CIRCOLARI INAIL. Circolari. Sostituzione di un componente del Collegio dei Sindaci.

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1 CIRCOLARI INAIL 3 Circolari Circolare n. 51 del 17 ottobre 2011 OGGETTO: Sostituzione di un componente del Collegio dei Sindaci. Premessa: Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, ha nominato(1) - a decorrere dal 1 ottobre in rappresentanza del Ministero dell Economia e delle Finanze, la dr.ssa Laura DURANO, quale componente effettivo del Collegio dei Sindaci di questo Istituto, in sostituzione del dr Giorgio GISCI, collocato a riposo. La dr.ssa Laura DURANO rimarrà in carica per il restante periodo del quadriennio di durata dell Organo. Composizione: Con la nomina della dr.ssa Laura DURANO il Collegio dei Sindaci è così composto: Presidente Paola Chiari Vice Presidente Carlo Conte In rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali In rappresentanza del Ministero dell Economia e delle Finanze Membri effettivi Angelo Fabio Marano Ugo Menziani Giuseppe Silveri Laura Durano Annamaria Pastore In rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali In rappresentanza del Ministero dell Economia e delle Finanze Membri supplenti Marina Danella Alessandra Ferro Fabio Bruno Palumbo Stefania Mazzuoli Lamberto Romani Francesca Abate Rita Ruccia In rappresentanza del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali In rappresentanza del Ministero dell Economia e delle Finanze IL DIRETTORE GENERALE (1) Decreto Interministeriale 27 settembre

2 3 CIRCOLARI INAIL Circolare n. 52 del 17 ottobre 2011 OGGETTO: Conferimento funzioni di Sostituto delegato al controllo. Il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti(1) ha conferito(2) al Vice Procuratore Generale, dott. Francesco D Amaro, le funzioni di Sostituto delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell INAIL(3). IL DIRETTORE GENERALE (1) Adunanza del 20-21luglio (2) Deliberazione n. 214 del 24 agosto 2011 (3) Art. 12 della legge 21 marzo 1958, n Circolare n. 53 del 18 ottobre 2011 OGGETTO: Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1 luglio Quadro Normativo D.P.R. n del 30 giugno 1965: Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche ed integrazioni Artt D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968: Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell assicurazione generale obbligatoria, recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura Legge n. 780 del 27 dicembre 1975: Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale Legge n. 251 del 10 maggio 1982: Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Circolare n. 24 del 12 maggio 1982: Legge 26 febbraio 1982 n 54. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale Circolare n. 41 dell 11 luglio 1985: Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10 maggio 1982, n Nuove norme procedurali. Modifica dei moduli 67bis - Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile Circolare n. 56 del 6 novembre 1991: Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1 luglio Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1 luglio 1991 Legge n. 243 del 19 luglio 1993: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica Legge n. 81 dell 11 marzo 2006: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell agricoltura, dell agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d impresa Legge n. 296 del 27 dicembre 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), art. 1, comma

3 CIRCOLARI INAIL 3 Determina del Presidente n. 98 del 18 aprile 2011: Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2011 per i settori Industria, Agricoltura, Medici Radiologi e Tecnici Sanitari di Radiologia autonomi Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 giugno 2011: Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2011, nel settore industria (1) Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 giugno 2011: Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2011, nel settore agricoltura (2) Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 giugno 2011: Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2011, in favore dei medici colpiti da malattie professionali e da lesioni causate dall azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive (3) Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 giugno 2011: Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, colpiti da malattie e da lesioni causate dall azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, decorrenza 1 luglio 2011 (4) PREMESSA Sulla base dei decreti ministeriali citati nel quadro normativo, è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1 luglio Di conseguenza, con la presente circolare vengono distintamente illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, operano le misure retributive di seguito indicate. Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in Euro 69,91 (5). Retribuzione annua minima Euro ,10 Retribuzione annua massima Euro ,90 Nel settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in Euro ,41 (6). (1) Allegato 1. (2) Allegato 2. (3) Allegato 3. (4) Allegato 4. (5) Decreto Ministeriale del 13 giugno (6) Decreto Ministeriale del 13 giugno

4 3 CIRCOLARI INAIL In particolare: Lavoratori subordinati a tempo determinato Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Su retribuzione annua convenzionale Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo massimo Euro ,41 Euro ,10 Euro ,90 Lavoratori autonomi Su retribuzione annua convenzionale Euro ,10 7 Per i medici radiologi colpiti dall azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, opera la seguente misura retributiva annua a decorrere dal 1 luglio 2011: Retribuzione convenzionale Euro ,37 Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi operano le seguenti misure retributive annue a decorrere dal 1 luglio 2011: Eventi anno 2005 e precedenti ,25 x 1,0115 = ,52 Eventi anno ,79 x 1,0115 = ,27 Eventi anno ,53 x 1,0115 = ,87 Eventi anno ,02 x 1,0115 = ,10 Eventi anno 2009, 2010 e ,73 x 1,0115 = ,71 ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE Nei settori industriale e agricolo l importo dell assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di Euro 1.936,80. Per i medici radiologi colpiti dall azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, l importo dell assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di Euro ,37 secondo le seguenti percentuali: un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti; un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti; un sesto negli altri casi. (7) Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell industria. 600

