LA PROCEDURA TELEMATICA DELLE INDAGINI FINANZIARIE E L UTILIZZABILITÀ DEI DATI PRESENTI NELL ARCHIVIO CON OPERATORI FINANZIARI

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1 Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio 2008 LA PROCEDURA TELEMATICA DELLE INDAGINI FINANZIARIE E L UTILIZZABILITÀ DEI DATI PRESENTI NELL ARCHIVIO CON OPERATORI FINANZIARI Intervento di dott. GIUSEPPE TONETTI Dirigente Direzione Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate

2 2 LA PROCEDURA TELEMATICA DELLE INDAGINI FINANZIARIE E L UTILIZZABILITÀ DEI DATI PRESENTI NELL ARCHIVIO CON OPERATORI FINANZIARI Anche se occorrerà attendere l effettiva comunicazione di tutti i dati finanziari sopra evidenziati da parte dei soggetti obbligati per poter valutare il ruolo effettivo che l Archivio avrà come strumento a supporto dell attività di accertamento 1, un orientamento in tal senso è fornito dall articolo 37, comma 4 del decreto n. 223/06, che, nel modificare l art. 7 del d.p.r. n. 605/1973 ha disposto espressamente l utilizzabilità delle informazioni che affluiranno all Anagrafe Tributaria ai fini delle richieste di indagine finanziaria 2. Proprio con tale riferimento la circolare n. 18/E del 4 aprile 2007 introduce l argomento delle Comunicazioni all Anagrafe Tributaria dei rapporti finanziari. A prescindere dalle diverse esigenze istruttorie, la lettera dell articolo 7 del d.p.r. n. 605/73 citato implica che l Anagrafe deve essere consultata preventivamente e necessariamente all atto della predisposizione della richiesta di indagine. Le indagini, che viaggiano telematicamente con il sistema della posta elettronica certificata, sono state integrate dal 30 ottobre 2007 con l Archivio dei rapporti finanziari. Il risultato, apprezzabile già nel breve termine, è che gli organi procedenti (uffici operativi dell Agenzia delle Entrate e reparti di polizia tributaria della Guardia di Finanza) è stato quello di una maggiore proficuità e 1 Si intende quindi la fase di completamento dell Archivio al quale confluiranno i dati relativi ai soggetti delegati ed operazioni fuori conto. 2 Il riferimento è all articolo 7, undicesimo comma, del d.p.r. n. 605/1973, come modificato dal decreto Visco-Bersani. In particolare si stabilisce che [ Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonché le comunicazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ].

3 3 selettività delle indagini rispetto al passato 3. È facilmente rilevabile che, tuttavia, la quadratura del cerchio si avrà soltanto con la trasmissione dei dati relativi a soggetti delegati ed operazioni extraconto, prevista dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 29 febbraio Ciò consentirà di eliminare le richieste a pioggia, fino ad oggi necessarie per individuare gli intermediari presso cui il contribuente intrattiene i propri conti. Inoltre, il flusso delle risposte riguarderà quasi esclusivamente le positive, cui indirizzare, eventualmente, la richiesta di approfondimento introdotta nell applicazione telematica a disposizione degli Uffici 5. Con la sostanziale eliminazione delle risposte negative, l attività degli Uffici sarà pertanto più spedita e concentrata essenzialmente all esame dei dati finanziari da valutare ai fini dell accertamento: è ragionevole ipotizzare, quindi, che sulla base dei suesposti assunti, vi sarà in prospettiva un miglioramento sul numero e sulla proficuità degli accertamenti di natura finanziaria. Peraltro, in sede di verifica nei confronti di soggetti esercenti arti e professioni non si potrà prescindere da quanto disposto dall articolo 35, comma 12, del decreto legge n. 223/06, circa l obbligo da parte dei medesimi di tenuta da parte di uno o più conti correnti bancari o postali da utilizzare per la gestione dell attività professionale 6. La tracciabilità dei compensi, oltre ad essere un deterrente rispetto a fenomeni evasivi, agevola il controllo sostanziale nei confronti di tali categorie di soggetti, per effetto del raffronto tra quanto risultante 3 Si veda in proposito la Relazione annuale dell Agenzia delle Entrate del V. supra il paragrafo 6.5 del presente capitolo. 5 Si veda in proposito la nota n. 2007/45989 del 15 marzo 2007 della Direzione Centrale Accertamento dell Agenzia delle Entrate, pubblicata sul sito internet (documentazione > attività di controllo > indagini finanziarie > normativa e prassi) 6 Come si rileva dalla lettura della circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, la tenuta di tali conti si pone in diretta relazione con le annotazioni nelle scritture delle spese sostenute e dei compensi percepiti da soggetti esercenti arti e professioni e la presunzione di cui all articolo 32, primo comma, n. 2, del d.p.r. n. 600 del 1973.

