CONTRATTO PER DIFFERENZA AI SENSI DELL ART. 3, COMMA 5, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 27 NOVEMBRE 2009
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1 CONTRATTO PER DIFFERENZA AI SENSI DELL ART. 3, COMMA 5, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 27 NOVEMBRE 2009 Tra Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. con sede legale in Roma, Viale M. Pilsudski n.92, rappresentato dall Ing. Gerardo Montanino, nella qualità di Direttore della Direzione Operativa, giusta procura conferita dall Amministratore Delegato della Società in data 2 novembre 2005 (di seguito GSE), e La società con sede legale in Via, P.IVA., C.F. e sede operativa in Via., in persona del proprio legale rappresentante, giusta procura conferita (di seguito Assegnatario); PREMESSO CHE 1 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), all'articolo 3, comma 12, ha stabilito che "il Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale"; 2 con il decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato 21 novembre 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell Industria 21 novembre 2000), è stata determinata, con validità ed efficacia giuridica ed economica a far data dal 1 gennaio 2001, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell Enel Spa al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale; 3 in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, dal 1 novembre 2005 il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. a seguito della cessione a Terna S.p.A. del ramo di azienda inerente le attività di trasmissione e dispacciamento, ha assunto la nuova denominazione sociale Gestore del Sistema Elettrico GRTN Spa, mantenendo, tra l altro, le attività afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003; 1
2 4 a decorrere dal 1 ottobre 2006 il Gestore del Sistema Elettrico GRTN Spa ha cambiato denominazione sociale in Gestore dei Servizi Elettrici GSE Spa, mantenendo, tra l altro, le funzioni di cui all articolo 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/99; 5 a decorrere dal 23 novembre 2009 il Gestore dei Servizi Elettrici GSE Spa ha cambiato denominazione sociale in Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., mantenendo, tra l altro, le funzioni di cui all articolo 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/99; 6 il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 novembre 2009 (di seguito D.M. 27 novembre 2009), pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 13 gennaio 2010, ha determinato le modalità di vendita dell energia elettrica di cui all art 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 per l anno 2010; 7 il GSE ha pubblicato in data 13 gennaio 2010 sul proprio sito internet un Avviso per l assegnazione, per l anno 2010, dei diritti CIP 6 di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 novembre 2009 (di seguito Avviso ) (allegato sub n. 1) e ha effettuato la procedura di assegnazione ivi indicata; 8 l Assegnatario ha presentato, secondo le modalità e i termini previsti nell Avviso, la propria richiesta di assegnazione di diritti CIP 6 (allegato sub n. 2); 9 in seguito alla conclusione della procedura concorsuale di cui all Avviso, il GSE ha assegnato all Assegnatario diritti CIP6 per un quantitativo pari a MW; 10 il D.M. 27 novembre 2009 prevede all art. 3, comma 3, che il GSE provvede all aggiornamento in corso d anno delle quantità di energia elettrica assegnate nel caso di variazioni della quantità di energia elettrica assegnabile secondo quanto previsto all articolo 2, comma 5 del D.M , dando evidenza preventiva di tali modifiche sul proprio sito internet entro il giorno venti di ciascun mese per il mese successivo; 11 il D.M. 27 novembre 2009 prevede all art. 3, comma 5, che a seguito della conclusione della procedura di assegnazione, il GSE e gli operatori assegnatari stipulano un contratto per differenza come disciplinato dal medesimo decreto, che impegna: a) l Assegnatario ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per quantitativi non inferiori alle quote di energia elettrica oraria assegnate ai sensi dell art. 3 comma 3 del medesimo decreto; b) il GSE a corrispondere all Assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l energia elettrica oraria derivante dall assegnazione e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di assegnazione, se tale differenza è positiva; 2
3 c) l Assegnatario a corrispondere al GSE, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l energia elettrica oraria derivante dall assegnazione e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di assegnazione, se tale differenza è negativa; 12 l Avviso prevede che il GSE sottoponga agli assegnatari, per la relativa stipula, un contratto ai sensi del citato art. 3, comma 5 del D.M. 27 novembre 2009, efficace a far data dal 1 gennaio 2010; TUTTO CIÒ PREMESSO, con il presente contratto, il GSE e l Assegnatario (di seguito congiuntamente indicati come Parti), convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1 Premesse e allegati Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono condizioni cui il contratto è sottoposto. Articolo 2 Definizioni 2.1 Ai fini e per gli effetti del presente contratto si