CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO GARANZIA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI

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1 1 Ce.S.Vo.P. Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo Via Maqueda, PALERMO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO GARANZIA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DEFINIZIONI CAPITOLO 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale CAPITOLO 2 - Norme che regolano la garanzia CAPITOLO 3 - Norme che regolano le estensioni di garanzia CAPITOLO 4 - Norme che regolano i limiti dell assicurazione infortuni CAPITOLO 5 - Norme che regolano la modalità di liquidazione dei sinistri

2 2 DEFINIZIONI (in ordine alfabetico) ASSICURATO - Persona per la quale è prestata l'assicurazione. CONTRAENTE- il Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo, in breve Ce.S.Vo.P. SOCIETÀ ASSICURATRICE - Società assicuratrice con la quale è stata stipulata la polizza. INDENNIZZO - Somma dovuta dalla Società Assicuratrice in caso di sinistro. INFORTUNIO - Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. ISTITUTO DI CURA - Ospedale, clinica o casa di cura, pubblica o privata, regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, che sia permanentemente sotto la direzione e il controllo di un medico, che disponga di adeguate attrezzature diagnostiche e terapeutiche, che svolga l'attività secondo metodi scientifici riconosciuti e sulla base di documentazione clinica completa. PREMIO - Somma dovuta dal Contraente alla Società assicuratrice. RISCHIO - Probabilità che si verifichi il sinistro. RICOVERO - Degenza comportante pernottamento in istituto di cura regolarmente autorizzato a fornire assistenza sanitaria ospedaliera. DAY HOSPITAL - La degenza diurna, con posto letto senza pernottamento, per prestazioni chirurgiche e mediche che siano: - riferite a sole terapie (con esclusione di accertamenti a scopo di diagnostica anche preventiva); - documentate da cartella clinica; - praticate in ospedale, cliniche, o strutture all uopo autorizzate; - effettuate con la presenza continua, nella struttura, di un medico. SINISTRO - Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. ATTIVITA AREA PROGETTAZIONE : iniziative promosse dal Ce.S.Vo.P. attraverso una previa analisi dei bisogni (espliciti ed impliciti) e con azioni di supporto della progettazione di attività in rete. Nello specifico, i progetti sono realizzati con il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato (singole o in rete tra di loro) ed, eventualmente, anche con altri soggetti del Terzo settore oltreché con amministrazioni pubbliche o enti socio-culturali privati. Il Ce.S.Vo.P. finanzia le suddette iniziative, sopportandone i costi strutturali e dei servizi, compresi quelli della copertura assicurativa infortuni per i partecipanti (esclusi: docenti, assistenti, tutor, operatori, ecc.). ATTIVITA AREA PROMOZIONE : iniziative organizzate dal Ce.S.Vo.P. per la promozione e la diffusione della cultura della solidarietà e della partecipazione fra la cittadinanza. Eventi, attività, incontri pubblici, manifestazioni sono rivolti e coinvolgono sia la cittadinanza che il mondo giovanile e la scuola. Le iniziative di promozione si svolgono anche attraverso progetti di rete fra il mondo della scuola e l associazionismo di volontariato. Infatti, il Ce.S.Vo.P. grazie all accordo con l Ufficio scolastico regionale della Sicilia provvede ad avviare i gruppi di iniziativa per il volontariato, in cui gli alunni hanno modo di sperimentare se stessi nella progettazione e gestione di un attività di solidarietà pensata, avviata e condotta da loro e rivolta ad altri. Il tutto, mettendo in comunicazione i tre livelli coinvolti: l istituzione scolastica, le associazioni e gli alunni. Gli eventi, le attività e i progetti sono realizzati con il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato (singole o in rete tra di loro). Il Ce.S.Vo.P. finanzia le suddette iniziative, sopportandone i costi strutturali e dei servizi, compresi quelli della copertura assicurativa infortuni per i partecipanti (esclusi: docenti, assistenti, tutor, operatori, ecc.).

