COME CAMBIA IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DOPO LA LEGGE N.69/2009 LE PRINCIPALI NOVITA
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1 1 COME CAMBIA IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DOPO LA LEGGE N.69/2009 LE PRINCIPALI NOVITA Premessa La legge n.69 del 18/06/2009 (Gazzetta ufficiale n. 140 del 19/06/2009), in vigore dal 04/07/2009, ha apporto rilevanti modifiche alle disposizioni del codice di procedura civile, alcune delle quali trovano diretta applicazione nel processo tributario perché espressamente richiamate dal D.Lgs n.546/1992, altre in virtù del rinvio generale alle norme del codice di procedura civile che l art.1, co.2, del medesimo decreto opera per tutto quanto da esso non disciplinato e con esso compatibile. Vediamo, quindi, come cambia il contenzioso tributario dopo l entrata in vigore della nuova legge. Riduzione dei termini per proporre impugnazione Le sentenze delle Commissioni tributarie possono essere impugnate entro un termine breve o un termine lungo, a seconda che sia o meno notificata - da una parte e a mezzo di Ufficiale giudiziario in base agli artt.137 e segg. c.p.c. - la sentenza impugnata. L articolo 51 del D.Lgs n.546/1992 stabilisce espressamente che il termine breve è di 60 giorni a decorrere dalla notifica della sentenza. Dal computo dei 60 giorni va escluso, come di consueto, il periodo feriale (1 agosto-15 settembre) previsto dalla L.07/10/1969, n.742. Nel caso in cui la sentenza non venga notificata, si applica il termine lungo, per il quale l art.51cit. rinvia espressamente all articolo 327 del c.p.c., oggetto di modifiche ad opera della L.n.69/2009. Prima della riforma, il termine lungo di impugnazione era di 1 anno dalla pubblicazione della sentenza (deposito in segreteria) al quale, ovviamente, andava aggiunto il periodo di sospensione feriale di 46 giorni; nella nuova formulazione, l articolo 327 c.p.c. statuisce espressamente che: l appello, il ricorso per
2 2 cassazione non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Si riducono, quindi, sensibilmente i termini per le impugnazioni nei casi di sentenza non notificata, il termine (lungo) per la proposizione dell appello e del ricorso in cassazione, non è più di 1 anno dalla pubblicazione della sentenza bensì di 6 mesi, sempre decorrenti dal deposito della stessa in segreteria. La riduzione da un anno a sei mesi del termine lungo per l impugnazione si applica soltanto ai processi iniziati in primo grado dopo il 04/07/2009, restando irrilevante per tutti i giudizi che in tale momento risultano già instaurati. Maggiori rischi nel caso di soccombenza e non solo Per quanto concerne specificamente le spese, giova preliminarmente sottolineare che il processo tributario, come quello civile, si ispira al principio c.d. della soccombenza, in virtù del quale ciascuna parte anticipa le proprie spese e, all esito del processo, il giudice condanna la parte soccombente a sostenere anche quelle dell avversario risultato vittorioso, salvo che non ricorrano giusti motivi per derogare, in tutto o in parte, a questa regola: in questi casi il giudice può disporre la c.d. compensazione delle spese (cioè escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice), in base a una valutazione di cui il Legislatore sta cercando sempre più di restringere la discrezionalità del giudice (la legge 28/12/2005 n. 263 aveva già introdotto la necessità di un esplicita motivazione per disporre la compensazione delle spese). Invero, con riferimento all art. 92 c.p.c., prima della modifica operata dalla L. n. 263 del 2005, la Cassazione a S.U. con la sentenza 30/07/2008 n , risolvendo un contrasto di giurisprudenza e aderendo all interpretazione dapprima minoritaria (sent. n del 1999), aveva affermato la necessità che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi trovasse nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, che poteva essere chiaramente desumibile dal complesso della motivazione di merito, non essendo necessarie specifiche motivazioni, richieste, invece, dopo la riforma del 2005.
