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1 Luogo, data Nome, Cognome Via Cap, Comune (PV) OGGETTO: COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI. Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta; c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell inadeguatezza; e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;. f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità,intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. UniCredit Banca di Roma S.p.A COPIA CLIENTE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI - 7A - Mod. BR0635 Pag. 1/1 Unicredit Banca di Roma S.p.A. e Direzione Generale Viale U. Tupini, Roma Società con socio unico soggetta all attività di direzione e coordinamento di UniCredit SpA Capitale Sociale ,00 interamente versato Banca iscritta all'albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod Cod. ABI Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

2 Luogo, data Nome, Cognome Via Cap, Comune (PV) INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE (*) PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, AVVERTENZA Ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo ha l obbligo di consegnare al contraente (*) il presente documento che contiene notizie sull intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente (*). L inosservanza dell obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari. PARTE I - Informazioni generali sull intermediario che entra in contatto con il contraente (*) a), dipendente di UniCredit Banca di Roma; b) UniCredit Banca di Roma con sede legale in Viale U. Tupini Roma, iscritta in data 1 novembre 2008 alla sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi con il n. D ; c) telefono n ; sito internet: d) UniCredit Banca di Roma offre prodotti delle seguenti imprese di assicurazione: - Aviva S.p.A. Viale Abruzzi 94, Milano - Aviva Italia S.p.A. Viale Abruzzi 94, Milano - CreditRas Vita S.p.A. Corso Italia, 23, Milano - CreditRas Assicurazioni S.p.A. Corso Italia, 23, Milano - Allianz S.p.A. via Ugo Irnei 1, Trieste - Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento, Milano - Cardif Assicurazioni S.p.A. Via Tolmezzo 15, Milano - Groupama S.p.A Assicurazioni S.p.A. Via Guidobaldo del Monte 45, Roma - Cardif Assurances Risques Divers S.A, Via Tolmezzo 15, Milano - CNP Unicredit Vita Piazza Durante 11, Milano - CNP Europe Life Ltd. Embassy House Herbert Park Lane Ballsbridge Dublino 4 - Capitalia Assicurazioni S.p.A Via Senigallia 18/2, Milano - Toro Assicurazioni S.p.A. Via Mazzini 53, Torino - Zurich Insurance Company S.A. Piazza Carlo Erba 6, Milano - DkV Salute S.p.A. Via Nino Bixio 31, Milano e) UniCredit Banca di Roma è soggetta alla vigilanza dell ISVAP quale autorità competente sull attività assicurativa. UniCredit Banca di Roma S.p.A Società con socio unico soggetta all attività di direzione e coordinamento di UniCredit SpA Capitale Sociale ,00 e interamente versato Banca iscritta all'albo delle Banche e appartenente al Direzione Generale Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei V.le U.Tupini, 180 Gruppi Bancari: cod Cod. ABI Roma Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. COPIA CLIENTE Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione polizza - 7B in sede - sez. D - Ed. 03/10- Mod. BR0636 Pag. 1 / 2

3 Gli estremi identificativi e di iscrizione dell intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell ISVAP ( PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d interessi a) UniCredit Banca di Roma non detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione; b) Nessuna impresa di assicurazione, o sua controllante, detiene una partecipazione diretta, o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di UniCredit Banca di Roma; c) UniCredit Banca di Roma, in virtù di un obbligo contrattuale, propone esclusivamente i contratti delle seguenti imprese di assicurazione: CNP UniCredit Vita S.p.A. con sede legale in Piazza Durante 11, Milano UniCredit Banca di Roma propone altresì, in deroga agli obblighi di esclusiva assunti nei confronti delle predette imprese, i contratti delle altre imprese di assicurazione indicate alla lettera d) della PARTE I. PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente (*) a) I premi pagati dal contraente (*) a UniCredit Banca di Roma e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite di Banca, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio di UniCredit Banca di Roma; b) E facoltà del contraente (*), ferma restando la possibilità di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all impresa. Il contraente (*), qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall impresa. Unicredit Banca di Roma S.p.A (*) In caso di polizze collettive le informazioni sono rese all'assicurato, ai sensi dell'art. 56 del regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre COPIA CLIENTE Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione polizza - 7B in sede - sez. D - Ed. 03/10- Mod. BR0636 Pag. 2/2

4 Luogo, data Nome, Cognome Via Cap, Comune (PV) OGGETTO: COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI. Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta; c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell inadeguatezza; e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;. f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità,intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Firma del contraente per attestazione avvenuta consegna... Sigla addetto che ha consegnato l'informativa COPIA INTERMEDIARIO INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI - 7A - Mod. BR0635 Pag. 1/1 Unicredit Banca di Roma S.p.A. e Direzione Generale Viale U. Tupini, Roma Società con socio unico soggetta all attività di direzione e coordinamento di UniCredit SpA Capitale Sociale ,00 interamente versato Banca iscritta all'albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod Cod. ABI Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

