Decreto fiscale anti-crisi - I regimi di riallineamento per le imprese IAS/IFRS

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1 CIRCOLARE N. 39 DEL 23 SETTEMBRE 2009 IMPOSIZIONE DIRETTA E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione Decreto fiscale anti-crisi - I regimi di riallineamento per le imprese IAS/IFRS

2 ABSTRACT La circolare ha ad oggetto i regimi facoltativi di riallineamento introdotti, in favore delle imprese IAS adopter, dall art. 15, commi 1-9, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2. In particolare, nella prima parte la circolare esamina la disciplina transitoria delle operazioni ancora non esauritesi al momento dell entrata in vigore delle nuove regole di determinazione dell imponibile delle imprese IAS adopter. Nella seconda parte analizza i vari regimi che il decreto legge n. 185 del 2008 ha messo a disposizione di tali imprese, per eliminare le divergenze tra valori civili e fiscali ancora esistenti al termine del periodo di imposta E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione Le opzioni per il riallineamento possono essere esercitate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, in caso di nuova adozione o di cambiamento dei principi contabili internazionali, anche in futuro, in base a quanto disposto dal decreto ministeriale di attuazione 30 luglio PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 15, commi 1-9 e 12-bis) Decreto del Ministro dell economia e delle finanze 30 luglio 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2009) Circolare 10 luglio 2009, n. 33/E, dell Agenzia delle Entrate * * * 2

3 INDICE Introduzione p Considerazioni generali p Il regime transitorio delle nuove regole di determinazione dell imponibile per i soggetti IAS adopter: art. 15, comma 1, del decreto legge n. 185 del 2008 p Le modifiche introdotte dalla legge n. 244 del 2007 p Identificazione delle operazioni pregresse p.14 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione 2.3. Regole di funzionamento del regime transitorio p Regole di funzionamento del regime transitorio (segue): le operazioni diversamente valutate p Il regime transitorio ai fini IRAP p Il riallineamento ai sensi dell art. 15, comma 3, lett. a) del decreto p Generalità ed ambito di applicazione p Le principali questioni interpretative p Il riallineamento ai sensi dell art. 15, comma 3, lett. b) del decreto p Generalità ed ambito di applicazione p Profili operativi p Modalità di esercizio delle opzioni di riallineamento e relativi effetti p Il riallineamento in sede di futura adozione e di variazione dei principi IAS/IFRS p.66 3

4 Introduzione Con la circolare n. 33/E del 10 luglio 2009, l Agenzia delle entrate ha fornito le prime istruzioni applicative sulle novità legislative contenute nell art. 15, commi 1-9 e 12-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; novità che sono indirizzate alle imprese che redigono il bilancio d esercizio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Il decreto ministeriale 30 luglio 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2009), con le disposizioni attuative del comma 8 del citato art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008, ha poi completato il quadro della nuova disciplina che qui di seguito esaminiamo nei suoi aspetti di maggiori rilievo. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione 1. Considerazioni generali Preliminarmente ricordiamo che, per le imprese IAS adopter, la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244) ha introdotto, a valere dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, una disciplina di determinazione del reddito imponibile molto più aderente alle risultanze dei bilanci IAS/IFRS rispetto a quella delineata dal d.l.vo 28 febbraio 2005 n. 38, recependo i criteri di qualificazione, classificazione in bilancio e imputazione temporale previsti dai principi contabili internazionali 1. Questa nuova disciplina, è stata recentemente completata con l adozione del decreto attuativo 1 aprile 2009 n. 48. In questo contesto, l art. 15 del decreto n. 185 del 2008 interviene su tre livelli In primo luogo, il decreto fissa il regime transitorio delle operazioni in corso al momento dell entrata in vigore della nuova disciplina di derivazione dagli IAS/IFRS e che abbiano avuto, nell esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ossia prima della decorrenza del nuovo regime un trattamento fiscale divergente. Per tali operazioni, la successione di regole impositive non omogenee avrebbe potuto dar luogo a salti o duplicazioni di imposta. Al fine di garantire un imposizione complessivamente coerente, la norma prevede che le operazioni in questione continuino a soggiacere ai criteri 1 Per un primo commento di carattere generale di questa disciplina si veda la nostra circolare n. 53 del 2008, pag. 76 e ss. 4

5 impositivi previsti dalla disciplina previgente, con una gestione delle divergenze tra valori civilistici e fiscali in regime di doppio binario In secondo luogo, il decreto, in considerazione delle difficoltà operative che può comportare la presenza di valori civili e fiscali divergenti, introduce la facoltà di optare per il riallineamento dei valori fiscali a quelli di bilancio, in modo da applicare direttamente alle operazioni interessate dal regime transitorio rectius ai loro ulteriori effetti il nuovo regime di derivazione (art. 15, commi da 2 a 9). E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione Questa facoltà è concessa una tantum; l opzione, infatti, va esercitata nella dichiarazione dei redditi dell esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e il riallineamento decorre dal periodo di imposta in cui è esercitata l opzione. In caso di periodo di imposta coincidente con l anno solare, dunque, l opzione va esercitata con la dichiarazione del 2009 per il 2008 e decorre dal 1 gennaio Per le imprese che abbiano già adottato gli IAS in passato, quindi, si tratta di un opportunità non ripetibile in futuro, né procrastinabile. Il comma 8 dell art. 15, tuttavia, prevede che il regime opzionale di riallineamento riguarda anche le imprese che adottino i principi contabili internazionali dall esercizio 2008 in poi, nonché tutte le imprese IAS adopter in occasione delle variazioni dei principi contabili IAS/IFRS. Anche in queste ipotesi si rende applicabile il regime transitorio per le operazioni pregresse stabilito dall art. 15, comma 1, e, conseguentemente, è possibile fruire del regime di riallineamento in esame. L estensione applicativa del riallineamento a teli ipotesi era subordinata all emanazione di un apposito decreto di attuazione di natura non regolamentare del Ministro dell economia e delle finanze: il decreto, come detto, è stato varato il 30 luglio 2009 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto Il terzo ordine di interventi riguarda le modalità e le regole per operare questo riallineamento facoltativo: in particolare, il decreto prevede due paralleli ed autonomi regimi. Il primo di essi attiene al riallineamento delle differenze tra valori civili e valori fiscali che non sarebbero emerse se il nuovo principio di derivazione degli IAS/IFRS avesse 2 Naturalmente sarebbe stato più opportuno prevedere che il riallineamento potesse operare fin dai valori di partenza dell esercizio successivo al 31 dicembre 2007; dall esercizio, cioè, di decorrenza del nuovo regime di derivazione introdotto dalla legge finanziaria per il In questo modo, invece, anche le imprese che intendano aderire al riallineamento devono continuare a subire nel corso del 2008 e, cioè, nel corso del primo esercizio in cui si applica il nuovo regime di derivazione dell imponibile dal bilancio IAS il regime transitorio del doppio binario per le operazioni iniziate prima di tale esercizio ed ancora in corso. Esigenze di stabilità del gettito hanno probabilmente consigliato il governo di posticipare la decorrenza del riallineamento. 5

