Le principali novità del codice del processo amministrativo
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- Albano Mura
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1 Le principali novità del codice del processo amministrativo Ottobre 2010
2 Indice Introduzione 1 Le principali novità del codice del processo amministrativo 5 La disciplina dei termini processuali 9 Giudizio di cognizione primo grado 10 Giudizio di cognizione appello 12 Computo dei termini 14 Giudizio cautelare primo grado 15 Giudizio cautelare appello 16 Riti speciali: silenzio accesso ottemperanza 17 Istanza di fissazione di udienza e perenzione 18 Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare: Prof. Avv. Marcello Clarich Piazza di Monte Citorio Roma T F E marcello.clarich@freshfields.com Avv. Chiara Carli Piazza di Monte Citorio Roma T F E chiara.carli@freshfields.com Avv. Raffaele Cassano Piazza di Monte Citorio Roma T F E raffaele.cassano@freshfields.com Avv. Giuseppe Urbano Piazza di Monte Citorio Roma T F E giuseppe.urbano@freshfields.com Le informazioni e valutazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi né un esame esaustivo, né un parere legale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici in ordine alle singole fattispecie. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 2010
3 Introduzione 1 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ottobre 2010
4 2 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ottobre 2010
5 3 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ottobre 2010
6 4 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ottobre 2010
7 Le principali novità Gli atti processuali Le notificazioni e il contraddittorio Il giudice Le azioni Procura alle liti: La procura alle liti si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto (art. 24). Sinteticità degli atti: Il giudice e le parti devono redigere gli atti in maniera chiara e sintetica (art. 3, comma 2). Contenuto del ricorso: Il ricorso deve contenere, tra l altro, l indicazione dei mezzi di prova (art. 40, comma 1 lett. c). Possibilità di rinnovare la notificazione in caso in cui questa dipenda da causa non imputabile al notificante: Se è nulla la notificazione e il destinatario non si costituisce in giudizio, il giudice, se ritiene che l esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza (art. 44, comma 4). del ricorso al beneficiario dell atto illegittimo in caso di azione risarcitoria autonoma: Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato anche agli eventuali beneficiari dell atto illegittimo. Altrimenti il giudice provvede all integrazione del contradditorio (art. 41, comma 2). Questioni rilevabili d ufficio: E garantita una fase di contraddittorio sulle questioni che il giudice intende rilevare d ufficio (art. 73, comma 3). Inderogabilità della competenza territoriale: La competenza territoriale dei TAR è inderogabile (art. 13, comma 4). L incompetenza è rilevabile d ufficio in primo grado e in sede di impugnazione è rilevata solo se dedotta con specifico motivo avverso il capo di sentenza che in modo esplicito o implicito ha statuito sulla competenza (art. 15, comma 1). Quando è proposta domanda cautelare il TAR adito, ove non riconosca la propria competenza, non decide su tale domanda e, se non ritiene di indicare il TAR competente, richiede d ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando il TAR che reputa competente (art. 15, comma 5). L ordinanza viene trasmessa al Consiglio di Stato per la decisione in camera di consiglio (art. 15, comma 6). Nelle more il ricorrente può riproporre le istanze cautelari al TAR indicato nell ordinanza che ha richiesto il regolamento di competenza. Il TAR indicato decide sulle istanze cautelari riproposte, fermo restando che le pronunce sull istanza cautelare rese dal TAR dichiarato incompetente perdono comunque efficacia dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione dell ordinanza che regola la competenza (art. 15, commi 7 e 8). Pluralità di domande soggette a riti diversi: E sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto in relazione ai riti abbreviati relativi a determinate controversie (Capi I e II del Titolo V del Libro IV) (art. 32, comma 1). Azione risarcitoria pura: L azione risarcitoria può essere proposta senza chiedere il previo annullamento dell atto illegittimo entro il termine di decadenza di 120 giorni. Il termine decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo (art. 30, comma 3). Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l ordinaria diligenza, anche attraverso l esperimento degli strumenti di tutela previsti (cioè in pratica l azione di 5 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ottobre 2010
