CONFINDUSTRIA AICA Associazione Italiana Catene Alberghiere

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1 CONFINDUSTRIA AICA Associazione Italiana Catene Alberghiere 1/2007

2 INDICE INTRODUZIONE. Pag. 4 ELENCO COMUNICAZIONI 1. Circolare AICA n. 55 del 29 marzo 2007 Riforma della Previdenza complementare - Direttive COVIP del 21 marzo scorso 2. Circolare AICA n. 36 del 28 febbraio 2007 Previdenza Complementare e conferimento TFR maturando 3. Circolare AICA n. 29 del 16 febbraio Contributo al Fondo di garanzia ex art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, e successive modificazioni ed integrazioni 4. Circolare AICA n. 20 del 12 febbraio 2007 Riforma della previdenza complementare Conferimento TFR 5. Circolare AICA n. 13 del 2 febbraio Riforma della Previdenza Complementare 6. Circolare AICA n. 120 del 7 dicembre Riforma della Previdenza Complementare 7. Circolare AICA n. 115 del 17 novembre 2006 Decreto Legge Misure urgenti in materia di previdenza complementare 8. Circolare AICA n. 103 del 06 ottobre 2006 D.L. 262/2006 e D.D.L. Finanziaria Circolare AICA n. 101 del 02 ottobre FINANZIARIA Circolare AICA n. 106 del 10 giugno Riforma della Previdenza complementare Pag. 7 " 10 " 15 " 16 " 23 " 23 " 25 " 26 " 28 " 30 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Decreto ex art. 1 comma 765 legge 296/06 del 30 gennaio Pag. 32 Decreto del 30 gennaio 2007 " 40 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" " 42 Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".. " 45 D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 " 67 2

3 DELIBERE DELLA COVIP DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n DELIBERAZIONE 28 giugno 2006 Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n Pag. 78 " 82 SINTESI.. Pag. 102 FONDO PENSIONE MARCO POLO: CARATTERISTICHE PRINCIPALI... Pag. 106 ALLEGATO 1. Pag. 111 ALLEGATO 2. " 112 3

4 INTRODUZIONE La legge Finanziaria 2007 ha anticipato al 1 gennaio 2007 l entrata in vigore del d. lgs. 252/05 di attuazione della l. 243/2004. L ambito di applicazione della riforma interessa i soli lavoratori del settore privato, in quanto per i dipendenti della P. A., i contributi alle forme pensionistiche complementari, secondo quanto già disposto dall art. 8 del d. lgs n. 124/1993, debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, e sono collegati al passaggio dal sistema del trattamento di fine servizio a quello di trattamento di fine rapporto. Il Ministero del lavoro ha peraltro preannunciato una prossima accelerazione della previdenza complementare anche per i dipendenti pubblici. Due sono le principali novità dell attuale riforma: 1. l adesione alla previdenza complementare deve essere libera e volontaria, pertanto scevra da condizionamenti anche di natura fiscale; 2. l adesione può avvenire anche per il solo tramite del conferimento del TFR; tutti i fondi pensione autorizzati dalla COVIP alla raccolta del risparmio previdenziale possono essere destinatari del TFR maturando dal 1 gennaio Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari potrà avvenire secondo modalità esplicite e tacite: entro sei mesi dalla data di assunzione (entro sei mesi dal 1 gennaio 2007 per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006), il lavoratore può conferire l importo del TFR maturando ad una qualsiasi forma di previdenza complementare, da lui liberamene scelta, dandone espressa comunicazione al datore di lavoro. Entro lo stesso termine il lavoratore può decidere, invece, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, dandone, anche in questo caso, espressa comunicazione. Si ricorda che in tale ipotesi, nel caso in cui l azienda occupi un numero di addetti superiore a 50, il TFR maturando è trasferito dall azienda al Fondo della Tesoreria dello Stato per l erogazione del Tfr istituito presso l Inps. Il Tfr versato a questo fondo sarà amministrato con le identiche modalità con le quali è gestito dal datore di lavoro. La scelta di mantenere il TFR maturando in azienda può essere successivamente revocata mentre l opzione per la previdenza complementare è irreversibile. qualora il lavoratore, entro sei mesi dalla data di assunzione (entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2007) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo scatta il meccanismo del silenzio-assenso e il TFR maturando verrà destinato al Fondo pensione Marco Polo, la forma pensionistica complementare prevista dal CCNL AICA, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale tra le parti che preveda la destinazione del TFR a una diversa forma pensionistica complementare collettiva. Tale accordo deve essere comunque notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale. In caso di presenza di più forme pensionistiche complementari, il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella a cui abbiano aderito il maggior numero di lavoratori dell azienda. I fondi pensione che ricevono il Tfr per effetto della modalità di scelta tacita (o silenzio assenso) devono investire le risorse nella linea a contenuto più prudenziale. Ciò per ottenere nel medio-lungo periodo un tasso di rendimento comparabile a quello del Tfr e, comunque, con modalità tali da garantire almeno la restituzione del capitale versato dopo un determinato periodo anche al verificarsi di particolari eventi quali, ad esempio, il pensionamento, l invalidità permanente, l inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi. 4