6 trovato applicazione fin dalla prima adozione dei principi contabili internazionali (art. 15, comma 3, lett. a) e dunque, se, fin dall origine avessero assunto valenza fiscale le qualificazioni, le imputazioni temporali e le classificazioni IAS/IFRS. In questa categoria, in generale e salvo quanto vedremo in appresso, rientrano tutti i disallineamenti relativi alle operazioni soggette al regime transitorio di cui si occupa l art. 15, comma 1 del decreto. Per essi il decreto consente due modalità alternative di riallineamento: E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione 1) il riallineamento della totalità delle differenze positive e negative (art. 15, comma 4 del decreto). In questo caso, l eventuale saldo algebrico positivo di tali differenze è soggetto a tassazione separata ai fini dell IRES, dell IRAP e delle relative addizionali con aliquota ordinaria. Se il saldo algebrico è negativo, il decreto dispone che il relativo importo possa essere scomputato dall imponibile in cinque quote costanti, a partire dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ossia, nella normalità dei casi, a partire dal ) il riallineamento delle sole differenze relative a singole fattispecie (art. 15, comma 5 del decreto). In alternativa, l opzione può anche essere esercitata limitatamente a singole fattispecie che la norma definisce come componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura 3. In questo caso, l eventuale saldo algebrico positivo delle differenze relative alle singole fattispecie è soggetto ad imposta sostitutiva dell IRES e dell IRAP (e delle relative addizionali) con l aliquota del 16 per cento; l eventuale saldo negativo, invece, rimane indeducibile. Un secondo e diverso regime di riallineamento riguarda la tipologia delle divergenze tra valori civili e valori fiscali riconducibili alle disposizioni dell art. 13, commi 2, 5 e 6 del d.l.vo n. 38 del 2005; disposizioni che, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (First Time Adoption), hanno consentito di iscrivere maggiori valori dell attivo, a fronte di costi fiscalmente già dedotti, in regime di neutralità oppure di mantenere criteri fiscali di valutazione non più ammessi ai fini civilistici (art. 15 comma 3, lett. b). Per questa categoria di divergenze è prevista l applicazione, rispettivamente, del regime opzionale già disciplinato dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1 comma 48 della legge n. 244 del 2007) per l affrancamento delle differenze derivanti dalle deduzioni extracontabili previste dall art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge finanziaria per il 2008 e del 3 Questa ipotesi tiene conto delle difficoltà che si possono incontrare nella ricostruzione della totalità delle differenze tra valori civilistici e fiscali derivanti dalla diversa rilevanza assunta in passato dagli IAS. 6

7 regime introdotto dall art. 81 del decreto legge n. 112 del 2008 per i beni fungibili del magazzino, che ha imposto alle imprese del settore petrolifero di adottare per tali beni il criterio Fifo o il costo medio ponderato. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione In linea generale, perciò, per quanto riguarda il primo caso (cioè il ripristino in sede di First Time Adoption di maggiori costi dedotti), le imprese possono ottenere il riallineamento corrispondendo, in un unica soluzione, un imposta sostitutiva dell IRES e dell IRAP con aliquota progressiva dal 12 al 16 per cento (il 12 per cento fino a concorrenza dell importo di cinque milioni di euro, il 14 per cento sulla parte eccedente fino a concorrenza di 10 milioni di euro e il 16 per cento sulla parte che eccede i 10 milioni di euro). Si tratta, in particolare, della medesima imposta progressiva prevista dall art. 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007, per le rettifiche di valore indicate nel quadro EC, con la principale differenza che tali imposte corresponsione devono essere corrisposte in un unica soluzione anziché in tre rate. Anche in questa fattispecie, inoltre, così come per il riallineamento delle differenze da quadro EC, il riconoscimento fiscale dei valori affrancati decorre dallo stesso periodo d imposta in cui avviene il versamento e viene meno retroattivamente nel caso in cui i beni riallineati vengano realizzati prima del quarto esercizio successivo a quello in cui sia stata esercitata l opzione per il riallineamento (si tratta della cosiddetta recapture). Nel secondo caso, e, cioè, qualora le divergenze da First Time Adoption riguardino beni fungibili, il decreto fissa regole parzialmente diverse e mutuate dalla disciplina per il passaggio dal criterio Lifo a quello Fifo (o del costo medio ponderato) prevista dal citato art. 81 del decreto legge n. 112 del L imposta sostitutiva si applica con aliquota unica del 16 per cento e, in caso di svalutazione o riduzione delle giacenze dei beni riallineati, si rendono operanti le disposizioni antielusive previste dal medesimo art. 81 del decreto legge n. 112 del 2008 (cd. Robin Hood Tax per le imprese del settore petrolifero). La previsione di due regimi di riallineamento alternativi quello della lett. a) e quello della lett. b) dell art. 15 comma 3 del decreto legge n. 185 del 2008 risponde ad una precisa ratio che ne delimita il rispettivo ambito di applicazione. In linea di principio anche le differenze emerse in sede di FTA, indicate nel comma 3, lettera b), dell art. 15 in esame, avrebbero potuto essere ricomprese sotto la lett. a), ossia tra le differenze che non si sarebbero determinate se l impostazione di bilancio IAS avesse trovato ab origine rilevanza fiscale. La norma, invece, ha distinto dal novero delle differenze che derivano dal recepimento dell impostazione IAS, le fattispecie che potevano ricadere per natura e caratteristiche in altre discipline già presenti nell ordinamento, ed, in particolare, le fattispecie riconducibili, per l appunto, al regime di affrancamento delle 7

