L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
|
|
- Fabriciano Mele
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 agosto 2010; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); VISTI gli atti del procedimento; VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS3674 del 13 maggio 2010 volto a verificare l esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli degli artt. 20, 21 comma 1, lettere b) e d), 22, 24, 25 e 26, lettere b) ed f), del Codice del Consumo, poste in essere dal sig. Loris Scattolin, titolare dell impresa individuale New Company (di seguito anche New Company); VISTA la delibera dell Autorità del 13 maggio 2010, con cui è stata autorizzata un ispezione, ai sensi dell art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede dell impresa individuale New Company di Loris Scattolin; VISTE le memorie presentate dal sig. Loris Scattolin, titolare dell impresa individuale New Company, pervenute in data 26 e 31 maggio e 22 giugno 2010, nonché la documentazione pervenuta in data 3 giugno 2010;
2 CONSIDERATO quanto segue: I. FATTO 1. Nel periodo fra novembre 2007 e gennaio 2010 sono pervenute da parte di diversi consumatori, anche tramite la Direzione Contact Center di questa Autorità, segnalazioni concernenti la presunta scorrettezza della pratica posta in essere dal sig. Loris Scattolin, titolare dell impresa individuale New Company a marchio Linea casa (già Casa Arredo), consistente nell offerta in omaggio, mediante telemarketing e/o al domicilio dei consumatori, di un coupon/buono spesa gratuito. In particolare, secondo quanto pubblicizzato dal professionista (tramite propri agenti od operatori del call center) il coupon consentirebbe di acquistare articoli per la casa, presso punti vendita asseritamente di prossima apertura, con sconti molto vantaggiosi, variabili dal 30% al 50%, con un tetto di spesa massima e del tutto facoltativa di circa euro, in un arco temporale di 5 anni. 2. A titolo esemplificativo, in una segnalazione pervenuta a gennaio 2010, la segnalante lamenta di avere ricevuto ad ottobre 2009 una telefonata da parte di Linea Casa con la quale veniva informata che nei successivi mesi avrebbero aperto un nuovo centro commerciale a Buttrio (UD), località vicina a quella di residenza della segnalante e con tale pretesto le veniva proposto il coupon. Successivamente, la segnalante ha ricevuto la visita di un agente di Linea Casa che le proponeva di firmare un modulo per l emissione gratuita di tale coupon. In novembre, in occasione della consegna del coupon, le veniva sottoposto un catalogo con i prodotti di Linea Casa e le veniva richiesto quale ammontare avrebbe voluto caricare sul coupon. Solo in tale occasione, la segnalante veniva informata che il caricamento del coupon consisteva in versamenti mensili a piacimento, fino a raggiungere la cifra di euro. Poiché le condizioni reali erano diverse da quelle inizialmente prospettate, la segnalante chiedeva di recedere dal contratto, ma le veniva negata tale possibilità. L alternativa proposta era di acquistare un prodotto in un unica soluzione. Le altre segnalazioni pervenute sono di analogo tenore. 3. Quanto al modulo somministrato ai clienti nel corso della visita a domicilio, sulla base della documentazione agli atti, questo riporta nella parte iniziale gli spazi in bianco, da compilare con i dati identificativi del cliente, e un ELENCO PRODOTTI. Vi sono, inoltre, altri spazi da 2
3 compilare e, in particolare, la Descrizione articolo (dove nelle copie agli atti è riportata la scritta - a mano dell agente - emissione coupon x acquisto articoli scontati al 30%-50%, 1 abbinata pubblicitaria senza obbligo di acquisto, la spesa è di euro max 5 anni ), il Prezzo Netto (dove è riportata la scritta Gratuito ) Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 13 maggio 2010, è stato avviato il procedimento istruttorio PS/3674, ai sensi dell art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21 comma 1, lettere b) e d), 22, 24, 25 e 26, lettere b) ed f), del Codice del Consumo del Codice del Consumo. 5. Parte del procedimento, in qualità di professionista, è il sig. Loris Scattolin, titolare dell impresa individuale New Company. 6. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le parti sono state invitate, ai sensi dell art. 9, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 7 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 7. In sintesi, il comportamento oggetto di contestazione come pratica commerciale consiste, per un verso, nel fornire al consumatore informazioni inesatte, incomplete o non veritiere con specifico riferimento alle caratteristiche generali dell offerta promossa, nonché al prezzo e agli oneri da sostenere per aderire alla stessa; per altro verso, la pratica potrebbe risultare aggressiva in quanto idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta o il comportamento economico del consumatore. II. MEMORIE DELLA PARTE 8. La comunicazione di avvio del procedimento del 13 maggio 2010 è stata notificata tramite la Guardia di Finanza, la quale ha altresì provveduto ad effettuare una dettagliata richiesta di informazioni. 9. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, con riferimento al procedimento cautelare, sono state prodotte memorie difensive da parte del sig. Loris Scattolin, pervenute in data 26 e 31 maggio e 22 giugno 2010, nonché documentazione, in riposta alle richieste di informazioni, pervenuta 1 Cfr., tra gli altri, doc. 1. 3
