SOLUZIONI DELLA III SESSIONE: PROVA D'ESAME DEL 29 OTTOBRE 1999

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1 SOLUZIONI DELLA III SESSIONE: PROVA D'ESAME DEL 29 OTTOBRE ) Il titolo sintetico costruito attraverso l'acquisto di un option call e la vendita di option put è equivalente: A. all'acquisto di un future; B. a un interest rate swap; C. alla vendita di un option call; D. all'acquisto di un option put. Nei contratti future le parti si impegnano ad adempiere a termine una certa obbligazione a condizioni stabilite al momento della stipula del contratto stesso, riguardanti prezzo, quantità e qualità. Con l'opzione (option) invece a essere ceduto, dietro corresponsione di un premio, è il diritto di vendere o acquistare un certo ammontare di attività finanziarie o reali a un prezzo prefissato. L'opzione può avere scadenza puntuale o periodale: nel primo caso è di tipo "europeo", nel secondo caso è di tipo "americano". Le opzioni si distinguono in "call" e "put": le prime attribuiscono alla parte il diritto di dichiararsi compratore, le seconde di dichiararsi venditore, di una determinata quantità dello strumento finanziario o della merce cui l'obbligazione è riferita ad un prezzo prefissato (strike price). Nel caso di call option, l'opzione verrà esercitata in presenza di un prezzo corrente superiore al prezzo prefissato; nel caso di put option, invece l'opzione verrà esercitata se il prezzo corrente risulterà inferiore allo strike price. Nel nostro caso, presupposto il medesimo strike price, per qualunque livello di prezzo corrente, sicuramente uno dei due titolari avrà interesse a esercitare il proprio diritto di opzione dal momento che se il prezzo sarà superiore allo strike price, verrà esercitata la option call mentre se il prezzo sarà inferiore verrà esercitata la option put. La transazione realizzata produrrà dunque un effetto equivalente all'acquisto di un contratto future. 2) Il "capital asset pricing model" afferma che: A. il rendimento atteso di un'attività rischiosa è pari al rendimento di un'attività priva di rischio maggiorato di un premio per il rischio. Il premio per il rischio è pari alla differenza tra il rendimento del portafoglio di mercato e il coefficiente Beta; B. il rendimento atteso di un portafoglio è pari alla somma dei rendimenti dei titoli in portafoglio; C. il rendimento atteso di un portafoglio è pari al coefficiente Beta di reattività del mercato; D. il rendimento atteso di un'attività rischiosa è pari al rendimento di un'attività priva di rischio maggiorato di un premio per il rischio. Il premio per il rischio è pari alla differenza tra il rendimento del portafoglio di mercato e il tasso di rendimento privo di rischio moltiplicato per il coefficiente Beta. Il "capital asset pricing model" è un modello finanziario elaborato essenzialmente da W. F. Sharpe e J. Lintner. Tale modello sostiene che il valore di un titolo dipende dal grado di rischio che lo connota: tanto più elevato è il rischio, tanto più il titolo deve essere in grado di remunerare adeguatamente l'investitore che lo tratta. Occorre quindi poter "prezzare" il rischio per valutare la bontà di ciascun investimento. Ecco perché quando calcoliamo il rendimento atteso di una attività rischiosa questo non può che essere pari al rendimento di una attività priva di rischio maggiorata di un premio per il rischio (appunto quel "quid pluris" che rende il titolo rischioso appetibile per l'investitore), e cioè: E(Ri)=Rf +ßi(E(Rm)-Rf), dove E(Ri) è il rendimento atteso dell'i-esima attività; Rf è il tasso di rendimento dell'attività certa; ßi è il "beta" dell'i-esima attività ed è dato dal rapporto tra la covarianza del rendimento dell'i-esima attività e il rendimento del portafoglio di mercato e la varianza del rendimento del portafoglio di mercato; E(Rm) è il rendimento atteso del portafoglio di mercato. Il coefficiente ßi è una misura della volatilità dell'i-esimo investimento poiché misura la risposta del rendimento dell'attività i-esima a variazioni del rendimento dell'intero mercato (Vedi: "Dizionario di banca, borsa e finanza", I volume, ed. Ipsoa scuola d'impresa). 3) E' possibile l'emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina di dematerializzazione: A. no, non è possibile; B. sì, e devono essere scelte più società di gestione accentrata; C. sì è possibile, previo consenso della società di gestione accentrata; D. sì, e deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. La dematerializzazione consiste nella sostituzione dell'emissione e circolazione del supporto cartaceo dei titoli con l'emissione e circolazione di sole scritture contabili tenute dall'intermediario. Il titolo quinto del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 detta disposizioni in tema di dematerializzazione: l'articolo 28 delimita l'ambito di applicazione ed al primo comma stabilisce che "gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al titolo quinto, libro quarto del codice civile", e il successivo articolo 29 prevede che "per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina di cui al presente titolo quinto deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari di cui all'articolo 28, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica (...). La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente". 4) Qualora il contraente stipuli un contratto di assicurazione in nome altrui, senza averne il potere: A. il contratto è nullo ab origine; B. il contratto può essere ratificato dall'interessato, ma solo prima della scadenza o del verificarsi del sinistro; C. il contratto può essere ratificato dall'interessato anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro; D. il contratto è inefficace, salvo che si verifichi un sinistro. La presente domanda è stata già proposta nella tredicesima sessione dell'esame: secondo quanto disposto dall'articolo 1890 del codice civile "se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro".

