CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N /2007

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1 CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N /2007 INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI DI INVESTIMENTO UNIPOL BANCA S.p.A., con sede legale in Bologna, Piazza della Costituzione n. 2 (di seguito la Banca ) è una banca autorizzata da Banca d Italia alla prestazione dei servizi di investimento disciplinati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ). La Banca d Italia, con sede centrale in Via Nazionale n Roma e filiale territoriale in Piazza Cavour n Bologna, ha altresì autorizzato la Banca alla prestazione dei seguenti servizi di investimento: negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei Clienti; sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell emittente; collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell emittente; gestione di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini; consulenza in materia di investimenti. Oltre ai predetti servizi, la Banca ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori come definiti nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Al fine di salvaguardare le somme di denaro dei Clienti, la Banca adotta idonee procedure volte a garantire un elevato standard di sicurezza nella custodia diretta e nell impiego sul mercato interbancario. La Banca sub-deposita gli strumenti finanziari dei Clienti presso organismi di deposito centralizzato ovvero presso depositari abilitati all attività di custodia di strumenti finanziari per conto terzi. Nell individuazione dei sub-depositari, la Banca considera unicamente organismi istituzionali solidi, basandosi sulle competenze e sulla reputazione di mercato degli stessi, cosicché possa essere garantita una maggiore tutela ai Clienti. La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro ,38). Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del Fondo. Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall art. 15 della Legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell art. 2, comma 1, della Legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell art. 62, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n Il Fondo è riconosciuto sistema di indennizzo dall art. 62, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo attualmente ancora in vigore. L organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal Regolamento operativo previsto dall art. 12, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro 14 novembre 1997, n Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato Decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento. Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo. Comunicazioni Nell ambito della corrispondenza ordinaria, il Cliente può comunicare con la Banca in forma scritta ed indirizzando le proprie comunicazioni alla filiale della Banca presso la quale sono intrattenuti i rapporti salvo quanto diversamente stabilito in contratto. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile. Le comunicazioni dalla Banca al Cliente sono inviate, sempre utilizzando la forma scritta, salvo diverso accordo intercorso tra la Banca ed il Cliente stesso, all indirizzo indicato dal Cliente all atto della costituzione dei singoli rapporti o successivamente con apposita comunicazione. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono pienamente efficaci anche nei confronti degli altri. Informativa contratto di collocamento Pagina 1 di 18

2 Conferimento degli ordini Gli ordini sono conferiti dal Cliente di norma per iscritto; relativamente all inoltro delle disposizioni di investimento, il Cliente può utilizzare i seguenti canali di comunicazione: ordine impartito presso le filiali della Banca, utilizzando la modulistica ufficiale predisposta e resa disponibile dall Istituto di credito; ordine trasmesso per via telefonica, solo nel caso in cui tale modalità sia stata tra la Banca ed il Cliente convenuta per iscritto. In tale ipotesi gli ordini conferiti telefonicamente saranno documentati dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca; ordine trasmesso per via telematica dai Clienti titolari del servizio di internet banking, mediante sottoscrizione di apposito contratto: nei modi e secondo le norme che disciplinando il servizio. In ogni caso, per una dettagliata rappresentazione di quanto sopra sinteticamente esposto, si rimanda alle singole disposizioni contrattuali. Lingua L italiano è la lingua ufficiale utilizzata sia nei rapporti Banca - Cliente sia nella redazione della documentazione, di qualsiasi natura, intercorrente tra le parti. Rendicontazione La Banca invia al Cliente, almeno una volta all anno o con diversa frequenza concordata fra le parti, un documento di rendicontazione dei servizi d investimento prestati e delle principali condizioni economiche che disciplinano le prestazioni di tali servizi. Con riferimento al servizio di gestione di portafoglio, la Banca invia, ogni sei mesi, al domicilio del Cliente, il rendiconto, riferito all ultimo giorno lavorativo del periodo, come sancito dall art. 54 del Regolamento Consob n del Qualora il Cliente lo richieda, la Banca trasmette allo stesso una rendicontazione trimestrale o la trasmissione volta per volta delle informazioni sulle operazioni eseguite, fermo restando che, in quest ultimo caso, la Banca invia il rendiconto almeno una volta ogni dodici mesi. Laddove il Cliente al dettaglio autorizzi un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito una volta al mese. Per quanto concerne gli altri servizi di investimento diversi dalla gestione di portafoglio, la Banca invia al Cliente la rendicontazione dell attività svolta avuto riguardo ai costi delle operazioni e dei servizi prestati, come sancito dall art. 53 del Regolamento Consob n del La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l esecuzione dell ordine. Le informazioni di cui sopra sono trasmesse al Cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma. In tale ipotesi, ove la conferma dell avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo, la Banca è esonerata dall obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. In aggiunta, su richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. Conflitti di interesse La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi Clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti. La politica della Banca in materia di conflitti di interessi è contenuta in forma sintetica nel documento Politica di gestione dei conflitti di interesse ; qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita. Servizio di gestione di portafoglio Con riferimento al servizio di gestione di portafoglio, le informazioni inerenti alle linee di gestione sono riportate nell Allegato 1 relativo ad ognuna di esse. Informativa contratto di collocamento Pagina 2 di 18

