STATUTO PreviGen Assistenza CASSA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE MODIFICHE INTRODOTTE

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1 STATUTO PreviGen Assistenza CASSA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE MODIFICHE INTRODOTTE VERSIONE ATTUALE VERSIONE MODIFICATA COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SCOPO Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata "PREVIGEN Assistenza, Cassa di Assistenza integrativa per i dipendenti delle Aziende Convenzionate". Art. 2 - L'Associazione è promossa e costituita dai Soci Fondatori che figurano nell'atto Costitutivo. Art. 3 - L'Associazione ha lo scopo di gestire e garantire senza fini di lucro forme integrative di assistenza per i casi di morte, invalidità, infortuni e malattie, che verranno ad essa affidate dalle Aziende Convenzionate in favore dei propri dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati ed operai) iscritti a PREVIGEN Assistenza, in forza di leggi, contratti o accordi, nazionali o aziendali, nonché di regolamenti aziendali. L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto e dell'allegato Regolamento nonché, per quanto non previsto, dalle norme di legge. Art. 1. E costituita l Associazione denominata "PREVIGEN Assistenza, Cassa di Assistenza integrativa per i dipendenti delle Aziende Convenzionate". Art. 2. L Associazione è promossa e costituita dai Soci Fondatori che figurano nell Atto Costitutivo. Art. 3. L Associazione ha lo scopo di gestire e garantire senza fini di lucro forme integrative di assistenza per i casi di morte, invalidità, infortuni e malattie, che verranno ad essa affidate dalle Aziende Convenzionate in favore dei dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati, operai, titolari di redditi assimilati ai sensi dell art. 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ed eventualmente appartenenti al loro nucleo familiare) iscritti a PREVIGEN Assistenza, in forza di leggi, contratti o accordi, nazionali o aziendali, nonché di regolamenti aziendali. L Associazione è retta dalle norme del presente Statuto e dell allegato Regolamento nonché, per quanto non previsto, dalle norme di legge. SEDE - DURATA Art. 4 - L'Associazione ha sede in Mogliano Veneto via Marocchesa n. 14 Art. 5 - La durata dell'associazione è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea. Art. 4. L Associazione ha sede in Mogliano Veneto via Marocchesa n. 14. Art. 5. La durata dell Associazione è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell Assemblea. CONTRIBUZIONI - PRESTAZIONI Art. 6 - Ogni Azienda Convenzionata dovrà versare i contributi previsti o necessari a garantire ai propri dipendenti le prestazioni previste in forza Art. 6. Ogni Azienda Convenzionata dovrà versare i contributi previsti o necessari a garantire ai propri dipendenti le prestazioni previste in forza 1

