PIANO GENERALE E REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI

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1 Allegato alla delibera n. 109 del 12/12/2006 PIANO GENERALE E REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI (Testo Presentato in Commissione il 22 novembre 2006)

2 INDICE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI... 1 Articolo 1 - Quadro normativo di riferimento... 1 Articolo 2 - Definizioni... 1 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI... 4 Articolo 3 - Contenuti e finalità... 4 Articolo 4 - Zonizzazione... 4 Articolo 5 - Classificazione dei mezzi pubblicitari... 4 TITOLO II IMPIANTI DI AFFISSIONE... 4 Articolo 6 - Quantificazione impianti pubbliche affissioni... 4 Articolo 7 - Quantificazione impianti per affissione diretta... 5 Articolo 8 - Disciplina centro storico... 5 Articolo 9 - Ripartizione tra affissioni commerciali e sociali... 5 Articolo 10 - Tipologia degli impianti ammessi... 6 Articolo 11 - Individuazione degli spazi e collocazione degli impianti... 6 TITOLO III CARTELLI PUBBLICITARI... 7 Articolo 12 - tipologie e superficie massima... 7 TITOLO IV ALTRI MEZZI PUBBLICITARI... 7 Articolo 13 - Disciplina... 7 Articolo 14 - Impianti pubblicitari di servizio... 8 LIBRO III REGOLAMENTO DEI MEZZI O DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE... 9 Articolo 15 - Ambito di applicazione del regolamento... 9 Articolo 16 - Collocazione vietata... 9 Articolo 17 - Collocazione fuori dal centro abitato... 9 Articolo 18 - Collocazione nel centro abitato...10 Articolo 19 - Dimensioni massime...11 Articolo 20 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne e dei mezzi pubblicitari...11 Articolo 21 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi...12 Articolo 22 - Pubblicità itinerante...12 Articolo 23 - Esclusione...13 Articolo 24 - Stazioni di servizio e relative aree di parcheggio...13 Articolo 25 - Stazioni di rifornimento di carburante...13 Articolo 26 - Messaggi pubblicitari a carattere temporaneo...13 TITOLO II - NORME SPECIFICHE DEI MEZZI O DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI...14 Articolo 27 - Insegne di esercizio...14 Articolo 28 - Cartelli pubblicitario...15 Articolo 29 - Manifesti ed impianti di affissione...15 Articolo 30 - Striscioni, locandine, stendardo e bandiera...15 Articolo 31 - Segno orizzontale reclamistico...16 Articolo 32 - Targhe di esercizio e pubblicitarie...16 Articolo 33 - Bacheche...16 Articolo 34 - Tende pubblicitarie...16 Articolo 35 - Impianto a messaggio variabile...17 Articolo 36 - Impianto di insegne o targhe coordinate...17 Articolo 37 - Vetrofania...17 Articolo 38 - Pubblicità sui veicoli...17 Articolo 39 - Pubblicità fonica...18 Articolo 40 - Preinsegne...19 Articolo 41 - Impianti pubblicitari di servizio...19 Articolo 42 - Cartelli pubblicitari temporanei...19 Articolo 43 - Pubblicità nei cantieri...19 TITOLO III: COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE...20 Articolo 44 - Norme generali...20 Articolo 45 - Collocazione di insegne...21 Articolo 46 - Collocazione targhe...21 Articolo 47 - Bacheche ed insegne di valore storico...21 Articolo 48 - Collocazione tende pubblicitarie...21 Articolo 49 - Caratteristiche degli impianti di affissioni...22 Articolo 50 - Pubblicità nei cantieri...22 LIBRO IV - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE...23 I

3 Articolo 51 - Autorizzazione all installazione Articolo 52 - Competenza al rilascio dell autorizzazione...23 Articolo 53 - Norme generali sull autorizzazione...23 Articolo 54 - Domanda di autorizzazione...24 Articolo 55 - Casi particolari...24 Articolo 56 - Rilascio dell'autorizzazione...25 Articolo 57 - Dichiarazione di inizio attività...25 Articolo 58 - Poteri responsabilità e diritti di terzi...25 Articolo 59 - Targhette di identificazione...26 Articolo 60 - Interventi di sostituzione e modifica...26 Articolo 61 - Termine di validità dell'autorizzazione...26 Articolo 62 - Rinnovo dell'autorizzazione...26 Articolo 63 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione Articolo 64 - Deposito cauzionale...27 Articolo 65 - Decadenza dell'autorizzazione...27 Articolo 66 - Anticipata rimozione...27 Articolo 67 - Vigilanza...28 Articolo 68 - Divieti e limitazioni...28 Articolo 69 - Sanzioni amministrative...28 Articolo 70 - Materiale pubblicitario abusivo...28 Articolo 71 - Emersione dell abusivismo...29 LIBRO V - NORME FINALI E TRANSITORIE...30 Articolo 72 - Norme abrogate...30 Articolo 73 - Norme transitorie...30 Articolo 74 - Entrata in vigore del regolamento...30 Articolo 75 - Allegati Allegato A - Abaco dei supporti e criteri di installazione dei vari formati e tipi Allegato B - Progetti esecutivi degli impianti...30 Note...31 II

