Stato: 1 agosto Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti.

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1 Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti Stato: 1 agosto 2016 Sfide regolamentari per la piazza finanziaria svizzera - Panoramica periodicamente attualizzata

2 Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti Stato: 1 agosto 2016 Progetti intersettoriali pagina Contabilità Revisione del Codice delle obbligazioni (diritto 4 contabile) (modifica del 23 dicembre 2011) Lotta al riciclaggio di denaro/compliance Legge federale sull implementazione delle 4 raccomandazioni del Gruppo d azione finanziari (GAFI/ FAFT) Ordinanza sul riciclaggio di denaro 4 Circolare 11/1 Attività di intermediazione 5 finanziaria ai sensi della LRD Legge sulla restituzione dei valori patrimoniali 5 di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LRAI) Circ. FINMA 16/7 sulla video identificazione e 5 sull identificazione da remoto Ordinanza sul recepimento automatico delle 5 liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite Organizzazione del mercato finanziario Legge sui servizi finanziari (LSFin) 5 Legge sugli istituti finanziari (LIFin) 5 Circ.-FINMA 08/4 Giornale dei valori 6 mobiliari Circ.-FINMA 08/11 Obbligo di dichiarazione 6 delle operazioni su valori mobiliari Circ.-FINMA Gestione di sistemi organizzati 6 di negoziazione Circ.-FINMA Trasmissione diretta 6 Altri temi Modifica del Codice delle Obbligazioni (Diritto della società anonima) Modifica della legge sulla parità dei sessi (LPar) - introduzione di regolari analisi dei salari) 6 7 feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen Elaborazione Consultazione Delibera delle camere Pubblicazione del decreto definitivo, scadenza del periodo di transizione Applicazione completa Pubblicazione dei risultati della consultazione Termine per il referendum Stimato PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 agosto 2016) 2

3 Banche/Commercianti di valori mobiliari pagina Contabilità Circ.-FINMA 15/1 Direttive contabili Banche (DAC) Adeguamento Expected Loss Fondi propri/ripartizione dei rischi Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP)(rivisitazione completa del 1 giugno 2012) Ordinanza sui fondi propri (OFoP) - adeguamento delle disposizioni «too big to fail» Circ.-FINMA 11/2 Margine di fondi propri e pianificazione del capitale banche (circolare FINMA del 30 marzo 2011, con adeguamento del 5 luglio 2012) Circ.-FINMA 08/22 Pubblicazione FP - banche Circ. FINMA 16/1 Pubblicazione banche 8 Fase I Circ. FINMA 16/1 Pubblicazione banche 9 Fase II Circ. FINMA 16/1 Pubblicazione banche 9 (implementazione del NSFR) Leverage Ratio (osservanza del requisito 9 minimo) Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione 9 dei rischi (OFoP) / Circ.-FINMA 08/19 Rischi di credito banche (rischi di credito) Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione 9 dei rischi (OFoP) / Circ.-FINMA 08/19 Rischi di credito banche (disposizioni sulla ripartizione dei rischi) Circ. FINMA 08/21 Rischi operativi banche 10 Liquidità Ordinanza sulle liquidità (OLiq)/Circ.- 10 FINMA 15/2 Rischi di liquidità banche (requisiti quantitativi) Ordinanza sulla liquidità (Oliq)/ Circ. FINMA 10 15/2 Rischi di liquidità banche (revisione parziale NSFR) Attività di credito Modifica della legge sul credito al consumo 10 (divieto di pubblicità aggressiva) Modifica dell ordinanza concernente la legge 11 sul credito al consumo (OLCC) Altri temi Circ. FINMA Corporate Governance Banche 11 Circ. FINMA 10/1 Sistemi di remunerazione 11 Direttiva ASB Investimenti fiduciari feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 agosto 2016) 3

