REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze S E N T E N Z A. Svolgimento del processo
|
|
- Marianna Cavaliere
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: Dott. Raffaele Bazzoffi Dott. Fausto Nisticò Dott. Vincenzo Nuvoli Presidente Consigliere Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A all udienza del 22 novembre 2011 nella causa iscritta al n. 953 del Ruolo generale dell anno 2009 promossa da con l Avv. appellante contro Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) con l Avv. G. Quartararo appellato Svolgimento del processo S. R. ha proposto appello avverso la sentenza n. 601 in data del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, con la quale è stata respinta la domanda di condanna al pagamento della rendita per malattia professionale nella misura del 25%. L INAIL si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame.
2 Disposto il rinnovo della C.T.U. medico-legale, all odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo, del quale è stata data lettura. Motivi della decisione La C.T.U. medico-legale espletata nel presente grado di giudizio (cfr. relazione dr. P. R. depositata in data ), all esito di analisi approfondita e condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza medica (in base ai dati obiettivi emersi dagli esami clinici e dall anamnesi di parte ricorrente), con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, ha concluso che parte ricorrente è affetta da asbestosi di origine professionale, che ha determinato postumi permanenti nella misura del 6% con decorrenza dal febbraio Le conclusioni peritali possono essere poste a base della decisione, in quanto: la C.T.U. medico-legale espletata in primo grado, pur avendo accertata l esposizione dell appellante a fibre di asbesto, e la loro presenza nelle vie respiratorie, aveva escluso la connessione con la broncopneumopatia da cui questi è affetto; la C.T.U. medico-legale rinnovata nella presenta fase, tenendo in considerazioni gli elementi acquisiti (quadro patologico compatibile con asbestosi di grado lieve, cessazione da lungo tempo di altro fattore patogeno fumo, esposizione ad asbesto), ha invece formulato una valutazione di ragionevole probabilità della sussistenza della malattia professionale, con minimo danno funzionale; tenuto conto della cessazione da lungo tempo di ulteriori fattori patogeni, la valutazione probabilistica formulata dal C.T.U. è pienamente attendibile; 2
3 per consolidata giurisprudenza, In tema di accertamento della sussistenza di una malattia professionale non tabellata e del relativo nesso di causalità (nella specie, esposizione al fumo passivo) - posto che la prova, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità - il giudice può giungere al giudizio di ragionevole probabilità sulla base della consulenza tecnica d'ufficio che ritenga compatibile la malattia non tabellata con la "noxa" professionale utilizzando, a tale scopo, anche dati epidemiologici, per suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi. In tal caso, il dato epidemiologico (che di per sé attiene ad una diversa finalità) può assumere un significato causale, tant'è che la mancata utilizzazione di tale dato da parte del giudice, nonostante la richiesta della difesa corroborata da precise deduzioni del consulente tecnico di parte, è denunciabile per cassazione. (Cass n. 3227); mentre In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato 3
4 la sentenza impugnata che aveva attribuito al tabagismo efficacia causale della neoplasia polmonare, senza approfondire se l'esposizione ai fumi di fonderia di fusione dell'acciaio, sprigionanti sostanze tossiche, avesse avuto un ruolo concausale). (Cass n. 1135). La contestazione di parte appellante in ordine all entità dei postumi non è condivisibile, in quanto la relazione peritale, richiamando i risultati degli esami clinici effettuati, ha precisato che essi risultano compatibili con interstiziopatia asbestosica, peraltro di lieve incidenza funzionale. Alla stregua delle conclusioni peritali, in riforma della sentenza di primo grado l INAIL va condannato alla corresponsione dell indennizzo in capitale, ex art. 13 d. lgs n. 38, nella misura del 6%; sulle relative differenze arretrate competono interessi legali (ex art. 16, VI co., L. 412/1991) con decorrenza dal 121 giorno dalla domanda amministrativa e dalle singole scadenze a esso successive, fino al saldo. Considerata la complessità e controvertibilità della fattispecie, sono ravvisabili giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per la compensazione per ½ delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, e l INAIL va condannato al pagamento del residuo ½, liquidato per tale quota come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario; vanno poste a carico di parte appellata le spese di C.T.U. di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in atti. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: in accoglimento dell appello proposto da S. R. avverso la sentenza n. 601 in data del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, condanna l INAIL al pagamento, a favore di parte ricorrente, dell indennizzo in capitale per inabilità permanente nella misura del 6%, oltre interessi legali sui relativi arretrati con 4
