DECRETO DESTINAZIONE ITALIA NOVITA FISCALI DESTINATION ITALY DECREE TAX UPDATES. Gennaio 2014 January 2014

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DECRETO DESTINAZIONE ITALIA NOVITA FISCALI DESTINATION ITALY DECREE TAX UPDATES. Gennaio 2014 January 2014"

Transcript

1 Gennaio 2014 January 2014 DECRETO DESTINAZIONE ITALIA NOVITA FISCALI DESTINATION ITALY DECREE TAX UPDATES In data 23 dicembre 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. Decreto Destinazione Italia, di seguito il Decreto ) contenente modifiche normative introdotte con lo scopo di attrarre in Italia investimenti dall estero e di semplificare ed agevolare taluni settori della finanza, anche nell ottica di rendere maggiormente accessibile alle piccole e medie imprese il mercato del credito. Le modifiche riguardano, principalmente, l estensione dell ambito di applicazione dell imposta sostitutiva sui finanziamenti e del cd. ruling internazionale, nonché l introduzione di un regime di esenzione dalle ritenute sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari detenuti da taluni fondi d investimento. Il Decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi, le norme e le modifiche in esso contenute sono efficaci dal 24 dicembre Per quanto le norme lascino aperte alcune questioni interpretative ancora da chiarire, in attesa della legge di conversione del Decreto che dovrà essere approvata dal Parlamento entro 60 giorni (i.e. entro il 22 febbraio 2014) è comunque possibile riassumere come segue i tratti salienti della nuova disciplina sopra indicata. Law Decree No. 145 of December 23, 2013 (so called Destination Italy Decree, hereinafter the Decree ), published in the Official Gazette on the same date, enacts certain law changes aimed at attracting foreign investments in Italy as well as at simplifying and incentivizing certain sectors of the financial markets, also with the purpose of making such markets more easily accessible by small and medium enterprises. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvv The aforementioned changes mainly concern the broadening of the scope of the substitutive tax on loans and the so-called international ruling, as well as the introduction of a system of exemption from withholding tax on interest and other income from bonds and similar securities held by certain investment funds. The Decree entered into force on the day following its publication in the Official Gazette, then, the rules and the amendments contained therein are effective starting from December 24, Although the new rules leave some interpretative issues still to be clarified, pending the conversion of the Decree into law - which must be completed by the Italian Parliament within 60 days (i.e. by February 22, 2014) - the main features of the aforesaid new rules may be summarized as follows.

2 L imposta sostitutiva sui finanziamenti The Substitutive Tax on the Loans Gli artt del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (il D.P.R. 601/73 ) prevedono che le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine intendendosi per tali quelli la cui durata contrattuale ecceda i 18 mesi siano assoggettate ad un imposta sostitutiva, in misura pari allo 0,25% del finanziamento stesso 1 (l Imposta Sostitutiva ). L applicabilità dell Imposta Sostitutiva comporta che i finanziamenti in discorso, nonché tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti ai medesimi, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, siano esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. Viceversa, laddove l Imposta Sostitutiva non si renda applicabile all operazione di finanziamento, troverebbero applicazione le suddette imposte indirette sugli atti, documenti o formalità di volta in volta stipulati o posti in essere. Le modifiche introdotte dal Decreto con riferimento al regime dell Imposta Sostitutiva riguardano essenzialmente due profili: A. l introduzione di un criterio di applicazione del regime dell Imposta Sostitutiva solo su opzione; e B. l estensione del regime alle emissioni di titoli obbligazionari. Pursuant to Articles 15 to 20 of Presidential Decree No. 601 of September 29, 1973, (the Decree 601/1973 ), financing transactions whose duration exceeds 18 months are subject to a substitutive tax at 0.25% rate on the amount thereof 2 (the Substitutive Tax ). The Substitutive Tax absorbs any other indirect taxes (e.g. registration tax, stamp duty, mortgage and cadastral taxes and taxes on governmental concessions) applicable to all acts, contracts, deeds and formalities in connection with the facility, its execution, amendment and termination, any guarantees granted with respect to the same facility, as well as to any subrogation, substitution, postergation, division and cancellation thereof, and to any assignment of receivables related to the facility. Where the Substitutive Tax is not applicable, the above-mentioned indirect taxes apply on the relevant acts, documents and formalities, at the ordinary rates. The amendments to the Substitutive Tax regime enacted by the Decree mainly concern the following two aspects: A. the application of the Substitutive Tax only upon election; and B. the extension of the Substitutive Tax regime to financing transaction executed through the issue of bonds. 1 L imposta è commisurata all ammontare complessivo del finanziamento erogato, ovvero, nel caso di aperture di credito, alla misura del fido concesso. 2 The tax basis is represented, in case of term loans, by the amount drawdown, or, in case of revolving facilities (aperture di credito), on the overall amount of the commitment. 2