5 CIRCOLARI INAIL 3 INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati: Lavoratori subordinati a tempo determinato 8 Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Lavoratori autonomi Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale: Euro 39,58 9 Euro 44,49 10 RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso, di seguito indicate, ha provveduto direttamente la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni11, secondo i seguenti criteri. RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE Settore industriale I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono12: Per l'anno 2009 e precedenti: 1,0155 Per l anno 2010 e I semestre ,0000 Settore agricolo La riliquidazione delle prestazioni per il settore agricolo avviene come di seguito indicato: Lavoratori subordinati a tempo determinato Su retribuzione annua convenzionale Euro ,41 13 Lavoratori subordinati a Su retribuzione effettiva tempo indeterminato: compresa entro i limiti rendite con decorrenza dal previsti per il settore 1 gennaio 1982 industriale: minimo massimo Euro ,10 Euro ,90 Lavoratori subordinati a Su retribuzione annua tempo indeterminato: convenzionale Euro ,41 rendite con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1982 (8) Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni in Legge n. 81 dell 11 marzo (9) Legge n. 54/1982 e Circolare Inail n. 24/1982. (10) Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d). (11) Allegato 5. (12) Testo Unico, art. 116 e Decreto ministeriale del 15 ottobre (13) D.P.R. n. 448 del 27 aprile

6 3 CIRCOLARI INAIL Lavoratori autonomi: Su retribuzione annua rendite con decorrenza convenzionale Euro ,41 anteriore al 1 giugno 1993 Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1 giugno 1993 Su retribuzione minimale del settore industriale Euro ,10 14 INTEGRAZIONE RENDITA Per i casi di integrazione rendita relativi all anno 2011 non definiti entro la data in cui si è proceduto ad effettuare la rivalutazione (14 ottobre 2011), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell importo del rateo di rendita rivalutato. ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA L importo dell assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed agricolo, ed ammonta ad Euro 483,37 (15). ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI Gli importi degli assegni continuativi (16) vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato: INABILITÀ (%) SETTORE INDUSTRIALE SETTORE AGRICOLO Da 50 a 59 Euro 271,26 Euro 339,76 Da 60 a 79 Euro 380,56 Euro 474,10 Da 80 a 89 Euro 706,56 Euro 813,92 Da 90 a 100 Euro 1.088,54 Euro 1.153, a.p.c. Euro 1.572,57 Euro 1.637,11 INDIRIZZI OPERATIVI ALLE UNITÀ TERRITORIALI AI FINI DELLA RILI- QUIDAZIONE Le Unità territoriali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni: a) le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata (17); b) gli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all infortunio ed alla malattia professionale (18), che al 1 luglio 2011 dovranno essere adeguati (19) alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi (20); c) le prestazioni segnalate con gli appositi tabulati inviati annualmente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni: 1. liquidazioni particolari (cod. 2-3) (14) Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d). (15) Testo Unico, artt. 76 e 218 e Legge n. 251/1982. (16) Testo Unico, artt. 124 e 235 e Legge n. 780/1975. (17) Allegato 4: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso. (18) Legge n. 248/1976 (19) Legge n. 251/1982, art. 11. (20) Circolare n. 41/

7 CIRCOLARI INAIL 3 2. rendite cessate successivamente al 1 luglio 2011 per i settori industria ed agricoltura e medici radiologi 3. rendite unificate. Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificate di competenza fino all anno 2010, va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole (21). In occasione della rivalutazione decorrente dal 1 luglio 2011 per i settori industria, agricoltura,medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha provveduto alla riliquidazione della rendite sulla base della retribuzioni già acquisite. RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE Con effetto dall anno 2006 (22), è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari (23) (cod ), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore (24). Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di dicembre 2011, sempre che siano state effettuate le verifiche reddituali, altrimenti si azzerano. INOLTRO DEI TABULATI CON I DATI DELLA RIVALUTAZIONE La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato un apposito tabulato con i dati a suo tempo contenuti nei moduli 150/I mecc. e 151/I mecc. alle Direzioni Regionali, per la distribuzione alle dipendenti Unità operative, nonché alle Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano ed alla Sede Regionale di Aosta. COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE E INDA- GINE ANAGRAFICA La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc. Tali moduli, tra l altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle quote integrative e delle rendite a superstiti come risulta memorizzata negli archivi magnetici. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i propri dati anagrafici aggiornati, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei moduli sopra citati, compilando la dichiarazione stampata sul retro. Le Sedi, al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione ed aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso. AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITA- LI DELLE RENDITE Al fine di consentire con la massima sollecitudine la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale che il montante dei ratei pregressi vanno riferiti al 1 luglio 2011 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. (21) Testo Unico, art. 80. (22) Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art.1, comma 778. (23) Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 11. (24) Decreto legge n. 115 del 30 giugno 2005, art.14, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 17 agosto