3 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Capitolo 1 Norme che regolano l assicurazione infortuni Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Diminuzione del rischio Buona Fede - Anche con riferimento agli artt c.c. l Assicurato e/o il Contraente è esonerato dal rendere ogni dichiarazione non fornita nell ambito della procedura di gara, dal momento della sua indizione fino all aggiudicazione. Nel caso di diminuzione del rischio la Società assicuratrice è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio dal momento in cui ne riceve comunicazione dal Contraente (Art C.C.), riconoscendo anche un ristorno proporzionale del premio pagato e non goduto, e rinunciando al relativo diritto di recesso. L omissione della dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società Assicuratrice il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Il Contraente e/o l'assicurato sono esonerati dalla comunicazione, all atto della stipula della presente polizza, dello stato di salute, di precedenti infortuni, di eventuali menomazioni e di invalidità preesistenti riferite alle persone assicurate. Art Altre assicurazioni - Il Contraente o l'assicurato sono esonerati dalla comunicazione, all atto della stipula della presente polizza, dell esistenza di altre assicurazioni, nonché dalla comunicazione della successiva stipulazione di altre polizze per le stesse persone e per gli stessi rischi contemplati nella presente polizza. Le prestazioni della presente polizza sono cumulabili con quelle di altre eventuali assicurazioni prestate per gli stessi rischi. Art Pagamento del premio - Il pagamento del premio alla Società Assicuratrice, in rate annuali, avverrà in via anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto e per le rate successive entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ogni ricorrenza annuale. La Società Assicuratrice conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente gli sarà accreditato il premio dovuto, quella dell'ordinativo di Pagamento che conferisce tale ordine al Tesoriere del Contraente a condizione che, gli estremi dell'ordinativo medesimo, vengano comunicati per iscritto alla Società, per il tramite del Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax o mail. Il premio viene così determinato: - Per l'assicurazione dei componenti del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale del Contraente, applicando il premio, omnicomprensivo per tutte le garanzie, indicato in offerta sul numero di persone assicurate appartenenti a tale categoria; esso viene anticipato in via provvisoria su n 12 persone assicurate. - Per l'assicurazione dei Dipendenti, dei collaboratori in rapporto di L.A.P. e dei referenti di delegazione del Contraente, applicando il premio, omnicomprensivo per tutte le garanzie, indicato in offerta sul numero di persone assicurate appartenenti a tale categoria; esso viene anticipato in via provvisoria su n 30 persone assicurate. - Per l'assicurazione dei partecipanti ai progetti di attività di volontariato (esclusi docenti, assistenti, tutor, operatori, etc.) organizzati e/o finanziati dal Contraente relativi alle aree Progettazione e Promozione, applicando il premio, omnicomprensivo per tutte le garanzie, indicato in offerta sul numero di persone assicurate appartenenti a tale categoria; esso viene anticipato in via provvisoria su n 500 persone assicurate. - Per l'assicurazione dei partecipanti alle escursioni organizzate dal Contraente fuori programma, applicando il premio, omnicomprensivo per tutte le garanzie, indicato in offerta sul numero di persone assicurate identificate e comunicate per ogni escursione; non viene anticipato in via provvisoria, ma verrà determinato a consuntivo.

