di cassette contenenti i resti mortali e/o di urne cinerarie all'interno di un loculo, oggetto di precedente concessione per la tumulazione di una salma, é legata alla durata della concessione originaria o rinnovata, e scade con il termine di questa. In questo caso sono dovute le spese per le prestazioni cimiteriali oltre al costo della cassettina di zinco contenente i resti mortali e dell'urna cineraria. ART. 32 TUMULAZIONI PROVVISORIE 1. Potrà essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi: a. in tomba di famiglia:

16 b. in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi loculi nel cimitero di scelta del richiedente, compatibilmente con la disponibilità di aree e con la programmazione di interventi di realizzazione di nuovi lotti nel cimitero medesimo; c. 2) in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la propria tomba di famiglia; d. 3) in attesa che il Comune consegni le tombe di famiglia di cui al precedente art. 30 ai richiedenti che ne abbiano già fatto richiesta all atto del decesso della persona per la quale si chiede la tumulazione provvisoria; e. in loculi comunali disponibili: f. in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la propria tomba di famiglia; g. in attesa che il Comune consegni le tombe di famiglia di cui al precedente art. 30 ai richiedenti che ne abbiano già fatto richiesta all atto del decesso della persona per la quale si chiede la tumulazione provvisoria; h. in loculi comunali in un cimitero diverso da quello frazionale di scelta del richiedente, qualora questo non abbia disponibilità di loculi liberi, compatibilmente con la disponibilità di aree e con la programmazione di interventi di realizzazione di nuovi lotti nel cimitero medesimo. 2. Nei casi di cui al precedente comma 1 lettera a) i richiedenti dovranno pagare esclusivamente la tariffa per la tumulazione della salma nella tomba di famiglia e, all atto della traslazione definitiva della salma medesima, le tariffe per la estumulazione dalla tomba e la tumulazione nella sede definitiva compresi eventuali diritti sanitari, nonché il costo di concessione del loculo nel caso di cui al precedente comma 1 lett. a) sub Nei casi di cui al precedente comma 1 lett. b) sub 1 e 2 i richiedenti dovranno provvedere: a) al versamento del canone di concessione del loculo in vigore all atto della domanda di tumulazione provvisoria, canone che verrà restituito, previa retrocessione del loculo, depurato della quota relativa al periodo di fruizione del loculo provvisorio. A tal fine, la frazione di anno superiore a mesi 6 (sei) sarà considerata come intero anno; b) al versamento della tariffa per la tumulazione della salma in loculo. All atto della traslazione definitiva nella tomba di famiglia, i richiedenti dovranno accollarsi gli oneri relativi alla estumulazione dal loculo provvisorio, alla tumulazione nella tomba di famiglia ed agli eventuali diritti sanitari. 4. Nel caso di cui al precedente comma 1 lett. c) i richiedenti dovranno provvedere: a) al versamento del canone di concessione del loculo in vigore all atto della domanda di tumulazione provvisoria. b) al versamento della tariffa per la tumulazione della salma in loculo. All atto della traslazione definitiva nel loculo in altro cimitero, i richiedenti dovranno accollarsi gli oneri relativi alla estumulazione dal loculo provvisorio, al trasporto della salma, alla ritumulazione nel loculo definitivo ed agli eventuali diritti sanitari. Il canone di concessione del loculo di cui alla precedente lett. a) si intenderà corrisposto a titolo definitivo per i 30 anni decorrenti dalla tumulazione originaria. 5. La traslazione delle salme tumulate provvisoriamente dovrà avvenire entro un anno dal collaudo dei nuovi loculi o della tomba di famiglia, ferma restando l obbligatorietà del rispetto delle modalità di assegnazione dei loculi individuate al precedente articolo 27. ART. 33 RETROCESSIONE DELLE CONCESSIONI 1. E' consentita la retrocessione, previa adozione di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale, delle concessioni di aree per tombe di famiglia e di tombe di famiglia costruite direttamente dal Comune. 2. E altresì consentita la retrocessione delle concessioni di loculi e nicchie ossario cimiteriali, previa adozione dei necessari atti da parte del Responsabile del competente Servizio.