5 decorrenza dal 121 giorno dalla domanda amministrativa, e dalle singole scadenze successive, fino al saldo; compensa per ½ le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, e condanna l INAIL al pagamento, a favore di parte ricorrente, del residuo ½, liquidato per tale quota in 600,00 per diritti, 700,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario; pone a carico dell INAIL le spese di C.T.U. di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in atti. Firenze, 22 novembre 2011 Il Consigliere est. (Dott. Vincenzo Nuvoli) Il Presidente (Dott. Raffaele Bazzoffi) 5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: Dott. Raffaele Bazzoffi Dott. Fausto Nisticò Dott. Vincenzo Nuvoli Presidente
DettagliLavoro rapporto sicurezza nei luoghi di lavoro infortunio malattia indennizzo richiesta
Sicurezza nei luoghi di lavoro: infortunio, malattia e richiesta di indennizzo. Le patologie già esistenti non sono indennizzabili (Cass. civ. 28434/2013) Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliDott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin
DettagliRE P UBBLICA ITALIAN A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COR TE SUP REMA DI CAS SAZIONE R.G.N. 2750/2014 SEZIONE LAVORO SENTENZA. contro
AULA 'A' 1 O /,GO. 2015 RE P UBBLICA ITALIAN A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO rr Oggetto ; JC\)IVYb: 1 I COR TE SUP REMA DI CAS SAZIONE R.G.N. 2750/2014 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dettaglinella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro
N. R.G. 2021/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati: Dr. Angela DE MEO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
Pubblicato il 27/10/2016 N. 01399/2016 REG.PROV.COLL. N. 01012/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. L Num. 26103 Anno 2017 Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: BERRINO UMBERTO Data pubblicazione: 02/11/2017 ORDINANZA sul ricorso 6039-2012 proposto da: SANTINELLI MARIA GRAZIA C.F. SNTMGR39D58E463A,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliSentenza n. 391/2017 pubbl. il 24/06/2017 RG n. 1716/2014
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro nella persona del Giudice dr. Vincenzo Nuvoli, ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes
Cass. 26964/2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui in tema di violazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella
DettagliInteresse a ricorrere ad una procedura pubblica
Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'esclusione, debitamente motivata costituisce di per sé lesione indipendentemente dall'esito della gara
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -
Se il Giudice intende ridurre una nota spesa dettagliata deve darne motivazione adeguata, supportata da validi elementi argomentativi volti a chiarire quali voci ha ritenuto non attribuibili, e non giustificata
Dettaglidi causalità nell ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale» (Cass. civ., sez. lav., sent. 7 marzo 2017, n. 5704)
dirittifondamentali.it «La prova del nesso di causalità nell ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale» (Cass. civ., sez. lav., sent. 7 marzo 2017, n. 5704) Malattia ad origine professionale nesso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - L ORDINANZA
ESENTE li LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PIETRO CURZIO Dott. ROSA ARIENZO Dott. GIULIO FERNANDES Dott. FABRIZIA GARRI Dott. ANTONELLA
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 17444 Anno 2018 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 04/07/2018 ORDINANZA sul ricorso 12744-2017 proposto da: CARDINALE LAURENZA, elettivamente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 324 Anno 2017 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 10/01/2017 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: SENTENZA accertamento tecnico
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliSentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013
N. R.G. 3975/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI S2 CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dettagli- Malattie Professionali REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 novembre 2011, n. 24600 - Rendita di inabilità per malattia professionale ( Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 novembre 2011, n. 24600 - Rendita di inabilità per malattia
