REGIONE LOMBARDIA Misura 1.1 Incentivi agli investimenti alle imprese Sottomisura 1.1.F Interventi a sostegno della competitività delle imprese

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1 REGIONE LOMBARDIA Misura 1.1 Incentivi agli investimenti alle imprese Sottomisura 1.1.F Interventi a sostegno della competitività delle imprese 1. Riferimento normativo: Regione Lombardia Decreto n del Sottomisura 1.1.F del Docup Ob Obiettivi della sottomisura La sottomisura intende sostenere la realizzazione dei seguenti interventi: Azione 1 L intervento si propone di favorire i processi di innovazione tecnologica con particolare attenzione alla riduzione dell impatto ambientale delle produzioni aziendali, tramite gli incentivi agli investimenti materiali ed immateriali previsti dalla Legge 598/94 art.11. Azione 2 L intervento si propone di sostenere l ammodernamento tecnologico delle imprese mediante l acquisizione di nuovi macchinari ed attrezzature connesse tramite gli incentivi previsti dalla Legge.1329/65. Azione 3 L intervento si propone di sostenere in forma integrata gli investimenti delle imprese che scelgano di fare ricorso sia alla Azione 1 sia all Azione 2 (L.598/94 art. 11 e L.1329/65) per la realizzazione di un progetto integrato finalizzato allo sviluppo/ammodernamento dell azienda. Le imprese che intendono realizzare tali investimenti integrati, e singolarmente ammissibili ai sensi delle Azioni 1 e 2, possono accedere alle agevolazioni previste mediante la presentazione di un unica domanda, relativa ad un piano di investimento articolato sulle due misure. 3. Organo agevolante: Regione Lombardia con gestore Finlombarda S.p.a. 4. Soggetti beneficiari e loro limiti dimensionali: Soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese (cfr. allegato 2), iscritte al Registro delle Imprese, con unità produttiva regolarmente censita presso la CCIAA ed ubicata nelle aree di cui al successivo punto 5. I soggetti beneficiari devono operare nei seguenti settori: - attività estrattive, manifatturiere, della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua, delle costruzioni di cui alle sezioni C, D, E e F, della classificazione delle attività economiche ISTAT - ATECO I settori di cui alla sottosezione DA della classificazione delle attività economiche ISTAT - ATECO 2002 non sono ammessi alle agevolazioni, salvo le categorie appartenenti alla sottosezione DA elencate nell allegato 1. Sono esclusi gli investimenti relativi ai settori economici indicati nell allegato 1. Non sono ammessi gli aiuti alle attività connesse all esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all attività d esportazione. Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali. Sono altresì escluse dai benefici le società in stato di liquidazione volontaria. Aree geografiche di intervento: 1

2 Gli interventi devono essere realizzati in sedi operative o unità locali localizzate nei comuni inclusi nelle aree Obiettivo 2 elencati nell allegato 3 del Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma il 18 novembre 2004 (cfr. allegato 3). Sono ammessi all agevolazione comuni in: obiettivo 2 obiettivo c 6. Investimenti ammissibili e relativi parametri (tipologia, data decorrenza) Ciascuna domanda di agevolazione deve essere riferita ad un unico progetto da realizzarsi in un unica unità locale dell impresa richiedente localizzata in una delle aree ammissibili. Per gli interventi di cui alla Azione 1, sono ammissibili alle agevolazioni i soli progetti che abbiano data di avvio successiva alla data di presentazione della domanda. Per data di avvio si intende: la data della prima fattura di spesa prevista dal programma di investimento. Per gli interventi di cui all Azione 2, la data di trascrizione del contratto deve essere successiva al 1 gennaio 2005 Per gli interventi di cui all Azione 3 vale il disposto di entrambi i criteri definiti per gli investimenti riferibili alle due azioni costituenti l intervento integrato Le agevolazioni di cui alla presente sottomisura sono concedibili a fronte di : Azione 1 Finanziamenti concessi da Banche o da Intermediari in favore delle piccole e medie imprese, come sopra definite per la realizzazione di investimenti di Innovazione tecnologica e di tutela ambientale.. Azione 2 Sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell art.1 della L.1329/65 Azione 3 Investimenti per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e tutela ambientale, ammissibili ai sensi dell Azione 1 ed autonomamente finanziati dal soggetto beneficiario, con il contemporaneo acquisto di correlati macchinari e impianti ammissibili ai sensi dell Azione 2 e secondo le modalità finanziarie ivi previste (sconto effetti). 7. Spese ammissibili: Le spese ammissibili ritenute pertinenti al progetto proposto e strettamente connesse alla sua realizzazione sono quelle seguenti: Azione 1 Investimenti per l innovazione tecnologica a) realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio; 2

