SOLUZIONI DELLA III SESSIONE: PROVA D'ESAME DEL 29 OTTOBRE 1999
|
|
- Oliviero Pisano
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 SOLUZIONI DELLA III SESSIONE: PROVA D'ESAME DEL 29 OTTOBRE ) Il titolo sintetico costruito attraverso l'acquisto di un option call e la vendita di option put è equivalente: A. all'acquisto di un future; B. a un interest rate swap; C. alla vendita di un option call; D. all'acquisto di un option put. Nei contratti future le parti si impegnano ad adempiere a termine una certa obbligazione a condizioni stabilite al momento della stipula del contratto stesso, riguardanti prezzo, quantità e qualità. Con l'opzione (option) invece a essere ceduto, dietro corresponsione di un premio, è il diritto di vendere o acquistare un certo ammontare di attività finanziarie o reali a un prezzo prefissato. L'opzione può avere scadenza puntuale o periodale: nel primo caso è di tipo "europeo", nel secondo caso è di tipo "americano". Le opzioni si distinguono in "call" e "put": le prime attribuiscono alla parte il diritto di dichiararsi compratore, le seconde di dichiararsi venditore, di una determinata quantità dello strumento finanziario o della merce cui l'obbligazione è riferita ad un prezzo prefissato (strike price). Nel caso di call option, l'opzione verrà esercitata in presenza di un prezzo corrente superiore al prezzo prefissato; nel caso di put option, invece l'opzione verrà esercitata se il prezzo corrente risulterà inferiore allo strike price. Nel nostro caso, presupposto il medesimo strike price, per qualunque livello di prezzo corrente, sicuramente uno dei due titolari avrà interesse a esercitare il proprio diritto di opzione dal momento che se il prezzo sarà superiore allo strike price, verrà esercitata la option call mentre se il prezzo sarà inferiore verrà esercitata la option put. La transazione realizzata produrrà dunque un effetto equivalente all'acquisto di un contratto future. 2) Il "capital asset pricing model" afferma che: A. il rendimento atteso di un'attività rischiosa è pari al rendimento di un'attività priva di rischio maggiorato di un premio per il rischio. Il premio per il rischio è pari alla differenza tra il rendimento del portafoglio di mercato e il coefficiente Beta; B. il rendimento atteso di un portafoglio è pari alla somma dei rendimenti dei titoli in portafoglio; C. il rendimento atteso di un portafoglio è pari al coefficiente Beta di reattività del mercato; D. il rendimento atteso di un'attività rischiosa è pari al rendimento di un'attività priva di rischio maggiorato di un premio per il rischio. Il premio per il rischio è pari alla differenza tra il rendimento del portafoglio di mercato e il tasso di rendimento privo di rischio moltiplicato per il coefficiente Beta. Il "capital asset pricing model" è un modello finanziario elaborato essenzialmente da W. F. Sharpe e J. Lintner. Tale modello sostiene che il valore di un titolo dipende dal grado di rischio che lo connota: tanto più elevato è il rischio, tanto più il titolo deve essere in grado di remunerare adeguatamente l'investitore che lo tratta. Occorre quindi poter "prezzare" il rischio per valutare la bontà di ciascun investimento. Ecco perché quando calcoliamo il rendimento atteso di una attività rischiosa questo non può che essere pari al rendimento di una attività priva di rischio maggiorata di un premio per il rischio (appunto quel "quid pluris" che rende il titolo rischioso appetibile per l'investitore), e cioè: E(Ri)=Rf +ßi(E(Rm)-Rf), dove E(Ri) è il rendimento atteso dell'i-esima attività; Rf è il tasso di rendimento dell'attività certa; ßi è il "beta" dell'i-esima attività ed è dato dal rapporto tra la covarianza del rendimento dell'i-esima attività e il rendimento del portafoglio di mercato e la varianza del rendimento del portafoglio di mercato; E(Rm) è il rendimento atteso del portafoglio di mercato. Il coefficiente ßi è una misura della volatilità dell'i-esimo investimento poiché misura la risposta del rendimento dell'attività i-esima a variazioni del rendimento dell'intero mercato (Vedi: "Dizionario di banca, borsa e finanza", I volume, ed. Ipsoa scuola d'impresa). 3) E' possibile l'emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina di dematerializzazione: A. no, non è possibile; B. sì, e devono essere scelte più società di gestione accentrata; C. sì è possibile, previo consenso della società di gestione accentrata; D. sì, e deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. La dematerializzazione consiste nella sostituzione dell'emissione e circolazione del supporto cartaceo dei titoli con l'emissione e circolazione di sole scritture contabili tenute dall'intermediario. Il titolo quinto del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 detta disposizioni in tema di dematerializzazione: l'articolo 28 delimita l'ambito di applicazione ed al primo comma stabilisce che "gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al titolo quinto, libro quarto del codice civile", e il successivo articolo 29 prevede che "per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina di cui al presente titolo quinto deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari di cui all'articolo 28, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica (...). La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente". 4) Qualora il contraente stipuli un contratto di assicurazione in nome altrui, senza averne il potere: A. il contratto è nullo ab origine; B. il contratto può essere ratificato dall'interessato, ma solo prima della scadenza o del verificarsi del sinistro; C. il contratto può essere ratificato dall'interessato anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro; D. il contratto è inefficace, salvo che si verifichi un sinistro. La presente domanda è stata già proposta nella tredicesima sessione dell'esame: secondo quanto disposto dall'articolo 1890 del codice civile "se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro".
