MADE IN: REQUISITI E DISCIPLINA APPLICABILE ALLE FASI E PROCESSI DI PRODUZIONE ALL ESTRO DI CAPI MADE IN ITALY E ASPETTI PRATICI

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1 MADE IN: REQUISITI E DISCIPLINA APPLICABILE ALLE FASI E PROCESSI DI PRODUZIONE ALL ESTRO DI CAPI MADE IN ITALY E ASPETTI PRATICI Convegno «La Moda Italiana all Estero» 11 Marzo 2015 Avv. Giacomo Bonelli Studio Legale Mondini Rusconi

2 Che cos è il «Made in»? Nel commercio internazionale il «Made in» è una denominazione che identifica il paese di fabbricazione di un prodotto e lo accompagna in tutte le fasi della sua commercializzazione.

3 Che cos è il Made In Non esiste l obbligo di indicare l origine geografica dei prodotti tessili ma esistono norme che impongono l obbligo di non fornire al consumatore indicazioni false, fallaci o ingannevoli circa l origine geografica dei prodotti. Inoltre, dal punto di vista doganale, l origine geografica costituisce un elemento di fondamentale rilevanza ai fini della corretta applicazione della tariffa doganale alle merci importate o esportate.

4 Quadro normativo di riferimento 1. Norme internazionali Accordo di Madrid (concluso a Lisbona, 31 Ottobre 1958), art Norme comunitarie Reg. CE n. 450/ Codice Doganale Aggiornato (CDA), ora sostituito dal Reg. CE 952/2013, le cui norme relative all origine delle merci saranno applicabili dal 1 giugno 2016 Reg. CE n. 2454/1993 Regolamento di Applicazione del Codice Doganale DAC 3. Norme nazionali Legge finanziaria 2004 (n. 350/2003): art. 4, comma 49 e 49bis (come modificato dal Decreto Ronchi (l.166/2009) Art. 517 Codice Penale Art. 6, lett. b) e c), Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) D.lgs. 146/2007 sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori L. 55/2010 (Reguzzoni-Versace, relativa solo a prodotti tessili, tutt ora inapplicabile in forza di Direttiva PCM 30/09/2010) D.L. 133/2014 (Decreto Sblocca Italia) promozione straordinaria del Made in Italy

5 Origine della merce Le regole comunitarie sull origine dei prodotti trovano applicazione in tutti i paesi UE e per tutte le merci in libera circolazione nel territorio comunitario. Fonti: Reg. (CE) n. 450/2008 ( CDA ) Reg. (CEE) n. 2454/93 ( DAC ) e nei relativi allegati

6 Acquisizione dell origine del prodotto Art. 36 CDA Criterio delle merci interamente ottenute in un paese Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. Criterio dell ultima lavorazione o trasformazione sostanziale Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l ultima trasformazione sostanziale.

7 Settore del Tessile Ultima Lavorazione o Trasformazione Sostanziale Il criterio dell»ultima trasformazione sostanziale» trova applicazione per mezzo di una regola generale oppure di regole specifiche a seconda del prodotto in questione (la regola generale è applicabile in mancanza della regola specifica): Regola Principale cambio di voce doganale per poter dichiarare il prodotto originario del paese, tutti i componenti e i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati in una voce diversa rispetto al prodotto finito Regole specifiche Allegati 9 e 10 Reg. 2454/1993 DAC sono elencate le trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario

8 Codice del Sistema Armonizzato (*codice di identificazione del prodotto nel sistema internazionale dell Organizzazione Mondiale delle Dogane) Allegato 10 reg. 2454/93: esempi Descrizione delle merci Regola d origine (1) (2) (3) Ex capitoli da 50 a 55 Tessuti stampati o tinti - Fabbricazione a partire da filati oppure Ex capitolo 62 Indumenti e accessori d abbigliamento, non a maglia finiti o completi - Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione e rifinitura Confezione completa (NB: per confezione completa si intendono tutte le operazioni successive al taglio dei tessuti, anche senza che siano effettuate una o più operazioni di rifinitura)

9 Strumenti per individuare i prodotti e le relative regole La Camera di Commercio di Varese ha approntato un utilissimo strumento di ricerca per individuare il prodotto, la voce doganale corrispondente e la relativa regola d origine secondo le indicazioni dell Allegato 10 DAC. Al link è possibile inserire il prodotto desiderato e consultare la regola d origine corrispondente.