3 INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA Al fine di salvaguardarne l integrità fisica, gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza della clientela sono di norma custoditi dalla Banca in idonei locali (caveau) di una specifica struttura centrale, protetta da porte blindate munite di apparecchiature meccaniche ed elettroniche che limitano l accesso, negli orari previsti, al solo personale autorizzato alla movimentazione e gestione di tali valori. Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, la Banca ha la facoltà di sub-depositare gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti presso organismi di deposito centralizzato ovvero presso depositari abilitati quali banche centrali, banche italiane o estere, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari della clientela o comunque altri soggetti abilitati all attività di custodia di strumenti finanziari per conto terzi. La Banca sceglie i sub-depositari, italiani o esteri - comunitari o extra-comunitari - sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto, delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nel mercato in cui essi operano ed eventualmente del paese di emissione degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito. Qualora la Banca si avvalga di sub-depositari soggetti ad un ordinamento giuridico extra-comunitario, questa provvederà a fornire l informativa di tale circostanza, indicando in che misura i diritti del Cliente relativi a tali strumenti finanziari o somme di denaro possano essere influenzati. La Banca adotta presso la rete dei propri sub-depositari le configurazioni operative maggiormente rispondenti alle caratteristiche della piazza di custodia e regolamento degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito e dei requisiti di business della clientela, tenendo anche conto delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nei mercati in cui i sub-depositari stessi operano e/o dei mercati in cui gli strumenti finanziari vengano custoditi o movimentati. Nell ipotesi di ricorso ad una struttura di conto omnibus nelle modalità di sub-deposito degli asset della clientela presso la rete di sub-depositarie, la Banca pone in essere le misure operative e contrattuali nei confronti dei propri sub-depositari atte a salvaguardare gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti in qualsivoglia configurazione operativa. La Banca procede periodicamente alla verifica della congruità delle evidenze prodotte dai sub-depositari con la propria situazione contabile. La Banca monitora periodicamente l attività dei subdepositari, al fine di riesaminare l efficienza e l affidablità del servizio. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub-depositati, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente degli strumenti finanziari detenuti ai sensi e per gli effetti del Contratto di deposito titoli, negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini e collocamento. La Banca informa il Cliente dell eventuale esistenza di diritti di garanzia o privilegi o diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente a favore del sub-depositario. I diritti di garanzia, i privilegi o i diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente depositati presso la Banca ed a favore della stessa discendono dalla Legge o sono regolati dai contratti o accordi stipulati tra la Banca e il Cliente. Le modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari dei Clienti sono disciplinate nel contratto di deposito titoli, negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini e collocamento. Informativa contratto di collocamento Pagina 3 di 18

4 INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI Gli investitori che investono in strumenti e prodotti finanziari sono soggetti in generale a diverse tipologie di rischio, ove per rischio si intende l incertezza che circonda i ritorni degli investimenti stessi. Tale incertezza può riguardare l utile atteso dell operazione, ma anche la variazione del valore impiegato, ovvero la possibilità che al termine dell operazione finanziaria l investitore incassi una cifra inferiore all investimento iniziale. Il presente documento fornisce le informazioni basilari sui rischi connessi agli strumenti e prodotti finanziari. Parte A - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi: 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziari; 2) la sua liquidità; 3) la divisa in cui è denominato; 4) gli altri fattori di rischi generali. 1) La variabilità del prezzo Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. 1.1 Titoli di capitale e titoli di debito, investimenti composti o collegati Occorre distinguere innanzitutto tra i titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e i titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che: a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto di percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l assemblea dei soci deciderà di distribuire. L assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo; b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che le hanno emessi e si ha diritto a percepire, di norma periodicamente, gli interessi previsti dal regolamento dell emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato/investito. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito. Gli investimenti composti o collegati hanno ad oggetto la combinazione di più prodotti o servizi, ciascuno con caratteristiche e rischi propri, acquisiti nell ambito di un unica decisione d investimento. In tal caso il collegamento delle varie componenti dell investimento può comportare una modifica dei rischi insiti in ciascuna componente e quindi l assunzione dei rischi caratteristici del particolare tipo d investimento: diversi da quelli propri delle varie componenti. 1.2 Rischio specifico e rischio generico Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio generico (o sistematico) rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato ( M.R ) o su un sistema multilaterale di negoziazione ( M.T.F. ) si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell indice del mercato. Per i titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è le loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso. 1.3 Rischio emittente Per gli investimenti in strumenti e prodotti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell emittente tanto maggiore è il tasso d interesse che l emittente dovrà corrispondere all investitore. Per valutare la congruità del tasso d interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso con riferimento a emissioni con pari scadenza. 1.4 Rischio d interesse Con riferimento ai titoli di debito, l investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso sia detenuto dall investitore fino alla scadenza. Qualora l investitore avesse necessità di smobilizzare l investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interesse in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon, titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un unica soluzione alla fine del periodo con vita residua di 10 anni e rendimento dell 10% all anno; l aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell 8,6%. E dunque importante per l investitore, al fine di valutare l adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l investimento. 1.5 Rischio paese Se i titoli di capitale e/o di debito sono emessi da soggetti con sede in un Paese Emergente e/o sono denominati nella relativa divisa nazionale, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica del Paese potrebbe generare un elevata volatilità dei mercati interni con conseguente diminuzione del prezzo del titolo e/o peggioramento del tasso di cambio. In caso di insolvenza dell Emittente, l investitore può incassare, in sede di liquidazione, il controvalore dei titoli di capitale o il rimborso del capitale prestato (e/o delle cedole maturate) dei titoli di debito detenuti. 1.6 Rischio di mercato E il rischio riferito all investimento in strumenti finanziari connesso all evoluzione del mercato in generale: prescinde dalla caratteristiche intrinseche del singolo strumento finanziario e dipende dalle variazioni delle condizioni di mercato. 