2 5) I sistemi di compensazione e di garanzia su strumenti finanziari derivati possono prevedere l'obbligo per i partecipanti di effettuare versamenti di margini di garanzia. Detti margini: A. possono essere sottoposti ad azioni esecutive da parte dei creditori del singolo partecipante e distratti dalla destinazione prevista; B. non possono essere distratti dalla destinazione prevista né essere sottoposti ad azioni esecutive o conservative da parte dei creditori del singolo partecipante; C. possono essere distratti dalla destinazione prevista, previo consenso dei partecipanti; D. possono essere sottoposti ad azioni esecutive da parte dei creditori del singolo partecipante limitatamente al margine da questi versato in data posteriore al sorgere del credito. Coloro che operano con strumenti finanziari derivati sono tenuti a versare adeguati "margini" in percentuale al valore complessivo dell'attività sottostante. Questa quota ha una funzione di garanzia nei confronti di operatori che non riuscissero a onorare l'impegno assunto e viene versata in un conto dell'investitore presso l'intermediario autorizzato che, a sua volta, ha un conto presso la Cassa di compensazione e garanzia (la clearing house), che diventa la controparte di ogni contratto. L'articolo 70 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) stabilisce che "la Banca d'italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e di garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, prevedendo l'obbligo dei partecipanti al sistema di effettuare versamenti di margini di garanzia. Detti margini non possono essere distratti dalla destinazione prevista né essere soggetti ad azioni esecutive o conservative da parte dei creditori del singolo partecipante". 6) Nella promozione e collocamento a distanza i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo: A. possono essere trasmessi o acquisiti utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, dietro specifica autorizzazione dell'investitore; B. possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenere la disponibilità su supporto duraturo; C. possono essere trasmessi o acquisiti utilizzando solo tecniche di comunicazione a distanza; D. possono essere trasmessi o acquisiti utilizzando tecniche di comunicazione a distanza solo nel momento del primo contatto con l'investitore. L'articolo 96, comma 4, lettera b) della deliberazione Consob n del 1 luglio 1998, concernente la disciplina degli intermediari, così come modificata dalla deliberazione n del 9 dicembre 1998, prevede che "nella promozione e collocamento a distanza i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilità su supporto duraturo". 7) La convenzione fra la società promotrice e la società di gestione relativamente alla gestione degli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr): A. non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità delle società stipulanti; B. esonera da ogni responsabilità solo la società promotrice; C. esonera da ogni responsabilità solo la società di gestione; D. esonera da ogni responsabilità la società che abbia aderito a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori. L'articolo 1, comma 1, lettera m) del Decreto legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza) stabilisce che per "organismi di investimento collettivo del risparmio" si intendono i fondi comuni di investimento e le Sicav. Il successivo articolo 36 prevede che il fondo comune di investimento possa essere gestito sia dalla società di gestione che lo ha istituito sia da un'altra società di gestione, mentre l'articolo 43, comma 7, stabilisce che le Sicav qualora non gestiscano direttamente il proprio patrimonio, debbano delegare i relativi poteri di gestione esclusivamente a società di gestione del risparmio. Nell'ipotesi in cui la gestione del fondo sia svolta da una società di gestione diversa da quella promotrice o nel caso in cui la gestione del patrimonio della Sicav sia svolta da una società di gestione, le società interessate sono tenute a stipulare una convenzione, la quale non implica alcun esonero o limitazione delle loro responsabilità. La società promotrice del fondo e la società che svolge la gestione, o nella seconda ipotesi, la Sicav e la società di gestione, sono tenute a vigilare reciprocamente sull'osservanza della convenzione e dei suoi contenuti deve essere data informazione nel prospetto informativo. (Vedi "Capire la finanza", Il Sole-24 Ore, Milano febbraio 1999). 