R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

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1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente Dott. Antonio MATANO Consigliere rel. Dott. Giuseppina FINAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile promossa in grado d appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 20/12/13 iscritta al n. 736/13 R.G. Sezione Lavoro e posta in discussione all udienza collegiale del 20/02/14 d a IPER MONTEBELLO SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall Avv.to Davide SPORTELLI e Emanuela BOCA di Milano e dall Avv.to Edoardo CONTI di Brescia, quest ultimo domiciliatario giusta delega a margine del ricorso in appello. RICORRENTE APPELLANTE c o n t r o BOSATELLI EMANUELA, rappresentata e difesa dall Avv.to P. Luigi BOIOCCHI di Bergamo e dall Avv.to Andrea MANERBA di Brescia, quest ultimo domiciliatario giusta delega a margine della memoria. RESISTENTE APPELLATA OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa

2 - 2 - In punto: appello a sentenza n. 876/13 del 21/11/13 del Tribunale di Bergamo. Conclusioni: Del ricorrente appellante: Come da ricorso Del resistente appellato: Come da memoria Fatto e Diritto Con sentenza in data il Tribunale di Bergamo ha respinto l opposizione promossa da Iper Montebello S.p.A. avverso l ordinanza ex art. 1, co. 49, legge 92/2012 con cui era stato accolto il ricorso proposto da Bosatelli Emanuela, dipendente con qualifica di cassiera di supermercato, avverso il licenziamento intimato per giusta causa con lettera La sentenza ha ritenuto non sussistente, sulla base dell istruttoria compiuta nella fase urgente del procedimento, la condotta di furto e comunque sproporzionato il licenziamento. Iper Montebello S.p.A., con reclamo ex art. 1, comma 58, legge 92/12, ha impugnato la sentenza deducendo l erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice. La lavoratrice si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo. *** La società reclamante censura la sentenza deducendo che dall istruttoria esperita nella fase urgente è risultato che la lavoratrice,

3 - 3 - in più occasioni, si è appropriata del denaro del «fondo cassa» datole in dotazione per l esercizio delle sue mansioni, confidando nel fatto che non erano previste verifiche alla fine del turno sul cassetto della cassa. Il reclamo non è fondato. In fatto è pacifico in causa che ogni cassiera aveva in dotazione un cassetto e che ciascun cassetto era dotato di un fondo cassa, in tagli diversi, di 100, che doveva sempre essere presente all inizio quanto alla fine del turno. Secondo quanto analiticamente illustrato nella lettera di contestazione disciplinare e compiutamente riscontrato dall istruttoria, le operazioni di chiusura della cassa che, in conformità alle disposizioni aziendali, ogni cassiera doveva compiere alla fine del turno di lavoro, erano le seguenti: per prima cosa doveva ripristinare il fondo cassa; in secondo luogo doveva procedere al conteggio dell incasso e alla compilazione della relativa distinta di versamento; quindi il sistema, sulla base dei dati inseriti nella distinta, procedeva alla stampa del Rapporto 21, che è un riepilogo di tutte le operazioni di cassa compiute nel turno e un riepilogo delle somme presenti nel cassetto. Il totale dei due riepiloghi deve sempre essere pari a 0 (o prossimo allo 0, per il caso di piccoli arrotondamenti non contabilizzati). Ciò premesso, è altrettanto pacifico che nei giorni oggetto della contestazione disciplinare (22, 25 e 30 aprile; 1, 2, 3 e 4 maggio), il