2 5) I sistemi di compensazione e di garanzia su strumenti finanziari derivati possono prevedere l'obbligo per i partecipanti di effettuare versamenti di margini di garanzia. Detti margini: A. possono essere sottoposti ad azioni esecutive da parte dei creditori del singolo partecipante e distratti dalla destinazione prevista; B. non possono essere distratti dalla destinazione prevista né essere sottoposti ad azioni esecutive o conservative da parte dei creditori del singolo partecipante; C. possono essere distratti dalla destinazione prevista, previo consenso dei partecipanti; D. possono essere sottoposti ad azioni esecutive da parte dei creditori del singolo partecipante limitatamente al margine da questi versato in data posteriore al sorgere del credito. Coloro che operano con strumenti finanziari derivati sono tenuti a versare adeguati "margini" in percentuale al valore complessivo dell'attività sottostante. Questa quota ha una funzione di garanzia nei confronti di operatori che non riuscissero a onorare l'impegno assunto e viene versata in un conto dell'investitore presso l'intermediario autorizzato che, a sua volta, ha un conto presso la Cassa di compensazione e garanzia (la clearing house), che diventa la controparte di ogni contratto. L'articolo 70 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) stabilisce che "la Banca d'italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e di garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, prevedendo l'obbligo dei partecipanti al sistema di effettuare versamenti di margini di garanzia. Detti margini non possono essere distratti dalla destinazione prevista né essere soggetti ad azioni esecutive o conservative da parte dei creditori del singolo partecipante". 6) Nella promozione e collocamento a distanza i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo: A. possono essere trasmessi o acquisiti utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, dietro specifica autorizzazione dell'investitore; B. possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenere la disponibilità su supporto duraturo; C. possono essere trasmessi o acquisiti utilizzando solo tecniche di comunicazione a distanza; D. possono essere trasmessi o acquisiti utilizzando tecniche di comunicazione a distanza solo nel momento del primo contatto con l'investitore. L'articolo 96, comma 4, lettera b) della deliberazione Consob n del 1 luglio 1998, concernente la disciplina degli intermediari, così come modificata dalla deliberazione n del 9 dicembre 1998, prevede che "nella promozione e collocamento a distanza i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilità su supporto duraturo". 7) La convenzione fra la società promotrice e la società di gestione relativamente alla gestione degli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr): A. non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità delle società stipulanti; B. esonera da ogni responsabilità solo la società promotrice; C. esonera da ogni responsabilità solo la società di gestione; D. esonera da ogni responsabilità la società che abbia aderito a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori. L'articolo 1, comma 1, lettera m) del Decreto legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza) stabilisce che per "organismi di investimento collettivo del risparmio" si intendono i fondi comuni di investimento e le Sicav. Il successivo articolo 36 prevede che il fondo comune di investimento possa essere gestito sia dalla società di gestione che lo ha istituito sia da un'altra società di gestione, mentre l'articolo 43, comma 7, stabilisce che le Sicav qualora non gestiscano direttamente il proprio patrimonio, debbano delegare i relativi poteri di gestione esclusivamente a società di gestione del risparmio. Nell'ipotesi in cui la gestione del fondo sia svolta da una società di gestione diversa da quella promotrice o nel caso in cui la gestione del patrimonio della Sicav sia svolta da una società di gestione, le società interessate sono tenute a stipulare una convenzione, la quale non implica alcun esonero o limitazione delle loro responsabilità. La società promotrice del fondo e la società che svolge la gestione, o nella seconda ipotesi, la Sicav e la società di gestione, sono tenute a vigilare reciprocamente sull'osservanza della convenzione e dei suoi contenuti deve essere data informazione nel prospetto informativo. (Vedi "Capire la finanza", Il Sole-24 Ore, Milano febbraio 1999). 8) Da chi è affermata la liquidazione delle insolvenze di mercato: A. da uno o più commissari nominati dal Governatore della Banca d'italia; B. da uno o più commissari nominati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'italia; C. da uno o più commissari nominati dal tribunale fallimentare; D. da un commissario nominato dalla società di gestione del mercato, sentita la Consob. L'articolo 72, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), prevede che "la liquidazione delle insolvenze di mercato è effettuata da uno o più commissari nominati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'italia. L'indennità spettante ai commissari è determinata dalla Consob ed è posta a carico delle società di gestione dei mercati nei quali l'insolvente ha operato, in base ai criteri dalla stessa stabiliti d'intesa con la Banca d'italia". 9) Quale sanzione è prevista in caso di violazione degli obblighi sanciti normativamente in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria: A. la decadenza dal diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta e l'obbligo di vendita di tutte le azioni possedute; B. esclusivamente l'obbligo di vendita delle azioni in sovrannumero rispetto alle percentuali di legge entro tre mesi; C. la sospensione del diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta e l'obbligo di vendita delle azioni in sovrannumero rispetto alle percentuali di legge entro dodici mesi; D. la sospensione del diritto di voto inerente le azioni in sovrannumero rispetto alle percentuali di legge. Le offerte pubbliche di acquisto obbligatorie sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza). In particolare, l'articolo 110 prevede che in caso di violazione degli obblighi stabiliti dal decreto, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta
3 non può essere esercitato e le azioni eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 (che si riferiscono rispettivamente all'offerta pubblica di acquisto totalitaria e residuale) devono essere alienate entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, la deliberazione assembleare è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile. L'impugnazione può essere proposta, anche dalla Consob, entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. 10) Entro quale termine ha diritto di acquistare le azioni residue colui che a seguito di un'opa avente ad oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto venga a detenere più del 98% di tali azioni: A. entro 4 mesi dalla conclusione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento di offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto; B. entro 1 anno dalla conclusione dell'offerta, anche se non ha dichiarato nel documento di offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto; C. entro 6 mesi dalla conclusione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento di offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto; D. entro 90 giorni dalla conclusione dell'offerta, se non ha dichiarato nel documento di offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. L'articolo 111 del Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), stabilisce che "chiunque, a seguito di una offerta pubblica avente ad oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto, venga a detenere più del novantotto per cento di tali azioni, ha diritto di acquistare le azioni residue entro quattro mesi dalla conclusione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto". 11) In caso di violazione delle disposizioni contenute nei codici di autodisciplina relativi alla categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano, i promotori finanziari: A. sono passibili esclusivamente di un provvedimento disciplinare ad opera del soggetto abilitato per conto del quale operano; B. sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal soggetto abilitato per conto del quale operano, sentita la Consob; C. sono passibili di un provvedimento di richiamo emesso dall'organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari; D. sono passibili di una sanzione amministrativa irrogata dalla Consob. L'articolo 95 della deliberazione Consob n /98, concernente la disciplina degli intermediari finanziari, così come modificato dalla deliberazione n /98, stabilisce (tra le regole generali di comportamento) che i promotori devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. In caso di violazione di tale disposizione, ricorrono le previsioni del successivo articolo 98, primo comma, a norma della quale la Consob può irrogare le sanzioni previste dall'articolo 196 del Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza) - richiamo scritto, sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni, sospensione da uno a quattro mesi dall'albo, radiazione dall'albo - per qualsiasi violazione di norme del Testo unico, della deliberazione n /98 nonché di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob. 12) Qualora l'investitore intenda dar corso ad operazioni non adeguate, gli intermediari autorizzati possono effettuare dette operazioni? B. sì, ma solo successivamente a una verifica delle effettive disponibilità del cliente, ove questi abbia confermato il proprio ordine; C. sì, ma solo sulla base di un ordine scritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dall'investitore; D. sì, ma solo se ricevono conferma scritta dell'impegno del cliente a reintegrare il patrimonio gestito entro il termine massimo di giorni tre. Secondo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, della deliberazione 11522/98 della Consob "gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute". 13) In base alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 472/98, può essere iscritto all'albo dei promotori finanziari chi ha svolto funzioni di amministratore presso un'impresa sottoposta a fallimento? B. no, se ha svolto la funzione di amministratore almeno per i due esercizi precedenti l'adozione del relativo provvedimento di fallimento; C. sì, se l'amministratore non era componente del comitato esecutivo; D. sì, qualora il fallimento sia stato dichiarato nei confronti di una società con responsabilità limitata. L'articolo 2 del Decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998 n. 472 stabilisce che "non possono essere iscritti all'albo coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono ad un esercizio intero". 14) Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza: A. non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni dalla data di emissione; B. non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione; C. non superiore a sei mesi dalla data di emissione; D. non inferiore a diciotto mesi e non superiore a cinque anni dalla data di emissione. Le cambiali finanziarie sono valori mobiliari che consentono la raccolta del risparmio tra il pubblico da parte di soggetti diversi dalle banche, tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso. Esse sono titoli di credito all'ordine emessi in serie, con un valore nominale unitario