8 deduzioni extracontabili (art. 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007) o dei maggiori valori iscritti sui beni di magazzino (art. 81 del decreto legge n. 112 del 2008). Si è inteso, in tal modo, evitare arbitraggi e possibili discriminazioni derivanti dall applicazione di tali altre discipline concorrenti, espungendo le fattispecie anzidette dalla categoria generale della lett. a) (e cioè dalle differenze che non si sarebbero generate in caso di applicazione ab origine dell impostazione IAS), riconducendole ad un regime di riallineamento analogo anche se, come vedremo, non del tutto coincidente a quello previsto da tali altre discipline 4. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione In particolare, la prima tipologia di differenze si è venuta a determinare sia a seguito delle deduzioni operate in via extracontabile fino al periodo di imposta 2007, tramite l attivazione del quadro EC della dichiarazione, sia in sede di prima adozione dei principi contabili internazionali (First Time Adoption), che molte imprese seguendo le indicazioni dell Agenzia delle entrate hanno effettuato senza ricorso al quadro EC della dichiarazione. La legge finanziaria per il 2008 aveva consentito di affrancare i disallineamenti derivanti dalle deduzioni extracontabili con un apposita disciplina (art. 1 comma 48 della legge n. 244 del 2007) mentre nulla aveva disposto in relazione alle differenze di analoga natura emerse in sede di FTA. Il decreto, quindi, equipara le due fattispecie disponendo che in entrambi i casi trova applicazione il medesimo regime di affrancamento. In questa logica si inserisce anche il comma 12-bis dell art. 15, il quale stabilisce che l opzione per il riallineamento ai sensi dell art. 1 comma 48 della legge n. 244 del 2007 (riallineamento delle differenze che derivano dalle deduzioni extracontabili) si considera validamente esercitata anche per riallineare i maggiori valori contabili emersi in sede di First Time Adoption per effetto dell art. 13 commi 2, 5 e 6 del d.l.vo n. 38 del Con questa norma di natura interpretativa, il decreto completa la disciplina del riallineamento per i soggetti IAS adopter e convalida la condotta delle imprese che abbiano già inserito tali differenze da FTA nel quadro EC ed abbiano conseguentemente già applicato (o intendano applicare) la relativa disciplina di riallineamento, come ha auspicato nelle circolari n. 69 del 2005 e n. 22 del In questo senso, devono essere lette sia la precisazione contenuta nella stesso art. 15, comma 3, lett. a) che esclude dalla categoria ivi delineata le differenze da quadro EC e da (First Time Adoption) FTA ; sia la previsione introdotta nel comma 12-bis dell art. 15 del decreto, secondo cui il regime di riallineamento dell art. 1, comma 48 della legge n. 244 del 2007 (sulle deduzioni extracontabili) si considera applicabile anche per il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi in sede di First Time Adoption. Con quest ultima disposizione viene riconosciuta legislativamente l identità dei due fenomeni, già desumibile in via interpretativa (come da noi rilevato nelle nostri circolari n. 69 del 2005 e n. 22 del 2008) 8

9 Quanto ai beni fungibili, ricordiamo che l art. 13, comma 2 del d.l.vo n. 38 del 2005 consentiva di conservare, su opzione, la valutazione fiscale dei beni al criterio Lifo anche in caso di adozione ai fini civilistici del criterio Fifo o del costo medio ponderato. Anche in questo caso si è fatto riferimento ad una legge specifica (quella delineata dal decreto legge n. 112 del 2008 per le imprese del settore petrolifero), al fine di applicare la medesima disciplina. In questa logica appare chiaro che il regime di riallineamento della lett. b) viene ad assumere una valenza preminente, nel senso che le fattispecie che presentano i caratteri indicati dal comma 3, lett. b) dell art. 15 possono essere riallineate solo in applicazione dei tale regime anche ove presentino, in ipotesi, i requisiti per rientrare altresì nell ambito della lett. a) del medesimo articolo. 5 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione Sempre in considerazione della ratio istitutiva del regime di riallineamento facoltativo di queste differenze, merita sottolineare che mentre il regime di riallineamento della lett. a) riguarda solo le differenze tra valori civili e fiscali che presentano i requisiti che le farebbero soggiacere al regime transitorio dell art. 15, comma 1 con esclusione comunque di quelle espressamente trasferite sotto la disciplina della lett. b) quello della lett. b) ha un ambito applicativo autonomo che, in considerazione delle cennate finalità, esula evidentemente dai limiti dell art. 15, comma 1, del decreto n. 185 del Il regime transitorio delle nuove regole di determinazione dell imponibile per i soggetti IAS adopter: art. 15, comma 1, del decreto legge n. 185 del Le modifiche introdotte dalla legge n. 244 del 2007 Come detto, per le imprese che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, la legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008), ha introdotto un regime più stringente di derivazione dell imponibile dalle risultanze di bilancio. In particolare (cfr. la circolare n. 53 del 2008): 5 Questo aspetto assume particolare importanza, come vedremo, per le imprese che, ai sensi delle disposizioni della lett. a), intendano esercitare l opzione per il riallineamento con il metodo del saldo globale, ossia sulle generalità delle differenze tra valori civili e fiscali: da tale riallineamento vanno, infatti, comunque espunte le fattispecie rientranti nell ambito applicativo della lettera b). 9