4 4 dalle scritture contabili e gli elementi risultanti in sede di indagine finanziaria. La combinazione di questi elementi renderà ancora più proficuo lo strumento istruttorio dell indagine finanziaria nei confronti di queste categorie di contribuenti. Un ulteriore vantaggio operativo per gli uffici riguarderà la tempistica dell indagine, in quanto con la consultazione preventiva dell Archivio sarà limitata al minimo la possibilità di una risposta inviata all Ufficio procedente oltre il termine ordinario dei 30 giorni, con il rischio di vanificare l accertamento in tutti quei casi in cui lo stesso possa considerarsi definito 7. In tal caso, infatti, fermo restando la sanzionabilità dell intermediario per la risposta omessa, tardiva o incompleta 8, la conoscenza degli operatori finanziari presso cui il soggetto indagato intrattiene rapporti rende agevole il controllo del flusso di ritorno delle risposte in confronto ad una richiesta esplorativa. Tra i rapporti oggetto di comunicazione, merita un approfondimento il rapporto fiduciario ex legge n. 1966/ Con particolare riguardo alle indagini aventi ad oggetto rapporti fiduciari 10, l introduzione dell Anagrafe renderà trasparente la posizione del fiduciante in caso di avvio di indagine dei suoi confronti, altrimenti non conoscibile per effetto dello schermo creato dal negozio fiduciario se non in sede di richiesta ai sensi dall articolo 32, primo comma, n. 7 del d.p.r. n. 605/1973 e 51, secondo comma, n. 7 del d.p.r. n. 633/1972. In ogni caso, ove le esigenze istruttorie richiedano un approfondimento in merito, si potrà procedere comunque con una richiesta di indagine nei confronti della società fiduciaria al fine di acquisire i dati inerenti al rapporto o alle operazioni effettuate nell interesse del fiduciante al fine di far emergere materia imponibile. 7 A titolo di esempio, si pensi al caso in cui una risposta positiva pervenga dall operatore finanziario su una annualità ormai prescritta nelle more del suo invio. 8 Per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, v. amplius il capitolo 6 della circolare n. 32/E del 19 ottobre V. tabella allegato 1 al provvedimento del 19 gennaio Sulla problematica inerente ai poteri di accertamento sui rapporti di natura fiduciaria, si veda il parere della III Sezione del Consiglio di Stato, n del 1 luglio 2003.

5 5 I vantaggi alla privacy del contribuente Sotto il profilo della privacy dei contribuenti, si può osservare che l articolo 37 del decreto legge n. 223/2006, istitutivo dell Anagrafe, nel disporre l archiviazione dei dati in una sezione apposita, ha inteso garantire sotto il profilo dell accesso maggiori tutele rispetto a quelle, già rigorose, previste per l accesso ad altri dati presenti in Anagrafe Tributaria. A parte, quindi, il dovere di riservatezza cui sono tenuti in ogni caso i funzionari dell Amministrazione finanziaria nell esercizio del loro ufficio, la cui violazione può essere sanzionata anche penalmente ove ricorrano le condizioni dell articolo 326 c.p. 11, l esigenza suddetta trova soddisfazione nella necessità che per l accesso a tali dati intervenga l autorizzazione del Direttore Centrale Accertamento o del Direttore Regionale, secondo quanto stabilito espressamente dal punto 5 del provvedimento del 19 gennaio Viene, in tal modo, equiparato, sotto il profilo dell autorizzazione, l accesso all Archivio dei rapporti e la richiesta di indagine finanziaria. Sotto quest ultimo profilo, la privacy del contribuente risulterà tutelata in maniera efficace. Inoltre, l articolo 37 citato, ha disposto ai fini della comunicazione soltanto la natura del rapporto e l esistenza delle operazioni extra conto: ne discende che l Anagrafe non conterrà i dati inerenti al rapporto (quali ad es. il numero del rapporto, o il saldo). Infine, si può osservare che uno strumento antievasione analogo all Anagrafe dei rapporti è presente da tempo anche in altri Paesi europei 12, come specificato nel paragrafo 4. L utilizzabilità dei dati finanziari presenti nell Archivio per le indagini di natura penale Merita, infine, di essere rilevato che, in sede di conversione del decreto legge n. 223/2006, la legge 4 11 In riferimento alla rivelazione terzi dei dati presenti in Anagrafe Tributaria da parte del funzionario, v. Cass. n del 27 settembre, In Francia l anagrafe dei rapporti è operativa dal 1971.

