collaboratori (a (a progetto e vecchie co.co.co.) incaricati alle vendite a domicilio professionisti associati in in partecipazione
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- Ricardo Valeri
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1 Sezione prima - Aspetti generali Soggetti obbligati SOGGETTI OBBLIGATI I soggetti obbligati alla contribuzione previdenziale in esame, individuati dall art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, si possono suddividere in tre categorie: collaboratori; professionisti; incaricati alla vendita a domicilio. Tuttavia, con l evoluzione normativa intervenuta negli ultimi anni, soprattutto dovuta alla Riforma Biagi ed al D.L. n. 269/2003, tale classificazione risulta ulteriormente integrata. Infatti, attualmente, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS i seguenti soggetti: collaboratori a progetto e coordinati e continuativi; lavoratori occasionali (tanto nella forma della collaborazione che del lavoro autonomo); incaricati alle vendite a domicilio; esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata INPS; associati in partecipazione con apporto di solo lavoro; volontari del servizio civile nazionale. collaboratori (a (a progetto e vecchie co.co.co.) lavoratori occasionali (in forma di di co.co.co. o lavoro autonomo) SOGGETTI OBBLIGATI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS incaricati alle vendite a domicilio professionisti associati in in partecipazione volontari del servizio civile nazionale 18 Gestione Separata INPS
2 Sezione prima - Aspetti generali Soggetti obbligati COLLABORATORI A PROGETTO E VECCHIE CO.CO.CO. La Legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, (cosiddetta Legge Biagi ) alla quale è stata data parziale attuazione con il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha affiancato alla nozione di collaborazione coordinata e continuativa quella di collaborazione a progetto. Per un inquadramento previdenziale completo di tale fattispecie, è necessario analizzare la Circolare INPS 22 gennaio 2004, n. 9, con la quale l Istituto ha fornito i dovuti chiarimenti in merito. In tale documento, l istituto ripercorre, evidenziandone i riflessi sulla disciplina previdenziale, la Circolare 8 gennaio 2004, n. 1, con cui il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito le prime indicazioni interpretative sulla nuova disciplina delle co.co.co., definite a progetto. Legge delega n. n. 30/2003 NUOVA DISCIPLINA RAPPORTI DI LAVORO D.Lgs. n. n. 276/2003 Circolare Ministero del Lavoro n. n. 1/2004 Circolare INPS n. n. 9/2004 COLLABORAZIONI A PROGETTO Le collaborazioni a progetto si caratterizzano, oltre che per l assenza di subordinazione, la continuità del rapporto e la natura prevalentemente personale della prestazione (come le classiche co.co.co.), per la finalità di realizzazione di un progetto, programma di lavoro o fase di esso. Nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2004, vengono così riassunti i requisiti delle collaborazioni a progetto: autonomia del collaboratore nello svolgimento della attività lavorativa dedotta nel contratto, intesa in senso funzionale alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso; necessario coordinamento con il committente; in linea generale, irrilevanza del tempo impiegato per l esecuzione della prestazione. Tali requisiti, come sottolineato dalla Circolare ministeriale citata: [...] costituiscono il fulcro della differenziazione tra la tipologia contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e, dall'altro, al lavoro autonomo (art c.c.). Per un maggior dettaglio si rimanda alla successiva Sezione II, Collaborazioni coordinate e continuative, a progetto e occasionali. ALTRE COLLABORAZIONI Non tutto il lavoro parasubordinato è riconducibile al lavoro a progetto. L inquadramento in un progetto, programma o fase di esso, realizza la finalità antielusiva sottesa alla nuova disciplina, ovvero serve ad evitare che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nasconda, in realtà, un rapporto di lavoro subordinato. Gestione Separata INPS 19