3 b) realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico; c) realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale; d) realizzazione o acquisizione di programmi per l utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b), e c); e) acquisizione di brevetti e licenze funzionali all esercizio delle attività produttive, l addestramento del personale necessario per l utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d); f) realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale. Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e), se a sé stanti, non potranno beneficiare di riduzioni di tasso. Se collegati invece a programmi di investimento comprendenti la fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) la spesa ammissibile alla riduzione di tasso non potrà superare: - per programmi, il 40% - per brevetti, il 30% - per licenze, il 15% - per addestramento del personale il 20% del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle citate lettere a), b) e c). N.B. Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie, per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni, compresi nel programma d investimento, di cui alle citate lettere a), b) e c). Tutela ambientale: installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi; installazione di dispositivi di controllo dello stato dell ambiente; opere per la protezione dell ambiente da calamità naturali; interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti; laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell ambiente; fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale; installazione di impianti ed apparecchiature anti inquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni; creazione di capacità produttive di sostanze sicure da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate; conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri; eliminazione dell impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo; delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie nonché le spese per acquisto di terreni, se funzionalmente correlate agli investimenti di cui ai punti precedenti. 3

4 Azione 2 Acquisto di macchine utensili o di produzione, nuove di fabbrica, costruite in Italia o all estero di costo unitario complessivo superiore a 5 mila euro, compresi i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semimoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali operanti nell ambito dello stabilimento e del cantiere, ecc. Le macchine per le quali è richiesta l agevolazione per l acquisto devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo, all attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell unità produttiva situata nel territorio regionale, area obiettivo 2. Inoltre, le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto. Sono, comunque, esclusi veicoli, natanti e velivoli iscritti ai Pubblici Registri, nonché macchine acquistate per finalità dimostrative. Azione 3 Programma integrato riferito a investimenti di cui all Azione 1 ed alla Azione 2: innovazione tecnologica e/o tutela ambientale (Azione 1), acquisto di macchinari funzionalmente correlati agli investimenti di cui all Azione 1 (Azione 2). Per tutte le tre azioni non sono ammissibili spese relative all acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati. Per quanto non previsto nel presente bando per l individuazione delle voci di spesa ammissibili al cofinanziamento comunitario, si fa riferimento al Regolamento (CE) 448/2004 della Commissione del 10/03/2004, pubblicato nella G.U.C.E. n. L 72 del 11/03/2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003, nonchè alla normativa nazionale e regionale di riferimento. 8. Agevolazioni previste Azione 1 e Azione 2 Contributo in conto interessi pari al 100% del tasso di riferimento e, comunque, non superiore ai massimali previsti dalla normativa comunitaria: (15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese elevabile del 10% nei comuni compresi in area 87.3.C). Azione 3 1) Per le spese ammissibili all Azione 1: contributo in conto capitale determinato sull ammontare delle spese ammesse, nei limiti previsti delle seguenti intensità di aiuto alle PMI (Regolamento 70/01 e Regolamento (CE) n. 364 della Commissione del 25 febbraio 2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo: a) spese per investimenti materiali e immateriali: - Piccole imprese 15% ESL; - Medie imprese 7,5% ESL; nelle aree ammesse alla deroga di cui all articolo 87.3.c) del Trattato U.E. le suddette intensità sono pari a: - Piccole imprese 8% ESN + 10% ESL; - Medie imprese 8% ESN + 6% ESL; 4