4 LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Quadro normativo di riferimento 1. Il presente atto è disposto ai sensi: del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 i, contenente la disciplina relativa all applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni; del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della strada) e del decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n.495, contenente il Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada; del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, riguardante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; della vigente normativa in materia urbanistica-edilizia. 2. Per quanto non disposto nel presente atto si rinvia alla disciplina contenuta nelle disposizioni normative di cui al precedente comma del presente articolo. 3. Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla normativa di cui al precedente comma 1 comportano l'adeguamento automatico del presente atto. Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini dell applicazione del presente atto per: - altro mezzo pubblicitario si intende, se non definito diversamente, l impianto, il supporto o il manufatto non compreso tra quelli definiti altrove nel presente articolo tra cui: insegne e preinsegne; cartello; targhe di esercizio e pubblicitarie; tende e vetrofanie; pubblicità sui veicoli; ogni messaggio pubblicitario riferito ad iniziative occasionali con durata limitata; impianto di insegne o targhe coordinate; pubblicità diversa dall affissione effettuata su strutture temporanee di cantieri edili; impianti pubblicitari di servizio; striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, - aree esterne al territorio urbanizzato, si intende l intero territorio comunale comprese le zone agricole e le zone territoriali extraurbane, con esclusione delle quote parti dello stesso relative al centro storico ed al centro abitato; - aree pubbliche o di uso pubblico si intende qualsiasi spazio o area appartenente al demanio od al patrimonio di enti pubblici ovvero a privati ma assoggettati a servitù di passaggio o di uso pubblico; - bacheca si intende vetrinetta con frontale apribile, o a giorno, installata a muro o su recinzione o collocate a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menu, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi; - cartello o cartello pubblicitario si intende il manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce idonee o finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, con durata superiore a 30 giorni e riservati ad un unico emittente, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi diversi dai manifesti delle affissioni, diverso da quelli destinati ad affissione pubblica e diretta; quindi risultano compresi in questa definizione i mezzi con messaggio pubblicitario prevalentemente di tipo commerciale che non comportano l affissione di manifesti o nei quali non avvenga una rotazione con cadenza almeno mensile e risultino quindi riservati ad un solo emittente del messaggio pubblicitario, installati su spazi pubblici o privati che non sono sede o pertinenza accessoria della attività oggetto di pubblicità. Esso e' utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta; - centro abitato si intende quota parte del territorio comunale delimitato con apposita deliberazione comunale ai sensi dell art. 4 del citato nuovo Codice della Strada, con la sola esclusione delle perimetrazioni, eventualmente operate dalla vigente pianificazione urbanistica comunale, del centro storico del capoluogo e della frazione di S.Michele dei Mucchietti),; - centro storico si intende la quota parte del territorio comunale corrispondente alla zona territoriale omogenea A degli strumenti urbanistici vigenti, nonché ai sensi della vigente legislazione regionale (attualmente articolo A-7dell allegato 1 della legge della Regione Emilia Romagna 24/03/2000 n.20); - impianto pubblicitario, impianto di pubblicità o di propaganda o mezzo pubblicitario o altro mezzo si intende, se non diversamente specificato, qualsiasi supporto, struttura o manufatto, di qualunque materiale, forma o aspetto, predisposta o idoneo per ospitare forme di comunicazione visive o acustiche per la diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, indipendentemente dalla suo posizionamento o collocazione fissa, mobile o trasportata. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta; 1