6 6 agosto 2006, n. 248 ha esteso la possibilità di accesso ai dati dell Archivio dei rapporti con operatori finanziari ai soggetti di cui all art. 4 del decreto interministeriale del 4 agosto 2000, n , nonché ai fini della riscossione mediante ruolo 14. Si può osservare che dal punto di vista della riscossione, l utilizzabilità dell Anagrafe al fine di recuperare le somme spettanti all erario, rappresenta anch essa, seppur in tale particolare accezione, una misura tesa al rafforzamento della lotta all evasione. Per effetto della suddetta modifica in sede di conversione del decreto n. 223/2006, l Anagrafe dei rapporti finanziari esce dall alveo della normativa strettamente fiscale, per assumere un ruolo rilevante nell ambito della lotta al riciclaggio di denaro e più in generale nelle indagini penali. In tal senso, può giustificarsi, la precisazione, ad opera della circolare n. 18/E del 4 aprile 2007 sulla comunicazione all Anagrafe dei dati relativi ai rapporti di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 e successive modifiche, la cui riservatezza ha efficacia prettamente fiscale 15. Tra l altro, la strada tracciata dal legislatore fa propendere per la creazione, in futuro, di una banca dati dei rapporti finanziari in cui far confluire anche i dati dell Archivio unico informatico istituito ai sensi della normativa antiriciclaggio. Ciò anche per evitare un aggravio degli adempimenti a carico degli intermediari finanziari, chiamati a svolgere dall ordinamento un ruolo di collaborazione nella lotta agli illeciti di natura finanziari. 13 Come specificato nell Introduzione, si tratta, in particolare del decreto attuativo della c.d. Anagrafe dei conti e dei depositi, mai realizzata secondo le modalità ivi previste. I soggetti che hanno accesso sono, in particolare, l autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria, l Ufficio italiano cambi, il Ministro dell interno, il Capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, i questori, il direttore della Direzione investigativa antimafia e il comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 14 L accesso è previsto dall art. 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n Si vedano, in particolare, gli articoli 15 e 17 del decreto sull emersione delle attività illecitamente detenute all estero.

7 7 ANTIRICLAGGIO ED EVASIONE FISCALE: LE LIMITAZIONI ALL UTILIZZO DEL CONTANTE Proprio in tale direzione nel corso degli ultimi anni le relazioni fra la normativa antiriciclaggio e quella antievasione sono divenute sempre più strette. Seppure con finalità diverse la rilevazione e l analisi dei flussi finanziari rappresentano strumenti sempre più efficaci e penetranti per l azione di controllo. In particolare, nell ambito delle indagini fiscali, i risultati derivanti dall utilizzo dello strumento istruttorio delle indagini finanziarie possono essere utilizzati sia come fonte diretta che indiretta di prova per dimostrare l esistenza di una capacità contributiva di gran lunga superiore a quella dichiarata dal contribuente. Per facilitare la rilevazione dei flussi finanziari attribuibili ad un soggetto ed, in particolare, l individuazione degli operatori finanziari presso cui un determinato soggetto intrattiene rapporti finanziari ovvero effettua operazioni finanziarie, gli organi addetti al controllo del riciclaggio del denaro e quelli addetti al controllo fiscale condividono alcune banche dati fra le quali quella dell A.U.I. (Archivio Unico Informatico), utilizzabile anche ai fini fiscali, e, soprattutto, quella esposta nei paragrafi precedenti, cioè l Archivio dei rapporti finanziari. Tale condivisione ha comportato per il legislatore sia in sede di stesura di norme fiscali che di norme antiriciclaggio, l introduzione di particolari adempimenti utili per entrambi gli organi di controllo ai fini del contrasto all evasione fiscale e al riciclaggio del denaro. A tale regola non sfuggono nemmeno le ultime contenute nel decreto legislativo n. 231/2007, che, nel recepire la indicazioni della cosiddetta III Direttiva UE, ha anche previsto specifiche norme per il contrasto all evasione fiscale. In particolare, come già illustrato in precedenza, l art. 63 ha riguardato l integrazione dell Archivio dei rapporti con le informazioni riguardanti i soggetti che effettuano le cosiddette operazioni fuori conto e i soggetti che sono in possesso di deleghe o procure ad operare su un rapporto intestato ad altro soggetto.

