Norme e Regolamento di Servizio NUCLEO TUTELA AMBIENTALE

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1 Allegato al Regolamento ANPS Protezione Civile Toscana ONLUS Norme e Regolamento di Servizio NUCLEO TUTELA AMBIENTALE ( Guardie G.P.G. Ambientali Zoofile Zootecniche Ai sensi dell articoli I, II e successivi del Regio Decreto Legge 26 settembre 1935, n. 1952) Vigilanza Ambientale, Zoofila e Zootecnica e Educazione Ambientale e rispetto della Natura Tutte le G.P.G.,una volta acquisito il decreto di nomina, hanno funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell art. 55 e 57 comma 3 C.P.P. e del R.D. 8 ottobre 1931 n e della altre leggi e regolamenti in materia. Ogni abuso di tali funzioni è punito dalla Legge. Iscrizione Registro Provinciale Organizzazioni di Volontariato di Pisa PI D.D.5922/ /12/2010 Protezione Civile Regione anpsprotezionecivilepisa@ .it

2 Introduzione Norme Generali Articolo 1 Le Guardie Particolari Giurate Volontarie per la Vigilanza Zoofila devono frequentare un apposito Corso formativo che sarà organizzato dall Associazione Nazionale Polizia di Stato Protezione Civile Toscana( da ora Associazione) e dalle Amministrazioni competenti dove obbligatorio. Le aspiranti Guardie, al termine del corso, e dopo avere sostenuto un esame inerente le materie Zoofilo Ambientali e sulle Normative Regionali e Locali del settore, se supereranno con esito favorevole detto corso saranno nominati Guardie. Le aspiranti Guardie Zoofile volontarie di cui sopra, vengono comunque in prima istanza individuate dall Associazione,e solo dopo aver superato le prove di idoneità e s e saranno in possesso dei requisiti prescritti dalla Leggi vigenti, art. 138 del T.U.L.P.S. Sono esclusi dal corso di formazione e dalle prove di idoneità, tutti coloro che hanno già prestato servizio presso Enti o Associazioni di categoria e ottemperato al giuramento ai sensi dell articolo 250 del T.U.L.P.S. ed in possesso di Decreto Prefettizio di Guardia Particolare Giurata Zoofila Volontaria rilasciato dalle Prefetture competenti, in ottemperanza alle normative vigenti. Articolo 2 Le Guardie Particolari Giurate Zoofile Volontarie in possesso di Decreto Prefettizio e nominate ai sensi delle Leggi vigenti, dipendono dall Associazione e/o dal Responsabile del Nucleo Tutela Ambientale che coordina e controlla il servizio e il buon svolgimento dello stesso, su tutto il territorio Regionale,Provinciale o Comunale di sua competenza. Dove non sia individuato un Responsabile regionale, provinciale o comunale le Guardie Zoofile Volontarie dipendono dal Presidente dell Associazione stessa o suo delegato. Le Guardie Zoofile Volontarie vengono nominate esclusivamente dal Presidente che ne svolge tutte le pratiche burocratiche per la richiesta di tale nomina agli Enti competenti. Il Presidente può delegare un altra persona per lo svolgimento di tali pratiche. Articolo 3 I Responsabili, Regionali e Provinciali vengono nominati dal Consiglio Direttivo dell Associazione, l eventuale Responsabile Comunale viene nominato direttamente dalla Presidenza. I Responsabili durano in carica tre anni e

3 possono essere riconfermati. Qualora i Responsabili non abbiano un comportamento consono alle finalità dell Associazione o non svolgano correttamente il ruolo per cui sono incaricati, possono in qualsiasi momento essere rimossi da tale incarico. Articolo 4 Ai sensi delle normative vigenti, tutte le Guardie Particolari Giurate Zoofile Volontarie di cui sopra svolgono i loro compiti a titolo Volontario e gratuito, in collaborazione con le Amministrazioni competenti quali; Regione, Province, Comuni e ASL Servizi Veterinari e/o altri Enti, Istituzioni e Associazioni interessate alla tutela e alla protezione degli animali e dell ambiente. E contemplata altresì la collaborazione con le Forze dell Ordine, sia locali che statali, ovvero con le Forze Armate, qualora ve ne sia la necessità e la richiesta. Articolo 5 Le Guardie Particolari Giurate Zoofile Volontarie in possesso del Decreto Prefettizio svolgono il loro compito e servizio esclusivamente ed unitamente nell ambito riconosciuto alla Legge che gli ha permesso tale nomina ed opera con la qualifica giuridica che è individuata in tali normative: Legge 20 luglio2004 n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate e Legge Regionale 21 ottobre 1997 n. 34 Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo e loro successive modifiche, nonché tutte le norme dove vengono espressamente menzionate le Guardie Zoofile. L attività di vigilanza in altri settori non espressamente menzionati, può essere espletata solo quando le Leggi Statali, Regionali, Provinciali, Comunali o altre norme espressamente lo richiamino, e con le procedure ivi stabilite. L attività illecita, non regolare o in settori dove tali operatori volontari non possono operare comporterà sanzioni penali e amministrative, la revoca del Decreto Prefettizio di nomina a Guardia Particolare Giurata e il deferimento immediato all autorità competente. Articolo 6 Salvo i casi previsti dalla legge, o previa autorizzazione degli Organi Competenti e dell Associazione stessa, non è consentito l uso di palette, lampeggianti blu o quanto altro possa essere confuso con tutte le Forze dell Ordine Istituzionali. Articolo 7 Le Guardie Particolari Giurate Zoofile Volontarie di cui sopra, devono tenere

