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1 Pagina 1 di 8 LEGGE 3 luglio 2014, n. 99 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'america sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalita', fatto a Roma il 28 maggio (14G00111) (GU n.163 del ) Vigente al: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga La seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'america sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalita', fatto a Roma il 28 maggio Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 dell'accordo stesso. 2. Al fine di assicurare la migliore operativita' dell'accordo di cui all'articolo 1, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati i decreti a norma degli articoli 46, 49, 53 e 57 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n Art. 3 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

2 Pagina 2 di 8 nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 luglio 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Mogherini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Orlando Allegato ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA SUL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE NELLA PREVENZIONE E LOTTA ALLE FORME GRAVI DI CRIMINALITA' Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'america (di seguito «le Parti»); Mossi dal desiderio di cooperare piu' efficacemente come partner nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalita', in particolare al terrorismo; Riconoscendo che la condivisione di informazioni e' una componente essenziale dell'azione di contrasto alle forme gravi di criminalita' e, in particolare, al terrorismo; Riconoscendo l'importanza della prevenzione e della lotta alle forme gravi di criminalita', in particolare al terrorismo, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'uomo, segnatamente il diritto alla riservatezza della sfera privata; Ispirandosi alla Convenzione riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale, fatta a Prüm il 27 maggio 2005; Intenzionati a rafforzare e incoraggiare la cooperazione fra le Parti in uno spirito di partenariato fondato su criteri di disponibilita' delle informazioni e di reciprocita', in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e con la normativa internazionale applicabile anche in materia di protezione dei dati personali; Convengono quanto segue: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente accordo, 1. Per profilo del DNA (schema identificativo del DNA ) si intende un codice alfabetico o numerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante del campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA. 2. Per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (il «soggetto interessato»), inclusi i dati di riferimento, di cui al comma 4 del presente articolo, che sono riconducibili ad un soggetto. 3. Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonche' blocco o eliminazione attraverso la cancellazione o la distruzione dei dati personali.

3 Pagina 3 di 8 4. Per dati di riferimento si intendono il profilo del DNA e i relativi riferimenti (dati identificativi del DNA ) o i dati dattiloscopici e i relativi riferimenti (dati identificativi delle impronte digitali). I dati di riferimento non devono contenere alcun elemento che consenta l'identificazione diretta del soggetto interessato. I dati di riferimento non riconducibili ad un individuo (non tracciabili) devono essere riconoscibili come tali. Art. 2. Scopo e obiettivi del presente accordo 1. Lo scopo del presente accordo e' il rafforzamento della cooperazione fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti nella prevenzione e nell'attivita' investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalita'. Esso non incide sulle procedure di assistenza giudiziaria internazionali vigenti. 2. La facolta' di interrogazione prevista dal presente accordo e' esercitata unicamente per la prevenzione e per l'attivita' investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalita', compreso il caso in cui per un soggetto identificato alla frontiera siano necessari ulteriori accertamenti. Art. 3. Dati dattiloscopici Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le Parti garantiscono la disponibilita' dei dati di riferimento contenuti nei sistemi nazionali automatizzati di identificazione delle impronte digitali di cui all'articolo 1, paragrafo 4, creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati di riferimento contengono unicamente i dati dattiloscopici ed un riferimento. Art. 4. Interrogazione automatizzata dei dati dattiloscopici 1. Per la prevenzione e le indagini relative alle forme gravi di criminalita' le Parti autorizzano i rispettivi punti di contatto nazionali, di cui all'articolo 5, ad accedere ai dati di riferimento dei loro sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali all'uopo creati, con la facolta' di procedere ad interrogazioni automatizzate tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le interrogazioni possono essere effettuate solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale delle Parti. 