Box pertinenziale: non sempre si perde la detrazione per l acquisto attraverso assegno bancario
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1 21 Novembre 2016 Agevolazioni Box pertinenziale: non sempre si perde la detrazione per l acquisto attraverso assegno bancario Attraverso la certificazione del costo di esecuzione e la dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori di aver inserito il corrispettivo in contabilità il contribuente che abbia pagato l acquisto del box pertinenziale con assegno anziché con bonifico conserva la detrazione. E quanto conferma l Agenzia delle Entrate con la circ. n. 43/E del 18 novembre 2016 Il contribuente può evitare di perdere la detrazione prevista per gli interventi di recupero edilizio ( bonus ristrutturazioni ) nel caso di acquisto di un box pertinenziale non con bonifico bancario o postale, ma tramite assegni bancari: ciò purché vi sia la certificazione del costo di esecuzione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale la ditta venditrice attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati registrati nella contabilità dell impresa ai fini della loro concorrenza alla determinazione del reddito. Lo ha chiarito l Agenzia delle Entrate con la circolare 43/E dello scorso 18 novembre, rispondendo a un contribuente che aveva acquistato un appartamento e un box auto da destinare a pertinenza della propria abitazione principale utilizzando, come mezzo di pagamento, assegni bancari (anziché bonifici, come invece prevede la norma agevolativa). Ciò che conta, per l Agenzia delle entrate, è che la norma raggiunga il proprio scopo, ovvero la corretta tassazione del reddito proveniente dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica: a tal fine basta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui la ditta attesta che i compensi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell impresa perché concorrano alla corretta determinazione del reddito A cura della Redazione Agenzia delle Entrate, circolare 18 novembre 2016, n. 43/E In collaborazione con Wolters Kluwer Italia CNDCEC: strumenti a supporto dei commercialisti per l'internazionalizzazione delle imprese Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presenta il progetto I Commercialisti per l internazionalizzazione delle imprese, che mette a disposizione di tutti gli iscritti gli strumenti per la consulenza strategica nell'ambito dell'internalizzazione delle imprese. Il progetto si compone di più servizi realizzati in collaborazione con Wolters Kluwer Italia, con l obiettivo di supportare la figura professionale del commercialista nel fornire consulenza strategica alle imprese nel loro processo di apertura ai mercati esteri. Al via il progetto I Commercialisti per l internazionalizzazione delle imprese, con cui il CNDCEC mette a disposizione di tutti gli iscritti gli strumenti per la consulenza strategica nell'ambito dell'internalizzazione delle imprese, con l obiettivo di qualificare il ruolo del commercialista non solo come esperto di discipline contabili e fiscali, ma nella sua funzione di consulente globale di impresa in grado di porsi al fianco dell azienda agevolando il non semplice compito di
2 affrontare i mercati esteri. Il progetto si compone di più servizi realizzati in collaborazione con Wolters Kluwer Italia: - una raccolta, costantemente aggiornata, di articoli di approfondimento: un ampia gamma di articoli, a cura degli esperti del settore, che forniscono risposte operative e analisi dettagliate sui temi principali dell internazionalizzazione che possono essere strategici per le imprese; - una collana di ebook che offre in modo pratico le informazioni necessarie su come operare in un Paese estero; - il tool Check up mercati esteri che consente un analisi puntuale delle imprese in termini di competenza, esperienza, capacità e organizzazione, attraverso un percorso guidato in grado di fornire al professionista un analisi dei punti di forza e di debolezza delle aziende funzionali alla decisione di approcciare i mercati esteri; - link a siti di Istituzioni e Agenzie per l internazionalizzazione e Commissioni degli Ordini locali. I servizi sono consultabili dal sito A cura della Redazione IVA Cedolare secca: in scadenza il versamento della seconda o unica rata Entro il prossimo 30 novembre il contribuente che ha optato per l applicazione della cd. cedolare secca deve provvedere al versamento della seconda o unica rata. di Federico Gavioli Entro mercoledì 30 novembre i contribuenti che applicano la cd. cedolare secca, l imposta sostitutiva sui contratti di locazione, devono provvedere, relativamente al 2016, al versamento della seconda o unica rata dovuta. La cedolare secca è un regime facoltativo, che è caratterizzato dal pagamento di un imposta sostitutiva dell Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell immobile). I contratti sotto cedolare secca, inoltre, non devono assolvere il pagamento dell imposta di registro e dell imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell opzione, l aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall Istat dell indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell anno precedente. L opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento a quello di locazione dell immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l unità abitativa già locata. In caso di contitolarità dell immobile l opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. L imposta sostitutiva L imposta sostitutiva si calcola applicando un aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. E possibile applicare un aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate: nei Comuni con carenze di disponibilità abitative; si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia; nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe). Dal 2013 l'aliquota per questi contratti è pari al 15%, ridotta al 10% per il quadriennio Il Decreto legge 47/2014 ha disposto, infine, che la stessa aliquota sia applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i
3 quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Il reddito assoggettato a cedolare secca: è escluso dal reddito complessivo; sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni; il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico). Modalità di pagamento dell imposta sostitutiva Per l imposta sostitutiva, scadenze e modalità (acconto e saldo) sono le stesse dell Irpef; con riferimento all acconto, invece, la misura è pari al 95% dell imposta dovuta per l anno precedente. Il pagamento dell acconto (dovuto se la cedolare per l anno precedente supera i 51,65 euro) va effettuato: in un unica soluzione, entro il 30 novembre, se l importo è inferiore a 257,52 euro ; in due rate, se l importo dovuto è superiore a 257,52 euro: la prima, del 40% (del 95%) con il versamento del saldo irpef a giugno/luglio /agosto; la seconda, del restante 60% (del 95%), entro il 30 novembre. Il saldo si versa entro il 16 giugno dell anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% (fatte salve eventuali proroghe o modifiche di date come previsto dall attuale d.l. 193/2016 in discussione in questi giorni). Per il versamento della cedolare secca, con F24, vanno utilizzati i seguenti codici: 1) 1840: Cedolare secca locazioni Acconto prima rata; 2) 1841: Cedolare secca locazioni Acconto seconda rata o unica soluzione 3) 1842: Cedolare secca locazioni Saldo.
