2. Esenzioni dal congelamento 3. Gestione depositi
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- Adelaide Pucci
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1 Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. Comunicazione agli operatori A seguito delle misure restrittive introdotte dal Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, gli operatori hanno messo in luce una serie di problematiche a cui, con la presente, si intende rispondere. 1. Entità libiche da sottoporre alle misure di congelamento Il Regolamento (UE) all art. 5, comma 1, stabilisce che: Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e III. Tale disposizione ha sollevato dei dubbi interpretativi. In particolare ci si è chiesti se il congelamento dovesse estendersi a tutti i soggetti controllati o partecipati, anche indirettamente da soggetti, listati. In merito va preliminarmente osservato che, non individuando il Regolamento i criteri cui attenersi al fine dell individuazione degli enti che vadano considerati di proprietà o controllati da un soggetto listato, devono ritenersi operanti le disposizioni contenute nell art. 2 dell Allegato Tecnico del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il quale recita: Per titolare effettivo s'intende: a) in caso di società: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica. L art. 6 bis del Regolamento (UE) n. 204/2011, come modificato dal Regolamento (UE) n. 296/2011, dispone, inoltre, che: Riguardo alle persone, entità ed organismi non designati negli allegati II e III in cui una persona, un entità o un organismo designati in tali allegati detiene una partecipazione, l obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche della persona, dell entità o dell organismo designati non impedisce alle persone, entità od organismi non designati di continuare a svolgere attività commerciali legittime, purché tali attività non implichino la messa a disposizione di una persona, entità o organismo designati fondi o risorse economiche di qualsiasi tipo.
2 Il Regolamento citato, dunque, non include nel perimetro del congelamento le entità non specificamente iscritte negli allegati II e III, anche se partecipate o controllate da un soggetto listato. Il congelamento, in tale ipotesi, riguarderà la sola partecipazione azionaria detenuta dal soggetto listato, cosicché non sussisteranno ostacoli alla normale prosecuzione dell attività dell entità di cui in discorso. Al riguardo, si cita in particolare, con riferimento alla Banca Ubae e alla società Tamoil S.p.a., quanto affermato dal Comitato di sicurezza finanziaria nella comunicazione agli operatori del 25 marzo 2011, in cui si legge che non sussistono ostacoli alla normale prosecuzione dell attività di Banca UBAE, ivi compresa quella nei confronti della clientela ordinaria e delle controparti bancarie e, con riferimento alla società Tamoil, che non sussistono ostacoli all usuale operatività di questa impresa con i partner commerciali e finanziari. Resta ovviamente fermo il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi inseriti negli elenchi del Regolamento (UE) n.204/2011. Per quanto concerne, più nello specifico, la sussistenza o meno di un discrimena seconda del luogo di stabilimento delle controparti parzialmente controllate o possedute da un soggetto libico listato, va osservato che: a) laddove si tratti di un soggetto stabilito nel territorio dell Unione si può contare sull applicazione da parte delle stesso della normativa europea, nonché su un controllo equivalente a quello operato dalle competenti autorità italiane; b) laddove si tratti di un soggetto stabilito al di fuori dell Unione, gli operatori sono tenuti a rafforzata due diligencee, nella specie, si deve ritenere che sia possibile mantenere un rapporto d'affari con le entità controllate da soggetti listati purchè: - nessuna operazione avvantaggi, direttamente o indirettamente, un soggetto libico listato; - nessun fondo o risorsa economica sia messa, direttamente o indirettamente, a disposizione di un ente libico congelato - oggetto del contratto non sia un bene embargato, a prescindere che ne fruisca o meno un ente libico listato. Il Comitato di sicurezza finanziaria rimane disponibile a dare delucidazioni in merito a quelle operazioni che presentino profili di problematicità. Inoltre laddove sussistano elemento di sospetto in relazione ad un operazione finanziaria, sarà possibile ricorrere al mezzo della segnalazione di attività sospette (SOS) all Unità di informazione finanziaria.