3 Sezione prima - Aspetti generali Aliquota applicabile ALIQUOTA APPLICABILE La Legge 8 agosto 1995, n. 335, all articolo 2, comma 26, prevedeva, in origine, l applicazione di un unica aliquota contributiva, pari al 10%: tuttavia, nel tempo sono intervenute numerose norme che hanno profondamente modificato la disciplina relativa all aliquota applicabile ai soggetti iscritti a tale gestione. A seguito delle previsioni della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), per l analisi delle aliquote contributive, è necessario suddividere i contribuenti iscritti alla Gestione separata INPS in due categorie, ovvero: 1. soggetti privi di altra copertura previdenziale (aliquota 23% per il 2007); 2. altri soggetti, che scontano un aliquota del 16% per il 2007; rientrano in tale categoria i contribuenti: in possesso di altra copertura previdenziale; titolari di pensione. La classificazione ha valenza anche con riferimento agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro: a seconda della presenza o meno di copertura previdenziale, rientrano nella categoria di cui al punto 1. (soggetti privi di altra copertura previdenziale) ovvero al punto 2. (altri soggetti). In merito alle aliquote applicabili dal 2007, si ricorda, inoltre, che è intervenuta a fornire i dovuti chiarimenti la Circolare INPS 11 gennaio 2007, n. 7. Struttura previdenziale Soggetti non iscritti ad altre forme obbligatorie Soggetti iscritti ad altre forme obbligatorie e pensionati 23% (2007) 16% (2007) Per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, l aliquota contributiva è stata modificata nel corso del A partire dai compensi corrisposti dal 7 novembre 2007, infatti, è stato introdotto un contributo aggiuntivo che ha fatto, così, aumentare l aliquota dal 23,50% al 23,72%. Si rinvia al successivo paragrafo per i dovuti approfondimenti. Gestione Separata INPS 43
4 Sezione prima - Aspetti generali Aliquota applicabile La Legge di riforma del Welfare (Legge n. 247/2007) ha previsto, a decorrere dal 2008: per i soggetti non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, l aumento dell aliquota contributiva di un punto percentuale ogni anno, per i prossimi tre anni; per i soggetti già pensionati o con altra copertura previdenziale, l aumento dell 1% dell aliquota contributiva. Struttura previdenziale post modifica Soggetti non iscritti ad altre forme obbligatorie Soggetti iscritti ad altre forme obbligatorie e pensionati % % dal % % % dal % SOGGETTI PRIVI DI ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE Fino al 31 dicembre 2003, l aliquota contributiva prevista per i soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS privi di altra copertura previdenziale seguiva un sentiero di crescita che, in base alle previsioni dell art. 59, comma 16, Legge n. 449/1997, come modificato dalla Finanziaria 2000, prevedeva l aumento di un punto percentuale ogni due anni. La Finanziaria 2007 ha disposto, invece, per i soggetti privi di altra copertura previdenziale, l innalzamento dell aliquota contributiva pensionistica al 23%, con effetto dal 1 gennaio 2007, di fatto abrogando tale dinamica di aumento e tornando, così, all applicazione di un unica aliquota, indipendentemente dalla fascia di reddito. Poiché la norma si riferisce all aliquota contributiva pensionistica, la stessa deve essere aumentata del contributo dello 0,50% richiesto per tutela della maternità, assegno al nucleo e malattia in caso di degenza ospedaliera. Pertanto, solo per i soggetti iscritti alla Gestione separata privi di altra copertura assicurativa l aliquota complessiva era pari al 23,50%. ALIQUOTA APPLICABILE PER IL 2007 L aliquota contributiva, per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è stata modificata nel corso del L articolo 7, D.M. 12 luglio 2007, ha previsto che, con decorrenza 7 novembre 2007, deve essere applicata un aliquota aggiuntiva nella misura di 0,22 punti percentuali, da sommarsi alla vigente aliquota dello 0,50%. Da tale data, quindi, l aliquota contributiva è pari al 23,72%. 44 Gestione Separata INPS
5 Sezione quinta - Associati in partecipazione Determinazione del contributo dovuto DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO Per la determinazione del contributo pensionistico dovuto dagli associati in partecipazione alla Gestione separata INPS, l art. 43, comma 2, D.L. n. 269/2003, dispone che: Il contributo alla gestione di cui al comma 1 [ndr. Gestione separata di cui all art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335] è pari al contributo pensionistico corrisposto dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. La disposizione appena citata, pur non essendo stata espressamente abrogata, deve, tuttavia, ritenersi di fatto superata (almeno nella parte in cui fa riferimento ai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza ) a seguito dell entrata in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 2007, delle disposizioni contenute nella Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Da tale data, infatti, anche per gli associati vale la struttura contributiva prevista per gli altri soggetti iscritti alla gestione