17 3. Nel caso di retrocessione di concessione di loculo o di nicchia ossario, il Comune rimborserà al concessionario una quota pari a x/30 della tariffa pagata al Comune all'epoca della concessione, per il periodo di non fruizione del loculo o della nicchia medesimi (calcolato in anni). Le frazioni di anno superiori a mesi sei saranno computate come anno intero. 4. I loculi e le nicchie ossario che si rendano liberi a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione secondo le tariffe vigenti. ART. 34 RINUNCIA O ABBANDONO DI TOMBE DI FAMIGLIA 1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune rientra nel pieno possesso del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite sul soprassuolo o nel sottosuolo con libertà di concessione a chiunque. 2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti e delle opere già eseguite in base alla valutazione dell'ufficio Tecnico Comunale. ART. 35 DURATA DELLE CONCESSIONI DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA E DI TOMBE DI FAMIGLIA 1. Le concessioni delle aree per le tombe di famiglia di cui al precedente art. 29 hanno la durata di anni 99, fermo restando quanto prescritto dal comma 5 del medesimo articolo. 2. Le concessioni delle tombe di famiglia di cui al precedente art. 30 hanno la durata di anni Scaduto tale periodo, nel caso di cui al precedente comma 1, il concessionario potrà chiedere la concessione ex novo della tomba di famiglia costruita sull area originariamente ottenuta in concessione. 4. Per quanto attiene alle concessioni di cui al precedente comma 2, gli interessati, scaduto il succitato periodo di anni 99, potranno chiederne il rinnovo. La mancanza di domanda di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono; quindi la tomba ricadrà nella libera disponibilità del Comune. 5. Il rinnovo della concessione potrà essere accordato previo pagamento di una somma che sarà determinata dalla Giunta Comunale in rapporto al periodo del rinnovo medesimo ed in relazione alle tariffe vigenti al momento della nuova concessione, tenendo conto della data di tumulazione dell'ultima salma. 6. Il Comune darà avviso agli interessati della scadenza delle concessioni nell'ultimo anno. Diversamente, affiggerà sulla tomba apposito avviso per mesi 3 (tre). ART. 36 REVOCA DI CONCESSIONI 1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero. 2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in

18 merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990. ART. 37 FORMA DELLE CONCESSIONI 1. La concessione di: a. aree per tombe di famiglia b. tombe di famiglia c. loculi individuali d. nicchie ossario individuali o di famiglia per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie e. aree per inumazioni individuali dovrà risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

19 CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ART. 38 TIPOLOGIA DELLE ESUMAZIONI 1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. 2. Le esumazioni ordinarie si fanno quando è trascorso almeno un quindicennio dal seppellimento. 3. Il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. Egli adotterà altresì tutte le misure che riterrà opportune al fine di rendere note ai familiari le operazioni da compiere. 4. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'ingresso del Cimitero e, qualora il Responsabile del servizio lo reputi necessario, su ogni tomba, con foglio plastificato, con congruo anticipo. 5. Le esumazioni straordinarie hanno luogo allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti su ordine dell'autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati. ART. 39 ESUMAZIONI ORDINARIE 1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto quindicennio, come previsto dall'articolo 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Responsabile del Servizio tenuto conto possibilmente dell ordine rigorosamente cronologico di inumazione delle salme. 2. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate in ossario comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in loculi o in nicchie ossario individuali o di famiglia appositamente predisposti ed ottenuti in concessione, o, ne consentano la cremazione. 3. In ogni caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco. 4. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che ne disporrà lo smaltimento nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria. 5. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute saranno consegnate all'ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia. 6. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e D.P.R. n. 254 del e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa. ART. 40 ESUMAZIONI STRAORDINARIE 1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di Medicina Legale della U.L.S.S. o del medico da lui delegato e del custode del Cimitero. 2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del Cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'autorità Sanitaria a tutela dell'igiene. 3. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

20 ART. 41 TEMPI E METODI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE 1. Prima che siano trascorsi 15 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco. 2. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. 3. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Responsabile del Servizio. 4. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, nel caso in cui non ne sia avvenuta completamente la mineralizzazione, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, fino a che questa non avvenga in modo completo. 5. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 39 del presente Regolamento. 6. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con idonea soluzione disinfettante e, passate le corde sotto di essa, verrà sollevata con mezzi meccanici. 7. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà effettuato sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. 8. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. o altra idonea soluzione disinfettante. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio. 9. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile del Servizio di Medicina Legale, o medico da lui delegato, abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. ART. 42 ESTUMULAZIONE DI FERETRI DESTINATI AD ALTRA SEDE 1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, con esclusione dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del Servizio di Medicina Legale, o medico da lui delegato, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. 2. Qualora il Responsabile del Servizio di Medicina Legale, o medico da lui delegato, constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro. 3. In ogni caso si dovranno osservare le prescrizioni che verranno, di volta in volta, dettate dal