4 non inferiore a lire 100 milioni e una durata compresa fra 3 e 12 mesi. (Vedi "Capire la finanza", Il Sole-24 Ore, Milano febbraio 1999). 15) Per quale dei seguenti raggruppamenti di lavoratori possono essere istituite forme pensionistiche complementari anche in regime di prestazioni definite: A. sia di soci lavoratori di cooperative di produzione e di lavoro, sia di titolari di imprese artigiane; B. solo di lavoratori dipendenti con un reddito complessivo lordo non inferiore a lire 60 milioni annui; C. sia di lavoratori autonomi, sia di liberi professionisti; D. sia di lavoratori dipendenti con un reddito complessivo lordo non inferiore a lire 60 milioni annui, sia di lavoratori autonomi. I fondi pensione complementari sono regolamentati dal Decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 emanato a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v) della legge n. 421 del 23 ottobre 1992 e dalle leggi che successivamente l'hanno modificata. L'ingresso ai fondi è volontario, ma se per i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, e per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate, possono essere costituiti esclusivamente fondi pensione a contribuzione definita (piani pensionistici in cui l'ammontare dei versamenti è prestabilito ma non è predeterminata la prestazione finale), per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, raggruppati per aree professionali e per territorio, i fondi possono anche essere a prestazioni definite (piani pensionistici in cui il contributo è in stretto rapporto con la prestazione che si vuole raggiungere, per cui si possono verificare anche scostamenti sensibili rispetto al contributo iniziale). (vedi "Capire la finanza", Il Sole-24 Ore, Milano febbraio 1999). 16) I caricamenti nell'assicurazione costituiscono una parte del premio: A. che confluisce interamente nella gestione finanziaria; B. che è impiegata dall'assicuratore per coprire il rischio oggetto del contratto; C. che non confluisce nella gestione finanziaria, ovvero che non è impiegata per coprire il rischio oggetto del contratto; D. che l'assicuratore deve accantonare tra le riserve tecniche obbligatorie. Quando siano considerati impegni dell'istituto assicuratore - oltre quelli previsti nel contratto di assicurazione - gli oneri relativi ai costi di funzionamento e gli accantonamenti da effettuare a fronte di eventuali, sfavorevoli andamenti della mortalità o della sinistrosità e del reddito prodotto dai capitali investiti, il premio puro calcolato per la copertura dell'impegno assunto in contratto dall'istituto assicuratore va "caricato" di un importo che tenga conto della copertura dei citati impegni accessori: dunque il caricamento, in quanto costo, non confluisce nella gestione finanziaria né può essere impiegato per concorrere a coprire il rischio che è oggetto del contratto. (Vedi: "Dizionario di banca, borsa e finanza", I volume, ed. Ipsoa scuola d'impresa). 17) La Banca d'italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono anche, con riguardo ai soggetti abilitati: A. omologare le delibere dell'assemblea straordinaria; B. ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di soggetti diversi dagli Oicr; C. ordinare la convocazione degli organi collegiali senza fissare l'ordine del giorno; D. ordinare la convocazione degli organi collegiali fissandone l'ordine del giorno. L'articolo 7, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 58/98 (Testo unico della Finanza), stabilisce che "la Banca d'italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati, ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno". 18) Chi determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di direzione nelle società di gestione di mercati regolamentati: A. la Consob, sentito il Ministro del Tesoro; B. il Ministro del Tesoro, sentita la Consob; C. il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'italia; D. la Banca d'italia, sentita la Consob. L'articolo 61, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza) prevede che "il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica, dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Consob". 19) A quale condizione le imprese di investimento comunitarie possono esercitare in Italia i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, senza che ricorra l'obbligo di stabilirvi succursali? A. a condizione che l'autorità competente dello Stato d'origine chieda l'autorizzazione alla Banca d'italia e alla Consob; B. a condizione che l'autorità competente dello Stato d'origine informi la Banca d'italia e la Consob; C. a condizione che siano preventivamente autorizzate dalla Consob, sentita la Banca d'italia e la competente autorità dello Stato d'origine; D. a nessuna condizione. Secondo quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), "le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'italia e la Consob siano state informate dall'autorità competente dello Stato di origine". 20) Il difetto dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le Sim determina la decadenza dalla carica. Tale decadenza è dichiarata:
5 A. dal Ministro del Tesoro; B. dalla Consob, sentito il Ministro del Tesoro; C. dal Consiglio di Amministrazione; D. dall'assemblea ordinaria. Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del Decreto legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), in merito ai requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali, "Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto". 21) Una Sim può svolgere il servizio di gestione collettiva del risparmio: B. sì, quando ottiene l'autorizzazione della Consob; C. sì, quando ottiene l'autorizzazione della Banca d'italia; D. sì, quando ha capitale sociale pari a un milione di euro. Secondo quanto disposto dall'articolo 33 del Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), "la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata alle società di gestione del risparmio ed alle Sicav"; l'articolo 1, comma 1, lettera e) dello stesso Decreto prevede per le Sim unicamente l'autorizzazione a svolgere servizi di investimento. 22) Il promotore è tenuto a conservare ordinatamente e per almeno 5 anni: A. le comunicazioni a lui trasmesse dalla Consob; B. copia della rendicontazione dal medesimo elaborata relativa alle operazioni effettuate per conto dell'investitore; C. copia degli assegni bancari ricevuti dai clienti e a lui intestati; D. copia dei contratti promossi per suo tramite. Secondo quanto disposto dall'articolo 97 della deliberazione Consob n /98, così come modificata dalla deliberazione n /98, "il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nei luoghi comunicati precedentemente alla commissione competente, copia dei contratti promossi per suo tramite, nonché tutti gli altri documenti sottoscritti dall'investitore e la corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo". 