applicano le definizioni di cui alla delibera dell Autorità per l energia elettrica e il gas n. 168/03 come successivamente integrata e modificata (di seguito: Delibera 168/03), al D.M. 27 novembre 2009, al Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito Disciplina del mercato elettrico), oltre a quelle di seguito riportate: Contratto per differenza (o CfD): indica il presente contratto; Differenza Oraria: indica la somma di denaro, espressa in Euro, pari al risultato della seguente formula: (PUN Prezzo di assegnazione) Quantità assegnata; Differenza per Periodo Rilevante: indica la somma delle Differenze Orarie relative alle ore appartenenti al Periodo Rilevante. Franchigia: è pari al 5% del prodotto tra la quantità di diritti CIP 6 assegnata e la somma delle ore del Periodo Rilevante; Mese: indica il periodo compreso tra le 00:00 del primo giorno di ciascun mese di calendario e le ore 24 dell ultimo giorno del mese stesso (indipendentemente dal numero dei giorni di ciascun mese); Periodo Rilevante: indica l insieme delle ore appartenenti a ciascun Mese; Prezzo di assegnazione: indica il prezzo di cui all articolo 3, comma 4 del D.M. 27 novembre 2009; Prezzo di mercato: indica il Prezzo Unico Nazionale (PUN), come definito ai sensi dell art. 19, comma 3, lett. c), della Delibera 168/03; 3
4 Quantità approvvigionata: indica l ammontare orario delle offerte d acquisto formulate sul mercato elettrico dall Assegnatario e risultate accettate; Quantità assegnata: indica la quantità di diritti CIP 6 assegnati dal GSE all Assegnatario per l anno 2010; Quantità non approvvigionata: differenza, in ciascuna ora del Periodo Rilevante, tra quantità approvvigionata e quantità assegnata, calcolata in tutte le ore in cui tale differenza risulti negativa. Articolo 3 Oggetto e durata del Contratto 3.1. Il presente contratto regola i rapporti tra il GSE e l Assegnatario in merito all assegnazione di diritti CIP6 ai sensi del D.M. 27 novembre In nessun caso il contratto potrà far sorgere diritti o obblighi di consegna o prelievo di energia elettrica. 3.2 Il contratto si intende perfezionato e vincolante tra le Parti dalla data di comunicazione della assegnazione dei diritti CIP6 e produce i suoi effetti dalle 00:00 del giorno 1 Gennaio 2010 sino alle ore 24:00 del giorno 31 Dicembre Articolo 4 Diritti e obblighi delle Parti 4.1. Le Parti osservano ed eseguono le prestazioni oggetto del presente contratto nonché le disposizioni previste dall Avviso, dal D.M. 27 novembre 2009, dalla Delibera 168/03 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Disciplina del mercato elettrico L'Assegnatario dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'avviso e conferma gli impegni e le garanzie assunti con la partecipazione alle indicate procedure. A tal fine l Assegnatario è tenuto a fornire tempestivamente al GSE, ogni informazione e documentazione che il GSE richieda al fine di verificare il possesso dei requisiti e degli impegni e delle garanzie assunte nei confronti del GSE ai sensi del presente contratto L Assegnatario è responsabile nei confronti del GSE per il corretto adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto anche nel caso in cui abbia dato delega ad un operatore terzo ad operare sul sistema delle offerte relativamente alle unità di consumo nella propria titolarità In relazione a ciascun Periodo Rilevante: l Assegnatario si impegna a corrispondere al GSE la Differenza per Periodo Rilevante qualora risulti negativa; il GSE si impegna a corrispondere all Assegnatario la Differenza per Periodo Rilevante qualora risulti positiva Per ciascun Periodo Rilevante il GSE calcola l ammontare complessivo della quantità non approvvigionata. 4
5 4.6. Il GSE confronta, per ciascun Periodo Rilevante, con cadenza mensile, il livello di Franchigia con l ammontare di cui al comma precedente e qualora quest ultimo risulti, in valore assoluto, maggiore della Franchigia, procederà alla revoca dei diritti assegnati a decorrere dal primo giorno del mese in cui tale condizione si è verificata. In alternativa alla revoca dei diritti di cui sopra l Assegnatario può optare, con richiesta scritta da inviare al GSE entro il dodicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, per il pagamento di una penale pari alla sommatoria, per ciascuna ora del periodo rilevante, del valore assoluto del prodotto tra la differenza tra Prezzo di mercato e Prezzo di assegnazione e la quantità non approvvigionata Il GSE effettua i controlli e le verifiche di cui all art. 4 del D.M. 27 novembre In caso di esito negativo, il GSE osserva quanto previsto all art. 4 del D.M. 27 novembre Il Contratto è aleatorio per sua natura e per volontà delle Parti in quanto finalizzato a coprire i rischi derivanti dalla variabilità dei prezzi dell energia elettrica che le Parti non sono in grado di prevedere anticipatamente. Pertanto, per quanto possa occorrere, le Parti pattuiscono che il Contratto non sia soggetto a risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, nè a rescissione per lesione. Articolo 5 Determinazione delle partite economiche 5.1 Entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, il GSE comunica all Assegnatario la Differenza per Periodo Rilevante nonché l ammontare della quantità eventualmente non approvvigionata, e, nel caso in cui tale valore risulti superiore alla Franchigia, la revoca dei diritti assegnati ovvero l eventuale penale di cui all articolo 4, comma Nella comunicazione di cui al comma precedente il GSE definisce: a) l importo pari al prodotto, in ciascuna ora, tra il differenziale tra prezzo di mercato e prezzo di assegnazione e la Quantità assegnata; b) l importo dell eventuale penale di cui all articolo 4, comma Le eventuali contestazioni in merito ai dati comunicati dal GSE sono disciplinate ai sensi del successivo art. 8. Articolo 6 Fatturazione e pagamenti 6.1 La periodicità di fatturazione delle partite economiche di cui all art. 5 del presente contratto è mensile. 