5 Luogo, data Nome, Cognome Via Cap, Comune (PV) INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE (*) PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, AVVERTENZA Ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo ha l obbligo di consegnare al contraente (*) il presente documento che contiene notizie sull intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente (*). L inosservanza dell obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari. PARTE I - Informazioni generali sull intermediario che entra in contatto con il contraente (*) a), dipendente di UniCredit Banca di Roma; b) UniCredit Banca di Roma con sede legale in Viale U. Tupini Roma, iscritta in data 1 novembre 2008 alla sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi con il n. D ; c) telefono n ; sito internet: d) UniCredit Banca di Roma offre prodotti delle seguenti imprese di assicurazione: - Aviva S.p.A. Viale Abruzzi 94, Milano - Aviva Italia S.p.A. Viale Abruzzi 94, Milano - CreditRas Vita S.p.A. Corso Italia, 23, Milano - CreditRas Assicurazioni S.p.A. Corso Italia, 23, Milano - Allianz S.p.A. via Ugo Irnei 1, Trieste - Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento, Milano - Cardif Assicurazioni S.p.A., Via Tolmezzo 15, Milano - Groupama S.p.A Assicurazioni S.p.A. Via Guidobaldo del Monte 45, Roma - Cardif Assurances Risques Divers S.A Via Tolmezzo 15, Milano - CNP Unicredit Vita Piazza Durante 11, Milano - CNP Europe Life Ltd. Embassy House Herbert Park Lane Ballsbridge Dublino 4 - Capitalia Assicurazioni S.p.A Via Senigallia 18/2, Milano - Toro Assicurazioni S.p.A. Via Mazzini 53, Torino - Zurich Insurance Company S.A. Piazza Carlo Erba 6, Milano - DkV Salute S.p.A. Via Nino Bixio 31, Milano e) UniCredit Banca di Roma è soggetta alla vigilanza dell ISVAP quale autorità competente sull attività assicurativa. UniCredit Banca di Roma S.p.A Società con socio unico soggetta all attività di direzione e coordinamento di UniCredit SpA Capitale Sociale ,00 e interamente versato Banca iscritta Direzione Generale all'albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei V.le U.Tupini, 180 Gruppi Bancari: cod Cod. ABI Roma Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. COPIA INTERMEDIARIO Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione polizza - 7B in sede - sez. D - Ed. 03/10- Mod. BR0636 Pag. 1 / 2

6 Gli estremi identificativi e di iscrizione dell intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell ISVAP ( PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d interessi a) UniCredit Banca di Roma non detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione; b) Nessuna impresa di assicurazione, o sua controllante, detiene una partecipazione diretta, o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di UniCredit Banca di Roma; c) UniCredit Banca di Roma, in virtù di un obbligo contrattuale, propone esclusivamente i contratti delle seguenti imprese di assicurazione: CNP UniCredit Vita S.p.A. con sede legale in Piazza Durante 11, Milano UniCredit Banca di Roma propone altresì, in deroga agli obblighi di esclusiva assunti nei confronti delle predette imprese, i contratti delle altre imprese di assicurazione indicate alla lettera d) della PARTE I. PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente (*) a) I premi pagati dal contraente (*) a UniCredit Banca di Roma e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite di Banca, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio di UniCredit Banca di Roma; b) E facoltà del contraente (*), ferma restando la possibilità di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all impresa. Il contraente (*), qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall impresa. Firma del Contraente (*) per attestazione di avvenuta consegna Sigla addetto che ha consegnato l informativa (*) In caso di polizze collettive le informazioni sono rese all'assicurato, ai sensi dell'art. 56 del regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre COPIA INTERMEDIARIO Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione polizza - 7B in sede - sez. D - Ed. 03/10- Mod. BR0636 Pag. 2 / 2

7 Copertura Assicurativa Creditor Protection Mutui Privati COPERTURE ASSICURATIVE, COLLETTIVE E FACOLTATIVE, ABBINATE AI MUTUI. Protezione Condizioni di Assicurazione a Polizza Collettiva di Assicurazione Vita n di CNP UniCredit Vita