5 - impianto per pubbliche affissioni si intendono l impianto pubblicitario di proprietà del Comune, collocati esclusivamente in spazi ed aree pubbliche o immobili privati utilizzati dal Comune o chi per esso per l esercizio del servizio diritto di affissione; - impianto privato per affissioni dirette si intende l impianto pubblicitario di proprietà privata per l affissione di manifesti e simili effettuata per conto altrui direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune e dai suoi concessionari; - impianto di tipo poster o grande impianto si intende l impianto per pubbliche affissioni o impianto per affissioni dirette di dimensione 600 cml per 300 cml; - impianto del tipo a Cilindro, impianto del tipo a stelo, impianto del tipo a parete, impianto del tipo a stendardo, impianto del tipo a totem, impianto del tipo a su pali si intendono, rispettivamente, i mezzi o impianti pubblicitari rappresentati graficamente negli allegati al presente piano e regolamento; - impianto a messaggio variabile si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta; - impianto di insegne o targhe coordinate si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq. installato nell area di pertinenza delle attività; - impianto pubblicitario di servizio si intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (quali pensiline per fermata autobus, transenne parapedonali, cestini per rifiuti, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta; - insegna di esercizio si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività' a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività', poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. L Insegna può essere anche luminosa sia per luce propria che per luce indiretta; - manifesto si intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici con durata inferiore a 30 giorni; - pertinenza si intende qualsiasi bene immobile (fabbricato, area, strutture ecc.) asservito in modo durevole a servizio o ad ornamento delle strade o delle aree pubbliche di cui ai punti precedenti ii ; - preinsegna si intende una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e, comunque, nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta; - PTCP si intende il Piano di Coordinamento territoriale provinciale; - PSC si intende Piano strutturale Comunale; - pubblicità itinerante, si intende l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredate da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto diversamente disposto di seguito. - segno orizzontale reclamistico si intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici; - sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali; - strada si intende l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, ovvero appartenente al demanio pubblico ovvero appartenente a privati ma assoggettata a servitù di passaggio o di uso pubblico comprese le strade vicinali; - striscione, locandina, stendardo e bandiera si intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. - targa di esercizio si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine o nel caso in cui si rinunci alla posa di insegne sulle vetrine stesse; - tenda pubblicitaria si intende il manufatto mobile o semimobile in tessuto o in materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi, con tipologia a sbalzo o appoggiata, fissa o ritraibile; - veicolo si intende la definizione data dal nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione; 2

6 - veicolo pubblicitario o veicolo a vela si intende quello appositamente predisposto con strutture o mezzi pubblicitari per la diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici in modo stanziale, circolante o itinerante; - vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive, serigrafia, acidatura o sabbiatura di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici; - zonizzazione si intende la suddivisione del territorio comunale in quote parti al fine di prevedere una disciplina diversificata o particolare nell ambito del presente piano. 2. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle definizioni e disciplina contenute nel citato nuovo codice della strada, nel relativo regolamento di esecuzione iii e nelle altre disposizioni normative richiamate nel suesposto quadro normativo. 3

7 LIBRO II - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 3 - Contenuti e finalità 1. Il Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità ha ad oggetto la pianificazione e la disciplina delle quantità, della qualità, delle modalità, delle tipologie e della distribuzione sul territorio comunale degli impianti di pubblicità e propaganda e dei mezzi pubblicitari, nessuno escluso, in relazione alle esigenze di carattere sociale ed economico, della concentrazione demografica, della tutela ambientale, paesaggistica e della qualità architettonica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle prescrizioni e della pianificazione territoriale ed urbanistica. 2. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti sopra elencati e di disciplinare i criteri e le modalità per l installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell ambiente urbano. Articolo 4 - Zonizzazione 1. Al fine di disciplinare la distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale si considera suddiviso nelle seguenti zone: Centro Storico; Centro Abitato; Aree esterne al territorio urbanizzato. 2. Nessun nuovo cartello pubblicitario potrà essere installato nelle aree esterne al territorio urbanizzato, nonché nelle zone e nei sistemi di cui al vigente art.33 del Piano di Coordinamento territoriale provinciale ( PTCP), così come disposto dall art.30 del Piano strutturale Comunale (PSC), ad eccezione delle strade, relative aree di pertinenza ed altre porzioni di territorio di competenza di Enti Pubblici diversi dal Comune. Il processo di attuazione del presente Piano dovrà tendere alla progressiva eliminazione dei cartelli pubblicitari nelle aree esterne al territorio urbanizzato su strade di competenza del Comune. In ogni caso gli impianti, i mezzi o i cartelli pubblicitari potranno essere mantenuti in essere od installati nei limiti di quanto disposto dai vigenti normativa e strumenti generali ed attuattivi, nazionali regionali, provinciali e comunali in materia di tutela ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia. 3. Il presente piano si intenderà automaticamente modificato in adeguamento della normativa urbanistica al variare della stessa. 4. Qualora ritenuto necessario, al fine di preservare meglio gli interessi pubblici in questa sede tutelati, anche con riferimento a zone delimitate del territorio comunale, i presenti piano e regolamento, possono essere integrati e/o meglio specificati con piani o elaborati particolareggiati adottati con deliberazione della giunta comunale. Articolo 5 - Classificazione dei mezzi pubblicitari 1. AI fini del presente piano, i mezzi pubblicitari sono così classificati: impianti di affissione pubblica o diretta; cartelli pubblicitari; altri mezzi di pubblicità e propaganda. TITOLO II IMPIANTI DI AFFISSIONE Articolo 6 - Quantificazione impianti pubbliche affissioni 1. Lo stato di fatto degli impianti di pubblica affissione è il seguente: 2. superficie per affissione pubblica (istituzionale, sociale e commerciale) mq (minimo per legge 18 mq x abitanti) di superficie complessiva sopraindicata può essere incrementata in misura adeguata a soddisfare la richiesta di affissione degli utenti, e comunque fino e non oltre a mq al fine di consentire il posizionamento di impianti in zone sprovviste, o di nuova edificazione, o dove maggiore è la domanda di affissione. 4

