Regione Abruzzo. Giunta Regionale SCHEMA DI DISCIPLINARE. Patto regionalizzato per l annualità 2016
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1 Regione Abruzzo Giunta Regionale SCHEMA DI DISCIPLINARE Patto regionalizzato per l annualità 2016 (Articolo 1, commi da 728 a 731, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Articolo 8 della L.R. 19 gennaio 2016, n.5) CRITERI DI VIRTUOSITA E MODALITA OPERATIVE 1
2 Riferimenti Normativi legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), articolo 1, commi da 728 a 731; legge regionale 19 gennaio 2016, n.5 articolo 8 ( Legge Finanziaria Regionale 2016); Circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze prot. n del 10 febbraio 2016; Articolo 1 - Ambito di Applicazione La Regione Abruzzo, in attuazione delle disposizioni di cui alla sopra richiamata normativa di riferimento, ha facoltà di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, al fine di incentivarne gli investimenti, attraverso l attuazione di meccanismi di flessibilità orizzontale e verticale che consentano, per mezzo della rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati agli enti locali medesimi, di allentare i vincoli loro imposti dal legislatore a titolo di concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il presente Disciplinare, in conformità alle disposizioni normative richiamate, definisce i criteri di virtuosità e le modalità operative in base ai quali attuare la ripartizione degli spazi finanziari ceduti dalla Regione Abruzzo o dagli enti locali ad essa appartenenti, a favore degli enti locali che ne fanno richiesta. A tal fine si definiscono operativamente le seguenti tipologie di procedimenti: 1. Patto regionalizzato di tipo verticale secondo cui, fino a concorrenza degli spazi finanziari concessi dalla Regione e in conformità alle richiamate disposizioni di legge, vengono rideterminati, sulla base di apposita istanza avanzata dagli enti locali e in applicazione dei criteri di virtuosità e modalità operative definite dal presente Disciplinare, gli obiettivi finanziari degli enti locali medesimi, per mezzo dell assegnazione di spazi finanziari da dover utilizzare per le finalità di spesa ed in conformità ai vincoli di destinazione prescritti dalla normativa vigente; 2. Patto regionalizzato di tipo orizzontale, secondo cui, fino a concorrenza della disponibilità di spazi finanziari eventualmente ceduti dagli enti locali e in conformità alle richiamate disposizioni di legge, vengono rideterminati, in applicazione dei criteri di virtuosità e modalità operative definite dal presente Disciplinare, gli obiettivi finanziari degli enti locali, attraverso l assegnazione, a seguito di apposita istanza, di spazi finanziari da dover utilizzare per le finalità di spesa e in conformità ai vincoli di destinazione prescritti dalla normativa vigente; 2
3 Articolo 2 - Enti Destinatari Sono destinatari delle disposizioni del presente atto gli enti della Regione Abruzzo assoggettati alle regole di finanza pubblica individuati dall articolo 1, comma 709, della L. 28 dicembre 2015, n.208. Per i Comuni istituiti a seguito di processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, valgono le disposizioni di cui all articolo 4, comma 4, del D.L , n. 210 come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n.21. Articolo 3 - Condizioni di ammissibilità ai benefici del Patto regionalizzato. Saranno ammessi a partecipare alle procedure di attribuzione dei maggiori spazi finanziari in attuazione dei procedimenti di cui all articolo 1, i soggetti di cui all articolo 2 per i quali non sussistono le seguenti cause di esclusione: a) trasmissione della richiesta di attribuzione degli spazi finanziari oltre il termine perentorio e/o in difformità sostanziale ai contenuti e alle modalità di trasmissione stabiliti al successivo articolo 4. Le istanze che non soddisfano tali requisiti, possono essere dichiarate ammissibili a sanatoria a condizione che l ente istante provveda alla regolarizzazione in tempi utili alla conclusione dei procedimenti da parte della Giunta Regionale stabiliti nel rispetto dei termini perentori previsti dalla vigente normativa; Articolo 4 - Contenuto, modalità e tempi di trasmissione delle richieste di attribuzione degli spazi finanziari. I soggetti istanti di cui all articolo 2, possono inoltrare alla Regione Abruzzo apposita comunicazione degli spazi finanziari di cui necessitano ovvero che sono disposti a cedere, entro e non oltre i termini perentori del 15 aprile 2016 e del 15 settembre 2016, sottoscritta dal Sindaco / Presidente dell ente locale o suo delegato formalmente incaricato, dal Responsabile dei Servizi Finanziari e dal Revisore o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, conforme ai contenuti e alle