6.2 L Assegnatario è tenuto a notificare tempestivamente eventuali mutamenti societari che determinino cambiamenti nelle modalità di fatturazione segnalando in modo specifico la data di decorrenza, nonché il soggetto giuridico destinatario della fatturazione per periodi antecedenti al mutamento societario e non ancora fatturati dal GSE. 5
6 6.3 Il GSE, entro il decimo giorno lavorativo del mese di febbraio 2010, emette fattura per il versamento di un deposito cauzionale, da parte dell Assegnatario, dell importo pari al prodotto, tra il prezzo di assegnazione e, con riferimento a un mese di 30 giorni, la quantità di energia elettrica derivante dall assegnazione e oggetto del contratto per differenza; il termine di scadenza della fattura, Data di Pagamento, è fissato al terz ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio 2010; l Assegnatario provvede al pagamento con valuta beneficiario la Data di pagamento, accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato in fattura. Il deposito cauzionale versato dall assegnatario è altresì utilizzato dal GSE per l adeguamento, a favore dello stesso assegnatario ovvero del soggetto da questi delegato, delle garanzie finanziarie richieste dal GME a copertura degli acquisti sul mercato elettrico. A tal fine il GSE comunica al GME l avvenuto pagamento da parte dell Assegnatario. Il mancato versamento del deposito cauzionale, comporta la revoca dei diritti assegnati. 6.4 In caso di incremento o riduzione del prezzo di assegnazione di entità superiore al 5% rispetto all ultimo prezzo utilizzato per il calcolo del deposito cauzionale o in qualsiasi caso di variazione della quantità di energia oggetto del contratto per differenza, il GSE, entro dieci giorni lavorativi dalla data di efficacia della variazione o, se successiva, dalla data di pubblicazione del provvedimento che la prevede, emette fattura integrativa o nota di credito nei confronti dell Assegnatario per l adeguamento del deposito cauzionale. Il termine di scadenza della fattura, Data di Pagamento, è fissato, al terz ultimo giorno lavorativo del mese di emissione della fattura. Il GSE comunica al GME l avvenuto pagamento da parte dell Assegnatario. Nel caso di nota di credito il GSE provvede al pagamento, previa autorizzazione del GME al quale compete la verifica della posizione dell Assegnatario, ovvero del soggetto da questi delegato, in termini di garanzie finanziarie a copertura degli acquisti sul mercato elettrico. 6.5 L Assegnatario, entro il quinto giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di scadenza del contratto, emette fattura nei confronti del GSE per il recupero del solo importo versato a titolo di deposito cauzionale; il termine di scadenza della fattura, Data di Pagamento, è fissato al diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di scadenza del contratto; il GSE provvede al pagamento con valuta beneficiario la Data di Pagamento accreditando gli importi complessivi fatturati solo successivamente all avvenuto pagamento nei confronti del GME da parte dell Assegnatario, ovvero del soggetto da questi delegato, degli acquisti effettuati sul mercato elettrico nel periodo di validità del contratto. 6.6 Nel caso la Differenza per Periodo Rilevante risulti positiva l Assegnatario, entro il quinto giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento, emette fattura per l importo di cui all art. 5, comma 2, lettere a) e b), per la regolazione della Differenza per Periodo Rilevante e l eventuale penale di cui all articolo 4, comma 6. Il termine di scadenza della fattura Data di Pagamento è fissato al diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento. Il GSE provvede al pagamento con valuta beneficiario Data di Pagamento, accreditando gli importi complessivi fatturati solo successivamente alla comunicazione, del GME, dell avvenuto pagamento nei confronti del GME stesso da parte dell Assegnatario, ovvero dal soggetto da 6
