Aosta, 20/05/2013 CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC. COOP. C PIAZZA NARBONNE AOSTA (AO) Prot. n.

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1 CELVA prot /2013 del 24/05/2013 pos A Direzione Regionale della Valle d'aosta Ufficio Servizi e Consulenza Aosta, 20/05/2013 CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC. COOP. C PIAZZA NARBONNE AOSTA (AO) Prot. n /2013 OGGETTO: REGISTRAZIONE CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA Consulenza giuridica n. Ente pubblico CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC. COOP. C Codice Fiscale Istanza presentata il 08/05/2013 Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 6 del DL n. 179 del 2012, è stato esposto il seguente QUESITO Il CELVA (Consorzio degli Enti Locali della Valle d'aosta) richiede un parere relativo ai seguenti quesiti di natura fiscale che presentano dubbi interpretativi. Considerato che: - ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n, 179, a far data dal , "il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata"; Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'aosta - Piazza Manzetti n. 2 - CAP Aosta Tel Fax ; - dr.valledaosta.sc@agenziaentrate.it

2 Pagina 2 di 6 - l'avcp con propria determinazione n. 1 del ha stabilito che, per gli atti in forma pubblica amministrativa, è ammesso il ricorso all'"acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, ferma restando l'attestazione, da parte dell'ufficiale Rogante, dotato di firma digitale, che la firma dell'operatore è stata apposta in sua presenza previo accertamento della sua identità personale". Al fine di supportare gli Enti Locali nell'adeguamento dei propri iter procedimentali, l'istante richiede le seguenti informazioni: - in caso di contratto sottoscritto dalle parti con firma digitale: 1. quali siano le modalità per la registrazione telematica dell'atto con indicazione della procedura (programma da utilizzarsi, credenziali da richiedere.). Si segnala sin d'ora che, di norma, l'atto è costituito da più file (contratto e allegati); 2. se l'imposta di bollo debba essere assolta unicamente per la copia originale considerato che non sussiste più la trasmissione della copia conforme cartacea dell'atto; - nelle more dell'accreditamento per la registrazione telematica, in caso di atti pubblici elettronici sottoscritti digitalmente da un Ente non ancora accreditato: 3. l'indicazione della procedura da adottarsi ai fini della registrazione; 4. per quanti esemplari debba essere assolta l'imposta di bollo; - in caso di contratto perfezionato con "acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, ferma restando l'attestazione, da parte dell'ufficiale Rogante, dotato di firma digitale, che la firma dell'operatore è stata apposta in sua presenza previo accertamento della sua identità personale" (così come previsto dall'avcp con la determinazione sopra menzionata): 5. se, ai fini della registrazione, l'atto debba essere trasmesso in formato elettronico oppure con la consueta modalità cartacea. Considerato infine che, di norma, la registrazione dell'atto è a cura degli Enti mentre le imposte di registro e di bollo sono assolte dalla controparte negoziale mediante pagamento con modello F23 (il cui originale veniva consegnato all'ente e in seguito

3 Pagina 3 di 6 allegato alla copia conforme inviata in registrazione), si richiede in che modo tali imposte possano essere assolte nel caso di registrazione telematica. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'istante non prospetta alcuna soluzione. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 6 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha sostituito il comma 13 dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con il seguente: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata". Ciò premesso, si forniscono chiarimenti richiesti per la registrazione dei contratti stipulati in modalità elettronica. Per i contratti stipulati con atto pubblico notarile informatico la registrazione deve essere effettuata per via telematica utilizzando le procedure già esistenti per l'adempimento unico informatico (introdotto dall'articolo 3-bis, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463). I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa possono già essere registrati telematicamente in base a quanto disposto dall'articolo 7 del provvedimento interdirettoriale 17 novembre 2009 che ha esteso l'utilizzo facoltativo delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ai segretari o delegati della pubblica amministrazione e agli altri pubblici ufficiali,

