CIRCOLARE INFORMATIVA nr.4/2015

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1 CIRCOLARE INFORMATIVA nr.4/2015 Olgiate, 21 gennaio 2015 A tutti i signori clienti Continua la trattazione delle principali novità contenute nella Legge di Stabilità per l anno 2015 (L.190/2014, in vigore dall ) e nel decreto sulla semplificazione fiscale (DLgs.175/2014, in vigore dal ). OGGETTO: LEGGE DI STABILITA E ALTRE NOVITA DI FINE/INIZIO ANNO LAVORO DIPENDENTE, PENSIONI E IRAP PER IMPRESE E PROFESSIONISTI La legge di stabilità è intervenuta come segue: - Pensioni: dal 2015 spostato dal primo del mese al 10 del mese il termine per il pagamento da parte dell INPS e dell INAIL. - Bonus di 80 euro mensili: diventa definitivo. Spetta ai lavoratori dipendenti o assimilati con reddito compreso tra euro e euro (calcolati escludendo l eventuale tfr in busta paga, il reddito della prima casa e quanto percepito per incremento di produttività). Per i redditi tra e euro il bonus spetta in misura ridotta. - Buoni pasto o ticket restaurant: dall 1/7/15 non sono soggetti a tassazione e contributi fino a 7 euro se in formato elettronico (per quelli cartacei il limite rimane a euro 5,29). - TFR in busta paga: per i periodi di paga dall 1/3/15 al 30/6/18 i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi COLF e lavoratori agricoli) che abbiano un rapporto di lavoro attivo da almeno sei mesi con il medesimo datore, possono richiedere al datore la quota di Tfr maturata nel mese tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione, assoggettandola alla tassazione ordinaria e non alla specifica (e più favorevole) tassazione prevista per il Tfr. Il datore di lavoro potrà accedere in tal caso ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia dell Inps, se la propria banca stipulerà specifica convenzione. Il tasso di interesse in tal caso non potrà essere superiore al tasso di rivalutazione del Tfr. - IRAP: dal 2015 risulterà di fatto interamente deducibile ai fini IRAP il costo dei lavoratori a tempo indeterminato, incluse, con specifiche regole, le società agricole. Come conseguenza rimangono in vigore le vecchie aliquote (3,9% ordinaria e 1,9% per le società agricole) che, nel 2014, si era ipotizzato potessero diminuire. In sostanza il cuneo fiscale sarà ora pari al costo del personale dipendente a tempo indeterminato. - IRAP per soggetti senza dipendenti e credito di imposta Per bilanciare la deduzione del costo del lavoro, a fronte del ritorno alle precedenti aliquote più elevate, si introduce un credito d imposta Irap nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell esercizio della propria attività, pari al 10% dell imposta lorda determinata secondo le regole generali. Tale credito d imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. - Bonus assunzioni: ai datori di lavoro privati, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico) decorrenti dal 1 gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, viene riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a euro su base annua. Sono esclusi i lavoratori che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino 1

2 iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare L'incentivo richiamato è riconosciuto dall'inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle citate risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo (allo scopo l Inps è tenuta ad informare gli aventi diritto nonché i casi di diniego). LOCAZIONI IMMOBILIARI: F24 ELIDE DA PER IMPOSTA DI REGISTRO Dopo il periodo transitorio in cui era possibile effettuare i versamenti delle imposte di registro relative ai contratti di locazione di beni immobili alternativamente con modello F23 o con modello F24 VERSAMENTI CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI (F24 ELIDE), diviene ora obbligatorio l utilizzo esclusivo di quest ultimo a partire dall Ricordiamo che, trattandosi di un modello F24, deve soggiacere integralmente agli obblighi vigenti dall in materia di presentazione telematica, di seguito riepilogati: Tipo di F24 F24 con compensazione a saldo zero F24 a debito con compensazione (indipendentemente dall importo) F24 a debito senza compensazione (con saldo finale inferiore a 1.000) F24 a debito senza compensazione (con saldo finale superiore a 1.000) Modalità di presentazione Entratel o Fisconline Entratel o Fisconline o Home banking convenzionati Entratel, Fisconline, Home banking convenzionati o cartacea (quest ultima solo per persone fisiche non titolari di partita iva) Entratel o Fisconline o Home banking convenzionati RIVALUTAZIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE E TERRENI PER LE PERSONE FISICHE, SOCIETA SEMPLICI ED ENTI NON COMMERCIALI Si riaprono i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed aree edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo. La nuova data di riferimento del possesso è il 1 gennaio 2015; il termine di versamento dell imposta sostitutiva è fissato al 30 giugno 2015 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2014, 30 giugno 2015 e 30 giugno 2016); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno Vengono però raddoppiate le aliquote che passano al 4% per le partecipazioni non qualificate e all 8% per terreni e partecipazioni qualificate. RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO E RITENUTA DEL 4% Si prorogano al 2015 le detrazioni per gli interventi: di recupero del patrimonio edilizio (50%); di acquisto mobili ed elettrodomestici (50%); di riqualificazione energetica (65%). La detrazione del 65% è estesa per le spese sostenute, dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015: per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino a euro); per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di euro. 2