8 3. La tipologia degli impianti di pubbliche affissioni attualmente installati nel Centro Storico rimane invariata, gli altri impianti posti al di fuori del Centro Storico saranno progressivamente sostituiti con gli impianti di nuova tipologia previsti dal presente piano. 4. La sostituzione degli impianti esistenti con i nuovi modelli deve avvenire gradualmente per stralci funzionali (vie o zone della città), sulla base di progetti predisposti dal Comune, ai sensi del quadro normativo di riferimento, osservando quanto segue: - rispetto dei vincoli posti a tutela dei beni culturali e dell ambiente e del paesaggio dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento all art.10 del Decreto legislativo n. 42 del , e conseguente rimozione degli impianti posti in deroga a tali vincoli, salvo parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell impianto con l aspetto, il decoro ed il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela; - ridistribuzione degli spazi di affissione pubblica in base ai nuovi assetti urbani dovuti anche all espansione urbanistica del Comune; - adeguamento ai criteri di collocazione ed alle nuove tipologie di impianti indicati in seguito; - l amministrazione si riserva di modificare i limiti quantitativi di superficie sopra indicati per adeguarli ad eventuali nuove necessità con apposita delibera di Giunta Comunale. Articolo 7 - Quantificazione impianti per affissione diretta 1. La superficie degli impianti da destinare ad affissioni dirette non può superare il 50% del limite quantitativo complessivo di cui al precedente art Per le affissioni dirette devono essere realizzati impianti uguali ai modelli adottati per le affissioni pubbliche. 3. Si applicano le prescrizioni ed i criteri previsti dal presente piano relative ai parametri: economicocommerciali; dell impatto ambientale; del rapporto con l estensione del territorio comunale; del numero degli abitanti e dell attuale dimensionamento degli impianti di affissioni. 4. L assegnazione ai privati degli spazi per affissione diretta su area pubblica deve avvenire mediante lo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica secondo i seguenti criteri: - le localizzazioni sono determinate dall Amministrazione Comunale in conformità alle norme contenute nel presente piano e nelle disposizioni normative di cui al precedente articolo 2; - l atto di aggiudicazione e il contratto valgono come autorizzazione all installazione a favore delle Ditte aggiudicatarie per il periodo di durata delle concessioni. - possono essere utilizzati impianti del tipo: grande impianto cd poster 600 x 300; stendardo 200 x 140, stendardo o stelo 140 x Il Comune si riserva di riconsiderare le valutazioni sopra indicate una volta completato il processo di riqualificazione dell affissione pubblica e ridefinito le superfici degli impianti pubblici od in seguito a sopravvenute nuove esigenze. iv Articolo 8 - Disciplina centro storico 1. Il presente piano e regolamento non trova applicazione agli impianti di affissione nel Centro Storico la cui disciplina è rimandata all adozione di appositi atti normativi, progetti e/o piani nel rispetto della vigenti normativa urbanistico-edilizia e di quella relativa alla tutela dei beni culturali ed ambientali, in modo da garantire la salvaguardia dell ambiente antico ed una corretta distribuzione delle informazioni commerciali e sociali. 2. Le localizzazioni e installazioni di nuovi impianti pubblicitari, insegne di esercizio, impianti insegne o targhe coordinate che riguardino Piazza Garibaldi, sono assoggettate alla specifica normativa del vigente Piano di Recupero e di Riqualificazione della Piazza, a cui si fa espresso rinvio. 3. Sono vietati grandi impianti di tipo poster. Articolo 9 - Ripartizione tra affissioni commerciali e sociali 1. La superficie complessiva degli impianti pubblici è destinata per una parte pari al 20% a comunicazioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica e per la restante quota pari all 80% ad affissioni di natura commerciale. 5