3 A. L opzionalità A. The Option regime La ratio dell art. 15 del D.P.R. 601/1973 era, in origine, quella di agevolare talune operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, sebbene, in termini concreti, l applicazione dell Imposta Sostitutiva non sempre si sia tradotta in un effettiva agevolazione (nel senso di minore carico impositivo complessivo). Ciò si è verificato essenzialmente a causa del mutato quadro normativo rispetto al momento in cui tale tributo fu introdotto; all epoca dell entrata in vigore del D.P.R. 601/1973, infatti, in Italia non era stata ancora introdotta l IVA come tributo alternativo all imposta di registro e, dunque, i contratti di finanziamento erano in linea di principio soggetti all imposta di registro in misura proporzionale, oltre ai tributi ipo-catastali su eventuali contratti di garanzia o altri atti inerenti al finanziamento. Pertanto, l applicazione dell Imposta Sostitutiva a determinati finanziamenti, al ricorrere dei requisiti previsti per legge (i.e. sottoscrizione in Italia, durata superiore a 18 mesi ed erogazione da parte di banche italiane), costituiva di certo un vantaggio in termini impositivi. Con l introduzione dell IVA e l assoggettamento del finanziamento, in sé considerato, ad imposta di registro in misura fissa (in virtù del principio di alternatività tra IVA e registro), l applicazione dell Imposta Sostitutiva ai finanziamenti sopra indicati ha permesso di accedere ad un minore carico impositivo solo laddove il finanziamento fosse assistito da garanzie non soggette ad imposizione in misura fissa e cioè da garanzie ipotecarie (che scontano l imposta ipotecaria nella misura del 2% dell ammontare garantito in sede di iscrizione e dello 0,5% in sede di cancellazione) e da garanzie di terzi (che, contrariamente alla garanzie prestate dal debitore per obbligazioni proprie che scontano l imposta di registro in misura fissa, sono soggette ad imposta di registro nella misura dello 0,5% dell ammontare garantito). Rimanevano, invece, gravati di una maggiore imposizione i finanziamenti assistiti solo da garanzie soggette ad imposizione di registro in misura fissa. Con le modifiche agli artt. 15 e 17 del D.P.R. 601/1973, il Legislatore del Decreto ha inteso The rationale underlying Article 15 of the Decree 601/1973 was originally to promote certain financing transactions whose duration exceeds 18 months, although, in practical terms, the application of the Substitutive Tax not always resulted in a lower overall tax burden. This was due to the substantial reform of the indirect tax system enacted after the introduction of the Substitutive Tax; at the time when Decree 601/1973 entered into force, in fact, the VAT system had not been implemented yet and, therefore, financing transactions were ex se subject to proportional registration tax; registration tax on other deeds connected to the financing as well as mortgage and cadastral taxes on any related guarantees were also applicable. In that context, the application of the Substitutive Tax to certain financing transactions, where the conditions provided for by law were met (i.e. execution in Italy, a term longer than 18 months and Italian banks acting as lenders), represented, indeed, an advantage in terms of applicable tax burden. After the introduction of VAT and the application of the registration tax at a flat rate to facilities - based on the either-or principle (principio di alternatività) between VAT and registration tax - the application of the Substitutive Tax to such financing transactions resulted in a lower tax burden only in the event the facilities were secured by securities other than those subject to a flat-rated registration tax; in particular, reference is to be made to mortgages (subject to mortgage tax at 2% rate on the secured amount thereof upon registration with the Land Registry, and at 0.5% rate upon cancellation) and third party s guarantees (that are subject to registration tax at 0.5% rate on the secured amount thereof, as opposed to securities granted by the borrower to secure its own obligations, which trigger a flat-rated registration tax). In such a context, the application of the Substitutive Tax to facilities not secured by securities subject to tax at proportional taxes resulted in a higher overall tax burden. The amendments to Articles 15 and 17 of the Decree 601/1973 set forth by the Decree are expressly aimed 3