5 Per esercitare la scelta sulla destinazione del Tfr bisogna utilizzare gli appositi moduli (approvati con il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2007). In particolare i lavoratori dipendenti, già in attività al 31 dicembre 2006, devono compilare il modello TFR1, mentre i lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2006 devono compilare il modello TFR2. Il modulo deve essere consegnato al lavoratore dal suo datore di lavoro. Una volta compilato, deve essere restituito al datore di lavoro, il quale è tenuto a rilasciare copia controfirmata per ricevuta. I modelli TFR1 o TFR2 devono essere utilizzati anche se si sceglie di mantenere il Tfr futuro presso il proprio datore di lavoro. Si sottolinea che la manifestazione della volontà di destinazione del TFR deve esse esercitata esclusivamente attraverso la compilazione dei moduli TFR1 e TFR2. I lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del decreto interministeriale 30 gennaio 2007 abbiano già manifestato la propria scelta circa il conferimento del TFR utilizzando moduli diversi, sono tenuti a riconfermarla utilizzando i moduli ufficiali che il datore di lavoro è tenuto a consegnare al dipendente. In caso di mancato adempimento, il lavoratore sarà considerato silente e il TFR alla scadenza del semestre (il 30 giugno 2007 o entro 6 mesi dalla data di assunzione se successiva al 31 dicembre 2006) sarà devoluto al fondo pensione Marco Polo, la forma pensionistica complementare di natura contrattuale. I dipendenti che optano per la destinazione del TFR maturando al fondo pensione Marco Polo, dovranno allegare ai sopra citati moduli, anche l apposito modello di adesione predisposto dal fondo reperibile sul sito internet Si sottolinea che i moduli di adesione previsti dal Fondo sono due: il primo prevede sia il conferimento del TFR che la contribuzione, il secondo prevede l adesione al Fondo con il solo conferimento del TFR. In caso di conferimento esplicito del Tfr futuro ad una forma pensionistica complementare si applicano regole diverse a seconda della situazione del lavoratore. Lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, non versano Tfr ad alcuna forma di previdenza complementare. Possono decidere di versare ad una qualsiasi forma di previdenza complementare tutto il Tfr futuro oppure la percentuale prevista dagli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro. Si ricorda che secondo quanto stabilito dall art. 10, comma 1 lett c), dell accordo istitutivo del Fondo Marco Polo la percentuale di TFR che tali lavoratori devono versare al Fondo Marco Polo è del 50%. Rimane pacifico che comunque il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all intero flusso. La quota di Tfr futuro non conferita resta in azienda oppure, in caso di azienda con almeno 50 dipendenti, viene versata al Fondo della Tesoreria dello Stato per l erogazione del Tfr istituito presso l Inps. Lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, versano già una quota di Tfr a forme di previdenza complementare. Possono decidere di versare la restante quota (quella ancora disponibile) di Tfr futuro alla forma pensionistica alla quale già aderiscono oppure di mantenere immutata la situazione precedente. La quota di Tfr futuro non conferita resta in azienda oppure, in caso di azienda con almeno 50 dipendenti, viene versata al Fondo della Tesoreria dello Stato per l erogazione del Tfr istituito presso l Inps. Lavoratori di prima occupazione successiva al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, non versano il Tfr a forme di previdenza complementare. Possono scegliere di conferire tutto il Tfr futuro ad una qualsiasi forma di previdenza complementare oppure di mantenere il Tfr in azienda (nel caso di azienda con più di 50 addetti il TFR maturando viene versato al Fondo della Tesoreria dello Stato per l erogazione del Tfr istituito presso l Inps). 5

6 Lavoratori di prima occupazione successiva al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, versano già il Tfr a forme di previdenza complementare. Non devono effettuare alcuna scelta poiché hanno già destinato tutto il Tfr alla forma pensionistica alla quale hanno aderito. L adesione ad una forma pensionistica complementare realizzata tramite il solo conferimento del TFR non comporta alcun obbligo di contribuzione da parte del lavoratore e del datore di lavoro. Per aver diritto al versamento del contributo del datore di lavoro, il lavoratore deve decidere di aderire al fondo pensione Marco Polo, il fondo di categoria previsto dal CCNL AICA, versando non solo la quota di TFR prevista ma anche un contributo a suo carico nella misura minima dello 0,55% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. 6