3 Per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2015 la detrazione è aumentata dal 50 al 65%. Si estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50% nel 2015, successivamente al 36%). A partire dall la ritenuta operata da banche e poste sui bonifici del 50% o del 65% sale dal 4% all 8%. RESPONSABILITA SOLIDALE NEGLI APPALTI E NOVITA PER LE LIQUIDAZIONI DI SOCIETA Il decreto semplificazioni elimina con decorrenza dal la responsabilità solidale FISCALE (cioè per le ritenute IRPEF sul lavoro dipendente) negli appalti. L abolizione della responsabilità fiscale, così come avvenuto per l abrogazione introdotta per l IVA, non ha effetti retroattivi. Dunque, con riferimento ai periodi pregressi, la situazione sarà la seguente: - la responsabilità solidale opererà sia per le ritenute fiscali che per l IVA per pagamenti effettuati dall 11 ottobre 2012 al 22 giugno 2013 con riferimento a contratti stipulati (o rinnovati) a decorrere dal 12 agosto 2012; - per pagamenti effettuati dall 11 ottobre 2012 al 13 dicembre 2014, la responsabilità solidale opererà solo per le ritenute fiscali con riferimento a contratti stipulati (o rinnovati) a decorrere dal 12 agosto L abolizione della responsabilità solidale è, però, mitigata dalla previsione secondo la quale, ai soli fini di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e dei contributi, l estinzione delle società ha effetto decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese. Resta, inoltre, in vigore la solidarietà retributiva e contributiva: ciò significa resta in vigore l art. 29 del D.lgs. 276/2003, che prevede che, in caso di appalti di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché a pagare i relativi contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Dunque, il committente e gli appaltatori, per evitare di rispondere in solido dei mancati versamenti, dovranno continuare a richiedere il rilascio del Durc per verificare la regolarità contributiva. E, in ogni caso, il committente potrà comunque avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. REVISIONE NORMATIVA PER LE SOCIETA DI COMODO IN PERDITA SISTEMATICA Si allunga da 3 a 5 anni consecutivi il periodo di risultato fiscale negativo (o inferiore al minimo) che fa scattare la disciplina delle società di comodo. La previsione decorre dal periodo d imposta 2014, con riferimento al quinquennio 2009/2013. AGEVOLAZIONI DI VARIA NATURA Bonus bebè: per i nati dall si riconosce un assegno di importo annuo di 960 euro, erogato mensilmente dall Inps a decorrere dal mese di nascita o adozione (e fino al terzo anno di età o adozione) a condizione che il nucleo familiare abbia un Isee non superiore a euro annui (in caso di Isee inferiore a euro il bonus è raddoppiato). Gli interessati devono presentare specifica richiesta all INPS. 3

4 Erogazioni liberali: dal 2015 si incrementa a euro annui (rispetto al pregresso importo di 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali per le quali spetta la detrazione di imposta ai fini Irpef del 26% o la deduzione Ires nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa, effettuate a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Moratoria mutui: previo accordo da stipulare con l ABI entro il verrà reintrodotta la moratoria per le quote capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017 dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie, le micro, piccole e medie imprese. Credito d imposta per wi-fi: alle strutture ricettive (alberghi e simili) spetta un credito d imposta del 30% dei costi sostenuti per il wi-fi, a condizione che la velocità sia pari ad almeno i megabite al secondo ed il servizio sia gratuito per i clienti. Posta ordinaria: viene reintrodotto il servizio di posta ordinaria accanto a quella prioritaria, con previsione di consegna entro il quarto giorno dall invio. Credito di imposta per ricerca e sviluppo: Si introduce una nuova disciplina relativa al credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo, sostituendo l art.3 D.L. n.145/13. In sostanza: si amplia la platea dei beneficiari a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato (la norma originaria si riferiva esclusivamente alle imprese con fatturato non superiore a 500 mln di euro); si elimina il limite massimo complessivo di 600 mln di euro quale valore massimo dello stanziamento posto a disposizione del beneficio in argomento; si dimezza della misura del credito di imposta, ora individuata al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2015 (l attuale percentuale è del 50%); la percentuale del 50% rimane invariata per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività agevolate e per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e startup innovative; raddoppia il tetto massimo del credito d imposta pro-capite annuale (da 2,5 mln di euro a 5 mln di euro); si innalza da tre ( ) a cinque anni ( ) della durata dell agevolazione; si riduce l investimento minimo agevolabile da a euro; si escludono i brevetti dalla tipologia di attività agevolabili; non si applica il limite di euro annui di utilizzo del credito di imposta maturato, nonché il limite massimo per la compensazione di euro; si elimina la procedura di istanza telematica per usufruire del credito d imposta con conseguente eliminazione dell affidamento della gestione della misura agevolativa a società o enti in possesso dei requisiti tecnici; si affidano i controlli esclusivamente all Agenzia delle Entrate. si aggiunge al citato D.L. n.145/13 l allegato 3, contenente la tipologia di classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico che danno diritto al riconoscimento del credito di imposta a favore del personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. Patent box: si introduce un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall utilizzo e/o dalla cessione di opere dell ingegno, da brevetti industriali, da marchi d impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. patent box). Il regime opzionale in argomento dura per cinque esercizi sociali e possono accedervi tutti i titolari di reddito di impresa, ed anche società ed enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica a condizione di esser residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. L agevolazione consiste nella esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dall utilizzo dei beni immateriali (sia pure con riduzioni per i primi periodi di imposta di fruizione), anche nell ipotesi di concessione in uso a terzi dei beni in parola. 4