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 00869/2016 REG.PROV.COLL. N. 00520/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliCassazione civile, sezione seconda, sentenza n.4825 del 11/03/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n.4825 del 11/03/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliLE MALATTIE PROFESSIONALI IN EDILIZIA: analisi, criticità e soluzioni
Ennio Savino Dirigente Medico di II Livello Direzione Territoriale di Nola LE MALATTIE PROFESSIONALI IN EDILIZIA: analisi, criticità e soluzioni Napoli, 22 novembre, 2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CRITICITA Patologie
DettagliOpposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA
N. 05428/2015REG.PROV.COLL. N. 00885/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 10594 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 23/05/2016 SENTENZA sul ricorso 444-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. L Num. 25764 Anno 2017 Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 30/10/2017 ORDINANZA sul ricorso 2276-2012 proposto da: I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE
DettagliConcessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo
Concessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo Autore: sentenza In: Fermo restando che ai sensi dell art. 9 legge n. 91 del 1992 il provvedimento di concessione della cittadinanza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro, dott.ssa Isabella Calia, nell'udienza pubblica del giorno 19/04/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA dando lettura
DettagliStranieri e permesso di soggiorno
Stranieri e permesso di soggiorno Autore: sentenza In: Tanto il rilascio, quanto il rinnovo, del premesso di soggiorno in favore del cittadino straniero richiedono la verificabile sussistenza di precisi
DettagliDott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin
DettagliIl Giudice designato. nel procedimento iscritto al numero 4252/2015. SALIM HASSAN (SLMHSN70S07Z330Z), rappresentato e. contro
Il Giudice designato nel procedimento iscritto al numero 4252/2015 R.V.G. promosso ex art. 20 del D.Lgs. 150/2011 da SALIM HASSAN (SLMHSN70S07Z330Z), rappresentato e difeso dall avvocato NERI LIVIO - ricorrente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -
foriginale1 REPUBBLICA ITALIANA 3, 7 6 8 / 2 0 1 7 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 01026/2014REG.PROV.COLL. N. 07670/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto FALLIMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE Composta da: Dott. Fabrizio FORTE Presidente Dott. Antonio DIDONE Consigliere Dott.
DettagliCass. civ. Sez. III, , n Risarcimento del fermo Tecnico e Rimborso IVA
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito che l assicurazione deve provvedere a risarcire il danno subito che si estende agli oneri accessori e conseguenziali e che se è liquidato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) contro
N. 01037/2011REG.PROV.COLL. N. 00505/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
N. 00233/2016 REG.PROV.COLL. N. 05959/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
DettagliL'assoggettabilità Irap del consulente informatico
L'assoggettabilità Irap del consulente informatico di Sentenze tributarie,, Corte di Cassazione Pubblicato il 5 dicembre 2014 la Cassazione analizza il caso dell assoggettabilità ad Irap del professionista
DettagliAPR. 2015
AULA 'B' 06 944.15-7 APR. 2015 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18211/2008 Cron. Rep.
DettagliCORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N. 41484: titolare del potere di ordinare lo sgombero dell immobile sequestrato è il pubblico ministero. «questa Corte Suprema (Cass.
Dettagliavverso e per l annullamento e/o riforma
N. 03798/2011REG.PROV.COLL. N. 08168/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24099 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI
DettagliMetodologia per la valutazione del nesso di causa (Probability of Causation) Roberto Moccaldi CNR AIRM
Metodologia per la valutazione del nesso di causa (Probability of Causation) Roberto Moccaldi CNR AIRM Accertamento di: 1. malattia professionale (nesso di causa) 2. violazione delle norme 3. responsabilità
DettagliL errore medico non interrompe il nesso causale tra condotta ed evento
L errore medico non interrompe il nesso causale tra condotta ed evento Il nesso causale tra il decesso e un grave trauma della strada sussiste anche quando si accerta un errore medico nella successiva
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto 2~5' 4.4 ve, R *nmedwr--e ocu=nletri i"z",mmr.e R.G.N.
DettagliDott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin
DettagliCass /2017.Le spese di giudizio possono essere compensate solo per gravi ed eccezionali motivi. E
La compensazione delle spese di lite è permessa allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni". Tale formulazione costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.