separata che vede l applicazione di due distinte aliquote: una per i soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria; l altra per tutti gli altri soggetti. Tali aliquote sono state fissate con l art. 1, comma 79, Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (riforma del Welfare), nella misura di seguito indicata; è stato infatti previsto: a partire dal 1 gennaio 2008, l aumento di un punto percentuale dell aliquota contributiva di tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata. Pertanto, tale aliquota è stabilita in misura pari al 24% per coloro che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie ed in misura pari al 17% per i rimanenti iscritti ; per il 2009 e per il 2010, un ulteriore aumento di un punto percentuale dell aliquota relativa ai soggetti che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, stabilendo di fatto, per tali soggetti, un aliquota pari al 25% per il 2009 e pari al 26% dal Inoltre, i suddetti aumenti delle aliquote di contribuzione vanno a sommarsi all incremento, già previsto dall art. 7, D.M. 12 luglio 2007, del contributo dovuto per la tutela della malattia, maternità, etc. che, a decorrere dal 7 novembre 2007, è passato dallo 0,50% allo 0,72%, in conseguenza dell estensione del diritto all indennità di maternità, a favore delle lavoratrici a progetto (e co.co.co), delle lavoratrici autonome e delle associate in partecipazione iscritte alla Gestione separata INPS. Di seguito si riporta uno schema riassuntivo di quanto esposto sinora. CATEGORIA SOGGETTI ALIQUOTA 2007 ALIQUOTA 2008 Associati in partecipazione sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria 23,50% (23% + 0,50%) ovvero 23,72% dal ,72% (24% + 0,72%) Altri associati in partecipazione (pensionati, soggetti provvisti di altra forma previdenziale, ecc.) 16% 17% 168 Gestione Separata INPS
6 Sezione quinta - Associati in partecipazione Determinazione del contributo dovuto RIPARTIZIONE DELL ONERE CONTRIBUTIVO Nel caso di collaborazione coordinata e continuativa (e per tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS per i quali il versamento dei contributi avviene secondo le modalità previste per i collaboratori), il contributo è a carico del collaboratore per un terzo e del committente per i rimanenti due terzi. Diversamente, ai sensi dell art. 43, comma 2, D.L. n. 269/2003, la ripartizione dell onere contributivo fra associante e associato è invece fissata come segue: per il 55% a carico dell associante; per il 45% a carico dell associato. 45% a carico Soggetto associato Contributo previdenziale associato in partecipazione 55% a carico Soggetto associante BASE IMPONIBILE PREVIDENZIALE La base di calcolo del contributo previdenziale è costituita ai sensi del comma 2, ultimo periodo, art. 43, D.L. n. 269/2003, nel: [...] reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Come chiarito nei precedenti capitoli, il contributo risulta dovuto da quei soggetti per i quali gli utili derivanti dal contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell art. 53, comma 2, lett. c), TUIR. La base imponibile previdenziale è la stessa valida ai fini IRPEF, come risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi. Ai sensi del successivo art. 54, comma 8, TUIR (previgente art. 50), gli utili percepiti in relazione a contratti di associazione in partecipazione, quando l apporto è costituito esclusivamente da lavoro costituiscono reddito per l intero ammontare percepito nel periodo d imposta. All associato non viene quindi riconosciuta alcuna deduzione per le spese, nemmeno forfetaria. Compensi associazione in partecipazione (solo lavoro) Costituisce reddito per intero ammontare Nessuna deduzione per spese APPLICAZIONE DELLA RITENUTA I compensi corrisposti all associato in partecipazione che apporta solo lavoro vanno assoggettati, quando costituiscono compensi di lavoro autonomo, alla ritenuta a titolo di acconto del 20% (art. 25, comma 1, D.P.R. n. 600/73). Gestione Separata INPS 169
