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1 STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SETTORE TRIBUTARIO Dott.Comm. CARLO GARZIA Dott.Comm. ALESSANDRA NITTI Dott. STEFANO BARELLI Dott. SIMONE BOTTI SETTORE LEGALE Avvocato MARCO IMPELLUSO Avvocato ROBERTA SARA Avvocato LORENA GRASSI Avvocato ROSSANA EMANUEL Avvocato LIDIA RICCI Dott. CARLO IMPELLUSO Dott.ssa ANGELA TUFO NEWS LETTER N 6/13 Milano, 2 luglio 2013 OGGETTO: Tassazione sulle transazioni di attività finanziarie Tobin Tax PREMESSA Si descrive di seguito la disciplina della tassazione delle operazioni di compravendita di strumenti finanziari emessi da società residenti nel territorio dello Stato scambiati nei mercati regolamentati, (c.d. Tobin Tax) a seguito della pubblicazione del Decreto 21 Febbraio 2013 attuativo della disciplina prevista originariamente dal Decreto Stabilità. Si sottolinea inoltre che la decorrenza dell imposta, originariamente prevista per il giorno 1 luglio 2013, è stata recentemente prorogata al 16 ottobre dello stesso anno dal decreto Fare ancora in corso di conversione in legge. INDICE 1. Ambito di applicazione della disciplina a. Operazioni di trasferimento della proprietà di azioni e di strumenti finanziari partecipativi b. Operazioni su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari c. Operazioni ad alta frequenza 2. Esclusioni ed esenzioni dall imposta 3. Versamento dell imposta 4. Considerazioni finali *:*:*:*:* 1. Ambito di applicazione della disciplina Ai sensi del comma 491 della Legge di stabilità 2013, Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie. Si sottolinea che come precisato dalla norma stessa, gli strumenti finanziari soggetti a tassazione sono rappresentati esclusivamente da titoli MILANO VIALE MAJNO, 5 - TEL. +39 (0) FAX +39 (0) studio@lts-garzia.it CODICE FISCALE: GRZ CRL 69D20 F205D - PARTITA I.V.A.:

2 azionari e strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato con una capitalizzazione media non inferiore a 500 milioni di euro, scambiati in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione. Il Decreto attuativo, specifica poi i peculiari trattamenti fiscali (in termini di aliquota e soggetto passivo di imposta) relativamente alla tipologia di operazione, distinguendo nel dettaglio tre fattispecie: a) trasferimento della proprietà dei titoli; b) operazioni su strumenti derivati e valori mobiliari (legati ad un titolo azionario); ed infine c) negoziazioni ad alta frequenza. a) Operazioni di trasferimento della proprietà di azioni e di strumenti finanziari partecipativi Ai sensi del comma 491 della Legge di stabilità 2013, le transazioni che comportano il trasferimento della proprietà dei titoli azionari o strumenti finanziari partecipativi di soggetti emittenti italiani quotati, sono soggette ad aliquota dello 0,2 (0,22 per il 2013) per cento del valore della transazione alla data di regolamento. Tale aliquota viene ridotta allo 0,1 (0,12 per il 2013) per cento per le operazioni concluse in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. L imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della titolarità delle azioni e degli strumenti partecipativi, indipendentemente dallo Stato di residenza dei soggetti medesimi e del luogo in cui si è finalizzato il contratto. Se la transazione avviene tramite intermediario, l onere dell imposta ricade sul soggetto per conto del quale il trasferimento è effettuato. L articolo 4, Titolo II, del Decreto 21 febbraio 2013 chiarisce che il valore della transazione è determinato sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere, calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata e relative allo stesso strumento finanziario. Ai sensi del medesimo articolo la base imponibile di imposta è pari al numero dei titoli derivante dalla somma algebrica positiva dei saldi netti (...), moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento. Occorre inoltre ricordare che la conversione o lo scambio di obbligazioni con titoli azionari o altri strumenti partecipativi dà luogo sostanzialmente ad un trasferimento della titolarità di tali strumenti finanziari presso un altro soggetto, e pertanto sono anch essi soggetti a tassazione a norma del comma 491 della Legge di Stabilità b) Operazioni su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari L imposta in esame è applicata limitatamente agli strumenti derivati e ai valori mobiliari di cui all art. 1 comma 1-bis, lettere c) e d) del TUF, aventi come sottostante titoli azionari e strumenti finanziari 2