8 3 CIRCOLARI INAIL Le Unità operative procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali dovranno chiedere il rinvio delle cause - tanto in primo grado, quanto in sede di appello - per apportare gli eventuali aggiornamenti alla conclusioni già rese. IL DIRETTORE GENERALE Allegati: 5 (omissis) Circolare n. 54 del 10 novembre 2011 OGGETTO: Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione. Quadro Normativo Decreto legge n. 402 del 29 luglio 1981 (legge n. 537 del 26 settembre 1981): Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito. Articolo 13: determinazione del tasso di interesse Circolare Inail n. 51 del 10 agosto 1982: Interessi sulle rateazioni e sulle dilazioni - decreto interministeriale 15 maggio 1982 Decreto legge n. 318 del 14 giugno 1996 (legge n. 402 del 29 luglio 1996): Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito. Articolo 3, comma 4: maggiorazione del tasso di interesse Decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998: Disposizioni per l introduzione dell EURO nell ordinamento nazionale, a norma dell articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n Articolo 2, comma 1: parametri di indicizzazione Legge n. 448 del 23 dicembre 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Articolo 14: indicazione del tasso ufficiale di sconto come base per la determinazione del tasso di interesse Circolare n. 31 del 25 maggio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: Criteri applicativi per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi ed accessori di legge Circolare n. 41 del 9 aprile 2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: Determinazione dei criteri in materia di autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, di cui all art. 2, comma 11, della legge n. 389 del 1989 Circolare Inail n. 56 del 27 luglio 2001: Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001): articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative. Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 26 settembre 2005 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2005): Rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai tesorieri e cassieri degli enti ed organismi pubblici sottoposti al regime di tesoreria unica Provvedimento della Banca Centrale Europea del 3 novembre 2011: Tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell eurosistema 604

9 CIRCOLARI INAIL 3 Premessa La Banca Centrale Europea ha fissato all 1,25% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell eurosistema (ex TUR) (1), che decorre dal 9 novembre 2011 (2). Conseguentemente sono fissati: il 7,25% (3) per l interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori il 6.75% (4) per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili (5). Rateazioni e dilazioni La nuova misura del tasso sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione: presentate a partire dal 9 novembre 2011 presentate in data anteriore al 9 novembre 2011 a condizione che: - la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione - la Sede abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 9 novembre 2011 o successiva (6). Al fine di agevolare le operazioni di calcolo, è stato predisposto un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell ultimo periodo (7). IL DIRETTORE GENERALE Allegati: 1 (1) Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 26 settembre (2) Provvedimento B.C.E. del 3 novembre (3) Tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell eurosistema più 6 punti. (4) Tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell eurosistema più 5,5 punti. (5) Circolare n. 56/2001, per quanto riguarda le modalità di applicazione. (6) Circolare n. 51/1982, pag. 2, terzo capoverso. (7) Allegato

10 3 CIRCOLARI INAIL RIEPILOGO TASSI Allegato 1 alla circ. n.54/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /2000 DATA Provvedimento BANCA D ITALIA MISURA % TASSO DECORRENZA N. CIRCOLARE , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /2003 Data Provvedimento B.C.E. MISURA % TASSO DECORRENZA N. CIRCOLARE , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / / /04/2009 7, / /05/2009 7,00 13/05/ / /04/2011 7,25 13/04/ / /07/2011 7,50 13/07/ / /11/2011 7,25 09/11/ /

11 CIRCOLARI INAIL 3 Circolare n. 56 del 24 novembre 2011 OGGETTO: Nomina del Commissario straordinario dell INAIL. Quadro Normativo Legge 9/3/1989, n. 88 e successive modificazioni D.Lvo 30/6/1994, n. 479 e successive modificazioni D.P.R. 24/9/1997, n. 367 D.L. 31/5/2010, n. 78, art. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 30/7/2010, n. 122 Premessa Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, ha nominato (1) l Avv. Gian Paolo Sassi Commissario straordinario dell INAIL, con i poteri attribuiti al Presidente dell Istituto. L Avv. Gian Paolo Sassi rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, non oltre il 31 marzo IL DIRETTORE GENERALE (1) D.I. 10 novembre Circolare n. 58 del 24 novembre 2011 OGGETTO: Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione. Quadro Normativo Decreto legge n. 402 del 29 luglio 1981 (legge n. 537 del 26 settembre 1981): Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito. Articolo 13: determinazione del tasso di interesse Circolare Inail n. 51 del 10 agosto 1982: Interessi sulle rateazioni e sulle dilazioni - decreto interministeriale 15 maggio Decreto legge n. 318 del 14 giugno 1996 (legge n. 402 del 29 luglio 1996): Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito. Articolo 3, comma 4: maggiorazione del tasso di interesse. Decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998: Disposizioni per l introduzione dell EURO nell ordinamento nazionale, a norma dell articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n Articolo 2, comma 1: parametri di indicizzazione. Legge n. 448 del 23 dicembre 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Articolo 14: indicazione del tasso ufficiale di sconto come base per la determinazione del tasso di interesse. Circolare n. 31 del 25 maggio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: Criteri applicativi per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi ed accessori di legge. 607