4 sempre presente che per la buona riuscita del servizio è necessario ottenere la stima e la fiducia dei cittadini. Durante il servizio devono tenere un ottima condotta adempiendo coscienziosamente ai doveri imposti dalla qualifica rivestita, con scrupoloso rispetto per tutti i diritti e la libertà che le Leggi riconoscono ai cittadini. Articolo 8 Le Guardie Particolari Giurate Zoofile Volontarie di cui sopra, che non ottemperino ai propri doveri o che mantengano comportamenti non corretti verso le Istituzioni e i cittadini, possono essere sottoposte a richiami e sanzioni disciplinari che possono determinare, la proposta di revoca immediata del Decreto Prefettizio di Guardia Particolare Giurata, o di non rinnovo del medesimo alla scadenza annuale. Tutte le sanzioni a carico della Guardia Particolare Giurata Zoofila Volontaria devono essere comunicate al Sig. Questore. Il mancato rispetto dei doveri delle Guardie Particolari Giurate Zoofile Volontarie comporta l adozione dei provvedimenti disciplinari. I suddetti provvedimenti vengono comunicati al Sig. Questore il quale a norma della Legge 19/03/1936 n.508, in caso di inosservanza da parte delle Guardie Particolari Giurate Zoofile Volontarie delle direttive di cui al presente regolamento valuterà l opportunità delle adozione nei confronti delle stesse di adeguati provvedimenti amministrativi. Articolo 9 I Responsabili Regionali, Provinciali, Comunali, dovranno inviare mensilmente alla Presidenza dell Associazione un rapporto di servizio e di operatività svolto dalle Guardie Particolari Giurate Volontarie. Durante i servizi comandati le Guardie Particolari Giurate Volontarie Zoofile devono redigere relazioni di servizio specificando: il giorno e l orario, la località e il luogo preciso, verrà altresì menzionata l autovettura ovvero il modello e la targa, nonché i nominativi delle Guardie Particolari Giurate Volontarie in servizio. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Responsabile Nucleo Tutela Ambientale, dovrà inviare alla Presidenza un rapporto informativo sull operato di ogni singola Guardia Particolare Giurata Zoofila Volontaria ed una completa relazione dell attività svolta. Articolo 10 Le Guardie Particolari Giurate Zoofile Volontarie operanti per conto dell Associazione ONLUS A.N.P.S. Protezione Civile Toscana (Nucleo Tutela Ambientale) devono sempre indossare durante l espletamento del servizio e/o il distintivo di riconoscimento in allegato ad un tesserino di riconoscimento e Decreto Prefettizio accompagnato da documento valido d identità. L uniforme e distintivo devono essere approvati dalla competente Autorità.

5 Articolo 11 Modalità di coordinamento delle G.P.G. I servizi saranno coordinati dal Responsabile del Settore cui le GPG si trovano ad operare nei modi e nei termini previsti. Articolo 12 Preselezione per le Aspiranti Guardie e Guardie Particolari Giurate. Gli aspiranti Guardie Particolari Giurate Zoofile, Ambientali, per la l ammissione al corso, sono soggetti ai dei test preselettivi psico attitudinali e colloquio orale. I test Preselettivi ed il colloquio orale hanno la finalità di verificare l attitudine del soggetto richiedente a svolgere la funzione di guardia particolare giurata all interno dell Associazione. L aspirante Guardia Particolare Giurata Volontaria Zoofila, Ambientale, in considerazione dell importanza del servizio di volontariato che andrà a svolgere, deve essere un soggetto altamente affidabile e di condotta irreprensibile e quindi deve essere esente, da disturbi, patologie, precedenti penali, o semplicemente da atteggiamento spavaldo ed irriverente, che in qualche modo possa compromettere oltre il servizio che andrà a prestare anche l immagine dell Associazione. La preselezione si suddividerà in due fasi, sempre nel medesimo giorno: A) nella prima l aspirante guardia compilerà un test psico attitudinale; B) nella seconda fase l aspirante sosterrà un colloquio con la commissione composta da tre membri. Articolo 13 Commissione Selettrice La commissione è composta dal Presidente dell Associazione o da un Suo delegato, dal Responsabile del Nucleo Tutela Ambientale o da un Suo delegato, e da una Guardia esperta ed il giudizio espresso è inappellabile. Il Parere del Presidente è vincolante rispetto al giudizio degli altri due membri. l aspirante Guardia escluso, comunque, può aderire all Associazione come volontario in uno degli altri settori della stessa. Articolo 14 Caratteristiche dell Aspirante. L Aspirante può diventare GPG purché sia socio maggiorenne, sia membro attivo dell Associazione. Il Volontario, Aspirante, dovrà dimostrare una sufficiente preparazione di base