4 Direzione di fondi/investimenti collettivi di capitale/rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen pagina Revisione totale dell ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale (OICol- FINMA) Direttiva SFAMA per la valutazione degli investimenti collettivi di capitale e per la gestione degli errori di valutazione per gli investimenti collettivi di capitale Direttiva SFAMA per investimenti collettivi di capitale del mercato monetario Contenuti importanti e modifiche Progetti intersettoriali Regolamentazione Contenuti essenziali/modifiche Stato Contabilità Revisione del Codice delle obbligazioni (diritto contabile) (modifica del 23 dicembre 2011) Lotta al riciclaggio di denaro/compliance Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d azione finanziaria rivedute nel 2012 (GAFI / FATF) (dal 12 dicembre 2014) Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) Struttura minima per la presentazione dei conti (bilancio, conto economico e allegato). Modifica dei principi di valutazione, tra cui la valutazione individuale degli attivi e passivi e valutazione al valore di mercato delle attività quotate in borsa o con altro prezzo corrente osservabile in un mercato attivo. Rendiconti finanziari individuali e consolidati redatti sulla base di un principio contabile riconosciuto per le grandi aziende. Modifica delle prescrizioni nel CO e nella legge federale sugli investimenti collettivi di capitale: Obblighi di segnalazione e requisiti di trasparenza all acquisto di azioni al portatore di società non quotate e SICAV; Tenuta di un elenco sui possessori di azioni al portatore e persone aventi diritto economico annunciate, risp. tenuta di un elenco dei soci; Introduzione di clausole penali per la tenuta incorretta del libro dei soci di una SICAV. Nuova ordinanza per l attuazione della legge federale sull implementazione delle raccomandazioni del Gruppo d azione finanziaria del 12 dicembre 2012: Definizione delle attività esercitate dagli intermediari finanziari; Disposizione per commercianti al di fuori del settore finanziario. 1 gennaio 2013 Termini transitori: 2015 per il bilancio individuale, 2016 per il bilancio consolidato Applicazione anticipata consentita 1 luglio 2015 Termine transitorio per: Obblighi di segnalazione fino al 31 dicembre 2015 Adattamento statuti e regolamenti fino al 30 giugno gennaio 2016 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 agosto 2016) 4

5 Circolare 11/1 Attività di intermediazione finanziaria ai sensi della LRD (Adeguamento alle modifiche della LRD) Adeguamento della formulazione riguardante il campo di applicazione territoriale dell attività dell intermediario finanziario esercitata in Svizzera o dalla Svizzera, conformemente alla prassi finora adottata da FINMA. fino al 5 settembre 2016 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone straniere politicamente esposte (LRAI) Circ. FINMA 16/7 sulla video identificazione e sull identificazione da remoto Ordinanza sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite Organizzazione del mercato finanziario Legge sui servizi finanziari (LSF) Legge sugli Istituti Finanziari (LIFin) Istituzione della certezza giuridica in ambito di blocco e restituzione dei beni di potentati. Eventuale confisca e blocco preventivo di beni appartenenti a persone politicamente esposte e della loro cerchia. Misure specifiche di sostegno del Paese di origine nel contesto della restituzione dei valori patrimoniali. Condizioni per l ammissibilità dell identificazione tramite comunicazione audiovisiva in tempo reale. Definizione di ulteriori forme di identificazione da remoto. Validità giuridica immediata in Svizzera delle modifiche riguardanti le liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Revoca del recepimento delle liste di sanzioni dell ONU nel diritto Svizzero. Adattamento delle prescrizioni sulle regole di condotta e sui prodotti per segmenti di clientela (clienti privati/ clienti professionali): Informazione sugli intermediari finanziari, servizi e prodotti, anche per il tramite di documenti informativi di base; Valutazione dell adeguatezza prima di operare con strumenti finanziari (esclusi gli execution only); Verifica dell idoneità per attività di consulenza e gestione patrimoniale. Obbligo per i consulenti alla clientela di essere inscritti in un registro pubblico, nonché obbligo di formazione e perfezionamento. Estensione dei mezzi legali a favore dei clienti, tra i quali la richiesta di fornire documenti. Regolamentazione della vigilanza di tutti i prestatori di servizi finanziari che operano nella gestione di patrimoni, tra cui: gestori patrimoniali, direzioni di fondi, società di intermediazione mobiliare e banche. Obbligo di autorizzazione per i gestori patrimoniali di patrimoni privati e di gestori di istituti di previdenza svizzeri. 1 luglio marzo marzo 2016 Messaggio al Parlamento pubblicato il 4 novembre 2015 Trattanda pendente in Parlamento prevista per 2018 Messaggio al Parlamento pubblicato il 4 novembre 2015 Trattanda pendente in Parlamento. prevista per 2017/2018 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 agosto 2016) 5