4 recuperare la funzione agevolativa con cui l Imposta Sostitutiva era stata originariamente concepita, permettendo ai contribuenti di valutare autonomamente la convenienza di detto regime ed invocarne l applicazione sulla scorta di una espressa opzione esercitata per iscritto nell atto di finanziamento. Le modifiche introdotte non precisano quale soggetto debba esercitare l opzione e, sebbene sarebbe coerente con il sistema dell Imposta Sostitutiva ritenere che debba essere l ente erogatore - in quanto soggetto passivo gravato degli obblighi dichiarativi e di versamento dell imposta - a dover operare detta scelta in contratto, in assenza di contrarie indicazioni da parte del Fisco, appare, al momento, maggiormente prudente prevedere un opzione congiunta anche del soggetto finanziato. at recovering the original rationale of the Substitutive Tax regime, giving to the taxpayers the possibility to evaluate the convenience of the application of such regime and, therefore, possibly elect for it, by exercising a specific written option in the financing agreement. The abovementioned amendments do not expressly clarify which is the party to the financing agreement entitled to exercise the option; although it would be more coherent with the Substitutive Tax system that such option be exercised by the lender (as taxpayer in charge with the reporting and payment obligations), lacking any specific guidelines issued by the Italian tax authorities in point, as a matter of prudence it is advisable that a joint option to be exercised by the lender and the borrower. B. Le emissioni di obbligazioni B. Bond issues Con l introduzione, nel D.P.R. 601/1973, dell art. 20- bis, l Imposta Sostitutiva si è resa applicabile, secondo criteri analoghi a quelli previsti per l applicazione ai contratti di finanziamento, anche ai finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari. In sostanza, il Legislatore della novella, nell ottica di sostenere forme di finanziamento alternative a quelle messe a disposizione da parte del sistema bancario, ha inteso concedere agli emittenti obbligazioni e titoli similari alle obbligazioni (di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n ), la facoltà di esercitare l opzione, nella delibera di emissione, per il Article 20-bis of Decree 601/1973, introduced by the Decree, extends the application of the Substitutive Tax regime to financing transactions structured as bond issues. Such extension is aimed at facilitating the access to such form of financing, as an alternative to bank loans. In particular, any issuer of bonds or debentures similar to bonds (in the meaning of Article 44, paragraph 2, letter c), of the Italian Income Tax Code, as enacted by Presidential Decree No. 917 of December 22, ), is now entitled, at its own discretion, to opt for the application of the Substitutive Tax regime, by exercising an ad hoc election in the relevant resolution relating to the issue 3 Si tratta, in sostanza, dei titoli che prevedono l obbligazione incondizionata di pagare a scadenza un ammontare pari al relativo valore nominale e che non attribuiscono ai possessori diritti di partecipazione alla gestione dell emittente. In particolare, ai sensi dell art. 44, comma 2, lettera c), si considerano similari alle obbligazioni, inter alia, i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa. 4 Debentures similar to bonds (titoli similari alle obbligazioni) are securities that provide for the unconditional obligation of the issuer to pay at maturity an amount equal to the face value thereof and that do not give the holders any rights to participate in the management of the issuer. In particular, pursuant article 44, paragraph 2, let. c), securities similar to bonds include, inter alia, securities that incorporate an unconditional obligation to pay, at maturity, an amount not lower than their nominal value and do not grant to the relevant holders any right to directly or indirectly participate to the management activities of the issuer or of the business in relation to which they are issued or to control the same management activities. 4

5 regime dell Imposta Sostitutiva. Per gli emittenti detti titoli, sarà, quindi possibile scegliere se applicare l ordinario regime di imposizione indiretta, in relazione alle garanzie concesse ai portatori dei titoli, piuttosto che esentare dette garanzie dall imposizione ordinaria, assoggettando l intera emissione all Imposta Sostitutiva. Nell individuare le garanzie, gli atti e le formalità esentati in virtù dell applicazione dell Imposta Sostitutiva, l art. 20-bis utilizza la medesima ampia perifrasi dell art. 15 ed in particolare: le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni, cui aggiunge i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni. Si tratta di un estensione necessaria, diretta a garantire l applicabilità del regime agevolativo anche a fronte della circolazione dei titoli. Detta precisazione, assente, nel dettato dell art. 15, potrebbe però avere dei riflessi in tema di applicazione dell Imposta Sostitutiva ai finanziamenti bancari, avvalorando la tesi secondo cui il regime dell Imposta Sostitutiva non troverebbe applicazione in caso di cessione dei finanziamenti (e.g. in conseguenza della sindacazione degli stessi). Quanto alle modalità di applicazione dell Imposta Sostitutiva, la novella precisa che obbligati al versamento dell imposta saranno gli intermediari finanziari incaricati delle attività di promozione e collocamento dei titoli, ovvero, in assenza di questi, gli emittenti, che, in ogni caso rimarrebbero solidalmente responsabili per il pagamento dell imposta con gli intermediari. Si applicano, altresì, le medesime previsioni relative ai termini di versamento e dichiarazione semestrale. Infine, l art. 20-bis precisa che i soggetti che applicano l Imposta Sostitutiva in relazione alle of such bonds. In practical terms, the option will allow the issuer to decide whether to apply, in respect of the securities assisting the bond issue, the ordinary indirect tax regime or, instead, to disregard such regime, by opting for the Substitutive Tax Regime. In order to identify the range of acts and formalities exempted from the ordinary indirect taxation by virtue of the application of the Substitutive Tax, Article 20- bis uses the same broad wording of Article 15, and in particular: any kind of security, granted by anyone and at any time relating to the financing transactions structured as issues of bonds or debentures similar to bonds by whoever subscribed, to the subrogation, substitution, postergation, division and cancellation thereof, to any assignment of receivables related to such transactions, as well as to the modification or extinction of the same transactions. Furthermore, Article 20-bis includes the transfers of the guarantees resulting from the sale of the above mentioned bonds. Such last extension was necessary to make it clear that, in case of circulation of the securities, the Substitutive Tax regime would still apply. Such extension, however, may be used to allege that, since no such provision is set forth in respect of assignment of bank loans, in case of such assignment (e.g. upon syndication), the Substitutive Tax regime would no longer be applicable. With regard to procedural rules, the Decree sets forth that the entity in charge for the payment of the Substitutive Tax is the financial intermediary appointed for the arrangement and placement of the securities, or, absent such an intermediary, the issuer itself; in any case the issuer will be jointly liable with the intermediaries for the payment of the tax. The same provisions applicable in respect of bank loans, as to reporting and payment obligations do apply. Finally, article 20-bis clarifies that no advance payment of the Substitutive Tax is due in connection 5