23) L'organizzazione e la gestione di un mercato regolamentato di strumenti finanziari sono disciplinate da un regolamento deliberato: A. dalla Consob, previo parere della società di gestione del mercato; B. dall'assemblea ordinaria della società di gestione del mercato; C. dalla Banca d'italia, sentita la Consob; D. dal Consiglio di Amministrazione della società di gestione del mercato, sentita la Consob. L'articolo 61 del Decreto legislativo n. 58/98 (Testo unico della Finanza) stabilisce che "l'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione)". Il successivo articolo 62 prevede che "l'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione; il regolamento può attribuire al consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni di attuazione". 24) Le azioni della Sicav: A. possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore; B. possono essere all'ordine o al portatore a scelta del sottoscrittore; C. possono essere soltanto nominative; D. possono essere soltanto al portatore. L'articolo 45, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/98 (Testo unico della Finanza) stabilisce che "le azioni della Sicav possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute". 25) L'attività di promotore finanziario è incompatibile con la qualità di amministratore di un soggetto abilitato, appartenente al medesimo gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore: B. sì, sempre; C. sì, tranne che nell'ipotesi in cui la Consob abbia rilasciato autorizzazione; D. sì, purché il soggetto abilitato per conto del quale opera abbia rilasciato autorizzazione. Secondo quanto disposto dall'articolo 94, comma 1, lettera c) della deliberazione Consob n /98, così come modificata dalla deliberazione n /98, "l'attività di promotore è incompatibile con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore". Dunque la risposta al quesito è quella indicata dalla lettera A. 26) Supponendo di voler ottenere fra 15 anni un capitale di lire , la somma "C" da investire oggi al tasso fisso del 3% annuo, in regime di capitalizzazione composta, è: A. C = / (1 + 0,03) -15
6 B. C = x (1 + 0,03) 15 C. C = x (1 + 0,03) -15 D. C = x (1 + 0,03) 1/15 Il problema da risolvere è quello di calcolare la somma che oggi si deve investire per poter ottenere tra 15 anni un capitale di 100 milioni ricavando un tasso del 3% a.c. Si deve quindi attualizzare l'importo di 100 milioni attraverso l'applicazione di un tasso di sconto annuo composto del 3% per un periodo di 15 anni. Se C = valore attuale = incognita M = montante a scadenza = 100 milioni i = interesse = 3% T = tempo = 15 anni allora: C = M / (1 + i) t = M (1 + i) - t Quindi: C = x (1 + 0,03) ) In regime di capitalizzazione composta il tasso di interesse quadrimestrale dell'1% è equivalente al tasso percentuale trimestrale "r" calcolato con l'espressione: A. r = [(1 + 0,01) 4/3-1] x 100 B. r = [(1 + 0,01) -3/4-1] x 100 C. r = [(1 + 0,01) -4/3-1] x 100 D. r = [(1 + 0,01) 3/4-1] x 100 Due tassi si dicono equivalenti se il valore del montante che si ottiene applicando i due tassi è il medesimo. Un problema pratico di particolare rilevanza è rappresentato dal confronto tra regimi finanziari con diversa scala temporale, tipicamente l'anno o una sua frazione da un lato e una frazione di anno dall'altro. In regime di interesse composto la formula per risolvere il problema è la seguente: Se r 4/3 = tasso quadrimestrale = 1% k = periodo di equivalenza = 3/4 allora: r = [(1 + r 4/3 ) k - 1] x 100 = [(1 + 0,01) 3/4-1] x ) Nell'ammortamento di un debito a rata costante (cd. "ammortamento progressivo") la serie delle rate è caratterizzata dal fatto che: A. la quota interessi è crescente; B. la quota interessi è decrescente; C. la quota capitale è costante; D. la quota capitale è decrescente. Nella restituzione di un debito le rate sono composte da una quota capitale e da una quota interessi. Ciò significa che il pagamento di ciascuna rata è destinato al pagamento degli interessi calcolati sul capitale residuo da restituire e da una quota di capitale. Ogni qualvolta viene pagata una rata il debito residuo diminuisce in conto capitale e, per logica conseguenza, deve diminuire anche il costo interessi relativo al debito rimanente. Progredendo in questo modo con un capitale da restituire in diminuzione, avremo una quota interessi decrescente. 29) Ai sensi del regolamento deliberato dalla Borsa Italiana spa, l'emittente deve obbligatoriamente procedere alla nomina di uno "sponsor": A. nel caso di domanda di ammissione di tutti gli strumenti finanziari; B. nel caso di domanda di prima ammissione alla quotazione di titoli di Stato; C. nel caso di domanda di prima ammissione alla quotazione di azioni; D. solo nel caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate. Secondo quanto disposto dall'articolo del Regolamento del Nuovo Mercato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., deliberato dall'assemblea della Borsa Italiana S.p.A. il 4 dicembre 1998 e approvato dalla Consob con delibera n del 27 gennaio 1999, "l'emittente che intenda presentare alla Borsa italiana domanda di ammissione delle proprie azioni ordinarie deve procedere alla nomina di uno o più soggetti incaricati a svolgere le funzioni di cui all'articolo 2.3.2", cioè le funzioni dello sponsor e dello specialista. 30) Le Sicav possono delegare i poteri di gestione del proprio patrimonio: A. sì, ma esclusivamente a società di gestione del risparmio; B. no, mai; C. sì, esclusivamente a società di gestione del risparmio, previa autorizzazione della Consob; D. sì, a società di gestione del risparmio, ad imprese di investimento autorizzate a svolgere servizi di investimento e ad agenti di cambio. L'articolo 43, comma 7, del Decreto legislativo n. 58/98 (Testo unico della Finanza), stabilisce che "la Sicav può delegare i poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a società di gestione del risparmio". GlobalMente S.r.l.