8 Le principali novità annullamento) (art. 30, comma 3). Per il risarcimento del danno da ritardo, il termine di decadenza di 120 giorni non decorre fintanto che perdura l inadempimento. Il termine di decadenza di 120 giorni inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere (art. 30, comma 4). Azione risarcitoria autonoma, ma connessa all azione di annullamento: Se è stata proposta l azione di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio (anche nel corso del giudizio di ottemperanza) o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 30, comma 5). Azione avverso il silenzio: Decorso il termine per la conclusione del procedimento, chi vi ha interesse può chiedere l accertamento dell obbligo dell amministrazione di provvedere (art. 31, comma 1). Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall amministrazione (art. 31, comma 3). L azione può essere proposta fintanto che perdura l inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. (art. 31, commi 1 e 2). Azione di nullità: La domanda volta all accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di 180 giorni. Il resistente può invece opporre la nullità degli atti in qualsiasi momento del giudizio e in ogni momento la nullità può essere rilevata d ufficio dal giudice. Questa disciplina non si applica alle nullità per violazione o elusione del giudicato dichiarate dal giudice dell ottemperanza per le quali si applicano le regole proprie del giudizio di ottemperanza (art. 31, comma 4). Domanda riconvenzionale: Nelle controversie che riguardano diritti soggettivi le domande riconvenzionali dipendenti da titoli già dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalità previste per il ricorso incidentale (art. 42, comma 5). Azioni giurisdizionali e poteri del giudice in materia di appalti: Con l annullamento dell aggiudicazione, il giudice può dichiarare l inefficacia del contratto che può essere retroattiva oppure ex nunc. Tale dichiarazione è condizione per accogliere la domanda di conseguire l aggiudicazione. Se il giudice non dichiara l inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente. Il ricorrente deve formulare anche la domanda di conseguire l aggiudicazione e/o rendersi disponibile a subentrare nel contratto. Infatti, la condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di conseguire l aggiudicazione, o non si è resa disponibile al subentro, è valutata dal giudice come concorso di responsabilità ai sensi dell articolo 1227 del codice civile (art. 121 e ss.). La tutela cautelare Misure cautelari collegiali: Se il ricorrente chiede l emanazione di misure cautelari, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio (art. 55, comma 1). Il TAR adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza; altrimenti indica il TAR competente o richiede il regolamento di competenza (art. 55, comma 13). La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l istanza di fissazione d udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d ufficio (art. 55, comma 4). Misure cautelari monocratiche: In caso di estrema gravità ed urgenza, prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del TAR, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure 6 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ottobre 2010
9 Le principali novità cautelari provvisorie (art. 56, comma 1). La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l istanza di fissazione d udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d ufficio (art. 56, comma 1). Il presidente decide solo se ritiene la competenza del TAR; altrimenti rimette le parti al collegio che indicherà il TAR competente o chiederà il regolamento di competenza (art. 56, comma 1). Tutela cautelare ante causam: In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso, la parte può proporre istanza per l adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa (art. 61, comma 1). Definizione del giudizio in esito all udienza cautelare: In sede di decisione della domanda cautelare il collegio può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. Ciò alle seguenti condizioni (i) che siano trascorsi almeno 20 giorni dall ultima notificazione del ricorso; (ii) che il contraddittorio e l istruttoria siano completi; (iii) che siano state sentite le parti costituite; (iv) che le parti non intendano proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione (art. 60). Spese del procedimento cautelare: L ordinanza cautelare provvede anche sulle spese. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza (art. 57). L istruzione probatoria La sentenza Il giudicato Istruttoria presidenziale e collegiale: Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell istruttoria (art. 65, comma 1). L istruttoria può essere disposta dal collegio con ordinanza. La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dal collegio (art. 65, comma 2). Il giudice può farsi assistere da uno o più verificatori e solo se indispensabile da uno o più consulenti (art. 19, comma 1). Ove l amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ne ordinano, anche su istanza di parte, l esibizione (art. 65, comma 3). I provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell istruttoria e l integrità del contraddittorio sono adottati dal collegio anche in sede di esame della domanda cautelare su istanza di parte (art. 55, comma 12). Prova testimoniale: è ammessa la prova testimoniale in forma scritta, su richiesta di parte (art. 63, comma 3). Fatti posti a fondamento della decisione: Il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte, i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite, salvi i casi previsti dalla legge (art. 64, comma 2). Spese di giudizio: Nel pronunciare sulle spese, il giudice può condannare, anche d ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati (art. 26, comma 2). Giudicato implicito: Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione (art. 9). 7 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ottobre 2010
10 Le principali novità Le impugnazioni Il giudizio di ottemperanza La giurisdizione esclusiva Onere di immediata riproposizione in appello delle questioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado: Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell atto di appello o, per le parti diverse dall appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio (art. 101, comma 2). Appello incidentale cd. tardivo: E possibile proporre appello incidentale cd. tardivo ai sensi dell art. 334 c.p.c. Le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio possono, cioè, proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. Con tale mezzo possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l impugnazione incidentale perde ogni efficacia (art. 96, commi 3, 4 e 5). Giudizio di ottemperanza senza diffida, ma con notifica a tutte le parti del giudizio di cognizione: L azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta. Vale il termine di prescrizione di 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza per proporre l azione (art. 114, comma 1). Rivalutazione e interessi, azione risarcitoria e astreintes : In sede di ottemperanza può essere proposta anche azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché l azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato (art. 112, comma 3). In caso di ritardo nell esecuzione del giudicato o di violazione o inosservanza dello stesso, il giudice, su richiesta di parte, può condannare l amministrazione al pagamento di una somma di denaro, a meno che ciò non sia manifestamente iniquo o vi siano altre ragioni ostative. Azione risarcitoria autonoma, ma connessa all azione di annullamento: L azione risarcitoria connessa all azione di annullamento può essere proposta anche nel giudizio di ottemperanza. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario (art. 30, comma 5 e art. 112, comma 4). Giurisdizione esclusiva sugli atti della Banca d Italia e della Consob: Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d Italia e dalla CONSOB in precedenza affidati alla Corte d Appello (art. 133, comma 1, lett. l). 8 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ottobre 2010
11 La disciplina dei termini processuali Le tabelle riportate di seguito indicano in modo schematico i principali termini del processo amministrativo, avendo particolare riguardo al giudizio di cognizione di primo grado e di secondo grado, al giudizio cautelare di primo e di secondo grado, ai riti c.d. speciali trattati in camera di consiglio (ottemperanza, accesso e silenzio) e al procedimento di perenzione. Il codice del processo amministrativo stabilisce in generale termini simili a quelli precedentemente vigenti, con alcune modifiche che tengono conto del rito per la materia dei contratti pubblici (c.d. rito appalti, disciplinato dagli artt. 120 ss.). In questa materia il termine per la proposizione del ricorso è di 30 giorni. Di particolare rilevo sono anche i nuovi termini per il deposito di atti e documenti. Il codice ha così stabilito che le parti possono produrre documenti fino a 40 giorni liberi prima dell udienza e memorie fino a 30 giorni liberi prima dell udienza, introducendo la possibilità di presentare memorie di replica fino a 20 giorni prima dell udienza (art. 73). Nel rito c.d. abbreviato (art. 119) e nel rito appalti (art. 120), tali termini sono dimezzati. Ancora da segnalare, nel giudizio cautelare, il nuovo termine per il deposito di atti e documenti pari a 2 giorni liberi prima dell udienza in camera di consiglio (1 giorno libero nel rito abbreviato e nel rito appalti). 9 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ottobre 2010