8 CONTRAENTE: il soggetto che stipula l Assicurazione con la Compagnia per conto degli Assicurati e cioè UniCredit Banca di Roma S.p.A. - Sede legale in Viale Tupini, Roma. COMPAGNIA: CNP UniCredit Vita S.p.A., impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 580 del 26/5/97 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2/6/97 con sede in Piazza Francesco Durante 11, Milano (Italia). Per quanto non espressamente regolato dalla presenti Condizioni Contrattuali, valgono le norme di Legge Italiana in materia. TERMINOLOGIA Nelle presenti Condizioni Contrattuali i termini di seguito definiti hanno il seguente significato: Assicurato: il soggetto sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione con la Compagnia e cioè la persona fisica intestataria o cointestataria di un Mutuo che ha aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo l apposita Richiesta di Adesione, e per la quale sia stato corrisposto il relativo premio. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Beneficiari: i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicu rate. Capitale Assicurato: l intero importo erogato dall Ente Erogatore, fermo il limite di Euro ,00. Capitale Residuo: il debito residuo in linea capitale a carico dell Assicurato relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario, al netto di eventuali rate insolute. Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con la Compagnia per conto degli Assicurati. Copertura: garanzia assicurativa generata dal versamento del premio. Ente Erogatore: il Contraente o altra società del Gruppo Unicredit che erogano il Mutuo. Importo richiesto per Assicurato: l importo di finanziamento richiesto all Ente Erogatore. Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente : la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta dall Assicurato. Invalidità Totale Permanente: l Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%, calcolata in base alla Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente (D.P.R n 1124 e successive modificazioni intervenute). Malattia: l alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Mutuo: il contratto di mutuo tra l Ente Erogatore e l Assicurato con il quale l Ente Erogatore concede in prestito all Assicurato una somma predeterminata, finalizzata all acquisto della proprietà di un bene immobile o alla ristrutturazione dello stesso, che dovrà essere restituita dall Assicurato secondo un piano di ammortamento predeterminato. 1 di 13

9 Parti: Contraente, Ente Erogatore, Assicurato e Compagnia. Premio: il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Compagnia a fronte delle prestazioni assicurative. Questionario Medico: il modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell Assicurato. Rapporto Visita Medica: il modulo che deve essere compilato da un medico italiano relativo allo stato di salute dell Assicurato. Richiesta di Adesione: il documento, sottoscritto dall Assicurato, mediante il quale l Assicurato aderisce all Assicurazione. Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. 2 di 13

10 CONDIZIONI CONTRATTUALI Articolo - 1. Oggetto dell Assicurazione La presente Convenzione è volta a disciplinare i rapporti tra il Contraente e la Compagnia allo scopo di garantire un capitale in caso avvenga uno dei seguenti eventi che colpiscano l Assicurato: decesso; Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. Articolo - 2. Persone assicurabili e Ammissione alla Copertura assicurativa Articolo Persone assicurabili È assicurabile ciascuna persona fisica che: - abbia stipulato un Mutuo con l Ente Erogatore di durata originaria non superiore a 40 anni (480 mesi), la cui scadenza sia prevista non oltre il compimento del 75 anno di età dell Assicurato; - abbia un età compresa tra i 18 anni compiuti e i 70 non compiuti alla data di stipula del Mutuo; - abbia sottoscritto la Richiesta di Adesione alla copertura assicurativa; - abbia adempiuto alle formalità di adesione previste al successivo articolo 2.2. Qualora per errore sia stato pagato il Premio per una persona non assicurabile, il relativo importo verrà rimborsato dalla Compagnia per il tramite del Contraente; nel caso in cui vi siano altri Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo che abbiano aderito all Assicurazione scegliendo l opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui di seguito, il premio resterà invece acquisito dalla Compagnia e l Assicurazione rimarrà efficace per tali altri cointestatari secondo la nuova ripartizione proquota risultante, semprechè siano state attese le modalità di assicurazione di cui all art.2.2 in funzione degli importi derivanti dalla nuova ripartizione pro quota. Si precisa che per ciascun Mutuo, in caso di cointestazione, possono essere assicurate fino a quattro persone fisiche, fermo il limite di Euro ,00 di cui all Articolo Ciascun Assicurato deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui sopra e deve essere indicato nella Richiesta di Adesione. In caso di più cointestatari Assicurati, per ciascun Assicurato la copertura assicurativa sarà operante in base ad una delle seguenti opzioni che dovrà essere scelta dagli Assicurati stessi nella Richiesta di Adesione. Opzione A) - assicurazione intera: per ciascun Assicurato il Premio e l eventuale Prestazione assicurata in caso di sinistro vengono calcolati per intero. Opzione B) - assicurazione pro quota: per ciascun Assicurato il Premio e l eventuale Prestazione assicurata in caso di sinistro vengono calcolati in pro quota dividendo i rispettivi importi interi per il numero complessivo di cointestatari Assicurati. Articolo Formalità di ammissione alla Copertura assicurativa È ammissibile alla Copertura assicurativa la persona fisica che abbia sottoscritto la Richiesta di Adesione redatta in duplice copia (rispettivamente per l Assicurato e per il Contraente). Ogni Richiesta di Adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: a) Dati anagrafici dell Assicurato o degli Assicurati nel caso di più Assicurati per uno stesso Mutuo cointestato; b) Denominazione dell Ente Erogatore; c) Numero di domanda del Mutuo; d) Importo richiesto del Mutuo; e) Opzione scelta (assicurazione intera o pro quota) nel caso di più Assicurati per uno stesso Mutuo cointestato; f) Importo del Premio unico anticipato comprensivo di imposte. Ciascun Assicurato dovrà inoltre, alternativamente, in funzione dell Importo richiesto e dell età alla data di stipula del Mutuo, così come indicato nella TABELLA ASSUNTIVA di seguito riportata: - sottoscrivere la Dichiarazione di Buona Salute (A); - compilare il Questionario Medico (B); - fornire il Rapporto Visita Medica (C) ed altri eventuali esami medici secondo le indicazioni fornite dalla Compagnia. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l Opzione 3 di 13