7 ELENCO COMUNICAZIONI Circolare AICA n. 55 del 29 marzo 2007 Oggetto: Riforma della Previdenza complementare - Direttive COVIP del 21 marzo scorso Facendo seguito alla nostra circolare n.020 del 12 febbraio scorso ed a quanto emerso nell incontro tenutosi il 23 febbraio scorso presso Confindustria (vedi circolare AICA n.036/2007), Vi comunichiamo che la Covip, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con deliberazione del 21 marzo u.s., ha emanato le allegate direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, emanato in attuazione dell art. 1, comma 765, l. 27 dicembre 2006, n Il documento fornisce alcuni degli attesi chiarimenti operativi ed applicativi sorti dall implementazione della riforma della previdenza complementare che, in parte, confermano quanto già da noi in parte anticipato. Riguardo a numerose altre problematiche applicative rimaste senza risposta, di cui Confindustria aveva investito il Ministero del Lavoro, è in corso un intensa attività di interpello di cui Vi forniremo opportuna informazione. Qui di seguito, forniamo in dettaglio una esemplificazione delle precisazioni Covip. Lavoratori tenuti ad esprimere la manifestazione di volontà circa la destinazione del TFR maturando Viene confermato che la scelta in ordine alla destinazione del TFR maturando dal 1 gennaio 2007 deve essere effettuata da parte di tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che, alla data del 31 dicembre 2006, non siano ancora iscritti alla previdenza complementare, con esclusione dei lavoratori domestici. Lavoratori neo-assunti che hanno già espresso la scelta circa il conferimento del TFR maturando in ordine a precedenti rapporti di lavoro In linea di principio, si precisa che i lavoratori neo-assunti dal 1 gennaio 2007, che abbiano già aderito alla previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro e che non abbiano riscattato la posizione maturata, non devono effettuare alcuna scelta circa la destinazione del TFR maturando a decorrere dal 1 gennaio 2007, in quanto sono già vincolati a destinarlo alla previdenza complementare, in ossequio al principio della continuità della posizione previdenziale in precedenza aperta. Questi lavoratori, entro 6 mesi dall assunzione, devono solo comunicare per iscritto al nuovo datore di lavoro se intendono continuare ad aderire alla forma pensionistica a cui erano già iscritti, se compatibile con la nuova attività lavorativa, o, diversamente, quale è la forma pensionistica complementare a cui intendono aderire in relazione alla nuova attività e la quota di TFR da conferire. A questo ultimo proposito, si ricorda che per i lavoratori che già versavano una quota di TFR in base alle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento (cioè gli iscritti alla previdenza obbligatoria ante ), è prevista la possibilità di destinare alla stessa forma fino al 100% del TFR maturando o, nel caso di adesione alla forma pensionistica prescelta in relazione al nuovo rapporto di lavoro, la quota di TFR prevista dalla fonte negoziale che afferisce al nuovo rapporto di lavoro e sino al 100%. Resta ferma la possibilità, in quest ultima ipotesi, di trasferire alla forma pensionistica prescelta la posizione individuale maturata presso la forma pensionistica di precedente iscrizione. 7

8 La comunicazione al nuovo datore di lavoro non dovrà avvenire utilizzando il mod. TFR2, previsto per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, perché non contiene l apposita sezione. In mancanza di precisazioni è da ritenere che tale comunicazione potrà avvenire in qualsiasi forma scritta di cui deve essere rilasciata al lavoratore copia controfirmata per ricevuta. Il mancato obbligo di compilare il mod. TFR2 per questi lavoratori non esclude che l opzione da manifestare al datore di lavoro debba essere preceduta dall adesione alla forma pensionistica complementare prescelta. Gli effetti delle scelte comunicate al datore di lavoro decorrono dalla data di assunzione, mentre, in caso di mancata adesione esplicita nel semestre, si attiverà anche per questi lavoratori il meccanismo del conferimento tacito. Il TFR maturando dalla scadenza del semestre per la scelta, verrà conferito dalla stessa data : alla forma collettiva di riferimento, salvo diverso accordo aziendale; se sussiste più di una forma collettiva, al fondo pensione individuato con accordo aziendale; in mancanza di accordo, al fondo pensione con maggior numero di iscritti nell azienda; in caso di mancato accordo tra le parti e in mancanza di fondi pensione collettivi di riferimento, al fondo residuale istituito presso l Inps, ai sensi dell art. 9, d. lgs. n. 252/05. Si fa presente che, secondo le Direttive generali emanate dalla Covip il 28 giugno 2006, gli accordi stipulati a livello aziendale tra datore di lavoro e singoli lavoratori (cd. accordi plurimi), in quanto contratti individuali, hanno un efficacia limitata ai soli soggetti sottoscrittori e, non avendo natura negoziale, non sono idonei a regolare la tacita devoluzione del TFR. Il versamento dei flussi di TFR destinato con modalità tacita è possibile solo a condizione che, presso la forma di destinazione, sia costituita la linea garantita prevista dall art. 8, comma 9, d. lgs. n. 252/2005. Lavoratori che hanno esercitato il riscatto Viene precisato che la scelta della previdenza complementare è irrevocabile finché non si esercita il riscatto integrale della posizione maturata presso il fondo pensione a cui si è iscritti. Solo il lavoratore che ha riscattato la propria posizione per una delle causali previste dalla legge deve fare nuovamente la scelta. In questo caso, il lavoratore deve utilizzare il mod. TFR2 previsto per i nuovi assunti successivamente al Lavoratori che hanno aderito alla previdenza complementare con la sola contribuzione A seguito delle numerose richieste di chiarimenti avanzate con riguardo a questa categoria di lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria ante e già iscritti alla previdenza complementare solo attraverso il conferimento del contributo (del lavoratore e/o del datore di lavoro), la Covip precisa che sono chiamati a decidere circa il conferimento del 100% del TFR maturando, utilizzando il mod. TFR1 alle sezioni 3 e 4. In particolare, si evidenzia che: nella sezione 3, i lavoratori interessati devono barrare l opzione 1 Mantenimento del TFR secondo le previsioni dell art c.c. ; nella sezione 4, i lavoratori interessati devono indicare l opzione 3 Conferimento integrale del TFR maturando. Modalità di scelta e decorrenza degli effetti Viene confermato che la scelta sulla destinazione del TFR maturando deve essere effettuata utilizzando i moduli TFR1 e TFR 2 (ad eccezione, per questi ultimi, nei casi sopra indicati), allegati ai decreti ministeriali, dalla cui sottoscrizione ne decorrono gli effetti. 8