4 - 4 - Rapporto 21 non recava alcuna differenza (o recava differenze, in positivo o negativo, prossime allo 0 e quindi trascurabili), mentre il fondo cassa è risultato sempre inferiore ai 100 e in un giorno (il 2 maggio) superiore ( 109). Sulla base di tali dati di fatto, il datore di lavoro ha contestato alla lavoratrice «l appropriazione da parte Sua di parte del denaro presente nel fondo cassa» e ha poi proceduto al licenziamento per giusta causa. *** Nel valutare la condotta della lavoratrice, può dirsi che quest ultima è certamente venuta meno, nei giorni oggetto della contestazione, all obbligo di ripristino del fondo cassa che, secondo le disposizioni aziendali doveva essere sempre di 100 euro. Così, il giorno 22 aprile (primo giorno in contestazione), il fatto che nel cassetto della lavoratrice sia stato rinvenuto un fondo cassa di 80 euro, si configura, staticamente considerato, come una indebita appropriazione da parte della lavoratrice di 20 euro (anche se non è dato sapere se tale somma sia stata utilizzata dalla lavoratrice per fini personali o per sanare eventuali mancanze di cassa e far tornare i conti del Rapporto 21). E però certo che alla fine del turno del 25 aprile, il fondo cassa trovato nel cassetto della lavoratrice era salito a 88 euro, a 97 euro il 30 aprile, sino a giungere ai 109 euro del 2 maggio. Ora, poiché il Rapporto 21 è sempre stato regolare, ciò significa che, con sollecitudine, nei giorni immediatamente successivi al 22 aprile il fondo cassa è stato via via ripristinato dalla lavoratrice, restituendo il

5 - 5 - denaro di cui si era appropriata e versando anche denaro in parte non appartenente all azienda (come prova il fondo cassa di 109 euro rinvenuto il 2 maggio). E se è vero che il 4 maggio, ultimo giorno dell indagine compiuta dal datore di lavoro, il fondo cassa era nuovamente sceso al 69,79 euro, il che significa che la lavoratrice si era nuovamente appropriata di parte del fondo cassa, è pure vero che tale appropriazione era comunque di entità limitata. Dal complesso delle considerazioni sopra svolte, se risulta quindi confermato l addebito disciplinare («l appropriazione di parte del denaro presente nel fondo cassa»), appare però evidente che tale appropriazione è stata per una parte solo meramente temporanea, avendo la lavoratrice sollecitamente provveduto, nei giorni immediatamente successivi al 22 aprile, a ripristinare il fondo cassa, e per un altra parte di non grave entità, sia in riferimento all ammontare della somma che risultava mancate il giorno 4 maggio, sia in considerazione del fatto che, alla luce della pregressa condotta, appare verosimile che anche stavolta il fondo cassa sarebbe stato ripristinato. Vero è, che la fattispecie si configura, non come definitiva appropriazione indebita di denaro aziendale, quanto piuttosto come una violazione delle norme aziendali sulla necessità che alla fine del turno di lavoro il fondo cassa, assegnato in dotazione alla lavoratrice, sia sempre ripristinato nella sua interezza. Si tratta di una violazione certamente rilevante sul piano disciplinare, indice di scarsa diligenza nell esecuzione della prestazione, ma che non può giustificare la

6 - 6 - sanzione del licenziamento, risolvendosi, in pratica, in una gestione irregolare del cassetto di cassa dato in dotazione alla lavoratrice. Ed invero, si tratta di una condotta, che, in quanto posta in essere in violazione delle disposizioni sull obbligo di ripristino del fondo cassa, è certamente passibile di sanzione disciplinare, ma non è idonea a costituire né una giusta causa di licenziamento né un notevole inadempimento. Né tale valutazione può subire modificazioni per effetto del precedente disciplinare (un ora di multa) irrogato dall azienda nel marzo 2010 a sanzione di una differenza negativa di cassa di 203,73 accertata al termine del turno di lavoro: invero, la fattispecie di causa è, sotto il profilo oggettivo, del tutto diversa e meno grave della precedente e, sotto il profilo soggettivo, non è idonea a far ritenere che, risultati inutili le precedenti sanzioni conservative, sia realmente venuto meno il rapporto di fiducia. Ne consegue il rigetto del reclamo, con ogni conseguenza in tema di spese di lite. Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall art. 1, co. 17, legge 228/12, che il reclamo è stato integralmente rigettato. PQM respinge il reclamo avverso la sentenza n. 876/13 del Tribunale di Bergamo e condanna la società reclamante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in per compensi, oltre accessori come per legge.

7 - 7 - Brescia, 20 febbraio 2014 Il Consigliere est. dott. Antonio Matano Il Presidente dott. Antonella Nuovo

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