2 di legge, contratti o accordi, nazionali o aziendali, nonché di regolamenti aziendali. Il versamento dovrà essere effettuato con la cadenza e secondo le modalità previste. Art. 7 - Tutte le prestazioni assistenziali di cui all art. 3 saranno attuate e garantite da PREVIGEN Assistenza a mezzo di contratti collettivi di assicurazione, stipulati con Compagnie di Assicurazioni del Gruppo Generali. di legge, contratti o accordi, nazionali o aziendali, nonché di regolamenti aziendali. Il versamento dovrà essere effettuato con la cadenza e secondo le modalità previste. Art. 7. Tutte le prestazioni assistenziali di cui all art. 3 saranno attuate e garantite da PREVIGEN Assistenza a mezzo di contratti collettivi di assicurazione, stipulati con Compagnie di Assicurazione del Gruppo Generali. SPESE DI GESTIONE - ESERCIZI SOCIALI Art. 8 - Le spese di gestione dell'associazione sono a carico di ciascuna delle Aziende Convenzionate. I criteri e l'ammontare della quota di rimborso delle spese, a carico di ciascuna Azienda Convenzionata, verranno fissati di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione dell'associazione, cui spetta fissare le modalità di versamento, ivi compresi eventuali acconti. Art. 9 - L'esercizio finanziario dell'associazione inizia il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro e non oltre il 30 aprile, verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio; detti bilanci saranno sottoposti all'assemblea per l'approvazione entro e non oltre il 30 giugno, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori. Art. 8. Le spese di gestione dell Associazione sono a carico di ciascuna delle Aziende Convenzionate e degli iscritti indicati al precedente art. 3. I criteri e l ammontare della quota di rimborso delle spese, a carico di ciascuna Azienda Convenzionata e degli iscritti, verranno fissati di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione dell Associazione, cui spetta fissare le modalità di versamento, ivi compresi eventuali acconti. Art. 9. L esercizio finanziario dell Associazione inizia il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro e non oltre il 30 marzo, verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio; detti bilanci saranno sottoposti all Assemblea per l approvazione entro e non oltre il 30 aprile, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci. ASSOCIATI Art Possono convenzionarsi con PREVIGEN Assistenza tutte le Aziende, di qualunque settore, operanti in Italia. La qualifica di Azienda Convenzionata si acquisisce mediante domanda di adesione all'associazione e sua accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Sono Soci dell'associazione i dipendenti delle Aziende Convenzionate a favore dei quali siano previste le prestazioni assistenziali di cui all'art. 3 del presente Statuto. La qualifica di Socio si perde: Art. 10. Possono convenzionarsi con PREVIGEN Assistenza tutte le Aziende, di qualunque settore, operanti in Italia. Art. 11. La qualifica di Azienda Convenzionata si acquisisce mediante domanda di adesione all Associazione e sua accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Art. 12. Sono Soci dell Associazione i dipendenti delle Aziende Convenzionate, che abbiano sottoscritto il modulo di adesione, a favore dei quali siano previste le prestazioni assistenziali di cui all art. 3 del presente Statuto. 2

3 - per cessazione del rapporto di dipendenza con l'azienda Convenzionata di appartenenza; - per recesso dell'azienda di appartenenza dalla Convenzione con l'associazione. La qualifica di Socio non si perde nel caso di trasferimento del dipendente tra Aziende Convenzionate all'associazione. I Soci in costanza del rapporto di lavoro con una delle Aziende Convenzionate non possono recedere dall'associazione. Le Aziende possono recedere dalla Convenzione con l'associazione con un preavviso di almeno 6 mesi. Art. 13. La qualifica di Socio si perde: a. per cessazione del rapporto di dipendenza con l Azienda Convenzionata di appartenenza; b. per recesso dell Azienda di appartenenza dalla Convenzione con l Associazione. La qualifica di Socio non si perde nel caso di trasferimento del dipendente tra Aziende Convenzionate all Associazione. Le Aziende possono recedere dalla Convenzione con l Associazione con un preavviso di almeno 6 mesi. La qualifica di Azienda Convenzionata si perde nel caso di mancanza di contratti collettivi di cui all'art. 7 del presente Statuto nei quali sia presente almeno un socio dipendente dell'azienda Convenzionata, accertata alla data della chiusura dell'esercizio finanziario di cui all'art. 9 del presente Statuto. La qualifica di Azienda Convenzionata è sospesa qualora, alla data di chiusura dell'esercizio finanziario di cui all'art. 9 del presente Statuto, l'azienda medesima non abbia corrisposto integralmente la quota a proprio carico delle spese di gestione di cui all'art. 8 del presente Statuto. La sospensione comporta la perdita del diritto di voto all'assemblea Ordinaria ed all'assemblea Straordinaria dell'associazione, fino a quando non provveda al relativo pagamento, fermo restando il diritto dell'associazione di agire a tutela del proprio diritto di credito nei confronti dell'azienda Convenzionata. Qualora l'azienda Convenzionata non adempia a quanto sancito nell'art. 6 del presente Statuto: - è sospesa la qualifica di Azienda Convenzionata, con gli effetti di cui al comma precedente del presente articolo, e fermo restando quanto stabilito nell'art. 4 del Regolamento di cui all'art. 3 del presente Statuto; - è sospesa la qualifica di Socio per coloro cui si riferiscono i contributi non versati ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, con gli effetti di cui al comma precedente del presente articolo. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Art Gli organi dell'associazione sono: Art. 14. Gli organi dell Associazione sono: 3