7 questi delegato, degli acquisti effettuati sul mercato elettrico nel mese di riferimento. Il pagamento all Assegnatario è in ogni caso subordinato al versamento del deposito cauzionale di cui all art. 6, comma 3 e delle eventuali integrazioni di cui all art. 6, comma Nel caso la Differenza per Periodo Rilevante risulti negativa il GSE, entro il quinto giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento, emette fattura per l importo di cui all art. 5, comma 2, lettere a) e b), per la regolazione della Differenza per Periodo Rilevante e dell eventuale penale di cui all articolo 4, comma 6. Il termine di scadenza della fattura Data di Pagamento è fissato al diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento. L Assegnatario provvede al pagamento con valuta beneficiario Data di Pagamento, accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato in fattura. 6.8 Le fatture emesse dalle Parti si intendono validamente consegnate anche con l inoltro a mezzo fax o posta elettronica; a tal fine farà fede il documento di esito invio rilasciato dai sistemi di inoltro. 6.9 L Assegnatario non può differire o ridurre il pagamento, neanche in caso di contestazione. Le eventuali contestazioni in merito alla fatturazione sono disciplinate ai sensi del successivo art Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, in caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti, sugli importi fatturati, non debitamente pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365) maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. La quotazione dell Euribor con divisore 365, per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. - Milano (attualmente alla pagina ASSIOMFOREX09 ) il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta Data di Pagamento. In caso di mancata disponibilità della quotazione dell Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (esempio: «Il Sole 24 ore»). In caso di ulteriore mancata disponibilità dell Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso Libor a un mese (base 365) maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. La quotazione del Libor con divisore 365, determinato il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta Data di Pagamento, sarà rilevata dal quotidiano «Il Sole 24 ore» In caso di ritardato pagamento ciascuna Parte si riserva inoltre, ai sensi dell art codice civile il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell incasso, alle maggiori spese di esazione e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dall imputazione difforme indicata dall altra Parte all atto del pagamento Le Parti si danno reciprocamente atto che esse possano effettuare compensazione con eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili che vantino nei confronti l una dell altra anche in virtù di altri rapporti contrattuali o extracontrattuali, in corso o pregressi. 7
8 Articolo 7 Limitazione delle responsabilità 7.1 Il GSE è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipulazione del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GSE, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili. 7.2 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico del GSE, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi. Articolo 8 Reclami e decadenze 8.1 L Assegnatario, qualora intenda contestare quanto fatturato dal GSE presenta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, reclamo scritto e motivato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il reclamo non sospende la riscossione della fattura oggetto di contestazione. Il GSE fornisce tempestiva e motivata comunicazione all Assegnatario degli esiti della contestazione. In caso di accoglimento della stessa, la comunicazione contiene anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare all oggetto della contestazione. In caso di mancata contestazione della fatturazione negli indicati termini l Assegnatario decade dal diritto di proporre contestazione e la fattura si intende accettata. 8.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, l Assegnatario comunica al GSE, a pena di decadenza, ogni reclamo o pretesa di risarcimento entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del prodursi dell evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è comunicata al GSE entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui l Assegnatario ha avuto conoscenza del prodursi dell evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l ordinaria diligenza. Il GSE fornisce tempestiva e motivata comunicazione all Assegnatario degli esiti dei reclami o delle pretese di risarcimento avanzate. In caso di accoglimento degli stessi, la comunicazione contiene anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare all oggetto del reclamo o della pretesa. 8
9 8.3 L Assegnatario non può in nessun caso rifiutare o sospendere l esecuzione delle proprie obbligazioni salvo il caso di forza maggiore e caso fortuito. Articolo 9 Cessione del Contratto 9.1. E consentita, previa autorizzazione scritta dal parte del GSE, la cessione totale o parziale dei diritti CIP6 derivanti dal presente contratto, a soggetti che abbiano i medesimi requisiti dell Assegnatario. La cessione comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi previsti dal presente contratto a carico dell Assegnatario comprensivi degli obblighi previsti all art. 6, commi 3, 4 e 5 circa il versamento del deposito cauzionale per le quantità oggetto di cessione del contratto. La efficacia della cessione è condizionata alla verifica in capo al cessionario del possesso dei requisiti richiesti in relazione al contratto oggetto di cessione nonché all esito positivo, nei confronti dell Assegnatario, delle verifiche e dei controlli effettuati dal GSE ai sensi dell art. 4 del D.M. 27 