4 4 Il Contraente, in caso di variazione del numero globale delle persone assicurate preventivamente quantificate, per ognuna delle categorie sopra indicate, deve comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il numero totale delle persone assicurate nel corso dell annualità precedente affinché la Società stessa possa procedere alla determinazione del premio consuntivo. Dell eventuale ritardo nell adempimento dell anzidetta comunicazione dovrà essere preventivamente data notizia alla Società Assicuratrice, indicando al contempo la data entro cui potrà essere adempiuta la comunicazione. E ammessa la comunicazione a mezzo telefax. Dopo la ricezione della predetta comunicazione, la Società Assicuratrice fornirà atto di appendice contrattuale contenente la liquidazione del premio definitivo a consuntivo (Regolazione del premio) conteggiato sulla base del numero di persone assicurate comunicate dal Contraente a consuntivo, nonché di quelle partecipanti alle escursioni fuori programma risultanti dalle comunicazioni ricevute dalla Società Assicuratrice nel corso del periodo di assicurazione annuo trascorso. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione effettuata da parte della Società Assicuratrice. Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società Assicuratrice, fermo il diritto di agire giudizialmente, potrà ridurre nella proporzione in cui sta il premio anticipato sul premio interamente dovuto, l'entità del risarcimento dei sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Gli Assicuratori hanno il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art Durata dell'assicurazione - La durata del contratto è fissata in tre anni, con decorrenza dalle ore 24 del 31/12/2009; il contratto scadrà alle ore 24 del 31/12/2012. La presente polizza non prevede il tacito rinnovo. E comunque nella facoltà delle Parti di disdire la presente polizza al al 31 dicembre di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale. Art Assicurazione per conto altrui - Poiché la presente assicurazione è prestata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall'articolo 1891 del Codice Civile. Art Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art Foro competente - Foro competente è esclusivamente quello del Contraente. Art Clausola Broker - In ordine alla presente assicurazione, il Contraente dichiara di avvalersi della collaborazione - ai sensi del D.Lgs n 209/2005 del Broker di Assicurazione Alessandro Flaccomio (Iscritto alla Sezione B del R.U.I. n B ) con sede in Palermo, Via XII Gennaio, 1/g. In tal senso si dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o Assicurato al broker s'intenderà fatta come alla Società assicuratrice. La Società assicuratrice aggiudicataria del contratto e le eventuali coassicuratrici s'impegnano pertanto a riconoscere al broker le commissioni d uso sui premi. Art. 1.9 Interazione di clausole - A deroga di quanto previsto dalle Condizioni prestampate nei moduli della Società assicuratrice, si conviene fra le Parti che qualora quelle Condizioni e/o Clausole prevedano l'esclusione e/o limitazione per alcuni rischi e/o eventi e/o circostanze e per tali rischi e/o eventi e/o circostanze così escluse e/o limitati sia altrimenti prevista copertura in questo Capitolato Speciale d'appalto, il sinistro si intenderà coperto con applicazione delle eventuali franchigie e/o limiti di capitale indennizzabile previsti dalla specifica Condizione e/o Clausola estensiva di questo Capitolato Speciale d'appalto. Art Obblighi della società nella gestione dei sinistri Rendiconto - La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà mettere a punto un efficiente servizio di liquidazione danni per i sinistri generati dalla presente assicurazione, in relazione alla loro frequenza ed entità e dovrà garantire al Contraente e/o al Broker nominato in polizza i contatti operativi con gli uffici preposti al predetto servizio di liquidazione dei danni. La Società assicuratrice si obbliga a fornire al Contraente, entro tre mesi dalla scadenza del contratto, il dettaglio dei sinistri con indicazione per ogni sinistro: dell importo riservato; dell importo liquidato;

5 5 della motivazione in caso di sinistro respinto. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società assicuratrice, di data di accadimento del sinistro denunciato, dell'indicazione delle generalità dell'assicurato e della data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, ossia in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia la definizione di tutti i sinistri pendenti. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente e/o al Broker mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente e/o al Broker di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quella sopra indicata. Art Modifiche dell assicurazione Forma delle comunicazioni - Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto, anche mediante corrispondenza telefax con riscontro scritto della Società Assicuratrice alle richieste del Contraente o viceversa. Per la gestione e l esecuzione del presente contratto deve essere adottata la forma scritta nelle comunicazioni fra la Società Assicuratrice ed il Contraente e/o l Assicurato, anche tramite il Broker nominato in polizza. E ammessa la comunicazione a mezzo telefax, purché si evinca la data, l ora, il numero delle pagine trasmesse ed il mittente, con relativo numero di telefono, del messaggio. Art Recesso in caso di sinistro - Dopo ogni sinistro e fino al 30 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società assicuratrice e/o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società Assicuratrice, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. L esercizio dell azione di recesso, se esercitato, si intenderà riferito a tutti i contratti stipulati dal Contraente con la Società Assicuratrice, compresi quelli di rami diversi dal presente contratto, qualora esistenti. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Trattamento dei dati - Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. le Parti consentono il trattamento dei dati personali derivanti dall'espletamento del servizio, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