9 Le scelte effettuate prima dell emanazione dei decreti attuativi con moduli artigianali possono, secondo la Covip, ritenersi valide, anche ai fini della decorrenza degli effetti, solo se confermate con i moduli ufficiali. Contrariamente a quanto emerge dal decreto in esame (art. 1, comma 6), che limita la conferma della scelta espressa nelle more dell emanazione dei decreti alla sola ipotesi di adesione alla previdenza complementare, la Covip precisa che, ai fini della decorrenza degli effetti, la conferma della scelta deve avvenire sia nel caso di adesione alla previdenza complementare che nel caso di conservazione della prestazione TFR in azienda. Gli effetti della scelta di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare decorrono dal periodo di paga in corso al momento della scelta sia per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006 che per quelli assunti dal 1 gennaio Resta fermo, per entrambe le categorie di lavoratori, che il versamento avviene dal 1 luglio 2007, alla scadenza del semestre. Sospensione dell attività lavorativa A seguito delle richieste in tal senso avanzate da Confindustria, viene precisato che il semestre per la scelta viene congelato nel caso di sospensione di attività lavorativa che comporti anche la sospensione dell accantonamento delle quote di TFR ex art c.c. Questa ipotesi ricorre nei casi di aspettativa e/o congedo non retribuiti. In tutte le altre ipotesi di sospensione dell attività lavorativa di cui all art c.c. (malattia, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, astensione per maternità, aspettativa retribuita etc.) in cui non si sospende anche l accantonamento del TFR, il semestre per la scelta decorre dal 1 gennaio Cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del semestre di silenzio-assenso A conferma di quanto da Confindustria comunicato al sistema associativo sin dallo scorso mese di gennaio, viene precisato che nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del semestre per la scelta (per dimissioni o licenziamento), sia nel caso di contratto a tempo indeterminato che a termine, il TFR deve essere integralmente liquidato al lavoratore ai sensi dell art c.c., stante il mancato perfezionamento del meccanismo del silenzio assenso. Revoca della scelta di mantenere il TFR in azienda La scelta di mantenere il TFR in azienda e/o presso il Fondo Tesoreria nel caso di organico dimensionale di ameno 50 addetti può essere in ogni tempo revocata a favore della previdenza complementare. La possibilità di revoca, già introdotta dal d.lgs. n. 252/2005 e confermata nei decreti attuativi, deve essere realizzata dal lavoratore in forma scritta con qualsiasi modalità e il datore di lavoro deve provvedere alla conservazione della documentazione ricevuta. Portabilità della posizione individuale costituita presso Fondinps Nel caso di adesione tacita alla previdenza complementare attraverso il Fondinps, viene prevista la possibilità di aderire ad un fondo negoziale di riferimento, ove costituito, anche prima della scadenza del termine minimo di un anno di permanenza previsto dall art. 8 del decreto in esame. In questo caso, però, il trasferimento della posizione individuale maturata presso Fondinps al fondo prescelto potrà essere effettuato solo dopo lo scadere dell anno di iscrizione. 9

10 * * * Circolare AICA n. 36 del 28 febbraio 2007 Oggetto: Previdenza Complementare e conferimento TFR maturando Vi informiamo che in data 23 febbraio si è tenuta in Confindustria una riunione di approfondimento e di chiarimento sugli aspetti principali della Riforma della Previdenza Complementare. Alla riunione hanno partecipato il Dr. Elio Schettino, Direttore del Nucleo Assistenza e Previdenza di Confindustria, nonché Presidente del Marco Polo Fondo Pensione, il Dr. Giovanni Pollastrini, Consigliere per la previdenza complementare del Ministro del Lavoro e il Dr. Maurizio Agazzi, direttore del Fondo pensione Cometa (fondo pensione dei metalmeccanici) e Segretario Generale di Assofondipensione. Tra gli argomenti trattati, ricordiamo: - Fondo istituito presso la Tesoreria dell INPS nel quale confluiranno i TFR dei dipendenti di aziende con più di 50 addetti che decidono di mantenere il proprio trattamento di fine rapporto in azienda; - Calcolo della soglia dimensionale oltre la quale è previsto il dirottamento del TRF al Fondo Tesoreria istituito presso l INPS; - Rapporti di lavoro a tempo determinato con durata superiore a tre mesi con cessazione prevista entro il ; - Trasferimento della posizione individuale; - La tassazione delle anticipazioni e dei riscatti erogati dai fondi pensione; - Valutazione della tassazione della prestazione TFR e di quella pensionistica. FONDO PRESSO TESORERIA INPS L Inps, nell articolata architettura della riforma della previdenza complementare, è chiamato a gestire il Fondo statale in cui confluisce il TFR maturando delle imprese con almeno 50 dipendenti, da non confondere con FondInps, il fondo di previdenza complementare nel quale confluiranno i TFR dei dipendenti silenti per i quali gli accordi/contratti collettivi non prevedono un fondo di previdenza complementare di natura negoziale. L art. 3 del DM di cui all art. 1, comma 757, l. n. 296/2006 precisa che, nel caso di aziende con più di 50 addetti, per i lavoratori che nel semestre 1 gennaio-30 giugno 2007, manifestano l opzione di mantenere il TFR in azienda, il versamento al Fondo INPS sarà effettuato a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stata espressa l opzione per un importo pari alle quote di TFR maturate dal 1 gennaio 2007, maggiorate delle rivalutazioni con riguardo alle mensilità antecedenti all opzione. Per il conteggio delle rivalutazioni occorre utilizzare il seguente calcolo: 2,74% (coefficiente rivalutazione TFR al ) / 12 (numero di mesi nel corso dell anno) * Numero di mesi intercorrenti tra la data di scelta e la data di versamento). Il versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. Nel caso di richiesta di anticipazioni o cessazione del rapporto di lavoro, il datore è obbligato all erogazione della prestazione, anche per la quota di competenza del fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli Enti previdenziali nello stesso mese. 10