5 In ogni caso il contributo complessivo concesso non può superare il 30%, in valore nominale, dell importo complessivo relativo alle spese per investimenti, acquisizione di servizi, sviluppo e ricerca. 2) Per gli investimenti ammissibili all Azione 2: contributo in conto interessi pari al 100% del tasso di riferimento e, comunque, non superiore ai massimali previsti dalla normativa comunitaria (15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese elevabile del 10% nei comuni compresi in area 87.3.C). 9. Importo dell investimento agevolabile Azione 1 Fino al 70% del finanziamento concesso a fronte del programma di investimento ammesso, con un massimo di di Euro e per una durata non superiore a 7 anni, comprensivo di un periodo preammortamento non superiore a 2 anni. Azione 2 Fino ad un importo massimo complessivo di euro costituito da: a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita. Sono esclusi gli importi relativi all IVA e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario; b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti. Fermo restando il limite agevolabile di euro per ogni operazione, possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite complessivo di euro di credito capitale dilazionato, relativo a contratti trascritti dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno ed aventi scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, con dilazione di pagamento oltre12 mesi. Gli effetti devono risultare emessi non oltre 1 anno antecedente la presentazione della domanda di ammissione all agevolazione. Azione 3 Per la componente di investimento riferibile all Azione 3 fino al 70% del programma di investimento realizzato con un massimo di euro così come definito per l Azione 1 oltre un ulteriore importo complessivo sino a euro per gli investimenti così come definiti per l Azione 2 Il contributo complessivo non potrà superare i massimali previsti dalla normativa comunitaria. 10. Aiuti de minimis (in base alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato l importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare Euro su un periodo di 3 anni): NON SOGGETTO 11. Modalità di determinazione ed erogazione dei contributi Azione 1 5

6 Il contributo agli interessi viene erogato alle imprese, per il tramite delle banche o degli intermediari finanziari, relativamente alle spese sostenute per ciascuno stato di avanzamento del programma di investimento. L importo del contributo è determinato attualizzando i contributi dalle rispettive scadenze alla valuta di erogazione del contributo stesso, al tasso di riferimento. L agevolazione concessa decade nel caso in cui la richiesta di erogazione a saldo non pervenga a Finlombarda spa nei 18 mesi successivi dalla data di presentazione della domanda di aiuto dell impresa beneficiaria alla banca e comunque non oltre il 30 giugno 2008 al fine ottemperare alla data ultima di pagamento del 31 dicembre 2008 prevista dal Complemento di Programmazione approvato in data 18 novembre Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d intervento completa dei dati e della documentazione previsti, o dalla data del suo completamento, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta, semprechè a tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza è fissata alla data dell effettivo sostenimento delle spese. Ai fini della determinazione dell ammontare dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360. Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità: - il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente; - la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale; - il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo; - la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento; da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza; - in caso di finanziamento bancario, la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l intero semestre nel quale essa cade. - I limiti di durata previsti si intendono riferiti al contratto di finanziamento. Il contributo agli interessi viene erogato alle imprese, per il tramite delle Banche o degli Intermediari finanziari, con la stessa valuta di erogazione di Finlombarda S.p.A., relativamente alle spese sostenute per ciascuno stato di avanzamento del programma di investimento. L importo del contributo è erogato in via attualizzata e anticipata. Entro 3 mesi dall avvenuta erogazione a saldo del finanziamento, le Banche e gli Intermediari debbono rendere a Finlombarda S.p.A. dichiarazione di aver accertato la conformità dell investimento realizzato a quello ammesso all intervento ovvero il perseguimento delle finalità previste secondo il relativo piano di spesa. Tale dichiarazione può essere resa anche sulla base di dichiarazione responsabile dell impresa, che rimane agli atti delle Banche e degli Intermediari. Nel caso in cui tale dichiarazione non dovesse essere resa nel termine previsto, Finlombarda S.p.A. sospende l erogazione dei contributi, qualora non ancora erogati, assegnando alle Banche e agli Intermediari un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale l operazione è sottoposta al Responsabile di Sottomisura per la revoca dell agevolazione concessa per mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla presente scheda. Azione 2 6