9 2. Al fine di rispettare più agevolmente tale rapporto pur garantendo una omogenea ed efficace distribuzione sul territorio delle informazioni, in merito alle affissioni sociali si dispone che il quantitativo dei manifesti relativi alle attività istituzionali dell Amministrazione Comunale non superi le 60 copie, mentre per tutte le altre iniziative comunali (culturali, sportive, ecc.) il numero dei manifesti non può essere superiore a 50 copie. 3. L Amministrazione si riserva di utilizzare grandi impianti o stendardi per l affissione di manifesti a più fogli, per la diffusione di particolari iniziative la cui importanza rende indispensabile una forte diffusione degli stessi sul territorio. Articolo 10 - Tipologia degli impianti ammessi 1. E ammessa unicamente l installazione di impianti per le affissioni delle seguenti impianti del tipo a: - a cilindro; - parete cm 70 X 100; - parete cm 100 X 140; - parete cm 140 X 200; - parete cm 200 X 140; - parete cm 600 X 300; - stendardo cm 70 X 200; - stendardo cm 140 X 200; - stendardo cm 200 X 140; - stendardo (su palo o pali) cm 600 X 300; - stelo cm 70 X 100; - stelo cm 100 X 140; a totem cm 70 X 100; - totem cm 100 X Gli impianti previsti sono di nuova tipologia e sostituiranno gradualmente quelli esistenti. In particolare dovranno essere completamente eliminate le affissioni eseguite sui muri, steccati, recinzioni sia direttamente che su lamiere o altri supporti piani completamente aderenti. v 3. Gli impianti dovranno risultare uguali ai modelli adottati dal presente piano e descritti dagli elaborati grafici allegati. 4. Tutti gli impianti sono realizzati con struttura di sostegno in profilati metallici protetti dalla corrosione e verniciati, con procedimenti che assicurino assenza di manutenzione, nel colore RAL 7012 grigio. 5. I pannelli di supporto per i manifesti saranno realizzati con materiali protetti dalla corrosione o inossidabili (lamiera zincata, alluminio, acciaio inox, derivati plastici) e saranno fissati alla struttura con sistemi che ne rendano agevole la rimozione per esigenze di manutenzione o sostituzione. 6. Gli impianti del tipo cilindro potranno essere realizzati con un basamenti diversi, come marmo, pietra, calcestruzzo con inerti colorati, in modo da accordarsi con i materiali di pavimentazione. Il fissaggio a terra o a parete degli impianti dovrà comunque essere verificato dal costruttore e dall installatore e calcolato in relazione alle caratteristiche dei supporti in modo da garantire il rispetto delle norme di sicurezza e l incolumità di persone e cose. Articolo 11 - Individuazione degli spazi e collocazione degli impianti 1. Per ogni tipologia di impianto sono previsti criteri di collocazione specifici che dovranno essere rispettati per garantire una corretta ed efficace fruizione dei messaggi. 2. Gli elaborati grafici relativi a tali criteri sono allegati in calce al presente Piano. 3. Le caratteristiche e le dimensioni dei manifesti determinano i criteri di massima da seguire per la collocazione degli stessi: - manifesti di formato inferiore a cm 70 x Sono realizzati in questo formato locandine, manifesti funerari, avvisi di manifestazioni culturali e di offerte commerciali. Il formato ed il contenuto determinano una fruizione molto ravvicinata e lenta. La loro affissione dovrà avvenire preferibilmente su cilindro o totem. Gli spazi preferiti sono il Centro Storico, zone antistanti edifici pubblici, parchi e giardini, piazze; - manifesti funebri, di formato cm 50 x 70 - E previsto uno specifico supporto,gli ambiti preferibili, oltre a quelli precedentemente indicati, sono quelli vicini a chiese ed ospedali e cimiteri; - manifesti cm 70 x Sono realizzati in questo formato la maggior parte dei manifesti culturali, istituzionali e commerciali ma di ambito locale. Il formato ed il contenuto determinano una fruizione ravvicinata e lenta. La loro affissione dovrà avvenire preferibilmente su supporti a parete, in serie da 3 a 7 6