2. Il confronto dei dati dattiloscopici con i dati di riferimento conservati dalla Parte responsabile dello schedario viene effettuato dai punti di contatto nazionali interroganti mediante trasmissione automatizzata dei dati di riferimento necessari per una chiara concordanza. Art. 5. Punti di contatto nazionali e accordi di attuazione 1. Per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 4 ciascuna Parte designa uno o piu' punti di contatto nazionali. Le competenze dei predetti punti di contatto e le modalita' di accesso alle banche dati sono disciplinate dalla legislazione nazionale della Parte che designa il punto di contatto. 2. Le modalita' tecniche e procedurali relative alle interrogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4, compresi eventuali limiti quantitativi delle richieste, sono definite in una o piu' intese di attuazione. Tali intese includeranno anche un gruppo esaustivo di reati, che formeranno oggetto di cooperazione ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, punibili con una pena privativa della liberta' superiore nel massimo ad un anno o con pene piu' severe. Art. 6. Trasmissione di ulteriori dati personali

4 Pagina 4 di 8 e di altre informazioni Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, la trasmissione di altri dati personali disponibili nonche' di altre informazioni concernenti i dati di riferimento avviene in base alle procedure della Parte richiesta, nel rispetto della propria legislazione nazionale. Art. 7. Interrogazione automatizzata dei profili del DNA 1. Per la prevenzione e le indagini relative alle forme gravi di criminalita', e solo qualora consentito dalle rispettive legislazioni nazionali, i punti di contatto nazionali di cui all'articolo 8 possono accedere ai dati di riferimento contenuti nei propri schedari di profili del DNA con la facolta' di procedere ad interrogazioni automatizzate tramite il raffronto dei profili del DNA. Le interrogazioni possono essere effettuate unicamente caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale della Parte interrogante e dei termini degli accordi o delle intese di attuazione di cui all'articolo Se nell'ambito di una interrogazione automatizzata si constata una concordanza tra un profilo del DNA trasmesso e profili del DNA registrati nello schedario dell'altra Parte, al punto di contatto nazionale interrogante sono notificati per via automatizzata i dati di riferimento con cui e' stata trovata una concordanza. Qualora non si riscontri alcuna concordanza, ne viene data comunicazione in maniera automatizzata. Art. 8. Punto di contatto nazionale e accordi di attuazione 1. Per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 7 ciascuna Parte designa un punto di contatto nazionale. Le competenze dei predetti punti di contatto e le modalita' di accesso alle banche dati sono disciplinate dalla legislazione nazionale della Parte che designa il punto di contatto. 2. Le modalita' tecniche e procedurali relative alle interrogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 7, compresi eventuali limiti quantitativi delle richieste, sono definite in uno o piu' accordi o intese di attuazione. Tali accordi o intese includeranno anche un gruppo esaustivo di reati, che formeranno oggetto di cooperazione ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, punibili con una pena privativa della liberta' superiore nel massimo ad un anno o con una pena piu' severa. Art. 9. Trasmissione di ulteriori dati personali e di altre informazioni Qualora si constati la concordanza di profili del DNA nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, la trasmissione di altri dati personali nonche' di altre informazioni concernenti i dati di riferimento avviene in base alle procedure della Parte richiesta e nel rispetto della propria legislazione nazionale. Art. 10. Trasmissione di dati personali e di altre informazioni per prevenire le forme gravi di criminalita' incluso il terrorismo 1. Per la prevenzione delle forme gravi di criminalita' incluso il terrorismo le Parti, in singoli casi, per gli scopi del presente accordo, anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai rispettivi punti di contatto nazionali di cui al paragrafo 5, con le modalita' e nel rispetto della propria legislazione nazionale, i dati personali di cui al paragrafo 2, ove cio' sia necessario perche' particolari circostanze fanno presumere che il soggetto(i) interessato(i):