modalità di trasmissione specificati nel modello allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. Articolo 5 - Criteri di riparto e modalità di determinazione degli spazi finanziari La ripartizione degli spazi finanziari in favore degli enti locali che inoltrino l istanza di cui all articolo 4, è disposta dalla Regione Abruzzo con proprio atto deliberativo sulla base dei seguenti parametri e pesi secondo un meccanismo di proporzionalità che rileva solo in caso in cui il fabbisogno comunicato dagli enti locali sia superiore alla quantità di spazi finanziari disponibili. Parametro A: Quota prioritaria, ai sensi delle disposizioni dell articolo 8 della L.R. 5/2016, con peso pari al 51%, da ripartire secondo il criterio relativo alle spese sostenute e/o da sostenere nell esercizio 2016 con riferimento alla conclusione dei procedimenti di acquisizione del personale delle Province in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2015, n.32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014); 3
4 Parametro B: Quota ordinaria, con peso pari al 49%, da ripartire nei seguenti subparametri: Parametro B.1: criterio relativo agli stanziamenti per spese in conto capitale di cui al bilancio di previsione approvato dal Consiglio degli enti locali ovvero al progetto di bilancio di previsione approvato dalla Giunta degli enti medesimi, rilevanti ai fini dei saldi di cui ai commi 710 e 711 della L. 208/2015, con peso pari al 40%; Parametro B.2: criterio relativo alle spese inderogabili, determinate con riferimento all importo della quota capitale delle rate di rimborso mutui e prestiti corrisposti nell esercizio finanziario 2015, limitatamente alla quota a carico dell ente, con peso pari al 9 %; La concreta applicazione dei criteri di riparto ai fini del calcolo della quota di spazi finanziari da attribuire e la declaratoria dei parametri, formano oggetto delle disposizioni di cui all articolo 8 del presente disciplinare. In coerenza con la ratio della normativa richiamata, l ammontare degli spazi finanziari attribuibili agli enti locali non può superare, in ogni caso, l importo, di cui i medesimi necessitano, comunicato nel modello di istanza di cui all articolo 4, in adesione ai procedimenti di cui all articolo 1, fermo restando, rispettivamente, il limite massimo ripartibile, rappresentato dall entità degli spazi finanziari cedibili dalla Regione o messi a disposizione dagli enti locali cedenti. Articolo 6 - Adempimenti della Regione. Con riferimento al procedimento di cui all articolo 1 del presente disciplinare denominato Patto regionalizzato di tipo verticale, la Regione Abruzzo si riserva la facoltà di attuare, con proprio atto deliberativo, il procedimento de quo, nei limiti della disponibilità degli spazi finanziari cedibili e degli importi deliberati. Contestualmente delibera la ripartizione di tali importi in applicazione dei parametri e criteri ivi stabiliti. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente di riferimento, l attuazione del procedimento de quo comporta, per la Regione, un maggior sacrificio, per il medesimo importo degli spazi finanziari concessi, in termini di rispetto degli obiettivi imposti dal citato articolo 1 comma 710 della L. 208/2015. Con riferimento al procedimento di cui all articolo 1 del presente disciplinare denominato Patto regionalizzato di tipo orizzontale la Regione, con proprio atto deliberativo, attua il procedimento medesimo nei limiti degli importi degli spazi finanziari comunicati dagli enti locali cedenti, ripartendo gli stessi a favore degli enti locali richiedenti in applicazione dei parametri e criteri ivi stabiliti; Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre 2016, stabiliti dalla vigente normativa, la Regione Abruzzo comunica agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell economia e delle Finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell equilibrio dei saldi di finanza pubblica nelle modalità operative stabilite dalla vigente prassi amministrativa. 4
5 Articolo 7 - Adempimenti degli enti locali. Gli enti locali che intendono beneficiare della ripartizione degli spazi finanziari in adesione ai procedimenti di cui all articolo 1 comunicano alla Regione Abruzzo, all ANCI e all UPI le necessarie informazioni in conformità alle prescrizioni della normativa vigente nelle modalità e secondo la tempistica e la modulistica previste dall articolo 4 del presente Disciplinare. Gli enti locali sia a titolo di enti cessionari che di enti cedenti gli spazi finanziari in adesione al procedimento di cui al punto 2 dell articolo 1 (Patto di stabilità regionale di tipo orizzontale), accettano, ai sensi e per gli effetti dell articolo 1, comma 731, della L. 208/2015, con la sottoscrizione dell istanza di cui all