1.7 Rischio opzione Se il rendimento di uno strumento finanziario è legato alla performance di un parametro di riferimento (azioni, divise, fondi, tasso d inflazione, materie prime, tassi monetari, indici) attraverso l incorporazione nello stesso di uno o più strumenti finanziari derivati, il valore dello strumento può subire una forte riduzione a seguito della perdita di valore della componente derivativa del titolo. 1.8 L effetto della diversificazione degli investimenti. Gli Organismi di investimento collettivo Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a cosi contenuti investendo il proprio patrimonio in OICR ( Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ), ossia in quote di Fondi Comuni di Investimento o in azioni Sicav ( Società di Investimento a Capitale Variabile ). Il patrimonio del Fondo Comune di Investimento è affidata ad un gestore (SGR) ma il patrimonio che costituisce il fondo è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti al fondo sia da quello della SGR. Con la partecipazione al Fondo Comune di Investimento, il sottoscrittore è proprietario di una fetta del patrimonio del fondo stesso, tanto più grande quante più quote di partecipazione egli possiede, non è esposto al rischio d insolvenza dell Emittente il fondo stesso, neppure nel caso in cui le società che ne hanno curato o curano l attività di costituzione, gestione, amministrazione risultino insolventi. Viceversa è esposto, tra l altro, sia al rischio che le azioni, obbligazioni e gli altri strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del fondo (ossia le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi d investimento adottati) perdano valore sia che le società emittenti i predetti strumenti finanziari diventino insolventi. Simili ai Fondi Comuni di Investimento nelle modalità di raccolta e gestione del patrimonio ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, le SICAV sono dotate di Informativa contratto di collocamento Pagina 4 di 18

5 personalità giuridica ed il loro patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote. Nelle Sicav gli investitori al contrario divengono soci e sottoscrivono azioni direttamente emesse dalla società, senza distinzione di patrimoni e pertanto sono soggetti al rischio di insolvenza della società stessa. Occorre altresì sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono risultare rischiosi anche a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli da società aventi sede in determinati stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti. 2) La liquidità La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione sono più liquidi dei titoli non trattati su dette sedi di esecuzione. Questo in quanto la domanda e l offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. 3) La divisa e il rischio di cambio Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l investitore, tipicamente l euro per l investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l euro) e la divisa estera in cui è denominato l investimento. L investitore deve considerare che il rapporto di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli cosiddetti emergenti sono altamente volatili e che comunque l andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell investimento. 4) Gli altri fattori fonte di rischi generali 4.1 Denaro e valori depositati L investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso d insolvenza dell intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi d insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato. 4.2 Commissioni e altri oneri Prima di avviare l operatività, l investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute alla Banca. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto di intermediazione. L investitore deve sempre considerare che tali oneri vanno sottratti, ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungono alle perdite subite. 4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l investitore a rischio aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. L investitore deve inoltre considerare che, in tali casi, l autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni. 4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportata da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissioni degli ordini ( Order Routing ), per l incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori di sistemi o dai mercati. L investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere. 4.5 Sistemi elettronici di negoziazione I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione gridati. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all hardware o al software dei sistemi medesimi. 4.6 Operazioni eseguite fuori da mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. L intermediario a cui si rivolge l investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione. Per questi motivi, tali operazioni comportano l assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti. Parte B - BREVE DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI Si possono suddividere gli strumenti e prodotti finanziari nelle seguenti macrocategorie: 1) Certificati di deposito; 2) Pronti Contro Termine; 3) Titoli Obbligazionari; 4) Azioni; 5) Derivati; 6) O.I.C.R (organismi di investimento collettivo del risparmio); 7) ETF, ETC, ETN 8) Servizio di Gestione di Portafogli; 9) Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. 1) I Certificati di deposito Il Certificato di Deposito è una forma di deposito vincolato mediante il quale la Banca, dietro il pagamento di interessi, acquista la proprietà delle somme di denaro depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza pattuita. L accensione del Certificato avviene a fronte di versamento in contanti o tramite addebito di un conto corrente in essere presso la Banca per l importo del Certificato stesso. Tale importo rimane vincolato per la durata indicata sul Certificato, oltre la quale lo stesso cessa di produrre interessi. Il Certificato, a scelta del depositante, può essere emesso al portatore oppure essere nominativo. Nel primo caso la Banca considera il presentatore come legittimo possessore del Certificato; essa non ha alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso; nel secondo caso la Banca effettua il rimborso all intestatario o al suo rappresentante debitamente legittimato. Il Certificato di Deposito ha durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 5 anni: la somma depositata è vincolata per il periodo concordato, indicato sul Certificato stesso. Non è previsto il rimborso anticipato dei Certificati di Deposito da parte della Banca. Il Certificato può essere emesso a tasso fisso o indicizzato, secondo quanto concordato e riportato nelle condizioni economiche indicate nel contratto. Per quelli emessi a tasso indicizzato la determinazione del tasso viene effettuata sulla base di indici monetari e/o finanziari ed alle condizioni specifiche riportate sul Certificato stesso. I rischi connessi ai Certificati di Deposito sono: - Rischio di tasso: in caso di oscillazione dei tassi di mercato può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i Certificati a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei Certificati a tasso fisso rimangono costanti; - Rischio di cambio, determinato dalle variazioni del rapporto tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l investimento; - Rischio di liquidità, legato all impossibilità per il depositante di liquidare parzialmente o totalmente l investimento prima della scadenza stabilita; - Rischio di controparte, rappresentato dalla possibilità che la Banca non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale. A fronte di questo rischio la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. E inoltre presente il rischio di utilizzo fraudolento da parte di terzi dei Certificati emessi al portatore, nel caso di smarrimento da parte del depositante o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del Certificato. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia dei Certificati di Deposito. Informativa contratto di collocamento Pagina 5 di 18