5 Pagina 5 di 8 a) commettera' o ha commesso reati terroristici o di matrice terroristica, oppure reati legati ad un gruppo o associazione terroristica, secondo la definizione di tali reati formulata dalla legislazione nazionale della Parte trasmittente; oppure b) sta ricevendo o ha ricevuto un addestramento per commettere i reati di cui al sottoparagrafo a); c) commettera' o ha commesso un reato grave, ovvero partecipa ad un gruppo o ad una associazione di criminalita' organizzata. 2. I dati personali da trasmettere comprendono, se disponibili, anche il cognome, i nomi, i nomi precedenti, altri nomi, alias, varianti ortografiche dei nomi, il sesso, la data e il luogo di nascita, le attuali e le precedenti nazionalita', il numero di passaporto, numeri di altri documenti d'identita' e dati dattiloscopici, nonche' la descrizione di qualsiasi precedente giudiziario o delle circostanze che hanno dato origine alla presunzione di cui al paragrafo La Parte che trasmette i dati puo', nel rispetto della propria legislazione nazionale, fissare le condizioni relative all'utilizzo di tali dati da parte dell'autorita' ricevente. Se la Parte ricevente accetta tali dati, e' soggetta a tali condizioni. 4. Non possono imporsi restrizioni generiche rispetto agli standard giuridici della Parte ricevente per il trattamento dei dati personali come condizione per la trasmissione dei dati ai sensi del paragrafo Oltre ai dati personali di cui al paragrafo 2, le Parti possono trasmettersi reciprocamente dati non personali relativi ai reati di cui al paragrafo Ciascuna Parte designa uno o piu' punti di contatto nazionali per lo scambio di dati personali e di altre informazioni con i punti di contatto dell'altra Parte, ai sensi del presente articolo. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. Art. 11. Riservatezza e protezione dei dati 1. Le Parti riconoscono che la gestione e il trattamento dei dati personali vicendevolmente acquisiti sono di importanza cruciale per la compiuta attuazione del presente accordo, e che ciascuna Parte garantisca un equivalente livello di protezione dei dati personali. 2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali con imparzialita' e in conformita' con le rispettive leggi: a) assicurano che i dati personali forniti siano adeguati e pertinenti rispetto allo specifico scopo della trasmissione; b) conservano i dati personali soltanto per il tempo necessario allo specifico scopo per il quale sono stati forniti o ulteriormente trattati ai sensi del presente accordo; e c) garantiscono che i dati personali eventualmente inesatti siano tempestivamente sottoposti all'attenzione della Parte ricevente, affinche' siano adottate le appropriate misure correttive. Art. 12. Limite al trattamento ai fini della protezione dei dati personali e di altre informazioni 1. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, ciascuna Parte puo' trattare i dati acquisiti ai sensi del presente accordo: a) per la finalita' delle proprie indagini criminali; b) per prevenire una grave minaccia alla propria pubblica sicurezza; c) nei propri procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi alle indagini di cui alla lettera a); oppure d) per qualsiasi altro scopo, soltanto con il previo consenso della Parte che ha trasmesso i dati. 2. Le Parti non comunicano i dati forniti ai sensi del presente accordo, ad alcuno Stato terzo, organismo internazionale o soggetto privato, senza il consenso della Parte che ha fornito i dati e senza