N. 00510/2015 REG.PROV.COLL. N. 00912/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A
Sentenza n. 120/2012 A REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Piera MAGGI Presidente Dott.ssa
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA
Abstract. Il Tribunale di Perugia in persona del G.O.T., ritenendo, contrariamente all orientamento attualmente dominante (affermatosi con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO
SENTENZA N. 373/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO Nella persona della dr.ssa Paola Briguori, nella
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 2864 Anno 2016 Presidente: MAZZACANE VINCENZO Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Data pubblicazione: 12/02/2016 SENTENZA sul ricorso 4444-2011 proposto da: DI NICOLANTONIO LINDA
DettagliCORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N. 11523: lavori edilizi in zona sismica. «Deve, infatti, ribadirsi che il reato di omessa denuncia di lavori edilizi da eseguirsi in
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: Dott. Giovanni Coppola Dott. Tommaso Brancato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliMeritano di essere segnalati alcuni passaggi tratti dalla decisione numero 4825 del 12 settembre 2007 emessa dal Consiglio di Stato :
A quale giudice deve rivolgersi un dipendente pubblico per ottenere il risarcimento del danno nel caso in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale rientranti nell'ambito della tutela
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Cass. 24342/2015. La responsabilità del custode è esclusa se il danno è causato da terzi o dallo stesso da È principio giurisprudenziale ormai consolidato quello per cui la responsabilità del custode,
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05732/2014 REG.PROV.COLL. N. 08803/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale,
DettagliRICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di
RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Sezione lavoro Ricorso per cassazione della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di, Sezione lavoro, depositata in data, notificata in data,
DettagliIl lavoro nero legittima l'accertamento
Il lavoro nero legittima l'accertamento di Alessandro Borgoglio Pubblicato il 11 marzo 2011 la Cassazione conferma l accertamento induttivo nei confronti di un contribuente che ha corrisposto retribuzioni
Dettaglicontro nei confronti di e con l'intervento di
N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti per l'annullamento
Pubblicato il 20/06/2019 N. 03396/2019 REG.PROV.COLL. N. 01738/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione
DettagliCassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2011, n Disturbo ansioso-depressivo misto: Mobbing
Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2011, n. 12462 - Disturbo ansioso-depressivo misto: Mobbing - Mobbing REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T
DettagliDel resto, il riferimento ad una realtà archeologica locale non esclude di per sé un valore culturale internazionale della rivista.
Sulle pubblicazioni periodiche di elevato contenuto culturale Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26.02.2010 n. 1118 (Francesco Logiudice) La tematica affrontata dalla decisione in rassegna riguarda
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17
La corte di Cassazione, consolidando un precedente orientamento, ha confermato il principio secondo il quale tutte le parti processuali sono tenute, solidalmente tra loro, al pagamento del compenso al
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00416/2016 REG.PROV.COLL. N. 03485/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8139 del 2015,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11001 Anno 2016 Presidente: GRECO ANTONIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 27/05/2016 SENTENZA sul ricorso 2018-2012 proposto da: PAST SRL IN LIQUIDAZIONE in persona
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliLA DIFESA DEL MEDICO. I LIMITI CAUSALI DELL APPORTO PROFESSIONALE DEL SINGOLO OPERATORE. LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO NELL EQUIPE OPERATORIA
Avv. ALESSANDRA MAZZUCCHELLI LA DIFESA DEL MEDICO. I LIMITI CAUSALI DELL APPORTO PROFESSIONALE DEL SINGOLO OPERATORE. LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO NELL EQUIPE OPERATORIA Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 24956 Anno 2017 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: ARIENZO ROSA Data pubblicazione: 23/10/2017 ORDINANZA sul ricorso 10442-2016 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
DettagliConsiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05624/2014 REG.PROV.COLL. N. 05186/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nel procedimento iscritto al n 130 del ruolo generale dell
DettagliS E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 01672/2015 REG.PROV.COLL. N. 01847/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliErrore diagnostico: la prova dell irrilevanza causale è della struttura
Errore diagnostico: la prova dell irrilevanza causale è della struttura Errore diagnostico, gli Ermellini con la sentenza n. 24073 depositata il 13 ottobre 2017 ribadiscono le regole del riparto dell onere
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26378 Anno 2016 Presidente: MAZZACANE VINCENZO Relatore: CORRENTI VINCENZO Data pubblicazione: 20/12/2016 SENTENZA sul ricorso 13765-2012 proposto da: CONIDI MARIA CLAUDIA, rappresentata
DettagliCass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.
Il G.d.P. di Torino, pur avendo accolto il ricorso proposto contro il Comune di Torino e la società Equitalia, avverso un provvedimento di fermo amministrativo di un'autovettura, dichiarando la intervenuta
Dettagli