3 3 In tal senso si è, altresì, pronunciata la Cassazione con ord , n e da ultimo con la sent. 30/07/2009, n Orbene, la legge 69/2009 è intervenuta: sulla regola generale, rafforzandola ulteriormente: è stato modificato il co. 2 dell art. 92, prevedendo che il principio di soccombenza possa essere derogato, oltre che nelle ipotesi espressamente indicate (soccombenza reciproca), soltanto in presenza di «gravi ed eccezionali ragioni» (anziché, come previsto in precedenza, per «giusti motivi»), che, come già imposto in precedenza, necessitano di una esplicita motivazione. E da ritenersi, in ragione della ratio della disposizione in oggetto, diretta a ridurre drasticamente il contenzioso pretestuoso, che possano rientrare tra le ragioni gravi ed eccezionali che consentono al giudice tributario la compensazione delle spese: la novità delle questioni di diritto trattate; il mutamento di giurisprudenza nel corso del processo su questioni di particolare complessità, nonché, l incertezza normativa; attraverso l introduzione del nuovo 3 co. dell art. 96 del Cpc, inserito dalla legge di riforma sul modello di quanto già recentemente stabilito per il giudizio davanti alla Corte di cassazione. La nuova norma prevede che il giudice, ogni qualvolta provveda sulle spese, possa, anche d ufficio, «condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata». La nuova disposizione non prevede un limite massimo alla condanna, né richiede l allegazione né tanto meno la prova in capo alla parte vittoriosa di aver subito un danno. Invero, così come formulata, la norma sembrerebbe consentire la condanna della parte soccombente, oltre alle spese di lite, anche ad un risarcimento danni per il solo fatto di aver coltivato il contenzioso(a prescindere, quindi, dalla colpa grave o della mala fede), realizzandosi, in tal modo, una non accettabile vera e propria pena punitiva.
4 4 Invero, si ritiene che la colpa grave o la mala fede debbano essere ritenute comunque presupposto indispensabile per la pronuncia della condanna in esame, come desumibile dalla circostanza che la nuova previsione è contenuta nell articolo relativo alla «Responsabilità aggravata». La legge di riforma si completa in materia di condanna alle spese con la modifica dell art. 91, rubricato: Condanna alle spese. La nuova disposizione stabilisce che il giudice «Se accoglie la domanda in misura non superiore all eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta». Quest ultima previsione ben dimostra come lo strumento del processo contenzioso, nella prospettiva del Legislatore della riforma deve rappresentare la extrema ratio: la parte, seppure vittoriosa, non soltanto non può ripetere le spese, ma può perfino vedersi condannare a sostenere quelle della controparte. L applicabilità della predetta disposizione al processo tributario si presta a fondati dubbi, stante la residualità del co. 2 dell art.1, del D.Lgs n.546/1992. Non va dimenticato, infatti, che nel processo tributario la condanna alle spese, è specificatamente disciplinata dall art.15, rubricato: Spese del giudizio, nel quale, oltretutto, non vi è alcun richiamo all art.91 c.p.c. ma solo all art.92 c.p.c.. A ciò va aggiunta la variegata tipologia di atti impugnabili innanzi al giudice tributario, che spesso sono necessitati e non discrezionali con difetto in sé, quindi, di spazi conciliativi, tralasciando, per economia, le considerazioni sull indisponibilità dell obbligazione tributaria. Il principio di non contestazione Intervenendo su un tema di cui si era ampiamente discusso negli ultimi anni, il Legislatore ha inserito nell'art. 115, co. 1, Cpc (applicabile ai soli giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma) il principio per cui il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti, «i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita». In tal modo anche nel nostro
5 5 ordinamento viene opportunamente codificato un vero e proprio onere di specifica e tempestiva contestazione delle avverse allegazioni; sicché la circostanza che una parte ometta di prendere posizione circa i fatti allegati dall'avversario a sostegno della propria domanda o eccezione, o comunque ometta di contestare specificatamente e tempestivamente (cioè, nel primo atto difensivo) tali fatti, ha come conseguenza che il giudice, d'ora in avanti, dovrà ritenere veri i fatti medesimi senza bisogno di prova. Nel contempo, però, tale principio è stato espressamente circoscritto all'ipotesi della parte costituita; escludendo, dunque, che alla contumacia possa attribuirsi il valore di una generale non contestazione. Non vi è alcun dubbio sulla piena operatività del principio di non contestazione anche nel processo tributario, sia in virtù del rinvio alle disposizioni del cod.proc.civ. operato dall art.1, co.2 D.Lgs n.546/1992 cit., sia perché la Cassazione, già da diversi anni, ha affermato la piena applicabilità del predetto principio anche in materia tributaria (ex multis:cass.16/01/2009, n.950; Cass.24/01/2007, n.1540). La rimessione in termini Tra le disposizioni generali del processo civile è stata introdotta una norma sulla rimessione in termini, che vale per i processi iniziati dopo il 4 luglio Ora, infatti, l'articolo 153 