12 Giudizio di cognizione primo grado Ricorso 60 giorni (art. 41) 60 giorni (art. 119) Ricorso incidentale (e domanda riconvenzionale) Memoria di costituzione Motivi aggiunti 30 giorni (art. 120) 30 giorni (art. 45) 15 giorni 60 giorni (art. 42) 60 giorni 30 giorni 15 giorni 60 giorni (art. 46) 30 giorni 60 giorni (art. 43) 60 giorni Intervento 30 giorni 30 giorni 15 giorni non è previsto un termine 30 giorni (art. 50) fino a 30 giorni prima dell udienza 15 giorni fino a 15 giorni prima dell udienza Abbreviazione dei termini Il Presidente può abbreviare i termini per la fissazione di udienza Sono proporzionalmente ridotti i termini per la difesa della fase (art. 53) 10 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ottobre 2010
13 Comunicazione fissazione udienza pubblica 60 giorni prima dell udienza (art. 71) 30 giorni 45 giorni prima dell udienza in caso di rinuncia congiunta alla domanda cautelare 23 giorni prima dell udienza in caso di rinuncia congiunta alla domanda cautelare Documenti 40 giorni liberi prima dell udienza (art. 73) 20 giorni liberi Memorie 30 giorni liberi (art. 73) 15 giorni liberi Repliche 20 giorni liberi (art. 73) 10 giorni liberi 11 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ottobre 2010
14 Giudizio di cognizione appello Ricorso in appello (art. 92) 60 giorni dalla notifica della sentenza o 6 mesi dal deposito della sentenza 30 giorni dalla notifica della sentenza o 3 mesi dal deposito della sentenza 30 giorni 15 giorni Appello su dispositivo di sentenza 30 giorni dal deposito del dispositivo (art. 119) 15 giorni Motivi aggiunti (art. 119) 30 giorni dalla notifica della sentenza o 3 mesi dal deposito della sentenza 15 giorni Appello incidentale (art. 96 e art. 333 c.p.c.) Appello incidentale tardivo (art. 96 e art. 334 c.p.c.) 60 giorni dalla notifica della sentenza o, se anteriore, dalla notifica del ricorso in appello 30 giorni dalla notifica della sentenza o, se anteriore, dalla notifica del ricorso in appello 30 giorni 15 giorni 60 giorni dalla notifica del ricorso in appello 30 giorni dalla notifica del ricorso in appello 10 giorni 5 giorni 12 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ottobre 2010
15 Memoria di costituzione (art. 101) Intervento (art. 38 e art. 50) 60 giorni dalla notifica del ricorso in appello 30 giorni dalla notifica del ricorso in appello non è previsto un termine 30 giorni fino a 30 giorni prima dell udienza 15 giorni fino a 15 giorni prima dell udienza Abbreviazione dei termini (art. 38 e art. 53) Comunicazione fissazione udienza pubblica (art. 38 e art. 71) Il Presidente può abbreviare i termini per la fissazione di udienza Sono proporzionalmente ridotti i termini per la difesa della fase 60 giorni prima dell udienza 30 giorni 45 giorni prima dell udienza in caso di rinuncia congiunta alla domanda cautelare 23 giorni prima dell udienza in caso di rinuncia congiunta alla domanda cautelare Documenti (art. 38 e art. 73) 40 giorni liberi prima dell udienza Memorie Repliche 20 giorni liberi 30 giorni liberi 15 giorni liberi 20 giorni liberi 10 giorni liberi 13 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ottobre 2010
16 Computo dei termini Se il giorno di scadenza è festivo, il termine fissato dalla legge o dal giudice per l adempimento è prorogato al primo giorno seguente non festivo (art. 52, co. 3). Si applica anche ai termini che scadono di sabato (art. 52, co. 5). Nei c.d. termini a ritroso (calcolati prima dell udienza): se il giorno di scadenza è festivo, il termine è anticipato al giorno antecedente non festivo (art. 52, co. 3); se il giorno di scadenza è il sabato, si può depositare sabato (art. 52, co. 5). I depositi nel giorno di scadenza devono essere effettuati entro le ore 12,00 (art. 4, co. 4, all. 2). Termini liberi: non deve computarsi né il giorno iniziale né quello finale. 14 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ottobre 2010
17 Giudizio cautelare primo grado Misure cautelari ante causam (art. 61) Misure cautelari provvisorie monocratiche (art. 56) Istanza notificata Provvedimento di accoglimento è notificato alle altre parti entro 5 giorni Provvedimento di accoglimento può essere revocato/modificato su istanza di parte notificata Il ricorso deve essere notificato entro 15 giorni dal provvedimento di accoglimento e depositato nei successivi 5 giorni Provvedimento di accoglimento perde efficacia dopo 60 giorni se non confermato in corso di causa Proposizione contestuale o non al ricorso Il giudice può sentire le parti ove necessario Il giudice provvede con decreto monocratico non impugnabile e fissa la camera di consiglio Giudizio cautelare collegiale (art. 55 