11 Nel caso in cui l importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro superi l ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva. Entro trenta giorni da tale comunicazione il Fondo deve provvedere all erogazione dell importo delle prestazioni per la quota di sua competenza. CALCOLO DELLA SOGLIA DIMENSIONALE OLTRE LA QUALE È PREVISTO IL DIROTTAMENTO DEL TRF AL FONDO TESORERIA ISTITUITO PRESSO L INPS Il numero dei dipendenti deve essere determinato, per i datori di lavoro già attivi al 31 dicembre 2006, con riferimento alla media annuale del 2006, tenendo conto di tutti i dipendenti occupati a prescindere dalla tipologia contrattuale e dalla durata del rapporto di lavoro 1. Fanno eccezione i contratti a tempo parziale, che sono computati rapportando l orario effettivo con quello del tempo pieno contrattuale. Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore Le aziende che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre dovranno invece fare riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività. RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON DURATA SUPERIORE A TRE MESI CON CESSAZIONE PREVISTA ENTRO IL Il Fondo di tesoreria istituito presso l INPS è finanziato dalle quote di TFR maturato dai lavoratori del settore privato non destinato alle forme di previdenza complementare. Sono tenuti al versamento di tali somme i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. L art. 1, co. 8, prevede che il versamento del contributo da parte del datore di lavoro non deve essere fatto con riferimento a: - lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a 3 mesi (in merito a tali lavoratori il Dr. Pollastrini ha chiarito che, per i rapporti di lavoro in essere, si prende in considerazione il periodo residuo dal 1 gennaio 2007); - lavoratori a domicilio; - impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo; - lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR ovvero l accantonamento delle stesse presso soggetti terzi. Consideriamo un dipendente con rapporto di lavoro in corso al che rassegna le dimissioni il 31 marzo Il datore di lavoro dovrà adottare comportamenti diversi in funzione della posizione del lavoratore: se il dipendente non ha espresso alcuna volontà circa il conferimento del proprio TFR, allora il datore di lavoro dovrà provvedere alla normale liquidazione del TFR. Se invece il lavoratore ha manifestato la volontà di aderire ad un fondo di previdenza complementare prima della data di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro gli liquiderà il TFR maturato fino al momento della scelta, comprese le rivalutazioni. Il TFR maturato dalla data di scelta e fino alla cessazione del rapporto di lavoro sarà versato, dal datore di lavoro, al fondo di previdenza complementare a partire dal 1 luglio Il lavoratore, con riferimento a tale importo, dovrà decidere se mantenere la posizione pensionistica scelta, trasferirla ad altro fondo o procedere al riscatto. 1 In merito al computo del limite dei 50 addetti, il Dr. Pollastrini ha fornito i seguenti chiarimenti: - I lavoratori distaccati, anche all estero, devono essere computati nell organico aziendale dell azienda distaccante; - I lavoratori somministrati devono essere computati all interno dell organico dell azienda somministrante e non in quella utilizzatrice; - Devono essere computati anche i soci di cooperativa con apporto di lavoro 11

12 Nel caso in cui lo stesso lavoratore sia assunto presso un altra azienda, il nuovo datore di lavoro è tenuto ad acquisire le informazioni relative allo status del dipendente, con riferimento al conferimento del TFR, chiedendo un autocertificazione. Nel caso in cui il lavoratore avesse aderito, durante il precedente rapporto di lavoro, ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro chiederà copia del modulo utilizzato per effettuare la scelta e copia del modulo di adesione al fondo. Da tale documentazione il nuovo datore di lavoro evince che il lavoratore è iscritto al fondo di previdenza complementare previsto dal CCNL del precedente datore di lavoro, la data di iscrizione alla previdenza obbligatoria e la quota di TFR versata al fondo. Nel caso in cui il fondo di previdenza complementare previsto dal CCNL del precedente datore di lavoro coincida con quello del nuovo datore di lavoro non ci sono particolari problemi in quanto il nuovo datore di lavoro convoglia i versamenti allo stesso fondo. In caso contrario il lavoratore, che ha diritto al trasferimento della sua posizione, fa domanda di iscrizione al nuovo fondo di categoria e chiede al vecchio fondo il trasferimento della sua posizione. Nel caso in cui nel corso del precedente rapporto di lavoro il lavoratore non abbia manifestato alcuna opzione, avrà a disposizione dal momento dell assunzione, sei mesi per effettuare la scelta TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE Dal 1 gennaio 2007, l iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare: in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per cambiamento di attività lavorativa): l iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto, trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa; per effetto di scelta volontaria: decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l aderente può trasferire l intera posizione individuale presso un altra forma pensionistica complementare. In particolare potrà decidere se trasferirsi, se precedentemente aderente ad un fondo aperto, ad un altro fondo aperto o al fondo di categoria previsto dal proprio CCNL o stipulare un piano pensionistico individuale; potrà altresì decidere se trasferirsi, se precedentemente aderente ad un fondo chiuso di natura contrattuale, ad un fondo aperto o stipulare un piano pensionistico individuale. In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi. LA TASSAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI E DEI RISCATTI EROGATI DAI FONDI PENSIONE Anticipazioni La tassazione delle anticipazioni per gli iscritti alla previdenza complementare al 1 gennaio 2007 segue strade diverse a seconda della posizione soggettiva dell iscritto e del momento del versamento delle somme al fondo. 12