7 Progetto Promotori.com Via Pestalozzi, Milano Tel: Fax: info@promotori.com
Legge 30 aprile 1999, n. 130. " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "
Legge 30 aprile 1999, n. 130 " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999 Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni) 1. La presente
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliCONDIZIONI DEFINITIVE NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA
CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA "B.C.C. DI FORNACETTE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE" Emissione n. 182 B.C.C. FORNACETTE 2007/2010 Euribor 6 mesi + 25 p.b. ISIN IT0004218829 Le
DettagliBANCA POPOLARE DI NOVARA S.p.A.
BANCA POPOLARE DI NOVARA S.p.A. CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA/PROGRAMMA SUL PROGRAMMA " BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP-UP" Prestito Obbligazionario BANCA POPOLARE DI NOVARA
DettagliDecreto 13 maggio 1999, n. 219. Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato.
Decreto 13 maggio 1999, n. 219 Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato. IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998,
Dettagli4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato
Dettagliconcernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti,
Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2013 in merito al punto n. 4) dell ordine del giorno, concernente la proposta di autorizzazione
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliRELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Signori Azionisti, Vi abbiamo convocato
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliIL PRESENTE MODELLO RIPORTA LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA DI EMISSIONE DENOMINATO CASSA PADANA TASSO FISSO
B.9 MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE CASSA PADANA Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa in qualità di Emittente IL PRESENTE MODELLO RIPORTA LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLA NOTA INFORMATIVA
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliIl Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione
DettagliCONDIZIONI DEFINITIVE
CONDIZIONI DEFINITIVE BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Società Cooperativa per Azioni CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA "BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA OBBLIGAZIONI A TASSO
DettagliPunto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria
Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto
Dettagli2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;
Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,
DettagliRichiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e
Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, giungerà a scadenza l autorizzazione
Dettagli"CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO" Cassa di Risparmio di Alessandria 4 Febbraio 2008/2012
CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA/PROGRAMMA SUL PROGRAMMA "CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO" Cassa di Risparmio di Alessandria 4 Febbraio 2008/2012 Tasso Fisso
DettagliFiscal News N. 324. Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale 26.11.2013
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 324 26.11.2013 Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale Gli adempimenti previsti per gli organi di controllo Categoria: Antiriciclaggio
DettagliCONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA. Banca di Credito Cooperativo OROBICA di Bariano e Cologno al Serio.
Banca di Credito Cooperativo OROBICA di Bariano e Cologno al Serio CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA Banca di Credito Cooperativo OROBICA di Bariano e Cologno al Serio Tasso Fisso
DettagliFEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati
DettagliSezione Terza I Fondi comuni di investimento
Sezione Terza I Fondi comuni di investimento 369. Nella valutazione dei beni del fondo comune di investimento, il valore degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati è
Dettagli1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie
Assemblea ordinaria 8 maggio 2012 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione Punto 8 all ordine del giorno Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti
Dettagli1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie
3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative
DettagliCONDIZIONI DEFINITIVE. alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA
Società cooperativa CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA S. C. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO Per il Prestito Obbligazionario BANCA POPOLARE DELL EMILIA
DettagliDOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SCHEMA DI
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SCHEMA DI Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità
Dettagliin qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento
in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento Società per Azioni Via Lucrezia Romana, 41/47-00178 Roma P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
DettagliBanca della Bergamasca CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO TASSO FISSO
Banca della Bergamasca - Credito Cooperativo - in qualità di Emittente CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO TASSO FISSO BANCA DELLA BERGAMASCA
DettagliQuesiti e soluzioni della prova scritta dell'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari del 9 marzo 2007
Quesiti e soluzioni della prova scritta dell'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari del 9 marzo 2007 1. Ai sensi del dell art. 98, comma 2, del regolamento Consob n. 11522/1998,
DettagliBANCA ALETTI & C. S.p.A.