8 8 Tali informazioni, conoscere cioè presso quali operatori finanziari un certo soggetto ha effettuato operazioni extra conto ovvero è delegato ad operare su conti, sono essenziali sia per il contrasto all evasione fiscale che per il contrasto al riciclaggio. Ad esempio uno dei meccanismi più utilizzati per evadere o riciclare denaro consiste nell intestare un conto corrente bancario ad un nullatenente (cosiddetto testa di legno), il quale, opportunamente remunerato, sottoscrive una delega al vero titolare del conto il quale poi ne dispone in toto da solo. Il soggetto delegato, effettivo titolare del conto, in tal modo, poteva operare indisturbato senza che fosse individuato come il vero titolare del rapporto, occultando così anche ingenti flussi finanziari che adesso sono a lui riconducibili. Ancora più evidente il caso delle operazioni cosiddette extra conto che riguardavano movimentazioni finanziarie senza che tali flussi fossero registrati in alcun rapporto finanziario. Altrettanto significative sono, tuttavia, altre misure inserite nel decreto legislativo n. 231/2007. La prima riguarda il cosiddetto assegno a me medesimo, cioè l assegno il cui beneficiario è il traente stesso, che non può più essere girato ad altro soggetto, ma solo presentato all incasso 16. Il meccanismo evasivo, prima dell introduzione della norma era il seguente: emissione di un assegno a me medesimo e poi girata ad altro soggetto, il quale, a sua volta lo gira, con firma spesso illeggibile, ad altro per acquisti di merci o beni personali in nero. Analogamente il decreto ha stabilito che gli assegni superiori a 5000 euro devono recare la clausola di non trasferibilità e devono indicare i dati identificativi del beneficiario Art. 49, comma 7, del Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231: 7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 17 Art. 49, comma 5, del Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231: 5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

9 9 Per gli assegni liberi, invece, oltre ad un imposta di bollo di 1,50 euro per assegno, per ogni girata deve essere indicato il codice fiscale del girante 18. In merito a tale tipologia di assegni le banche e Poste Italiane Spa devono rilevare i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti ai quali rilasciano libretti di assegni bancari o postali in forma libera ovvero abbiano richiesto singoli assegni circolari o vaglia in forma libera. Inoltre devono rilevare i dati identificativi di coloro che abbiano presentato all incasso i suddetti titoli. Le banche e Poste, su richiesta degli organi addetti al controllo, dovranno fornire l elenco di tali soggetti 19. Infine per quanto riguarda i cosiddetti money transfer, il soggetto ordinante deve dimostrare all intermediario finanziario che l operazione di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2000 euro e inferiori a 5000 euro è coerente con il proprio profilo economico Art. 49, comma 10, del Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231: 10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. 19 Art. 49, comma 11, del Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231: 11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale. 20 Art. 49, comma 19, del Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231: 19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a euro e inferiori a euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, e' consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