articolo 4, la rideterminazione del proprio saldo obiettivo rispettivamente in senso peggiorativo e migliorativo, in egual misura nel biennio successivo fino a concorrenza dell importo ceduto o acquisito. Gli spazi finanziari acquisiti devono essere utilizzati, come da dettato normativo, per effettuare esclusivamente impegni di spesa in conto capitale. Articolo 8 - Modalità di calcolo della rimodulazione degli obiettivi e declaratoria parametri 1. La ripartizione della quota prioritaria di cui al Parametro A dell art 5, è determinata mediante applicazione della seguente formula: Spese singolo ente per personale Province Spesa totale per personale Province Il dato a numeratore, il cui ammontare deve essere esplicitamente dichiarato nel modello di comunicazione di cui all articolo 4, è costituito dalle spese impegnate in sede di stipula dei contratti individuali del personale delle province transitato nei ruoli organici dell ente e da impegnare, nei limiti delle previsioni di bilancio, per procedimenti di assunzione del personale medesimo, da concludere in attuazione della L.R. 32/2015 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014); Il dato a denominatore è costituito dalla somma dei relativi importi comunicati dalla totalità degli enti locali istanti. 2. La ripartizione della quota ordinaria di cui al Parametro B.1 è determinata mediante applicazione della seguente formula: Previsioni di competenza singoli enti Titolo II Previsioni di competenza totali Titolo II Il dato a numeratore, il cui ammontare deve essere esplicitamente dichiarato nel modello di comunicazione di cui all articolo 4, è costituito dalle previsioni di competenza risultanti dal titolo II della spesa del bilancio di previsione approvato ovvero dal titolo II delle spesa del progetto di bilancio di previsione approvato dalla Giunta. 5
6 Devono essere considerati gli stanziamenti delle spese in conto capitale comunque rilevanti ai fini del rispetto dei saldi di cui all articolo 1 comma 710 della L.208/2015. La voce considerata al denominatore della formula è determinata dalla sommatoria delle previsioni di competenza comunicati dai singoli enti. 3. La ripartizione della quota ordinaria di cui al Parametro B.2 dell art. 5, è determinata mediante applicazione della seguente formula: Pagamenti per rimborso q.ta capitale 2015 rate di debito Totale pagamenti per rimborso q.ta capitale 2015 rate di debito La ripartizione è subordinata alla condizione, attestata da parte dell ente locale di avvenuta riduzione dell indebitamento residuo a carico dell ente al termine dell esercizio 2015 per una quota pari ad almeno il 3% dell indebitamento dell ente medesimo risultante al termine dell esercizio finanziario Per indebitamento a carico dell ente si intende il debito residuo per mutui e prestiti ad esclusivo carico dell ente locale, al netto di quello relativo ai mutui o alle quote di mutui e prestiti a carico dello Stato e/o della Regione. Il dato a numeratore, il cui ammontare deve essere esplicitato nel modello di comunicazione di cui all articolo 4, è costituito dai mandati di pagamento relativi alla quota capitale delle rate dell anno 2015 dei mutui e prestiti non assistiti da contribuzione dello Stato, della Regione Abruzzo o di altri Enti delle amministrazioni pubbliche. La voce considerata al denominatore della formula è costituita dalla somma dei pagamenti della quota capitale a carico dell ente, dichiarati dai singoli enti che partecipano alla ripartizione di cui al Parametro B E esclusa, in ogni caso, l assegnazione di spazi finanziari oltre l importo richiesto dagli enti in adesione ai procedimenti di ripartizione degli spazi finanziari di cui all articolo 1 fermo restando, rispettivamente, il limite massimo ripartibile, rappresentato dall entità degli spazi finanziari cedibili dalla Regione o messi a disposizione dagli enti locali cedenti. A tal fine, si procederà alla determinazione delle rettifiche rispetto all importo complessivo della ripartizione degli spazi finanziari operata. Articolo 9 - Criteri di distribuzione delle quote non assegnate. Qualora, tenuto conto del fabbisogno di spazi finanziari comunicati, non dovesse risultare attribuita l intera quota riferita rispettivamente ai Parametri A, B.2, la relativa quota di spazi finanziari non assegnata in via diretta costituirà incremento della quota ordinaria relativa al Parametro B.1. Le quote rettificate ai sensi del punto 4 dell articolo 8 sono ripartite sulla base del Parametro B.1, escludendo dalla formula i dati relativi agli enti per i quali è stato necessario operare le rettifica. Eventuali ulteriori quote residue saranno ripartite mediante incremento della quota ordinaria attribuita ex Parametro B.1. 6
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