8) Da chi è affermata la liquidazione delle insolvenze di mercato: A. da uno o più commissari nominati dal Governatore della Banca d'italia; B. da uno o più commissari nominati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'italia; C. da uno o più commissari nominati dal tribunale fallimentare; D. da un commissario nominato dalla società di gestione del mercato, sentita la Consob. L'articolo 72, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), prevede che "la liquidazione delle insolvenze di mercato è effettuata da uno o più commissari nominati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'italia. L'indennità spettante ai commissari è determinata dalla Consob ed è posta a carico delle società di gestione dei mercati nei quali l'insolvente ha operato, in base ai criteri dalla stessa stabiliti d'intesa con la Banca d'italia". 9) Quale sanzione è prevista in caso di violazione degli obblighi sanciti normativamente in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria: A. la decadenza dal diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta e l'obbligo di vendita di tutte le azioni possedute; B. esclusivamente l'obbligo di vendita delle azioni in sovrannumero rispetto alle percentuali di legge entro tre mesi; C. la sospensione del diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta e l'obbligo di vendita delle azioni in sovrannumero rispetto alle percentuali di legge entro dodici mesi; D. la sospensione del diritto di voto inerente le azioni in sovrannumero rispetto alle percentuali di legge. Le offerte pubbliche di acquisto obbligatorie sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza). In particolare, l'articolo 110 prevede che in caso di violazione degli obblighi stabiliti dal decreto, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta

3 non può essere esercitato e le azioni eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 (che si riferiscono rispettivamente all'offerta pubblica di acquisto totalitaria e residuale) devono essere alienate entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, la deliberazione assembleare è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile. L'impugnazione può essere proposta, anche dalla Consob, entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. 10) Entro quale termine ha diritto di acquistare le azioni residue colui che a seguito di un'opa avente ad oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto venga a detenere più del 98% di tali azioni: A. entro 4 mesi dalla conclusione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento di offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto; B. entro 1 anno dalla conclusione dell'offerta, anche se non ha dichiarato nel documento di offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto; C. entro 6 mesi dalla conclusione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento di offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto; D. entro 90 giorni dalla conclusione dell'offerta, se non ha dichiarato nel documento di offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. L'articolo 111 del Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), stabilisce che "chiunque, a seguito di una offerta pubblica avente ad oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto, venga a detenere più del novantotto per cento di tali azioni, ha diritto di acquistare le azioni residue entro quattro mesi dalla conclusione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto". 11) In caso di violazione delle disposizioni contenute nei codici di autodisciplina relativi alla categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano, i promotori finanziari: A. sono passibili esclusivamente di un provvedimento disciplinare ad opera del soggetto abilitato per conto del quale operano; B. sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal soggetto abilitato per conto del quale operano, sentita la Consob; C. sono passibili di un provvedimento di richiamo emesso dall'organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari; D. sono passibili di una sanzione amministrativa irrogata dalla Consob. L'articolo 95 della deliberazione Consob n /98, concernente la disciplina degli intermediari finanziari, così come modificato dalla deliberazione n /98, stabilisce (tra le regole generali di comportamento) che i promotori devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. In caso di violazione di tale disposizione, ricorrono le previsioni del successivo articolo 98, primo comma, a norma della quale la Consob può irrogare le sanzioni previste dall'articolo 196 del Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza) - richiamo scritto, sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni, sospensione da uno a quattro mesi dall'albo, radiazione dall'albo - per qualsiasi violazione di norme del Testo unico, della deliberazione n /98 nonché di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob. 12) Qualora l'investitore intenda dar corso ad operazioni non adeguate, gli intermediari autorizzati possono effettuare dette operazioni? B. sì, ma solo successivamente a una verifica delle effettive disponibilità del cliente, ove questi abbia confermato il proprio ordine; C. sì, ma solo sulla base di un ordine scritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dall'investitore; D. sì, ma solo se ricevono conferma scritta dell'impegno del cliente a reintegrare il patrimonio gestito entro il termine massimo di giorni tre. Secondo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, della deliberazione 11522/98 della Consob "gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute". 