STUDIO PELLEGRINI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI

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1 DR. ANTONIO PELLEGRINI DR. FEDERICO PELLEGRINI DR.DANIELE RIGANELLO DR. ROBERTO CALDERONI alle circ. 08/2015 stampe Ditte Clienti loro sedi Sommario Premessa... 1 Comunicazione dei finanziamenti... 2 Comunicazione dei beni... 4 Regimi particolari... 5 Sanzioni... 5 Allegato a finanziamenti e capitalizzazioni... 7 Allegato b beni d impresa concessi in godimento a soci o familiari... 8 Premessa Tramite la Manovra bis 2011 il legislatore ha voluto porre un freno al fenomeno dell'acquisto di beni strumentali da parte di soggetti esercenti attività d'impresa al solo fine di concederli in godimento per fini privati ai soci o ai familiari dei soci o dell'imprenditore. L'esercente l'attività d'impresa, infatti, finisce con acquistare e dedurre secondo le regole fiscali beni strumentali che non adibisce all'esercizio della propria attività ma che, invece, concede per corrispettivi prettamente simbolici o nulli, in utilizzo ai propri soci o a familiari degli stessi per fini prettamente privati. L'esercente l'attività d'impresa, pertanto, deduce costi connessi a beni apparentemente inerenti alla sua attività ma, di fatto, non utilizzati per la stessa, riducendo la propria base imponibile ai fini reddituali e/o peggiorando la propria situazione economica-finanziaria. I soci, al contempo, acquisiscono per fini privati la disponibilità di beni senza intaccare le proprie disponibilità finanziarie deducendo, indirettamente, costi altrimenti indeducibili in capo a soggetti privati. A seguito del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è previsto che entro il 30/10/2015, cioè nel trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, è in scadenza la presentazione della comunicazione relativa al periodo di imposta 2014 dei: beni concessi in godimento dalla società ai soci; beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci; beni concessi in godimento dalla società a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo; beni utilizzati dai familiari dell imprenditore. STUDIO PELLEGRINI - A.P.D.C Circolare n 8 del

2 Secondo quanto chiarito dalla C.M. n. 24/E/12, i familiari dell imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell art. 5, co. 5 Tuir, pertanto, sono tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. È, quindi, fissata al prossimo 30 ottobre 2015, nella maggior parte dei casi, la scadenza per la comunicazione dei dati relativi al 2014 In aggiunta, sia con la medesima scadenza e il riferimento allo stesso periodo di imposta, il 2014, i soggetti che esercitano attività d'impresa, in forma individuale o collettiva, devono comunicare all Anagrafe tributaria i dati (ed i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che nell'anno hanno concesso finanziamenti all impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa. La comunicazione va effettuata solo se nell'anno di riferimento l ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue. Se ne ricorrono i presupposti siete pregati di riconsegnare allo Studio entro il giorno 23 ottobre 2015, tramite fax al numero 071/ o telematico@studiopellegrini-apdc.it i seguenti allegati, debitamente compilati e sottoscritti: A Finanziamenti e capitalizzazioni B Beni d impresa concessi in godimento a soci o familiari Colori i quali avessero l esigenza di individuare le fattispecie da riportare nella comunicazione e per la corretta compilazione dei documenti potete contattare il vostro consulente di riferimento che vi supporterà anche nel riconciliare i dati indicati nel bilancio chiuso al 31 dicembre Comunicazione dei finanziamenti Come anticipato in premessa si dovranno segnalare eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che i soci o familiari dell imprenditore hanno effettuato a favore della società o dell impresa. La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d imposta oggetto di osservazione (2014), a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso). A prescindere da qualsiasi considerazione, va rimarcato che tale segnalazione ha lo scopo di evidenziare eventuali posizioni non congrue del soggetto finanziatore ai fini del redditometro. Si consideri il seguente esempio: il sig. Verdi ha effettuato un finanziamento di alla società da lui partecipata; il reddito dichiarato dal sig. Verdi è pari a ; l Agenzia delle entrate potrebbe richiedere al contribuente dove sia riuscito a reperire la provvista necessaria per effettuare il prestito alla società e, in caso di assenza di giustificazioni, potrebbe fare un accertamento da redditometro. La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l invio da parte del singolo soggetto. Non è previsto l obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superi il valore annuo di 3.600; inoltre sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a STUDIO PELLEGRINI - A.P.D.C Circolare n 8 del