6 emissioni obbligazionarie non sono tenuti al versamento degli acconti d imposta previsti per l Imposta Sostitutiva applicabile in relazione ai finanziamenti bancari. with issue of bonds, as opposed to what is provided in respect of bank loans. Il ruling internazionale The international ruling L art. 7 del Decreto ha apportato anche alcune modifiche significative all istituto del ruling di standard internazionale, introdotto dall articolo 8 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n In primo luogo, viene ampliato l oggetto delle possibili istanze e, nei fatti, anche l ambito soggettivo dell intera procedura. La lett. a) della norma in commento, infatti, consente la sottoscrizione di un accordo di ruling volto alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione (permanent establishment) situata nel territorio dello Stato alla luce della disciplina sul punto prevista dal TUIR (art. 162) e dal treaty network vigente dell Italia. Ciò comporta, dunque, la possibilità che anche soggetti non residenti, in precedenza non ammessi alla procedura, possano accedere all istituto al fine di ottenere una declaratoria preventiva dell Agenzia circa l esistenza ed il relativo trattamento tributario di una stabile organizzazione del gruppo estero in Italia. In secondo luogo, viene estesa l efficacia temporale degli accordi sottoscritti con il Fisco che passa complessivamente da 3 a 5 anni. Ai sensi della lett. b) dell art. 7 del Decreto in esame, tali accordi con l Amministrazione finanziaria copriranno, pertanto, l anno d imposta in cui il ruling è sottoscritto ed i quattro successivi, anziché i due previsti precedentemente. La novella, infine, adegua la disciplina legislativa alla modifica organizzativa interna di fatto già operata da alcuni anni internamente all Agenzia delle Entrate, sostituendo i due Uffici competenti (Nord e Centro- Sud), in un unico Ufficio articolato su due sedi operative (Roma e Milano). Per comprendere appieno l impatto operativo delle Article 7 of the Decree has also made some significant changes to the so-called international ruling (the Italian version of Advanced Pricing Agreement program), introduced by Article 8 of Law Decree No. 269 of September 30, 2003, converted with amendments by Law No. 326 of November 24, First of all, the Decree extended the scope of the possible instances and, as a matter of fact, also the subjective perimeter of the entire procedure. Article No. 7(a), indeed, allows the signing of agreements aimed at a prior assessment of the existence of a permanent establishment in the State territory, in light of the rules provided by both Article 162 of the Italian Income Tax Code and the existing tax treaties network to which Italy is part. This implies, therefore, the possibility for non-resident entities (previously not admitted to such procedure) to file a request in order to obtain an advance declaratory agreement by the Revenue Agency about the existence of the permanent establishment of the multinational group in Italy and the related relevant tax treatment. Secondly, the agreements time coverage has been extended from 3 to 5 years. Therefore, pursuant to Article No. 7(b) of the Decree, such agreements with the Revenue Agency will cover the tax year in which they are signed and the following four years (rather than two as previously). Finally, the Decree adapts the legislative framework to the changed internal organization already operated, as a matter of fact, for several years within the Revenue Agency, replacing the two relevant offices (respectively, North and Centre-South), in a single competent office structured on two locations (Rome and Milan). In order to fully understand the operational impact of 6

7 modifiche introdotte dal Decreto sarà importante monitorare anche la successiva produzione di normativa secondaria (quali ad esempio appositi Provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle Entrate) e/o di prassi circa alcuni temi di rilievo, quali le modalità di attivazione della procedura per i soggetti non residenti, la disciplina transitoria relativa agli accordi già sottoscritti, l eventuale necessità di estendere temporalmente le analisi di benchmark, etc. the changes introduced by the Decree it will be also important to monitor the subsequent production of secondary legislation (such as specific measures issued by the Commissioner of the Revenue Agency) and/or of practices on some important issues, such as the filing procedures for non-residents, the transitional provisions relating to agreements already signed, the possible need to extend the time coverage of benchmarks analysis, etc. La ritenuta sugli interessi The withholding tax on interest Sempre al fine di agevolare il ricorso al mercato del credito obbligazionario da parte di piccole e medie imprese (alle cui obbligazioni non troverebbe applicazione il regime di imposizione sostitutiva previsto dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239), il Decreto ha introdotto uno speciale regime di esenzione dalla ritenuta del 20% sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari prevista dall art. 26, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n L esenzione è riservata agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICR) le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati (di cui all art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e che investano prevalentemente in detti titoli obbligazionari. In altre parole, il Legislatore ha inteso favorire la costituzione di fondi specializzati nella sottoscrizione di obbligazioni emesse da piccole e medie imprese le cui quote siano riservate ad investitori istituzionali. In order to facilitate access to the bond market by small and medium enterprises (that may not benefit, in respect of the bonds issued by them, from the favorable tax regime provided for by Legislative Decree No. 239 of April 1, 1996), the Decree has introduced a special exemption regime from the ordinary 20% withholding tax on interest and other proceeds of the bonds and debentures similar to bonds, as set forth by Article 26, paragraph 1, of Presidential Decree No. 600 of September 29, The exemption applies to collective investment schemes in securities whose units are exclusively held by qualified investors (pursuant to Article 100 of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998) and which mainly invest in such bonds. In other words, the new legislation intends to support the establishment of specialized funds for the subscription of bonds issued by small and medium companies, which units are reserved to institutional investors. 7