10 elementi, o su cilindro o totem. Gli spazi preferiti sono il Centro Storico, i centri abitati di frazione, zone antistanti edifici pubblici, parchi e giardini, piazze. - manifesti cm 100 x Sono in questo formato manifesti culturali di interesse regionale, manifesti cinematografici o commerciali. L affissione è preferibile su supporti a parete, su steli bifacciali, cilindro e su totem. Per le tipologie a parete e su steli si prevedono serie da 3 a 5 impianti poste, le prime, sui muri di recinzione di edifici pubblici, gli steli lungo le strade a lenta percorrenza come quelle limitrofe al centro storico, lungo le aiuole delle piste ciclabili e lungo percorsi pedonali ai margini di zone a verde pubblico, disposti a pettine o affiancati e visibili su ambo i lati; - manifesti cm 140 x 200 e 200 x Formato quasi esclusivamente commerciale, anche quando utilizzato per pubblicizzare attività culturale si tratta in genere di avvenimento di tale rilevanza da assumere comunque un preminente aspetto economico e quindi non assimilabile a comunicazione di pubblica utilità. Le installazioni sono prevalentemente a stendardo, poste lungo le vie anche di scorrimento relativamente veloce come strade e viali principali dal centro verso la periferia, preferibilmente in serie da 2 a 5 elementi, disposti a pettine o affiancati e visibili su ambo i lati; - grandi impianti o tipo poster cm 600 x Formato prevalentemente per messaggi commerciali da installare su impianto con autonomo supporto nei tipi monofacciale o bifacciale. In considerazione dell ingombro e del forte impatto visivo questi impianti devono essere dislocati preferibilmente lungo strade di scorrimento, nei parcheggi pubblici, in prossimità di centri commerciali o impianti sportivi e comunque su aree caratterizzate da ampie visuali libere. Al fine di ovviare all attuale dislocazione di tipo diffuso e disperso degli impianti che produce un maggiore inquinamento visivo e riduce l efficacia della comunicazione si ritiene fondamentale ricorrere preferibilmente alla collocazione di impianti in serie. TITOLO III CARTELLI PUBBLICITA RI Articolo 12 - tipologie e superficie massima 1. Con il Piano si stabilisce che possono essere installati sul territorio del Comune cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di mq Tale limite potrà essere modificato dalla Amministrazione con delibera di Giunta Comunale per eventuali esigenze sopravvenute dopo l approvazione del Piano. I cartelli pubblicitari, da installarsi preferibilmente nei pressi degli insediamenti commerciali o direzionali dovranno essere conformi alle caratteristiche e tipologie indicate nell art. 8 del presente Piano. In ogni caso detti cartelli pubblicitari non potranno essere installati nell ambito del territorio rurale, del territorio esterno a quello urbano nonché nelle zone e nei sistemi di cui all art.33 del PTCP, così come disposto dall art.30 del vigente PSC. 2. Per i cartelli sono autorizzate esclusivamente le seguenti misure: - cm 70 x cm 100 x cm 140 x cm 200 x I cartelli pubblicitari esistenti privi di autorizzazione che non risultano conformi alle norme del Codice della Strada ovvero alla vigente disciplina e pianificazione culturale, paesaggistica, architettonica e ambientale, dovranno essere rimossi ed eventualmente ricollocati in posizioni conformi. Gli impianti autorizzati che non risulteranno conformi al Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari ed alle norme del presente Piano nonché quelli posti su strade comunali in zone esterne ai centri abitati dovranno essere adeguati o rimossi allo scadere delle autorizzazioni o in concomitanza con interventi di subentro o variazione del messaggio. TITOLO IV ALTRI MEZZI PUBBLICITARI Articolo 13 - Disciplina 1. Tutti gli altri impianti pubblicitari o altri mezzi pubblicitari non rientranti nelle fattispecie di cui agli articoli precedenti, rimangono esclusi da limiti quantitativi e dai criteri tipologici indicati in precedenza, sono pertanto 7

11 soggetti soltanto alle norme e limitazioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari. Articolo 14 - Impianti pubblicitari di servizio 1. L installazione di impianti pubblicitari di servizio è subordinata alla stipula di apposita convenzione nella quale sono indicati anche durata ed oneri della autorizzazione e deve essere contemplata in piani particolareggiati o piani di arredo urbano approvati dal Comune. 8

12 LIBRO III REGOLAMENTO DEI MEZZI O DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI vi - vii - viii TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE Articolo 15 - Ambito di applicazione del regolamento 1. Le norme del presente regolamento riguardano la regolamentazione dei mezzi pubblicitari, come definiti nel presente atto, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico. Articolo 16 - Collocazione vietata 1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, e' vietato, fuori ed entro i centri abitati nei seguenti punti: - sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; ad esclusione, all'interno dei centri abitati, delle pertinenze di esercizio comprese tra due carreggiate che abbiano larghezza di almeno m 4 e siano poste parallelamente all'asse della carreggiata; in corrispondenza delle intersezioni; - lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza - sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 ; - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; - sui ponti e sottoponti non ferroviari; - sui cavalcavia stradali e loro rampe; - lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi; - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapedonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni; - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali - lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al titolo III del presente regolamento. 2. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità. 3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, in seguito meglio definiti, e' sempre vietata sulle aree private. 4. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio e' vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre, salvo le eccezioni previste dall articolo specifico di seguito riportato. Articolo 17 - Collocazione fuori dal centro abitato 1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane, salvo quanto previsto dagli articoli successivi, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime espresse in metri lineari: - 3 metri dal limite della carreggiata; dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; metri dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; metri prima dei segnali di indicazione; 9