BANCA ALETTI & C. S.p.A. in qualità di Emittente e responsabile del collocamento del Programma di offerta al pubblico e/o quotazione dei certificates BORSA PROTETTA e BORSA PROTETTA con CAP e BORSA PROTETTA
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 Maggio 2007, n. 62 Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche
DettagliOggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati.
RISOLUZIONE N. 139/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 7 maggio 2002 Oggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati. Con nota del 4 aprile 2002,
DettagliBANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA in qualità di Emittente
MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA in qualità di Emittente CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE
DettagliRelazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno:
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell autorizzazione
DettagliRISOLUZIONE N. 58/E. OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.
RISOLUZIONE N. 58/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 marzo 2003 OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.
DettagliCONDIZIONI DEFINITIVE NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA
CONDIZIONI DEFINITIVE relative alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA "B.C.C. DI FORNACETTE OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO" Emissione n. 226 B.C.C. FORNACETTE 2009/2012 T.F. 2,90% ISIN IT0004485964 Le presenti
DettagliCOMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI
DettagliRelazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti
Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti Autorizzazione all acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle Politiche
DettagliCONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT0004233943
BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA DI CESENA 01/06/07-01/06/10 - TF
DettagliArticoli estratti d.lgs. 252/2005 Disciplina delle forme pensionistiche complementari
Articoli estratti d.lgs. 252/2005 Disciplina delle forme pensionistiche complementari Art.8 Finanziamento 1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento
DettagliSCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE
DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE a cura di Maria Rita Gilardi Roma, 23 gennaio 2006 1 Articolo 1 Totalizzazione
DettagliDeterminazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2013
Delibera Consob 21 dicembre 2012 n. 18427 Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2013 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009
DettagliCONDIZIONI DEFINITIVE
BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU S.C.P.A. in qualità di Emittente CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a.
DettagliASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IFI S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IFI S.p.A. Relazioni illustrative sulle proposte concernenti le materie all ordine del giorno dell Assemblea Ordinaria degli Azionisti 1 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DettagliCONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO STEP UP/STEP DOWN STEP UP/STEP DOWN CALLABLE
,3.,/0,07,2,8., 70/ 9444507,9 ;4 70/ 9444507,9 ;4 36:, 9 / 2 990390 CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO STEP UP/STEP DOWN STEP UP/STEP DOWN
DettagliBanca della Bergamasca
Banca della Bergamasca - Credito Cooperativo - in qualità di Emittente CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO TASSO FISSO/TASSO FISSO CALLABLE
DettagliBanca della Bergamasca CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO STEP UP/STEP DOWN
Banca della Bergamasca - Credito Cooperativo - in qualità di Emittente CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO STEP UP/STEP DOWN BANCA DELLA
DettagliLEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.
Legge 1985032 Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 17
DettagliProposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti
Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Assemblea ordinaria di Fiera Milano SpA convocata in Rho (MI), presso l Auditorium del Centro Servizi del nuovo Quartiere Fieristico, Strada Statale del
DettagliFondi pensione, un tris di chiarimenti
Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere
DettagliII.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
DettagliCircolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette
Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1
DettagliI Fondi pensione aperti
50 I Fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, come suggerisce il termine aperti, possono iscriversi tutti coloro che, indipendentemente dalla situazione lavorativa (lavoratore
DettagliBANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA in qualità di Emittente
MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA in qualità di Emittente CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE
Dettagli(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su
MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione
DettagliIl Ministro dell economia e delle finanze
Il Ministro dell economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell imposta di bollo;
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliPirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013
Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell
DettagliINFORMATIVA SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI RICONDUCIBILI ALLA TIPOLOGIA TITOLI A TASSO VARIABILE SUBORDINATO UPPER TIER II BANCA C.R.
Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 Iscritta all Albo delle Banche autorizzate al n. 5142 Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Iscritto all Albo dei
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA, AI SENSI DELL ART. 40 DELLA LEGGE N. 724/1994, PER L ESERCIZIO 2015 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974,
Dettaglicomunicazione dell avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione con nota del 14 novembre 2012, protocollo n. 12089829 (il Prospetto ).
AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO RELATIVO ALL OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E ALLA CONTESTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI ( MOT ) DELLE OBBLIGAZIONI
DettagliCONTABILITA GENERALE
CONTABILITA GENERALE 7 II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI 20 novembre 2010 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1 F. Scritture relative all
DettagliVigilanza bancaria e finanziaria
Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
DettagliRoma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19
Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti
DettagliIl Ministro dell Economia e delle Finanze
Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
DettagliMOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della TerniEnergia S.p.A. sulla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento
DettagliLEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE
DettagliAssemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.
Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive
DettagliCamfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie
Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede
DettagliPARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività)
Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (adottato con dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007) PARTE IV ATTIVITA
DettagliVigente al: 5-6-2015 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2015, n. 66 Norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento
DettagliCAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A.
CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. www.capelive.it RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE AL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA
DettagliIl Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione
DettagliCorso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II. Le banche cooperative
Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II Le banche cooperative Capo V Banche cooperative Articolo 28 (Norme applicabili) 1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative
DettagliDOCUMENTO INFORMATIVO. PER L'OFFERTA DEL PRESTITO OBBLlGAZlONARlO BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A. 20/05/2015 20/05/2021 TASSO FISSO 2.
DOCUMENTO INFORMATIVO PER L'OFFERTA DEL PRESTITO OBBLlGAZlONARlO BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A. 20/05/2015 20/05/2021 TASSO FISSO 2.00% EMISSIONE N. 27/2015 CODICE lsln IT0005108672 Il presente documento
DettagliMODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via
DettagliArticolo 2. Riscossione coattiva e interessi di mora
b) la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l indicazione di informazioni per il destinatario. 6. La descrizione delle causali di versamento da utilizzare
DettagliQuesiti livello Application
1 2 3 4 Se la correlazione tra due attività A e B è pari a 0 e le deviazioni standard pari rispettivamente al 4% e all 8%, per quali dei seguenti valori dei loro pesi il portafoglio costruito con tali
DettagliBongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI
Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI 1 Indice Definizione di contratto finanziario Contratti finanziari bilaterali e multilaterali Contratto di debito Contratto di partecipazione Contratto assicurativo Contratto
DettagliUniversità degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA
Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA L esercizio dei servizi di investimento: riserva di attività e regole generali di comportamento dei soggetti abilitati 1 Riserva di attività (art.
Dettagli7. CONTABILITA GENERALE
7. CONTABILITA GENERALE II) SCRITTURE DI GESTIONE OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI 1 Definizione Per poter acquisire i fattori produttivi da impiegare nel processo produttivo l impresa necessita del fattore
DettagliAssemblea Ordinaria degli Azionisti. del 17 aprile 2014
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2014 Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357 - ter Codice Civile Relazione illustrativa ai sensi
DettagliCORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008 Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 Modulo A Le verifiche periodiche in collaborazione
DettagliI Fondi pensione aperti
I Fondi pensione aperti I scheda Fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, come suggerisce il termine aperti, possono iscriversi tutti coloro che, indipendentemente dalla
DettagliSoggetti tenuti alla corresponsione. art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA - DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 17601: Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per
DettagliPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2001 n. 90)
Decreto del ministero del Tesoro del 4 aprile 2001 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2001 n. 90) Modifiche al decreto ministeriale 13 maggio 1996 sui criteri di iscrizione degli intermediari
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliBANCA ALETTI & C. S.p.A. PER DUE CERTIFICATE e PER DUE CERTIFICATES DI TIPO QUANTO CONDIZIONI DEFINITIVE D OFFERTA
BANCA ALETTI & C. S.p.A. in qualità di emittente e responsabile del collocamento del Programma di offerta al pubblico e/o di quotazione di investment certificates denominati PER DUE CERTIFICATE e PER DUE
Dettagli1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie
Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2014, in unica convocazione, in merito al punto 6) dell ordine del giorno, concernente la proposta
DettagliLuca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale
Luca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale Impatto della MiFID sul sistema organizzativo interno degli intermediari. La consulenza e l impatto nell operatività dei promotori finanziari Milano,
DettagliIL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
D.M. 30 dicembre 1998, n. 516. Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
Dettagliwww.capelive.it 25 giugno 2013 (Prima convocazione) 26 giugno 2013 (Seconda convocazione) (redatta ai sensi dell articolo 125-ter TUF)
CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. www.capelive.it RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE AL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA
DettagliCONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI
Edizione 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Emittente 2 1.2 Prodotto strutturato
DettagliProposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, l ultima autorizzazione all acquisto di azioni proprie, deliberata
DettagliPreambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
LEGGE 24 DICEMBRE 1957, n. 1295 (GU n. 009 del 13/01/1958) COSTITUZIONE DI UN ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CON SEDE IN ROMA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.9 DEL 13 GENNAIO 1958) URN: urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1295
DettagliASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1/7 Egregi Consoci, Si ricorda che l art. 23 dello Statuto
DettagliRoma 26/11/13 Prot. N 552/2013 Circolare n. 136/2013. Oggetto: Patrimonio mobiliare Quadro F5
Roma 26/11/13 Prot. N 552/2013 Circolare n. 136/2013 Oggetto: Patrimonio mobiliare Quadro F5 IL QUADRO F5 contiene i dati relativi al patrimonio mobiliare posseduto da ciascun componente del nucleo familiare
Dettagli