5 Spetta l esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali indicati, ma solo alla condizione che, entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione e sviluppo di altri beni immateriali agevolabili. L opzione è consentita a condizione che i soggetti che la esercitano svolgano le attività di ricerca e sviluppo anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione di beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in argomento. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per la gestione del bene immateriale ed i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. L opzione è valida anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap. Per le modalità applicative, si rinvia ad apposito decreto del Ministero delle sviluppo economico di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze. Il beneficio sia applica in misura progressiva come segue: 30% per il primo periodo di imposta; 40% per il secondo; 50% per i periodi successivi. Contributi dal Ministero dello sviluppo economico per la digitalizzazione delle PMI: il decreto del ministero del 23/09/2014 ha istituito, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, un contributo del 50%, assegnato tramite la concessione di un Voucher (cd voucher digitalizzazione ), di importo non superiore a ,00 euro per l adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico (acquisto hardware e software, servizi per il miglioramento dell efficienza aziendale attraverso la digitalizzazione dei processi, servizi per la modernizzazione dell organizzazione del lavoro con ausilio di strumenti hi-tech, sviluppo di soluzioni di e-commerce, connettività banda larga, collegamenti alla rete via satellite, formazione qualificata del personale in campo ICT). Per poter procedere, con provvedimento direttoriale, all apertura dei termini per la presentazione delle domande, oltreché alla fornitura delle informazioni di dettaglio e della modulistica, bisogna tuttavia attendere l adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, come previsto dalla norma istitutiva del contributo, stabilisca l'ammontare dell intervento nella misura massima di 100 milioni di euro. Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a consultare il sito del Ministero: Crediti verso la Pubblica Amministrazione: Compensazione crediti con cartelle esattoriali (art.37 D.L. n.66/14) Si estende al 2015 l efficacia delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Le istruzioni pratiche saranno dettate con apposito D.M. attuativo. Regolarità contributiva e cessione crediti della P.A. Al fine del pagamento dei debiti della P.A. verso i fornitori privati la dimostrazione della regolarità contributiva (che è presupposto essenziale per i crediti certificati mediante piattaforma elettronica) deve essere attestata dal Durc (Documento unico di regolarità retributiva) allegato all atto di cessione o acquisito direttamente dall amministrazione ceduta. MODIFICA DEL TASSO LEGALE: ALLO 0,50% DALL A decorrere dal 1 gennaio 2015, la misura del tasso legale di interesse scende dall 1% allo 0,50%. L intervento modificativo comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria, tra cui la variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso, la variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell usufrutto e delle rendite, una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui all art.45, co.2 Tuir, una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta. 5