12 3 CIRCOLARI INAIL Circolare n. 41 del 9 aprile 2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: Determinazione dei criteri in materia di autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, di cui all art. 2, comma 11, della legge n. 389 del Circolare Inail n. 56 del 27 luglio 2001: Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001): articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative. Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 26 settembre 2005 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2005): Rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai tesorieri e cassieri degli enti ed organismi pubblici sottoposti al regime di tesoreria unica. Provvedimento della Banca Centrale Europea dell 8 dicembre 2011: Tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell eurosistema. Premessa La Banca Centrale Europea ha fissato all 1,00% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell eurosistema (ex TUR) (1), che decorre dal 14 dicembre 2011 (2). Conseguentemente sono fissati: il 7,00% (3) per l interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori il 6,50% (4) per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili (5). Rateazioni e dilazioni La nuova misura del tasso sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione: presentate a partire dal 14 dicembre 2011 presentate in data anteriore al 14 dicembre 2011 a condizione che: - la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione - la Sede abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 14 dicembre 2011 o successiva (6). Al fine di agevolare le operazioni di calcolo, è stato predisposto un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell ultimo periodo (7). IL DIRETTORE GENERALE Allegati: 1 (1) Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 26 settembre (2) Provvedimento B.C.E. dell 8 dicembre (3) Tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell eurosistema più 6 punti. (4) Tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell eurosistema più 5,5 punti. (5) Circolare n. 56/2001, per quanto riguarda le modalità di applicazione. (6) Circolare n. 51/1982, pag. 2, terzo capoverso. (7) Allegato

13 CIRCOLARI INAIL 3 RIEPILOGO TASSI Allegato 1 alla circ. n. 58/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /2000 DATA Provvedimento BANCA D ITALIA MISURA % TASSO DECORRENZA N. CIRCOLARE , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /2003 Data Provvedimento B.C.E. MISURA % TASSO DECORRENZA N. CIRCOLARE , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / / /04/2009 7, / /05/2009 7,00 13/05/ / /04/2011 7,25 13/04/ / /07/2011 7,50 13/07/ / /11/2011 7,25 09/11/ / /12/2011 7,00 14/12/ /

14 3 CIRCOLARI INAIL Circolare n. 59 del 20 dicembre 2011 OGGETTO: Determinazione del n 31 del 14 ottobre Riclassificazione della Sede di Terni. Si comunica che, in ottemperanza alla determinazione di cui all oggetto, dal 28 novembre 2011 le Sede di Terni è stata riclassificata da tipologia A a tipologia B. La sua Sede dirigenziale di riferimento è quella di Perugia. Per effetto di tale provvedimento, la sede locale di Orvieto, già alle dipendenze di quella di Terni, passerà anch essa sotto la responsabilità della Sede di Perugia. Disposizioni Le Strutture terranno conto della riclassificazione delle Sede in oggetto ai fini del costante aggiornamento delle informazioni, in particolare sui canali tecnologici di comunicazione interna ed esterna. IL DIRETTORE GENERALE Circolare n. 60 del 20 dicembre 2011 OGGETTO: Chiusura dell Agenzia INAL situata presso il Comune di Verres (AO). Apertura dell Agenzia INAIL presso il Comune di Pont St. martin (AO). Si comunica che, a decorrere dal 30 novembre c.a. l agenzia INAIL, situata presso i locali del Comune di Verres, è stata chiusa. Dal giorno 5 dicembre 2011 è operante, presso il Comune di Pont. St. Martin - via Emile Chanoux n primo piano - un altra Agenzia INAIL che osserverà il seguente orario: lunedì ore 9,00-12,00. Disposizioni Le Strutture terranno conto dei cambiamenti verificatisi ai fini del costante aggiornamento delle informazioni, in particolare sui canali tecnologici di comunicazione interna ed esterna. IL DIRETTORE GENERALE 610

15 CIRCOLARI INAIL 3 Circolare n. 61 del 23 dicembre 2011 OGGETTO: Regolamento per l erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione. Quadro Normativo DETPRES n. 261 del 29 settembre 2011 Regolamento per l erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione Delibera del C.S. n. 9 del 4 febbraio 2009 Approvazione modifiche al Regolamento per l erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro. Circolare Inail n. 30 del 13 gennaio 2007 Regolamento per l erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro. Delibera del C.d.A. n. 23 del 22 gennaio 2007 Regolamento per l erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro. Decreto Ministero della Salute n. 332/1999 Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell ambito del Servizio Sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe. Testo Unico n del 30 giugno 1965 Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Legge n. 449/1997 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. Legge n. 13/1989 Disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. D.M. LL.PP. n. 236/1989 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l accessibilità, l adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell eliminazione delle barriere architettoniche. INDICE Premessa Titolo I - Disposizioni generali Titolo II - Fornitura dei dispositivi tecnici e livelli delle prestazioni Titolo III - Particolari dispositivi e opere per il superamento e/o l abbattimento delle barriere architettoniche Titolo IV - Interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione PREMESSA Il Presidente dell INAIL con Determinazione n. 261 del 29 settembre 2011 ha approvato il nuovo Regolamento per l erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione (cfr. allegato 1 alla presente circolare) che abroga ogni precedente istruzione che risulti in contrasto con le disposizioni in esso contenute. Il Regolamento, come noto, è considerato un documento basilare nelle attività svolte dall INAIL per favorire il recupero dell integrità fisica e psichica delle persone con disabilità da lavoro ed uno degli strumenti fondamentali per l attuazione del sistema di tutela globale ed integrata che l Istituto intende garantire ai propri assicurati. Il predetto Regolamento disciplina l erogazione alle persone con disabilità da lavoro di dispositivi tecnici (protesi, ortesi, ausili), di adattamenti per veicoli di trasporto, di sistemi e ausili informatici 611

