Tremonti-quater: credito d imposta per l investimento in beni strumentali nuovi della Dott.ssa Roberta De Pirro

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1 Tremonti-quater: credito d imposta per l investimento in beni strumentali nuovi della Dott.ssa Roberta De Pirro Abstract I titolari di reddito d impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi appartenenti alla divisione 28 della Tabella ATECO 2007 da destinare a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015, possono beneficiare dell agevolazione Tremonti-quater. A detti soggetti viene, infatti, riconosciuto un credito d imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti aventi ad oggetto gli stessi beni effettuati nel quinquennio precedente, che può essere utilizzato a decorrere dal secondo periodo d imposta successivo a quello del quale l investimento è stato effettuato esclusivamente in compensazione nel modello F24. Testo Premessa L articolo 18, del D.L. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014, ha introdotto un credito d imposta per le imprese che effettuano nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015 investimenti in beni strumentali nuovi appartenenti alla divisione 28 della Tabella ATECO 2007 da destinare a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il credito d imposta è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti aventi ad oggetto gli stessi beni effettuati nel quinquennio precedente. Il credito d imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione orizzontale. L agevolazione in commento riprende per quel che concerne il profilo oggettivo i tratti salienti della c.d. Tremonti-ter (D.L. n. 78/2009, art. 5) e relativamente al calcolo degli investimenti agevolabili quanto stabilito dalla c.d. Tremonti-bis (Legge n. 383/2001, art. 4). Tuttavia, a differenza delle precedenti edizioni dell agevolazione in parola, quella attualmente vigente riguarda soltanto i titolari di reddito d impresa e non anche quelli di lavoro autonomo e si concretizza nel riconoscimento di un credito d imposta e non in una detassazione. Inoltre, il riconoscimento dell agevolazione in commento non presuppone la richiesta di una preventiva autorizzazione da parte dell Agenzia delle Entrate. Soggetti beneficiari Sono beneficiari dell agevolazione prevista dal D.L. n. 91/2014 i titolari del reddito d impresa che effettuano gli investimenti agevolati, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato. A tal riguardo, si precisa che sono ammesse all agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni site nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Di contro, come precisato in passato dall Agenzia delle Entrate (Circ. n. 4/E/2002), sono esclusi, i soggetti in liquidazione, salvo in caso di revoca della stessa. Investimenti agevolabili Sono oggetto del credito d imposta gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28, della tabella Ateco A tal riguardo, l Agenzia ha precisato che non assume alcuna rilevanza il codice attività ai fini IVA dell impresa che cede i beni agevolabili.