10 10 Quanto sopra è stato regolamentato con Provvedimento del Direttore dell Agenzia del 28 aprile 2008, in cui si stabiliscono le modalità di comunicazione dei dati in questione in caso di richiesta da parte dell amministrazione finanziaria. Tali misure sono tese ad effettuare una tracciatura dei flussi finanziari basati in particolare sullo strumento dell assegno bancario o postale, in quanto per quelli non trasferibili, assegno a me medesimo o superiore a 5000 euro, i flussi non possono riguardare più di due soggetti: l emittente e colui che presenta il titolo all incasso; mentre per quelli trasferibili, per quanto lunga sia la catena, ogni girante deve indicare il proprio codice fiscale. Di conseguenza l organo investigativo potrà ricostruire sulla base delle informazioni e della documentazione acquisita il percorso di ogni singolo assegno tracciandone ogni passaggio e, quindi, in grado di ricostruire i movimenti finanziari in entrata o in uscita. In particolare, nel campo del contrasto all evasione fiscale le informazioni disponibili, inglobate nel sistema delle indagini finanziarie telematiche, contribuiranno a rafforzare gli elementi probatori per dimostrare l evasione soprattutto in due settori: quello immobiliare e quello finalizzato all accertamento sintetico del reddito. Nel settore immobiliare la tracciatura dei flussi finanziari contribuirà a produrre elementi di prova per l individuazione del valore effettivo degli immobili nel caso delle compravendite immobiliari e ad intercettare i pagamenti degli affitti in nero. Nel caso dell accertamento sintetico, cosiddetto redditometro, l analisi dei movimenti finanziari contribuirà a dimostrare ad esempio l acquisto di beni di lusso, indicatori di un tenore di vita che, quando corrisponde all ammontare di redditi non dichiarati, comporterà un recupero delle somme evase.

11 1 Indagini finanziarie Le novità introdotte dal Provvedimento del 12 novembre 2007 Giuseppe Tonetti Il Provvedimento del 12 novembre 2007 Il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007 integra e modifica il provvedimento del 22 dicembre 2005 in materia di indagini finanziarie. In particolare le modifiche introdotte riguardano: 1. Nuovo schema XML per la strutturazione delle risposte - Introduzione della risposta negativa cumulativa - Implementazione dei campi esistenti e previsione di nuovi per la risposta positiva - Possibilità di indicare anche il tipo e il numero di rapporto nella richiesta della documentazione o nella richiesta alle fiduciarie 2. Riconoscimento normativo del validatore 3. Introduzione della modalità di cancellazione telematica dal registro elettronico degli indirizzi 4. Razionalizzazione delle tabelle dei rapporti e delle operazioni

12 2 Il Provvedimento del 12 novembre 2007 Nuovo schema XML per la strutturazione delle risposte Allegato 4 al provvedimento Risposte negative cumulative (punto 3 del provv.) Finalità: : riduzione dei costi amministrativi derivanti dall obbligo di fornire riscontro alle indagini anche se negativo (art. 32, quarto comma d.p.r. n. 600/73 e 51, terzo comma, d.p.r. n. 633/72) Entrata in vigore: : la nuova modalità di risposta si applica per le richieste notificate dal 1 aprile Nuovo termine per la risposta: : la risposta si considera tempestiva se trasmessa entro il mese successivo a quello di consegna Periodo transitorio: Entro il 10 aprile 2008 sono trasmesse le risposte negative relative a richieste notificate tra il 1 1 gennaio 2008 e il 29 febbraio 2008; Entro il 30 aprile 2008 sono trasmesse le risposte negative relative a richieste pervenute dal 1 1 marzo al 31 marzo Il Provvedimento del 12 novembre 2007 Nuovo schema XML per la strutturazione delle risposte Allegato 4 al provvedimento Risposte negative cumulative corollari (segue) La risposta cumulativa va elaborata in maniera distinta rispetto all organo procedente (AdE( o GdF): : essi sono riconoscibili dal diverso codice organo procedente (file XML e lettera di accompagnamento) oltre che dall indirizzo pec del mittente Risposta singola: : resta ferma, in ogni caso, la possibilità di rispondere alle singole richieste di indagine, modalità che rimane obbligatoria in caso di risposta positiva. Il termine in questo caso è quello ordinario (30 gg. dalla consegna) Modalità di redazione della risposta: : Restano ferme le altre regole inerenti alla redazione della risposta (firma digitale, formati degli allegati, etc..) non espressamente modificate