6 INCREMENTO DELLE ALIQUOTE DA PER LA GESTIONE SEPARATA INPS E PER L ENASARCO GESTIONE SEPARATA: Aumenta al 30,72 dal 2015 l aliquota per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS che non abbiano altre forme previdenziali obbligatorie e non siano pensionati. Aumenta al 23,50% l aliquota per i soggetti che abbiano altre forme previdenziali obbligatorie o siano pensionati. I massimali per il 2015 non sono ancora stati emanati: per ora restano validi quelli del 2014, pari a euro ENASARCO: Dal 2015 l aliquota Enasarco aumenta dal 14,20% al 14,65%, di cui la metà (7,325%) a carico dell agente e l altra metà a carico della ditta mandante. Aumenta anche ad euro il massimale provvigionale per gli agenti monomandatari e ad euro quello per i plurimandatari. Per gli agenti società di capitali il contributo sale al 3,60%, di cui 0,80% a carico dell agente e 2,80% a carico della ditta mandante. AUTOTRASPORTO REVISIONE NORMATIVA DEL SETTORE Le modifiche al D.Lgs. n.286/05 e al D.L. n.112/08 in materia di autotrasporto prevedono quanto segue: vengono aggiornate le definizioni di vettore, committente e sub vettore; viene introdotta la disciplina della sub-vezione; viene superato l'attuale sistema dei contratti basati sui costi minimi a favore del principio della libera contrattazione dei prezzi, ossia che nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni sono rimessi all autonomia negoziale delle parti; viene previsto che il committente sia tenuto a verificare la regolarità del vettore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, tramite accesso all apposito portale internet che dovrà essere attivato dal Comitato Centrale dell Albo Nazionale degli autotrasportatori. Qualora tale verifica non venga effettuata, il committente è obbligato in solido con il vettore entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute con il contratto e in caso di contratto non scritto il committente si assume anche gli oneri relativi all'adempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada. Inoltre, si prevede che non possa essere avviata l azione davanti al giudice civile se non è stato previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita, ovvero svolto il tentativo di mediazione presso le Associazioni di categoria cui aderiscono le imprese. Si prevede che il Ministero delle Infrastrutture e trasporti pubblichi ed aggiorni sul proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell impresa di autotrasporto per conto terzi. Infine, si consente alle nuove imprese che, a decorrere dalla data in vigore della legge, presentino domanda di autorizzazione all esercizio della professione di trasportatore su strada, di dimostrare il requisito dell idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione; a decorrere dal terzo anno è richiesta l attestazione di un Revisore contabile iscritto al Registro o la fideiussione bancaria o assicurativa. CREDITO IMPOSTA ACCISE: Il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione, disposto dalle norme vigenti in favore degli autotrasportatori, non si applica ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1 gennaio GIOCHI E LOTTO NOVITA DI SETTORE In attesa delle revisione della disciplina dei giochi pubblici la Legge di Stabilità introduce alcune prime novità: Giochi: regolarizzazioni - I soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al totalizzatore nazionale possono regolarizzare la propria posizione inoltrando entro il all'agenzia 6

7 delle Dogane e dei Monopoli una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione, e il versamento di euro, da compensare in sede di versamento dell imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Agenzia delle scommesse e contrasto al gioco irregolare - Si estende l applicazione del Piano straordinario di contrasto del gioco illegale, con la costituzione di un apposita banca dati. Si prevede una riduzione (pari a 500 milioni di euro) dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco con new slot e videolottery, mentre si demanda ad appositi decreti ministeriali l'adozione di misure di sostegno dell offerta di gioco. Lotto: gestione delle concessioni - Si prevede l affidamento, da parte dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della concessione per la gestione del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, sia attraverso la rete dei concessionari sia a distanza, mediante procedura di gara, che deve essere indetta nel rispetto delle seguenti condizioni essenziali: - la durata della concessione è di nove anni, non rinnovabile; - la base d asta è di 700 milioni di euro; 350 milioni devono essere versati nel 2015 (all atto dell aggiudicazione), 250 milioni nel 2016 (all inizio della concessione), i restanti (almeno 100 milioni) entro il 30 aprile del 2017; - il concessionario potrà utilizzare la rete per prestazioni di servizi diversi dalla raccolta del gioco; - l aggio è fissato al 6% della raccolta; - deve essere previsto obbligatoriamente, a carico del concessionario, un aggiornamento tecnologico della rete e dei terminali; le somme per gli investimenti programmati, ma non effettuati, saranno versate all erario. INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO: SOPPRESSA LA COMUNICAZIONE ALL AGENZIA IN CASO DI PROSECUZIONE DEI LAVORI OLTRE L ANNO Il decreto semplificazioni ha soppresso l obbligo di inviare entro 90 giorni dalla chiusura dell anno (o dell esercizio d imposta per le società) le comunicazioni telematiche all Agenzia delle Entrate relative ai costi sostenuti nell anno precedente per gli interventi di risparmio energetico i cui lavori proseguivano per più periodi d imposta (ad esempio, interventi svolti a cavallo tra l esercizio 2014 e il 2015). Resta invece in vigore l obbligo dell invio delle comunicazioni all Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO Come ogni anno, al 31 dicembre le imprese il cui periodo d imposta coincide con l anno solare devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti. Si ricorda che l obbligo di tenuta fiscale della contabilità di magazzino riguarda i contribuenti che: 4 realizzano un volume di ricavi annuo superiore ad ; 4 dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore ad ; 4 rispettano i due requisiti menzionati per almeno due periodi di imposta consecutivi (l obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo). Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito in sede di verifica. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti, Studio Feole 7

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