10 Attestazione dell Origine del prodotto Informazione Vincolante di Origine (IVO) L operatore commerciale può richiedere alla Dogana di stabilire l esatta origine delle merci per cui l operatore non sia in grado di stabilire con certezza l esatta origine da attribuire ai prodotti. L informazione - è vincolante per tutte le autorità doganali comunitarie - è vincolante per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data della sua comunicazione. Art. 20 CAD e artt. 6 e 7 DAC Certificato di Origine Si tratta di un documento ufficiale che accompagna la merce spedita in un Paese extracomunitario, e che attesta il luogo di produzione, estrazione o fabbricazione delle merci oppure dove è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale, tale da far mutare al prodotto finito la forma o la destinazione d'uso. Il Certificato - è richiesto dal cliente estero perché necessario all espletamento delle formalità doganali di importazione nel Paese di destino - è rilasciato dalla Camera di Commercio territorialmente competente per formulari e istruzioni per la compilazione della richiesta cfr. nota MES 75361/2009

11 Made in Italy principi di normativa nazionale Legge finanziaria 2004 (n. 350/2003): art. 4, comma 49 L importazione e l esportazione a fini di commercializzazione, ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell art. 517 c.p. (è punito anche il tentativo).

12 Made in Italy Art. 517 Codice Penale Vendita di prodotti industriali con segni mendaci E punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad ,00, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti a trarre in inganno il compratore sull origine, provenienza o qualità dell opera o del prodotto. NB: al reato di cui all art. 517 c.p. si applicano le disposizioni del d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

13 Indicazioni da evitare Legge finanziaria 2004 (n. 350/2003): art. 4, comma 49

14 Made in Italy Soluzione operativa per chi importa: IMPORTATO DA: [NOME E SEDE DELL IMPRESA] In questo modo si evita l indicazione del preciso paese di origine e si rispettano le norme sulle informazioni al consumatore senza rischiare di incorrere nel reato di fallace indicazione di origine * Soluzione offerta nella nota dell Agenzia delle Dogane n del

15 Made in Italy Commissione e possibilità di regolarizzazione Le fattispecie di reato sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. Possibilità di sanare la situazione sul piano amministrativo: -fallace indicazione: mediante l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana -falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza: mediante l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". (Le false e le fallaci indicazioni non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica)

16 Made in Italy Appendice Informativa sul prodotto (circolare MES /2009) E opportuno accompagnare il prodotto con un appendice informativa contenente una delle seguenti informazioni: -Prodotto fabbricato in -Prodotto fabbricato in paesi extra UE -Prodotto di provenienza extra UE -Prodotto importato da paesi extra UE -Prodotto non fabbricato in Italia Se non è possibile inserire tali indicazioni anteriormente all importazione, il titolare o il licenziatario del marchio può allegare una dichiarazione doganale con la quale si impegna a rendere le informazioni dovute al momento della commercializzazione.

17 Made in Italy Legge Reguzzoni-Versace l. 55/2010 Introduzione di un sistema di etichettatura obbligatoria per il settore tessile obbligo di etichettatura che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione indicazione del marchio d origine Made in Italy esclusivamente su prodotti finiti le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione previste siano state eseguite nel territorio medesimo e per le rimanenti fasi sia verificabile la tracciabilità. le fasi di lavorazione (compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche d importazione) sono: La filatura La tessitura La nobilitazione La confezione ciascun prodotto che non abbia i requisiti per l apposizione del marchio «Made in Italy» deve indicare comunque lo stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria inasprimento delle misure sanzionatorie: multe fino a Euro ,00, oltre il sequestro e confisca delle merci

18 Inapplicabilità della Legge Reguzzoni-Versace La legge è in vigore dal 1 ottobre 2010, ma ad oggi risulta ancora inapplicabile stante lo stop della Commissione Europea DG Impresa e Industria, nota del Ragioni formali: notifica tardiva alla Commissione Europea della legge soggetta a preventiva approvazione a livello comunitario in quanto prevede l introduzione di una regolamentazione tecnica Ragioni sostanziali: (I) incompatibilità con il principio del libero mercato (II) incompatibilità con la disciplina comunitaria sull origine dei prodotti In ogni caso, le relative disposizioni potranno considerarsi applicabili solo dopo l adozione del decreto interministeriale previsto dalla legge medesima che ad oggi non è ancora stato emanato Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

19 Made in Work in Progress Regolamento UE 1007/2011 (denominazioni delle fibre tessili e all etichettatura e contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili) contiene una clausola di riesame in cui si invita la Commissione Europea a presentare proposte di legge relative a possibili nuovi obblighi di etichettatura di origine da introdurre a livello europeo Nella primavera del 2014 il Parlamento Europeo ha approvato una bozza di direttiva che rende obbligatorio il marchio del paese di origine. Al momento però, i lavori sono stati interrotti dai pareri negativi di Germania, Regno Unito e stati nordici secondo cui l etichettatura obbligatoria comporterebbe aggravi economici e amministrativi non sostenibili Al momento i lavori sulla direttiva sono bloccati

20 GRAZIE PER L ATTENZIONE! Per ulteriori informazioni: giacomo.bonelli@mondinirusconi.it Phone: Fax:

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