4 Pagina 4 di 6 diversi dai notai, di cui alla lettera b) dell'art. 10 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. In alternativa, non sussistendo l'obbligo di registrazione telematica, tali contratti possono essere presentati per la registrazione all'ufficio territorialmente competente (individuato in base a quanto disposto dall'articolo 9 del TUR). E' auspicabile che i contratti in forma pubblica amministrativa, stipulati in modalità elettronica, siano registrati per via telematica. Pertanto, si invita codesto Consorzio a sensibilizzare gli Enti Locali ad abilitarsi e ad utilizzare la procedura telematica c.d. "Adempimento Unico". In proposito, si evidenzia che la richiesta di abilitazione a tale procedura deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'ente e, unitamente alle copie dei documenti di riconoscimento del richiedente e del soggetto da abilitare, deve essere inviata con raccomandata all'agenzia delle Entrate Ufficio provinciale di Roma - Territorio, Viale Antonio Ciamarra Roma. In alternativa l'intera documentazione può essere trasmessa con posta elettronica certificata all'indirizzo: up_roma1@pce.agenziaterritorio.it. Ulteriori dettagli sulle modalità di abilitazione e sul servizio sono disponibili sul sito Internet dell'agenzia, area Territorio. Qualora il pubblico ufficiale non opti per la registrazione telematica può chiedere la registrazione dell'atto al competente ufficio secondo le ordinarie modalità di registrazione, presentando: - copia conforme su supporto cartaceo del documento elettronico sulla quale l'imposta di bollo è assolta mediante contrassegni sostitutivi delle marche da bollo; - modello 69, debitamente compilato, in duplice copia; - ricevuta del versamento delle imposte. L'ufficio restituisce una copia del modello 69 in cui sono indicati gli estremi di registrazione e i dati relativi al pagamento dei tributi dovuti. Per quanto attiene all'assolvimento dell'imposta di bollo per i contratti stipulati in

5 Pagina 5 di 6 modalità elettronica e non registrati per via telematica, si rammenta che i documenti elettronici sono "soggetti all'imposta di bollo nella medesima misura prevista per le diverse tipologie di documenti indicati nella tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972" (circolare dell'agenzia delle Entrate 6 dicembre 2006, n. 36). Per i pagamenti si segnala che, oltre alle modalità ordinarie previste dall'articolo 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è possibile far riferimento a quelle previste dall'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2004 (bollo virtuale). Relativamente ai contratti stipulati mediante scrittura privata, l'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013, ha chiarito che, ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "la forma cartacea resta legittima in caso di scrittura privata". Più in dettaglio, la determinazione precisa che per la scrittura privata "resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall'ordinamento". Non si può quindi escludere che i contratti possano essere stipulati in modalità elettronica poiché, "laddove sia ammessa la stipulazione per scrittura privata, è chiaramente nella facoltà delle parti sottoscrivere il contratto con firma digitale". Si delinea, pertanto, uno scenario secondo cui può essere richiesta la registrazione di contratti privati stipulati in modalità cartacea o in modalità elettronica. Nel primo caso l'ufficio registra i contratti secondo le modalità ordinarie, per la registrazione di quelli stipulati in modalità elettronica, occorre presentare all'ufficio: - l'atto firmato digitalmente dai contraenti su supporto di memorizzazione (CD o DVD) unitamente ad una stampa in formato cartaceo; - il modello 69, debitamente compilato, in duplice copia; - i contrassegni sostitutivi delle marche da bollo per l'assolvimento dell'imposta di bollo (sia per l'originale informatico che per la copia cartacea); - ricevuta del versamento delle imposte.

6 Pagina 6 di 6 L'Ufficio, verificata la corrispondenza dell'atto con la copia presentata dal richiedente la registrazione, attesta la conformità di entrambe all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). Procede quindi alla liquidazione e alla registrazione apponendo sulle copie conformi i contrassegni sostitutivi delle marche da bollo, gli estremi di registrazione e la quietanza delle somme riscosse. Un esemplare conforme viene restituito al contribuente, l'altro e il supporto di memorizzazione contenente il documento informatico sono invece archiviati presso l'ufficio. Si ricorda, infine, che anche in questo caso per l'assolvimento dell'imposta di bollo sui contratti stipulati in modalità elettronica si può far riferimento anche alle modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2004 (bollo virtuale). Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 IL DIRETTORE REGIONALE Carmelo RAU

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