4 in data 3 giugno Nella sopra citata documentazione, il sig. Scattolin sostiene: di avere fornito alle proprie collaboratrici precise istruzioni affinché evidenziassero, ai destinatari delle telefonate, la natura commerciale della telefonata, la possibilità di richiedere un appuntamento per una visita a domicilio finalizzata all individuazione di prodotti di maggior interesse per il consumatore stesso e alla consegna di un coupon da usufruire, con sconti variabili dal 30 al 50%, fino ad una spesa massima di euro, per acquisti da effettuare nell arco di 5 anni; il carattere non obbligatorio dell acquisizione del coupon; che al cliente vengono fornite informazioni complete sin dal primo contatto. Il cliente, infatti, viene reso edotto della possibilità di ricevere il coupon a fronte dell assunzione di un impegno di acquisto, nonché del fatto che la visita a domicilio non deve intendersi impegnativa, ben potendosi limitare al solo esame dei cataloghi e dei modelli presentati dall agente; in occasione del primo incontro, il sig. Scattolin stesso provvede ad una breve intervista volta ad individuare i prodotti di maggiore interesse, rappresentando la possibilità di prendere visione dei cataloghi e dei campioni presso la sede della New Company; la completezza delle informazioni fornite sin dal primo contatto e l assoluta non vincolatività della presentazione effettuata emerge anche dalla circostanza che solo un numero minimo di visite effettuate si conclude con una manifestazione di interesse da parte del cliente; qualora il cliente si dimostra interessato ad alcune tipologie di prodotti, viene compilato e sottoscritto il modulo elenco prodotti, con puntuale indicazione dei prodotti di interesse ovvero eventuale fissazione del prezzo minimo dell acquisto futuro. In difetto di tale indicazione, si intende che il prezzo minimo sia quello del prodotto di minor valore indicato in catalogo ; in seguito, vi è la disponibilità del sig. Scattolin ad ulteriori incontri, volti all illustrazione dei prodotti commercializzati ed eventuale acquisizione degli ordini, che vengono raccolti nel modulo riepilogo delle operazioni effettuate. III. VALUTAZIONI 11. Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistenti prima facie la pratica commerciale descritta, in violazione degli artt. in violazione degli articoli 20, 21 comma 1, lettere b) e 4
5 d), 22, 24, 25 e 26, lettera f), del Codice del Consumo. Infatti, come visto, la suddetta pratica potrebbe, per un verso, considerarsi ingannevole in quanto al consumatore sarebbero fornite informazioni inesatte, incomplete o non veritiere con specifico riferimento alle caratteristiche generali dell offerta promossa, nonché al prezzo e agli oneri da sostenere per aderire alla stessa; per altro verso, la pratica potrebbe risultare aggressiva in quanto, per le modalità con cui vengono fatti stipulare i moduli ai consumatori e sono successivamente consegnati i prodotti che i consumatori si sarebbero inconsapevolmente impegnati ad acquistare (ben prima dei termini indicati nei moduli stessi), è idonea a condizionarne indebitamente la libertà di scelta o il comportamento economico. Inoltre, si ritiene scorretta anche la condotta consistente nella somministrazione dei moduli descritti in precedenza, nei quali non è indicato in maniera chiara e trasparente la natura del rapporto, l oggetto e il prezzo dei prodotti che i consumatori saranno obbligati ad acquistare, ma recano solo un generico impegno a spendere un determinato ammontare. 12. Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che la condotta sopra descritta, consistente nel diffondere messaggi pubblicitari, mediante telemarketing e successive e ripetute visite al domicilio dei consumatori, con i quali viene promossa una tessera sconti gratuita che celerebbe, in realtà, la vendita di articoli per la casa del professionista, nonché nel sottoporre con caratteri di aggressività ai consumatori moduli che non riportano adeguate informazioni circa la loro natura di contratti d acquisto, è ancora in atto ed è caratterizzata da un elevato grado di offensività in quanto deve ritenersi idonea ad indurre in errore, nelle more del procedimento, un ampio numero di consumatori, i quali si impegnano inconsapevolmente ad acquistare prodotti del professionista per somme elevate. RITENUTO, pertanto, che dall esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta, nel diffondere messaggi pubblicitari, mediante telemarketing e successive visite al domicilio dei consumatori, con i quali viene promossa una tessera sconti gratuita che celerebbe, in realtà, la vendita di articoli per la casa del professionista, nonché nel sottoporre con modalità aggressive ai consumatori moduli che non contengono adeguate informazioni circa la loro natura di contratti d acquisto, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito; 5
6 DISPONE ai sensi dell art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell art. 9, comma 1, del Regolamento, che il sig. Loris Scattolin, titolare dell impresa individuale New Company: a) sospenda ogni attività diretta a promuovere, mediante telemarketing e successive visite al domicilio dei consumatori, una tessera sconti gratuita che celerebbe la vendita di articoli per la casa del professionista, nonché nel sottoporre ai consumatori moduli che non contengono adeguate informazioni circa la loro natura di contratti d acquisto; b) comunichi all Autorità l avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrati le misure adottate. Ai sensi dell art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. 6