13 3 Il Provvedimento del 12 novembre 2007 Cancellazione telematica dal registro elettronico degli indirizzi - Punto 5 del provvedimento e Allegato 5 al provvedimento Ambito di operatività: 1. Cessazione dell attivit attività 2. Fusione Il tracciato prevede l indicazione l obbligatoria del luogo di tenuta delle scritture contabili ai sensi e agli effetti dell articolo 22 del d.p.r. n. 600/1973 In caso di fusione,, il luogo di tenuta è quello della sede legale del soggetto incorporante o del nuovo ente nel caso di fusione propria La trasmissione del file di cancellazione avviene tramite il canale ale Entratel o Fisco on line,, anche avvalendosi di un intermediario abilitato Il Provvedimento del 12 novembre 2007 Cancellazione telematica dal registro elettronico degli indirizzi Segue (1) Effetti della cancellazione: 1. Sono differiti e si producono decorsi 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta rilasciata dall Agenzia delle Entrate 2. Successivamente l operatore l può procedere alla dismissione della casella di pec 3. Durante tale periodo l operatore è tenuto a rispondere alle richieste eventualmente pervenute alla propria casella di pec

14 4 Il Provvedimento del 12 novembre 2007 Cancellazione telematica dal registro elettronico degli indirizzi Segue (2) Resta ferma l utilizzabilitl utilizzabilità del tracciato in relazione alle comunicazioni al registro degli indirizzi ai sensi dei punti 6 e 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005 In particolare: 1. Per la prima comunicazione della casella pec da parte degli operatori di nuova costituzione (da effettuarsi nei 30 giorni dall iscrizione negli elenchi ufficiali) 2. Per la comunicazione delle variazioni dei dati già trasmessi In ogni caso gli eventi modificativi (compresa la cessazione) vanno comunicati entro 30 gg. dalla loro verificazione Il Provvedimento del 12 novembre 2007 Razionalizzazione delle tabelle dei rapporti, delle operazioni e dei collegamenti - Allegati 1, 2, 3 al provvedimento Introduzione del codice 22 nella tabella tipi di rapporto (partecipazioni) Ridenominazione del rapporto tipo 16 (Garanzie) Introduzione dei codici da H1 a H4 nella tabella delle operazioni (concessione di prestiti obbligazionari, finanziamento ai soci, acquisto di partecipazione e titoli scaduti o estratti) relative principalmente alle holding Introduzione della figura del delegato occasionale nella tabella dei collegamenti con il codice 07. Tale è colui che esegue occasionalmente operazioni su un rapporto del quale non è titolare e/o non ha delega permanente o che pone in essere operazioni extra-conto per conto di terzi

15 5 Il Provvedimento del 12 novembre 2007 I RAPPORTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE (Tabella allegata al provvedimento modificata dall avviso del Direttore dell Agenzia del ) 1 Conto corrente 13 Depositi chiusi 2 Conto deposito titoli e/o obbligazioni 14 Contratti derivati su titoli 3 Conto deposito a risparmio 15 Carte di credito e di debito 4 Rapporto fiduciario 16 Garanzie 5 Gestione collettiva del risparmio 17 Crediti 6 Gestione patrimoniale 18 Finanziamenti Certificati di deposito e buoni fruttiferi Portafoglio Conto terzi individuale o globale Dopo incasso Cessione indisponibile Cassetta di sicurezza Fondi pensione Patto compensativo Finanziamenti in pool Partecipazioni Altri rapporti diversi dai precedenti Extraconto (solo Archivio rapporti) L Archivio dei rapporti finanziari Attuale struttura e nuove comunicazioni Giuseppe Tonetti

16 6 Il quadro normativo di riferimento Decreto Legge n. 223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006 che ha recato sostanziali modifiche all art. 7 del d.p.r. n. 605/1973 concernente Comunicazioni all Anagrafe tributaria Modifica art. 7, sesto comma, d.p.r. n. 605/73 - Comunicazione dell esistenza e natura dei rapporti finanziari - Comunicazione dati anagrafici e codice fiscale dei titolari - Archiviazione in apposita sezione dell Anagrafe Tributaria Modifica art. 7, undicesimo comma, d.p.r. n. 605/73 - Accesso consentito anche ad altri soggetti (Autorità giudiziaria ed Ufficiali di PG delegati, Questure, UIC, DIA, Nucleo Polizia Valutaria, Agenti della riscossione) per finalità diverse da quelle fiscali Il quadro normativo di riferimento Articolo 63, comma 1, del Decreto legislativo n. 231/2007 recante ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ha integrato l art. 7 del d.p.r. n. 605/1973 Modifica art. 7, sesto comma, d.p.r. n. 605/73 -Comunicazione dell esistenza di soggetti delegati anche occasionalmente corredati del codice fiscale e dati anagrafici - Comunicazione dati anagrafici e codice fiscale dei soggetti che abbiano posto in essere operazioni extraconto