13 Le regole previste dall art. 11 D. lgs. 252/05 operano, in via generale, a decorrere dal 1 gennaio 2007 per i montanti delle prestazioni accumulati da questa data. Regole diverse sono invece state previste per gli iscritti prima del 29/04/1993 ai fondi pensione istituiti prima dell entrata in vigore della l. 421/92 e per gli iscritti alla previdenza complementare dal e prima del 1 gennaio Per tali categorie sono previste deroghe al sistema di tassazione introdotto dall art. 11 D. lgs. 252/05: infatti per loro rimane applicabile, in via di massima, il regime fiscale vigente al che prevede per le anticipazioni l applicazione delle regole di tassazione previste dall art. 20 del TUIR, con tassazione separata e con l aliquota determinabile con i criteri previsti per la determinazione dell aliquota applicabile al TFR. La tassazione prevista dall art. 11 d. lgs. 252/05 L art. 11 D. Lgs. 252/05 individua tre di diverse ipotesi in cui l anticipazione può essere richiesta: 1. Spese sanitarie sostenute per terapie ed interventi straordinari connessi a gravissime situazioni che hanno riguardato il lavoratore, il coniuge e i figli. In questo caso la legge non subordina la concessione dell anticipazione ad un anzianità minima di iscrizione presso il fondo e fissa nella misura massima della prestazione al 75% della posizione individuale maturata. Sull importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta con aliquota base del 15% ridotta di 0,3 punti percentuali, fino ad un massimo del 9%, per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione ad un fondo. 2. Acquisto prima casa per il lavoratore o per i suoi figli o per realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia sulla prima casa di abitazione. L art. 11 D. lgs. 252/05 subordina, in questo caso, la concessione dell anticipazione ad un anzianità minima di 8 anni di iscrizione presso il fondo (si intende riferita all adesione presso qualsiasi forma di previdenza complementare) e stabilisce l entità massima della prestazione in misura pari al 75% della somma maturata fino a quel momento. Sull importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%. 3. Altre cause diverse dalle prime. Anche in questo caso è necessaria l anzianità minima di 8 anni, maturata presso una qualsiasi forma di previdenza complementare, mentre la prestazione non può eccedere il 30% della posizione individuale accumulata. L anticipazione erogata, al netto dei redditi già tassati, è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Le ritenute applicate con le diverse aliquote a seconda del tipo di anticipazione richiesta sono operate direttamente dal fondo pensione. Riscatti Oltre alle ipotesi previste dall art. 14 D. lgs. 252/05, gli statuti e i regolamenti dei Fondi possono prevedere cause di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma previdenziale diverse da quelle espressamente elencate. Al verificarsi di tali situazioni, e qualora non sia ancora maturato il diritto ad ottenere la prestazione pensionistica, l iscritto è legittimato a richiedere il recupero del montante accumulato nel fondo pensione. Il lavoratore è quindi tenuto a valutare attentamente le situazioni che ne legittimano la fuoriuscita dal fondo considerando anche la variabile fiscale: infatti, mentre per le cause espressamente previste dalla norma vige un regime fiscale agevolato, un regime impositivo meno favorevole è previsto per le somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse. In tutte le situazioni tipiche le somme riscattate sono assoggettate a tassazione con una ritenuta a titolo d imposta del 15% ridotta di 0,3 punti percentuali, fino ad un massimo del 9%, per ogni anno eccedente il 13

14 quindicesimo di partecipazione ad un fondo. Nelle situazioni di riscatto diverse da quelle tipiche si applica una ritenuta a titolo d imposta del 23%. L imponibile da assoggettare a imposizione è pari all ammontare complessivo erogato al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposizione. Il Fondo pensione Marco Polo, fondo di categoria previsto dal CCNL AICA, nei casi di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento, dà la possibilità all aderente di: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) riscattare l intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. d) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. VALUTAZIONE DELLA TASSAZIONE DELLA PRESTAZIONE TFR E DI QUELLA PENSIONISTICA. Il rendimento dei fondi di previdenza complementare, soprattutto per quanto riguarda i comparti di investimento garantiti, può essere pressoché assimilato a quello del TFR lasciato in azienda; tuttavia occorre anche considerare, al momento della scelta tra mantenere il TFR in azienda o destinarlo alla previdenza complementare, la diversa tassazione prevista per la prestazione erogata sotto forma di TFR e quella erogata sotto forma di prestazione pensionistica complementare, decisamente più conveniente. A tal proposito occorre infatti considerare che: 1. I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67. Ai fini dell applicazione del limite massimo di deducibilità devono essere conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico. 2. I rendimenti finanziari sono soggetti all imposta sostitutiva dell 11%. Tale aliquota è più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati da altre forme di investimento. 3. Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati). La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è tassata nella misura del 15%, che si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 9%. Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR lasciato in azienda sconta, infatti, un'imposizione di tipo separata sulla base dell'aliquota media degli ultimi 5 anni del lavoratore, quasi sempre superiore al 23%. 4. Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto sono tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata. Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto in caso di inoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni, invalidità e decesso, sono tassate 14