novembre Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la cessione totale o parziale del contratto è notificata al GSE ed ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di notifica. Articolo 10 Risoluzione 10.1 Il GSE si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di inadempienza, da parte dell Assegnatario, agli obblighi previsti dal presente contratto, ivi espressamente compreso il caso in cui l Assegnatario non adempia al pagamento delle fatture emesse dal GSE per il versamento del deposito cauzionale entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di scadenza della fattura Qualora al termine del mese di riferimento, l Assegnatario dovesse risultare debitore nei confronti del GSE e non dovesse corrispondere gli importi dovuti entro il diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento, il GSE invierà all Assegnatario una comunicazione scritta, contenente l avvertimento che in caso di mancato adempimento entro 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione di tale comunicazione, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell articolo 1454 del codice civile con conseguente revoca dei diritti assegnati. Articolo 11 Dichiarazioni e garanzie Ciascuna Parte dichiara e garantisce quanto segue: I. di essere debitamente costituita e di avere pieno potere ed autorità di eseguire ed assicurare l adempimento delle prestazioni previste nel contratto; II. di avere il potere di addivenire alla stipula del contratto, di possedere tutte le autorizzazioni necessarie all esecuzione delle prestazioni in esso previste, e che la 9
10 stipula del Contratto non viola alcuna previsione di legge, regolamento, decreto o altra determinazione con valore normativo-regolamentare; III. di non trovarsi in stato di insolvenza o di non essere sottoposto ad alcuna procedura concorsuale; IV. che non sono in corso e/o non vi è notizia che sia in atto o stia per essere posta in atto alcuna azione legale, procedimento davanti a qualsivoglia corte di giustizia, giudizio di arbitrato, azioni di organismi governativi e regolatori che possano in qualsivoglia maniera minacciare il corretto adempimento del contratto. V. che i propri rappresentanti indicati in premessa sono debitamente autorizzati alla sottoscrizione del contratto. Articolo 12 Riservatezza 12.1 Le Parti, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dagli artt. 7, 9, 10 e 13 del suddetto Decreto Legislativo e di esprimere, con la sottoscrizione del contratto, il reciproco consenso a trattare ed a comunicare i dati personali, raccolti ed elaborati anche in via elettronica o automatizzata, in relazione al contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione Le Parti si obbligano a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sui termini e su ogni informazione riservata inerente la esecuzione del contratto e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venuti a conoscenza in virtù del contratto stesso o della sua esecuzione. Art. 13 Clausole generali 13.1 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti Per le finalità di cui al presente contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi: - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. Direzione Operativa, Viale Maresciallo Pilsudski n Roma, n. fax: , indirizzo e- mail: cfdcip6@gse.it; -, Via/Piazza n.. CAP. n. fax..indirizzo e- mail....; 13.3 Fatto salvo quanto specificamente previsto in altre disposizioni del presente contratto, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi: - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. Direzione Operativa, Viale Maresciallo Pilsudski n Roma; 10
11 -.., Via/Piazza. n , Le comunicazioni si intendono ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero dalla data indicata nella ricevuta di ricezione della raccomandata ricevuta dal destinatario Il presente contratto è sottoscritto e siglato in ogni pagina, in duplice copia originale, dall Assegnatario, ed è inviato al GSE che provvederà a restituire un originale debitamente sottoscritto all Assegnatario stesso. Articolo 14 Foro competente Per ogni controversia derivante dall esecuzione, interpretazione o applicazione del presente contratto è competente il Foro di Roma. Articolo 15 Rinvio 15.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nella delibera n.168/03 e successive modificazioni e integrazioni, alla Disciplina del mercato elettrico, al D.M 27 novembre 2009 e, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive modifiche ed aggiornamenti del quadro normativo di riferimento. Roma, lì Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. Gerardo Montanino L Assegnatario L Assegnatario dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole: art. 2 (Definizioni) art. 3 (Oggetto e durata del Contratto); art. 4 (Diritti ed Obblighi delle Parti); art. 5 (Determinazione delle partite economiche); art. 6 (Fatturazione e pagamenti); art. 7 (Limitazione delle responsabilità); art. 8 (Reclami e decadenze); art. 9 (Cessione del Contratto); art. 10 (Risoluzione); art. 11 (Dichiarazioni e garanzie); art. 12 (Riservatezza); art. 13 (Clausole generali); art. 14 (Foro competente); art. 15 (Rinvio). L Assegnatario 11
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