17 7 Normativa di secondo livello Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 19 gennaio modalità e termini delle trasmissioni - specifiche tecniche del formato dei dati - tabella dei rapporti oggetto di comunicazione Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008: - modalità e termini delle trasmissioni di operazioni extraconto e soggetti delegati - tabella dei rapporti ed operazioni extraconto oggetto di comunicazione Prassi Circolari dell Agenzia delle Entrate relative: - alle comunicazioni da parte degli operatori finanziari (circolare n. 18/E del 4 aprile 2007) - alla entrata in funzione dell Archivio dei rapporti finanziari ed al relativo utilizzo per le indagini finanziarie in materia fiscale (comunicazione di servizio n. 83 del 24 ottobre 2007)

18 8 La struttura dell Archivio I SOGGETTI OBBLIGATI ALLE COMUNICAZIONI BANCHE POSTE SPA INTERMEDIARI FINANZIARI IMPRESE DI INVESTIMENTO ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETÀ FIDUCIARIE OGNI ALTRO OPERATORE FINANZIARIO La struttura dell Archivio LE INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE Dati anagrafici dei clienti (persone fisiche o giuridiche) nonché di eventuali cointestatari/contitolari Natura/tipo del rapporto intrattenuto Data di inizio/fine rapporto Le comunicazioni riguardano i rapporti in essere alla data del 1 gennaio 2005

19 9 La struttura dell Archivio LE NUOVE INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE (Provvedimento Direttore dell Agenzia delle Entrate 29 febbraio 2008) Operazioni extra conto dal 1 gennaio 2005 con limiti di importo dal 1 gennaio 2006 senza limiti di importo Rapporti in disponibilità (delegati anche occasionali, procure) L obbligo di trasmissione dei nuovi dati è contenuto nell articolo 63, comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2007 RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO L aggiornamento dell Archivio LE COMUNICAZIONI DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI Prima comunicazione: entro il 30 giugno 2008 Operazioni extraconto e soggetti collegati esistenti dal 1/1/2005 al 31/12/2007 Seconda comunicazione: entro il 31/07/2008 Operazioni extraconto e soggetti collegati esistenti dall 1/1/2008 al 30/06/2008 Comunicazioni periodiche mensili: entro la fine del mese successivo Rapporti iniziati nel mese precedente Rapporti cessati nel mese precedente Operazioni extraconto poste in essere nel mese precedente Collegamenti iniziati/cessati nel mese precedente

20 10 La costituzione e l aggiornamento dell Archivio La sicurezza nella trasmissione dei dati La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal sistema di invio dei servizi telematici dell Anagrafe tributaria, basato su un meccanismo di riconoscimento di un codice identificativo dell utente abbinato ad una specifica password. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo di crittografia e cifratura dell archivio trasmesso. La costituzione e l aggiornamento dell Archivio Misure di sicurezza per l accesso all'archivio E stata individuata una apposita area nel sistema informativo dell Anagrafe tributaria con le seguenti caratteristiche: Isolamento dagli altri archivi presenti in Anagrafe tributaria Funzionalità di auditing delle operazioni sui dati, che permettono la registrazione di ciascun accesso, per unità di lavoro, da qualsiasi tipo di connessione con conservazione dei relativi log (tracciatura degli accessi e delle operazioni) Utilizzo di webservices (in particolare XML SOAP) che consentono di separare le modalità di gestione delle richieste di informazioni dalla disponibilità dell informazione stessa rendendo impossibile un accesso libero all Archivio