7 Il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata all impresa beneficiaria acquirente successivamente al provvedimento di concessione dell intervento. L erogazione del contributo è effettuata alle Banche e agli Intermediari con valuta corrente; le stesse accreditano con pari valuta il contributo al destinatario secondo quanto sopra previsto. Il contributo è calcolato sull importo riconosciuto ammissibile ed è pari alla differenza fra il netto ricavo dell operazione di sconto calcolata al tasso di riferimento (indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato di cui all art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98) ed al tasso agevolato vigenti alla data di erogazione dello sconto. Per la determinazione del netto ricavo, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all anno commerciale. Il tasso di riferimento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei tassi agevolati è quello del mese nel quale avviene l effettiva erogazione dello sconto. Tassi agevolati a) Tassi di interesse a carico delle imprese acquirenti: 1) 0% del tasso di riferimento, b) Tassi di sconto 1) nel caso di sconto composto: il tasso equivalente ai tassi di cui alla precedente lettera a), determinato in via semestrale anticipata; 2) nel caso di sconto commerciale: l equivalente del tasso di sconto composto, determinato sulla base della proporzione fra l ammontare degli interessi calcolati con la tecnica dello sconto composto e dello sconto commerciale, in funzione della durata dell intervento. Gli arrotondamenti dei tassi agevolati verranno effettuati ai cinque centesimi superiori con troncamento al centesimo di punto nel caso di sconto composto, ed ai cinque centesimi più vicini nel caso di sconto commerciale. In nessun caso l importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell Unione Europea. Azione 3 Il contributo in conto capitale, sugli investimenti di cui all Azione 1, viene erogato da Finlombarda spa, relativamente alle spese sostenute per ciascuno stato di avanzamento del programma di investimento. L erogazione del contributo potrà avvenire in due quote: - la prima quota pari al 50% del contributo sarà erogata dietro presentazione di regolare documentazione di spesa attestante l effettiva realizzazione del 50% del progetto di investimento; - la seconda quota, a saldo, verrà liquidata a seguito della presentazione della documentazione attestante la completa realizzazione del progetto. L entità del contributo è determinata sulla base delle spese documentate e rendicontate con l applicazione delle seguenti percentuali di contribuzione : a) spese per investimenti materiali e immateriali: - Piccole imprese 15% ESL; - Medie imprese 7,5% ESL; b) nelle aree ammesse alla deroga di cui all articolo 87.3.c) del Trattato U.E. le suddette intensità sono pari a: - Piccole imprese 8% ESN + 10% ESL; - Medie imprese 8% ESN + 6% ESL; Il contributo relativo gli investimenti a valere sulla Azione 2 (Legge.1329/65) determinato secondo quanto previsto per l Azione 2 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata successivamente alla delibera di concessione dell intervento. 7

8 I contributi concessi (in conto capitale e in conto interessi) dovranno essere garantiti da fideiussione bancaria preferibilmente rilasciata dal medesimo istituto che presenterà l operazione, la fideiussione avrà validità dalla data di erogazione del contributo sino a sei mesi successivi l erogazione totale dello stesso. 12. Cumulabilità con altre agevolazioni Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando e secondo le suddette intensità massime non possono essere cumulate con altre agevolazioni, ottenute per gli stessi investimenti, rientranti nella definizione di aiuto di stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE, ovvero con altri benefici ottenuti a valere su altre misure previste dal DocUP Obiettivo o comunque cofinanziate con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 13. Condizioni (X) nella misura tempo per tempo in vigore ( ) da specificare. 14. Commissioni e spese (X) da incamerare nella misura tempo per tempo in vigore cfr. FIA ( ) dovute nella misura tempo per tempo i vigore cfr. FIA e da restituire ( ) non dovute 15. Iter procedurale Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante e recanti marca da bollo sul frontespizio devono essere presentate dai soggetti beneficiari, in originale, utilizzando il Modulo di domanda redatto secondo gli schemi di cui all Allegato A. Le domande devono essere redatte esclusivamente sul modulo di cui all allegato A e presentate presso Mediocredito Italiano S.p.a. convenzionata con Finlombarda spa. La sottomisura sarà attuata con procedura a sportello. Mediocredito Italiano S.p.a., eseguita una istruttoria di merito relativamente alla affidabilità del richiedente e alla fattibilità tecnico-finanziaria dell investimento e certificata la sussistenza dei requisiti del soggetto richiedente, trasmette a Finlombarda spa la richiesta di impegno della agevolazione. L ammissione all istruttoria delle domande avverrà nel rispetto dell ordine cronologico di protocollazione da parte di Finlombarda spa. Durante la fase istruttoria vengono accertati i seguenti requisiti necessari per l ammissibilità: la corrispondenza del progetto agli obiettivi specificati della misura; l appartenenza del soggetto richiedente alle categorie dei soggetti beneficiari individuati; il rispetto della tempistica e delle procedure previste dal presente bando; la corretta localizzazione dell intervento in una delle aree ammissibili; la completezza della documentazione presentata, sia rispetto agli aspetti formali che tecnici; 8