10 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione 1) con la riformulazione dell art. 83 del TUIR è stato sancito il principio della diretta rilevanza, anche in deroga alle altre disposizioni del TUIR, dei criteri di qualificazione, di imputazione temporale e di classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali. In tal modo, il legislatore ha superato la precedente impostazione che attribuiva rilevanza fiscale alle qualificazioni giuridico-formali dei fatti gestionali in favore della scelta di recepire le rappresentazioni del bilancio IAS ispirate al principiocardine della prevalenza della sostanza sulla forma, anche se divergenti dalle prime. Il recepimento dell impostazione di bilancio IAS non si è tuttavia esteso alle vicende valutative (come quelle degli ammortamenti e dell appostazione dei fondi rischi, ecc.), che sono invece rimaste soggette ai vincoli della disciplina fiscale. La legge n. 244 del 2007 ha poi demandato ad un apposito decreto di individuare le regole per attuare questo nuovo regime, con la specifica finalità di evitare, in particolare, salti o duplicazioni d imposta nella sua adozione e nei rapporti tra imprese IAS e imprese non IAS. Il decreto è stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (decreto ministeriale n. 48 del 1 aprile 2009 in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2009) 6. 2) con un secondo ordine di interventi, è stata rivisitata la disciplina fiscale relativa alla valutazione e alla tassazione dei proventi degli strumenti finanziari, raccordandone il regime impositivo con la loro classificazione nei vari portafogli di bilancio. In quest ottica, la legge n. 244 del 2007 ha innanzitutto sostituito il precedente criterio di identificazione degli strumenti finanziari da considerare, ai fini fiscali, come immobilizzazioni finanziarie 7, con una definizione più lineare che ricomprende tra le immobilizzazioni finanziarie tutti gli strumenti detenuti da soggetti IAS adopter che non facciano parte del comparto di trading 8. Il regime fiscale delle partecipazioni detenute da soggetti IAS adopter, inoltre, è stato rivisto sulla base della fondamentale distinzione tra titoli partecipativi immobilizzati e titoli partecipativi non immobilizzati (ossia inclusi nel portafoglio di trading). Da una parte, per le partecipazioni immobilizzate, sono state mantenute l irrilevanza fiscale delle plus/minusvalutazioni, e 6 Il decreto è quindi entrato in vigore il 30 maggio 2009, anche se, recando norme di attuazione e di coordinamento delle disposizioni delle legge finanziaria 2008 entrate in vigore a partire dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, dovrebbe trovare applicazione per ovvi motivi logici e sistematici con la medesima decorrenza. 7 L individuazione dei titoli qualificabili come immobilizzazioni finanziarie era disciplinata dall art. 11, comma 2, del d.l.vo n. 38 del 2005, secondo il quale, per i soggetti IAS-adopter dovevano considerarsi immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e di collegamento, nonché gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza e quelli disponibili per la vendita. Tale disposizione aveva causato problemi applicativi già descritti nella nostra circolare n. 13 del Nell art. 85, comma 3-bis, del TUIR è ora previsto che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. 10

11 in presenza di determinati requisiti, la sostanziale detassazione delle plus/minusvalenze da realizzo e dei relativi dividendi. Dall altra parte, invece, per le partecipazioni di trading è stata prevista l integrale rilevanza ai fini fiscali di tutte le relative componenti di reddito (sia che si tratti di plus/minusvalutazioni, che di plus/minusvalenze rectius di ricavi da realizzo ovvero di dividendi), nell ottica di garantire una gestione più semplice di un portafoglio tendenzialmente caratterizzato da un elevato numero di transazioni. Quanto agli altri strumenti finanziari diversi dai titoli partecipativi, il legislatore ha apportato ulteriori innovazioni che si ispirano anch esse ad una maggiore aderenza all impostazione di bilancio IAS provvedendo, in particolare, alla: E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione a) eliminazione delle soglie minime per la deducibilità della svalutazione dei titoli obbligazionari di trading (cfr.: comma 4-bis dell articolo 94 del TUIR) e dei derivati (cfr.:articolo 112, comma 3-bis, del TUIR); b) eliminazione delle soglie minime per la deducibilità della svalutazione dei titoli obbligazionari immobilizzati e previsione, per tali titoli, dell irrilevanza fiscale delle plus/ minusvalutazioni rilevate direttamente a patrimonio netto (cfr.: articolo 110, comma 1- bis, lett. a), del TUIR); c) introduzione di una regola di rilevanza fiscale della valutazione delle passività finanziarie (cfr.: articolo 110, comma 1-ter, del TUIR) 9. La stessa legge n. 244 del 2007 ha stabilito, inoltre, che le modifiche sopra indicate si rendono applicabili a partire dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, senza però disciplinare in forma esplicita le regole da osservare nel regime transitorio. Si è, quindi, posto il problema del trattamento da riservare alle operazioni in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, e, più in particolare, alle operazioni che siano già state assoggettate alle regole vigenti prima del cambiamento di regime e che continuino a produrre effetti, ai fini della determinazione dell imponibile, in futuro. Per esse, infatti, la successione di norme impositive di diverso tenore avrebbe potuto dar luogo a fenomeni di doppia tassazione o di doppia deduzione. 9 Nella circolare n. 33/E l Agenzia delle entrate precisa correttamente che, nonostante la lettera della norma faccia generico riferimento alla valutazione delle passività, il riconoscimento fiscale delle valutazioni in parola deve intendersi riferito esclusivamente alle passività di natura finanziaria. In effetti, secondo gli IAS/IFRS e differentemente dai principi contabili tradizionali, solo le passività finanziarie sono suscettibili di valutazione al fair value al pari degli strumenti finanziari dell attivo (si veda, al riguardo, la relazione illustrativa alla legge finanziaria per il 2008). 11

12 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione A riprova di ciò, si consideri, a titolo esemplificativo, l ipotesi dei cosiddetti ricavi di affiliazione, ossia dei corrispettivi versati per ottenere una serie di prestazioni in un rapporto associativo o di durata (es. i ricavi per l attivazione di servizi telefonici) che gli IAS rappresentano ripartendoli tra i vari esercizi della fornitura (IAS 18). Per tali corrispettivi, la disciplina fiscale antecedente alle modifiche dell art. 83 del TUIR aveva riguardo unicamente all ultimazione della prestazione di allacciamento alla rete ed imputava quindi l intero ricavo nel primo esercizio 10. Il nuovo principio di derivazione dell art. 83 TUIR recepisce invece la ripartizione del corrispettivo in più esercizi. In considerazione di ciò, è evidente che, per i ricavi di affiliazione eventualmente conseguiti nel 2007, la successione delle due discipline impositive avrebbe potuto dar luogo ad un fenomeno di doppia tassazione (cumulandosi la tassazione dell intero ricavo già avvenuta del 2007 con quella delle successive quote imputate in bilancio a partire dal 2008). Sempre a titolo esemplificativo, un ipotesi inversa è invece quella dell acquisto di un bene con pagamento differito, fattispecie che gli IAS/IFRS riqualificano come una operazione di acquisto associata ad un finanziamento che comporta l iscrizione in bilancio del corrispettivo attualizzato e l imputazione dei relativi interessi pro rata temporis. In tal caso, le regole fiscali vigenti fino all entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge n. 244 del 2007 consideravano l operazione, come un acquisto da imputare integralmente nel periodo di imposta del suo perfezionamento mentre quelle intervenute successivamente attribuiscono rilievo all impostazione di bilancio. Conseguentemente, per un acquisto effettuato nel 2007, la successione di discipline diverse avrebbe potuto generare una doppia deduzione perché ad esempio, nel caso in cui il bene sia stato venduto nel corso dello stesso anno (il 2007) senza accollo del debito da parte dell acquirente, alla rilevanza dell intero costo di acquisto (al netto degli ammortamenti) ai fini della quantificazione della minore plusvalenza imponibile si sarebbe aggiunta quella degli interessi passivi successivamente imputati in bilancio a partire dal In ordine a questo delicato aspetto, legato al transito dalla vecchia alla nuova disciplina, già in sede di recepimento dell impostazione IAS si sarebbe potuto, in ipotesi, stabilire un riallineamento obbligatorio alle risultanze dal bilancio. Questa soluzione, tuttavia, non è stata adottata in quanto avrebbe richiesto che fossero individuate esattamente tutte le fattispecie in cui la norma fiscale attribuisce rilevanza fiscale ai componenti reddituali che derivano dalle qualificazioni di bilancio IAS e tale 10 Cfr. in tal senso la risoluzione dell Agenzia delle entrate n. 217/E del