15 nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 9%. Le anticipazioni percepite per altri motivi sono invece tassate nella misura fissa del 23%. * * * Circolare AICA n. 29 del 16 febbraio 2007 Oggetto: Contributo al Fondo di garanzia ex art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, e successive modificazioni ed integrazioni L'INPS ha fornito le istruzioni per l'applicazione da gennaio 2007 dell'esonero dal contributo di garanzia per il TFR da parte dei datori di lavoro che alla suddetta data già conferiscano quote di TFR alla previdenza complementare. Come è noto, tra le misure compensative previste a favore dei datori di lavoro che destinano il TFR maturando a previdenza complementare, l'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall articolo 1, comma 764, della legge n.296/2006 (legge finanziaria 2007), prevede che i datori di lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2007, siano esonerati dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni (0,20% ovvero 0,40% per i dirigenti ex INPDAI), nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del c.c., istituito ai sensi dell articolo 1, comma 755, della stessa legge finanziaria. In considerazione del fatto che alla suddetta data ci sono casi in cui i datori di lavoro già conferiscono percentuali di TFR a previdenza complementare (in misura parziale o intera a secondo che si tratti di vecchio iscritto alla previdenza pubblica o di neo iscritto dopo il 28 aprile 1993), l'inps, con la circolare n. 23/2007, ha ammesso già da gennaio detti datori di lavoro al recupero della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti. A tal fine, si dovrà continuare ad esporre i contributi nei quadri B/C della denuncia DM10/2 comprensivi dell aliquota 0,20% e 0,40% e si determinerà la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare, riportando il relativo importo nel quadro D del DM10/2 con il codice di nuova istituzione TF01, avente il significato di rec. contr. TFR L. 297/82 prev. compl.. L'INPS non ha però indicato i criteri per calcolare tale esonero. Al riguardo, si ritiene che il metodo da seguire, per ottenere la quota proporzionale di esonero dal contributo, sia rapportare il TFR trasferito nel mese alla previdenza complementare al TFR complessivamente maturato nel mese stesso. Esempio: TFR trasferito alla previdenza complementare sempre nel mese = ,00 TFR complessivamente maturato nel mese = ,00 Percentuale del TFR trasferito: 50% 15

16 Quindi, ad esempio nell'ipotesi di esonero dello 0,20% in proporzione al TFR trasferito, va effettuato il seguente calcolo: 50% x 0,20% = 0,10%. Il risultato va applicato alla base imponibile. La validità di tale metodo di calcolo è stata confermata a Confindustria per le vie brevi dai competenti uffici della Direzione Generale dell'inps. Infine, con successiva circolare, l'inps fornirà le istruzioni per il recupero anche della quota connessa alle nuove scelte di trasferimento del TFR, che verranno effettuate dal 1 gennaio Come è noto, l'esonero si applica anche nel caso in cui, in aziende con più di 49 dipendenti, la scelta di mantenere il TFR in azienda comporterà il conferimento dello stesso al fondo di tesoreria per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto. * * * Circolare AICA n. 20 del 12 febbraio 2007 Oggetto: Riforma della previdenza complementare Conferimento TFR Facciamo seguito alla Circolare AICA 013/2007 per informarvi che lo scorso 1 febbraio sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti interministeriali previsti dall articolo 1, commi 757 e 765 della Legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). I decreti regolano le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 della legge finanziaria che disciplinano l'istituzione, le finalità e il finanziamento del nuovo Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all art del codice civile e le modalità di attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 252 che regolano le procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e l'istituzione della forma pensionistica complementare residuale presso l'inps. Come premessa alle indicazioni applicative contenute nei decreti, va ricordato che dal 1 gennaio 2007 i lavoratori possono scegliere tra le seguenti opzioni: scelta esplicita di conferire il TFR maturando ad un fondo di previdenza complementare scelta esplicita di mantenere il TFR maturando in azienda (in tal caso per le aziende che occupano più di 50 addetti il TFR sarà dirottato al Fondo istituito presso l INPS) mancata scelta (silenzio-assenso) Gli effetti delle scelte in termini di decorrenza dei versamenti e di importo delle quote di TFR da versare variano, oltre che in ragione di tali opzioni, anche secondo che il lavoratore dipendente del settore privato: A) abbia un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006; B) abbia un rapporto di lavoro iniziato successivamente al 31 dicembre 2006; C) sia di prima occupazione anteriormente al A) LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE DOPO IL 29 APRILE 1993 E IN FORZA AL 31 DICEMBRE 2006 MANIFESTAZIONE ESPLICITA DI VOLONTÀ 1. Mantenimento del TFR in azienda Nel caso in cui il lavoratore decida di mantenere il TFR in azienda e questa abbia alle dipendenze almeno 50 16