8 Il Dipartimento di Diritto Tributario di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche. Per ulteriori informazioni: ***** The Tax department of Legance is available to provide any clarifications, also in respect of any specific situation which may be of interest for you. For further information please contact: Claudia Gregori Marco Graziani Tel Tel cgregori@legance.it mgraziani@legance.it Francesco Di Bari Davide Nespolino Tel Tel fdibari@legance.it dnespolino@legance.it o il Vostro professionista di riferimento in Legance. or your direct contact at Legance. 8

9 LO STUDIO Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 170 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma e Londra. Le aree di competenza sono: Fusioni, Acquisizioni e Diritto Societario; Diritto Bancario, Finanziario e Project Financing; UE, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali; Diritto dei Servizi e dei Mercati Finanziari; Fondi di Investimento; Contenziosi e Arbitrati; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Diritto Immobiliare; Diritto dell Energia, Gas e Risorse Naturali; Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale e Data Protection; TMT; Diritto Ambientale. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: DISCLAIMER La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. Il titolare del trattamento dei dati è Legance Avvocati Associati, con sedi in Roma, Via XX Settembre n. 5, 00187, Milano, Via Dante n. 7, e Londra Aldermary House, Queen Street, EC4N 1TX. Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi di Legance ed è curato solo da dipendenti, collaboratori, associati o soci di Legance incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando un a relazioni_esterne@legance.it. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l origine, nonché di verificarne l esattezza o chiederne l integrazione o l aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax a Legance Avvocati Associati, al numero THE FIRM Legance is an independent Italian law firm with expert, active and resultoriented lawyers, with a strong team spirit that has permitted a flexible and incisive organisational model that, through departments active in all practice areas of business law, shows the right balance between the specialist and the lawyer as a global consultant. Legance comprises over 170 lawyers, working in its Milan, Rome and London offices, and has a diverse and extensive practice covering the following areas: Corporate Finance; Banking, Finance and Project Financing; EU, Antitrust and Regulation; Labour; Capital Markets and Financial Services; Investment Funds; Litigation & Arbitration; Restructuring & Insolvency; Tax; Administrative Law; Real Estate; Energy, Gas and Natural Resources; Shipping, Aviation and Transportation; IP and Data Protection; TMT; Environmental. For more information, please visit our website: DISCLAIMER The only purpose of this Newsletter is to provide a general information. Accordingly, it is not a legal opinion nor it should be relied upon as a substitute for legal advice. INFORMATION PURSUANT TO ARTICLE 13 OF LEGISLATIVE DECREE NO. 196/2003 (Data Protection Code) This Newsletter is being sent exclusively to persons who have freely provided their personal data on the occasion of professional relations, meetings, seminars, workshops or similar events. These personal data shall be processed on paper or through electronic instruments for purposes which are strictly related to the existing professional relations, or for information and divulgation reasons, but are not communicated to third parties, unless such communication is imposed by law or strictly necessary to carry out the professional relation. Data controller is Legance Avvocati Associati, with offices in Rome, Via XX Settembre n. 5, 00187, in Milan, Via Dante n. 7, 20123, in London in Aldermary House, Queen Street, EC4N 1TX. Data processing is carried out at Legance s offices and is dealt with exclusively by Legance employees, collaborators, associates or partners appointed as data processors, or by assignees in charge of occasional maintenance works. In the event you have received this newsletter by mistake, or if you do not wish to receive such communications in the future, you may request that no further communication is sent to you, sending an to relazioni_esterne@legance.it. In any event, you are entitled to obtain at any time confirmation of the existence of your data and be informed about their contents and origin, as well as to check their correctness, or to ask that they are supplemented or updated or amended. You are also entitled to ask for cancellation, transformation into anonymous form or block of data processed in violation of the law, as well as in any case to object - for legitimate reasons - to your data processing. All the above requests must be forwarded by fax to Legance Avvocati Associati, at no

Procedura semplificata per le operazioni di bonifica. Dicembre 2014

Procedura semplificata per le operazioni di bonifica. Dicembre 2014 Dicembre 2014 NOVITA NORMATIVE E (AUSPICATE) SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI BONIFICHE DEI SITI INQUINATI E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI (DAL D.L. N. 91/2014 AL D.L. N. 165/2014) La disciplina delle

Dettagli

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Centro Studi e Documentazione 00187 ROMA Via Piave 61 sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it tel. 06/42000358 06/42010899 fax. 06/42010628 Prot.