4 - l'assemblea; - il Consiglio di Amministrazione; - il Collegio dei Revisori; Tutte le cariche sono a titolo gratuito. - l Assemblea dei Delegati; - il Consiglio di Amministrazione; - il Collegio dei Sindaci. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA Art L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati. L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori, dai rappresentanti dei Soci dipendenti. Ciascuno dei Soci Fondatori partecipa all'assemblea con i propri rappresentanti. Ogni Azienda Convenzionata partecipa all'assemblea mediante un unico rappresentante. I Soci dipendenti di ciascuna Azienda Convenzionata la cui iscrizione all'associazione sia prevista da uno stesso contratto o accordo nazionale, di categoria o aziendale, ovvero dallo stesso Regolamento aziendale, partecipano all'assemblea mediante un rappresentante. Le modalità di nomina dei rappresentanti saranno quelle previste nei rispettivi contratti o accordi, nazionali o di categoria o aziendali, ovvero nei regolamenti aziendali. I singoli partecipanti all'assemblea possono essere portatori al massimo di dieci deleghe. I Soci in carica quali amministratori o revisori non possono assumere deleghe. L'Assemblea è convocate dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente mediante avviso di convocazione da inviarsi ai Soci Fondatori ed a ciascuna Azienda Convenzionata, anche per quanto attiene ai soci dipendenti, almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà recare l'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente; a questi compete constatare il diritto di intervento all'assemblea. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale. Delle riunioni dell'assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Segretario nel caso di Assemblea ordinaria viene nominato di volta in volta all'inizio dell'assemblea Art. 15. L Assemblea è formata da venti Delegati, nove in rappresentanza delle aziende convenzionate, nove in rappresentanza dei dipendenti delle stesse, due designati dai Soci Fondatori. Le modalità di elezione dei Delegati sono contenute nel Regolamento elettorale. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione con il primo tra i candidati che in occasione delle ultime elezioni hanno ricevuto il maggior numero di voti tra quelli non eletti della componente di appartenenza. Nei casi in cui ciò non fosse possibile si procede a nuove elezioni del Delegato. Qualora cessi un Delegato rappresentate dei Soci Fondatori gli stessi procederanno a nuova designazione. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all atto della sua designazione ovvero elezione. Assemblea dei Delegati Attribuzioni Art. 16. L Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. L Assemblea in seduta ordinaria delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali di PREVIGEN ASSISTENZA, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci e su tutto quant altro ad essa demandato per legge o per Statuto. L Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento e sullo scioglimento di PREVIGEN ASSISTENZA. Assemblea dei Delegati Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 17. L Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di 4

5 stessa; nel caso di Assemblea straordinaria deve essere un Notaio. Art L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita: - in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto; - in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. L'Assemblea ordinaria provvede inoltre alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. Art L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Quanto alle modifiche dello Statuto, ad eccezione degli artt. 7 e 12, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento dei due terzi degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Per lo scioglimento dell'associazione e per la modifica degli artt. 7 e 12 è necessaria l'unanimità degli intervenuti. entrambi l Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente dell Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all Assemblea con facoltà di farsi coadiuvare da assistenti all uopo nominati. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe di rappresentanza non possono superare il numero di due. L Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, per l approvazione del bilancio. Art. 18. L Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei voti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei Delegati. L Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale ovvero presso più sedi contemporaneamente tra loro collegate con mezzi di videocomunicazione. Art. 19. Quanto alle modifiche dello Statuto e del Regolamento, l Assemblea in seduta straordinaria è regolarmente costituita con l intervento di almeno tre quarti dei Delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento di PREVIGEN ASSISTENZA e per la modifica dell art. 7 è necessaria l unanimità dei Delegati. Art. 20. Il verbale di riunione dell Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art. 21. Il verbale di riunione dell Assemblea in seduta straordinaria può essere redatto da un 5