6 2) Pronti Contro Termine Il contratto di pronti contro termine e un operazione nella quale la Banca (la controparte) vende al cliente una quantita definita di titoli (cosidetta operazione a pronti ) con contemporaneo obbligo di riacquisto della stessa quantita ad una data e a condizioni di prezzo prestabilite (cosidetta operazione a termine ). L investitore ( acquirente a pronti ) e tenuto a versare alla Banca ( venditore a pronti ) il prezzo riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all atto della conclusione della compravendita a pronti. Alla scadenza prevista, l investitore ( venditore a termine ) trasferisce alla Banca ( acquirente a termine ) gli strumenti finanziari acquistati a seguito dell operazione a pronti; la Banca provvede contestualmente a pagare al Cliente il prezzo allo stesso dovuto, nell ammontare stabilito all atto della conclusione della vendita a pronti. La remunerazione del Cliente per le operazioni di PCT e costituita dalla differenza tra il prezzo ricevuto nella vendita a termine e il prezzo pagato nell acquisto a pronti degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni stesse. Il contratto di pronti contro termine non puo essere risolto anticipatamente. Il PCT presenta due fattori di rischio il rischio emittente ed il rischio controparte. Il rischio emittente e collegato all eventuale default dell emittente dei titoli oggetto dell operazione di PCT detto rischio e a carico della Banca in qualita di controparte, la quale e tenuta a riacquistare a termine i titoli oggetto del contratto di PCT al prezzo prefissato anche se l emittente sia andato in default durante l operazione e sia diventato insolvente. Il rischio controparte e collegato all inadempimento della Banca in caso di sua insolvenza con conseguente impossibilita di riacquisto a termine dei titoli oggetto del contratto. In tale ipotesi, al Cliente resta la disponibilita dei titoli acquistati a pronti che possono quindi essere rivenduti al valore di mercato, che peraltro puo differire, anche in misura significativa, dal prezzo a termine fissato con la controparte. Nelle operazioni di PCT in cui l emittente appartenga al Gruppo Unipol l incidenza dei fattori di rischio e maggiore in quanto il contratto e soggetto sia al rischio controparte sia la rischio emittente. In tale evenienza infatti l emittente dei titoli e la Banca appartengono al medesimo Gruppo. 3) Titoli obbligazionari L obbligazione è un titolo di credito che rappresenta una frazione, di uguale valore nominale e con i medesimi diritti, di un operazione di finanziamento. Il sottoscrittore o il possessore dell obbligazione diventa creditore della società emittente, la quale è invece obbligata a rimborsare il capitale investito a scadenza. Gli elementi caratteristici di un titolo obbligazionario sono: - tasso di interesse nominale, che può essere fisso per tutta la durata dell obbligazione, oppure variabile; - la durata; - la cedola, che può essere pari a zero (obbligazione zero coupon) oppure periodica a scadenze predeterminate; - la modalità di rimborso, che può essere ordinaria (rimborso in un unica soluzione a scadenza, oppure rimborso progressivo a determinate scadenze), oppure straordinaria (rimborso anticipato oppure riacquisto sul mercato); - il prezzo di rimborso, che può essere fisso oppure variabile. L emittente gode di ampia libertà sia nella determinazione del contenuto di tali elementi caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo obbligazionario alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati. Pertanto, le categorie di obbligazioni esistenti sul mercato sono numerose: 3.1 Titoli di Stato I titoli di stato sono strumenti emessi dai governi nazionali, ivi comprese quelli dei cosiddetti Paesi Emergenti, sia in Euro sia in divisa diversa dall Euro, che prevedono il rimborso del valore nominale alla scadenza ed un rendimento cedolare o dato dalla differenza tra il valore nominale (o il prezzo di vendita) e il prezzo di emissione (o prezzo di acquisto). I titoli di stato Italiani sono titoli obbligazionari emessi dal Ministero dell Economia e delle Finanze per finanziare il fabbisogno statale. Le principali tipologie di titoli di stato Italiano attualmente in circolazione sono: - Buoni Ordinari del Tesoro (BOT): sono titoli obbligazionari al portatore emessi dallo Stato Italiano con decreto del Ministero dell Economia. Appartengono al comparto del mercato monetario in quanto la loro scadenza non può superare l anno; quest ultima è infatti pari a 3, 6 o 12 mesi ed è espressa in giorni. Il taglio minimo è pari a euro e l emissioni avvengono sempre sotto la pari con un meccanismo di asta competitiva alla quale possono partecipare solo gli investitori istituzionali. I BOT sono titoli zero coupon, infatti la loro principale caratteristica consiste nell assenza di cedole; il rendimento è determinato dalla differenza tra il valore nominale (o il prezzo di vendita) ed il prezzo di emissione (o il prezzo di acquisto). I BOT sono ammessi alla quotazione di Borsa, sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT), il giorno successivo all asta e vengono negoziati al prezzo tel-quel. - Certificati di Credito del Tesoro (CCT): sono titoli di stato a tasso variabile, con cedole indicizzate al rendimento dei BOT semestrali o annuali emessi nel bimestre che precede il mese antecedente lo stacco della cedola. Gli interessi sono corrisposti posticipatamente, con cedola semestrale. Il metodo di indicizzazione degli interessi è il seguente: la prima cedola è fissa e viene definita in sede di emissione; dal sesto mese in poi il valore delle cedole semestrali dipende dal rendimento dei BOT a sei mesi collocati con l asta immediatamente precedente la data di decorrenza della cedola. Il valore della cedola sarà pari al rendimento dei BOT aumentato di uno spread percentuale, variabile dallo 0,3% all 1%, a secondo della durata del CCT. L emissione dei CCT avviene attraverso un asta marginale sul prezzo. L operazione di collocamento è affidata alla Banca d Italia. Sono emessi alla pari o sotto la pari. Il prezzo di emissione dipende dalla durata del titolo: quanto maggiore è la durata, tanto minore è il prezzo. Il taglio minimo è di euro e sono rimborsati in un unica soluzione alla pari. Nel giugno del 2010 il Ministero dell Economia e delle Finanze (MEF) ha introdotto sul mercato una nuova classe di titoli a tasso variabile, con cedole semestrali indicizzate all euribor a 6 mesi che, gradualmente, sostituirà i vecchi CCT in circolazione. I Certificati di Credito del Tesoro indicizzati all Euribor (CCTeu) sono titoli di Stato a tasso variabile, con cedole semestrali indicizzate al tasso Euribor a 6 mesi rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di maturazione della cedola. Gli interessi sono corrisposti posticipatamente, con cedola semestrale. Il metodo di indicizzazione degli interessi è il seguente: il valore della cedola è determinato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread. L emissione dei CCTeu avviene attraverso un asta marginale sul prezzo di aggiudicazione. L operazione di collocamento è affidata alla Banca d