SCHEMA DI CONVENZIONE

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1 SCHEMA DI CONVENZIONE tra il Comune di Calopezzati (CS) ed il Signor Pisani Arturo Francesco amministratore unico della Soc. ARPA S.r.l. per l'attuazione del Piano di Lottizzazione ARPA sito in Viale I Maggio. (Art. 8 Legge 6/8/1967, N. 765) REPUBBLICA ITALIANA SONO COMPARSI: 1) nato a ( ) il giorno nella sua qualità di del Comune di Calopezzati C.F./Piva ove è domiciliato per la carica; 2) L amministratore unico della Soc. ARPA S.r.l. Signor Pisani Arturo Francesco nato a Cassano allo Ionio il 05 maggio 1942 residente in Calopezzati alla Via A. De Gaspari n 12 C.F.: PSN RRF 42E05C002I. I suddetti della cui identità personale sono certo ed avendo i requisiti di legge mi fanno richiesta perché riceva questo atto al quale PREMETTONO - Che la Soc. ARPA S.r.l. è proprietaria del terreno sito nel Comune di Calopezzati riportato in catasto terreni al foglio n 2 con la particella n 23; - Che detto terreno è interessato al piano di Lottizzazione per complessivi mq ,00 di cui mq ,00 destinato a Z.T.O. CT2 Espansione Turistica residenziale e mq ,00 destinati a Strada di Piano; - Che L amministratore unico della Soc. ARPA S.r.l. Signor Pisani Arturo Francesco dichiara che la proprietà del suddetto terreno proviene da atto di repertorio n 82192, raccolta n del 06/11/2009; 1

2 - Che il Piano di Lottizzazione ARPA è stato assunto al protocollo con il n in data ; - Che l'ufficio del Genio Civile di Cosenza in data con prot. N. ha espresso parere ai sensi dell'art. 13 della legge 2/2/1974, N. 64; - Che la Regione Calabria - Assessorato all'urbanistica, in data, prot. N. ha rilasciato parere di conformità al P.d.L. rispetto alla V.P.R.G. ai sensi delle leggi regionali N. 20/80 e N. 15/81 ; - Che Il Corpo Forestale dello Stato - in data, con prot. N. ha Rilasciato Nulla Osta Idrogeologico. - Che con delibera del C.C. N. del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto esecutivo per la realizzazione del Piano di Lottizzazione Residenziale ARPA in ditta ARPA S.r.l. e lo schema di Convenzione con tutti gli elaborati presentati dalla ditta, delibera che viene allegata al presente atto sotto la lettera " "; - Che con polizza Fidejussoria N. in data rilasciata da Agenzia di è stata prestata cauzione di pari al 100% del costo delle opere di urbanizzazioni, indicato in. nella relazione illustrativa al P.di L., a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie nella lottizzazione di che trattasi, polizza che viene allegata alla presente sotto la lettera " "; - Che L amministratore unico della Soc. ARPA S.r.l. Signor Pisani Arturo Francesco ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione. Le parti per come sopra costituite, stipulano quanto appresso: 2

3 ART. 1 Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione; ART. 2 La ditta si obbliga per se e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo: a) a cedere gratuitamente al Comune l area relativa alla strada di Piano esistente, pari a 1.540,00 mq, e di tutte le opere di urbanizzazione primarie relative al completamento della strada stessa quali: realizzazione dei marciapiedi, rete fognante, rete raccolta acqua bianca, rete illuminazione pubblica e rete di telefonia; b) a cedere gratuitamente le aree necessarie per la realizzazione dei parcheggi pubblici (P) (ex Z.t.o. CT2) ed attrez. di interesse comune (F) (ex Z.t.o. CT2), per un totale di 720 mq,; la cessione avverrà a richiesta del Comune nei termini e con le modalità appresso indicate. c) a cedere gratuitamente al Comune l area da adibire a verde pubblico (lungomare), per un totale di 1.290,00 mq, comprensiva di viabilità pedonale attrezzata con viale di camminamento delle caratteristiche simili a quelle esistenti, vedi particolari nella Tav., impianto della Rete di Illuminazione Pubblica, area sistemata a verde ed attrezzature varie per come meglio specificato nell allegato computo metrico (vedi Allegato B). d) assumersi a carico diretto gli oneri relativi alla realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazioni primarie : strada principale con annessi parcheggi impianti rete idrica, rete fognante, rete acque bianche, pubblica illuminazione, rete telefonica. Le opere di urbanizzazione possono essere eseguite a stralci ed i permessi a costruire dopo l inizio dei lavori del permesso a costruire dei singoli stralci delle urbanizzazioni primarie, il rilascio dell agibilità una volta ultimate le 3