11 B) - assicurazione pro quota di cui al precedente Articolo - 2.1, l importo richiesto da considerare per ciascun Assicurato sarà pari all importo intero di finanziamento richiesto diviso per il numero di cointestatari assicurati. Nel caso l Assicurato sia intestatario o cointestatario di più Mutui assicurati, l importo richiesto da considerare ai fini della Tabella Assuntiva sarà pari alla somma di tutti i singoli importi relativi all Assicurato stesso. Importo richiesto Età da 18 a 60 anni Età da 61 a 65 anni Età da 66 a 70 anni per Assicurato compiuti compiuti non compiuti Fino ,00 (A) Dichiarazione (B) Questionario (C) Rapporto di Buona Salute medico Visita medica Oltre ,00 (C) Rapporto Fino ,00 (B) Questionario medico Visita medica Oltre ,00 Fino ,00 (C) Rapporto Visita medica Le spese relative al Rapporto Visita Medica ed agli accertamenti medici sono a totale carico dell Assicurato. Relativamente alla modalità (A) sottoscrizione della Dichiarazione di Buona Salute, nel caso in cui l Assicurato non ritenga di poter sottoscrivere la Dichiarazione di Buona Salute, provvederà alla compilazione del Questionario Medico (modalità B). La Compagnia, relativamente alla modalità (B) compilazione Questionario Medico, e (C) Rapporto Visita Medica, si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione sanitaria, di decidere circa l accettazione o il rifiuto dell ammissione alla copertura assicurativa. Nel caso di più Assicurati relativi allo stesso Mutuo, la mancata accettazione da parte della Compagnia dell ammissione alla copertura assicurativa soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l efficacia dell Assicurazione per i rimanenti altri Assicurati; nel caso sia stata scelta l Opzione B) assicurazione pro quota, l importo richiesto per ciascun Assicurato viene ricalcolato in base al nuovo numero di Assicurati per il medesimo Mutuo per i quali dovranno comunque soddisfare le modalità assuntive (B) e (C). Le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora tra il momento della sottoscrizione della Richiesta di adesione e la data di stipula del Mutuo intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell Assicurato, l Assicurato stesso deve darne sollecita comunicazione alla Compagnia prima della stipula, per il tramite del Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste. Per ciascun Assicurato, e sempre che la Compagnia abbia dato, relativamente alle sole modalità assuntive (B) e (C), accettazione all ammissione in copertura, la garanzia è da ritenersi operante nel caso in cui la stipula del Mutuo avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione della Richiesta di Adesione e della presentazione della documentazione sanitaria richiesta. Nel caso la stipula del Mutuo avvenga successivamente al termine sopraindicato, l Assicurato è tenuto a ripetere nuovamente le formalità di ammissione di cui sopra, anche se non sono intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. Il Questionario Medico e la documentazione del Rapporto Visita Medica vengono inviati in busta chiusa a CNP UniCredit Vita Ufficio Assunzioni Piazza Durante Milano, per il tramite del Contraente. Il rifiuto o la conferma di accettazione del rischio verranno comunicati dalla Compagnia all Assicurato, e al Contraente per conoscenza. All Assicurato dovranno essere consegnati, unitamente a una copia della Richiesta di Adesione, le Condizioni Contrattuali di assicurazione. Una copia della Richiesta di Adesione, riportante l Informativa Privacy e il consenso al Trattamento dei dati sensibili, dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Compagnia qualora ne facesse richiesta. Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo della Richiesta di Adesione o delle Condizioni Contrattuali renderà nulle e quindi inoperanti le garanzie di cui alla Richiesta di Adesione medesima. Articolo - 3. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 4 di 13