6 Pagina 6 di 8 l e a ppr opr i a t e ga r a nz i e. 3. Una Pa r t e puo e f f e t t ua r e un i nt e r r oga z i one a ut oma t i z z a t a de gl i s c he da r i di A o da t i da t t i l os c opi c i de l l a l t r a Pa r t e, a nor ma de gl i a r t i c ol i 4 o 7, e t r a t t a r e i da t i ot t e nut i a t t r a e r s o t a l e i nt e r r oga z i one, c ompr e s a l a c omuni c a z i one de l l e s i s t e nz a o me no di un r i s c ont r o pos i t i o, uni c a me nt e a l f i ne di : a ) a c c e r t a r e l a c onc or da nz a t r a i pr of i l i A o i da t i da t t i l os c opi c i r a f f r ont a t i ) pr e di s por r e e i nol t r a r e una s uc c e s s i a doma nda di a s s i s t e nz a c onf or me me nt e a l l a l e gi s l a z i one na z i ona l e, i nc l us e l e nor me s ul l a s s i s t e nz a gi udi z i a r i a, i n c a s o di c onc or da nz a de i da t i oppur e c ) e f f e t t ua r e l a r e gi s t r a z i one, s e c ondo ua nt o r i c hi e s t o o c ons e nt i t o da l l a pr opr i a l e gi s l a z i one na z i ona l e. 4. La Pa r t e c he ge s t i s c e l o s c he da r i o puo t r a t t a r e i da t i c he l e e ngono t r a s me s s i da l l a Pa r t e c he i nt e r r oga ne l c or s o de l l i nt e r r oga z i one a ut oma t i z z a t a di c ui a gl i a r t i c ol i 4 e 7 s ol o s e t a l e t r a t t a me nt o e ne c e s s a r i o pe r r e a l i z z a r e un r a f f r ont o, r i s ponde r e pe r i a a ut oma t i z z a t a a l l i nt e r r oga z i one o e f f e t t ua r e l a r e gi s t r a z i one a i s e ns i de l l a r t i c ol o 14. Al t e r mi ne de l r a f f r ont o o de l l a r i s pos t a a ut oma t i z z a t a a l l e i nt e r r oga z i oni, i da t i t r a s me s s i s ono i mme di a t a me nt e c a nc e l l a t i, a me no c he non s i a ne c e s s a r i o un ul t e r i or e t r a t t a me nt o pe r l e f i na l i t a di c ui a l pr e s e nt e a r t i c ol o, pa r a gr a f o 3, l e t t e r e ) e c ). Ar t. 13. e t t i f i c a, l oc c o e c a nc e l l a z i one de i da t i 1. A r i c hi e s t a de l l a Pa r t e t r a s mi t t e nt e, l a Pa r t e r i c e e nt e e t e nut a a r e t t i f i c a r e, l oc c a r e o c a nc e l l a r e, c onf or me me nt e a l l a pr opr i a l e gi s l a z i one na z i ona l e, i da t i r i c e ut i a i s e ns i de l pr e s e nt e a c c or do c he s i a no i ne s a t t i o i nc ompl e t i, oppur e s e l a pr opr i a r a c c ol t a o ul t e r i or e t r a t t a me nt o c ont r a i e ne a l pr e s e nt e a c c or do o a l l e nor me a ppl i c a i l i a l l a Pa r t e t r a s mi t t e nt e. 2. ua ndo una Pa r t e i e ne a c onos c e nz a de l l i ne s a t t e z z a de i da t i r i c e ut i da l l a l t r a Pa r t e, a i s e ns i de l pr e s e nt e a c c or do, a dot t a t ut t e l e a ppr opr i a t e mi s ur e pe r pr e e ni r e c he s i f a c c i a e r r one a me nt e a f f i da me nt o s u t a l i da t i, i nc l ude ndo i n pa r t i c ol a r e l i nt e gr a z i one, l a c a nc e l l a z i one o l a r e t t i f i c a di t a l i da t i. 3. Ci a s c una Pa r t e i nf or ma l a l t r a s e i e ne a c onos c e nz a c he i da t i ma t e r i a l i da e s s a t r a s me s s i a l l a l t r a Pa r t e o r i c e ut i da l l a l t r a Pa r t e, a i s e ns i de l pr e s e nt e a c c or do, s ono i ne s a t t i od i na t t e ndi i l i o de s t a no s e r i du i. Ar t. 14. oc ume nt a z i one 1. Ci a s c una Pa r t e c ons e r a una r e gi s t r a z i one de l l a t r a s mi s s i one e de l r i c e i me nt o de i da t i c omuni c a t i a l l a l t r a Pa r t e, a i s e ns i de l pr e s e nt e a c c or do. Ta l e r e gi s t r a z i one s e r e a : a ) ga r a nt i r e un e f f i c a c e c ont r ol l o s ul l a mmi s s i i l i t a de l l a t r a s mi s s i one e s ul l a pr ot e z i one de i da t i, c onf or me me nt e a l l a l e gi s l a z i one na z i ona l e di c i a s c una Pa r t e ) c ons e nt i r e a l l e Pa r t i di e s e r c i t a r e a ppi e no i di r i t t i l or o c onf e r i t i i n i r t u de gl i a r t i c ol i 12 e 16 e c ) ga r a nt i r e l a s i c ur e z z a de i da t i. La r e gi s t r a z i one c ompr e nde : a ) l e i nf or ma z i oni s ul da t o t r a s me s s o e i mot i i c he ha nno or i gi na t o l a t r a s mi s s i one ) l a da t a de l l a t r a s mi s s i one e c ) i l de s t i na t a r i o de i da t i ua l or a gl i s t e s s i s i a no f or ni t i a d a l t r i s ogge t t i. da t i r e gi s t r a t i s ono pr ot e t t i da i done e di s pos i z i oni c ont r o ogni us o non c onf or me e a l t r i us i i mpr opr i e s ono c ons e r a t i pe r due a nni. opo l a s c a de nz a de l t e r mi ne di c ons e r a z i one, i da t i r e gi s t r a t i s ono i mme di a t a me nt e c a nc e l l a t i, s a l o c he c i o s i a c ont r a r i o a l l a l e gi s l a z i one na z i ona l e, i nc l us e l e nor me a ppl i c a i l i i n ma t e r i a di pr ot e z i one e c ons e r a z i one de i da t i.