16 3 CIRCOLARI INAIL e domotici, di contributi per l abbattimento delle barriere architettoniche nel contesto domestico. Regola, inoltre, i livelli di assistenza protesica, fornendo indicazioni sulle diverse tipologie di intervento e sulle modalità di fornitura nonché sulle modalità di realizzazione di interventi atti a favorire il reinserimento degli assicurati disabili nella vita di relazione. Con l obiettivo di proseguire il percorso teso a realizzare un modello sempre più evoluto di presa in carico del lavoratore infortunato e tecnopatico, si è ravvisata la necessità di adeguare il Regolamento in oggetto al costante progresso scientifico e tecnologico che ha consentito, in questi ultimi anni, di ottenere prodotti sempre più evoluti e più efficienti dal punto di vista del loro utilizzo, procedendo, nel contempo, ad una ridefinizione delle modalità di fornitura di alcuni dispositivi tecnici. In sede di predisposizione del nuovo testo, si sono tenuti in debita considerazione gli indirizzi programmatici assunti dal C.I.V. in materia di interventi di fornitura di protesi e di reinserimento degli infortunati nella vita di relazione. In particolare, nella Relazione programmatica , in relazione al reinserimento sociale e lavorativo, sono stati individuati tra gli obiettivi attuativi delle Linee di mandato strategico il passaggio ad un assetto consolidato dell attività di reinserimento nonché la creazione di una rete che, attraverso la collaborazione con le Istituzioni ed altri soggetti operanti sul territorio, renda possibile la completa ed efficace erogazione dei servizi di reinserimento medesimo. I contenuti del Regolamento, inoltre, sono stati aggiornati tenendo in considerazione la profonda evoluzione culturale rispetto ai temi della disabilità che, da ultimo, si è concretizzata nell elaborazione del sistema di Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF), adottata dall Organizzazione Mondiale della Sanità nel L ICF, infatti, ha dato una nuova connotazione al concetto di riabilitazione che non viene più inteso unicamente nell accezione di recupero funzionale, ma con un significato più complessivo che comprende la riappropriazione da parte della persona divenuta disabile della capacità di autodeterminazione e del proprio ruolo nel contesto familiare, socio-ambientale e lavorativo. Peraltro, nell ambito dell elaborazione del nuovo Regolamento si è tenuto conto sia delle esigenze in costante evoluzione degli assistiti che delle proposte avanzate, tramite una specifica indagine conoscitiva, dalle Unità Territoriali sulla base dell esperienza maturata nel corso degli anni in sede di applicazione del Regolamento. Al fine di facilitare l orientamento rispetto alle novità contenute nel Regolamento in oggetto e agevolare, quindi, l applicazione, si segnalano di seguito le modifiche e/o le integrazioni più significative apportate. Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 2 (Soggetti destinatari) È stato previsto un ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente destinatari delle prestazioni previste dal Regolamento. Sono stati compresi tra i beneficiari sia delle prestazioni protesiche che delle iniziative di sostegno al reinserimento gli assistiti ex IPSEMA, mentre gli interventi di cui al Titolo IV hanno come destinatari anche i familiari conviventi dei lavoratori assicurati e quelli superstiti dei lavoratori deceduti per cause lavorative. Art. 4 (Équipe multidisciplinari) Come noto, l équipe multidisciplinare costituisce una modalità di lavoro caratterizzata dall integrazione di varie professionalità, che viene posta in essere ogniqualvolta le conseguenze dell evento tutelato determinino, per l assicurato, difficoltà ricadenti in più aree di vita per ovviare alle quali si rende necessario l intervento di figure professionali diverse. Gli infortunati ed i tecnopatici, infatti, possono venire a trovarsi in situazioni di particolare disagio, oltre che in relazione alla gravità delle lesioni riportate o della malattia professionale contratta, per l insorgere e l acuirsi di problemi di varia natura (familiari, professionali, socio-ambientali). Effettuata un attenta valutazione, l équipe multidisciplinare si attiva prendendo in carico l infortunato sul lavoro o il tecnopatico ed elaborando il progetto riabilitativo individualizzato. Tale proget- 612