9 Qualora nel corso dell istruttoria da parte degli intermediari finanziari o di Finlombarda spa si ritenesse necessario richiedere integrazioni della documentazione, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell istruttoria stessa, il termine della fase istruttoria decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti. Le richieste di accesso all intervento agevolativo integrato decadono d ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano a Finlombarda spa oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla data delle richiesta. Al termine della fase istruttoria, con cadenza mensile, Finlombarda spa procederà a trasmettere l elenco dei progetti ammessi al dirigente pro-tempore della struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo responsabile dell attuazione della sottomisura, per la concessione dell agevolazione.. Tutte le fasi successive dell erogazione dell agevolazione sono effettuate da Finlombarda spa. Con particolare riferimento alla Azione 3, Finlombarda provvede ad effettuare una valutazione della fattibilità tecnico-finanziaria dell intero investimento e della sussistenza di una reale correlazione tra gli investimenti presentati, e singolarmente ammissibili con riferimento alle Azioni 1 e 2, verificando l integrazione delle componenti dell investimento. 16. Tipo prodotto: il prodotto va identificato attraverso l'impostazione del parametro "Misura agevolazione" pari a 2 9

10 REGIONE LOMBARDIA DOCUP REGIONE LOMBARDIA SOTTOMISURA 1.1.F INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITA DELLE IMPRESE AZIONE 1 Intervento Finanziamen to a medio e lungo termine a sensi legge 598/94 Soggetti beneficiari Piccole e medie imprese con sedi operative o unità locali localizzate in Aree Obiettivo 2 Settore appartenenza Multisettoriale. Attività estrattive, manifatturiere di produzione e distribuzione energia elettrica, gas ed acqua, costruzioni di cui alle Sezioni C, D, E e F della classificazione Istat Ateco Spese ammissibili Investimenti per l innovazione tecnologica e per la Tutela ambientale Tipologia intervento Finanziamen to a medio e lungo termine (perfezionato con qualsiasi forma tecnica). Possibili più erogazioni a SAL. Copertura investimento Fino al 70% del finanziamento concesso a fronte del programma di investimento ammesso, con un massimo di ,00 EURO Tipologia contributo Contributo in conto interessi. Entità contributo 100% del tasso di riferimento europeo nei limiti dei massimali previsti da normativa UE ( 15% ESL per P.I. e 7,5%ESL per M.I. elevabili del 10% se ubicate in territori 87.3.c).; Modalità liquidazione In una o più soluzioni, in via anticipata attualizzata I settori di cui alla sottosezione DA (codici 15- ad eccezioni di alcune classi e categorie - e 16 della citata classificazione Istat) non sono ammessi all agevolazione Durata massima 7 anni con preammorta mento non superiore a 2 anni

11 REGIONE LOMBARDIA DOCUP REGIONE LOMBARDIA SOTTOMISURA 1.1.F INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITA DELLE IMPRESE AZIONE 2 Intervento Legge 1329 Sabatini Soggetti beneficiari Piccole e medie imprese con sedi operative o unità locali localizzate in Aree Obiettivo 2 Settore appartenenza Multisettoriale. Attività estrattive, manifatturiere di produzione e distribuzione energia elettrica, gas ed acqua, costruzioni di cui alle Sezioni C, D, E e F della classificazione Istat Ateco I settori di cui alla sottosezione DA (codici 15 - ad eccezione di alcune classi e categorie - e 16 della citata classificazione Istat) non sono ammessi all agevolazione Spese ammissibili Acquisto di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica. Data di trascrizione del contratto successiva al 1 gennaio Tipologia intervento Sconto effetti a fronte di un contratto di compravendi ta perfezionato ai sensi legge 1329/65 Durata massima 5 anni Copertura investimento L importo ammissibile è costituito da capitale dilazionato oltre spese di collaudo, montaggio, trasporto ed imballo nel limite massimo del 15% del costo della macchina più interessi sulla dilazione fino alla concorrenza max di ,00 per ogni operazione elevabile a ,00 EURO riferito a singola unità produttiva e a contratti di compravendita trascritti dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Tipologia contributo Contributo in conto interessi. Entità contributo 100% del tasso di riferimento europeo nei limiti dei massimali previsti da normativa UE (15% ESL per P.I. e 7,5% ESL per M.I. elevabili del 10% se ubicate nelle zone 87.3.c) Modalità liquidazione In unica soluzione in via anticipata attualizzata