13 esaustiva individuazione si rivela tuttora non agevole. Inoltre, già durante i lavori della commissione ministeriale di studio della disciplina fiscale degli IAS/IFRS (rectius dei criteri di adeguamento della disciplina di determinazione del reddito ai principi contabili internazionali) era emerso l intendimento di evitare che l introduzione del nuovo regime di più stretta derivazione dell imponibile dalle categorie IAS, potesse dar luogo a deduzioni o a carichi impositivi immediati per le divergenze tra valori civili e fiscali accumulatesi in passato. Per questi motivi, dunque, la legge finanziaria n. 244 del 2007 già sembrava orientata a risolvere la questione attraverso il mantenimento delle regole previgenti per le operazioni in corso di svolgimento, nell ottica di continuare a gestire le rappresentazioni di bilancio prive di rilevanza fiscale in regime di doppio binario. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione In questo senso depone la previsione contenuta nell art. 1, comma 60, lett. a) della legge n. 244 del 2007, secondo cui il recepimento degli IAS/IFRS ai fini fiscali non deve dar luogo a fenomeni di doppia tassazione o di doppia deduzione. Ma, soprattutto, è prova di questo indirizzo l aver stabilito che nel caso in cui i principi contabili internazionali dovessero essere adottati successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 per le imprese, cioè, che passeranno agli IAS in futuro continuano ad applicarsi le disposizioni dell art. 13 del d.l.vo n. 38 del 2005 (art. 1, comma 59, della legge n. 244 del 2007) che, come è noto, sanciscono la neutralità di questo passaggio. Evidentemente, la conferma dei criteri di neutralità in relazione all ipotesi di futuro passaggio ai principi contabili internazionali da parte dei soggetti non IAS, induce a ritenere che nell ottica della citata legge n. 244 del 2007, anche per i soggetti che già li avessero adottati intento analogo, e cioè quello di continuare a gestire in doppio binario i disallineamenti che già si erano prodotti nel sistema del d.l.vo n. 38 del 2005, pur vigendo il nuovo principio di derivazione dagli IAS (cfr. la circolare n. 53 del 2008) L art. 5 del decreto attuativo 1 aprile 2009, n. 48 ha ribadito che i criteri di neutralità dell art. 13 del d.l.vo n. 38 del 2005 continuano ed operare anche in sede di futura adozione degli IAS. 12 In termini più chiari, la disciplina transitoria delineata dal decreto legge n. 185 del 2008 sembra rispondere ad una pluralità di esigenze. In primo luogo, si è inteso evitare di imporre un riallineamento obbligatorio perché oltre alle difficoltà tecniche da affrontare, ciò avrebbe comportato per le imprese immediate tassazioni o deduzioni in relazione a vicende gestionali del passato. Partendo da questa scelta di base, il legislatore avrebbe comunque potuto prevedere l applicazione delle regole nuove, basate sul principio di derivazione rafforzata dagli IAS/FRS a partire dal periodo di imposta Una opzione del genere, tuttavia, in molti casi avrebbe dato luogo a fenomeni di doppia tassazione/deduzione o a salti di imposta in relazione alle operazioni ancora in corso di svolgimento a causa dell avvicendamento di regimi impositivi disomogenei. Proprio per evitare questi effetti, la scelta compiuta con il decreto in commento è stata quella di mantenere, per le operazioni pregresse, l impostazione precedente, basata sulle qualificazioni giuridico-formali. Per la verità, questo obiettivo avrebbe potuto essere conseguito anche limitandosi a prevedere una gestione in regime transitorio delle sole differenze nel frattempo emerse tra 13

14 L art. 15, comma 1, del decreto n. 185 in esame coglie, dunque, le indicazioni della legge finanziaria per il 2008 esplicitandole in un regime transitorio più articolato. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione In particolare, il comma 1 dell art. 15 stabilisce innanzitutto che le modifiche introdotte dall art. 1, commi 58, 59, 60 e 62 della legge n. 244 del 2007 esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati a partire dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con l eccezione dell eventuale anticipato recepimento dell impostazione IAS in base all art. 1, comma 61, secondo periodo, della legge n. 244 del Il decreto conferma, così, che le innovazioni della legge finanziaria per il 2008 che abbiamo prima ricordato, in linea di principio, hanno decorrenza dal periodo di imposta 2008, salvo l ipotesi in cui l impostazione IAS sia stata già assunta ai fini fiscali anche in passato così come consentito dalla c.d. clausola di salvaguardia prevista dalla medesima legge finanziaria n. 244, che come vedremo meglio oltre (par ) ha convalidato i comportamenti dei contribuenti che si fossero in passato già uniformati al principio di derivazione dagli IAS/IFRS. Il medesimo comma 1 dell art. 15 prosegue, inoltre, affermando che tuttavia, continuano ad essere assoggetti alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio (quello successivo all esercizio in corso al 31 dicembre 2007) e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate ed imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni ed imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell esercizio in corso al 31 dicembre In questa seconda parte del comma 1, quindi, la norma definisce il regime transitorio valevole per le operazioni ancora in corso di svolgimento, garantendo una continuità di applicazione delle regole vigenti prima delle modifiche intervenute con la legge finanziaria per il Identificazione delle operazioni pregresse Come emerge dal testo normativo, il decreto, nel definire l ambito applicativo del regime transitorio, si riferisce sia alle operazioni diversamente qualificate, imputate temporalmente o classificate in bilancio da parte degli IAS rispetto al bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali, sia alle operazioni oggetto di diverse regole di valutazione. In tal modo, la norma tiene conto del fatto che, come detto, le novità recate dalla legge finanziaria per il 2008 ai fini della determinazione dell imponibile dei valori civili e valori fiscali (e non l assoggettamento della totalità degli effetti delle operazioni pregresse alle regole previgenti), ma ciò avrebbe richiesto un corredo di regole analitiche di non agevole individuazione (cfr. nota 38). 14