6 Circ.-FINMA 08/4 Giornale dei valori mobiliari Circ.-FINMA 08/11 Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari Circ.-FINMA Gestione di sistemi organizzati di negoziazione Circ.-FINMA Trasmissione diretta Altri temi Modifica del Codice delle Obbligazioni (Diritto della società anonima) Precisazione del riferimento adottato per l identificazione della persona avente economicamente diritto alla transazione. Riformulazione delle deroghe. Ulteriori adeguamenti a seguito della LInFi, OInFi e OInFi-FINMA. Concretizzazione delle disposizioni applicabili per la gestione di sistemi organizzati di negoziazione ai sensi degli art OInFi. Disposizione concernente l ammissibilità del trasferimento di informazioni non pubbliche alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari, ad altre autorità, ad autorità giudiziarie, ecc.: per l attuazione della normativa sui mercati finanziari; in relazione a operazioni di clienti e assoggettati (ad esempio uffici di comunicazione, repertori di dati sulle negoziazioni, organismi di autodisciplina, borse, ecc.). Comitato per la trasmissione di informazioni non pubbliche ad autorità penali e fiscali estere. Obblighi inerenti la garanzia dei diritti dei clienti e di terzi come pure la preventiva notifica a FINMA. Adozione nella legge federale delle disposizioni dell ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA). Stabilire linee direttrici per le indennità d assunzione o quelle connesse al divieto di concorrenza. Liberalizzazione delle disposizioni sulla costituzione e sul capitale. Miglior coordinamento tra il diritto della società anonima e il nuovo diritto contabile, segnatamente per quanto riguarda le azioni proprie e l uso di valute estere nella contabilità e la presentazione dei conti. Quote di genere nel Consiglio d amministrazione (almeno il 30%) e nella Direzione (almeno il 20%) delle grandi società quotate in borsa, principio comply or explain. Soluzione proposta per il problema del volume elevato delle azioni non registrate. Maggiori esigenze di trasparenza nel settore delle materie prime tramite pubblicazione di pagamenti a organismi governativi. attesa per fine 2016 Pubblicazione attesa per la primavera 2017 attesa per fine 2016 Pubblicazione attesa per la primavera 2017 fino al 1 settembre 2016 attesa per il 1 gennaio 2017 Procedura di consultazione fino al 15 marzo 2015 Messaggio del Consiglio Federale al Parlamento atteso per la fine del 2016 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 agosto 2016) 6

7 Modifica della legge sulla parità dei sessi (LPar) (introduzione di regolari analisi dei salari) Obbligo da parte del datore di lavoro di intraprendere un analisi dei salari ogni 4 anni in presenza di almeno 50 dipendenti. Verifica dell analisi interna dei salari da parte dell autorità di controllo (società di revisione abilitata oppure organo di autodisciplina). Variante suggerita: obbligo di notifica dell autorità di controllo per analisi o controlli non eseguiti tempestivamente. Obbligo d informazione del dipendente. Banche/Commercianti di valori mobiliari Regolamentazione Contenuti essenziali/modifiche Stato Contabilità Circ.-FINMA 15/1 Direttive contabili banche (DAC) (adeguamento expected loss) Fondi propri / Ripartizione dei rischi Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) (rivisitazione completa del 1 giugno 2012) Ordinanza sui fondi propri (OFoP) (adeguamento delle disposizioni too big to fail) Introduzione di un approccio expected-loss per la determinazione di rettifiche di valore. Presa in conto dei documenti consultativi guidance on accounting for expected credit losses del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria del 2 febbraio Rivisitazione completa delle prescrizioni relative ai fondi propri, alla ripartizione dei rischi e alla liquidità a seguito delle modifiche apportate da Basilea III. Aumento della qualità e quantità dei fondi propri. Abbandono del Swiss finish (nome dato al sistema svizzero di ponderazione del rischio che si discosta dallo standard Basilea II), con un periodo transitorio fino al 31 dicembre Nuove esigenze a livello globale per la dotazione di capitale relativo alla continuità aziendale di banche con rilevanza sistemica: Esigenza di base: 4.5% leverage ratio % delle posizioni ponderate in funzione del rischio; Maggiorazione graduale per quota di mercato; Maggiorazione graduale per impegno globale. Adozione dalla Circ. FINMA 2011/2 - Margine di fondi propri e pianificazione del capitale banche: Delle quote di capitale e margine di fondi propri nell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) come pure; La categorizzazione delle banche nell ordinanza sulle banche (OBCR). Procedura di consultazione fino al 3 marzo 2016 prevista per il 2017 attesa: 1 gennaio 2019 o gennaio 2013 Molteplici termini transitori dal 2013 fino al luglio 2016 Molteplici disposizioni transitorie, fino al 2019, al più tardi PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 agosto 2016) 7