3 partecipativi indicati nel citato comma 491. La base d imposta è costituita dal valore nozionale dell operazione (che si calcola ad esempio, nei contratti futures su azioni, moltiplicando il numero di contratti standard per il prezzo del future) al momento della conclusione del contratto di sottoscrizione o di negoziazione. L imposta per tali operazioni è corrisposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto secondo le aliquote riportate nella tabella 3 in allegato alla medesima Legge 24 dicembre 2012 n.228 e riportata di seguito. Le transazioni avvenute in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione beneficiano di una riduzione del carico d imposta pari ad un quinto. Entrambe le controparti contrattuali sono soggetti passivi d imposta. Tabella: misura d imposta per tipologia e valore del contratto derivato (i valori dell imposta sono in euro) Valore nozionale contratto (migliaia euro) TIPOLOGIA STRUMENTO 0-2,5 2, Superiore a Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure ovvero qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati 0, ,0375 0,075 0,375 0,75 3,75 7,5 15 0,125 0,25 0,5 2, ,25 0, c) Operazioni ad alta frequenza L attività di negoziazione ad alta frequenza è definita dal comma 495, secondo periodo, della Legge 24 dicembre 2012 n.228 come quella attività generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri in un intervallo di tempo non superiore al mezzo secondo. I titoli oggetto di scambio su cui grava l imposta sono i titoli azionari, gli strumenti partecipativi e i relativi derivati, indicati nei predetti commi 491 e 492. Si applica l aliquota d imposta dello 0,2 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di contrattazione superino la soglia del 60 per cento del totale degli ordini trasmessi. Non sono considerati soggetti passivi d imposta gli intermediari che esercitano l attività di market making, o che 3

4 eseguono ordini per conto di clienti in conformità alle regole di best execution previste dall art.21 della direttiva 2004/39/CE. 2. Esenzioni ed esclusioni dall imposta ESENZIONI L articolo 16 Titolo V del Decreto attuativo, richiamando il comma 494 della Legge 24 dicembre 2012 n.228, prevede un regime di esenzioni dall applicazione dell imposta. In primo luogo sono esenti da imposta le transazioni in cui almeno una controparte è rappresentata da: - L Unione Europea, ovvero le istituzioni europee; - La Banca Centrale Europea e la Banca europea degli investimenti; - Le banche centrali degli Stati Membri dell Unione europea - Gli Enti o gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. In secondo luogo, è consentita l esenzione dall imposta limitatamente a quei soggetti che, svolgendo attività di market making, sostengono la liquidità degli strumenti finanziari. Tale funzione, consentendo la liquidità di detti titoli, è ritenuta dal Legislatore meritoria di beneficio di esenzione. L applicazione dell imposta è esclusa quindi per i soggetti che effettuano le operazioni di cui ai commi nell esercizio di attività di supporto agli scambi, come definita dall art.2, paragrafo 1, lettera k) del regolamento (UE) n.236/2012. Analogo trattamento di favore viene attribuito ai fondi comuni di investimento in particolare ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE, e agli enti di previdenza obbligatoria istituiti negli Stati membri dell Unione europea e negli Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo. Sono esclusi dal tributo i trasferimenti di proprietà ed operazioni aventi ad oggetto azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all art. 1, comma 1, lettera m) del TUF. ESCLUSIONI Sono esclusi dall applicazione dell imposta ai sensi dell art.15, Titolo V del decreto attuativo: - i trasferimenti operati per successione e donazione; - le operazioni su obbligazioni o titoli di debito (compresi quindi i Titoli di Stato); - l emissione e l annullamento dei titoli indicati dai predetti commi , incluse le operazioni di riacquisto effettuate dall emittente; - l acquisto della proprietà di azioni a seguito della conversione di obbligazioni o dell esercizio dell opzione in qualità di socio; - i trasferimenti di proprietà di titoli azionari negoziati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società residenti con capitalizzazione media inferiore 4

5 a 500 milioni di euro (la comunicazione attestante tale requisito deve essere trasmessa dalla società al Ministero dell Economia e delle Finanze) - le operazioni con finalità di compensazione e garanzia delle transazioni sugli strumenti finanziari ex commi della citata Legge di Stabilità 2013, - i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti partecipativi intercorrenti tra società fra le quali sussiste rapporto di controllo di cui all articolo 2359, comma 1, n.1) e 2) del codice civile; - i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 500 milioni di euro 3. Versamento dell imposta Salvo i casi di esclusione menzionati, l obbligo di versamento dell imposta, come prescritto dall art. 19, Titolo V del Decreto in esame, è posto a capo di banche, società fiduciarie e imprese di investimento di cui all art. 18 del TUF, nonché ai notai che partecipano alla formazione o all autenticazione degli atti relativi alle operazioni sopra citate. A tali soggetti si applica l art.64, terzo comma del D.P.R. del 29 settembre 1973, n.600. Per tutte e tre le tipologie di operazioni rientranti nell ambito di applicazione dell imposta, il versamento deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo alla data di efficace compimento della transazione soggetta ad imposizione. 4. Considerazioni finali Si sottolinea che la presente imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, incluse le imposte sostitutive applicate alle medesime, né a fini IRAP. La decorrenza della presente imposta era stabilita originariamente, per quanto riguarda i trasferimenti della proprietà di azioni e le negoziazioni ad alta frequenza a partire dal 1 marzo 2013; mentre per le operazioni inerenti gli strumenti derivati di cui al comma 492 il termine decorreva a partire dal 1 luglio A seguito tuttavia dell inserimento di una previsione nel decreto Fare, approvato il giorno 15 giugno 2013, è stato prevista una dilazione dei termini di versamento dell imposta, che pertanto decorrono a partire dal 16 ottobre Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti. (Studio Tributario Garzia) 5

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