15 soggetti IAS adopter riguardano sia la nuova formulazione dell art. 83 del TUIR (che recepiscono le qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni di bilancio), sia le modifiche in tema di valutazione degli strumenti e delle passività finanziarie. In questo contesto, una prima questione sulla quale occorre fermare l attenzione attiene al concetto stesso di operazione pregressa interessata dal regime transitorio, cui la norma fa riferimento. In effetti, il termine operazione è generico e, astrattamente, è riferibile a tutti i fatti gestionali suscettibili di concorrere alla formazione dell imponibile. L Agenzia delle entrate, sul punto, fornisce una prima importante precisazione. In particolare, la circolare n. 33/E chiarisce che, ai fini che qui interessano, devono considerarsi rilevanti i soli fatti gestionali per i quali si realizzino le seguenti condizioni: E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione a) che si tratti di operazioni per le quali i principi contabili internazionali (così come recepiti ai fini fiscali dalla legge finanziaria per il 2008) prevedono una qualificazione, classificazione, imputazione temporale o valutazione diversa rispetto a quella prevista dalle disposizioni del TUIR vigenti al momento in cui le operazioni sono state compiute; b) che si tratti di operazioni iniziate entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e che, ai fini fiscali, continuino a produrre effetti reddituali e patrimoniali nei periodi di imposta successivi; c) che si tratti di operazioni che, in relazione agli ulteriori effetti prodotti nel tempo in mancanza di un regime transitorio subirebbero l applicazione di regole impositive discordanti con quelle pregresse, dando luogo a fenomeni di tassazione anomala (doppie deduzioni, doppie tassazioni o salti di imposta). Pur con questa definizione comune, la stessa circolare dell Agenzia evidenzia che il regime transitorio delle operazioni per le quali il recepimento degli IAS/IFRS comporta una diversa qualificazione (imputazione temporale e classificazione) 13 presenta aspetti applicativi differenti rispetto a quelli delle operazioni soggette a diverse regole di valutazione. È quindi utile esaminare distintamente le operazioni diversamente qualificate e le operazioni diversamente valutate. 13 Nella generalità dei casi le modifiche apportate al TUIR nel senso di una più stretta derivazione dall impostazione IAS hanno comportato l attribuzione di una diversa qualificazione ai fatti gestionali e, come conseguenza di ciò, ad una diversa classificazione ed imputazione dei relativi componenti reddituali e patrimoniali. È, infatti, assai rara l eventualità di poter riscontrare casi di diversa imputazione temporale e di classificazione che non dipendano da una diversa qualificazione dell operazione. 15

16 Con riguardo alle operazioni diversamente qualificate, l Agenzia fornisce una serie di esemplificazioni, esaminando le fattispecie dei ricavi di attivazione, della cartolarizzazione di crediti e delle operazioni di leasing finanziario. Qui di seguito proponiamo anche altre ipotesi, fermo restando che si tratta di una rassegna a titolo meramente esemplificativo, che non esaurisce il novero delle operazioni interessate dal regime transitorio : E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione 1) vendita con incasso differito: in base allo IAS 18, la vendita è stata rilevata contabilizzando come ricavo il valore attualizzato del corrispettivo (fair value) ed imputando la differenza ad interessi attivi che maturano pro rata temporis; secondo le regole del TUIR, invece, è stato qualificato come ricavo l intero corrispettivo negoziale che si considera, pertanto, conseguito al momento in cui si verifica l effetto traslativo ovvero al momento di ultimazione della prestazione di servizi (art. 109, comma 2 del TUIR). In questo caso siamo di fronte ad una disomogeneità di trattamento che potrebbe avere ripercussioni sugli esercizi futuri e che, se non gestita in regime di doppio binario, darebbe luogo ad una doppia tassazione ) vendite accompagnate da opzioni di put call: se al venditore è stata riservata una call option per riacquistare oppure se il compratore ha acquisito una put option per rivendere e se queste opzioni saranno probabilmente esercitate (perché in the money), secondo i principi contabili internazionali l operazione è stata qualificata non come una vendita bensì come un finanziamento o una locazione (IAS 18); in base al TUIR, invece, la vendita è stata considerata già conclusa. Di qui la disomogeneità di trattamento ancora presente al termine del 2007 da continuare a seguire in regime di doppio binario. 3) vendite con garanzie tali da determinare un coinvolgimento del venditore ancora rilevante: se il venditore ha garantito un rendimento del bene significativo rispetto al suo fair value (come in talune vendite immobiliari con garanzia di rendita) non ha trasferito tutti i rischi ed i benefici connessi al bene. 14 In assenza di un regime transitorio, infatti, a fronte dell integrale tassazione del corrispettivo negoziale già avvenuta nel 2007, a partire dal 2008 si verrebbe ad assoggettare nuovamente a tassazione la quota di tale corrispettivo riqualificata come interessi attivi in base agli IAS/IFRS. 15 Come messo in evidenza dalla relazione allo schema di decreto attuativo e nella circolare n. 53 del 2008, si tratta di un problema di qualificazione in quanto i principi contabili internazionali attribuiscono all atto gestionale una natura differente rispetto al suo contenuto giuridico formale. L atto unitario di compravendita, in base agli IAS, è scomposto in due rapporti negoziali diversi (la compravendita in senso stretto ed il rapporto di finanziamento). 16

