BOZZA DI REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELL INDENNITA DI RESPONSABILITA AL PERSONALE DELLE CATEGORIE B-C-D -ex ART.91 CCNL 2006/2009 PREMESSE
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1 BOZZA DI REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELL INDENNITA DI RESPONSABILITA AL PERSONALE DELLE CATEGORIE B-C-D -ex ART.91 CCNL 2006/2009 PREMESSE L art. 91, comma 1, del CCNL 2006/2009, stabilisce che le Amministrazioni, in base alle proprie finalità istituzionali, individuano posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità e verificano la disponibilità di personale professionalmente qualificato appartenente alle categorie B, C e D ai fini delle attribuzioni di tali posizioni e funzioni. Le relative determinazioni sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all art. 9 del suddetto CCNL. Il comma 2 dello stesso art. 91, stabilisce che, a seguito della verifica di cui al comma 1, le Amministrazioni, sulla base di criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, correlano alle posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1 un indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta. Ai sensi del comma 3 dell art. 91 dello stesso CCNL 2006/2009, al personale appartenente alla categoria D, possono inoltre essere conferiti specifici incarichi relativi alle funzioni di segretario di dipartimento. BOZZA DI REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELL INDENNITA DI RESPONSABILITA Rielaborato alla luce delle Osservazioni avanzate dalle Parti Sindacali nella riunione di contrattazione del 16 aprile 2013 PREMESSE L art. 91, comma 1, del CCNL 2006/2009, stabilisce che le Amministrazioni, in base alle proprie finalità istituzionali, individuano posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità e verificano la disponibilità di personale professionalmente qualificato appartenente alle categorie B, C e D ai fini delle attribuzioni di tali posizioni e funzioni. Le relative determinazioni sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all art. 9 del suddetto CCNL. Il comma 2 dello stesso art. 91, stabilisce che, a seguito della verifica di cui al comma 1, le Amministrazioni, sulla base di criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, correlano alle posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1 un indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta. Ai sensi del comma 3 dell art. 91 dello stesso CCNL 2006/2009, al personale appartenente alla categoria D, possono inoltre essere conferiti specifici qualificati incarichi di responsabilità- amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche sulla base di criteri generali oggetto di informazione, e a richiesta di concertazione, con i soggetti sindacali di cui all art.9 del CCNL vigente. Tali incarichi
2 Il successivo comma 6 stabilisce che i criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui al comma 1 sono definiti dalle Amministrazioni. Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all art. 9, che possono chiedere al riguardo un incontro. saranno retribuiti con un indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta. Il successivo comma 6 stabilisce che i criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui al comma 1 sono definiti dalle Amministrazioni. Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all art. 9, che possono chiedere al riguardo un incontro. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Al fine del perseguimento dei propri fini istituzionali, tenuto conto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità a cui l azione amministrativa deve ispirarsi, l Ateneo individua, nell ambito del proprio assetto organizzativo, posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità, di cui all art. 91, comma 1, del CCNL 2006/2009, che comportino lo svolgimento di attività con contenuti di particolare specializzazione, complessità ed autonomia, ovvero comportanti l assunzione di particolari responsabilità. Le relative determinazioni saranno oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all art. 9 del CCNL 2006/ Art. 1 Ambito di applicazione 1. Al fine del perseguimento dei propri fini istituzionali, tenuto conto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità a cui l azione amministrativa deve ispirarsi, l Ateneo individua, ad inizio di ogni anno e prima della definizione del Fondo di cui all art.87 del CCNL vigente, nell ambito del proprio assetto organizzativo, posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità, di cui all art. 91, comma 1, del CCNL 2006/2009, che comportino lo svolgimento di attività con contenuti di particolare specializzazione, complessità ed autonomia, ovvero comportanti l assunzione di particolari responsabilità. Le relative determinazioni saranno oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all art. 9 del CCNL 2006/2009. Le suddette posizioni e funzioni non costituiscono necessariamente posti di dotazione organica; sono modificabili, in particolare, per effetto di: a) successiva diversa organizzazione interna, b) diversa programmazione delle attività istituzionali, c) riordino dei processi gestionali