7 Si ricorda che, ai sensi dell art. 9, comma 5, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'autorità non sospende l'esecuzione dello stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 7
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2018; SENTITO il Relatore Prof. Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005,
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo;
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2018; SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, Capo
DettagliPS8151 VENDITA FARMACI ON LINE Provvedimento n
PS8151 VENDITA FARMACI ON LINE Provvedimento n. 23632 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 giugno 2019; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, Capo
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 dicembre 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 dicembre 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 giugno 2019; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, Capo
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, Capo
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017;
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2018;
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2018; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 agosto 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005,
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 maggio 2008; SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005,
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 settembre 2019; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliProvvedimento n del 6 marzo 2012 dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in
Provvedimento n. 23349 del 6 marzo 2012 dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in www.agcom.it) Autore: Maria Carmen Agnello In: Diritto civile e commerciale Si segnala il provvedimento
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 dicembre 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 dicembre 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliPI Provvedimento n
40 PI5597 - WWW.CNSF.IT-C.A.R.TUR Provvedimento n. 16805 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2007; SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; VISTO
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliPS AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n
PS10582 - AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n. 26502 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2016; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo III e la Parte III, Titolo III del Decreto
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliPS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n
BOLLETTINO N. 33-34 DEL 2 SETTEMBRE 2013 99 PS8876 - FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24473 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliPS8758 - PRADA-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24167. L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 gennaio 2013;
PS8758 - PRADA-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24167 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 gennaio 2013; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;
DettagliAutorità Nazionale Anticorruzione
1 Autorità Nazionale Anticorruzione Regolamento sull esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell ambito
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 14 novembre 2012;
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 novembre 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliPS NESTLÈ MIO POLPA DI FRUTTA-MANCATO SCONTO Provvedimento n
PS6145 - NESTLÈ MIO POLPA DI FRUTTA-MANCATO SCONTO Provvedimento n. 22805 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 settembre 2011 SENTITO il Relatore Professore Carla
DettagliRadiazione del sig. Roberto Di Pietro dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19176 Radiazione del sig. Roberto dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo
Dettagli2. L Associazione di consumatori Federconsumatori, in qualità di segnalante, ai sensi dell articolo 18 del Codice del Consumo.
PS9328 - GPM-RILEVATORI DI GAS Provvedimento n. 25048 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 luglio 2014; SENTITO il Relatore Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 3, COMMI 1, 5 LETT. B) E 8 LETT. D), D.
DettagliPS NIKE-PRODOTTI CONTRAFFATTI (PRIMO GRUPPO DI SITI) Provvedimento n
PS9200 - NIKE-PRODOTTI CONTRAFFATTI (PRIMO GRUPPO DI SITI) Provvedimento n. 24582 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 novembre 2013; SENTITO il Relatore Professor
Dettagli2. Due consumatori, ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo.
Pagina 1 di 6 Provvedimento PS2346 - IN VIAGGI tipo Chiusura istruttoria numero 20619 data 22/12/2009 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 1/2010 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento
DettagliAssociazione Italiana Podologi (di seguito, anche AIP) in qualità di associazione segnalante.
Provvedimento PS2820 - FOOT CENTER-ESAME E CURA DEL PIEDE tipo Chiusura istruttoria numero 20324 data 23/09/2009 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 38/2009 Procedimento collegato (esito) Testo Provvedimento PS2820
DettagliBollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45
Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 45 Pubblicato sul sito www.agcm.it 18 novembre 2013 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A446 - (QG1) ALMA ENERGY TRADING SRL - 2013 Provvedimento n.