12 Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute, che richieste dalla Compagnia all atto dell adesione all assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza. Articolo - 4. Decorrenza, durata e cessazione delle coperture Articolo Decorrenza delle coperture Per ciascun Assicurato la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo, fermo restando che: - sia stata sottoscritta la Richiesta di Adesione; - sia stata sottoscritta la Dichiarazione di Buona Salute; ovvero - sia stato compilato il Questionario medico e questo sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente dalla Compagnia; ovvero - l Assicurato si sia sottoposto a Visita medica il cui esito (Rapporto Visita Medica) sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente dalla Compagnia; - sia stato pagato il relativo Premio. La decorrenza della copertura è comunicata alla Compagnia dal Contraente. Articolo Durata delle coperture Per ciascun Assicurato la durata delle coperture, espressa in mesi interi, coincide con la durata originaria del Mutuo, nel limite massimo di 40 anni (480 mesi). La durata delle coperture è comunicata alla Compagnia dal Contraente. Articolo Cessazione delle coperture Fermo restando quanto stabilito al precedente Articolo - 4.2, le coperture assicurative cessano alla scadenza del contratto di Mutuo secondo i termini originariamente convenuti. Le coperture assicurative cessano comunque, anche prima delle scadenze sopra indicate, dalle ore del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: - compimento del 75 anno di età dell Assicurato; - estinzione totale anticipata del Mutuo; nel caso in cui vi siano più Assicurati relativamente al medesimo Mutuo, le coperture cessano per tutti gli Assicurati e la Compagnia provvederà alla restituzione del premio non goduto secondo quanto disciplinato all art. 10; - estinzione totale anticipata del Mutuo in relazione alla liquidazione del Sinistro per Decesso o per Invalidità Totale Permanente; nel caso in cui vi siano più Assicurati relativamente al medesimo Mutuo, per gli Assicurati non colpiti dal Sinistro le coperture cessano anticipatamente e la Compagnia provvederà alla restituzione del premio non goduto secondo quanto previsto all art. 10; - accollo del Mutuo da parte di terzi, come previsto dall articolo 1273 del Codice Civile; - esercizio del diritto di recesso, come disciplinato al successivo Articolo - 5. In nessun caso la Compagnia sarà obbligata a corrispondere alcuna Prestazione Assicurata per Sinistri che si verifichino oltre il termine di durata della copertura assicurativa. Articolo - 5. Diritto di recesso dell Assicurato L Assicurato può recedere dalla Copertura assicurativa entro 60 giorni dalla data di decorrenza recandosi presso la filiale del Contraente ove è stata sottoscritta la Dichiarazione di Adesione e compilando l apposito modulo oppure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso la filiale stessa. Il Contraente darà quindi informazione del recesso alla Compagnia secondo le modalità concordate dalle Parti. Qualora fosse già stato corrisposto il Premio assicurativo, la Compagnia provvederà al suo rimborso per il tramite del Contraente nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Nel caso in cui il premio fosse stato finanziato il premio rimborsato andrà a ridurre di pari importo il debito residuo dell Assicurato in relazione al Mutuo. In caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, il recesso dall Assicurazione da parte di uno degli Assicurati: a) non pregiudicherà la prosecuzione dell Assicurazione a favore degli altri Assicurati nel caso sia stata scelta l opzione A) (Assicurazione intera) di cui all art. 2.1; b) comporterà il recesso automatico per tutti gli altri Assicurati nel caso sia stata scelta l opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui all art di 13

13 Articolo - 6. Prestazioni assicurate, criteri di Indennizabilità, rischi compresi e precisazioni, valutazione del danno, arbitrato Articolo Prestazioni Assicurate L'assicurazione prevede, in caso di decesso o Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell'assicurato, che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della copertura, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte della Compagnia del Capitale Residuo del Mutuo o dell'apertura di Credito in essere alla data del Sinistro, salve le limitazioni previste al successivo articolo 7 e i limiti di indennizzo previsti all'articolo 11. Relativamente all evento Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia la Compagnia garantisce i casi ove l Assicurato subisca un infortunio o una malattia durante il periodo contrattuale, dal quale derivi un invalidità totale e permanente riconosciuta della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, di grado pari o superiore al 60% della totale e fermo restando le esclusioni riportate all articolo 7.2. Si precisa che la garanzia Invalidità Totale Permanente è prestata in via complementare alla garanzia principale di decesso e che il pagamento di una prestazione comporta la decadenza dell altra garanzia prevista dal contratto. Ai fini della determinazione del Capitale Residuo, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del sinistro, siano state regolarmente corrisposte. Si precisa che nel caso in cui l importo mutuato fosse superiore alla somma di Euro ,00 prevista come limite massimo, la Compagnia liquiderà un importo calcolato applicando al Capitale Residuo in essere alla data del sinistro il rapporto esistente tra tale limite massimo e l importo mutuato. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l opzione B) - pro quota di cui all Articolo - 2.1, il Capitale Residuo, o l importo liquidabile in caso di somma mutuata superiore al limite di Euro ,00, calcolato come sopra indicato, saranno riproporzionati in pro quota dividendo i rispettivi importi interi per il numero complessivo di cointestatari Assicurati. Per data del sinistro si intende rispettivamente: per la copertura in caso di morte, la data di decesso; per l Invalidità Totale Permanente, la data dell accadimento dell Infortunio, ovvero, in caso di malattia, la data della richiesta di certificazione medica attestante l Invalidità Totale Permanente presentata agli Enti competenti Nel caso in cui non avvenga nessuno dei due eventi (decesso o invalidità totale permanente) prima della scadenza del periodo di Copertura, non è prevista alcuna prestazione a carico della Compagnia e il Premio versato resta acquisito da quest ultima. Articolo Criteri di Indennizzabilità dell Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia Infortunio In caso di infortunio il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente (D.P.R n 1124 e successive modificazioni intervenute). Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell Infortunio. Se al momento dell Infortunio l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado d Invalidità Permanente tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. 6 di 13