12 REGIONE LOMBARDIA DOCUP REGIONE LOMBARDIA SOTTOMISURA 1.1.F INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITà DELLE IMPRESE AZIONE 3 Intervento Il finanziamento a medio lungo termine per la parte innovazione tecnologica e tutela ambientale non è obbligatorio per ottenere l agevolazione in quanto è prevista la possibilità per l impresa di finanziarsi autonomamente. Legge 1329 Sabatini per acquisto macchine. Soggetti Beneficiari Piccole e medie imprese con sedi operative o unità locali localizzate in Aree Obiettivo 2 Settore appartenenza Spese ammissibili Tipologia intervento Copertura investimento Multisettoriale. Attività Investimenti per Per l investimento in estrattive, l innovazione innovazione manifatturiere, di tecnologica e per la tecnologica e tutela produzione e tutela ambientale ambientale fino ad un distribuzione energia importo massimo di elettrica, gas ed acqua, ,00 EURO costruzioni di cui alle Sezioni C,D,E ed F della classificazione ISTAT Ateco I settori di cui alla Acquisto di Sconto effetti a fronte sottosezione DA ( macchine utensili o di un contratto di codici 15 ad eccezione di produzione compravendita di alcune classi e nuove di fabbrica ( perfezionato a sensi categorie e 16 della data di trascrizione legge 1329/65. citata classificazione del contratto ISTAT ) non sono successiva al 1 ammessi gennaio 2005) all agevolazione. Per la parte 1329 l importo ammissibile è costituito da capitale dilazionato oltre spese di collaudo, montaggio, trasporto ed imballo nel limite massimo del 15% del costo della macchina più interessi sulla dilazione fino alla concorrenza max di EURO ,00 per ogni operazione elevabile a EURO ,00 riferito a singola unità produttiva e a contratti di compravendita trascritti dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno Tipologia contributo Contributo in conto capitale sull investimento in inov. tecn. e tut. ambientale. Contributo in conto interessi per legge Entità contributo Piccole imprese:15% ESL (8% ESN +10%ESL se aree 87:3:c). Medie imprese: 7,50%ESL (8% ESN + 6% ESL se Aree 87.3.c) 100% del tasso di riferimento europeo nei limiti dei massimali previsti da normativa UE (15% ESL per P.I. e 7,5% ESL per M.I. elevabili del 10% se ubicate nelle zone 87.3.c) Modalità liquidazione In via anticipata attualizzati, sia i contributi in conto capitale sia in conto interessi. N.B. : TALI CONTRIBUTI DOVRANNO ESSERE GARANTITI DA FIDEIUSSIONE BANCARIA CON VALIDITA DA DATA EROGAZIONE CONTRIBUTO A 6 MESI SUCCESSIVI L EROGAZIONE TOTALE DELLO STESSO.

13 Allegato 1 Settori economici esclusi dalle agevolazioni SIDERURGIA Per le seguenti categorie non è concedibile alcun aiuto per la realizzazione di programmi di investimenti (Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento in GUCE serie C n. 70 del 19/03/2002): Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe ad eccezione delle piriti) Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al minerale di manganese) Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA) (tutta la classe) (*) (*) Per attività dell industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe: ghisa per la produzione dell acciaio, per fonderia ed altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d acciaio comune o d acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri): rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa: latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm) Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria) Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm) FIBRE SINTETICHE Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali (tutta la classe) 1

14 PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA DI CUI ALL ALLEGATO I DEL TRATTATO U.E. 15 Industrie alimentari e delle bevande (tutta la divisione ad eccezione delle seguenti classi e categorie): Fabbricazione di gelati Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca Fabbricazione di prodotti di panetteria Fabbricazione di pasticceria fresca Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie Non è cofinanziabile il cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto i gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao. Per quanto riguarda il settore delle confetterie non è cofinanziabile la conservazione in zucchero di frutta, frutta a guscio, scorza a guscio ed altre parti di piante (ortaggi e legumi, frutta, scorza di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili Fabbricazione di condimenti e spezie Non sono cofinanziabiii: Pepe (del genere <<Piper>>); pimenti del genere <<Capsicum>> o del genere <<Pimenta>>, essiccati, tritati o polverizzati,vaniglia,garofani (antofilli, chiodi e steli), cannella e fiori di cinnamomo, noci moscate, macis, amomi e cardamomi,semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro,zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry, miscugli di zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry, semi di fieno greco ed altre spezie) Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi Fabbricazione di birra Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche Fabbricazione di altre bevande analcoliche Fabbricazione di gelati Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca Fabbricazione di prodotti di panetteria Fabbricazione di pasticceria fresca Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie Non è cofinanziabile il cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto i gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao. Per quanto riguarda il settore delle confetterie non è cofinanziabile la conservazione in zucchero di frutta, frutta a guscio, scorza a guscio ed altre parti di piante (ortaggi e legumi, frutta, scorza di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili Fabbricazione di condimenti e spezie Non sono cofinanziabiii: Pepe (del genere <<Piper>>); pimenti del genere <<Capsicum>> o del genere <<Pimenta>>, essiccati, tritati o polverizzati,vaniglia,garofani (antofilli, chiodi e steli), cannella e fiori di cinnamomo, noci moscate, macis, amomi e cardamomi,semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro,zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry, miscugli di zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry, semi di fieno greco ed altre spezie) Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi Fabbricazione di altri prodotti alimentari Sono cofinanziabili soltanto il cioccolato da spalmare ed il lievito Fabbricazione di birra Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche Fabbricazione di altre bevande analcoliche 2