4 Opere di Urbanizzazione degli stralci di pertinenza. Tutte le opere dovranno essere conformi per dimensioni e caratteristiche alle indicazioni del piano approvato nonché ai rispettivi progetti esecutivi, da approvarsi a cura dei competenti organismi prima dell'inizio dei lavori medesimi. ART. 3 Il lottizzante si obbliga per se e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo ad assumersi gli oneri relativi alle spese per la quota parte delle opere di urbanizzazione secondarie, stabilite nella misura prevista dalla Tab. F di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 421 del 9/11/1977 come recepito e rideterminato con delibera consiliare n. 70 del 5/12/77. Pertanto il lottizzante è obbligato ad eseguire opere di urbanizzazione secondarie per l importo di pari al volume di mc per L. 816, secondo le indicazioni progettuali che saranno impartite dal Comune. Su richiesta il Comune può chiedere il pagamento della somma, qualora l importo dovuto per la sua esiguità non consenta la realizzazione di opere complete e funzionali. Oltre al contributo predetto per il rilascio del Permesso di Costruire, dovrà essere versato a parte, nei modi e nei termini che saranno indicati nell atto di conessione, il contributo commisuarto al costo di costruzione previsto dagli artt. 3 e 5 della legge 28/1/1977, n. 10. A garanzia del pagamento delle rate relative al costo di costruzione, dovrà essere costituita polizza fidejussoria pari all'importo delle rate da corrispondere. In caso di inadempienza da parte del concessionario, l'amministrazione, p revio invito, con assegnazione di un termine non superiore a giorni 10 (dieci) si incamererà la cauzione stessa e si avvarrà della procedura coattiva prevista dalle 4

5 vigenti disposizioni di legge in materia. La garanzia sarà totalmente svincolata ad avvenuto pagamento del saldo del contributo all'atto del rilascio del certificato di abitabilità o d'uso. ART. 4 Per la esecuzione delle opere di competenza del lottizzante e da questi direttamente eseguiti, di cui al precedente art. 2, dovranno essere presentati a parte e prima dell'inizio dei lavori i relativi progetti esecutivi con allegati i prescritti calcoli dimensionali per l'esame e l'approvazione da parte degli organi Comunali, ai cui dettami il lottizzante dovrà sottostare. Le opere di urbanizzazione primarie verranno realizzate sotto il diretto controllo degli organi Comunali e degli eventuali altri Enti (ENEL e SIP) che si riservano la facoltà di eseguire collaudi in corso d'opera ed hanno, in ogni momento, libero accesso ai cantieri. Per il collaudo dei lavori stessi il Comune si avvarrà di Tecnico incaricato, all'uopo abilitato, mentre il lottizzante sarà assistito da propri tecnici. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà demandata ad un collegio di tre arbitri: il primo nominato dal Comune, il secondo dalla ditta ed il terzo su accordo delle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Rossano. Il lottizzante dovrà provvedere a proprie spese ed entro il termine concordato con il Comune ad eliminare imperfezioni che il collaudatore o il Collegio arbitrale potrebbero avere rilevato nelle opere eseguite. ART. 5 La ditta si obbliga, per l esecuzione delle opere di urbanizzazione in argomento, qualificate come lavori pubblici sotto soglia comunitaria da realizzarsi da parte 5

6 dei soggetti privati titolari di un Permesso di Costruire, al rispetto della procedura di affidamento prevista dagli art. 57, comma 6 e art. 122, comma 8, del D.Lgs. n 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici e successive modificazioni. Pertanto la ditta, in osservanza agli obblighi suddetti, dovrà affidare i lavori relativi alle opere di urbanizzazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara prevista dall art. 57, comma 6. L invito dovrà essere rivolto ad almeno cinque soggetti aventi i requisiti per l esecuzione dei lavori pubblici in relazione all importo delle opere da eseguire secondo quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 agli art La ditta si impegna altresì, per il rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione, alla presentazione della seguente documentazione : _ Richiesta di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri dovuti ai sensi del DPR 380/2001 art. 16 comma 2; _ dichiarazione attestante l esecuzione della procedura negoziata, di cui agli art. 57 comma 6 e art. 122 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, sottoscritta dal Titolare del permesso di Costruire, nelle forme previste dal DPR 445/2000 con i seguenti allegati : a) copia dell invito contenente i criteri per l aggiudicazione; b) elenco dei soggetti invitati; c) importo a ribasso; d)soggetto vincitore con dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall art. 40 del D.Lgs.8163/2006; ART. 6 Il lottizzante si obbliga a tracciare a propria cura e spese le strade, la delimitazione degli isolati e quant'altro attiene al piano stesso, riferentesi alle opere di Urbanizzazione primarie e secondarie, con la apposizione di picchetti 6