13) In base alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 472/98, può essere iscritto all'albo dei promotori finanziari chi ha svolto funzioni di amministratore presso un'impresa sottoposta a fallimento? B. no, se ha svolto la funzione di amministratore almeno per i due esercizi precedenti l'adozione del relativo provvedimento di fallimento; C. sì, se l'amministratore non era componente del comitato esecutivo; D. sì, qualora il fallimento sia stato dichiarato nei confronti di una società con responsabilità limitata. L'articolo 2 del Decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998 n. 472 stabilisce che "non possono essere iscritti all'albo coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono ad un esercizio intero". 14) Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza: A. non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni dalla data di emissione; B. non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione; C. non superiore a sei mesi dalla data di emissione; D. non inferiore a diciotto mesi e non superiore a cinque anni dalla data di emissione. Le cambiali finanziarie sono valori mobiliari che consentono la raccolta del risparmio tra il pubblico da parte di soggetti diversi dalle banche, tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso. Esse sono titoli di credito all'ordine emessi in serie, con un valore nominale unitario

4 non inferiore a lire 100 milioni e una durata compresa fra 3 e 12 mesi. (Vedi "Capire la finanza", Il Sole-24 Ore, Milano febbraio 1999). 15) Per quale dei seguenti raggruppamenti di lavoratori possono essere istituite forme pensionistiche complementari anche in regime di prestazioni definite: A. sia di soci lavoratori di cooperative di produzione e di lavoro, sia di titolari di imprese artigiane; B. solo di lavoratori dipendenti con un reddito complessivo lordo non inferiore a lire 60 milioni annui; C. sia di lavoratori autonomi, sia di liberi professionisti; D. sia di lavoratori dipendenti con un reddito complessivo lordo non inferiore a lire 60 milioni annui, sia di lavoratori autonomi. I fondi pensione complementari sono regolamentati dal Decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 emanato a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v) della legge n. 421 del 23 ottobre 1992 e dalle leggi che successivamente l'hanno modificata. L'ingresso ai fondi è volontario, ma se per i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, e per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate, possono essere costituiti esclusivamente fondi pensione a contribuzione definita (piani pensionistici in cui l'ammontare dei versamenti è prestabilito ma non è predeterminata la prestazione finale), per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, raggruppati per aree professionali e per territorio, i fondi possono anche essere a prestazioni definite (piani pensionistici in cui il contributo è in stretto rapporto con la prestazione che si vuole raggiungere, per cui si possono verificare anche scostamenti sensibili rispetto al contributo iniziale). (vedi "Capire la finanza", Il Sole-24 Ore, Milano febbraio 1999). 16) I caricamenti nell'assicurazione costituiscono una parte del premio: A. che confluisce interamente nella gestione finanziaria; B. che è impiegata dall'assicuratore per coprire il rischio oggetto del contratto; C. che non confluisce nella gestione finanziaria, ovvero che non è impiegata per coprire il rischio oggetto del contratto; D. che l'assicuratore deve accantonare tra le riserve tecniche obbligatorie. Quando siano considerati impegni dell'istituto assicuratore - oltre quelli previsti nel contratto di assicurazione - gli oneri relativi ai costi di funzionamento e gli accantonamenti da effettuare a fronte di eventuali, sfavorevoli andamenti della mortalità o della sinistrosità e del reddito prodotto dai capitali investiti, il premio puro calcolato per la copertura dell'impegno assunto in contratto dall'istituto assicuratore va "caricato" di un importo che tenga conto della copertura dei citati impegni accessori: dunque il caricamento, in quanto costo, non confluisce nella gestione finanziaria né può essere impiegato per concorrere a coprire il rischio che è oggetto del contratto. (Vedi: "Dizionario di banca, borsa e finanza", I volume, ed. Ipsoa scuola d'impresa). 17) La Banca d'italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono anche, con riguardo ai soggetti abilitati: A. omologare le delibere dell'assemblea straordinaria; B. ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di soggetti diversi dagli Oicr; C. ordinare la convocazione degli organi collegiali senza fissare l'ordine del giorno; D. ordinare la convocazione degli organi collegiali fissandone l'ordine del giorno. L'articolo 7, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 58/98 (Testo unico della Finanza), stabilisce che "la Banca d'italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati, ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno". 18) Chi determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di direzione nelle società di gestione di mercati regolamentati: A. la Consob, sentito il Ministro del Tesoro; B. il Ministro del Tesoro, sentita la Consob; C. il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'italia; D. la Banca d'italia, sentita la Consob. L'articolo 61, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza) prevede che "il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica, dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Consob". 19) A quale condizione le imprese di investimento comunitarie possono esercitare in Italia i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, senza che ricorra l'obbligo di stabilirvi succursali? A. a condizione che l'autorità competente dello Stato d'origine chieda l'autorizzazione alla Banca d'italia e alla Consob; B. a condizione che l'autorità competente dello Stato d'origine informi la Banca d'italia e la Consob; C. a condizione che siano preventivamente autorizzate dalla Consob, sentita la Banca d'italia e la competente autorità dello Stato d'origine; D. a nessuna condizione. Secondo quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), "le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'italia e la Consob siano state informate dall'autorità competente dello Stato di origine". 20) Il difetto dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le Sim determina la decadenza dalla carica. Tale decadenza è dichiarata:

5 A. dal Ministro del Tesoro; B. dalla Consob, sentito il Ministro del Tesoro; C. dal Consiglio di Amministrazione; D. dall'assemblea ordinaria. Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del Decreto legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), in merito ai requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali, "Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto". 21) Una Sim può svolgere il servizio di gestione collettiva del risparmio: B. sì, quando ottiene l'autorizzazione della Consob; C. sì, quando ottiene l'autorizzazione della Banca d'italia; D. sì, quando ha capitale sociale pari a un milione di euro. Secondo quanto disposto dall'articolo 33 del Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), "la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata alle società di gestione del risparmio ed alle Sicav"; l'articolo 1, comma 1, lettera e) dello stesso Decreto prevede per le Sim unicamente l'autorizzazione a svolgere servizi di investimento. 22) Il promotore è tenuto a conservare ordinatamente e per almeno 5 anni: A. le comunicazioni a lui trasmesse dalla Consob; B. copia della rendicontazione dal medesimo elaborata relativa alle operazioni effettuate per conto dell'investitore; C. copia degli assegni bancari ricevuti dai clienti e a lui intestati; D. copia dei contratti promossi per suo tramite. Secondo quanto disposto dall'articolo 97 della deliberazione Consob n /98, così come modificata dalla deliberazione n /98, "il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nei luoghi comunicati precedentemente alla commissione competente, copia dei contratti promossi per suo tramite, nonché tutti gli altri documenti sottoscritti dall'investitore e la corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo". 23) L'organizzazione e la gestione di un mercato regolamentato di strumenti finanziari sono disciplinate da un regolamento deliberato: A. dalla Consob, previo parere della società di gestione del mercato; B. dall'assemblea ordinaria della società di gestione del mercato; C. dalla Banca d'italia, sentita la Consob; D. dal Consiglio di Amministrazione della società di gestione del mercato, sentita la Consob. L'articolo 61 del Decreto legislativo n. 58/98 (Testo unico della Finanza) stabilisce che "l'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione)". Il successivo articolo 62 prevede che "l'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione; il regolamento può attribuire al consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni di attuazione". 24) Le azioni della Sicav: A. possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore; B. possono essere all'ordine o al portatore a scelta del sottoscrittore; C. possono essere soltanto nominative; D. possono essere soltanto al portatore. L'articolo 45, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/98 (Testo unico della Finanza) stabilisce che "le azioni della Sicav possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute". 