6 sulle discipline scientifiche e naturalistiche delle leggi che tutelano la natura e l ambiente nella sua più ampia accezione. L Aspirante, dovrà dare la propria disponibilità ad operare nei servizi di vigilanza e di protezione civile ed a partecipare ai corsi di formazione e d aggiornamento organizzati dall Associazione, ed ad osservare lo statuto e i suoi regolamenti. Nel caso d ammissione dopo aver frequentato il corso di formazione una volta superato l esame finale sarà presentata alle Autorità di competenza la domanda di rilascio del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria e, solo dopo aver ottenuto tale decreto e prestato il relativo giuramento la Guardia è ammessa a svolgere tali funzioni. Articolo 15 Operatività. Ammesso alle funzioni i l Volontario svolgerà la sua attività di vigilanza e protezione civile nel più assoluto rispetto delle leggi, attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dai responsabili superiori. Articolo 16 Revoca della Nomina di G.P.G. In qualsiasi momento il Presidente o il Responsabile N.T.A., accertati i fatti per grave violazione del Regolamento, e/o delle leggi Nazionali o Locali, potrà richiedere alle Autorità competenti la revoca del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria. La fase di analisi ed accertamento dei fatti dovrà avvenire nel rispetto e nella garanzia dei diritti Costituzionali di democraticità e del diritto di difesa, come previsto dal Regolamento dell ANPS Protezione Civile Toscana, mediante apposita Commissione Disciplinare, la quale, operando nei canoni previsti emetterà un valutazione scritta del caso sottoponendola al Collegio de Probiviri, il quale procederà in conformità a quanto previsto dallo Statuto, alla valutazione finale con conseguente emissione del relativo provvedimento. La revoca per grave violazione comporterà altresì la contemporanea espulsione dall Associazione come sanzione accessoria. Articolo 17 Illeciti disciplinari Come per il resto dei Volontari si fa riferimento al Regolamento Generale dell A.N.P.S. Protezione Civile Toscana ONLUS Articolo 18 Conoscenza e Rispetto di Leggi e Regolamenti. I servizi di vigilanza Ambientale Zoofila Zootecnica e di Protezione Civile

7 sono regolati da leggi Nazionali, Regionali e da Regolamenti. I volontari dell Associazione ne dovranno pertanto conoscere le normative e i poteri eventualmente concessi in materia di vigilanza e di protezione civile sull osservanza di dette leggi. Articolo 19 Nulla Osta dei Responsabili. Le Guardie Particolari Giurate Volontarie, non potranno di propria iniziativa, effettuare operazioni di servizio senza aver comunicato notizia ai propri responsabili ed ottenuto il relativo nulla osta. In presenza di reato in flagranza od in caso di urgenza e necessità possono sempre intervenire nel rispetto della legge. Articolo 20 Le Guardie Particolari Giurate Volontarie dell Associazione dovranno rispondere alle chiamate dirette dell Autorità Giudiziaria, delle Forze di Polizia e di qualsiasi altra Autorità riconosciuta come tale dallo Stato. Il mancato rispetto della norma prevista nel presente articolo comporta la sanzione disciplinare dell azzeramento degli incarichi ricevuti oltre che essere illecito penale. Articolo 21 Armamento. Le Guardie Particolari Giurate Volontarie dell Associazione non sono abilitate a svolgere servizio armato. Eventuali eccezioni, verranno valutate di volta in volta dal Consiglio direttivo dell Associazione e previa autorizzazione delle autorità Competenti in materia. Articolo 22 Verranno applicate le norme dei vigenti Codice Civile e Penale per tutto quello non contemplato nel presente regolamento. Approvato a Pisa il 26/06/2013 IL PRESIDENTE

8 Pisa, 14 dicembre 2011 Oggetto: Lettura e accettazione Regolamento ANPS Nucleo Protezione Civile Pisa e Norme e Regolameto di Servizio Unità Vigilanza Ambientale

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