14 L indennità per Invalidità Totale Permanente è dovuta se l Invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza dell Assicurazione entro due anni dal giorno dell infortunio, sempreché la data dell accadimento dell Infortunio sia antecedente alla cessazione della copertura assicurativa. Malattia In caso di malattia il grado di Invalidità Permanente viene valutato facendo riferimento ai valori elencati nella Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente (D.P.R n 1124 e successive modificazioni intervenute). La percentuale di Invalidità Permanente verrà accertata in un periodo compreso fra sei e diciotto mesi dalla data di denuncia della malattia. In ogni caso la valutazione verrà effettuata tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. Articolo Valutazione del danno relativamente all Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia La valutazione del danno è effettuata direttamente dalla Compagnia, o da un medico legale da questa incaricato. Articolo Arbitrato relativamente all Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia In caso di disaccordo sulla natura dell infortunio o della malattia che abbiano determinato l Invalidità Totale Permanente oppure in merito al grado di Invalidità Permanente, ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da un terzo Arbitro da nominare con apposito atto. In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l Arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo Arbitro. Resta sin d ora inteso che la città, sede di svolgimento dell arbitrato, sarà quella ove ha sede l Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell Assicurato. Articolo - 7. Esclusioni Articolo Esclusioni relative al Decesso Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso - senza limiti territoriali, senza tenere conto dei cambiamenti di professione e di attività sportiva - salvo nei casi in cui il decesso sia causato da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell Assicurato ad atti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari; - contaminazione biologica e/o chimica connessa direttamente o indirettamente ad atti terroristici; - guerra anche non dichiarata, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano, insurrezioni e atti di terrorismo. Verranno corrisposti altresì gli indennizzi derivanti da sinistri causati da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o di insurrezione popolare per il periodo massimo di 10 giorni dall inizio delle ostilità se ed in quanto l Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi; - partecipazione attiva dell Assicurato a risse, tranne per il caso di legittima difesa; - uso di stupefacenti e medicine in dosi non prescritte dal medico o di stati di alcolismo acuto o cronico; - pratica di attività sportive professionistiche; - partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; - incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; - incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo); - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l assicurato è privo della prescritta abilitazione; - trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) - atti volontari di autolesionismo dell Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato; - eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, 7 di 13

15 schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, inclusi gli stati di stress; - malattie e/o conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già diagnosticate all Assicurato al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione; - infezione da virus HIV o sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o stati assimilabili; - infortuni verificatesi prima della data di decorrenza della polizza; - suicidio, se avviene nei primi ventiquattro mesi dalla decorrenza della garanzia. Articolo Esclusioni Relative all Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia La copertura non è operante nei seguenti casi: - invalidità, malattie, malformazioni, lesioni dell Assicurato verificatesi e note all Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da esse derivanti; - incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; - incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo); - partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano. Verranno corrisposti altresì gli indennizzi derivanti da sinistri causati da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o di insurrezione popolare per il periodo massimo di 10 giorni dall inizio delle ostilità se ed in quanto l Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi; - partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e rivoluzioni; - contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici; - dolo dell Assicurato; - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione; - infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; - i sinistri provocati volontariamente dall Assicurato; - i sinistri causati da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell Assicurato, a meno che l uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; - operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell Assicurato; - atti volontari di autolesionismo dell Assicurato o nel caso in cui si trovi in uno stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato; - malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le forme maniaco-depressive o stati paranoici; - conseguenze della pratica dei seguenti sport : equitazione o partecipazione a concorsi ippici, sport aerei, salto con gli sci, combinata nordica, bobsleigh, skeleton, skiathlon, sci alpinismo o fuori pista e snowboard fuori pista, alpinismo, immersioni subacquee, volo a vela, pratica di speleologia, scalate in cordata o in solitario, bungee jumping, tauromachia; - tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; - conseguenze della pratica di tutti gli sport professionali, che comporti un compenso o una remunerazione; - trasformazioni o assestamento energetico dell atomo naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera); - gravidanza e parto, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi. Articolo - 8. Beneficiari Nel caso in cui avvenga uno dei due eventi oggetto del presente contratto il beneficio della prestazione assicurata spetta all Ente Erogatore. Il pagamento della Prestazione Assicurata verrà quindi eseguito dalla Compagnia nei confronti dell Ente Erogatore, quale Beneficiario dell Assicurazione, ed avrà piena efficacia liberatoria a favore della Compagnia stessa in relazione agli obblighi assunti da quest ultima in base alla Polizza Collettiva. 8 di 13