8 Circ.-FINMA 11/2 Margine di fondi propri e pianificazione del capitale banche (Circ.-FINMA del 30 marzo 2011, con adeguamento del 5 luglio 2012) Circ.-FINMA 08/22 Pubblicazione banche (Circ.- FINMA del 20 novembre 2008, con adeguamento del 29 ottobre 2014) Circ. FINMA 16/1 Pubblicazione banche Fase I (Circ. FINMA del 28 ottobre 2015) Definizione di margine di fondi propri in funzione della dimensione, della complessità e dell attività commerciale dello stabilimento. Attuazione di misure da parte della FINMA, in caso di non rispetto del margine minimo di fondi propri (quote parte del capitale dal 10,5 % al 14,4 %), rispettivamente della soglia d intervento (quote parte del capitale dal 10,5 % all 11,5 %). Requisiti richiesti alla pianificazione finanziaria delle banche. Recepimento delle prescrizioni per la pubblicazione qualitativa e quantitativa del: Leverage ratio; Indice di liquidità a breve termine (liquidity coverage ratio - LCR). A partire dal 2015: pubblicazione in base alla frequenza attuale per la pubblicazione dei fondi propri: Per banche sottoposte a pubblicazione annuale: al più tardi a fine aprile 2016 sulla base delle cifre stabilite a fine 2015; Per banche sottoposte a pubblicazione semestrale: al più tardi a fine agosto 2015 sulla base delle cifre stabilite a fine giugno Revisione totale e sostituzione della precedente Circolare FINMA 2008/22 Pubblicazione banche con particolare attenzione alla standardizzazione di alcune tabelle al fine di garantire una più semplice comparabilità. Esenzione dei piccoli istituti (categorie di vigilanza FINMA 4 e 5) dall'obbligo di una pubblicazione dettagliata secondo gli standard di Basilea. Un maggiore costo di riconversione, una tantum, riguarda i circa 30 istituti appartenenti alle categorie di vigilanza da 1 a 3. Prima pubblicazione annuale per banche di: Categoria di vigilanza 1, al più tardi entro fine aprile 2017 per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016; Categoria di vigilanza 2 e 3 al più tardi entro fine aprile 2018; Categoria di vigilanza 4 e 5 al più tardi entro fine aprile Banche che usufruiscono di agevolazioni nell allestimento del conto di gruppo, e banche in mano straniera esonerate dall obbligo di pubblicazione dettagliata: pubblicazione di almeno 6 indici di riferimento nel rapporto di revisione, la prima volta al 31 dicembre luglio 2011 Rispetto del margine dei fondi propri: periodo transitorio fino al 31 dicembre gennaio gennaio 2016 Periodo transitorio fino al 2019 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 agosto 2016) 8

9 Circ. FINMA 16/1 Pubblicazione banche (Fase II) Circ. FINMA 16/1 Pubblicazione banche (implementazione del NSFR) Leverage Ratio (osservanza del requisito minimo) Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) / Circ. FINMA 08/19 Rischi di credito banche (modifiche rischi di credito) Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) Circ. FINMA 08/23 Ripartizione dei rischi banche (modifiche delle norme in materia della ripartizione dei rischi) Complementi relativi a rischi di tasso d interesse, fundamental trading book review, rischi operativi, raffronto valori IRB e approccio standard, prudential valuation approach. Revisione parziale della circolare. Introduzione di una nuova garanzia di finanziamento (NSFR). Adeguamento della documentazione sulla liquidità (LCR). Calcolo del leverage ratio e analisi degli impatti durante il periodo di osservazione Determinazione successiva del requisito minimo (attualmente, quale indicazione non vincolante 3%). Adeguamento del calcolo dell equivalente di credito per derivati: Introduzione di un approccio standard per equivalenti di credito per derivati (SA-CCR); Approccio standard (SA-CCR) semplificato per istituti delle categorie di vigilanza 4 e 5. Adeguamento della metodologia e dei tassi di ponderazione del rischio per la messa a pegno di quote di investimenti collettivi di capitale: Introduzione di diversi approcci per la determinazione della dotazione di fondi propri: approccio look-through (LTA), approccio sulla base del mandato (MBA) oppure approccio fallback (FBA); Gli istituti delle categorie di vigilanza 4 e 5 possono utilizzare l approccio fallback con una ponderazione del rischio pari a 250% invece di 1 250%, nel caso in cui l investimento collettivo di capitale presenti un indicatore di rischio sintetico tra 1 e 4. Adeguamento della dotazione di fondi propri per le cartolarizzazioni nel portafoglio bancario. Adeguamento delle disposizioni svizzere sulla ripartizione dei rischi agli standard internazionali della ripartizione dei rischi del Comitato di Basilea. Il limite massimo del 25 % è riferito ai fondi propri di base (T1) invece che, come sino ad ora, alla totalità dei fondi propri computabili. Abolizione della copertura dell importo eccedentario, al limite massimo del 25 %, tramite fondi propri liberamente disponibili. attesa per primavera 2016 attesa per: gennaio 2017 Adozione delle direttive attesa per: giugno 2017 prevista: 1 gennaio 2018 Osservanza del requisito minimo atteso: dal 1 gennaio 2018 fino al 15 settembre 2016 attesa: 1 gennaio 2017 con periodo transitorio fino al 1 luglio 2017 (per gli adeguamenti delle cartolarizzazioni fino al 1 gennaio 2018) attesa nel 2016 prevista: 1 gennaio 2019 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 agosto 2016) 9