6 6 Capitolo 2 Norme che regolano le garanzie operanti in caso di infortunio Art Oggetto dell assicurazione a) Copertura infortuni dei componenti del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale del Contraente: L'assicurazione è prestata per i componenti del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale del Contraente a copertura dei casi di morte e d'invalidità permanente e garanzie accessorie dedotte in polizza cagionati da infortunio verificatosi esclusivamente durante l espletamento della carica e/o dei servizi per conto del Contraente, ovunque e dovunque, compresi gli infortuni che dovessero verificarsi durante il tempo necessario a compiere il tragitto abituale dall'abitazione al luogo ove esplicano le attività e/o i servizi e viceversa. L'assicurazione è prestata, per ogni Persona Assicurata: - In caso di morte: ,00 pro capite - In caso di invalidità permanente: ,00 pro capite - Rimborso spese di cure conseguenti ad infortunio: 3.000,00 pro capite e per ogni anno - Diaria da ricovero: 50,00 pro capite b) Copertura infortuni dei Dipendenti, dei collaboratori in rapporto di L.A.P. e dei referenti di delegazione del Contraente: L'assicurazione è prestata per i Dipendenti, dei collaboratori in rapporto di Lavoro A Progetto (L.A.P.) e delle persone con la qualifica di referenti di delegazione del Contraente a copertura dei casi di morte e d'invalidità permanente e garanzie accessorie dedotte in polizza cagionati da infortunio verificatosi esclusivamente durante l espletamento dell attività e/o servizio per conto del Contraente, ovunque e dovunque, compresi gli infortuni che dovessero verificarsi durante il tempo necessario a compiere il tragitto abituale dall'abitazione al luogo ove esplicano le attività e/o i servizi e viceversa. L'assicurazione è prestata, per ogni Persona Assicurata: - In caso di morte: ,00 pro capite - In caso di invalidità permanente: ,00 pro capite - Rimborso spese di cure conseguenti ad infortunio: 3.000,00 pro capite e per ogni anno - Diaria da ricovero: 50,00 pro capite c) Copertura infortuni dei partecipanti ai progetti di attività di volontariato (esclusi docenti, assistenti, tutor, etc.) organizzati dal Contraente relativi alle aree Progettazione e Promozione : L'assicurazione è prestata per i partecipanti ai progetti di attività di volontariato (esclusi docenti, assistenti, tutor, etc.) organizzati dal Contraente denominati promozione del volontariato giovanile ed area promozione a copertura dei casi di morte e d'invalidità permanente e garanzie accessorie dedotte in polizza cagionati da infortunio verificatosi esclusivamente durante la permanenza presso le strutture del Contraente o le escursioni o visite o stages o durante lo svolgimento delle attività e/o dei servizi organizzati dal Contraente, ovunque e dovunque. L'assicurazione è prestata, per ogni Persona Assicurata: - In caso di morte: ,00 pro capite - In caso di invalidità permanente: ,00 pro capite - Rimborso spese di cura conseguenti ad infortunio: 5.000,00 pro capite e per ogni anno - Diaria da ricovero: 20,00 pro capite d) Copertura infortuni dei partecipanti alle escursioni organizzate dal Contraente fuori programma: L'assicurazione è prestata per i partecipanti alle escursioni organizzate dal Contraente fuori programma, purché le loro generalità (Cognome, Nome, Luogo e data di nascita), la durata, il luogo di partenza e di arrivo e la località dell escursione siano preventivamente comunicati alla Società Assicuratrice, a copertura dei casi di morte e d'invalidità permanente e garanzie accessorie dedotte in polizza cagionati da infortunio verificatosi esclusivamente durante tali eventi. L'assicurazione è prestata, per ogni Persona Assicurata: - In caso di morte: ,00 pro capite - In caso di invalidità permanente: ,00 pro capite - Rimborso spese di cura conseguenti ad infortunio: 5.000,00 pro capite e per ogni anno - Diaria da ricovero: 20,00 pro capite

7 7 Art Rischi compresi Sono compresi in garanzia anche: a) gli infortuni subiti durante i viaggi aerei: garanzia disciplinata dall Art Rischio Volo; b) le ernie traumatiche: garanzia disciplinata dall Art. 3.2 Ernie addominali traumatiche; c) gli infortuni riportati durante il servizio militare: garanzia disciplinata dall Art Servizio Militare; d) gli infortuni derivanti da guerra ed insurrezioni: garanzia disciplinata dall Art Guerra ed insurrezioni; e) la morte presunta : garanzia disciplinata dall Art Morte presunta; f) la chirurgia ricostruttiva : garanzia disciplinata dall Art Chirurgia ricostruttiva; g) gli infortuni derivanti dall uso e guida di tutti i veicoli a motore, natanti e subacquei; h) l annegamento; i) gli infortuni conseguenti a influenze termiche ed atmosferiche; l) la folgorazione; m) l assideramento e il congelamento; n) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; o) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; p) gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza, o conseguenti a colpi di sonno; q) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; r) l asfissia non di origine morbosa; s) i colpi di sole, di calore e di freddo; t) le lesioni determinate da sforzi (esclusi gli infarti e le ernie, salvo quanto previsto al precedente punto b): u) le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti; v) le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti diagnostici o cure mediche resi necessari da infortunio; z) gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e straripamenti. Art Garanzia Caso Morte L indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell infortunio. Art Garanzia Invalidità Permanente conseguente ad infortunio L indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell infortunio. L indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per l invalidità permanente totale in proporzione al grado d invalidità accertata, l'indennità è liquidata in base alle percentuali stabilite dalla Tabella delle valutazioni del grado percentuale d'invalidità permanente Industria, allegato 1) al Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 come in vigore al 24 luglio 2000, con rinuncia da parte della Società Assicuratrice all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Nei casi di mancinismo le percentuali di invalidità previste per l arto superiore destro e la mano destra, valgono per l arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l applicazione di una percentuale d invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. L indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell infortunio.