17 L operazione, perciò, non è stata rappresentata come una vendita in base agli IAS (IAS 18) mentre è stata già considerata tale secondo le norme del TUIR. Di questa diversa qualificazione dovrà tenersi conto anche per escludere la rilevanza fiscale delle successive vicende reddituali del bene che saranno eventualmente rilevate ai fini civilistici. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione 4) acquisto di obbligazioni proprie e rivendita in esercizi successivi: secondo un orientamento seguito da molte imprese, l acquisto è stato contabilizzato come rimborso delle obbligazioni emesse e con la rilevazione a conto economico del differenziale tra prezzo di acquisto e valore nominale (IAS 32), mentre ai fini fiscali è stato considerato come un acquisto di titoli 16. Sembra logico che questo trattamento disomogeneo debba essere gestito in regime di doppio binario anche in sede di successiva rivendita delle obbligazioni che gli IAS considerano come una riemissione del prestito. Infatti, l acquisto ha generato componenti reddituali di bilancio che ancora attendono di assumere rilevanza fiscale e, dunque, l operazione non ha esaurito i propri effetti Per la verità, su tale fattispecie sono state avanzate anche tesi interpretative difformi, nel senso di riconoscere in assenza di disposizioni espresse del TUIR le qualificazioni IAS anche ai fini fiscali. Peraltro, si tratta di tesi che potevano avere una qualche validità interpretativa prima delle modifiche recate dalla legge finanziaria per il 2008, allorquando sulla rilevanza fiscale delle qualificazioni IAS sussistevano legittimi dubbi in un senso e nell altro. Comunque sia, le imprese che avessero attribuito rilevanza fiscale alle qualificazioni di bilancio delle operazioni pregresse all entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 non dovrebbero incontrare particolari problemi, in considerazione della citata clausola di salvaguardia di cui all art.1, comma 61 della medesima legge. 17 Si ipotizzi, ad esempio, che un impresa, nel 2007, abbia acquistato obbligazioni proprie del valore nominale di 100 per il corrispettivo 110: l operazione è stata rappresentata nel bilancio IAS rilevando una riduzione del debito di 100 ed una componente negativa di conto economico di 10, mentre è stata considerata ai fini fiscali come acquisto di titoli per 110. Si assuma, ora, che i titoli in questione vengano rivenduti nel 2009 per 130 e che l impresa esponga questo realizzo nel bilancio IAS come una nuova emissione dei titoli obbligazionari per 130, ossia per un importo al di sopra del loro valore nominale. Se si continuasse a seguire la disciplina fiscale vigente fino al 2007, la rivendita dei titoli genererebbe una plusvalenza imponibile di 20 (da assoggettare a tassazione anche se non imputata al conto economico). Il passaggio diretto agli IAS, invece, farebbe emergere materia imponibile per 30 poichè l emissione dei titoli al di sopra della pari genererebbe una corrispondente riduzione degli interessi passivi imputati in bilancio fino al rimborso dei titoli. Per effetto della successione di regole impositive disomogenee, in mancanza di un regime transitorio la componente negativa di 10 non dedotta nel 2007 che in base alla vecchia impostazione aveva incrementato il valore fiscale dei titoli e che attendeva di trovare riconoscimento fiscale rimarrebbe definitivamente priva di rilevanza fiscale, dando luogo ad un fenomeno di doppia tassazione. In definitiva, sia il regime fiscale di impostazione giuridica, sia il regime fiscale di impostazione IAS condurrebbero complessivamente, in sé considerati, ad una tassazione di 20, sia pure con regole di imputazione e di qualificazione diverse dei componenti reddituali. La successione nel tempo di questi regimi senza regole transitorie, tuttavia, determinerebbe una doppia tassazione per

18 2.2.2 Come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate nella sua circolare in commento, la finalità del regime transitorio è evitare che la nuova disciplina di derivazione dagli IAS possa ingenerare ripetiamo fenomeni di doppia tassazione o di doppia deduzione nella successione di disposizioni di diverso tenore. Questa ratio della norma dovrebbe costituire un principio guida tanto ai fini dell individuazione delle operazioni incluse nell ambito applicativo del regime transitorio, quanto di quelle da considerarsi ad esso estranee. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione In primo luogo devono considerarsi operazioni escluse, cioè che non rientrano nel novero di quelle che rilevano ai fini dell applicazione del regime transitorio le operazioni che, sia prima che dopo l entrata in vigore del nuovo principio di derivazione dagli IAS/IFRS, sono soggette alle medesime regole impositive (cfr. la relazione illustrativa al decreto): in particolare, si tratta delle ipotesi sottratte all art. 15, comma 1 in quanto le divergenze tra valori civili e fiscali sono strutturali (o a regime ). È chiaro, infatti, che se vi è continuità nell applicazione di una medesima regola di disallineamento dalle risultanze di bilancio non si pone alcun problema di natura transitoria. Si pensi, a titolo di esempio, alle plus ed alle minusvalenze da fair value iscritte sulle immobilizzazioni in applicazione del revaluation model (IAS 16 e IAS 38), oppure alle plus ed alle minus valutazioni da fair value dei derivati di copertura cash flow hedge (IAS 32), fiscalmente irrilevanti sia prima che dopo le modifiche all art. 83 del TUIR 18. Naturalmente, come messo in rilievo dall Agenzia, rientrano in questo ambito anche le differenze relative ai marchi ed all avviamento, tenuto conto che per i soggetti IAS adopter, gli ammortamenti non stanziati in bilancio che fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 potevano trovare riconoscimento fiscale tramite l attivazione del quadro EC continuano ad essere deducibili in via extracontabile ai sensi dell art. 103-bis del TUIR 19. Altro esempio tipico di differenze strutturali è poi quello dell ammortamento di 18 In effetti, la formulazione letterale dell art. 15 comma 1 è ampia e tale da ricomprendere, astrattamente, anche queste operazioni. Per esse, tuttavia, non si pone un reale problema di applicazione della disciplina transitoria dal momento che la gestione in doppio binario dei valori civili e fiscali continua ad essere stabilita da specifiche norme impositive ed è, dunque, una realtà definitiva. A riprova di ciò, le disposizioni successive dell art. 15, come vedremo, precisano che le divergenze che possono continuare a prodursi anche dopo le modifiche apportate all art. 83 del TUIR in linea generale sono escluse dall opzione per il riallineamento. 19 Va peraltro messo in evidenza che l esclusione dalla disciplina transitoria comporta l impossibilità di accedere al regime di riallineamento di cui all art. 15, comma 3 lett. a) ma non impedisce lo vedremo meglio in seguito di fruire del riallineamento di cui all art. 15, comma 3 lett. b), poichè quest ultimo regime come abbiamo già evidenziato in premessa ha un ambito di applicazione autonomo e finalità peculiari. Infatti, nella stessa circolare n. 33/E l Agenzia riconosce, correttamente, che l iscrizione di un maggior valore di avviamento (o di marchi) in sede di First Time Adoption rientra comunque nelle ipotesi di riallineamento della lett. b). 18