16 L Ente Erogatore utilizzerà gli importi versati dalla Compagnia per estinguere o ridurre il debito residuo derivante dal Mutuo, rendendo disponibili agli eredi e/o aventi causa dell Assicurato l eventuale eccedenza. In ogni caso la prestazione verrà erogata per il tramite del Contraente. Il Contraente s impegna sin d ora a manlevare e tenere indenne la Compagnia da ogni pretesa che venga avanzata in relazione al predetto pagamento. Articolo - 9. Premio Le prestazioni assicurate sono garantite previo pagamento alla Compagnia di premi unici, per il tramite del Contraente, in via anticipata e in un unica soluzione. Il premio unico viene trattenuto da parte del Contraente direttamente dal mutuo erogato e viene pagato dal Contraente stesso alla Compagnia, oppure il pagamento del premio unico può avvenire tramite addebito su un conto corrente indicato dall Assicurato. La determinazione del Premio dipende dalla durata originaria del Mutuo espressa in mesi. Nel caso in cui l importo mutuato fosse superiore al limite di Euro ,00, l importo richiesto da considerare per il calcolo del premio per ciascun Assicurato sarà pari a tale limite. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l Opzione B) - assicurazione pro quota di cui al precedente Articolo - 2.1, l importo richiesto da considerare per il calcolo del premio per ciascun Assicurato sarà pari all importo intero di finanziamento richiesto diviso per il numero di cointestatari assicurati. Qualora l importo così ottenuto fosse superiore al limite di Euro ,00, l importo richiesto da considerare per il calcolo del premio per ciascun Assicurato sarà pari a tale limite. Nella tabella che segue si possono osservare alcune esemplificazioni degli importi di premio in relazione alla copertura assicurativa. Capitale assicurato Durata iniziale Anni 5 Anni 10 Anni 15 Anni 20 Anni 25 Anni 30 Mesi 60 Mesi 120 Mesi 180 Mesi 240 Mesi 300 Mesi ,00 587, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Articolo Rimborso ratei di Premio non goduti In caso di anticipata risoluzione o estinzione del Mutuo rispetto ai termini originariamente convenuti, che non sia dovuta a liquidazione del Sinistro per Decesso o per Invalidità Totale Permanente, la Compagnia provvede alla quantificazione della quota parte di Premio, corrispondente al periodo di Assicurazione che non verrà goduto. L importo del rimborso si determina applicando la seguente formulazione: R = P x [((N-K-2) x (N-K-1))/(N x (N+1))] dove: R = rimborso P = premio versato al netto dell imposta sulle assicurazioni di cui all art. 14. N = durata Copertura inizialmente comunicata (espressa in mesi interi) K = permanenza in copertura espressa in mesi interi (il mese in cui decorre la copertura assicurativa viene considerato per intero, mentre, il mese in cui avviene l estinzione anticipata della copertura assicurativa non viene considerato) Tale importo verrà corrisposto dalla Compagnia al Contraente. In caso di estinzione parziale del Mutuo l Assicurazione resta in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Prestazione Assicurata verrà calcolata dalla Compagnia come se non fosse avvenuta l estinzione parziale. Articolo Limiti di indennizzo Per ogni sinistro l indennizzo non potrà superare la somma di Euro ,00, anche nel caso in cui l Assicurato risulti assistito da più applicazioni della presente copertura assicurativa. 9 di 13

17 Articolo Denuncia di sinistro In caso di sinistro l Assicurato o gli aventi causa possono recarsi allo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto o inviare la richiesta direttamente alla Compagnia mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Cnp UniCredit Vita S.p.A.: P.zza F. Durante, Milano, o contattare il servizio clienti al numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore Articolo Decesso Alla denuncia di decesso devono essere allegati i seguenti documenti: - richiesta di liquidazione firmata dagli aventi diritto; - copia della Dichiarazione di Adesione e della Dichiarazione di Buono Stato di Salute compilate e sottoscritte dall Assicurato; - originale del certificato di morte dell Assicurato; - certificato del medico che ha constatato il decesso; - copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto in ospedale; - copia della prima cartella clinica in cui è stata diagnosticata la malattia che ha causato il decesso; - copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche; - dichiarazione del Contraente attestante l importo residuo del finanziamento o, in alternativa, esplicita lettera di svincolo; - copia del verbale delle Autorità che hanno rilevato l incidente, in caso di morte violenta o accidentale. Articolo Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia Alla denuncia devono essere allegati i seguenti documenti: - richiesta di liquidazione firmata dagli aventi diritto; - copia della Dichiarazione di Adesione e della Dichiarazione di Buono Stato di Salute compilate e sottoscritte dall Assicurato; - notifica di Invalidità Totale Permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, etc.), in difetto relazione del medico legale attestante l Invalidità Totale Permanente e il relativo grado; - dettagli dell Infortunio o della malattia che hanno generato l Invalidità; - nel caso di invalidità dovuta a incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute; - dichiarazione del Contraente attestante l importo residuo del finanziamento o, in alternativa, esplicita lettera di svincolo. La Compagnia si riserva il diritto di richiedere - per la disamina del sinistro - copia delle cartelle cliniche o dichiarazioni di altri medici curanti. In caso di morte violenta o accidentale (infortunio, suicidio, omicidio) occorre copia del verbale dell Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le circostanze del decesso. Per particolari situazioni di fatto, la Compagnia potrà richiedere eventuale documentazione suppletiva. Articolo Liquidazione del sinistro La Compagnia esegue i pagamenti delle prestazioni garantite in unica soluzione entro 30 giorni: - dalla data di ricezione della documentazione completa richiesta comprovante il decesso; - dalla data di accertamento dello stato di Invalidità Totale Permanente. Articolo Regime Fiscale Regime fiscale dei premi I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Sono invece soggetti all imposta sulle assicurazioni i premi che sono corrisposti a fronte di coperture afferenti al ramo danni, quali nel caso del presente contratto l Invalidità Totale Permanente. L imposta sulle assicurazioni è pari al 2,5% del premio medesimo. I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di Decesso o di Invalidità Permanente superiore al 5%, danno diritto annualmente ad una detrazione dall Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall Assicurato alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Alla data di redazione del presente documento è facoltà dell Assicurato detrarre dalla suddetta imposta un importo pari al 19% dei premi versati per l assicurazione di cui sopra sino a euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 10 di 13