10 Circ. FINMA 08/21 «Rischi operativi banche» Liquidità Ordinanza sulle liquidità (OLiq) (adeguamento dei requisiti quantitativi) Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità banche (requisiti qualitativi in materia di gestione del rischio di liquidità e requisiti quantitativi in materia di detenzione di liquidità del 3 luglio 2014) Ordinanza sulla liquidità (OLiq) Circ. FINMA 15/2 Rischi di liquidità - banche (revisione parziale NSFR) Attività di credito Modifica della legge sul credito al consumo (LCC) (divieto di pubblicità aggressiva) Per le banche delle categorie di vigilanza 4 e 5 si applicano di principio i requisiti qualitativi delle piccole banche. La valutazione di questa classificazione non viene più effettuata dalla società di revisione bensì dalla FINMA. Integrazione di principi come pure di requisiti per i concetti di rischi IT e cyber rischi. Requisiti per il proseguimento di servizi definiti critici nei casi di insolvenza (per banche di rilevanza sistemica). Integrazione di principi relativi ai rischi derivati da fornitura di servizi transfrontalieri. Sostituzione dei requisiti vigenti in materia di liquidità totale dalle normative internazionali, con l'obbligo, a partire dal 1 gennaio 2015 di rispettare un liquidity coverage ratio (LCR) e stabilire un rapporto mensile entro i primi 15 giorni lavorativi del mese: Per le banche non sistemiche, rispetto al 60 % del LCR a partire dal 1 gennaio 2015 con aumento graduale fino al pieno rispetto a partire dal 1 gennaio Verranno pure instaurate un net stable funding ratio (NSFR), così come diversi altri parametri d osservazione: Test-reporting nel 2015; Reporting obbligatorio a partire dal 2 trimestre 2016 fino alla fine del Adozione di direttive vincolanti in relazione alla quota strutturale di liquidità (net stable funding ratio, NSFR). Rispetto complessivo delle NSFR dal 1 gennaio 2018, secondo le disposizioni emanate dal Comitato di Basilea attese senza phase-in (incl. prima pubblicazione al 31 dicembre 2018). Adeguamento della LCR sulla base di un analisi d impatto per quanto attiene all efficienza ed efficacia della regolamentazione sulla liquidità. delle modifiche alla LCR attesa per il 1 ottobre Divieto di pubblicità aggressiva. Requisiti minimi di autodisciplina. Modifiche puntuali della verifica della capacità di credito e della regolamentazione dei crediti veloci. fino al 13 aprile 2016 prevista: 1 agosto gennaio 2015 prevista: gennaio 2017 Adozione delle direttive attesa: giugno 2017 attesa: 1 ottobre 2017 (Adeguamenti LCR) risp. 1 gennaio 2018 (NSFR) 1 gennaio 2016 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 agosto 2016) 10