21 Responsabile del Servizio di Medicina Legale, o medico da lui delegato, e che dovranno essere inserite nella ordinanza all'uopo emessa; tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di Medicina Legale dell'u.l.s.s. o di medico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di custodia. 4. Dell'operazione compiuta dovrà essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una dovrà rimanere presso il custode del Cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'ufficio di Stato Civile. ART. 43 TRASLAZIONE DELLA SALMA PER AVVICINAMENTO 1. Non sono consentite le estumulazioni di feretri per trasferimento da loculo a loculo dello stesso cimitero, fatta eccezione per: a. la salma del coniuge che può essere, a richiesta, estumulata per essere collocata in altro loculo contiguo a quello concesso per l'altro coniuge, purché la richiesta sia contestuale; b. la salma dei defunti dei familiari del concessionario, come definiti dal successivo art. 50 comma 5, ai fini della traslazione nella tomba di famiglia. 2. La durata di concessione del nuovo loculo è rapportata alla data di tumulazione originaria della salma del coniuge da trasferire, per cui in ogni caso, le due concessioni non potranno superare i trent'anni (30) ciascuna, fatta salva la facoltà di rinnovo decennale al maturare del trentennio. 3. Nei casi di cui al precedente comma 1 lett. b) si procederà alla revoca della concessione previo rimborso di x/30 del canone di concessione a suo tempo versato al Comune relativamente al periodo non fruito. A tal fine la frazione di anno superiore a mesi 6 sarà considerata come anno intero. Saranno poste a carico del richiedente le spese connesse alla traslazione materiale del feretro nella tomba di famiglia (estumulazione, ritumulazione e trasporto ove necessario).

22 CAPO VI CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE ART. 44 DOCUMENTAZIONE PER LA CREMAZIONE 1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti: a. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. b. In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal qual risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile. c. Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Direttore Sanitario della U.L.S.S., o medico da lui delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. 2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'autorità Giudiziaria. ART. 45 URNE CINERARIE 1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, date di nascita e di morte del defunto. 2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere. 3. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e possono essere riposte: a. in apposita nicchia ossario; b. in loculo già concesso al richiedente per tumulazione di altro defunto, fermi restando i limiti quantitativi indicati al precedente art. 26 comma 3 e comunque fino alla scadenza della concessione dello stesso; c. in tomba di famiglia; d. nell ossario comune. 4. La collocazione in ciascuno dei siti di cui al precedente comma 3 è consentita, previa estumulazione, anche per le urne già allocate in altra sede. 5. Saranno comunque poste a carico del richiedente, le spese per la tumulazione o estumulazione delle urne dalle rispettive sedi, secondo le tariffe in vigore all atto delle operazioni. ART. 46 TRASPORTO DI URNE CINERARIE 1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni previste dal presente Regolamento, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

23 ART. 47 AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI DA CREMAZIONE 1. L affidamento dell urna cineraria ai familiari é autorizzata dal competente ufficio del Comune ove é avvenuto il decesso, ovvero dove l urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero. 2. L'affidamento dell urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni. 3. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle Leggi sanitarie n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'ufficio di stato civile. 4. Il luogo ordinario di conservazione dell urna cineraria affidata ad un familiare è stabilito nella residenza di quest ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l autorizzazione. Il successivo trasferimento dell urna in cimitero o l affidamento ad un soggetto diverso o anche il suo successivo trasferimento in altro luogo da parte dell affidatario dovrà essere preventivamente autorizzato dall amministrazione comunale con contestuale autorizzazione al trasporto dell'urna. Ogni variazione concernente le ceneri o l urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n L'urna cineraria deve essere conservata in un luogo esclusivo che ne assicuri una dignitosa collocazione e che sia protetto da possibili sottrazioni e profanazioni. 6. I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati: a. i dati anagrafici e la residenza dell affidatario, nonché i dati identificativi del defunto; b. la dichiarazione di responsabilità per l accettazione dell affidamento dell urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato; c. il consenso dell affidatario per l accettazione dei relativi controlli da parte dell amministrazione comunale; d. l obbligazione per l affidatario di informare l amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell urna nel nuovo luogo di conservazione; e. la persona a cui è consentita la consegna dell urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna; f. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell urna; g. la conoscenza della possibilità di tumulazione dell urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla; h. l'insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. 7. Le ceneri dovranno essere contenute in un apposita urna di materiale resistente ed infrangibile, perfettamente sigillata, recante all esterno il nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto. 8. Non potranno essere effettuate aperture o fori sull urna cineraria. Non é consentita la dispersione, nemmeno parziale, delle ceneri fino all'entrata in vigore della normativa di attuazione della legge 130/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

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