3 qualsiasi apporto di cui l Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata). Per finanziamenti, si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere. Per capitalizzazioni o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio, come nel caso di sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, le rinunce alla restituzione dei finanziamenti in precedenza erogati, ecc.). Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2014 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto. Di particolare importanza è la verifica della soglia per l obbligo di effettuazione della comunicazione: tale soglia è riferita al singolo socio e non alla società. Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta al socio o al familiare dell imprenditore. Esempio Il socio Mario Bianchi ha effettuato finanziamenti nella Delta srl nel corso del periodo di imposta 2014 ed è stato rimborsato nelle seguenti misure: 26 gennaio: finanziamento 8.000; 22 maggio: finanziamento 9.000; 8 settembre: restituzione Il saldo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2014 è pari a 2.000, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l importo di indicando la data del 22 maggio La comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata, in quest ultimo caso quando si è in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione. Si ritiene che l esonero possa riguardare, di fatto, le sole imprese individuali in contabilità semplificata laddove il conto corrente sia utilizzato promiscuamente anche per esigenze personali o familiari. Le società cooperative in possesso dei requisiti previsti dall art del Codice civile (cooperative a mutualità prevalente), che ricevono finanziamenti dai propri soci, non sono tenute a comunicare i dati sull accredito delle retribuzioni dei propri soci dipendenti (dati già comunicati all Anagrafe tributaria tramite il modello 770). STUDIO PELLEGRINI - A.P.D.C Circolare n 8 del

4 Comunicazione dei beni I contribuenti società/soci ovvero familiari/impresa devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o familiari. La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2014 (anche solo per una parte dell anno), anche se la concessione aveva avuto inizio precedentemente: infatti, se perdura il godimento nel 2014 scatta l obbligo di comunicazione. L'Agenzia delle Entrate ha rilevato che la comunicazione dei beni concessi ai soci trova applicazione in riferimento a "tutti i beni di cui l'impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato" (circolare 15 giugno 2012, n. 24/E). L'obbligo di presentare la comunicazione, pertanto, non si limita ai soli beni di proprietà del soggetto esercente l'attività d'impresa, bensì si estende a tutti i beni attinenti all'attività d'impresa di cui il soggetto abbia la disponibilità e che vengano concessi in godimento ai soci o ai loro familiari per un corrispettivo inferiore al valore normale di utilizzo del bene stesso. Nel modello occorre indicare: la tipologia di bene concesso in utilizzo; i dati relativi al bene (es. codice telaio per le autovetture, codice catastale per l immobile); il valore normale di utilizzo (per le vetture si deve far riferimento al benefit convenzionale previsto dall art. 51 Tuir, nello specifico, assumendo il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza di km determinato dalle tabelle ACI in relazione allo specifico autoveicolo concesso in godimento, come evidenziato nella circolare dell'agenzia delle Entrate n. 36/E/2012); il corrispettivo per l utilizzo. È poi richiesto di dare indicazioni circa: l utilizzo che viene fatto del bene; la durata della concessione (data di inizio e fine). È confermato che non sussiste l obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente due requisiti: hanno un valore non superiore ad 3.000, al netto dell Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell utilizzo) sono compresi nella categoria residuale altro prevista dal decreto (ovvero sono diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili). Questo esclude che debba essere monitorato un utilizzo privato di beni di scarsa importanza (es. un martello pneumatico o una piccola betoniera, ovvero un PC o un tablet della Snc edile, utilizzati da uno dei soci). La comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (ex art.67 del Tuir) da tassare in capo all utilizzatore. Se, invece, viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta. STUDIO PELLEGRINI - A.P.D.C Circolare n 8 del

5 Appare utile ricordare che il corrispettivo annuo e le altre condizioni concordate con il socio o il suo familiare per il godimento del bene sociale debbano risultare da apposita certificazione sottoscritta con data certa anteriore all'inizio dell'utilizzazione del bene, ciò al fine di evitare facili politiche di convenienza fiscale. Sono, inoltre, previste alcune esclusioni oggettive: i beni concessi in godimento agli amministratori (qui pare senza alcuna specificazione, quindi in ogni caso il socio/ amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che paghi o meno per tale utilizzo; i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il benefit, nessuna comunicazione risulta dovuta); i beni concessi in godimento all imprenditore individuale (quindi l imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva); i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi). Regimi particolari Nelle risposte ai quesiti pubblicate sul suo sito l'agenzia delle Entrate ha, inoltre, confermato che l'esclusione dalla presentazione di tale comunicazione trova applicazione anche in riferimento ai seguenti particolari regimi fiscali: regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ("regime dei nuovi minimi", D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 27, c. 1 e 2); regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della legge 388/2000) regime contabile agevolato (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 27, commi 3 e seg). L'esclusione trova ragione nel fatto che tra i vantaggi previsti dall'adozione di tali regimi è compresa l'esclusione dall'obbligo della tenuta della contabilità. Nell'ipotesi in cui, pertanto, i richiamati soggetti adottino una contabilità ordinaria, saranno obbligati, in presenza dei relativi presupposti, alla presentazione della comunicazione. Sanzioni La Manovra bis 2011 (c.36 sexiesdecies, art. 2 del D.L. n. 138/2011) prevede per l'omessa presentazione della comunicazione relativa ai beni concessi ai soci una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore normale di STUDIO PELLEGRINI - A.P.D.C Circolare n 8 del