25) L'attività di promotore finanziario è incompatibile con la qualità di amministratore di un soggetto abilitato, appartenente al medesimo gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore: B. sì, sempre; C. sì, tranne che nell'ipotesi in cui la Consob abbia rilasciato autorizzazione; D. sì, purché il soggetto abilitato per conto del quale opera abbia rilasciato autorizzazione. Secondo quanto disposto dall'articolo 94, comma 1, lettera c) della deliberazione Consob n /98, così come modificata dalla deliberazione n /98, "l'attività di promotore è incompatibile con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore". Dunque la risposta al quesito è quella indicata dalla lettera A. 26) Supponendo di voler ottenere fra 15 anni un capitale di lire , la somma "C" da investire oggi al tasso fisso del 3% annuo, in regime di capitalizzazione composta, è: A. C = / (1 + 0,03) -15

6 B. C = x (1 + 0,03) 15 C. C = x (1 + 0,03) -15 D. C = x (1 + 0,03) 1/15 Il problema da risolvere è quello di calcolare la somma che oggi si deve investire per poter ottenere tra 15 anni un capitale di 100 milioni ricavando un tasso del 3% a.c. Si deve quindi attualizzare l'importo di 100 milioni attraverso l'applicazione di un tasso di sconto annuo composto del 3% per un periodo di 15 anni. Se C = valore attuale = incognita M = montante a scadenza = 100 milioni i = interesse = 3% T = tempo = 15 anni allora: C = M / (1 + i) t = M (1 + i) - t Quindi: C = x (1 + 0,03) ) In regime di capitalizzazione composta il tasso di interesse quadrimestrale dell'1% è equivalente al tasso percentuale trimestrale "r" calcolato con l'espressione: A. r = [(1 + 0,01) 4/3-1] x 100 B. r = [(1 + 0,01) -3/4-1] x 100 C. r = [(1 + 0,01) -4/3-1] x 100 D. r = [(1 + 0,01) 3/4-1] x 100 Due tassi si dicono equivalenti se il valore del montante che si ottiene applicando i due tassi è il medesimo. Un problema pratico di particolare rilevanza è rappresentato dal confronto tra regimi finanziari con diversa scala temporale, tipicamente l'anno o una sua frazione da un lato e una frazione di anno dall'altro. In regime di interesse composto la formula per risolvere il problema è la seguente: Se r 4/3 = tasso quadrimestrale = 1% k = periodo di equivalenza = 3/4 allora: r = [(1 + r 4/3 ) k - 1] x 100 = [(1 + 0,01) 3/4-1] x ) Nell'ammortamento di un debito a rata costante (cd. "ammortamento progressivo") la serie delle rate è caratterizzata dal fatto che: A. la quota interessi è crescente; B. la quota interessi è decrescente; C. la quota capitale è costante; D. la quota capitale è decrescente. Nella restituzione di un debito le rate sono composte da una quota capitale e da una quota interessi. Ciò significa che il pagamento di ciascuna rata è destinato al pagamento degli interessi calcolati sul capitale residuo da restituire e da una quota di capitale. Ogni qualvolta viene pagata una rata il debito residuo diminuisce in conto capitale e, per logica conseguenza, deve diminuire anche il costo interessi relativo al debito rimanente. Progredendo in questo modo con un capitale da restituire in diminuzione, avremo una quota interessi decrescente. 29) Ai sensi del regolamento deliberato dalla Borsa Italiana spa, l'emittente deve obbligatoriamente procedere alla nomina di uno "sponsor": A. nel caso di domanda di ammissione di tutti gli strumenti finanziari; B. nel caso di domanda di prima ammissione alla quotazione di titoli di Stato; C. nel caso di domanda di prima ammissione alla quotazione di azioni; D. solo nel caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate. Secondo quanto disposto dall'articolo del Regolamento del Nuovo Mercato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., deliberato dall'assemblea della Borsa Italiana S.p.A. il 4 dicembre 1998 e approvato dalla Consob con delibera n del 27 gennaio 1999, "l'emittente che intenda presentare alla Borsa italiana domanda di ammissione delle proprie azioni ordinarie deve procedere alla nomina di uno o più soggetti incaricati a svolgere le funzioni di cui all'articolo 2.3.2", cioè le funzioni dello sponsor e dello specialista. 30) Le Sicav possono delegare i poteri di gestione del proprio patrimonio: A. sì, ma esclusivamente a società di gestione del risparmio; B. no, mai; C. sì, esclusivamente a società di gestione del risparmio, previa autorizzazione della Consob; D. sì, a società di gestione del risparmio, ad imprese di investimento autorizzate a svolgere servizi di investimento e ad agenti di cambio. L'articolo 43, comma 7, del Decreto legislativo n. 58/98 (Testo unico della Finanza), stabilisce che "la Sicav può delegare i poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a società di gestione del risparmio". GlobalMente S.r.l.

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