7 inamovibili, la cui posizione deve essere riportata sulla planimetria d'insieme della Lottizzazione con gli opportuni riferimenti. ART. 7 Gli impianti di tutti i servizi (strade residenziali, spazi di sosta e parcheggi, fognatura, rete idrica, rete di illuminazione Pubblica, spazi di verde) passeranno gratuitamente al Comune, dietro sua richiesta, quando ne ravviserà la opportunità per la esistenza di necessità e di interesse collettivo a norma di legge e quando sia stata accertata la loro regolare esecuzione. Il passaggio di proprietà trasferisce a carico del Comune anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Fino a quando non avvenga ciò sarà obbligo del lottizzante provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria. ART. 8 Le strade di lottizzazione che siano a fondo cieco o rimaste ancora di proprietà privata, si considereranno di massima assoggettate a servitù di pubblico transito e dovranno subire l'eventuale allacciamento delle strade dei terreni lottizzati o lottizzanti circonvicini, quando ciò sia reso necessario ed opportuno dalla speciale configurazione della rete stradale. L'eventuale apposizione di targhe con denominazioni stradali e numeri civici, poste per necessità anagrafiche, non mutano le condizioni giuridiche della strada privata stessa. ART.9 L Amministrazione comunale si riserva la facoltà di derogare alle no rme della presente convenzione ove intervengano particolari e comprovati motivi di interesse pubblico. In sede di esame del progetto esecutivo dei fabbricati, potranno essere, inoltre, consentite modifiche a condizione che non vengano alterate le caratteristiche 7

8 generali del Piano di Lottizzazione. ART. 10 Resta stabilito che il Comune non rilascerà alcuna autorizzazione di abitabilità o d'uso dei locali se non quando dal lottizzante o da chi per esso, non sia stato adempiuto agli obblighi inerenti la presente convenzione. ART. 11 I lottizzanti o chi per loro si impegnano a presentare o a far presentare per il rilascio della prescritta permesso a costruire il progetto di ogni edificando costruzione e di qualsiasi altro lavoro attinente, nonché per la realizzazione delle opere di Urbanizzazione previste nel Piano di Lottizzazione e di realizzare o far realizzare il progetto stesso e le opere conseguenti entro i termini di legge. ART. 12 Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere o servizi in sostituzione del lottizzante e dei suoi aventi causa ed a spese dei medesimi, rivalendosi nei modi di legge e dei regolamenti in vigore, quando essi non vi abbiano provveduto tempestivamente ed il Comune li abbia messi in mora con un preavviso non inferiore in ogni caso a mesi tre. L'Amministrazione Comunale per risarcirsi delle spese si avvarrà della cauzione prestata, senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte del concessionario o del lottizzante inadempiente o ulteriori avvisi e con pieno diritto di avvalersi della procedura coattiva prevista dal DPR 28/1/1988, N. 43, per il recupero della eventuale eccedenza di spesa, nonché di eventuali sanzioni amministrative e delle spese procedurali. ART. 13 Il lottizzante od i suoi aventi diritto si impegnano ad inserire negli eventuali atti 8

9 di trasferimento degli immobili le seguenti clausole, da riportare nella nota di trascrizione, di cui dovrà essere inviata copia al Comune a mezzo lettera raccomandata: -"l'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione del Piano di Lottizzazione stipulata con il Comune di Calopezzati in data e trascritta il accettandone i relativi effetti formali e sostanziali"; - L'acquirente si impegna ad osservare in proprio le norme circa la edificazione ed l'utilizzazione delle aree ed edifici nonché di inserire le clausole di cui al presente comma ed al precedente nel contratto di ulteriore trasferimento della intera Lottizzazione, nonché ad inviare al Comune di Calopezzati, a mezzo lettera raccomandata, copia della relativa nota di trascrizione". Tali clausole dovranno essere specificatamente approvate dall'acquirente ai sensi dell'art del Codice Civile. ART. 14 Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico del lottizzante ivi comprese le spese notarili per la cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazioni, nonché tutte le spese di collaudo delle opere di Urbanizzazioni, comprese quelle del tecnico incaricato dal Comune. All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla legge 28/6/1943, N. 666 oltre l'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli. ART. 15 Il lottizzante dichiara di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca che potesse loro competere in dipendenza della presente convenzione ed all'uopo solleva il Signor Conservatore dei registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo. 9

10 ART. 16 Per quanto non contenuto nella presente, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti sia generali che comunali ed in particolare alla legge urbanistica 17/8/1942, N e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla legge 28/1/77, N. 10 e legge 19/3/1985, N. 47 ed alle leggi e decreti della Regione Calabria, salvo le norme di salvaguardia dettate dalle medesime leggi e decreti. 10

COMUNE DI GIZZERIA 88040 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0968.403045/403321 Fax 0968.403749 Legge n. 1150 del 17.08.1942 SCHEMA DI CONVENZIONE PREMESSO: - Che sono proprietari delle aree contraddistinte

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