Italia. Il taglio minimo è di euro e sono rimborsati, in un unica soluzione, alla pari. - Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTZ): sono titoli a tasso fisso di durata pari o inferiore a 24 mesi. Il rendimento è dato dalla differenza tra il valore di rimborso (pari al valore nominale) ed il prezzo di emissione (sempre sotto la pari). Sono collocati attraverso un asta marginale sul prezzo, cui partecipano le banche e gli altri operatori autorizzati. I risparmiatori possono acquistare i titoli presso questi operatori istituzionali o presso gli uffici postali, oppure sul mercato secondario successivamente all emissione. Sul mercato secondario i CTZ sono negoziati al corso tel-quel. Hanno le stesse caratteristiche dei BOT, ma la durata è maggiore. - Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) : sono titoli obbligazionari al portatore emessi dallo Stato Italiano (con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanza), rimborsabili in un unica scadenza e che prevedono un tasso nominale fisso pagabile a cadenza semestrale (cedola semestrale). L emissione avviene, di norma, sotto la pari con un sistema di asta marginale svolta dalla Banca d Italia ed alla quale possono partecipare solo gli investitori istituzionali. Tali titoli hanno una durata medio-lunga che può variare da 3 a 5, 10, 15, e 30 anni. Le emissioni hanno luogo con una periodicità regolare: all inizio di ogni mese i BTP a 3 e 10 anni, a metà mese il titolo a 5 anni, mentre per i titoli a 15 e 30 anni l offerta ha luogo nell arco del mese in relazione alla domanda espressa dal mercato. I BTP sono ammessi a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT) e per gli investitori retail, e sul Mercato all Ingrosso dei Titoli di Stato (MTS) per i soli investitori istituzionali il giorno successivo all asta di emissione e vengono negoziati a corso secco, ossia ad un prezzo che non incorpora il valore del rateo maturato. Gli interessi sono corrisposti semestralmente mediante lo stacco di una cedola che è pari alla metà del tasso nominale annuo. Il taglio minimo è pari a euro per i titoli quotati al MOT. - Buoni del Tesoro Poliennali Indicizzati all Inflazione (BTP): sono titoli di Stato che forniscono all investitore una protezione contro l aumento del livello dei prezzi; sia il capitale rimborsato a scadenza sia le cedole pagate semestralmente sono, infatti, rivalutati sulla base dell inflazione dell area euro, misurata dall Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IACP) con esclusione del Tabacco. Grazie al meccanismo di indicizzazione utilizzato, alla scadenza è riconosciuto al detentore il recupero della perdita del potere di acquisto realizzatasi nel corso della vita del titolo. In ogni caso, il BTP indicizzato all inflazione garantisce la restituzione del valore nominale sottoscritto: anche nel caso in cui si verifichi, nel periodo della vita del titolo, una riduzione dei prezzi, l ammontare rimborsato a scadenza non sarà mai inferiore al valore nominale (100). Le cedole pagate al sottoscrittore sono d importo variabile, ma garantiscono un rendimento costante in termini reali, ovvero in termini di potere d acquisto. L ammontare di ciascuna cedola, infatti, è calcolato moltiplicando il tasso di interesse fisso stabilito all emissione per il capitale sottoscritto rivalutato sulla base dell inflazione verificatasi tra la data di godimento e la data di pagamento della cedola. 3.2 Obbligazioni Societarie Le obbligazioni societarie sono titoli emessi da società private, essenzialmente banche e società industriali, che si caratterizzano generalmente per un maggior rendimento rispetto ai titoli di stato di simile durata. In questa categoria rientra un ampia gamma di obbligazioni: alle più semplici obbligazioni a tasso fisso (che prevedono la corresponsione di un rendimento calcolato in base ad un tasso di interesse costante per tutta la durata del prestito), a tasso variabile (che prevedono la corresponsione di un rendimento calcolato in base ad un tasso d interesse che può variare durante la durata del prestito), indicizzate (il cui rendimento e/o valore di rimborso dipendono dal rendimento di un parametro di riferimento), convertibili (che consentono la facoltà di conversione in azione) si affiancano le obbligazioni caratterizzate da un rischio maggiore, e cioè, quelle strutturate e quelle subordinate. Informativa contratto di collocamento Pagina 6 di 18

7 - Le obbligazioni strutturate: sono costituite da una componente obbligazionaria, con o senza cedola, e da una o più componenti derivate, ossia strumenti finanziari derivati (opzioni o swap). Il detentore del titolo assume la posizione di acquirente della componente obbligazionaria e, contestualmente, di acquirente o venditore della componente derivativa. L obbligazione strutturata in cui il detentore acquista implicitamente il derivato è un prodotto a capitale garantito, viceversa, nel caso in cui il detentore effettui una vendita implicita del derivato, lo strumento diventa un prodotto atipico e non garantisce l integrale restituzione del capitale restituito. I detentore di titoli di tale genere sono quindi soggetti non semplicemente ai rischio normalmente propri dei titoli di debito, ma anche ai rischi propri della componente derivativa presente nell obbligazione strutturata. - Le obbligazioni subordinate: sono invece caratterizzate da una posizione deteriore, del soggetto che le detiene, rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. Il detentore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di credito verso l emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno si che il detentore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell eventuale dissesto finanziario della società emittente. 3.3 Titoli sovranazionali Le obbligazioni sovranazionali sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate con un unico Paese essendo partecipate da una pluralità di Stati sovrani. La principale caratteristica di tali titoli riguarda il rischio di insolvenza di tali emittenti che è normalmente contenuto in quanto la difficoltà finanziaria di uno Stato viene di norma compensata dalla relativa stabilità degli altri stati. 3.4 Asset Backed Securities ( ABS ) Gli Asset Backed Securities sono obbligazioni emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione, pagano al detentore una serie di cedole a scadenza prefissate per un ammontare determinato sulla base di tassi di interesse fissi o variabili. Il detentore di tali titoli assume il rischio di mancato rimborso, in tutto o in parte, del capitale prestato qualora l ammontare dei crediti ceduti oggetto di cartolarizzazione non venga in tutto o in parte incassato. 3.5 Giudizi di rating e Credit Default Swap Tra i principali indicatori del rischio emittente vi sono i giudizi di Rating e i Credit Default Swap. Il rating è un giudizio assegnato da un agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli. Il rating esprime una valutazione della capacità dell emittente di assolvere agli impegni che ha assunto verso gli obbligazionisti: rimborsare il capitale e pagare le cedole. Si distingue tra rating dell emittente e rating di un emissione. Il rating di un emittente fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il rating di un emissione valuta la capacità dell emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Ad un rating migliore corrisponde un minore rischio per l investitore di non vedersi remunerato il proprio credito ed un tasso d interesse più basso. Gli emittenti classificati come investment grade sono quelli che possono garantire una qualità medio-alta dei propri strumenti finanziari, ritenuti particolarmente sicuri e poco rischiosi. I titoli emessi da emittenti non investment grade sono strumenti di natura speculativa, in quanto emessi da società caratterizzate da una medio-bassa affidabilità patrimoniale ovvero caratterizzati da un giudizio di rating basso e presentano pertanto un alto livello di rischio. Standard & Poor s e Moody s sono le due maggiori agenzie di rating al mondo. Si riportano di seguito le scale di Rating di Moody s e Standard & Poor s riferite ai debiti ordinari con durata superiore a un anno. Le scale sono per entrambe le Agenzie suddivise in due gruppi di classificazione: Categoria Investimento e Categoria Speculativa. La prima categoria comprende i titoli con assicurazione di qualità creditizia, la seconda titoli con un qualità creditizia non certa. Informativa contratto di collocamento Pagina 7 di 18