8 8 Capitolo 3 Norme che regolano le estensioni di garanzia dell assicurazione infortuni Art Rischio volo L assicurazione è estesa agli infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi aerei di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: - da società/aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclub. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato al momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. Art Ernie addominali traumatiche Fermo quanto previsto dall Art Criteri d indennizzabilità, la garanzia comprende, limitatamente al caso di invalidità permanente le ernie addominali traumatiche, con l intesa che: - qualora l ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l indennizzo fino al tre percento della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale; - qualora l ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto un indennizzo non superiore al sei pro cento della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale; - qualora insorga contestazione circa la natura e l operabilità dell ernia la decisione è rimessa al Collegio Medico secondo la procedura prevista dall Art Modalità di valutazione del danno. Art Morte presunta Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società Assicuratrice liquiderà ai beneficiari indicati nella scheda di polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Artt, 60 e 62 del Codice Civile. Se, dopo il pagamento dell indennizzo, risulterà che l Assicurato è vivo, la Società Assicuratrice avrà il diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l Assicurato potrà far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente residuata. Art Chirurgia ricostruttiva Qualora l Assicurato a seguito di un infortunio indennizzabile a termini di polizza abbia riportato conseguenze di carattere estetico che, pur non comportando un invalidità permanente, provochino sfregi e/o deformazioni, la Società Assicuratrice rimborserà le spese sostenute per interventi di chirurgia ricostruttiva, sino a un importo pari al 5% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale, con il minimo di Euro 1.000,00= e il massimo di Euro ,00=. Art. 3.5 Garanzie accessorie A Rimborso spese di cura conseguenti ad infortunio: Le somme assicurate indicate in polizza sono prestate per ciascun periodo assicurativo annuo e per ogni persona assicurata. In deroga alle Norme e Garanzie prestampate nelle condizioni di polizza, la Società Assicuratrice garantisce il rimborso delle spese di cura rese necessarie da infortunio indennizzabile ai sensi della polizza e sostenute per onorari medici e chirurgici, per rette di degenza in istituto di cura, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento comprese protesi ed apparecchi terapeutici -, esami ed accertamenti diagnostici, terapie fisiche e rieducative, medicinali, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), trasporto in autoambulanza all'istituto di cura o all'ambulatorio, prestazioni medico infermieristiche, medicinali, acquisto/noleggio di apparecchi protesici e sanitari, incluse le carrozzelle ortopediche. Qualora l'assicurato venga ritenuto non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del luogo ove è avvenuto l'infortunio, la Società rimborsa altresì le spese di trasferimento con un aereo in un centro ospedaliero attrezzato alla cura dell'assicurato.

9 9 B Diaria in caso di ricovero o applicazione di gessatura/immobilizzazione conseguente ad infortunio: La Società Assicuratrice obbliga ad indennizzare la diaria garantita di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ovvero, qualora l infortuni comporti l applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, resi necessari da fratture osteoarticolari radio graficamente accertate o da lesioni capsulo-legamentose articolari clinicamente diagnosticate in ambito ospedaliero o da medico ortopedico. Art Rinuncia al diritto di rivalsa La Società Assicuratrice si impegna a rinunciare al diritto di rivalsa ex Art C.C. nei confronti dei dipendenti del Contraente, dei suoi consulenti, dei responsabili nominati ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. e/o del D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i. e degli altri aventi causa. Capitolo 4 Norme che regolano i limiti dell assicurazione infortuni Art Delimitazioni ed esclusioni Non sono compresi nell assicurazione gli infortuni causati: a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l assicurato è privo della prescritta abilitazione; b) dalla guida ed uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani e ultraleggeri), salvo quanto disposto dall Art Rischio Volo; c) dalla pratica di pugilato, lotta nelle sue varie forme, rugby, football americano, guidoslitta, speleologia, scalata di rocce o ghiacciai, sci acrobatico; d) dalla pratica di sport aerei in genere, paracadutismo nelle sue varie forme, parapendio, nonché dall uso, anche come passeggero, di veicoli a motore in competizioni non di regolarità e nelle relative prove; f) da abuso di psicofarmaci, dall uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; g) da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; h) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.) i) in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, salvo che il Contraente non provi che l'evento dannoso non ebbe alcun rapporto con detti avvenimenti. Art Limiti di età L assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. In deroga a quanto sopra, l'assicurazione è prestata senza limite di età per le persone assicurate rientranti nella categoria degli utenti presso le strutture del Contraente. Art Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. In deroga a quanto sopra, l'assicurazione è comunque operante per le persone assicurate rientranti nella categoria degli utenti, anche se queste sono affette dalle patologie sopra indicate. Art Estensione territoriale L assicurazione vale per il mondo intero. Art Invalidità permanente conseguente ad infortunio: Franchigie La liquidazione delle indennità dovute per invalidità permanente verrà determinata come segue:

10 10 - sulla parte di somma assicurata fino ad Euro ,00= l indennizzo è dovuto senza applicazione di alcuna franchigia; - sulla parte di somma assicurata eccedente Euro ,00= non si fa luogo a indennizzo per invalidità permanente, quando questa è di grado minore o pari al 5% dell'invalidità totale; Nel caso in cui l invalidità permanente sia di grado superiore al 25% dell'invalidità totale la Società Assicuratrice liquida l indennità senza deduzione di alcuna franchigia. CAPITOLO 5 Norme specifiche che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri infortuni Art Procedure in caso di sinistro In caso di sinistro deve essere dato avviso scritto alla Società assicuratrice, entro 30 (trenta) giorni da quando il Contraente ne ha avuto conoscenza, e ciò in deroga all'articolo 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione dal luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere seguita, al massimo entro 10 giorni, da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di decesso, i beneficiari o gli eredi, devono consentire alla Società assicuratrice le indagini e gli accertamenti necessari. Art Criteri di indennizzabilità La Società Assicuratrice corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate, qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali di cui alla tabella dell'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n 1124 come in vigore al 24/07/2000, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. L'indennizzo viene corrisposto in Italia e in Euro. Art Pagamento dell'indennizzo Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e quantificato il danno, la Società assicuratrice effettua il pagamento dell'indennizzo, in Euro, presso la sede della Società assicuratrice o dell'agenzia cui è assegnata la polizza. La Società assicuratrice si impegna a provvedere al pagamento stesso entro 15 giorni dalla data dell'accettazione dell offerta di indennizzo da parte della persona assicurata e/o del Contraente. Qualora non ci sia immediato accordo tra le Parti sull ammontare dell'indennizzo la Società assicuratrice nell'attesa che questo sia determinato in sede giudiziaria, provvederà al pagamento dell'importo da essa stimato entro 15 giorni dalla data di formalizzazione della propria offerta alla persona assicurata ed al Contraente, salvo eventuale conguaglio successivo, in base all esito del procedimento giudiziario di cui al successivo Art Art Anticipi sull'indennizzo Fermo restando quanto stabilito dalle presenti Norme, l'assicurato, nei casi di seguito indicati, può richiedere anticipi sul pagamento dell'indennizzo in caso di invalidità permanente conseguente ad infortunio nella seguente modalità: - Qualora, trascorsi 90 giorni dal termine delle cure mediche, sia prevedibile che all'assicurato residui un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%, la Società Assicuratrice - dietro richiesta - corrisponderà all'assicurato un anticipo pari al 50% di quello che gli spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro. La somma anticipata verrà conguagliata al momento della liquidazione definitiva del sinistro. Art Disposizioni sulla liquidazione degli indennizzi L'indennizzo per il caso di Morte viene liquidato agli eredi dell'assicurato in parti uguali, salvo diversa designazione di beneficiario richiesta per iscritto da ogni Assicurato alla Società Assicuratrice, direttamente o per il tramite del Contraente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza diretta ed esclusiva di questo, l'assicurato decede, i beneficiari o gli eredi