Dettagli

RISOLUZIONE n. 68/E QUESITO

RISOLUZIONE n. 68/E QUESITO RISOLUZIONE n. 68/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 febbraio 2008 OGGETTO:Istanza di Interpello. Imposta sostitutiva. Mutui concessi da istituti previdenziali per la rinegoziazione

Dettagli

DECRETO CRESCITA E COMPETITIVITA - MISURE FISCALI A FAVORE DELLE EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE E DEL CREDITO ALLE IMPRESE

DECRETO CRESCITA E COMPETITIVITA - MISURE FISCALI A FAVORE DELLE EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE E DEL CREDITO ALLE IMPRESE Luglio 2014 DECRETO CRESCITA E COMPETITIVITA - MISURE FISCALI A FAVORE DELLE EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE E DEL CREDITO ALLE IMPRESE In data 24 giugno 2014, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è

agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è RISOLUZIONE N. 121/E Roma, 13 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine DPR 29 settembre 1973, n. 601, articoli 15 e seguenti Contratti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 luglio 2013 OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito ai particolari

Dettagli

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 19/E Roma, 09 maggio 2005 OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

Dettagli

Appunti euroritenuta. Torino 30 giugno 2015

Appunti euroritenuta. Torino 30 giugno 2015 Appunti euroritenuta Torino 30 giugno 2015 Agreements between the EU and five European countries On 2 June 2004, the Council adopted a Decision on the signature and conclusion of an Agreement between the

Dettagli

Finanziare lo sviluppo con i Minibond

Finanziare lo sviluppo con i Minibond Finanziare lo sviluppo con i Minibond Implicazioni fiscali dello strumento Minibond Luca Luigi Tomasini dottore commercialista revisore legale STUDIO TOMASINI I vantaggi fiscali di emissione dei minibond

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

L imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio / lungo termine alle imprese

L imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio / lungo termine alle imprese Fabrizio Molteni L imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio / lungo termine alle imprese Milano, 25 novembre 2014 1 Inquadramento generale (1/2) Ogni operazione di finanziamento determina normalmente

Dettagli

I RIMBORSI IVA : CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE FISCO E TRIBUTI

I RIMBORSI IVA : CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE FISCO E TRIBUTI Ambrosia Corporate Solutions Newsletter I RIMBORSI IVA : CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE FISCO E TRIBUTI Gennaio 2015 L Amministrazione Finanziaria ha fornito, con la Circolare n. 32/E del 30 dicembre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

Informative posta elettronica e internet

Informative posta elettronica e internet SOMMARIO Disclaimer mail che rimanda al sito internet 2 Informativa sito internet 3 Data Protection Policy 5 pag. 1 Disclaimer mail che rimanda al sito internet Il trattamento dei dati avviene in piena

Dettagli

GLI ASPETTI FISCALI DEI MINI BOND E DELLE CAMBIALI FINANZIARIE

GLI ASPETTI FISCALI DEI MINI BOND E DELLE CAMBIALI FINANZIARIE Bologna, 19 giugno 2014 GLI ASPETTI FISCALI DEI MINI BOND E DELLE CAMBIALI FINANZIARIE a cura di R. Bigi Principali riferimenti normativi e di prassi Art. 32 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006 Risoluzione n. 13/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 gennaio 2006 OGGETTO: Istanza d Interpello ART. 11, Legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA Unico documento contenente estratto di conto

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Periodico informativo n. 131/2015 OGGETO: Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è stato

Dettagli

IL TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI - LA RIFORMA DELLE COLLABORAZIONI

IL TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI - LA RIFORMA DELLE COLLABORAZIONI Giugno 2015 IL TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI - LA RIFORMA DELLE COLLABORAZIONI Il 25 marzo 2015, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il D.Lgs.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Concrete Italia s.r.l. REGISTRO REVISORI CONTABILI N. 136021 - D.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DEL 12.4.2005 - G.U. N. 35 DEL 3 MAGGIO 2005

Concrete Italia s.r.l. REGISTRO REVISORI CONTABILI N. 136021 - D.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DEL 12.4.2005 - G.U. N. 35 DEL 3 MAGGIO 2005 DISEGNO DI LEGGE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 15 NOVEMBRE 2007 Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008) RIAPERTURA TERMINI IN MATERIA DI

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

DECRETO FARE: LE MODIFICHE INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE

DECRETO FARE: LE MODIFICHE INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE Settembre 2013 DECRETO FARE: LE MODIFICHE INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE Il 21 agosto 2013 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 98/2013 (di seguito, la Legge di Conversione ) di conversione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003 RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Dettagli

DECRETO FARE: LE NOVITA IN MATERIA DI APPALTI E DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

DECRETO FARE: LE NOVITA IN MATERIA DI APPALTI E DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Giugno 2013 DECRETO FARE: LE NOVITA IN MATERIA DI APPALTI E DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Il 22 giugno 2013, dopo la pubblicazione in G.U., è entrato in vigore il D.L. 69/2013 (cd. Decreto Fare ) che

Dettagli

Legge 30 aprile 1999, n. 130. " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "

Legge 30 aprile 1999, n. 130.  Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti Legge 30 aprile 1999, n. 130 " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999 Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni) 1. La presente