8 Moody s Aaa Standard&Poor s AAA Obbligazioni con il più basso rischio di investimento: è sicuro il pagamento sia degli interessi sia del capitale in virtù di margini elevati o estremamente stabili. Il mutamento delle condizioni economiche non alterano la sicurezza dell obbligazione. Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata. Aa AA Obbligazioni di alta qualità. Hanno un rating minore rispetto ai titoli della categoria precedente in quanto godono di margini meno ampi, o meno stabili o comunque nel lungo periodo sono esposti a pericoli maggiori. Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale. Differisce solo marginalmente da quella delle emissioni della categoria superiore. A A Obbligazioni di qualità medio-alta. Gli elementi che garantiscono il capitale e gli interessi sono adeguati ma sussistono dei fattori che rendono scettici sulla capacità degli stessi di rimanere tali anche in futuro. Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanza o al mutamento delle condizioni economiche. Baa Obbligazioni di qualità media. Il pagamento di interessi e capitale appare attualmente garantito in maniera sufficiente ma non latrettanto in futuro. Tali obbligazioni hanno caratteristiche sia speculative sia di investimento. Ba Obbligazioni caratterizzate da elementi speculativi; nel lungo periodo non possono dirsi garantite bene. La garanzia di interessi e capitale è limitata e può venir meno nel caso di future condizioni economiche sfavorevoli. BBB Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e del capitale. Tuttavia la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero alterare in misura maggiore la capacità di onorare normalmente il debito. BB Nell immediato minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni speculative. Tuttavia grande incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. B Obbligazioni che non possono definirsi investimenti desiderabili. La garanzia di interessi e capitale o il puntuale assolvimento di altre condizioni del contratto sono piccole nel lungo periodo. Caa Obbligazioni di bassa qualità: possono risultare inadempienti o possono esserci elementi di pericolo con riguardo al capitale o agli interessi. B Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma capaictà nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie. CCC Al presente vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni economiche, finanziarie e settoriali per far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie. Ca Obbligazioni altamente speculative: sono spesso inadempienti o scontano altre marcate perdite. CC Al presente estrema vulnerabilità. C Obbligazioni con prospettive estremamente basse di pagamento. C è stata inoltrata un istanza di fallimento o procedura analoga, ma i pagamenti gli impegni finanziari sono mantenuti. D Situazione di insolvenza. I Rating da Aa a Caa incluso di Moody s possono essere modificati aggiungendo i numeri 1, 2 o 3 al fine di precisare meglio la posizione all interno della singola classe di rating (1 rappresenta la qualità migliore e 3 la peggiore). I rating da AA a CCC incluso di Standard & Poor s possono essere modificati aggiungendo il segno + o - per precisare la posizione relativa nella scala di rating. Il giudizio di rating può subire modifiche nel corso del tempo. Le Agenzie controllano continuamente la corrispondenza del giudizio assegnato alle evoluzioni del ciclo economico, del business e delle scelte strategiche e di indebitamento della società. Quando Moody s o Standard & Poor s valutano se modificare il loro giudizio di rating, in primo luogo pongono la società sotto osservazione (outlook) e rendono pubblica la notizia. Nel rendere pubblica questa informazione, inoltre, dichiarano l attesa di revisione del rating: un outlook positivo sta ad indicare che una società è sotto osservazione per un eventuale rivisitazione Informativa contratto di collocamento Pagina 8 di 18

9 al rialzo del giudizio di rating (upgrade), un outlook negativo indica la possibilità di un eventuale rivisitazione al ribasso del giudizio di rating (downgrade). Un altro indicatore utilizzato dal mercato per avere un indicazione sullo stato di salute di un emittente e sul rischio d insolvenza percepito dal mercato è il Credit Default Swap (CDS). I Credit default swap sono dei contratti swap, negoziati nei mercati OTC ( over-the-counter ) che hanno la funzione di permettere al compratore di coprirsi dal rischio di default di un emittente. ll credit default swap (cds) è uno swap, ossia uno strumento derivato, che ha la funzione di trasferire l esposizione creditizia di prodotti a reddito fisso tra le parti. È un accordo tra un acquirente e un venditore per mezzo del quale il compratore paga un premio periodico a fronte di un pagamento da parte del venditore in occasione di un evento relativo ad un credito (come ad esempio il fallimento del debitore) cui il contratto è riferito. Il CDS viene spesso utilizzato con la funzione di polizza assicurativa o copertura per il sottoscrittore di un obbligazione. Più elevato è il costo del premio più alto è il rischio dell emittente. 4) L azione L azione è un titolo rappresentativo di una quota di proprietà di una società. È possibile emettere diverse tipologie di azioni. All interno di ciascuna categoria le azioni devono essere uguali ed offrire uguali diritti. Le azioni ordinarie danno al possessore diritti amministrativi, patrimoniali e misti, tra i quali il diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, il diritto di riparto agli utili e ad una quota di liquidazione nel caso di scioglimento della società. Le azioni privilegiate, di risparmio, e di godimento, attribuiscono diritti diversi rispetto alle azioni ordinarie. Le azioni di risparmio sono azioni prive del diritto di voto nell assemblea, ma privilegiare nella distribuzione del dividendo, poiché la società emittente deve distribuire utili ai titolari di queste azioni fino ad almeno il 5% del valore nominale delle azioni stesse. Possono essere emesse solo dalle società quotate in borsa e sono, solitamente, destinate ai piccoli risparmiatori che cercano più il rendimento dell investimento che l esercizio del diritto di voto. Sono state istituite in Italia con la Legge 7 giugno 1974 n. 216, che ha istituito la Consob. Queste azioni sono spesso al portatore perché destinate generalmente al grande pubblico. 