6 notaio. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri designati dall'assemblea ordinaria per la durata di tre anni. Ai Soci Fondatori spetterà la nomina di due o tre membri del Consiglio di Amministrazione a seconda che lo stesso sia rispettivamente composto da tre o cinque membri. Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato nell'atto Costitutivo. Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Amministratori, il Consiglio alla sua prima riunione provvede a sostituirli per cooptazione designando il primo/i dei non eletti nell'ultima assemblea. Gli Amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. Art Il Consiglio si riunisce di norma trimestralmente o comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Per la validità della delibera occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dall'associazione, salvo quanto lo Statuto riservi espressamente alla competenza dell'assemblea. In particolare spetta al Consiglio: - redigere il bilancio consuntivo e preventivo; - predisporre la relazione da presentare all'assemblea; - decidere sulle richieste di adesione; Art. 22. L Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri in carica per la durata di tre anni. Ai Soci Fondatori spetta la nomina di tre membri del Consiglio di Amministrazione mentre l Assemblea ordinaria designa i membri necessari a raggiungere il numero di cinque. Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Amministratori, il Consiglio alla sua prima riunione provvede a sostituirli per cooptazione designando il/i primo/i dei non eletti nell ultima Assemblea. Gli Amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all atto della loro nomina. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente. Art. 23. Il Consiglio si riunisce di norma trimestralmente o comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Per la validità della delibera occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Il Presidente designa il Segretario. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dall Associazione, salvo quanto lo Statuto riservi espressamente alla competenza dell Assemblea. In particolare spetta al Consiglio: a. redigere il bilancio consuntivo e preventivo; b. predisporre la relazione da presentare all Assemblea; c. decidere sulle richieste di adesione; d. deliberare sulla stipulazione dei contratti di assicurazione previsti dall art. 7 del presente Statuto; 6

7 - deliberare sulla stipulazione dei contratti di assicurazione previsti dall'art. 7 del presente Statuto; - determinare il criterio e l'ammontare delle quote di rimborso delle spese nonché le relative modalità di versamento, di cui all'art. 8 del presente Statuto; - proporre le eventuali modifiche al presente Statuto e all'allegato Regolamento. Art Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio. La firma sociale spetta disgiuntamente, oltre che al Presidente, al Vicepresidente. Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte, in via congiunta, dal Presidente o dal Vicepresidente, o da uno di essi con un Consigliere all'uopo delegato. COLLEGIO DEI REVISORI Art La gestione dell'associazione è controllata dal Collegio dei Revisori, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea per la durata di tre anni. Ai Soci Fondatori spetterà la nomina di due dei tre membri effettivi e di un membro supplente. I revisori dovranno, in particolare, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione sul bilancio annuale, accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il primo Collegio dei Revisori viene nominato nell'atto Costitutivo. e. determinare il criterio e l ammontare delle quote di rimborso delle spese nonché le relative modalità di versamento, di cui all Art. 8 del presente Statuto; f. proporre le eventuali modifiche al presente Statuto e all allegato Regolamento. Art. 24. Il Presidente rappresenta legalmente l Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l esecuzione dei deliberati dell Assemblea e del Consiglio. La firma sociale spetta disgiuntamente, oltre che al Presidente, al Vicepresidente. COLLEGIO DEI SINDACI Art. 25. La gestione dell Associazione è controllata dal Collegio dei Sindaci, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti per la durata di tre anni. Ai Soci Fondatori spetta la nomina di due dei tre membri effettivi e di un membro supplente mentre l Assemblea ordinaria designa i restanti necessari a raggiungere il numero di cui al precedente comma. Il Collegio dei Sindaci controlla l amministrazione di PREVIGEN Assistenza, vigila sull osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cassa e sul suo concreto funzionamento. I Sindaci devono, in particolare, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione sul bilancio annuale, accertare la consistenza di cassa e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. SCIOGLIMENTO Art. 19 -Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 14 dall'assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di tre liquidatori. Art. 26. Lo scioglimento dell Associazione è deliberato con le modalità di cui all ultimo comma dell art. 19 dall Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di tre liquidatori. 7

