La riforma della disciplina sugli intermediari finanziari non bancari Dott. Edoardo Guffanti

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1 Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati La riforma della disciplina sugli intermediari finanziari non bancari Dott. Edoardo Guffanti

2 Indice Il perimetro delle attività: le attività riservate e le altre attività esercitabili Autorizzazione vs. cancellazione: i driver della scelta costi ed opportunità connesse alla prosecuzione dell attività Le tempistiche per l iscrizione/cancellazione dall albo Il regime transitorio 2

3 Attività riservate Gli intermediari finanziari esercitano almeno una delle seguenti attività finanziarie: concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico (cfr. art. 106, comma 1, TUB); riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi dell art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing). 3

4 Attività riservate: concessione finanziamenti Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti a titolo oneroso; c) credito ai consumatori, così come definito dall'articolo 121, t.u.b.; d) credito ipotecario; e) prestito su pegno; f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché' ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. 4

5 Attività riservate: concessione finanziamenti L'attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta: nei confronti di terzi con carattere di professionalità. Non configurano operatività nei confronti del pubblico: a) tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell'attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo; b) l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza; c) l'attività di rilascio di garanzie, di cui alla lettera f) che precede, quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante; 5

6 Attività riservate: concessione finanziamenti d) i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni: 1) i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell'articolo 121, t.u.b., ne' utilizzatori finali del bene o servizio; 2) il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso; e) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato; 6

7 Attività riservate: concessione finanziamenti f) le attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l'operazione, purché' le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della società ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM. 7

8 Attività esercitabili Inoltre, ai sensi dell art. 106, comma 2, TUB, gli intermediari finanziari possono: emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento, se autorizzati ai sensi dell art. 114-quinquies, comma 4, TUB e iscritti nel relativo albo; attività connesse e strumentali; 8

9 Attività esercitabili Inoltre, ai sensi dell art. 106, comma 2, TUB, gli intermediari finanziari possono: prestare ai sensi dell art. 18, comma 3, TUF i seguenti servizi di investimento: i. negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti limitatamente agli strumenti finanziari derivati; ii. sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; iii. collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente. 9

10 Attività esercitabili Inoltre, ai sensi dell art. 106, comma 2, TUB, gli intermediari finanziari possono: effettuare le altre attività previste da norme di legge, a condizione che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di concessione di finanziamenti; a titolo esemplificativo, tra tali attività rientrano: o la promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento (cfr. art. 12 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni); 10

11 Attività esercitabili Inoltre, ai sensi dell art. 106, comma 2, TUB, gli intermediari finanziari possono: effettuare le altre attività previste da norme di legge, a condizione che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di concessione di finanziamenti; a titolo esemplificativo, tra tali attività rientrano: o o l erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici (cfr. art. 110 TUB, che estende l applicazione dell art. 47 del medesimo testo unico agli intermediari finanziari) (1); l intermediazione assicurativa e riassicurativa previa iscrizione negli appositi registri (cfr. art. 109, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209). 11

12 Indice Il perimetro delle attività: le attività riservate e le altre attività esercitabili Autorizzazione vs. cancellazione: i driver della scelta costi ed opportunità connesse alla prosecuzione dell attività Le tempistiche per l iscrizione/cancellazione dall albo Il regime transitorio 12

13 Linee di indirizzo Le disposizioni di vigilanza dettate dalla Circolare n. 288 confermano per gli intermediari finanziari il regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche già previsto per gli intermediari iscritti nell Elenco speciale (in sostanza, anche gli intermediari finanziari sono soggetti ai tre pilastri della disciplina prudenziale bancaria). 13

14 Capitale minimo Capitale minimo pari a 2 milioni di euro per la generalità degli intermediari ex 106 TUB; Capitale minimo pari a 3 milioni di euro per gli intermediari ex 106 TUB che svolgono (esclusivamente o congiuntamente con altre forme di finanziamento per cassa) l attività di rilascio di garanzie. 14

15 Capitale minimo Per gli intermediari finanziari che: adottano la forma di società cooperativa a mutualità prevalente; e che esercitano esclusivamente l attività di concessione di finanziamenti senza rilasciare garanzie; è previsto un capitale iniziale minimo di 1,2 milioni di euro. 15

16 Capitale minimo Confidi: il capitale minimo è di 2 milioni di Euro. Agenzie di Prestito su pegno: il capitale minimo è di 600 mila Euro. Società Fiduciarie ex 199 TUF: non è previsto un capitale sociale minimo. Il capitale sociale rileva unicamente ai fini dell individuazione delle condizioni che comportano l obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell albo unico (S.p.A. con capitale sociale pari o superiore a 100 mila Euro). 16

17 Gruppo Finanziario Capogruppo di un gruppo finanziario può essere: un intermediario finanziario; ovvero una società finanziaria ai sensi dell art. 59, comma 1, lett. b), TUB, con sede legale in Italia, purché sussistano le seguenti condizioni: a) la finanziaria controlli almeno un intermediario finanziario italiano e non sia controllata da altro intermediario finanziario o società finanziaria che possa essere considerata capogruppo; b) la finanziaria sia costituita sotto forma di società di capitali; c) sia verificato il requisito della finanziarietà del gruppo. 17