5) Derivati Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari il cui rendimento è collegato all andamento di altri strumenti o variabili finanziarie, detti sottostanti, quali ad esempio titoli, tassi di interesse, indici o merci. In base alla finalità dell investitore, possono essere di copertura o speculativi. Sono considerati di copertura quando la loro finalità è di mitigare eventuali eventi indesiderati riguardanti altre attività presenti nel portafoglio dell investitore e che sono legate, ma in senso opposto, agli stessi strumenti sottostanti i derivati. Sono invece considerati speculativi i derivati il cui intento è di trarre un vantaggio economico dall operazione indipendentemente da altre attività in portafoglio. Esistono derivati di tipologie differenti, che incorporano quindi rischi di entità più o meno elevata, e che possono essere superiori a quelli di strumenti più tradizionali, e in taluni casi può comportare perdite potenzialmente illimitate per l investitore. Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell investitore è ostacolato dalla loro complessità: prima di concludere un operazione avente ad oggetto tali strumenti, è necessario avere ben compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può dare luogo ad una valutazione di non adeguatezza dell operazione: in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adeguata per molti clienti. 5.1 Derivati cartolarizzati: Warrant, Covered Warrant, Certificates Un derivato cartolarizzato è uno strumento derivato incorporato in un titolo negoziabile. Rispetto ad altre categorie di strumenti derivati come i futures e le opzioni, gli strumenti derivati cartolarizzati non sono contratti, bensì titoli emessi generalmente da una istituzione finanziaria. Il warrant è un titolo che incorpora un opzione e che conferisce all acquirente il diritto di acquistare, di sottoscrivere o di vendere (con o senza effetto leva) una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica (scadenza), a seconda che i warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano. L emittente dei warrant può anche non coincidere con l emittente dell attività sottostante. Il covered warrant è un titolo che incorpora un opzione (con o senza effetto leva) e che conferisce all acquirente il diritto di acquistare o di vendere una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, indici, valute, tassi, merci, metalli preziosi, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il covered warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano. Il certificate è un derivato cartolarizzato (che può incorporare una o più opzioni) e conferisce all acquirente il diritto di partecipare (con o senza effetto leva) alla variazione del valore corrente di mercato dell attività sottostante e di ricevere (al momento dell esercizio), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il certificate sia rispettivamente di stile europeo o americano, l attività sottostante o la liquidazione monetaria, se positiva, del valore corrente di mercato dell attività sottostante. Rischi specifici: L investitore può vendere prima della scadenza gli strumenti finanziari derivati (disinvestimento), quali warrant, covered warrant, certificates, ma il disinvestimento potrebbe generare l incasso di un ammontare superiore o inferiore rispetto al Premio pagato e quindi un profitto o una perdita. L investimento in warrant, covered warrant e nei certificates può esporre l investitore al rischio potenziale della perdita dell intero capitale investito. La perdita massima per l investitore è pari al capitale investito, ossia all importo pagato per l acquisto / sottoscrizione /vendita dei predetti strumenti finanziari derivati (il Premio). Il profitto per l investitore è di norma pari: - nel caso di warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante al momento dell esercizio ed il prezzo di esercizio, dedotto il Premio; - nel caso di covered warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante ed il prezzo di esercizio, dedotto il Premio, se di tipo call; alla differenza tra il prezzo di esercizio ed il valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il Premio, se di tipo put; - nel caso di certificate, è pari al valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il Premio al momento dell esercizio dei predetti strumenti finanziari derivati, se di stile americano; alla scadenza se di tipo europeo. In aggiunta ai fattori di rischio già illustrati nella parte A, l investitore deve altresì valutare il fattore leva finanziaria. Nel caso di warrant e covered warrant il rapporto tra il valore corrente di mercato del sottostante e il Premio; nel caso di certificates, il rapporto tra il Premio ed il valore corrente di mercato del sottostante (moltiplicato per il cosiddetto multiplo/parità ovvero per il quantitativo di sottostante oggetto dei covered warrant e certificates) viene definito leva finanziaria. L utilizzo della leva finanziaria comporta la moltiplicazione delle performance positive o negative dell investimento rispetto alle variazioni del valore corrente di mercato del sottostante, pari alla misura della leva stessa. 5.2 Futures Il Future è un contratto derivato negoziato su mercati regolamentati mediante il quale acquirente e venditore si impegnano a scambiarsi una determinata quantità di una certa attività finanziaria o reale (detta attività sottostante o underlying asset) ad un prezzo prefissato e con liquidazione differita a una data futura prestabilita. E un contratto simmetrico in quanto entrambi i contraenti sono obbligati ad effettuare una prestazione a scadenza. L operatore che acquista il future (che s impegna, cioè, ad acquistare a scadenza il sottostante) assume una posizione lunga (long), mentre l operatore che vende il future assume una posizione corta (short). In aggiunta ai fattori di rischio già illustrati nella parte A, l investitore deve altresì valutare il fattore leva finanziaria. L ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore del contratto e cioè produce il cosiddetto effetto leva. Questo significa che il movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l intermediario: tale effetto potrà risultare a favore o a sfavore dell investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in future. Se l investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l investitore debitore di ogni altra passività prodottasi. Le operazioni in futures espongono l investitore a perdite potenzialmente illimitate rispetto alle somme investite. Condizioni particolari di illiquidità del mercato, nonché l applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendono impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto d opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l opzione non lo fosse. L assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato. 5.3 Opzioni Un opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza), nel qual caso si parla di opzione americana, o a raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea. Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (c.d. holder) e venditore (c.d. writer) dell opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore. Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione Informativa contratto di collocamento Pagina 9 di 18