17 CIRCOLARI INAIL 3 to è il momento centrale della presa in carico del lavoratore infortunato che ricomprende tutte le iniziative di tipo sanitario, amministrativo e sociale, adottate congiuntamente e sulla base di una valutazione complessiva che tenga conto del profilo psico-fisico della persona presa in carico e nei confronti della quale si intende realizzare una tutela globale e integrata. Compito fondamentale dell équipe è quello di fare in modo che gli interventi a favore dell assicurato siano integrati e ordinatamente programmati in una visione complessiva ed armonicamente finalizzata, pur se attraverso azioni plurime, all obiettivo ultimo del suo recupero psico-fisico, sociale e lavorativo. Quanto sopra evidenzia l importanza che le équipe multidisciplinari lavorino, al loro interno, secondo una logica di riconoscimento reciproco dei saperi nonché di integrazione delle competenze, dei ruoli e delle specifiche azioni tecnico-professionali. La scarsa o assente sinergia potrebbe provocare discontinuità nell ambito dell intervento complessivo e farebbe, comunque, venir meno il valore aggiunto che scaturisce dal coordinato e organico svolgersi delle varie attività. Le équipe multidisciplinari di I e II livello possono avvalersi, nella definizione ed attuazione del progetto riabilitativo individualizzato, delle competenze espresse dall équipe multidisciplinare istituita presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e la sua Filiale di Roma e, in relazione alle necessità, delle competenze del personale specialistico del Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra. È prevista inoltre l équipe multidisciplinare di III livello o centrale, composta da professionalità delle Strutture centrali competenti (D.C.Ri.Pro., D.C.Prestazioni, Sovrintendenza Medica Generale) e che riproduce le competenze tecnico-professionali presenti nel nucleo base dell équipe multidisciplinare operante nelle UU.TT. L équipe multidisciplinare di III livello o centrale ha il compito di fornire orientamento e consulenza per la soluzione dei casi più complessi o controversi inerenti l applicazione del Regolamento in oggetto, sottoposti dalle équipe multidisciplinari di II livello. La predetta équipe potrà essere integrata, per gli ambiti di rispettiva competenza, da professionalità operanti in altre Unità Centrali (C.T.E., Servizio Formazione, D.C.S.I.T., ecc.) in relazione al contenuto della tematica da trattare. Titolo II FORNITURA DEI DISPOSITIVI TECNICI E LIVELLI DELLE PRESTAZIONI Nell introdurre le modifiche al Titolo II del Regolamento, si ritiene opportuno rammentare che nella dizione dispositivi tecnici rientrano le protesi, gli ausili, le ortesi che vengono così definiti: - Ausilio: qualsiasi prodotto (inclusi dispositivi, apparecchiature, strumenti, sistemi tecnologici, software), di produzione specializzata o di comune commercio, atto a prevenire, compensare, tenere sotto controllo, alleviare o eliminare menomazioni, limitazioni nelle attività, o ostacoli alla partecipazione (ISO 9999/2007); - Protesi (o esoprotesi): dispositivi che applicati al corpo ed esterni sostituiscono in parte o del tutto parti del corpo mancanti ; - Ortesi: dispositivi che applicati esternamente o indossate su parti del corpo presenti hanno il fine di sostenere, allineare, impedire, o correggere deformità o aumentare, migliorare o controllare la funzionalità compromessa. Art. 11 (Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi tecnici) Per i dispositivi previsti dall art. 5 del presente Regolamento e, in particolare, per i dispositivi di cui all elenco 2 e 3 del Nomenclatore Tariffario si precisa quanto segue: qualora l assicurato intenda rivolgersi ad un fornitore di sua fiducia, la tariffa di riferimento sarà quella derivante dalle procedure di acquisizione espletate; l eventuale maggiorazione di prezzo rispetto alla tariffa stabilita con la procedura d acquisizione è a carico dell assicurato; qualora non sia stata espletata la procedura di acquisizione da parte delle Strutture territoriali ed il Centro Protesi non fornisca i dispositivi richiesti, la Struttura, una volta acquisito il preventivo della ditta liberamente scelta dall assicurato, sarà tenuta a valutare la congruità tecnica ed economica del preventivo stesso in base ad un apposita indagine di mercato secondo le vigenti disposizioni in materia. 613

18 3 CIRCOLARI INAIL Art. 12 (Dispositivi personalizzati non previsti nel Nomenclatore di cui alla lettera b) dell art. 5) Per i dispositivi di cui alla lettera b) dell art. 5 del Regolamento, Dispositivi personalizzati non inclusi nel Nomenclatore Tariffario (extratariffari), sia riconducibili che non riconducibili al Nomenclatore Tariffario, ai fini dell autorizzazione, il prezzo proposto dall azienda fornitrice prescelta dall assicurato potrà essere confrontato con il prezzo presente in un elenco appositamente istituito ed aggiornato periodicamente dal Centro Protesi di Vigorso di Budrio. Tale elenco rappresenta un nuovo strumento di lavoro appositamente creato in occasione della stesura del presente Regolamento per agevolare l attività delle Strutture territoriali. Art. 24 (Menomazioni dell apparato visivo) È stata meglio definita ed ampliata la tipologia dei dispositivi che è possibile concedere in presenza di menomazioni dell apparato visivo. Tra le novità è stata prevista l erogazione di lenti a contatto rigide, semirigide e morbide, nonché la fornitura di riserva per gli occhiali correttivi. Art. 29 (Menomazioni degli arti superiori) Per facilitare il reinserimento attivo in ambito sociale degli assistiti, è stata posta particolare attenzione alle esigenze degli assicurati con menomazioni agli arti inferiori e superiori. Sia nel presente articolo, che nell articolo 31, sono state previste particolari protesi in silicone personalizzato che permettono di uniformare il colore della protesi nel periodo estivo al colorito abbronzato della pelle. In particolare, per gli arti superiori è stata inserita la possibilità di prescrivere i seguenti dispositivi: protesi di riserva (estiva) in silicone personalizzato per le amputazioni della mano; cosmesi di riserva (estiva) in silicone personalizzato per protesi di arto superiore. L art. 29 prevede, altresì, l estensione in misura pari al 50% del tempo di rinnovo del dispositivo di riserva (allegato 4 del Regolamento). Art. 31 (Menomazioni degli arti inferiori) Sempre per facilitare la vita di relazione dei disabili da lavoro, anche per le menomazioni degli arti inferiori è stata inserita la possibilità di autorizzare i seguenti dispositivi: protesi di riserva (estiva) in silicone personalizzato per le amputazioni del piede; cosmesi di riserva (estiva) in silicone personalizzato per protesi di arto inferiore; Anche nell art. 31 è stata prevista l estensione in misura pari al 50% del tempo di rinnovo del dispositivo di riserva (allegato 4 del Regolamento). Protesi da bagno Le modifiche apportate riguardano, in particolare, la non prescrivibilità dell applicazione di: - ginocchiera di sospensione (dispositivo extratariffario) di scorta; - cuffia di scorta, sia del tipo previsto dal Nomenclatore Tariffario che extratariffario. Fornitura di calzature e plantari Relativamente alle calzature di rivestimento (Elenco 2 del n. T.), fermo restando che la tariffa autorizzabile è quella ottenuta sulla base di quanto indicato all art. 11, si precisa che per questa tipologia di calzature possono essere prescritti solo i seguenti codici di aggiuntivo previsti dal n. T. per le calzature ortopediche: (numerata superiore al 46) (traforatura del tomaio) (suola e tacco antisdrucciolo), tutti con quantità pari a 2. Art. 35 (Forniture per casi particolari) È stata confermata la possibilità di erogare dispositivi tecnici di postura ed antidecubito, oltre a 614