7 Sezione sesta - Esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata INPS Contributo per il periodo d imposta 2007 CONTRIBUTO PER IL PERIODO D IMPOSTA 2007 A partire dal 1 gennaio 2007, la Riforma del walfare ha previsto l aumento delle aliquote contributive per la Gestione separata INPS; tale aumento è stato accompagnato anche da modifiche strutturali nella definizione dell'aliquota applicabile alle differenti categorie di contribuenti interessati alla contribuzione. Per quanto riguarda il periodo di imposta 2007: i titolari di pensione diretta, i soggetti provvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria ed i titolari di pensione indiretta, a cui erano applicate fino al 2006 due aliquote differenziate (15% e 10%), sono stati fatti rientrare in un'unica categoria di soggetti alla quale è applicata l'aliquota del 16%; per i soggetti iscritti alla Gestione separata privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, è applicabile la nuova aliquota del 23%. Per tali soggetti, inoltre, a decorrere dal 7 novembre 2007, il contributo dello 0,50% (per la tutela della maternità, assegno al nucleo e malattia in caso di degenza ospedaliera), come precisato dall'inps con Messaggio 9 novembre 2007, n , è aumentato dello 0,22%, attestandosi allo 0,72%. Pertanto, la struttura del contributo previdenziale prevede per il 2007 le seguenti aliquote: Soggetti iscritti Gestione separata Aliquota contributiva Contributo aggiuntivo maternità Totale aliquota contributiva Decorrenza Pensionati o iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria 16% -- 16% dal 1 gennaio 2007 Non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria 23% 0,50% 23,50% 23% 0,72% (0,50% + 0,22%) 23,72% dal 1 gennaio 2007 al 6 novembre 2007 dal 7 novembre 2007 al 31 dicembre 2007 Pertanto, per il periodo d'imposta 2007, il professionista ha già corrisposto sulla base del reddito di lavoro autonomo relativo all'anno precedente (redditi Unico 2007): calcolato sul reddito di lavoro autonomo relativo all'anno precedente (2006) un contributo in acconto versato in due rate (compensi - costi) x 16% o 23,50% x 80% In base alla dichiarazione dei redditi 2006 (UNICO 2007) Aliquota previdenziale Percentuale acconti 184 Gestione Separata INPS
8 Sezione sesta - Esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata INPS Contributo per il periodo d imposta 2007 Tale importo è stato versato in due rate uguali entro: il 18 giugno 2007 (16 luglio con maggiorazione dello 0,40%); il 30 novembre Il contribuente deve, eventualmente, ancora corrispondere: calcolato sul reddito di lavoro autonomo relativo al 2007 un contributo a saldo da versare in unica soluzione (salvo rateizzazione) [(compensi - costi) x 16% o 23,50%/23,72% (*)] - acconti versati In base alla dichiarazione dei redditi 2007 (UNICO 2008) Aliquota previdenziale Acconti versati nel 2007 (*) Nel caso in cui il soggetto sia sprovvisto di altra copertura previdenziale l aliquota contributiva è pari al: - 23,50% fino al 6 novembre 2007; - 23,72% dal 7 novembre al 31 dicembre MODIFICA DEL CONTRIBUTO DI MATERNITÀ: EFFETTI SULLA DETERMINAZIONE DEL SALDO Nella valutazione del saldo dovuto dal professionista si deve tener conto della modifica intervenuta in corso d'anno (6 novembre 2007) relativamente al contributo aggiuntivo maternità, applicando l'aliquota del 23,50% o 23,72% sulla parte di reddito netto attribuibile rispettivamente al periodo 1/01/2007-6/11/2007 e 7/11/ /12/2007. Sul punto le Istruzioni ministeriali alla compilazione del Modello Unico 2008, quadro RR, precisano che: [...] per i professionisti privi di un altra tutela previdenziale obbligatoria è necessario individuare la quota parte del reddito imponibile riferibile al periodo 1 gennaio - 6 novembre 2007 (per il quale trova applicazione l'aliquota del 23,50) e la parte di reddito imponibile, riconducibile invece, al periodo 7 novembre - 31 dicembre 2007 (per il quale trova applicazione l'aliquota del 23,72). A tal fine, il reddito imponibile deve essere suddiviso in misura proporzionale ai compensi percepiti nei predetti periodi, compilando un distinto rigo per ciascun periodo [...]. In relazione a quanto precisato, si rende quindi necessario procedere al calcolo dei compensi percepiti dai professionisti nei due differenti periodi: 1 gennaio - 6 novembre 2007: compensi percepiti nel periodo A; 7 novembre - 31 dicembre 2007: compensi percepiti nel periodo B. La corretta applicazione delle aliquote del 23,50% e del 23,72% passa attraverso la determinazione della percentuale dei compensi percepiti dai professionisti rispettivamente nel periodo A (1 gennaio - 6 novembre 2007) e nel periodo B (7 novembre - 31 dicembre 2007) in rapporto a quelli ricevuti durante tutto l'anno di attività. Gestione Separata INPS 185