8 CONTROVERSIE Art Tutte le eventuali controversie tra i Soci e l'associazione e tra le Aziende Convenzionate e l'associazione, con esclusione di quelle per legge riservate alla competenza dell'autorità Giudiziaria Ordinaria, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Art. 27. Tutte le eventuali controversie tra i Soci e l Associazione e tra le Aziende Convenzionate e l Associazione, con esclusione di quelle per legge riservate alla competenza dell Autorità Giudiziaria Ordinaria, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. RINVIO Art. 28. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente. R E G O L A M E N T O Art. 1 - Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto dell'associazione "PREVIGEN Assistenza, Cassa di Assistenza integrativa per i dipendenti delle Aziende Convenzionate", per brevità successivamente chiamata PREVIGEN Assistenza. Art. 2 - PREVIGEN Assistenza gestisce trattamenti assistenziali integrativi a favore dei dipendenti ( dirigenti, quadri, impiegati ed operai) iscritti delle Aziende Convenzionate previsti da: - disposizioni di legge; - contratti o accordi nazionali; - contratti o accordi aziendali; - regolamenti aziendali; e loro successive modifiche ed integrazioni. Art. 3 - Per convenzionarsi con PREVIGEN Assistenza ciascuna Azienda deve far pervenire alla stessa specifica domanda di adesione, che dovrà contenere: - l'approvazione dell'atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento di PREVIGEN Assistenza; - l'indicazione della norma che prevede - ex art. 48, 2 comma, lett.a) del T.U.I.R- il versamento dei contributi ad una Cassa di assistenza; - l'ammontare dei contributi, espressi come Art. 1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto dell Associazione PREVIGEN Assistenza, Cassa di Assistenza integrativa per i dipendenti delle Aziende Convenzionate, per brevità successivamente chiamata PREVIGEN Assistenza. Art. 2. PREVIGEN Assistenza gestisce trattamenti assistenziali integrativi a favore dei dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati ed operai, titolari di redditi assimilati ai sensi dell art. 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ed eventualmente appartenenti al loro nucleo familiare) delle Aziende Convenzionate previsti da: a. disposizioni di legge; b. contratti o accordi nazionali; c. contratti o accordi aziendali; d. regolamenti aziendali; e loro successive modifiche ed integrazioni. Art. 3. Per convenzionarsi con PREVIGEN Assistenza ciascuna Azienda deve far pervenire alla stessa specifica domanda di adesione, che dovrà contenere: a. Modulo di richiesta di convenzionamento compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante; b. l approvazione dello Statuto e del Regolamento di PREVIGEN Assistenza; 8