21 11 L utilizzazione dell Archivio UTILIZZO AI FINI FISCALI Le informazioni contenute nell Archivio possono essere utilizzate, in materia fiscale, esclusivamente ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica nell ambito delle indagini finanziarie previste quale strumento istruttorio di supporto all accertamento. È dunque esclusa qualsiasi forma di accesso alle informazioni se non sia stato previamente autorizzato il ricorso al suddetto strumento istruttorio. Ciò ha inoltre comportato l esigenza di integrare con l Archivio la procedura telematica di richiesta agli intermediari delle notizie sui rapporti con i contribuenti oggetto di controllo fiscale. L utilizzazione dell Archivio INTEGRAZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA PER LE INDAGINI FINANZIARIE Ogni qualvolta un Ufficio dell Agenzia delle Entrate o la Guardia di finanza avviano la procedura telematica di indagini finanziarie il sistema informatico, a seguito dell autorizzazione all indagine da parte del Direttore Regionale o del Comandante Regionale, si collega all Archivio per individuare gli intermediari presso i quali il contribuente detiene rapporti finanziari. Successivamente l Ufficio o il Reparto procedente invierà la richiesta, dopo averla firmata digitalmente, agli intermediari censiti. La procedura consente comunque di interessare anche intermediari ulteriori rispetto a quelli segnalati in Archivio, ove lo impongano specifiche esigenze (ad es., indagine riferita a periodi anteriori al 1 gennaio 2005 o tendente ad individuare operazioni fuori conto o eseguite per delega, non presenti allo stato attuale in Archivio).

22 12 L utilizzazione dell Archivio UTILIZZO PER FINI DIVERSI DA QUELLI FISCALI Le informazioni contenute nell Archivio possono essere utilizzate anche per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione. L utilizzo dovrebbe avvenire mediante il collegamento telematico con l Archivio dei vari soggetti legittimati (assistito dalle necessarie misure di sicurezza). L Agenzia delle Entrate sta fornendo assistenza per agevolare la realizzazione del collegamento nell ambito di un tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell Economia e delle Finanze, cui partecipa anche il Ministero della Giustizia, più direttamente interessato al problema. Le modalità di accesso saranno regolate da apposite convenzioni (punto 5 del provv. del 19/01/2007). La portata effettiva dell innovazione La costituzione dell'archivio dei rapporti finanziari consente un sostanziale snellimento della procedura per le indagini finanziarie, permettendo di inoltrare le richieste ai soli operatori dai quali si attende una risposta positiva ed informazioni utili al controllo fiscale. Conseguentemente, essa garantisce: un sensibile incremento del ricorso al particolare strumento istruttorio, assai efficace per il contrasto dell evasione fiscale; una rilevantissima diminuzione delle richieste di informazioni al sistema dell intermediazione finanziaria (ed i correlati costi a carico del sistema medesimo) L effettiva portata della introduzione dell Archivio può peraltro cogliersi anche alla luce dei dati relativi alle indagini finanziarie finora avviate, nel corso del 2007, mediante la procedura telematica

23 13 La nuova normativa antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) e i riflessi per gli accertamenti finanziari Giuseppe Tonetti Ulteriori riflessi sulle indagini finanziarie Le novità introdotte dall art. 49 Art. 49, comma 6, del d. lgs. n. 231/2007: Gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente possono essere girati unicamente per l incasso ad una banca o a Poste italiane S.p.A. Tale norma, in vigore dal 30 aprile 2008, introduce un limite alla circolazione degli assegni intestati a me medesimo. Gli stessi non potranno essere girati a terzi. Sarà possibile soltanto presentarli per il versamento o il cambio in denaro contante presso un operatore bancario o postale. Viene, pertanto, eliminata in radice la possibilità di circolazione di un titolo spesso utilizzato per l effettuazione di pagamenti in nero.

24 14 Ulteriori riflessi sulle indagini finanziarie Le novità introdotte dall art. 49 Art. 49, comma 10, del d. lgs. n. 231/2007: Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. La norma consentirà di identificare con maggiore certezza, rispetto al passato, il girante attraverso l indicazione del codice fiscale e non più soltanto mediante la lettura della firma apposta alla girata. Gli effetti saranno, tuttavia, apprezzabili a partire dal 30 aprile 2008, data di entrata in vigore della disposizione. Quanto detto vale anche con riferimento a coloro che effettuano la girata in qualità di rappresentanti di società ed enti. Riflessi sulle indagini finanziarie Le novità introdotte dall art. 49 Art. 49, comma 11, del d. lgs. n. 231/2007: I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Modalità di comunicazione: Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. Importante! La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.

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