18 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. Si specifica che il presente contratto prevedendo il pagamento di un premio unico anticipato, consente la detrazione fiscale del premio solo nel corso del primo anno. Regime fiscale delle prestazioni assicurate Le somme corrisposte relativamente alle prestazioni assicurate dal presente contratto sono esenti dall IRPEF. Articolo Documentazione da consegnare all Assicurato All Assicurato dovranno essere consegnati i seguenti documenti: a) Richiesta di Adesione; b) Informativa Privacy (consenso al trattamento dei dati sensibili); c) Condizioni Contrattuali. Una copia della Richiesta di Adesione e dell Informativa Privacy, entrambe sottoscritte dall Assicurato, dovranno rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Compagnia qualora ne faccia richiesta. Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulle e quindi inoperanti le garanzie di cui alla Richiesta di Adesione. Articolo Legge applicabile La Legge applicabile alla Convenzione è quella italiana. Articolo Comunicazioni Tutte le comunicazioni da parte dell Assicurato alla Compagnia con riferimento alla Convenzione dovranno essere fatte per iscritto. Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate al domicilio conosciuto dell Assicurato stesso. Articolo Reclami Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto è possibile scrivere a: CNP UniCredit Vita S.p.A. - Piazza F. Durante, Milano od inviare un fax al numero Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: CNP UniCredit Vita S.p.A., - Ufficio Reclami, Piazza F. Durante, Milano, fax , info_reclami@cnpvita.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono fax , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Articolo Lingua della Convenzione Si precisa che la Convenzione è redatta in lingua italiana. Articolo Altre assicurazioni Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dalla Compagnia con la presente Convenzione possono cumularsi con quelle di altre coperture assicurative contratte dall Assicurato. Articolo Estensione territoriale La Copertura assicurativa ha validità in tutti i Paesi del Mondo. Articolo Cessione dei diritti L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal contratto di assicurazione. Articolo Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell Assicurato o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal contratto. 11 di 13

19 TABELLA INAIL PERCENTUALI INVALIDITÀ PERMANENTE D.P.R Nº1124 DESCRIZIONE PERCENTUALE Destro Sinistro Sordità completa di un orecchio 15% Sordità completa bilaterale 60% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi 100% Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40% Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: - con possibilità di applicazione di protesi efficace 11% - senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30% Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio 5% Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50% 40% Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40% 30% Perdita del braccio: - per disarticolazione scapolo-omerale 85% 75% - per amputazione al terzo superiore 80% 70% Perdita del braccio al terzo medio o totale dell avambraccio 75% 65% Perdita dell avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60% Perdita di tutte le dita della mano 65% 55% Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30% Perdita totale del pollice 28% 23% Perdita totale dell indice 15% 13% Perdita totale del medio 12% Perdita totale dell anulare 8% Perdita totale del mignolo 12% Perdita della falange ungueale del pollice 15% 12% Perdita della falange ungueale dell indice 7% 6% Perdita della falange ungueale del medio 5% Perdita della falange ungueale dell anulare 3% Perdita della falange ungueale del mignolo 5% Perdita delle due ultime falangi dell indice 11% 9% Perdita delle due ultime falangi del medio 8% Perdita delle due ultime falangi dell anulare 6% Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8% Anchilosi totale dell articolazione del gomito con angolazione tra gradi: - in semipronazione 30% 25% - in pronazione 35% 30% - in supinazione 45% 40% - quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione 25% 20% Anchilosi totale dell articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55% 50% Anchilosi totale dell articolazione del gomito in estensione completa o quasi: - in semipronazione 40% 35% - in pronazione 45% 40% 12 di 13

20 - in supinazione 55% 50% - quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione 35% 30% Anchilosi completa dell articolazione radio-carpica in estensione rettilinea 18% 15% se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: - in semipronazione 22% 18% - in pronazione 25% 22% - in supinazione 35% 30% Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 45% Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l applicazione di un apparecchio articolato 80% Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70% Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 65% Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 55% Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50% Perdita dell avampiede alla linea tarso-metatarso 30% Perdita dell alluce corrispondente metatarso 16% Perdita totale del solo alluce 7% Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, 3% ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35% Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20% Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11% 13 di 13

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