3 finalizzati al miglioramento della efficienza organizzativa. 2. Per posizione organizzativa si intende una responsabilità di tipo organizzativo - gestionale che si caratterizza per il coordinamento di risorse nell ambito delle strutture particolarmente complesse per la gestione di attività e/o di processi svolta dal titolare in ragione del grado di autonomia e responsabilità della categoria di appartenenza. Per funzione di responsabilità si intende una responsabilità di tipo tecnico-professionale riconosciuta per il presidio di specifiche funzioni, individuate anche sulla base di disposizioni normative, ritenute particolarmente rilevanti. Per funzione specialistica si intende una responsabilità attribuita in ragione di un qualificato contributo professionale su processi e/o attività ritenuti rilevanti per la realizzazione di specifici obiettivi e/o fini istituzionali dell Ateneo. Le suddette posizioni e funzioni non costituiscono necessariamente posti di dotazione organica; sono modificabili, in particolare, per effetto di: a) successiva diversa organizzazione interna, b) diversa programmazione delle attività istituzionali, c) riordino dei processi gestionali finalizzati al miglioramento della efficienza organizzativa. 3. Il conferimento di incarichi relativi a posizioni organizzative, a funzioni specialistiche e di responsabilità non comporta, per il dipendente che ne è titolare, né progressioni interne automatiche, né differenze retributive tabellari, salvo il diritto alla corresponsione della indennità di responsabilità di cui al successivo art. 3, correlata alla natura ed alle caratteristiche dell'incarico stesso. 2. Per posizione organizzativa si intende una responsabilità di tipo organizzativo - gestionale che si caratterizza per il coordinamento di risorse nell ambito delle strutture particolarmente complesse per la gestione di attività e/o di processi svolta dal titolare in ragione del grado di autonomia e responsabilità della categoria di appartenenza. Per funzione di responsabilità si intende una responsabilità di tipo tecnicoprofessionale o di funzionamento e di servizio riconosciuta per il presidio di specifiche funzioni, individuate anche sulla base di disposizioni normative, ritenute particolarmente rilevanti. Per funzione specialistica si intende una responsabilità attribuita per il presidio di in ragione di un qualificato contributo professionale su processi e/o attività ritenuti rilevanti per la realizzazione di specifici obiettivi e/o fini istituzionali dell Ateneo che richiedano un qualificato contributo professionale.. 3. Il conferimento di incarichi relativi a posizioni organizzative, a funzioni specialistiche e di responsabilità non comporta, per il dipendente che ne è titolare, né progressioni interne automatiche, né differenze retributive tabellari, salvo il diritto alla corresponsione della indennità di responsabilità di cui al successivo art. 3, correlata alla natura ed alle caratteristiche dell'incarico stesso. Articolo 2 - Individuazione e attribuzione delle posizioni e delle funzioni specialistiche e di responsabilità e criteri per l individuazione dei dipendenti cui conferire i relativi incarichi. 1. Le posizioni e funzioni definite nel precedente articolo sono individuate dall Amministrazione Articolo2-Individuazione e attribuzione delle posizioni e delle funzioni specialistiche e di responsabilità e criteri per l individuazione dei dipendenti cui conferire i relativi incarichi. 1. Le posizioni e funzioni definite nel precedente articolo sono individuate
4 tra il personale di tutte le Aree funzionali. 2. L individuazione dei dipendenti cui attribuire le suddette posizioni e funzioni è effettuata sulla base dei seguenti criteri qualificanti: Requisiti necessari per svolgere le attività o le funzioni oggetto dell incarico: - possesso delle competenze professionali - capacità ed esperienze adeguate; titoli valutabili attinenti alle attività da svolgere: - esperienza di lavoro documentata; - attività formative - titoli e attestati di studio e/o di qualifica professionale; - abilitazioni - specializzazioni in ragione delle eventuali caratteristiche innovative inerenti la professionalità richiesta 3 3. Ai fini dell attribuzione delle posizioni e funzioni di cui al precedente comma 1, l Amministrazione procede con una delle due seguenti modalità, in ragione delle esigenze e delle circostanze ivi rappresentate: a) Qualora le attività da svolgere nell ambito della posizione organizzativa o della funzione specialistica o della funzione di responsabilità individuata dall Amministrazione, siano riconducibili ad attività svolte da un ufficio o da una struttura formalmente già costituita all interno dell Ateneo, l incarico sarà attribuito al dipendente afferente all ufficio/struttura medesimi, responsabile dell attività in questione. b) Qualora, invece, le attività da svolgere non siano riconducibili a uffici/strutture già operanti, o comunque in tutti i casi in cui se ne ravvisi una oggettiva necessità, l Amministrazione, ai fini della individuazione del dipendente cui attribuire la posizione o la funzione di che trattasi, procederà ad emanare un apposito Bando interno. 