ss.) Proposizione contestuale o non al ricorso Fissazione udienza in camera di consiglio: non prima di 20 giorni dalla notifica del ricorso e 10 giorni dal deposito del ricorso 10 giorni dalla notifica del ricorso e 5 giorni dal deposito del ricorso memorie e documenti Costituzione delle parti 2 giorni liberi prima dell udienza 1 giorno libero prima dell udienza Anche in udienza Ordinanza Provvede anche sulle spese (art. 57) Revoca o modifica Esecuzione Abbreviazione dei termini Può essere chiesta con istanza motivata e notificata se si verificano mutamenti nelle circostanze (art. 58) Può essere chiesta con istanza motivata e notificata (art. 59) Il Presidente può abbreviare i termini per la fissazione di udienza Sono proporzionalmente ridotti i termini per la difesa della fase (art. 53) 15 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ottobre 2010
18 Giudizio cautelare appello Misure cautelari provvisorie monocratiche (art. 38 e art. 56) Giudizio cautelare collegiale (art. 38 e art. 55 ss.) Proposizione contestuale o non al ricorso in appello Il giudice può sentire le parti ove necessario Il giudice provvede con decreto monocratico non impugnabile e fissa la camera di consiglio Proposizione contestuale o non al ricorso in appello Appello avverso ordinanza collegiale TAR (art. 62) 30 giorni dalla notifica dell ordinanza o 60 giorni dal deposito dell ordinanza tutti i riti 30 giorni 15 giorni Fissazione udienza in camera di consiglio: non prima di 20 giorni dalla notifica del ricorso e 10 giorni dal deposito del ricorso 10 giorni dalla notifica del ricorso e 5 giorni dal deposito del ricorso memorie e documenti 2 giorni liberi prima dell udienza 1 giorno libero prima dell udienza Costituzione delle parti Anche in udienza Ordinanza Provvede anche sulle spese (art. 57) Revoca o modifica Esecuzione Abbreviazione dei termini Può essere chiesta con istanza motivata e notificata se si verificano mutamenti nelle circostanze (art. 58) Può essere chiesta con istanza motivata e notificata (art. 59) Il Presidente può abbreviare i termini per la fissazione di udienza Sono proporzionalmente ridotti i termini per la difesa 16 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ottobre 2010
19 Riti speciali: silenzio accesso ottemperanza Ottemperanza (art. 112) Primo grado (anche senza previa diffida) Si prescrive in 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza Appello 30 giorni dalla notifica della sentenza o tre mesi dal deposito della sentenza 15 giorni 15 giorni Tutti i termini processuali sono dimezzati (art. 87, co. 3) Accesso (art. 116) 30 giorni dal provvedimento o dal silenzio sull istanza 30 giorni dalla notifica della sentenza o tre mesi dal deposito della sentenza 15 giorni 15 giorni Tutti i termini processuali sono dimezzati (art. 87, co. 3) Silenzio (art. 117) Finché dura l inadempimento e non oltre 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento 30 giorni dalla notifica della sentenza o tre mesi dal deposito della sentenza 15 giorni 15 giorni Tutti i termini processuali sono dimezzati (art. 87, co. 3) Documenti Memorie Repliche 20 giorni liberi prima della camera di consiglio 15 giorni liberi prima della camera di consiglio 10 giorni liberi prima della camera di consiglio Idem Idem Idem 17 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ottobre 2010
20 Istanza di fissazione di udienza e perenzione Istanza di fissazione di udienza (art. 71) Perenzione annuale (art. 81) Perenzione su ricorsi ultraquinquennali (art. 82) Opposizione a perenzione (art. 85) Perenzione in regime transitorio (art. 1, all. 3) Opposizione a perenzione in regime transitorio (art. 1, all. 3) 1 anno dal deposito del ricorso (rito ordinario) 6 mesi dal deposito del ricorso (rito abbreviato e rito appalti) In mancanza dell istanza di fissazione di udienza, il giudice provvede con decreto dopo 5 anni dal deposito del ricorso, la segreteria comunica apposito avviso alle parti entro 180 giorni, la parte deve depositare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte e dal difensore 60 giorni dalla comunicazione del decreto di perenzione tutti i termini processuali sono dimezzati (art. 87, co. 3) entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, il ricorrente deve presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte e dal difensore in mancanza, il giudice provvede con decreto entro 180 giorni dalla comunicazione del decreto di perenzione, il ricorrente può depositare atto di dichiarazione di interesse, sottoscritto dalla parte e dal difensore, notificato alle altre parti il presidente revoca il decreto e dispone la reiscrizione della causa 18 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ottobre 2010
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