9 percentuale della retribuzione o in cifra fissa, o delle prestazioni da garantire; - l'indicazione dei beneficiari delle prestazioni; - il numero iniziale dei dipendenti da iscrivere a PREVIGEN Assistenza; - l'indicazione della cadenza e delle modalità prescelte per il versamento dei contributi; - le modalità di nomina dei rappresentanti e le formalità previste per il loro intervento all'assemblea. Alla domanda dovrà essere allegata copia conforme della norma di cui al secondo alinea (legge, contratto, accordo o regolamento). Spetta al Consiglio di Amministrazione di PREVIGEN Assistenza accettare o declinare, motivandone le ragioni, la convenzione con PREVIGEN Assistenza dell'azienda richiedente. Art. 4 - Le Aziende Convenzionate devono trattenere i contributi eventualmente dovuti dai dipendenti iscritti e versarli unitamente ai propri a PREVIGEN Assistenza nella misura e con le modalità previste nell'atto di convenzione. In caso di ritardato versamento PREVIGEN Assistenza non garantisce le prestazioni assistenziali a fronte delle quali erano dovuti contributi non versati; le Aziende Convenzionate saranno tenute al pagamento di contributi aggiuntivi pari all'importo necessario per il ripristino delle coperture assicurative, in base ai contratti di cui al seguente art. 5. Art. 5 - Per ciascuna Azienda Convenzionata PREVIGEN Assistenza stipulerà contratti collettivi di assicurazione, con le Compagnie di Assicurazione di cui all'art. 7 dello Statuto, nelle forme più idonee a conseguire le finalità assistenziali previste nell'atto di convenzione, alimentandoli con le contribuzioni delle Aziende Convenzionate e dei dipendenti iscritti. PREVIGEN Assistenza provvederà ad imputarli a favore di ciascun Socio ed a rimetterli alla Compagnia di Assicurazione di competenza. PREVIGEN Assistenza garantisce la massima riservatezza nei confronti delle Aziende Convenzionate e dei Soci sulle singole contribuzioni e sulle posizioni individuali. Art. 6 - Le prestazioni saranno erogate dalle c. l indicazione della norma che prevede all art. 51, 2 comma, lett. a) del T.U.I.R ed eventuali successive modifiche ed integrazioni - il versamento dei contributi ad una Cassa di assistenza, d. l indicazione delle prestazioni da garantire agli iscritti di cui all art. 3 dello Statuto; e. l indicazione dei beneficiari delle prestazioni; f. l elenco iniziale dei dipendenti da iscrivere a PREVIGEN Assistenza; g. l ammontare dei contributi, espressi come percentuale della retribuzione o in cifra fissa, e delle prestazioni da garantire; h. i moduli di adesione dei dipendenti ed eventuali familiari da iscrivere a PREVIGEN Assistenza. Alla domanda dovrà essere allegata copia conforme della norma di cui al comma c) (legge, contratto, accordo o regolamento). Spetta al Consiglio di Amministrazione di PREVIGEN Assistenza accettare o declinare, motivandone le ragioni, la convenzione con PREVIGEN Assistenza dell Azienda richiedente. Art. 4. Le Aziende Convenzionate devono trattenere i contributi eventualmente dovuti dagli iscritti di cui all art. 3 dello Statuto e versarli unitamente ai propri a PREVIGEN Assistenza nella misura e con le modalità previste nell atto di convenzione. In caso di ritardato versamento PREVIGEN Assistenza non garantisce le prestazioni assistenziali a fronte delle quali erano dovuti contributi non versati; le Aziende Convenzionate saranno tenute al pagamento di contributi aggiuntivi pari all importo necessario per il ripristino delle coperture assicurative, in base ai contratti di cui al seguente art. 5. Art. 5. Per ciascuna Azienda Convenzionata PREVIGEN Assistenza stipulerà contratti collettivi di assicurazione, con le Compagnie di Assicurazione di cui all art. 7 dello Statuto, nelle forme più idonee a conseguire le finalità assistenziali previste nell atto di convenzione, alimentandoli con le contribuzioni delle Aziende Convenzionate e dei dipendenti iscritti. PREVIGEN Assistenza provvederà ad imputarli a favore di ciascun Socio ed a rimetterli alla Compagnia di Assicurazione di competenza. PREVIGEN Assistenza garantisce la massima riservatezza nei confronti delle Aziende Convenzionate e dei Soci sulle singole contribuzioni e sulle posizioni individuali. 9