19 CIRCOLARI INAIL 3 quelli già previsti, nonché ulteriori accessori e dispositivi/ausili per la continenza e l incontinenza urinaria e fecale. Per facilitare la vita di relazione, inoltre, è stata prevista, nei confronti degli assicurati con gravi disabilità, la prescrizione di una carrozzina speciale multiuso idonea anche per l accesso in acqua ed utilizzabile su terreni accidentati (sabbia, neve, ciottoli, ecc.). Al fine di rendere le prestazioni più aderenti alle esigenze dei disabili, i dispositivi indicati nel presente articolo e/o comunque contemplati dal Nomenclatore Tariffario, potranno essere prescritti, oltre che agli assistiti affetti da paraplegia, tetraplegia, paraparesi e tetraparesi, anche agli assistiti per i quali natura e gravità dei postumi conseguenti all evento dannoso ne rendano necessaria la fornitura. Art. 36 (Dispositivi ed ausili per la pratica di attività sportive e motorie) In considerazione dell importanza che le attività sportive e motorie rivestono nel recupero dell integrità psico-fisica della persona con disabilità, si è provveduto a disciplinare la possibilità di prescrivere dispositivi ed ausili per l espletamento di tali attività con un apposito articolo. La novità contenuta nell art. 36 è rappresentata dalla possibilità di prescrivere un secondo dispositivo tecnico/ausilio per una seconda attività sportiva. Per quanto concerne, poi, l adattamento tecnico dell attrezzatura (ad esempio impugnatura dell arco per tiro a segno o della racchetta da tennis, ecc.) o del mezzo commerciale (ad esempio bicicletta) utilizzati per la pratica dell attività sportiva, nel Regolamento si è precisato che tale adattamento può riguardare solo interventi finalizzati a rendere più efficiente e confortevole la postura (ad esempio modifiche del sellino, della pedivella, del manubrio in una bicicletta) da adottare nell utilizzo dello strumento sportivo. Si forniscono, per un miglior orientamento tra le tipologie, le sostanziali caratteristiche che differenziano l attività sportiva agonistica, non agonistica, motoria. Per attività sportiva agonistica s intende quella forma di attività sportiva a carattere sistematico e/o continuativo, organizzata dalle Federazioni ed Enti riconosciuti dal C.O.N.I. a livello nazionale per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello (cfr. circolare del Ministero della Sanità n. 7 del 31 gennaio 1983). L attività sportiva viene definita non agonistica quando per età, categoria o tipo di competizione svolta non rientra nella definizione data all agonismo dalla rispettiva Federazione sportiva e si differenzia dal caso precedente in quanto la finalità non prevede di conseguire prestazioni sportive di un certo livello (cfr. D.M.18/2/1982). Per attività motoria s intende quella attività fisica mirata al recupero del contatto con il proprio sé corporeo e relazionale, al miglioramento dell autostima e del senso di gratificazione nonché alla sperimentazione dei valori etico-sociali ed allo sviluppo delle interazioni sociali. Titolo III PARTICOLARI DISPOSITIVI E OPERE PER IL SUPERAMENTO E/O l ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Relativamente al presente Titolo, oltre a segnalare, di seguito, gli articoli che hanno subito modifiche/integrazioni significative, si vuole mettere in evidenza la predisposizione dell allegato 6 del Regolamento (Disciplinare tecnico per l esecuzione di opere murarie e/o impiantistiche per il superamento e/o abbattimento delle barriere architettoniche di cui agli articoli 38, 39, 42 e 43 con oneri a carico dell INAIL) contenente, in particolare, indicazioni circa le tipologie degli interventi ammessi, gli importi massimi autorizzabili, la documentazione da presentare per la realizzazione degli interventi con oneri a carico dell INAIL, le modalità istruttorie a cura delle Strutture Territoriali, le modalità di erogazione degli oneri a carico dell INAIL. Il processo di erogazione dei dispositivi tecnici e degli interventi di cui al Titolo III avviene sulla base di un progetto riabilitativo per l infortunato e/o tecnopatico, elaborato dalle diverse figure professionali dell èquipe multidisciplinare di primo livello. Il progetto riabilitativo personalizzato deve contenere la valutazione della situazione dell assicurato (condizioni di vita, difficoltà incontrate dal lavoratore nelle attività quotidiane, esigenze ed aspettative, caratteristiche dell ambiente di utilizzo dell ausilio), l indicazione degli obiettivi di autonomia e di partecipazione che si intendono perseguire per quel dato lavoratore, l individuazione degli ausili idonei alla specifica situazione, nonché gli interventi di supporto alla vita di relazione, di cui ai paragrafi seguenti, da porre in essere anche integrandosi con eventuali progetti terapeutico-riabilitativi e socio-assistenziali elaborati da Enti e servizi del territorio. 615