DettagliPS CENTO VETRINE-FIDELITY CARD Provvedimento n
PS10218 - CENTO VETRINE-FIDELITY CARD Provvedimento n. 25916 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Deliberazione 9 dicembre 2010 - VIS 191/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Italgas
DettagliPS NIKE-PRODOTTI CONTRAFFATTI (TERZO GRUPPO DI SITI) Provvedimento n
PS9202 - NIKE-PRODOTTI CONTRAFFATTI (TERZO GRUPPO DI SITI) Provvedimento n. 24583 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 novembre 2013; SENTITO il Relatore Professor
DettagliCV148 - FIORDALISO MOBILI-GARANZIA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
CV148 - FIORDALISO MOBILI-GARANZIA Provvedimento n. 26435 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1 marzo 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la Parte
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 maggio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE POSTA PRIVATA NAZIONALE PETROSINO DI [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999
DettagliPS ALPITOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
PS9610 - ALPITOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n. 25197 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
Dettagli2. Federconsumatori e Movimento Consumatori in qualità di associazioni di consumatori segnalanti.
PS9611 - VERATOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n. 25198 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
DettagliAutorità Nazionale Anticorruzione
Autorità Nazionale Anticorruzione Regolamento sull esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell ambito
DettagliPB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n. 25022 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 luglio 2014; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
DettagliPS SMART-FIDELITY CARD Provvedimento n
PS10219 - SMART-FIDELITY CARD Provvedimento n. 25917 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte
DettagliSchema 2. in caso di soggetto societario indicare i dati del legale rappresentante
Schema 2 ALLEGATO n.7 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VIA (codice dell'ufficio ) Numero dell'atto : Codice tributo credito: Al Signor/Denominazione Residente/sede legale Via Città cap. in caso di soggetto
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Deliberazione 9 dicembre 2010 - VIS 193/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Toscana
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliProvvedimento n ( PI3894 ) LATTE AL CACAO GRANAROLO L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Provvedimento PI3894 - LATTE AL CACAO GRANAROLO tipo Chiusura istruttoria numero 11434 data 21/11/2002 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 47/2002 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento
DettagliIII. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
PS6042 - AUCHAN-PRODOTTI IN GARANZIA Provvedimento n. 22374 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTO
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Deliberazione 9 dicembre 2010- VIS 192/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Compagnia
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SCOMMETTIAMO CHE. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROCEDIMENTO N.
DettagliBollettino. Settimanale. Anno XVI - n aprile 2006 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORMAZIONE E L EDITORIA
Bollettino Settimanale Anno XVI - n. 12 10 aprile 2006 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORMAZIONE E L EDITORIA 120 BOLLETTINO N. 12 DEL 10 APRILE 2006 PI5115 - BOLLETTINI POSTALI
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SERVIZI POSTALI ITALIANI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROCEDIMENTO
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 14 novembre 2012;
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 novembre 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliPS EXPERT E CHIODI EUROPE-SCONTATISSIMI Provvedimento n
PS7361 - EXPERT E CHIODI EUROPE-SCONTATISSIMI Provvedimento n. 23216 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 gennaio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
DettagliSchema 1. in caso di soggetto societario indicare i dati del legale rappresentante
Schema 1 ALLEGATO n.6 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VIA (codice dell'ufficio ) Numero dell'atto : Al Signor/Denominazione Residente/sede legale Via Città cap. in caso di soggetto societario indicare
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETÀ ITALIA MEDIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE AIR ITALIA-LCN 138 ) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DettagliPS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 settembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA
DettagliPS STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n
PS5854 - STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n. 22673 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ 6C S.r.l. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE SATELLITARE SUPERFLUO ) PER LA VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 4.4 DEL
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DETERMINA N. 8/12/DIR ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TELETU/ FASTWEB IN MATERIA DI RETENTION E DI UTILIZZO ILLEGITTIMO DELLE CAUSALI DI SCARTO DEI CODICI DI MIGRAZIONE IL DIRETTORE VISTA la legge 14
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
Dettagli3. Altroconsumo e Centro Tutela Consumatori Utenti, in qualità di associazioni di consumatori segnalanti.