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati 6 Aprile 2012, ore 15:42 In tema di rendite finanziarie Tassazione unificata ma con discrimine nella deducibilità degli interessi passivi Nell uniformare la misura dell aliquota da applicare alla tassazione

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

Il Ministro dell economia e delle finanze

Il Ministro dell economia e delle finanze Il Ministro dell economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell imposta di bollo;

Dettagli

5 per mille al volontariato 2007

5 per mille al volontariato 2007 Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione

Dettagli

DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE

DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE INFORMAZIONE FLASH N. 35 17/11/2015 Gentili clienti Loro sedi DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che

Dettagli

SICAF sotto la lente: i nuovi fondi chiusi e le opportunità di mercato. Paolo Ludovici

SICAF sotto la lente: i nuovi fondi chiusi e le opportunità di mercato. Paolo Ludovici SICAF sotto la lente: i nuovi fondi chiusi e le opportunità di mercato Paolo Ludovici Art. 9, comma 2, d.lgs 44/2014: «alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) diverse da quelle immobiliari,

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

AVVISO n.14114 08 Settembre 2009

AVVISO n.14114 08 Settembre 2009 AVVISO n.14114 08 Settembre 2009 Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto : dell'avviso Oggetto : Modifiche alle Istruzioni: Codice di Autodisciplina/Amendemnts to the Instructions: Code

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento Società per Azioni Via Lucrezia Romana, 41/47-00178 Roma P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO

DOCUMENTO INFORMATIVO DOCUMENTO INFORMATIVO Redatto ai sensi dell articolo 5 del Regolamento approvato dalla Consob con Delibera 17221 del 12 marzo 2010, e successive modificazioni, concernente la sottoscrizione di un accordo

Dettagli

CHIEDE L AMMISSIONE AL BENEFICIO DI FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER IL SEGUENTE PROGETTO:

CHIEDE L AMMISSIONE AL BENEFICIO DI FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER IL SEGUENTE PROGETTO: Invito a presentare proposte per l accesso ai finanziamenti a fondo perduto del fondo costituito presso Finlombarda S.p.A. e riservato ad interventi di rimozione di manufatti contenenti amianto dal patrimonio

Dettagli

P R O T O C O L LO D I N T E S A

P R O T O C O L LO D I N T E S A Piano strategico della Provincia di Treviso P R O T O C O L LO D I N T E S A tra Provincia di treviso ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.o.n.i. comitato di treviso per la Concessione di mutui agevolati

Dettagli

Fisco e Tributi. Newsletter settembre 2013 parte 1. Incremento al 22% dell aliquota IVA ordinaria dal 1 ottobre 2013

Fisco e Tributi. Newsletter settembre 2013 parte 1. Incremento al 22% dell aliquota IVA ordinaria dal 1 ottobre 2013 Fisco e Tributi parte 1 Incremento al 22% dell aliquota IVA ordinaria dal 1 ottobre 2013 Dal 1 ottobre 2013 l aliquota dell IVA ordinaria è passata dal 21% al 22%, mentre le due aliquote ridotte, 4% e

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

Roma, 19 settembre 2014

Roma, 19 settembre 2014 CIRCOLARE N. 27 Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 19 settembre 2014 OGGETTO: Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE 1. Domanda: Con quale modalità sarà possibile ottenere chiarimenti in merito alle procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati?

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

Ruolo delle associazioni di impresa nella informazione corretta sui pericoli da sostanze e miscele

Ruolo delle associazioni di impresa nella informazione corretta sui pericoli da sostanze e miscele Ruolo delle associazioni di impresa nella informazione corretta sui pericoli da sostanze e miscele Ilaria Malerba Area Sicurezza Prodotti e Igiene Industriale Roma, 19 maggio 2015 1 giugno 2015: alcuni

Dettagli

Indirizzo di posta elettronica Telefono Cellulare

Indirizzo di posta elettronica Telefono Cellulare Sede legale: Via Monte di Pietà, 32 10122 TORINO Tel. 011 555.62.39 Fax. 011 555.35.31 Cod. Fisc.: 97717360016 web: www.associazionevobis.it E-mail: segreterianazionale@associazionevobis.it MODULO DI ADESIONE

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo SUPPLEMENTO AL PROSPETTO COMPLETO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO ITALIANO ARMONIZZATI APPARTENENTI AL SISTEMA INVESTITORI Investitori America

Dettagli

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86)

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) 1 L imposta di registro appartiene alla famiglia delle imposte indirette. DEFINIZIONE: le

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6

C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 Circolare Numero 16/2013 Oggetto TOBIN TAX: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 228/2012 Sommario La legge n.228/2012

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza:

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Informazione Regolamentata n. 1615-51-2015

Informazione Regolamentata n. 1615-51-2015 Informazione Regolamentata n. 1615-51-2015 Data/Ora Ricezione 29 Settembre 2015 18:31:54 MTA Societa' : FINECOBANK Identificativo Informazione Regolamentata : 63637 Nome utilizzatore : FINECOBANKN05 -