15 16 Industria del tabacco (tutto il gruppo) COSTRUZIONI NAVALI Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a: - costruzioni di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl - costruzioni di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all esportazione) - costruzioni di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico, escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl - costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 KW Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a: - la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente , di almeno 1000 tsl, limitatamente all esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri - la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA (34) TRASPORTO (60, 61, 62) 3

16 Allegato 2 DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE Allegato 1 al Regolamento (ce) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (ce) n. 70/2001 (Estratto della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del , pag. 36) Articolo 1 Impresa Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica. Articolo 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese 1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari 1. Si definisce impresa autonoma qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo Si definiscono imprese associate tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione: a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ( business angels ) che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti business angels in una stessa impresa non superi EUR; b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di abitanti. 3. Si definiscono imprese collegate le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; 4

17 c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate. Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. 4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. 5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie. Articolo 4 Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento 1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. 2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. 3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Articolo 5 Gli effettivi Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa; b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; c) dai proprietari gestori; 5

18 d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata. Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa 1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa. 2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento. Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma. 4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata. 6

19 Allegato A BANDO SOTTOMISURA 1.1.F DOCUP OB LOMBARDIA (a cura dell impresa richiedente) Domanda di accesso Azione 1 Azione 2 Azione 3 (selezionare la tipologia di intervento) Per il tramite della banca (che ne inoltra copia al gestore concessionario Finlombarda S.p.a.) Luogo data Ai fini dell accesso alle agevolazioni di cui al Docup ob2 misura 1.1.f bando del.. Il sottoscritto. rappresentante/ procuratore speciale) della sottoindicata impresa nella qualità di (legale Dichiara A) Anagrafica, recapiti e persone di riferimento: 1. Denominazione Impresa richiedente 2. Capitale sociale: Socio % Socio % 3. Forma giuridica:. 4. Sede legale: indirizzo CAP Telefono:.. Fax: Unità locale interessata dall investimento Comune... Prov.. CAP.. Via e n. civico zona di Obiettivo 2 ; zona 87 3c 7

20 6. Rappresentante legale/ procuratore speciale:. CF,., nato/a a : il: B) Informazioni sull azienda 1. C/F Partita IVA; 2. Conto Fiscale n 3. Tipologia d impresa (Piccola, Media) _ P; _M secondo la disciplina comunitaria 4. Codice ISTAT di attività:.. 5. Data di costituzione: 6. Data di attribuzione N di partita IVA:. 7. Iscrizione al registro delle imprese: data / / n... Prov.. 8. Iscrizione INPS ufficio di. Dal. Settore. C) Attività svolta 1. Descrizione attività dell impresa e del processo produttivo 2. Descrizione dell attività svolta nell unità locale interessata dal progetto:. 3. Caratteristiche mercato di riferimento: Descrizione struttura occupazionale a. situazione attuale: Soci operativi Dirigenti Impiegati Operai Maschi Fammine Totale b. situazione previsionale a fine progetto Soci operativi Dirigenti Impiegati Operai Maschi Fammine Totale D) verifica del requisito dimensionale e di indipendenza (dati riferiti all ultimo bilancio approvato o data di domanda) 1. Quote di partecipazione detenute in altre imprese; Impresa Fatturato Anno Totale attivo Dipendenti Quota partecipazione 8

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