13 - 100 metri dopo i segnali di indicazione; metri dal punto di tangenza delle curve orizzontali come definito all art. 3, comma 1 punto 20 del Codice della Strada; metri prima delle intersezioni; metri dopo le intersezioni metri dagli imbocchi delle gallerie; metri dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi. 2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 3. Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art. 16, 1 comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1 comma, del Codice della Strada. 4. Le distanze indicate al 1 comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata. 5. Per gli impianti pubblicitari di servizio quali paline e pensiline per fermata autobus o transenne parapedonali, con superficie pubblicitaria inferiore ai 3,00 mq non si applicano le distanze previste al comma Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati deve essere in ogni suo punto, a quota superiore di ml. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Articolo 18 - Collocazione nel centro abitato 1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati e lungo le strade extraurbane con un limite di velocità non transitorio non superiore a 50 km/h, salvo quanto previsto negli articoli seguenti, può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime espresse in metri lineari: - 50 m prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e dalle intersezioni, lungo strade urbane di scorrimento e di quartiere, ridotti a 25 m per gli impianti di pubblica affissione; m dagli imbocchi delle gallerie; - 25 m da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo o prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni, ridotti a 15 m per gli impianti di pubblica affissione; - 2 m dal limite della carreggiata; - Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F) (strade urbane di quartiere e strade locali), di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 285, come di seguito indicato: - 20 m prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e dalle intersezioni, lungo strade di scorrimento e di quartiere; ridotti a 10 m per gli impianti di pubblica affissione; - 10 m prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e dalle intersezioni, lungo strade locali; - 10m da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni; - 30 m dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie, ridotti a 20 m per gli impianti per le pubbliche affissioni; - 30 m dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi; - 2 m dal limite della carreggiata. 2. Gli impianti in serie sono consentiti a condizione che non limitino la visibilità, nel rispetto delle prescrizioni sopraelencate. Le serie possono essere di tre impianti per un ingombro totale di 20 m per impianti di affissione tipo poster e 10 m per gli altri impianti. 10

14 3. Le norme di cui al precedente comma1, e quella di cui all'art. 16, 1 comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza o in allineamento a fabbricati, filari di alberi e recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a due metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1 comma, del Codice della Strada. 4. Le distanze indicate al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza o in allineamento a fabbricati, filari di alberi e recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a due metri dal limite della sede stradale. 5. Per gli impianti di affissione e gli impianti di servizio posti parallelamente al senso di marcia o in allineamento con muri, recinzioni, filari di alberi, pali della illuminazione pubblica è sufficiente una distanza minima di 50 cm dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della carreggiata a condizione che siano rispettate le norme che regolano le pertinenze stradali quali marciapiedi, piste ciclabili, aree di sosta e servizio. 6. Il bordo inferiore dei cartelli pubblicitari e gli impianti di affissione deve essere in ogni suo punto, a quota pari o superiore di ml. 0,70 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. 7. La distanza dalle intersezioni delle preinsegne installate secondo un sistema unitario autorizzato dal Comune è ridotta a 1 m a condizione che non sia ostacolata la lettura della segnaletica esistente e non si costituisca intralcio o pericolo. 8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, contenenti limiti, dimensioni e distanze in deroga a quanto disciplinato dal vigente nuovo codice della strada, trovano automatica applicazione salvo diverso parere contrario espresso dai competenti Uffici Comunali con riferimento a situazioni e casi particolari. Articolo 19 - Dimensioni massime ix 1. Fuori dal centro abitato i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, non devono superare la superficie di mq. 6. Il citato limite non trova applicazione con riferimento alle insegne di esercizio, agli impianti di pubblica affissione ed agli impianti di affissione diretta. 2. Relativamente alla dimensione massima nel Centro Abitato si rimanda alle norme che disciplinano le singole tipologie di impianti e mezzi pubblicitari. 3. Per cartelli e mezzi pubblicitari installati negli impianti sportivi oppure a tetto, su pensilina o sulla facciata di edifici commerciali, direzionali, industriali, artigianali, sportivi, in prossimità o nei cantieri nonchè quando si tratti di impianti realizzati in attuazione di piani o progetti dell Amministrazione Comunale, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio potranno essere autorizzati superiori o diversi limiti di dimensioni, di superficie, di distanze o di altezze rispetto a quelli massimi e minimi stabili nei commi precedenti e nella altre disposizioni del presente piano e regolamento, fatti salvi i limiti inderogabili stabiliti dalla normativa in materia di codice della strada e relativo regolamento attuativo, da quella urbanistico-edilizia nonché da quella relativa alla tutela ambientale-paesaggistica. Articolo 20 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne e dei mezzi pubblicitari x 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, tecniche e materiali devono risultare atti a rispondere a requisiti di decoro e durabilità. 2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. 3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione. In particolare i cartelli pubblicitari, aventi le caratteristiche identificate dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) sono assoggettati al titolo edilizio della Dichiarazione d inizio attività (DIA) obbligatoria ai sensi della legislazione della Regione Emilia Romagna ed in particolare della legge regionale 25/11/2002, n I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari dovranno avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il 11