17 addetti, i flussi maturandi a partire dal 1 gennaio 2007 verranno versati al Fondo per il TFR istituito presso l INPS. Secondo la disposizione di cui all art. 8, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 252/2005 si ritiene che la scelta di mantenere il TFR in azienda potrà essere successivamente revocata a favore della destinazione a previdenza complementare. L art. 3 del DM di cui all art. 1, comma 757, l. n. 296/2006 precisa che per i lavoratori che nel semestre 1 gennaio-30 giugno 2007, manifestano l opzione di mantenere il TFR in azienda, il versamento al Fondo INPS sarà effettuato a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stata espressa l opzione per un importo pari alle quote di TFR maturate dal 1 gennaio 2007, maggiorate delle rivalutazioni con riguardo alle mensilità antecedenti all opzione. 2. Conferimento del TFR alla previdenza complementare In caso di conferimento esplicito del TFR alla previdenza complementare, saranno devoluti alla forma pensionistica complementare prescelta, con decorrenza 1 luglio 2007, i flussi di TFR maturati dalla data di scelta del lavoratore. L importo di TFR da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall art c.c. in ragione del tasso di incremento del TFR applicato al , rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno La scelta del dipendente di conferire il TFR maturando alla previdenza complementare è irrevocabile. Il decreto interministeriale di attuazione dell art. 1, comma 765 della finanziaria 2007 precisa inoltre che il TFR maturato prima dell adesione alla previdenza integrativa, se questa avviene nel corso del semestre, rimane in azienda, a prescindere dal limite dimensionale. CONFERIMENTO TACITO TRAMITE MECCANISMO DEL SILENZIO-ASSENSO Se il lavoratore sino al 30 giugno 2007 non esprime alcuna scelta, dal 1 luglio 2007 vedrà confluire il proprio TFR: alla forma collettiva di riferimento, salvo diverso accordo aziendale; se sussiste più di una forma collettiva, al fondo pensione individuato con accordo aziendale; in mancanza di accordo, al fondo pensione con maggior numero di iscritti nell azienda; in caso di mancato accordo tra le parti e in mancanza di fondi pensione collettivi di riferimento, al FONDINPS, fondo residuale istituito presso l Inps, ai sensi dell art. 9, d. lgs. n. 252/05, su cui si dirà al par. 3. Il TFR maturato dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007 rimane in azienda e sarà rivalutato, unitamente al TFR maturato al , secondo i criteri stabiliti dall art c.c. B) LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006 Il lavoratore assunto dopo il 31 dicembre 2006 ha sei mesi di tempo dall assunzione per effettuare la scelta. MANIFESTAZIONE ESPLICITA DI VOLONTÀ 1. Mantenimento del TFR in azienda 17

18 Nel caso in cui il lavoratore decida di mantenere il TFR in azienda e l azienda abbia più di 50 addetti, i flussi TFR maturati dall assunzione, rivalutati nei termini di legge vanno versati, dal mese successivo alla consegna del modulo di adesione, al Fondo per il TFR istituito presso l INPS. 2. Conferimento del TFR alla previdenza complementare Il datore di lavoro è tenuto a versare il TFR al Fondo di previdenza complementare indicato dal lavoratore a decorrere dal mese successivo a quello della scelta operata. I flussi di TFR maturati dalla data di assunzione a quella di adesione alla previdenza complementare verranno versati al Fondo TFR istituito presso l INPS. Resta fermo che per i lavoratori assunti nei primi sei mesi del 2007, il versamento alla previdenza complementare non potrà avvenire prima del 1 luglio 2007, a prescindere dal momento in cui effettuino la scelta. CONFERIMENTO TACITO TRAMITE MECCANISMO DEL SILENZIO-ASSENSO Il datore di lavoro è tenuto a versare il TFR al Fondo di previdenza complementare previsto dal contratto/accordo collettivo, dal mese successivo alla scadenza del termine dei sei mesi. I flussi di TFR maturati nel semestre previsto per l effettuazione della scelta verranno versati al Fondo TFR istituito presso l INPS. C) LAVORATORI CON PRIMA OCCUPAZIONE ANTECEDENTE AL ISCRITTI A FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Questi lavoratori, se già iscritti alla previdenza complementare al anche tramite conferimento di una quota di TFR, possono decidere di versare anche la quota residua al fondo pensione a cui già aderiscono. In alternativa, possono mantenere la quota residua di TFR maturando in azienda, con le già dette conseguenze derivanti dalla soglia dimensionale. NON ISCRITTI A FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Se non iscritti a previdenza complementare e destinatari di accordi o contratti collettivi che prevedono la possibilità di conferire il TFR, questi lavoratori possono decidere se mantenere il TFR maturando in azienda, o destinarlo alla previdenza complementare nella misura prevista dai contratti o accordi collettivi di riferimento o in misura integrale (art. 8, comma 7, lett. c, punto 2), d.lgs. n. 252/2005). Si precisa che nel caso in cui si intenda conferire alla previdenza complementare solo la quota di TFR prevista in percentuale dagli accordi o contratti collettivi di riferimento, la residua parte rimane in azienda, con il conseguente conferimento obbligatorio al Fondo Tesoreria nel caso di soglia dimensionale superiore a 50 addetti. Questa previsione si conforma all interpretazione fornita dalla Covip nelle Direttive Generali emanate il 28 giugno Viene espressamente esclusa, dunque, la possibilità di splittare il TFR su più di un fondo pensione. Nel caso in cui i lavoratori iscritti ad un regime pensionistico di base prima del , non iscritti a previdenza complementare, non siano destinatari di accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR, possono decidere di mantenere il TFR in azienda (salvo l'obbligatorio trasferimento al Fondo per il TFR nelle imprese con più di 50 addetti). Nel caso di adesione alla previdenza complementare, tali lavoratori possono versare il TFR nella misura non inferiore al 50% o in misura integrale (art. 8, comma 7, lett. c, punto 2, d.lgs. n. 252/2005). Anche in questo 18

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