2 Come già precisato dall Agenzia delle Entrate, nelle Circolari n. 44/2009 e 90/2001, sono agevolabili gli investimenti effettuati mediante acquisti in proprietà, contratti di leasing finanziario e lease back, contratti di appalto, costruzioni in economia. Con riferimento a queste ultime, l Agenzia ha chiarito che l agevolazione in commento spetta anche per le opere in corso, iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione della stessa, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo agevolato. Al ricorrere dell ipotesi di acquisto di un bene complesso, confermando l orientamento già espresso in passato, la circolare n. 5/E/2015 ha confermato che assumono rilievo, ai fini dell agevolazione in parola, anche i beni oggetto dello stesso, non inclusi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, destinati al funzionamento dei beni rientranti nella predetta divisione, ma a condizione che essi costituiscano dotazioni dell investimento principale oppure componenti indispensabili al funzionamento di tali beni. Al di fuori di tale ipotesi, l acquisto di parti e accessori rileva ai fini del credito d imposta soltanto se essi sono espressamente inclusi nella divisione 28. Possono, inoltre, beneficiare del credito d imposta in commento: gli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi compresi nella divisione 28, destinati ad essere incorporati in beni complessi già esistenti e non compresi in tale divisione; gli investimenti in un bene nuovo complesso non compreso nella divisione 28, costituito anche da nuovi macchinari e apparecchiature comprese nella divisione; in tal caso, l investimento è agevolabile nel limite del costo riferibile ai beni compresi, ma solo se questi sono aggettivamente individuabili. Per quel che concerne i requisiti dei beni agevolabili, l Agenzia ha precisato che i beni oggetto dell investimento devono essere caratterizzati dai seguenti requisiti: strumentalità rispetto all attività esercitata dall impresa. Detto requisito si considera soddisfatto nel caso di beni suscettibili del processo di ammortamento. Di conseguenza sono esclusi dall agevolazione i beni destinati alla vendita così come quelle assemblati o trasformati per l ottenimento di prodotti destinati alla vendita; novità: restano pertanto esclusi dall agevolazione gli investimenti in beni già utilizzati a qualunque titolo. Per quel che riguarda i beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all intero bene, ma solo se il costo dei beni usati non è prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto; destinazione a strutture produttive localizzate in Italia. Pertanto, detti beni devono appartenere, sia dal punto di vista contabile sia economico, a strutture aziendali situate nel territorio dello Stato, indipendentemente dal fatto che essi siano utilizzati in Italia o all estero; valore unitario non inferiore ad euro ,00. Tale limite deve essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato e non ai singoli beni che lo compongono. Qualora l impresa realizzi più progetti di investimento nello stesso periodo agevolabile, tale verifica deve essere effettuata in relazione a ciascun progetto di investimento unitariamente considerato. Efficacia temporale dell agevolazione Sotto il profilo temporale, l articolo 18 del D.L. n. 91/2014 prevede che il credito d imposta è riconosciuto ai i soggetti titolari di reddito d impresa che effettuano nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno Ai fini dell individuazione del momento di effettuazione dell investimento si deve fare riferimento ai criteri stabiliti dall articolo 109, del DPR n. 917/1986. Determinazione dell agevolazione: costo agevolabile Il credito d imposta è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti effettuati nei predetti beni strumentali nei cinque periodi d imposta precedenti, con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. Il valore agevolabile è pari al costo dei beni determinato secondo i principi stabiliti dall articolo 110, comma 1, lett. a) e b) del DPR n. 917/1986, ossia il costo deve essere assunto al lordo delle quote di ammortamento e considerando anche gli oneri accessori di diretta imputazione, quali:

3 le spese di trasporto e di montaggio; le spese di progettazione; i dazi doganali; gli oneri per perizie e collaudi. Inoltre, il costo sul quale deve essere calcolata l agevolazione deve essere considerato al netto dei contributi in conto impianti eventualmente spettanti, indipendentemente dal regime contabile adottato. Determinazione dell agevolazione: meccanismo di calcolo Come detto, il credito d imposta in commento è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti effettuati nei predetti beni strumentali nei cinque periodi d imposta precedenti, con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. L Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/E/2015, ha chiarito che l esclusione dal calcolo della media del periodo d imposta nel quale è stato realizzato il maggiore volume d investimenti nasce dall esigenza di non penalizzare quei soggetti che, per particolari e straordinarie esigenze, in un periodo d imposta, hanno effettuato investimenti di significativa entità. Inoltre, al fine del calcolo della media degli investimenti sostenuti nel quinquennio precedente, l Agenzia ha precisato che essa deve essere calcolata considerando: anche gli esercizi in cui tali investimenti non sono stati effettuati e in ossequio al principio di omogeneità dei valori, solo gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi - compresi nella divisione 28 della tabella ATECO di valore non inferiore a euro ,00 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Per le imprese attive alla data del 25 giugno 2014, ma con attività d impresa inferiore a cinque anni, la media degli investimenti da considerare, ai fini del calcolo del credito d imposta spettante, è quella risultante dagli investimenti effettuati in tutti i periodi d imposta precedenti a quello di entrata in vigore del D.L. n. 91/2014 (2014) o a quello successivo (2015). Ad esempio, nel caso di una società costituita nel 2012 e con periodo d imposta coincidente con l anno solare, che abbia effettuato investimenti alla data del 30 giugno 2014, ai fini del calcolo della predetta media, rilevano gli investimenti agevolati realizzati nei periodi d imposta 2012 e Infine, per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, il credito si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d imposta. Utilizzo dell agevolazione Il credito d imposta per i nuovi investimenti deve essere ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dal 1 gennaio del secondo perio do d imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati effettuati. Per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare il credito d imposta è utilizzabile dal: 1 gennaio 2016, per gli investimenti effettuati dal 25 giugno al 31 dicembre 2014; 1 gennaio 2017, nel caso di investimenti realizzati dal 1 gennai o al 30 giungo L utilizzo del credito non è soggetto al limite annuale di euro ,00, previsto per i crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Il credito è comunque utilizzabile in compensazione nel modello F24 nel limite annuale di euro ,00. Inoltre, in considerazione delle caratteristiche del credito in esame, non si applica il divieto di compensazione nel modello F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a euro 1.500,00. Inoltre, il credito d imposta in commento: non concorre alla formazione del reddito e al valore della produzione IRAP; non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deduzione degli interessi passivi;