6 utilizzo del bene ed il corrispettivo richiesto in capo al socio o familiare del socio. La medesima sanzione trova applicazione nel caso della presentazione della comunicazione con dati incompleti o non veritieri. Tuttavia, ove la comunicazione risulti omessa, ma i contribuenti si siano comunque uniformati alle disposizioni della normativa sottostante a tale adempimento, la sanzione precedente viene sostituita dalla seguente sanzione: da 258 a (art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 471/1997). Per quanto concerne la comunicazione dei finanziamenti ricevuti dai soci o dai familiari dell'imprenditore individuale non risulta esplicitamente prevista alcuna sanzione. In considerazione, tuttavia, del fatto che la presentazione di tale comunicazione è stata individuata, nel provvedimento di approvazione del relativo modello, quale comunicazione richiesta (sulla base dell'art. 7, c. 12, D.P.R. n. 605/1973) si ritiene che possa trovare applicazione la specifica sanzione prevista per i soggetti che non adempiano a tale obbligo, ovverosia una sanzione amministrativa da 206,58 a espressamente prevista in caso di omissione delle comunicazioni di cui al citato art. 7 (art. 13, D.P.R. 605/1973). L'importo della sanzione è ridotta della metà nell'ipotesi di presentazione di comunicazioni incomplete o inesatte. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. STUDIO PELLEGRINI - A.P.D.C Circolare n 8 del

7 Allegato A Finanziamenti e Capitalizzazioni Soggetto dichiarante, codice fiscale Persona Fisica Dati del soggetto che effettua il finanziamento capitalizazzione Cognome e Nome Data di nascita Comune di nascita Stato estero di residenza Data stipula contratto di finanziamento/capitalizzazione o in assenza data erogazione Ammontare finanziamenti Valore delle capitalizzazioni Persona Fisica Dati del soggetto che effettua il finanziamento capitalizazzione Cognome e Nome Data di nascita Comune di nascita Stato estero di residenza Data stipula contratto di finanziamento/capitalizzazione o in assenza data erogazione Ammontare finanziamenti Valore delle capitalizzazioni Persona Fisica Dati del soggetto che effettua il finanziamento capitalizazzione Cognome e Nome Data di nascita Comune di nascita Stato estero di residenza Data stipula contratto di finanziamento/capitalizzazione o in assenza data erogazione Ammontare finanziamenti Valore delle capitalizzazioni, lì / / firma STUDIO PELLEGRINI - A.P.D.C Circolare n 8 del

8 Allegato B Beni d impresa concessi in godimento a soci o familiari Soggetto dichiarante, codice fiscale Persona Fisica Tipo soggetto (concedente) 1 Cognome e Nome Data di nascita Comune di nascita Stato estero di residenza Persona Giuridica Denominazione sociale Dati del soggetto che utilizza il bene di impresa Comune domicilio fiscale Stato estero domicilio Codice fiscale del socio 2 Tipologia di Utilizzo Dati del contratto Esclusivo Non esclusivo Subentrante Data subentro / / Data inizio / / Dati fine / / Comodato Caso d uso Altro Bene concesso in godimento Corrispettivo relativo al bene Valore di mercato Autovettura Altro veicolo Numero telaio Unità da diporto metri Aeromobile potenza motore Kw Immobile Comune ( ) Foglio - Particella Altro, lì / / firma 1 A = Soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività ommerciale;. B = Familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato. C = Soggetto residente e non residente che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato; D = Familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui alla lettera A). 2 Da compilare esclusivamente se il bene è utilizzato dal familiare del socio. STUDIO PELLEGRINI - A.P.D.C Circolare n 8 del

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