11 Modifica dell ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) Ulteriori temi Circ. FINMA Corporate Governance banche (revisione totale della Circ.- FINMA 08/24 Sorveglianza e controllo interno banche) Circ. FINMA 10/1 sistemi di remunerazione Direttiva ASB investimenti fiduciari Riduzione del tasso d interesse massimo per i crediti al consumo bancari dal 15% al 10%, e al 12% per gli scoperti con carte di credito. Introduzione di un meccanismo di calcolo (Libor 3 mesi + supplemento di 10 punti percentuali per crediti al consumo bancari, e 12 di punti percentuali per scoperti con carte di credito). Rielaborazione della circolare e integrazione delle precedenti FAQ Alta direzione di banche e commercianti di valori mobiliari come pure i principi generali dalla Circ.-FINMA 08/21 Rischi operativi banche. Introduzione obbligatoria di un comitato di audit e di un comitato rischi separato per banche delle categorie di vigilanza da 1 a 3. Abrogazione del principio comply or explain in caso di mancata osservanza di disposizioni. Pubblicazione della composizione del Consiglio d amministrazione e della Direzione, del background di ciascun singolo membro nonché delle procedure di elezione. Obbligo di pubblicazione di determinati aspetti ai sensi della direttiva SIX Informazioni sulla Corporate Governance per le banche delle categoria di vigilanza da 1 a 3. Limitazione dell utilizzo a banche con fondi propri necessari di almeno CHF 10 miliardi (fino ad ora CHF 2 miliardi). I contratti devono allestiti affinché sia possibile richiedere il rimborso di indennità variabili già versate. Obbligo di mantenere una lista vincolante di intermediari finanziari con buona solvibilità presso i quali possono essere effettuati gli investimenti fiduciari. Obbligo di informare i clienti in merito alla possibilità di ottenere su richiesta dalla banca la lista degli intermediari finanziari selezionati come pure i principi della valutazione della loro solvibilità. Indicazioni i merito al processo di selezione degli intermediari finanziari e di valutazione della loro solvibilità. Pubblicazione dei conflitti d interessi della Banca nei confronti dei clienti. : 1 luglio 2016 fino al 13 aprile 2016 prevista: 1 agosto 2016 Specifici periodi transitori fino ad un anno dopo l entrata in vigore fino al 13 aprile 2016 prevista: 1 agosto 2016 il 1 gennaio 2017 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 agosto 2016) 11

12 Direzione di fondi/fondi d investimento/rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri Regolamentazione Contenuti essenziali/modifiche Stato Revisione totale dell ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale (OICol- FINMA) Direttiva SFAMA per la valutazione degli investimenti collettivi di capitale e per la gestione degli errori di valutazione per gli investimenti collettivi di capitale Direttiva SFAMA per investimenti collettivi di capitale del mercato monetario (adeguamenti del 4 maggio 2016) Revisione del modello di rischio degli strumenti derivati. Introduzione di esigenze nella gestione e nella custodia di garanzie per specifiche tecniche di investimento e di operazioni in derivati OTC. Regolamentazione di dettaglio delle strutture master feeder. Precisazioni nei requisiti minimi nella gestione dei rischi per la direzione di fondi, SICAV e gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. Introduzione di linee guida interne per il controllo della direzione di fondi e SICAV da parte della banca depositaria. Regolamentazione di dettaglio per il calcolo dell intervallo De Minimis e dell assicurazione responsabilità civile professionale per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. Adeguamento delle prescrizioni di presentazione dei conti alle nuove regole previste dal Codice delle Obbligazioni. Adeguamento dei limiti per la valutazione della materialità nel caso di errori di valutazione. Abbandono della suddivisione tra gli investimenti in mercati consolidati risp. in mercati emergenti. Abbandono di differenti soglie di materialità per i fondi di investimento strategico e per la classe d investimento delle obbligazioni convertibili. Riduzione delle soglie di materialità per fondi d investimento misti allo 0.5 %. Introduzione di regole di valutazione e di gestione della liquidità per gli investimenti collettivi di capitale del mercato monetario. Adozione, nel contratto di investimento collettivo di capitale, rispettivamente, negli statuti, di disposizioni concernenti possibili proroghe dei rimborsi. Introduzione di disposizioni concernenti la solvibilità di strumenti del mercato monetario. Periodo transitorio di 300 giorni dopo l entrata in vigore della direttiva per talune regole di valutazione di titoli del mercato monetario detenuti prima del 1 ottobre gennaio 2015 Periodo transitorio atteso fino al 1 gennaio 2016, eccezionalmente fino al 1 gennaio 2017 : 1 luglio gennaio 2017 Periodo transitorio fino al 28 ottobre 2017 per l adeguamento di talune regole di valutazione This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. It does not take into account any objectives, financial situation or needs of any recipient; any recipient should not act upon the information contained in this publication without obtaining independent professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 agosto 2016) 12

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