4 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui viene riconosciuto e in quelle relative ai periodi d imposta successivi, nei quali viene utilizzato. Cumulo con altre agevolazioni L Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/E/2015, ha precisato che non è prevista alcuna specifica previsione che vieti il cumulo del credito d imposta in parola con altre agevolazioni; pertanto deve ritenersi che lo stesso sia fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le medesime non dispongano diversamente. Pertanto, il credito d imposta in parola è cumulabile con la Nuova Sabatini (ancorché nel rispetto dei limiti previsti dal DM 27 novembre 2013), con l aiuto alla crescita economica (ACE), con il credito d imposta riconosciuto per le attività di ricerca e sviluppo (legge n. 190/2014), con il credito d imposta per la ristrutturazione degli alberghi di cui all articolo 10 del D.L. n. 183/2014. Non è invece cumulabile, anche alla luce dei chiarimenti resi dall Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 44/2009, con la detrazione IRPEF/IRES del 55% - 65% per le spese di riqualificazione energetica. Revoca del credito d imposta Il credito d imposta viene revocato se i beni oggetto dell investimento: sono ceduti a terzi o destinati ad attività estranee all esercizio d impresa prima del secondo periodo d imposta successivo all acquisto (c.d. periodo di sorveglianza ); vengono trasferiti, entro il termine previsto per l accertamento (5 anni) in strutture produttive situate fuori dal territorio dello Stato, sia appartenenti al soggetto che ha beneficiato dell agevolazione sia proprie. Qualora, a seguito di controlli, venga accertata l indebita fruizione, anche parziale, del credito d imposta per mancato rispetto delle condizioni richieste, o a causa dell inammissibilità dei costi con riferimento ai quali si è beneficiato dello stesso, l Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato degli interessi e delle sanzioni. Tavola di sintesi delle caratteristiche essenziali della Tremonti-quater Tremonti-quater: articolo 18, del D.L. n. 91/2014 Ambito soggettivo I titolari del reddito d impresa che effettuano gli investimenti agevolati, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato. Ambito oggettivo Beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28, della tabella Ateco 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Efficacia temporale Determinazione dell agevolazione Utilizzo del credito Cumulo con altre agevolazioni Investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno Il credito d imposta è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti effettuati nei predetti beni strumentali nei cinque periodi d imposta precedenti, con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. Il credito d imposta per i nuovi investimenti deve essere ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dal 1 gennaio del secondo periodo d imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati effettuati. La norma non prevede alcuna specifica previsione che vieti il cumulo del credito d imposta in parola con altre agevolazioni; pertanto deve ritenersi che lo stesso sia fruibile anche in presenza di altre misura di favore, salvo che le norme disciplinanti le medesime non dispongano diversamente.

5 Revoca dell agevolazione Il credito d imposta viene revocato se i beni oggetto dell investimento: sono ceduti a terzi o destinati ad attività estranee all esercizio d impresa prima del secondo periodo d imposta successivo all acquisto (c.d. periodo di sorveglianza ); vengono trasferiti, entro il termine previsto per l accertamento (5 anni) in strutture produttive situate fuori dal territorio dello Stato, sia appartenenti al soggetto che ha beneficiato dell agevolazione sia proprie. Pubblicato sul Quotidiano Ipsoa in data 9 maggio 2015

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