Dettagli

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento) SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO VARIABILE CON MINIMO E MASSIMO 1 GIUGNO 2016 Codice ISIN: IT0004712565 EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA

Dettagli

La certificazione dei dividendi corrisposti nel 2013

La certificazione dei dividendi corrisposti nel 2013 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 6 14 GENNAIO 2014 La certificazione dei dividendi corrisposti nel 2013 Copyright 2014 Acerbi

Dettagli

Banca di Credito Cooperativo di Roma

Banca di Credito Cooperativo di Roma Banca di Credito Cooperativo di Roma BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa fondata nel 1954 sede legale,presidenza e Direzione Generale Via Sardegna,

Dettagli

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT0004233943

CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT0004233943 BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA DI CESENA 01/06/07-01/06/10 - TF

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

RIEPILOGO SULLA COSI DETTA CEDOLARE SECCA LEGISLAZIONE DOTTRINA - RISPOSTE A QUESITI FAC SIMILI.

RIEPILOGO SULLA COSI DETTA CEDOLARE SECCA LEGISLAZIONE DOTTRINA - RISPOSTE A QUESITI FAC SIMILI. RIEPILOGO SULLA COSI DETTA CEDOLARE SECCA LEGISLAZIONE DOTTRINA - RISPOSTE A QUESITI FAC SIMILI. La cedolare secca sugli affitti consiste in una alternativa fiscale al regime ordinario applicabile per

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente Con

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: Prot. n. 2010/188381 Criteri e modalità di inclusione delle partite IVA nell archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie ai sensi del comma 15-quater dell

Dettagli

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 18/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 marzo 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 articolo 49, comma 10 Imposta di bollo su assegni bancari o postali

Dettagli

comunicazione dell avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione con nota del 14 novembre 2012, protocollo n. 12089829 (il Prospetto ).

comunicazione dell avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione con nota del 14 novembre 2012, protocollo n. 12089829 (il Prospetto ). AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO RELATIVO ALL OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E ALLA CONTESTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI ( MOT ) DELLE OBBLIGAZIONI

Dettagli

L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione.

L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione. Le schede Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione Eleonora Morfuni L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) S 10/2012 gennaio 2012 Le schede ** Indice 1. L influsso

Dettagli

COMUNICATO STAMPA PROGETTO DI INTEGRAZIONE CON IL GRUPPO PREMAFIN-FONDIARIA SAI

COMUNICATO STAMPA PROGETTO DI INTEGRAZIONE CON IL GRUPPO PREMAFIN-FONDIARIA SAI COMUNICATO STAMPA PROGETTO DI INTEGRAZIONE CON IL GRUPPO PREMAFIN-FONDIARIA SAI CONSOB CONFERMA L INSUSSISTENZA DI OBBLIGHI DI OPA IN CAPO AD UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO BOLOGNA, 5 luglio 2012 Su richiesta

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

POLICY PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29/07/2015. 34.2-29/07/2015-Voting Right

POLICY PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29/07/2015. 34.2-29/07/2015-Voting Right POLICY PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29/07/2015 1 Indice 1. PREMESSA... 3 2. ITER ESERCIZIO DI VOTO... 3 Allegato A... 6 2 1. PREMESSA Quaestio

Dettagli

MISURE DI SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. Banca Monte dei Paschi di Siena. Direzione Corporate Banking & Capital Markets

MISURE DI SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. Banca Monte dei Paschi di Siena. Direzione Corporate Banking & Capital Markets MISURE DI SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Banca Monte dei Paschi di Siena Direzione Corporate Banking & Capital Markets LE SINGOLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Di seguito i singoli

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA RELATIVA ALL AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER COD. CIV., POSTA ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Dettagli

(D.M. Ministero economia e finanze 21/02/2013, G.U. 28/02/2013, n. 50)

(D.M. Ministero economia e finanze 21/02/2013, G.U. 28/02/2013, n. 50) Al via la Tobin tax sulle azioni Ipsoa.it Saverio Cinieri (D.M. Ministero economia e finanze 21/02/2013, G.U. 28/02/2013, n. 50) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del MEF,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 1. Finalità e modalità del trattamento La presente informativa relativa alla

Dettagli

LA MANOVRA ESTIVA 2008

LA MANOVRA ESTIVA 2008 Seminario LA MANOVRA ESTIVA 2008 Arezzo 8 ottobre 2008 Lucca 9 ottobre 2008 Firenze 14 ottobre 2008 D.L. n. 112/2008 Il nuovo regime fiscale dei fondi di investimento immobiliari Dott. Fabio Giommoni Fondi

Dettagli

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Adempimenti all Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Articolo 7. (Patrimonio dello Stato S.p.a.) Articolo 8. (Società per il finanziamento delle infrastrutture)

Articolo 7. (Patrimonio dello Stato S.p.a.) Articolo 8. (Società per il finanziamento delle infrastrutture) SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1425 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (TREMONTI) di concerto col

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 INFORMATIVA SULLA PRIVACY Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 Il sito www.worky-italy.com (di seguito, il Sito ) tutela la privacy dei visitatori

Dettagli