15 colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. 5. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico ed i limiti quantitativi e le tipologie previste dal Piano Generale degli Impianti. 6. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. 7. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario. 8. Nei centri abitati l altezza del bordo inferiore degli altri mezzi pubblicitari ad esclusione dei cartelli pubblicitari e gli impianti di affissione sarà stabilito dal competente servizio o ufficio comunale e/o competente ente 9. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile semplicemente posato al suolo. 10. E vietata l installazione di impianti pubblicitari che non contengano messaggi pubblicitari. Le insegne a carattere stagionale non possono essere in alcun caso coperte od avvolte con qualsiasi materiale. Nei periodi di inattività temporanea dell esercizio, devono essere lasciate scoperte od essere rimosse ed installate previa semplice comunicazione al competente Ufficio comunale. Articolo 21 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi xi 1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere ne' luce intermittente, ne' di colore rosso, ne' di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli. Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta e riflessa; gli impianti elettrici eseguiti conformemente alla normativa generale in materia ed in particolare alle norme C.E.I. Le opere richieste devono essere conformi a quanto stabilito dal T.U. delle norme sulla circolazione stradale e relativo regolamento di esecuzione, nonché al D.P.R. 756/80, relativo alle sorgenti luminose visibili dalla ferrovia. 2. La croce rossa luminosa e' consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. 3. La croce verde luminosa e' consentita esclusivamente per indicare le farmacie. Articolo 22 - Pubblicità itinerante 1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", salvo quanto disposto di seguito e quanto previsto nei successivi articoli. 2. Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dal codice della strada e relativo regolamento. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di preavviso, direzione. Rinviando per il dettaglio ai citati codice e regolamento, itinerario e localizzazione si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica: - turistiche; - industriali, artigianali, commerciali; - alberghiere; - territoriali; - di luoghi di pubblico interesse. 3. Forme colori e simboli relativi a queste indicazioni devono essere strettamente conformi a quanto specificatamente disposto al riguardo dalla citata normativa in materia di circolazione stradale alla quale si fa rinvio. 4. I segnali con le indicazioni di cui al comma 2 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali stradali di pericolo, di prescrizione e di indicazione,possono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre 10 km di distanza dal luogo. 5. I segnali con le indicazioni industriali, artigianali, commerciali possono essere installati qualora, per la configurazione dei luoghi e della rete stradale, l Amministrazione Comunale reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista 12

16 una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona [industriale]; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente tramite impianti del tipo preinsegne descritti al successivamente posti sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale" in genere. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione. 6. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende: - un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente ; - un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi; - impianti tipo preinsegne, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione. 7. Forme colori e simboli relativi a segnali di indicazione alberghiera devono essere strettamente conformi a quanto specificatamente disposto al riguardo dalla citata normativa in materia di circolazione stradale alla quale si fa rinvio. Articolo 23 - Esclusione 1. I mezzi di pubblicità collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente Capo. Articolo 24 - Stazioni di servizio e relative aree di parcheggio xii 1. Sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D.Lgs n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare il 3% delle aree occupate dalle stazioni e dalle relative aree di parcheggio; mentre sulle strade di tipo C ed F, definite come sopra, la superficie non può superare l 8%. 2. Nelle strade di tipo D ed E, la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupate. 3. Nelle citate aree di parcheggio e' ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari attinenti servizi presenti nell area entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato. 4. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 4 nel rispetto delle distanze e norme precedentemente indicate. Articolo 25 - Stazioni di rifornimento di carburante 1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo. 2. All'interno dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 3 nel rispetto della distanza di 10 m da altri cartelli. Articolo 26 - Messaggi pubblicitari a carattere temporaneo 13

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