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5 IVA Somministrazioni bevande al 10%, se l acquirente sia l utilizzatore e il distributore L Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 103/E del 17 novembre 2016 ribadisce che l'aliquota del 10 per cento prevista per la somministrazione di alimenti o bevande, effettuata anche mediante distributori automatici, spetta a condizione che l'acquirente della capsula o cialda sia l'effettivo utilizzatore della stessa e che il contratto di comodato o noleggio del distributore automatico e le fatture relative alla fornitura di capsule o cialde siano intestati alla stessa persona. di Carmen Miglino Il parere è stato reso all esito di una richiesta di consulenza giuridica circa trattamento tributario, ai fini IVA, da applicare alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o cialde. A tal fine, l Agenzia ricorda che, dal 1 gennaio 2014 a seguito dell abrogazione del n. 38 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972, secondo cui si applicava l aliquota agevolata del 4% alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici è assoggettata all aliquota del 10% in base al n. 121 della citata tabella A ( somministrazione di alimenti e bevande, effettuata anche mediante distributori automatici (...), a prescindere dal luogo in cui gli stessi si trovino). In aderenza a quanto sottolineato nella risoluzione 124/2000, il Fisco ribadisce tanto l equiparazione degli apparecchi funzionanti a capsule o cialde agli altri distributori automatici (sebbene siano diverse le modalità di funzionamento) quanto l applicabilità dell aliquota ridotta solo nel caso in cui l acquirente della capsula/cialda ne sia anche l effettivo utilizzatore. Invece, nei passaggi intermedi delle capsule/cialde, cioè nelle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, va applicata l aliquota propria del prodotto. Tuttavia, al datore di lavoro che acquista una partita di cialde per l'utilizzo proprio o dei collaboratori, si applica l'aliquota agevolata fermo restando l'indetraibilità sull'acquisto delle cialde in capo allo stesso. L Agenzia conclude che l operazione di cessione può qualificarsi come somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici a capsule o cialde soggetta all aliquota ridotta del 10%, solo se il contratto di comodato o noleggio del distributore e le fatture relative alla fornitura di capsule/cialde siano intestati alla stessa persona Agenzia delle Entrate, risoluzione 17/11/2016, n. 103/E Operazioni straordinarie Scissione parziale: responsabilità solidale illimitata delle società partecipanti alla scissione per debiti d imposta precedenti In caso di scissione parziale, ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetti. Lo afferma Corte Cass. n /2016. È estesa la solidarietà illimitata tra scissa e beneficiaria, anche in forza del principio della unitarietà dell imposta, nel caso di debito di imposta derivante da violazioni commesse anteriormente alla scissione, dovendosi ritenere la prevalenza della normativa speciale fiscale rispetto alla norma di cui all art quater, comma 3, c.c., per cui ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico (nella fattispecie, la società risultava obbligata in solido nei confronti dell Agenzia delle entrate, oltre il limite del patrimonio netto conferito, per il debito di imposta riferito ad anni
6 antecedenti la scissione, estendendosi, peraltro, l obbligazione solidale, oltre che all imposta principale, anche agli interessi e accessori). Nella fattispecie la intimata è, dunque, obbligata in solido, nei confronti della Agenzia, oltre il limite del patrimonio netto conferito, per il debito di imposta riferito agli anni , essendo la scissione avvenuta in tale anno e tale obbligazione solidale si estende, oltre che all'imposta principale, anche agli interessi e accessori. Corte di Cassazione, sentenza 3/11/2016, n
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