11 11 hanno diritto alla differenza tra l'indennizzo per il caso morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. L'indennizzo per invalidità permanente viene liquidato all'assicurato. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società assicuratrice paga agli eredi l'importo liquidato o offerto, secondo le norme della successione testamentaria e legittima. Liquidazione degli indennizzi per Garanzie accessorie A Rimborso spese di cura conseguenti ad infortunio: Il rimborso viene effettuato dalla Società assicuratrice a guarigione clinica ultimata su presentazione da parte dell'assicurato dei documenti giustificativi di spesa, fino alla concorrenza, per ogni sinistro, della somma massima convenuta. B Diaria in caso di ricovero o applicazione di gessatura conseguente ad infortunio: La Società effettuerà il pagamento della diaria dietro presentazione: in caso di ricovero in istituto di cura: di cartella clinica rilasciata dall'istituto di cura presso cui è avvenuto il ricovero della persona assicurata, da cui risulti il giorno di accettazione e quello di dimissione. Il giorno di dimissione non è indennizzabile. In caso di ricovero in day hospital le indennità assicurate verranno riconosciute per il 50% del loro ammontare. Il periodo massimo di indennizzo per ogni persona e per ogni infortunio sarà di 365 giorni; in caso di applicazione di gessatura/immobilizzazione : di certificazione medica rilasciata dai medici e/o dall'istituto di cura che ha provveduto alla prescrizione dell'applicazione del mezzo di immobilizzazione sulla persona assicurata, alla sua materiale applicazione ed alla sua effettiva e definitiva rimozione. Il periodo massimo di indennizzo per ogni persona e per ogni infortunio sarà di 60 giorni. In caso di applicazione di gessatura/immobilizzazione concomitante con ricovero in istituto di cura la diaria garantita sarà corrisposta una sola volta. La Società Assicuratrice è tenuta, prima di procedere alla liquidazione, a fare sottoscrivere all Assicurato e/o ai beneficiari di polizza, ampia e liberatoria quietanza in via di transazione generale e senza riserva alcuna, tanto sul diritto al risarcimento/indennizzo quanto sull entità del danno, con rinuncia ad ogni pretesa od azione in qualsiasi sede, anche eventualmente in corso, nei confronti del Contraente e di ogni altro obbligato e coobbligato e con impegno a non proporre querela o a rimettere quella eventualmente proposta. Art Modalità di valutazione del danno Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione di quanto previsto all'art Criteri di indennizzabilità, sono demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici di Palermo. Il Collegio medico risiede nel comune di Palermo (PA). Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e alle competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dei postumi a epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Art Responsabilità Civile del Contraente La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto egli sia tenuto a pagare per danni corporali o di morte (capitali, interessi e spese) agli assicurati o agli aventi diritto ai sensi di polizza, quale responsabile civile a norma di legge per gli infortuni della presente polizza. Tale garanzia è prestata per ciascun infortunato fino alla concorrenza di un ulteriore importo, pari a quello che sarebbe dovuto secondo le condizioni di polizza a titolo di indennità per l assicurazione infortuni. L assicurazione vale nel caso in cui l infortunato od i beneficiari di polizza non si accontentino dell indennità prevista dalla presente polizza e avanzino maggiori pretese di risarcimento per responsabilità civile del Contraente. In tal caso l importo dell indennità viene accantonato per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

12 12 Ove l infortunato od i beneficiari di polizza recedano dall azione di responsabilità civile o in essa rimangano soccombenti, l importo accantonato è pagato sotto deduzione delle spese sostenute per resistere all azione di danno. Se con i beneficiari designati in polizza o indipendentemente da essi, altri aventi diritto al risarcimento per l infortunio subito dall Assicurato avanzino pretese di danno verso il Contraente, l assicurazione vale anche nei riguardi delle richieste di questi ultimi in concorso o meno con quelle dei beneficiari, fermi sempre i limiti di cui al comma secondo della presente clausola. La presente assicurazione è operante soltanto per infortuni indennizzabili ai sensi di polizza. Se per un infortunio viene iniziato un procedimento penale o una causa civile, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società assicuratrice appena ne abbia conoscenza; parimenti dovrà informare questa di qualsiasi domanda proposta da infortunati o loro beneficiari o aventi diritto per conseguire risarcimenti a titolo di responsabilità civile, trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quant altro riguarda la vertenza. La Società assicuratrice assume fino a quanto ne ha interesse, e sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti. Si conviene comunque che, quando l Impresa ha assunto la gestione penale, proseguirà a proprie spese e con i propri legali la difesa nei limiti previsti dal presente articolo, anche dopo l eventuale tacitazione della o delle parti lese fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

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