3 2. Esenzioni dal congelamento In relazione ai rapporti pendenti coinvolgenti soggetti listati, si ritiene che, laddove si tratti di contratti o rapporti sorti anteriormente al listing: 1) i pagamenti a favore dei soggetti listati possano realizzarsi con il versamento su conti congelati. Ad esso deve fare seguito la notifica dell operazione all Unità di Informazione finanziaria ai sensi dell art. 7 D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 (cfr. art. 9 Reg. citato); 2) i pagamenti da parte di un soggetto listato effettuarsi previa valutazione del Comitato di sicurezza finanziaria, la quale è sempre necessaria, a prescindere dall entità del trasferimento, non essendo state previste delle soglie minime nell ambito del Regolamento (cfr. art. 10 Reg. citato).l istanza di autorizzazione dovrà essere presentata da parte degli intermediari finanziari a mezzo posta elettronica certificata, all indirizzo csf@pec.mef.gov.it. Affinché il Comitato di sicurezza finanziaria autorizzi lo sblocco dei fondi, è necessario che provveda preventivamente alla comunicazione di tale intenzione alle Nazioni Unite o all Unione Europea (a seconda dell Autorità che ha provveduto al listing), in osservanza di quanto previsto dall art. 10 del Regolamento citato.dal momento della comunicazione deve poi decorrere il termine di 10 giorni lavorativi per le Nazioni Unite e di 2 settimane per l Unione Europea. In merito, poi, alla deroga all articolo 5 prevista dall art. 7 del Regolamento, relativa allo sblocco di fondi per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati II e III e dei familiari a loro carico, si deve ritenere che l elencazione contenuta nel comma 1, lettera a, sia esemplificativa e non tassativa, cosicché si potrebbero far rientrare anche stipendi e bollette. Per le spese legali, invece, si fa presente che esse rientrerebbero nella deroga di cui all art. 7, comma 1, lettera b. 3. Gestione depositi Un altro problema, manifestatosi nella pratica, riguarda la gestione dei depositi congelati da parte degli intermediari finanziari. Posto che gli stessi non possono rimanere disinvestiti sine die, sarebbe opportuno il loro investimento, secondo le modalità operative seguite prima del congelamento, avuto riguardo alle finalità proprie del congelamento, inclusa la necessità che lo stesso non si traduca in un depauperamento dei fondi e delle risorse economiche che ne sono oggetto, nonché all opportunità che gli istituti di credito in qualità di amministratori dei fondi non si espongano ai rischi di credito e di tasso d interesse.dunque, laddove l attività di gestione avvenga con le medesime modalità seguite prima dell adozione delle misure di congelamento e fermo restando il rispetto degli articoli 5, comma 2, e 9 del Regolamento citato, non si ravvisano motivi ostativi alla sua prosecuzione.