10 Compagnie di Assicurazione direttamente ai beneficiari secondo l'indicazione contenuta nell'atto di adesione o successivamente. Al verificarsi di un evento che comporti il maturare di una prestazione assistenziale, l'azienda Convenzionata dovrà darne immediata comunicazione scritta a PREVIGEN Assistenza, che informerà la Compagnia di Assicurazione affinché provveda all'erogazione delle prestazioni ai beneficiari. Le prestazioni erogate verranno assoggettate alle ritenute di legge. Art. 7 - Nel caso di risoluzione del rapporto di dipendenza di un Socio con la proprie Azienda Convenzionata trovano applicazione le disposizioni previste dalla fonte normativa allegata all'atto di adesione. Art. 6. Le prestazioni saranno erogate dalle Compagnie di Assicurazione o da PREVIGEN Assistenza direttamente ai beneficiari secondo l indicazione contenuta nell atto di adesione o comunicata successivamente. Le prestazioni erogate verranno assoggettate alle ritenute di legge applicabili. Art. 7. Nel caso di risoluzione del rapporto di dipendenza di un Socio con la propria Azienda Convenzionata trovano applicazione le disposizioni previste dalla fonte normativa allegata all atto di adesione. Art. 8. Il presente Regolamento potrà essere modificato con le stesse modalità previste per le modifiche dello Statuto ai sensi dell art. 19 dello Statuto stesso. Art. 8 - Il presente Regolamento potrà essere modificato con le stesse modalità previste per le modifiche dello Statuto ai sensi del comma 2 dell'art. 14 dello Statuto stesso. REGOLAMENTO ELETTORALE L Assemblea dei Delegati, di cui all art. 15 dello Statuto, è costituita da venti Delegati, nove in rappresentanza delle aziende convenzionate, nove in rappresentanza dei dipendenti delle stesse e due nominati direttamente dai Soci Fondatori, e rimangono in carica tre anni Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l Assemblea, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per l elezione dei candidati a far parte dell Assemblea dei Delegati, fissa la data di svolgimento dell elezione ed informa le Aziende convenzionate ed i Soci di PreviGen Assistenza. Le elezioni per l Assemblea dei Delegati debbono svolgersi almeno venti giorni prima della scadenza del mandato dei componenti l Assemblea. 2. I candidati all Assemblea dei Delegati sono presentati dalle Aziende convenzionate e dai dipendenti delle aziende medesime. Due Delegati sono scelti direttamente dai Soci Fondatori. Ogni Azienda convenzionata ed il complesso dei dipendenti della stessa iscritti a PreviGen Assistenza possono esprimere una candidatura per

11 11 ciascuna componente di appartenenza. Le candidature sono presentate a PreviGen Assistenza almeno trenta giorni prima della data fissata per l elezione dei Delegati all Assemblea. L accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato deve risultare da apposita dichiarazione, firmata dal candidato stesso, che dovrà essere depositata contestualmente alla presentazione della candidatura. PreviGen Assistenza raccoglie le candidature, così proposte, in due liste elettorali per ciascuna componente di appartenenza e provvede contestualmente a comunicarle a tutte le aziende e a tutti i dipendenti iscritti a PreviGen Assistenza. 3. L elezione dei Delegati all Assemblea avviene mediante convocazione plenaria dei soci. Alla convocazione plenaria partecipa un rappresentante designato da ciascuna delle aziende convenzionate ed un rappresentante dei dipendenti delle stesse, eletto dai dipendenti medesimi. I singoli partecipanti alla riunione plenaria dei soci possono essere portatori al massimo di venti deleghe. 4. La riunione plenaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi i partecipanti nominano il proprio Presidente. Il Presidente designa un Segretario e due scrutatori. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento alla riunione, con facoltà di farsi coadiuvare da assistenti all uopo nominati. Della riunione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. 5. Ciascuno dei partecipanti partecipa alla votazione esprimendo, oltre al proprio, tanti voti quante sono le deleghe eventualmente detenute. La votazione delle liste dei candidati a Delegati all Assemblea avviene, disgiuntamente sulla base di rispettive liste elettorali, mediante votazione dei rappresentanti delle Aziende convenzionate, che esprimono la preferenza sui candidati della lista proposta dalle aziende, e dei rappresentanti dei dipendenti delle stesse, che esprimono la preferenza sui candidati della lista proposta dalla componente di loro appartenenza. La votazione è valida qualunque sia la percentuale

12 12 dei votanti. Sono eletti a Delegati dell Assemblea i primi nove di ciascuna lista di candidati che otterranno il maggior numero di preferenze. I non eletti, in ordine di preferenze ottenute, subentrano ai Delegati dell Assemblea, per la componente di appartenenza, qualora quest ultimi, nel corso del mandato dovessero cessare dall incarico per qualsiasi motivo. 6. I Delegati all Assemblea nominati direttamente dai Soci Fondatori non sono soggetti ad elezione. 7. Nel caso in cui un Delegato all Assemblea nominato dai Soci Fondatori cessi dall incarico per qualsiasi motivo, a questo subentrerà altro Delegato di nuova nomina, nominato direttamente dai Soci Fondatori.

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