19 beni materiali in misura superiore al coefficiente tabellare tenuto conto che il recepimento dell impostazione contabile IAS salvo eccezioni (cfr. le nuove disposizioni in tema di strumenti finanziari) non si estende alle valutazioni, che sono ancora soggette ai vincoli del TUIR. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione Inoltre, lo stesso art. 15 specifica che sono escluse dal regime transitorio in quanto normalmente già caratterizzate da valori civili e fiscali coincidenti le operazioni soggette alla clausola di salvaguardia di cui all art. 1, comma 61 della legge n. 244 del L esclusione si spiega in ragione del fatto che, nei casi in cui l impostazione del bilancio IAS in virtù della clausola di salvaguardia sia stata già assunta come base di computo dell imponibile IRES, la rilevanza di tale impostazione così come recepita dal nuovo art. 83 del TUIR non comporta l applicazione di regole nuove e, dunque, non possono verificarsi ipotesi di doppia tassazione o di doppia deduzione. Per altre operazioni, viceversa, la soggezione o meno al regime transitorio presenta margini di incertezza sui quali conviene soffermare l attenzione. In primo luogo, sembrerebbe logico ritenere, conformemente alla ratio della disciplina in commento, che dovrebbero essere escluse dal regime transitorio le operazioni che non soddisfano pienamente i requisiti che la stessa Agenzia considera qualificanti agli effetti dell art. 15, comma 1: si tratta, in particolare, delle operazioni per le quali non può verificarsi l eventuale insorgenza di fenomeni di tassazione anomala (doppia imposizione, doppia tassazione o salti di imposta) nel passaggio dalla precedente alla nuova disciplina fiscale di più stretta aderenza agli IAS. Una prima ipotesi, ad esempio, è quella delle operazioni diversamente qualificate dai principi contabili internazionali rispetto alle precedenti qualificazioni giuridico-formali che abbiano già prodotto effetti reddituali in passato e continuino a produrli in futuro, ogniqualvolta tali diverse qualificazioni abbia dato luogo, al termine dell esercizio in corso al 31 dicembre 2007, alla rilevazione di componenti quantitativamente equivalenti (anche se di diversa natura) rispetto a quelle che sarebbero emerse qualora l impostazione IAS/IFRS avesse assunto rilevanza fiscale fin dall origine. Se, infatti, nonostante la diversa qualificazione, l operazione ha fatto registrare i medesimi effetti sull imponibile, non vi sono flussi reddituali che abbiano ricevuto in passato un 20 Abbiamo già ricordato che tale disposizione faceva salvi i comportamenti adottati in applicazione degli IAS/IFRS anche per gli esercizi antecedenti a quello di entrata in vigore delle modifiche introdotte all art. 83 del TUIR, convalidando la condotta di chi avesse nel frattempo già recepito l impostazione dei principi contabili internazionali ed avesse continuato ad attenersi in modo coerente a tale impostazione fino all entrata in vigore delle modifiche all art. 83 del TUIR. 19

20 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Comunicazione trattamento non coincidente con quello che i successivi flussi si apprestano a ricevere con le nuove regole e non dovrebbero essere perciò ravvisabili i presupposti perché possano verificarsi, in futuro, duplicazioni o salti di imposta tali da giustificare l assoggettamento dell operazione alla disciplina transitoria. Si pensi, ad esempio, all ipotesi dell acquisto di un bene strumentale, nel 2007, con pagamento differito di 1000 che sia stato iscritto, a seguito dell attualizzazione, per 900 (ma con valore fiscale rimasto a 1000). Si ipotizzi ancora che in bilancio siano stati imputati interessi passivi nel 2007 per 16,5 ed ammortamenti per 13,5. In base alla formulazione del TUIR, che riqualificava la fattispecie sul dato giuridico, entrambe le voci sono state considerate indistintamente ai fini fiscali quale imputazione contabile di un ammortamento pari a 30 che essendo compatibile con il coefficiente tabellare applicato al corrispettivo di 1000 ha trovato riconoscimento fiscale. In questo esempio, in definitiva, nel 2007, in luogo della deduzione di ammortamenti per 13,5 ed interessi per 16,5 è stata dedotto uno stesso importo di 30 a titolo di ammortamento 21. È evidente, che qualora, a partire dal 2008, si dia rilevanza agli IAS/IFRS, la somma dei residui importi deducibili a titolo di interessi (100-16,5 = 83,5) e di ammortamenti (900-13,5=886,5) viene a coincidere con il costo non ammortizzato del bene al termine del 2007 ( =970) così come determinato in base all impostazione giuridico-formale. L identità di effetti reddituali verificatisi nel 2007, in pratica, già consente di evitare eventuali doppie tassazioni o doppie deduzioni nel passaggio alle categorie IAS Più precisamente, la norma fiscale (prima delle modifiche della legge finanziaria per il 2008) faceva riferimento ad un bene di 1000 ammortizzabile al 3 per cento e, dunque, consentiva un ammortamento di 30; il dato di bilancio non registra 30 ma un ammortamento di 13,5 e interessi passivi di 16,5: in un ottica interpretativa più volte seguita in passato anche dall Amministrazione, queste componenti, anche se diversamente qualificate possono assurgere nel loro insieme e in quanto riferite al medesimo bene di valore fiscale 1000 a presupposto di imputazione contabile della componente fiscale della quota di ammortamento di Sul piano effettuale, peraltro, in queste ipotesi, la situazione non è dissimile da quella che si verifica in caso di anticipata adozione degli IAS/IFRS ammessa in base alla cd clausola di salvaguardia (art. 1, comma 61 della legge n. 244 del 2007) che è già esplicitamente esclusa dall ambito applicativo dell art. 15 comma 1 del decreto legge 185 del Un esempio tipico in cui può verificarsi una coincidenza quantitativa tra gli effetti reddituali di una medesima operazione è quello degli strumenti finanziari iscritti in bilancio con il criterio del costo ammortizzato. Tale criterio comporta il ricongiungimento in un unica rappresentazione dei rapporti che producono proventi (ad esempio, commissioni attive) ed oneri (ad esempio, commissioni passive e altre spese) in relazione all emissione o all acquisto degli strumenti finanziari. A tal fine i principi contabili internazionali richiedono l esposizione in bilancio degli interessi effettivi (ossia degli interessi calcolati al tasso di rendimento dell operazione che rende il valore attuale dei flussi di cassa uguale al valore di prima iscrizione dello strumento), in luogo di quelli nominali nonchè la svalutazione o la rivalutazione dello strumento in sede di sua prima iscrizione, qualora gli interessi effettivi così calcolati non siano conformi ai tassi di mercato. 20

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