4. Il comma 2 del presente articolo, ottempera alle disposizioni di cui al comma 6 dell art.91 del CCNL 2006/2009. dall Amministrazione tra il personale di tutte le Aree funzionali. 2. Ai fini dell attribuzione delle posizioni e funzioni di cui al precedente comma 1, l Amministrazione procede con una delle due la seguente modalità, in ragione delle esigenze e delle circostanze ivi rappresentate: a) Qualora le attività da svolgere nell ambito della posizione organizzativa o della funzione specialistica o della funzione di responsabilità individuata dall Amministrazione, siano riconducibili ad attività svolte da un ufficio o da una struttura formalmente già costituita all interno dell Ateneo, l incarico sarà attribuito al dipendente afferente all ufficio/struttura medesimi, responsabile dell attività in questione. b) Qualora, invece, le attività da svolgere non siano riconducibili a uffici/strutture già operanti, o comunque in tutti i casi in cui se ne ravvisi una oggettiva necessità, l Amministrazione, ai fini della individuazione del dipendente cui attribuire la posizione o la funzione di che trattasi, procederà ad emanare un apposito Bando interno. 3. L individuazione dei dipendenti cui attribuire le suddette posizioni e funzioni è effettuata sulla base dei seguenti criteri qualificanti: Requisiti necessari per svolgere le attività o le funzioni oggetto dell incarico: - possesso delle competenze professionali - capacità ed esperienze adeguate; titoli valutabili attinenti alle attività da svolgere: - esperienza di lavoro documentata; -attività formative -titoli e attestati di studio e/o di qualifica professionale; -abilitazioni -specializzazioni in ragione delle eventuali caratteristiche innovative inerenti la
5 professionalità richiesta 4. Il comma 3 del presente articolo, ottempera alle disposizioni di cui al comma 6 dell art.91 del CCNL 2006/2009. Articolo 3 Criteri per la correlazione dell'indennità accessoria alle posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità 1. Alle posizioni organizzative ed alle funzioni di cui ai precedenti articoli è correlata una indennità accessoria, annua, lorda, revocabile di importo variabile, il cui ammontare è determinato dall Amministrazione sulla base dei criteri generali di cui al successivo comma 2, oggetto di contrattazione integrativa. Detta indennità accessoria è compresa tra un minimo di 1.033,00 ed un massimo di 5.165,00 2. I criteri generali di correlazione per definire l importo dell indennità di responsabilità, sono basati sui sottoriportati cinque parametri di valutazione, quantificati ciascuno sui seguenti tre livelli, con esclusione di qualsiasi punteggio intermedio: minimo medio massimo ( 10 = minimo) (20 = medio) (30 = massimo). a- grado di responsabilità b-complessità delle competenze attribuite c-specializzazione richiesta dei compiti affidati d-caratteristiche innovative della professionalità richiesta e-complessità della struttura di appartenenza. 3. La valutazione sarà effettuata dall Ufficio di Presidenza della Contrattazione Decentrata. 4. Il presente articolo ottempera alle disposizioni in materia di contrattazione integrativa di cui al comma 2 dell art.91 del CCNL 2006/ Articolo 3 Criteri per la correlazione dell'indennità accessoria alle posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità 1. Alle posizioni organizzative ed alle funzioni di cui ai precedenti articoli è correlata una indennità accessoria, annua, lorda, revocabile di importo variabile, il cui ammontare è determinato dall Amministrazione sulla base dei criteri generali di cui al successivo comma 2, oggetto di contrattazione integrativa. Detta indennità accessoria è compresa tra un minimo di 1.033,00 ed un massimo di 5.165,00 2. I criteri generali di correlazione per definire l importo dell indennità di responsabilità, sono basati sui sottoriportati cinque parametri di valutazione, quantificati ciascuno sui seguenti tre livelli, con esclusione di qualsiasi punteggio intermedio: minimo medio massimo ( 10 = minimo) (20 = medio) (30 = massimo). a- grado di responsabilità b-complessità delle competenze attribuite c-specializzazione richiesta dei compiti affidati d-caratteristiche innovative della professionalità richiesta e-complessità della struttura di appartenenza. 3. La valutazione sarà effettuata dall Ufficio di Presidenza della Contrattazione Decentrata.