9 Sezione settima - Adempimenti dichiarativi Quadro RR - Prospetto contributi previdenziali QUADRO RR - PROSPETTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Il quadro RR del modello UNICO 2007 rappresenta un prospetto espositivo dei dati relativi ai contributi previdenziali dovuti da: sez. I soggetti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali; sez. II soggetti che svolgono attività di libera professione iscritti alla Gestione separata INPS. Il professionista iscritto alla Gestione separata INPS è quindi tenuto ad un ulteriore adempimento, vale a dire fornire all Amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini della determinazione del contributo previdenziale. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE II,,,, Sezione II Reddito imponibile Periodo imponibile Codice Vedere istruzioni Contributo dovuto Acconti versati Contributi dal al previdenziali dovuti RR5 dai liberi professionisti iscritti alla RR6 gestione separata di RR7 cui all art. 2, comma 26, della L. 335/95 RR8 Totali RR9 Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione RR10 Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24 RR11 CONTRIBUTO A DEBITO Totale credito Eccedenza di versamento Totale credito Totale credito a saldo di cui si chiede il rimborso RR12 da utilizzare in compensazione CONTRIBUTO A CREDITO Nella Sezione II del quadro RR, i righi da RR5 a RR12 sono destinati ad accogliere i dati relativi all imponibile, all aliquota applicata, al contributo dovuto e versato relativi al RR5 - RR7 Dati relativi alla contribuzione 2007 Colonna 1 - Reddito imponibile Va indicato il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limite del massimale, che per l anno 2007 è pari a Nella generalità dei casi il dato è pari a quello indicato nel rigo RE25 del quadro RE (o rigo RE21 per le nuove iniziative, marginali e minimi in franchigia). Nel caso in cui il contribuente abbia avuto nel corso dell anno periodi con diversa aliquota contributiva, il predetto reddito deve essere rapportato a mese e devono essere compilati distinti righi con riferimento a ciascuna situazione. In riferimento a tale evenienza va segnalato che quest anno sono stati previsti tre righi (RR5, RR6 e RR7) anziché due. Si tenga presente, infatti, che un libero professionista che abbia svolto l attività per tutto il 2007, quasi sicuramente compilerà due righi contraddistinti da aliquote diverse. I contribuenti privi di altra tutela previdenziale, infatti, soggiacciono ad aliquote del: 23,50% per il periodo che va dal 1 gennaio al 6 novembre 2007; 23,72% per il periodo dal 7 novembre al 31 dicembre Gestione Separata INPS 223
10 Sezione settima - Adempimenti dichiarativi Quadro RR - Prospetto contributi previdenziali Pertanto, come recitano le istruzioni ministeriali alla compilazione del quadro RR, per i professionisti in esame, il reddito imponibile deve essere suddiviso in misura proporzionale ai compensi percepiti nei periodi 1 gennaio - 6 novembre 2007 e 7 novembre - 31 dicembre 2007, compilando un distinto rigo per ciascuna situazione (RR5 e RR6). Poiché il contributo previdenziale della gestione separata INPS non prevede un minimale retributivo (un minimale è previsto solo ai fini dell accreditamento dei mesi contributivi), ma solamente un reddito massimo oltre al quale non sono dovuti i contributi, l imponibile da indicare a colonna 1 potrà variare da 0 a Colonne 2 e 3 - Periodo imponibile Deve essere riportato il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma dal mese al mese. Esempio Nel caso in cui il reddito si riferisca all intero anno dovrà essere riportato Colonna 4 - Codice Deve essere riportato il codice che identifica l aliquota contributiva applicata sul reddito imponibile, ovvero: A aliquota del 16%; B aliquota del 23,50% per i redditi conseguiti fino al 6 novembre 2007; C aliquota del 23,72% per i redditi conseguiti dal 7 novembre I professionisti senza copertura previdenziale che hanno prestato la loro attività per tutto il 2007 compileranno pertanto due distinti righi riportando rispettivamente: Periodo imponibile dal Periodo imponibile al Codice RR B RR C Colonna 5 - Vedere istruzioni È riservata agli amministratori locali di cui all art. 1 del D.M. 25 maggio In tale colonna deve essere indicato il numero di mesi di durata del mandato (12 per l intero anno). Colonna 6 - Contributo dovuto Va riportato il contributo dovuto, il cui importo è pari al prodotto di colonna 1 per l aliquota applicabile in base al codice indicato a colonna 4: reddito imponibile x aliquota = contributo dovuto Colonna 7 - Acconti versati Va indicato il contributo versato; devono essere qui indicati (in modo cumulativo) gli acconti versati a giugno-luglio/novembre RR8 Totali Vanno qui indicati il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati. Deve essere effettuata la sommatoria: rigo RR5, col. 6 + RR6, col. 6 + RR7, col. 6 da indicare a RR8, col. 6 rigo RR5, col. 7 + RR6, col. 7 + RR7, col. 7 da indicare a RR8, col Gestione Separata INPS
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