7 Pagina 7 di 8 Art. 15. Sicurezza dei dati Ogni Parte adotta le necessarie misure tecniche a livello organizzativo per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate. Le intese di attuazione che disciplinano le procedure di interrogazione automatizzata degli schedari del DNA e dei dati dattiloscopici ai sensi degli articoli 4 e 7 prevedono: a) un uso appropriato delle moderne tecnologie al fine di garantire la tutela, la sicurezza, la riservatezza e l'integrita' dei dati; b) l'impiego di procedure di criptazione e di autorizzazione riconosciute dalle competenti autorita' allorche' si ricorre a reti generalmente accessibili; e c) un dispositivo che garantisca lo svolgimento delle sole interrogazioni ammissibili. Art. 16. Trasparenza - fornitura delle informazioni ai soggetti interessati Il presente accordo non interferisce con gli obblighi giuridici delle Parti, come enunciato nelle rispettive legislazioni, di fornire ai soggetti interessati le informazioni relative alle finalita' del trattamento e all'identita' del controllore dei dati, ai destinatari o categorie di destinatari, all'esistenza del diritto di accesso e del diritto di rettifica dei dati che li riguardano, nonche' di fornire qualsiasi altra informazione quali il fondamento giuridico dell'operazione di trattamento cui sono destinati i dati, i limiti temporali per la memorizzazione dei dati e il diritto di ricorso, nel rispetto delle predette legislazioni. Tali informazioni possono essere negate conformemente alle rispettive legislazioni delle Parti, incluso il caso in cui la fornitura di tali dati possa pregiudicare: a) le finalita' per le quali i dati sono stati richiesti, ottenuti o trattati; b) indagini o procedimenti giudiziari condotti dalle competenti autorita' della Repubblica Italiana o dalle competenti autorita' degli Stati Uniti; o c) i diritti e le liberta' di terzi. Art. 17. Informazione Previa richiesta, la Parte ricevente informa la Parte trasmittente in merito al trattamento dei dati forniti e al risultato conseguito. La Parte ricevente garantisce la tempestiva comunicazione della risposta alla Parte trasmittente. Art. 18. Rapporti con altri accordi e con il diritto interno 1. Il presente accordo non limita ne' pregiudica le disposizioni di qualunque trattato o altro accordo, i rapporti in atto in materia di applicazione della legge o la normativa nazionale che consentono la condivisione delle informazioni tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti. 2. Il presente accordo non conferisce diritti ad alcun soggetto privato, neppure ad acquisire, eliminare od escludere qualsiasi elemento di prova, oppure ad impedire la condivisione dei dati personali. Tuttavia, i diritti esistenti a prescindere dal presente accordo non sono pregiudicati.

8 Pagina 8 di 8 Art. 19. Consultazioni 1. Le Parti si consultano regolarmente sull'applicazione delle disposizioni del presente accordo. 2. In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione del presente accordo, le Parti si consultano al fine di agevolarne la risoluzione. Art. 20. Spese Ciascuna Parte onora le spese sostenute dalle proprie autorita' nell'applicazione del presente accordo. In casi particolari le Parti possono concordare intese diverse, nel rispetto della rispettiva legislazione nazionale. Art. 21. Durata dell'accordo Il presente accordo resta in vigore a tempo indeterminato. Entrambe le Parti possono recedere dal Presente accordo con preavviso scritto di tre mesi da inviarsi all'altra Parte. Le disposizioni del Presente accordo continuano ad applicarsi ai dati forniti antecedentemente a tale cessazione. Art. 22. Modifiche 1. Su richiesta di una delle Parti esse avviano le consultazioni per la modifica del presente accordo. 2. Il presente accordo puo' essere modificato con accordo scritto delle Parti in qualsiasi momento. Art. 23. Organi preposti all'applicazione dell'accordo Gli organi preposti all'applicazione del presente accordo sono: per il Governo della Repubblica Italiana: il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno; per il Governo degli Stati Uniti d'america: il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento per la Sicurezza Interna. Art. 24. Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore alla data della nota piu' recente che esaurisce uno scambio di note diplomatiche tra le Parti con le quali le stesse si informano ufficialmente del completamento delle proprie procedure interne applicabili ai fini dell'entrata in vigore. Le disposizioni degli articoli da 7 a 9 non si applicano fino alla conclusione degli accordi o intese di attuazione di cui all'articolo 8 e alla data della nota piu' recente che esaurisce uno scambio di note diplomatiche tra le Parti indicanti che ognuna di esse e' in condizione di applicare tali articoli su base reciproca. Lo scambio ha luogo soltanto se le legislazioni di entrambe le Parti consentono il tipo di rilevamento del DNA di cui agli articoli da 7 a 9. Fatto a Roma, il 28 maggio del 2009, in duplice copia, nella lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico

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