6 3. Il presente articolo ottempera alle disposizioni in materia di contrattazione integrativa di cui al comma 2 dell art.91 del CCNL 2006/2009. Articolo 4 Fasce di Correlazione 1. Sono riconosciute quattro fasce di correlazione. Ai fini dell erogazione dell indennità le relative posizioni organizzative e di responsabilità saranno collocate nelle fasce sotto elencate, in base alla valutazione di cui all articolo precedente: I fascia: appartengono alla prima fascia i titolari di posizioni o funzioni che presentano una valutazione pari o superiore a 140. Il valore dell indennità di I fascia è fissato in 5.165,00. II fascia: appartengono alla seconda fascia i titolari di posizioni o funzioni che presentano una valutazione compresa tra 110 e 130. Il valore dell indennità di II fascia è fissato in 3.780,00 III fascia: appartengono alla terza fascia i titolari di posizioni o funzioni che presentano una valutazione compresa tra 80 e 100. Il valore dell indennità di III fascia è fissato in 2.410,00 IV fascia: appartengono alla quarta fascia i titolari di posizioni o funzioni che presentano una valutazione compresa tra 50 e 70. Il valore dell indennità di IV fascia è fissato in 1.033,00 2. Le indennità spettanti in riferimento a quanto sopra, sono attribuite a valere sulle risorse di cui all'art. 88, comma 2, lett. b) del CCNL 2006/2009. Articolo 4 Fasce di Correlazione 1. Sono riconosciute quattro fasce di correlazione. Ai fini dell erogazione dell indennità le relative posizioni organizzative e di responsabilità saranno collocate nelle fasce sotto elencate, in base alla valutazione di cui all articolo precedente: I fascia: appartengono alla prima fascia i titolari di le posizioni o funzioni che presentano una valutazione pari o superiore a 140. Il valore dell indennità di I fascia è fissato in 5.165,00. II fascia: appartengono alla seconda fascia i titolari di le posizioni o funzioni che presentano una valutazione compresa tra 110 e 130. Il valore dell indennità di II fascia è fissato in 3.780,00 III fascia: appartengono alla terza fascia i titolari di le posizioni o funzioni che presentano una valutazione compresa tra 80 e 100. Il valore dell indennità di III fascia è fissato in 2.410,00 IV fascia: appartengono alla quarta fascia i titolari di le posizioni o funzioni che presentano una valutazione compresa tra 50 e 70. Il valore dell indennità di IV fascia è fissato in 1.033,00 4. Le indennità spettanti in riferimento a quanto sopra, sono attribuite a valere sulle risorse di cui all'art. 88, comma 2, lett. b) del CCNL 2006/2009. Articolo 5 Modalità di Erogazione dell'indennità 1. I due terzi dell indennità di responsabilità di cui Articolo 5 Modalità di Erogazione dell'indennità 1. I due terzi dell indennità di responsabilità
7 al precedente art. 4 costituiscono la parte fissa e sono erogati entro il mese di giugno di ciascun anno. 2. Un terzo dell indennità è invece erogato sulla base della performance espressa da ciascun dipendente a seguito di valutazione effettuata secondo le modalità di cui al successivo art Tali modalità saranno oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all art. 9 del CCNL 2006/2009. di cui al precedente art. 4 costituiscono la parte fissa e sono erogati entro il mese di giugno di ciascun anno. 2. Un terzo dell indennità è invece erogato sulla base della performance espressa da ciascun dipendente a seguito di valutazione effettuata dal Responsabile della struttura secondo le modalità di cui al successivo art.6. acquisito in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persone di sua fiducia oppure sulla base di quanto disposto in materia dal comma 5 dell art.75 dello stesso CCNL 2006/ Tali modalità saranno oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all art. 9 del CCNL 2006/2009. Articolo 6 Modalità di Valutazione delle Performance 1. La valutazione di cui al comma 2 dell articolo precedente, effettuata secondo quanto previsto dall'art. 91, comma 4 del CCNL 2006/2009, sarà svolta annualmente, secondo le modalità adottate dall Ateneo per la valutazione delle Performance Individuali. 2. La valutazione sarà effettuata dal Responsabile della Struttura di riferimento. 3. Detta valutazione, sarà ritenuta positiva se verrà superato il 'Valore Soglia' individuato in base alle succitate modalità per la Valutazione delle Performance Individuali. Articolo 6 Modalità di Valutazione delle Performance 1. La valutazione di cui al comma 2 dell articolo precedente, effettuata secondo quanto previsto dall'art. 91, comma 4 del CCNL 2006/2009, sarà svolta annualmente, secondo le modalità adottate dall Ateneo per la valutazione delle Performance Individuali. 2. La valutazione sarà effettuata dal Responsabile della Struttura di riferimento. 3. Detta valutazione, sarà ritenuta positiva se verrà superato il 'Valore Soglia' individuato in base alle succitate modalità per la Valutazione delle Performance Individuali. 4. L esito della valutazione è riportato nel fascicolo personale degli interessati.