Cpc, rubricato: Improrogabilità dei termini perentori il cui 1 co. prevede che: I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull accordo delle parti, contiene un 2 co. che, in deroga al 1, stabilisce che: La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini a norma dell articolo 294, secondo e terzo comma (L.n.69/2009). L istituto della rimessione in termini attenua il rigore della inderogabilità dei termini processuali perentori, consentendo alla parte che sia incorsa nella decadenza per causa a lui non imputabile di essere rimessa in termini. Quanto alla sua applicabilità al processo tributario, l istituto de quo è stato ritenuto per lungo tempo dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina non applicabile nel contenzioso tributario anche a causa della sua collocazione in una norma,
6 6 l art.184-bis c.p.c., destinata a disciplinare specificatamente ed esclusivamente il processo civile di cognizione. L art. 46, co. 3, della legge n. 69 cit. ha, però, abrogato il predetto art.184 bis ed ha trasferito il suo contenuto nell art. 153 c.p.c.. che è, invece, norma generale, applicabile, nel processo tributario, in virtù del rinvio operato dall art.1, co.2 D.Lgs n.546/1992. A ciò si aggiunga che la più recente giurisprudenza della Cassazione anche a S. U. ha riconosciuto la piena applicabilità anche nel contenzioso tributario dell istituto della rimessione in termini (Corte di Cassazione, S. U., sent. n.3006 del 08/02/2008 e Corte di Cassazione, ord. n del 26/06/2009). Non vi è, poi, alcun dubbio che si tratta di un principio che, nella nuova formulazione, riguarda tutti i termini, applicabile, quindi, in tutti i casi in cui si può verificare una decadenza (per l'inizio del processo, per un atto istruttorio, per le impugnazioni, in ipotesi di riassunzione del processo interrotto o sospeso). In tal senso si è, altresì, pronunciata la stessa Cassazione S. U. con la sent. 24/07/ 2009, n E indubbio, quindi, che il processo tributario si avvicini sempre più al giudizio di cognizione civile in quello che sarà un futuribile travaso di rito e forse anche di giurisdizione. Novità anche nel processo in Cassazione Importanti novità hanno investito anche il processo tributario innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, in virtù dello specifico rinvio operato dall art. 62 D.Lgs n.546/1992 alle norme del cod. di proc. civ.. Vediamo in cosa consistono: Le nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso Il Legislatore ha previsto due nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso in cassazione, introducendo il nuovo art.360-bis c.p.c. in base al quale il ricorso in cassazione è inammissibile quando:
7 7 -il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l esame dei motivi non offre elementi per (confermare o mutare) l orientamento della stessa; -è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. La scomparsa del quesito di diritto E stato abrogato l articolo 366-bis c.p.c. che imponeva, a pena di inammissibilità, che ciascun motivo di ricorso per cassazione diverso da quello relativo al vizio di motivazione, si dovesse concludere con la formulazione di un quesito di diritto. Le modifiche al ricorso in cassazione si applicano ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate dopo il 04 luglio 2009 (art.58, 5 co.l.n.69/2009). La Translatio iudicii La legge di riforma, inoltre, all art. 59 ha introdotto una nuova espressa disciplina della translatio iudicii. Il primo comma, infatti, impone al giudice che in materia civile amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali dichiara il proprio difetto di giurisdizione, di indicare, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione, in modo da individuare l ufficio giudiziario dinanzi al quale la causa può essere riassunta. Se la giurisdizione spetta ad un giudice straniero, nessuna indicazione dovrà essere contenuta in sentenza, non potendo la legge italiana prevedere la riassunzione della causa innanzi al giudice di altro ordinamento statale. L istituto de quo ha, quindi, lo scopo di consentire alla parte che per errore si sia rivolta ad un giudice privo di giurisdizione, di proseguire il giudizio innanzi al giudice competente (la giurisprudenza già in passato aveva rilevato la necessità di introdurre la translatio iudicii nel processo:cass. S.U. sent. 22/02/2007 n.4109 e Corte Cost. sent. 12/03/2007, n. 77). Ove, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione (resa dal giudice di merito), la domanda sia riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo sono fatti salvi gli effetti sostanziali e
8 8 processuali prodotti dalla prima domanda e restano ferme le preclusioni eventualmente intervenute. La mancata o tradiva prosecuzione del giudizio determina l estinzione del processo, dichiarabile anche d ufficio alla prima udienza, ma occorre specificare, in questo caso, che per i processi instaurati a seguito dell entrata in vigore della legge n. 69/09, ciò non si verifica se la parte dimostri di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili e quindi può chiedere al giudice di essere rimessa in termini (art. 153, co. 2, c.p.c.). Avv. Maria Suppa
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