20 3 CIRCOLARI INAIL Il progetto riabilitativo è dunque il momento centrale della presa in carico prevista dal presente Regolamento che non può essere delegato ad altri organismi/enti ma deve, soprattutto per i casi più gravi, integrarsi con i progetti riabilitativi delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali del territorio. Art. 39 (Dispositivi ed interventi per l abbattimento e/o superamento delle barriere architettoniche in ambiente domestico) Per quanto riguarda i dispositivi e gli interventi per l abbattimento e/o il superamento delle barriere architettoniche in ambiente domestico, al fine di facilitare l applicazione operativa del Regolamento, si è provveduto a distinguere gli interventi relativi: a) all adeguamento degli ambienti per facilitare la deambulazione/accessibilità agli ambienti interni ed esterni (rampe, scivoli, bagni, ecc.); b) all adeguamento funzionale e alle modifiche impiantistiche (sanitari, rubinetterie, maniglioni, ecc.); c) all adeguamento degli arredi per facilitare l accessibilità e la fruibilità dell ambiente domestico (piani cottura, lavelli, elettrodomestici, ecc.). È stata meglio declinata la prescrizione di dispositivi speciali per la garanzia di continuità del funzionamento delle apparecchiature essenziali concesse (es. gruppo di continuità e/o un generatore elettrico della potenza utile ad alimentare gli apparecchi forniti). Nello stesso articolo è stata aggiunta un ulteriore novità che riguarda la possibilità per il lavoratore divenuto disabile che avesse in corso, prima dell evento dannoso, la costruzione di un alloggio, di ottenere un intervento di adeguamento per la propria disabilità, riguardante la sola fornitura in opera di ausili particolari (quali porte scorrevoli, sanitari per persone disabili, ecc.) in sostituzione di quelli standard previsti nel capitolato e non ancora installati. Pertanto, potrà essere autorizzata la differenza di costo tra gli appositi ausili e quelli previsti dal capitolato di compravendita. L équipe multidisciplinare di I livello, per quanto concerne gli arredi ed i dispositivi speciali, dovrà provvedere, in collaborazione con il tecnico della CTE Regionale, ad una verifica dei bisogni di autonomia e di sicurezza dell infortunato (anche in relazione a particolari situazioni di vita quali vivere da soli, adempiere a ruoli familiari, inadeguatezza o carenza di figure di sostegno), dell effettiva capacità di utilizzo da parte dell infortunato degli ausili e degli adattamenti, nonché degli esiti che si intendono conseguire in termini di miglioramento della sua qualità della vita. Per quanto concerne l adattamento di arredi nuovi o esistenti l importo massimo autorizzabile non può essere superiore a più IVA. Art. 40 (Comandi speciali e adattamenti - Modifiche dei veicoli) Per favorire l autonomia della persona disabile nei suoi spostamenti, soprattutto per facilitare il reinserimento lavorativo della stessa, è stata prevista la possibilità della concessione di comandi speciali e/o di adattamenti/allestimenti per un secondo veicolo utilizzato esclusivamente per l attività lavorativa principale. Inoltre, per i veicoli nuovi provvisti di cambio automatico di serie per i quali non sia possibile risalire al costo specifico dello stesso, sono stati previsti rimborsi forfettari in base alla tipologia dell autovettura nella seguente misura: fino a cc di cilindrata; da 1400 a 1999 cc di cilindrata; se di cilindrata pari o superiore ai 2000 cc. In analogia a quanto sopra previsto il rimborso forfettario compete, nelle misure sopra indicate, anche nel caso di riparazione del cambio automatico di serie su un veicolo nuovo, mentre non compete alcun rimborso se si tratta di riparazione di un cambio automatico su una vettura usata. Art. 41 (Ausili informatici) Altra significativa novità è l ampliamento della possibilità di concedere gli ausili informatici, oltre che agli infortunati sul lavoro, sulla base delle valutazioni dell équipe multidisciplinare di primo livello ed ai fini dell autonomia nella comunicazione e nell accesso all informazione ed alla cultura, anche ai lavoratori, prima non contemplati, affetti da malattie professionali gravemente invalidanti, tali da limitare la vita di relazione e l autonomia. 616

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