18 Gruppo Finanziario Capogruppo di un gruppo finanziario può essere: un intermediario finanziario; ovvero una società finanziaria ai sensi dell art. 59, comma 1, lett. b), TUB, con sede legale in Italia, purché sussistano le seguenti condizioni: d) nell'insieme delle società controllate dalla finanziaria risulti avere rilevanza determinante l attività di quelle finanziarie; Tale condizione risulta soddisfatta qualora la sommatoria degli attivi di bilancio delle società e dei soggetti esercenti attività diversa da quella finanziaria, controllati dalla capogruppo, non ecceda il 30% del totale degli attivi di bilancio della capogruppo e di tutte le società e soggetti da essa controllati 18

19 Assetti proprietari ed esponenti aziendali Le disposizioni sono allineate a quanto previsto dalla direttiva 2007/44/CE (relativa all acquisto di partecipazioni qualificate in banche, imprese di investimento e di assicurazione e società di gestione) e dalle linee guida applicative delle autorità di regolamentazione europee (EBA, ESMA, EIOPA). 19

20 Organizzazione e controlli Le disposizioni di vigilanza dettate dalla Circolare n. 288 disciplinano, tra l altro : i requisiti generali di organizzazione (es: flussi informativi interni, procedure amministrative e contabili, misure di salvaguardia della continuità operativa); le regole di governo societario, che delineano i compiti e le responsabilità minimali degli organi aziendali; il sistema dei controlli interni (è previsto che gli intermediari istituiscano funzioni di risk management, compliance, internal audit); l esternalizzazione di funzioni aziendali; le caratteristiche del sistema informativo-contabile. Sono previste semplificazioni per gli intermediari minori 20

21 Disciplina prudenziale Applicazione del pacchetto CRR/CRD, fatta eccezione per alcuni istituti quali le regole in materia di i) liquidità e leva finanziaria; ii) riserva di conservazione del capitale e (iii) riserva di capitale anticiclica. In applicazione del principio di proporzionalità le disposizioni di vigilanza introducono alcuni trattamenti specifici relativamente ai livelli di capitale. Per quanto riguarda il requisito patrimoniale complessivo, è previsto che gli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico mantengano un requisito patrimoniale a fronte dei rischi di credito e di controparte pari al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio. Per gli altri intermediari, il coefficiente è pari all 8% come per le banche. Disciplina prudenziale semplificate per gli intermediari minori 21

22 Disciplina prudenziale Con riferimento alla concentrazione dei rischi, è previsto che gli intermediari finanziari rispettino i medesimi limiti prudenziali stabiliti per le banche. In via transitoria (fino al ) è, tuttavia, consentito di superare il limite di esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, pari al 25% del capitale ammissibile. All esposizione eccedente tale limite è prevista l applicazione di uno specifico requisito patrimoniale; in ogni caso, l esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi non può superare il 40% del capitale ammissibile. Disciplina prudenziale semplificate per gli intermediari minori 22

23 Indice Il perimetro delle attività: le attività riservate e le altre attività esercitabili Autorizzazione vs. cancellazione: i driver della scelta costi ed opportunità connesse alla prosecuzione dell attività Le tempistiche per l iscrizione/cancellazione dall albo Il regime transitorio 23

24 Termine per l iscrizione al nuovo albo unico Fonte: Banca d Italia 24

25 Termine per l iscrizione al nuovo albo unico Termine per la presentazione dell istanza di autorizzazione da parte degli attuali intermediari 107 TUB ovvero 106 TUB inclusi nella vigilanza consolidata bancaria 11 ottobre

26 Termine per l iscrizione al nuovo albo unico Termine di presentazione dell istanza di autorizzazione da parte degli altri soggetti (intermediari 106 TUB e fiduciarie 199 TUF) 12 febbraio

27 Termine Decorsi i termini stabiliti (12 maggio 2016), i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione: deliberano la liquidazione della società; ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. o Le società fiduciarie che non abbiano presentato istanza entro il 12 febbraio 2016 eliminano le condizioni che comportano l obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell albo unico. In mancanza, decade l autorizzazione di cui all art. 2 della Legge 23 novembre 1939, n

28 Indice Il perimetro delle attività: le attività riservate e le altre attività esercitabili Autorizzazione vs. cancellazione: i driver della scelta costi ed opportunità connesse alla prosecuzione dell attività Le tempistiche per l iscrizione/cancellazione dall albo Il regime transitorio 28

29 Regime transitorio Gli intermediari finanziari iscritti nell elenco generale di cui all articolo 106 TUB; gli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB vigenti alla data di entrata in vigore del decreto 141/2010; e le società fiduciarie previste dall articolo 199, comma 2, TUF: che presenteranno istanza entro i termini per l iscrizione potranno continuare ad operare in pendenza del procedimento amministrativo (relativo all istanza di autorizzazione) avviato ai sensi della Legge 241/90 e delle disposizioni attuative, fino al: termine del periodo transitorio: 12 maggio

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