4 4. Applicazione dell art. 12 Reg. (UE) n. 204/2011 Ai sensi dell art. 12, comma 1, del Reg. (UE) n. 204/2011, come modificato dal Reg. (UE) 296/2011, Non è concesso alcun diritto, incluso i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell UNSRC 1970 (2011) o dell UNSRC 1973 (2011), comprese le misure dell Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione o ad essa connesse, o le misure contemplate nel presente regolamento, alle autorità della Libia o a qualsiasi persona, entità o organismo che avanza diritti per loro conto o a loro favore. Tale articolo comporta, prevedendo espressamente che non è concesso alcun diritto l estinzione della garanzia emessa a copertura di un contratto che non possa essere adempiuto perché rientrante nel perimetro sanzionatorio. Laddove il Regolamento avesse voluto sospendere solo in via temporanea l esercizio del diritto, l avrebbe esplicitamente disposto. Problemi applicativi potrebbero porsi anche in relazione alla mancata definizione, in seno al Regolamento, di cosa debba intendersi per autorità della Libia. Va premesso, innanzitutto, che la norma in questione si applica alle garanzie sorte in relazione a contratti stipulati in data anteriore all adozione dei provvedimenti sanzionatori internazionali. In secondo luogo, considerando la ratio della norma, che funge da clausola di chiusura, con l evidente scopo di evitare pagamenti indiretti, che di fatto disattendano le disposizioni sul congelamento, essa va interpretata come riferentesi allo Stato libico o ad altro ente pubblico libico. D altronde, a seguito delle modifiche apportate da parte del Reg. (UE) n. 296/2011, l art. 12 è stato arricchito con un secondo comma che introduce una clausola di salvaguardia per gli operatori, che in buona fede abbiano agito nel rispetto delle disposizioni in esso contenute. Si dispone, infatti, che: Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi non rispondono delle loro azioni compiute in buona fede in esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento. 5. Pagamento delle lettere di credito emesse da banche libiche listate e confermate da banche italiane La garanzia autonoma non è diretta a garantire l adempimento dell obbligazione sottostante, bensì a tenere il beneficiario indenne dai rischi derivanti dalla mancata o non corretta esecuzione dell obbligazione stessa assicurandogli di essere indennizzato nel caso si verifichino determinati eventi specificati nella garanzia, con un trasferimento dei rischi connessi al contratto principale dal
5 beneficiario alla banca. Tale scopo è comune alla garanzia di serietà dell offerta (Bid Bond), di buona esecuzione (Performance Bond), di restituzione dell acconto (Advance Payment Bond), di mancato pagamento (PaymentGuarantee), nonché alle Stand-by letters of credit. La banca italiana, che abbia confermato la garanzia, è dunque tenutaad onorare l impegno nel momento in cui viene presentata dall'esportatore documentazione conforme ai termini e alle condizioni del credito. A pagamento effettuato, potrà chiedere alla banca che ha emesso la lettera di credito il rimborso di quanto pagato. L istanza di autorizzazione allo sblocco dei fondi congelati dovrà essere presentata nel momento in cui si va ad incidere sui fondi medesimi e quindi solo al momento in cui la banca confermante, pagato il beneficiario, richieda il rimborso del pagamento effettuato. Affinché il Comitato di sicurezza finanziaria autorizzi lo sblocco dei fondi, è necessario che provveda preventivamente alla comunicazione di tale intenzione alle Nazioni Unite o all Unione Europea (a seconda dell Autorità che ha provveduto al listing), in osservanza di quanto previsto dall art. 10 del Regolamento citato.dal momento della comunicazione deve poi decorrere il termine di 10 giorni lavorativi per le Nazioni Unite e di 2 settimane per l Unione Europea. Si segnala che il CSF ha già adempiuto a tale onere informativo con riferimento alle seguenti banche libiche: National Commercial Bank; GumhouriaBank; Sahara Bank; Central Bank of Libya; LibyanForeignBank. 6.Proroga delle controgaranzie In merito alle lettere di credito, rilasciate dagli istituti bancari ed in relazione alle quali sia stata presentata richiesta di proroga, essa deve ritenersi ammissibile, non realizzando un new business, qualora si tratti di: 1) lettera di credito stand by (SBLC) emessa per o per conto di società ai medesimi intermediari affidata tramite banca libica embargata in favore di beneficiario locale non embargati; 2) SBLC emessa per o per conto di società ai medesimi intermediari affidata direttamente in favore di beneficiario non embargato, ma parzialmente partecipato da soggetti embargati; 3) SBLC emessa da un istituto bancario, e avvisata o confermata da parte di un altro intermediario finanziario a favore di beneficiario non embargato, ma parzialmente partecipato da soggetti embargati; 4) SBLC emesse per o per conto di società ai medesimi intermediari affidate tramite banca libica embargata in favore di beneficiari locali embargati.
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