PS11215 - POSTE-SPOT BUONO A SAPERSI Provvedimento n. 27602 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 marzo 2019; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA
DettagliBollettino. Settimanale. Anno XXVI - n. 48
Bollettino Settimanale Anno XXVI - n. 48 Pubblicato sul sito www.agcm.it 9 gennaio 2017 BOLLETTINO N. 48 DEL 9 GENNAIO 2017 31 PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA PB802 - RINNOVO MARCHI ITALIANI Provvedimento
DettagliTESTO REQUISITORIA IMI-SIR Provvedimento n dell Autorità Garante della concorrenza e del mercato
TESTO REQUISITORIA IMI-SIR Provvedimento n. 12005 dell Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Omissis) I. RICHIESTA DI INTERVENTO Con richiesta di intervento pervenuta in data 31 ottobre 2002,
DettagliIP245 - EXPO GUIDE Provvedimento n
IP245 - EXPO GUIDE Provvedimento n. 25999 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2016; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo;
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 aprile 2019; SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del
DettagliIL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
DETERMINAZIONE DSAI/8/2019/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI
DettagliIL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
DETERMINAZIONE DSAI/46/2018/COM AVVIO DI CINQUE PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI RECLAMI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE ENERGIA E AMBIENTE. EVENTUALI
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE AI SIG.RI [OMISSIS], GIÀ SOCI AMMINISTRATORI DELLA DISCIOLTA SOCIETÀ CN POSTE SNC, PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22
DettagliPS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471
PS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte
DettagliPS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538
PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 maggio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
DettagliIP182 - OPODO-SERVIZI DI AGENZIA TURISTICA ON LINE Provvedimento n. 24458
IP182 - OPODO-SERVIZI DI AGENZIA TURISTICA ON LINE Provvedimento n. 24458 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professore Carla
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 3/18/CSP ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 288/18/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 98, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259 (CONTESTAZIONE N. 14/17/DTC) L AUTORITÀ
DettagliPS PALESTRE HAPPY FIT Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
PS8979 - PALESTRE HAPPY FIT Provvedimento n. 24798 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MONDO TV S.P.A. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 61/15/SBC) L AUTORITÀ
DettagliDecreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 sulla pubblicità ingannevole e comparativa.
www.carelladarcangelo.com Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 sulla pubblicità ingannevole e comparativa. Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ NOVANTACENTO S.R.L. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 41/15/SBC)
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 26 FEBBRAIO 2015 73/2015/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS E CONTESTUALE EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
DettagliVISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
Provvedimento PI4876 - ANNUNCI SU CERCOLAVORO.COM tipo Chiusura istruttoria numero 14672 data 25/08/2005 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 32-33-34/2005 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento
DettagliETICHETTATURA E PUBBLICITA' INGANNEVOLE,
Provvedimento n. 18015 dell'autorità Garante Concorrenza e Mercato: ETICHETTATURA E PUBBLICITA' INGANNEVOLE, omogeneizzati "prosciutto", utilizzo di cosce suine crude che dopo cottura vengono miscelate
DettagliDeterminazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X
DETERMINAZIONE Determinazione n. 10/2015 DEFC. 2015.10 Tit. 2015.1.10.21.84 Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM
DettagliPS CRIF-INTERROGAZIONE BANCA DATI A PAGAMENTO Provvedimento n
PS7463 - CRIF-INTERROGAZIONE BANCA DATI A PAGAMENTO Provvedimento n. 23885 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 settembre 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla
DettagliPRESENTAZIONE COMUNICAZIONALE DEL PRODOTTO
PRESENTAZIONE COMUNICAZIONALE DEL PRODOTTO Avv. Giorgia Andreis Studio Avvocato Andreis e Associati Torino Milano giorgia.andreis@andreiseassociati.it 1 PRESENTAZIONE ED ETICHETTATURA DEL PRODOTTO ALIMENTARE
DettagliBollettino. Settimanale. Anno XXVIII - n. 35
Bollettino Settimanale Anno XXVIII - n. 35 Pubblicato sul sito www.agcm.it 24 settembre 2018 BOLLETTINO N. 35 DEL 24 SETTEMBRE 2018 23 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE PS11086 - LYONESS-CASHBACK Avviso
DettagliDelibera n. 338/11/CONS
Delibera n. 338/11/CONS Archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 75/10/DIT avviato nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. per la violazione dell articolo 11 della delibera n. 179/03/CSP
DettagliIL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
DETERMINAZIONE DSAI/21/2018/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA IL DIRETTORE
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 288/15/CONS ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASTIGNANO PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 L AUTORITÁ NELLA riunione di Consiglio del 12 maggio 2015; VISTO
DettagliIL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
DETERMINAZIONE DSAI/27/2019/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL
DettagliREGOLAMENTO per la disciplina del PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo Futani (SA) REGOLAMENTO per la disciplina del PROCEDIMENTO SANZIONATORIO Art. 47 D. Lgs. 14 Marzo 2013, N. 33 (Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del
Dettagli