8 4. L esito della valutazione è riportato nel fascicolo personale degli interessati. 5 Art. 7 - Revoche e disposizioni finali 1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento, fermo restando quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti d Ateneo relativamente all incarico di Segretario di Dipartimento, possono essere revocati, con provvedimento motivato del Direttore Generale, in caso di valutazione negativa formalizzata. Possono, altresì, essere revocati in relazione ai mutamenti organizzativi di cui al comma 2 del precedente art Ai sensi del comma 8 dell art.91 del CCNL 2006/2009, le indennità di cui al presente Regolamento, cessano di essere corrisposte qualora i dipendenti non siano più adibiti alle posizioni organizzative e alle funzioni specialistiche e di responsabilità di cui agli articoli precedenti. L indennità cesserà di essere corrisposta, altresì, nel caso di revoca dell incarico per valutazione negativa formalizzata. 3. Gli incarichi conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente Regolamento o da soggetti diversi dal Direttore Generale, ferme restando la responsabilità disciplinare e patrimoniale di questi ultimi, sono nulli a tutti gli effetti. 4. Per l affidamento di incarichi a personale con rapporto di lavoro in regime di tempo parziale, l Amministrazione valuta la compatibilità di tale Art. 6- Revoche e disposizioni finali 1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento, fermo restando quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti d Ateneo relativamente all incarico di Segretario di Dipartimento, possono essere revocati, con provvedimento motivato del Direttore Generale, in caso di valutazione negativa formalizzata acquisito in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persone di sua fiducia comma 5, art. 75 CCNL 2006/2009. Possono, altresì, essere revocati in relazione ai mutamenti organizzativi di cui al comma 2 del precedente art Ai sensi del comma 8 dell art.91 del CCNL 2006/2009, le indennità di cui al presente Regolamento, cessano di essere corrisposte qualora i dipendenti, nel corso dell anno, non siano più adibiti alle posizioni organizzative e alle funzioni specialistiche e di responsabilità di cui agli articoli precedenti. L indennità cesserà di essere corrisposta, altresì, nel caso di revoca dell incarico per valutazione negativa formalizzata fermo restando quanto disposto in materia dal comma 5 dell art.75 dello stesso CCNL 2006/ Gli incarichi conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente Regolamento o da soggetti diversi dal Direttore Generale e dai Direttori/Responsabili delle strutture interessate, ferme restando la responsabilità disciplinare e patrimoniale di questi ultimi, sono nulli a tutti gli effetti. 4. Per l affidamento di incarichi a personale con rapporto di lavoro in regime di tempo parziale non inferiore all 80%,
9 regime con le responsabilità e i compiti connessi all incarico da affidare, al fine di assicurare il buon andamento, l efficacia e l efficienza nella gestione dei servizi. L Amministrazione in ogni caso non prevede l individuazione di un ulteriore titolare di incarico per espletare le responsabilità già affidate a coloro che usufruiscono di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale. 5. Non è prevista la corresponsione dell indennità per sostituzioni del titolare per periodi inferiori o uguali al mese; nel caso di sostituzioni per periodi superiori, viene conferito un incarico al sostituto fino al rientro in servizio del titolare. 6. Tutte le posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità e relativi incarichi riconosciuti sino alla data del 31 dicembre 2012 cessano alla data medesima. 7. Gli effetti delle disposizioni contenute nel presente regolamento decorrono dal 1 gennaio l Amministrazione valuta la compatibilità di tale regime con le responsabilità e i compiti connessi all incarico da affidare, al fine di assicurare il buon andamento, l efficacia e l efficienza nella gestione dei servizi. L Amministrazione in ogni caso non prevede l individuazione di un ulteriore titolare di incarico per espletare le responsabilità già affidate a coloro che usufruiscono di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale. 5. Non è prevista la corresponsione dell indennità per sostituzioni del titolare per periodi inferiori o uguali al mese; nel caso di sostituzioni per periodi superiori, viene conferito un incarico al sostituto che percepirà la relativa indennità fino al rientro in servizio del titolare (invito di Parte Sindacale a riflettere sui termini temporali). 6. Tutte le posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità e relativi incarichi riconosciuti sino alla data del 31 dicembre 2012 cessano alla data medesima. 7. Gli effetti delle disposizioni contenute nel presente regolamento decorrono dal 1 gennaio 2013.
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