10 lunga (long position), mentre il venditore apre una posizione corta (short position). Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call. In aggiunta ai fattori di rischio già illustrati nella parte A, l investitore deve tenere in considerazione i seguenti rischi: - L acquisto di un opzione, comporta anche la possibilità che l opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l investitore avrà perso il premio più le commissioni. A seguito di un acquisto di un opzione, l investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o, per le opzioni di tipo americano, esercitarla prima della scadenza. L esercizio dell opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l acquisto o la consegna dell attività sottostante. - La vendita di un opzione comporta in generale l assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se l opzione venduta è di tipo americano, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l attività sottostante. L esposizione a rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante corrispondente a quella con riferimento alla quale l opzione è stata venduta. Condizioni particolari di illiquidità del mercato, nonché l applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite e rendono impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto d opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l opzione non lo fosse. L assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato. 5.4 Contratti di swap Lo swap è un contratto derivato simmetrico con il quale due soggetti s impegnano a scambiare periodicamente delle somme di denaro calcolate applicando al medesimo capitale (detto nozionale) due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato. Il capitale nozionale, invece, è oggetto di scambio tra le parti soltanto in alcune tipologie di swap. Lo swap è uno strumento molto simile al foward rate agreement con la differenza che il contratto non prevede un unico scambio, bensì una serie di pagamenti futuri. Gli swap non sono negoziati sui mercati regolamentati, ma vengono di volta in volta stipulati mediante accordi bilaterali tra le parti interessate (mercato over the counter OTC). Tali strumenti vengono utilizzati con diverse finalità: per trasformare la natura di un attività o una passività (ad esempio una posizione da tasso fisso a tasso variabile, o viceversa), per motivi di copertura oppure con finalità speculative. Si possono distinguere in base al tipo di parametro o variabile di mercato (swap su tassi d interesse, swap su valute, swap su merci, swap su rischio di credito) od in base alla metodologia di calcolo delle somme che le parti s impegnano a scambiare (fixed to fixed swap, fixed to floating swap, floating to floating swap, plain vanilla swap, total rate of return swap). I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è nullo, se perfezionato con tasso allineato a valori di mercato, senza costi di copertura e margini a favore della Banca, ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro al quale è collegato il contratto. Nel caso di rimodulazione il valore è pari, in tutto o in parte, al mark to market dell operazione rimodulata. Prima di sottoscrivere un contratto, l investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l investitore può essere chiamato dall intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell operazione sia solida matrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, diversa dalla Banca, l investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi chi risponderà nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione di contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie. 6) O.I.C.R. I fondi comuni sono definiti dalla legge con il termine OICR, acronimo di organismi di investimento collettivo del risparmio. Comprendono, dunque, quegli organismi che svolgono la funzione di investimento in forma collettiva del risparmio. Tutti i sottoscrittori partecipano agli utili (e alle perdite) nella stessa misura o, meglio, in proporzione alla loro partecipazione al fondo, e cioè al numero delle quote possedute. I fondi, infatti, sono suddivisi in tante parti unitarie, dette quote, che vengono sottoscritte dai risparmiatori e garantiscono uguali diritti. La somma delle quote sottoscritte dal risparmiatore dà la misura della sua partecipazione al fondo. L investimento è tutelato attraverso la qualificazione del fondo come patrimonio giuridicamente separato, sia dal patrimonio della società di gestione che da quello dei singoli partecipanti. Questa caratteristica comporta una conseguenza molto importante: i creditori della società di gestione non possono aggredire il fondo per soddisfare i propri crediti (e quindi non possono pregiudicare i diritti dei partecipanti). La gestione è affidata a soggetti che svolgono questo compito professionalmente. Ad essi viene affidato un mandato che li vincola a gestire il fondo secondo modalità di investimento predefinite, utilizzando le informazioni e le esperienze di cui dispongono. I risparmi dei singoli confluiscano pertanto in un patrimonio di grandi dimensioni (il fondo) che consente di realizzare una diversificazione degli investimenti difficilmente ottenibile direttamente dai singoli investitori. È uno strumento finalizzato ad ottenere una valorizzazione del patrimonio; ma che comunque non garantisce sempre e comunque un rendimento certo. Chi investe in fondi può anche non ottenere la restituzione dell intero capitale versato. Anche il fondo più conservativo, caratterizzato da una politica di investimento estremamente prudente, può maturare perdite. In conclusione, bisogna sempre tenere a mente che, nonostante i fondi consentano di ripartire il rischio, sottoscrivere quote di fondi significa investire in attività che sono necessariamente contraddistinte da oscillazioni di valore, a volte anche imprevedibili. L ordinamento ha previsto varie tipologie di fondi. È quindi necessario individuare dei criteri di suddivisione per mettere ordine nell insieme di prodotti presenti sul mercato. Un primo criterio è costituito dalla struttura, che distingue i fondi aperti da quelli chiusi ed i fondi dalle sicav. La particolare struttura dei fondi aperti consente di sottoscrivere quote, o chiederne il rimborso, in ogni momento. Il loro patrimonio, infatti, non è fissato in un ammontare predefinito, ma può continuamente variare, in aumento per le nuove sottoscrizioni o in diminuzione per i rimborsi (oltre che, ovviamente, aumentare o diminuire in relazione al variare del valore dei titoli in portafoglio). I fondi chiusi hanno invece un patrimonio predefinito, che non può variare a seguito di nuove sottoscrizioni e rimborsi e che è suddiviso in un numero predeterminato di quote. Le quote, quindi, possono essere sottoscritte, nei limiti della disponibilità, solo durante la fase di offerta, che si svolge prima di iniziare l operatività vera e propria, ed il rimborso avviene di norma solo alla scadenza. È comunque possibile acquistarle o venderle in borsa nel caso siano ammesse a quotazione. La diversa struttura è funzionale alle diverse politiche di investimento. Ai fondi chiusi sono riservati investimenti poco liquidi e di lungo periodo (immobili, crediti, società non quotate). In questi casi, infatti, è necessario che il gestore possa fare affidamento sulla stabilità del patrimonio del fondo per un certo periodo di tempo, stabilità che potrebbe essere pregiudicata da un ondata di rimborsi. I fondi aperti, invece, investono generalmente in azioni, obbligazioni e altri strumenti quotati che possono essere, in qualsiasi momento, negoziati sul mercato. Per questa ragione, i fondi aperti non necessitano di un patrimonio particolarmente stabile, in quanto eventuali esigenze di liquidità possono essere fronteggiate vendendo i titoli in portafoglio. Alla categoria dei fondi aperti appartengono anche i fondi di fondi, che investono prevalentemente in quote di altri fondi. Sempre in relazione alla struttura, si distinguono poi i fondi comuni di investimento e le sicav. In teoria, la differenza è netta, perché il fondo comune è un patrimonio a sé stante, costituito con il denaro dei sottoscrittori e gestito da uno specifico tipo di società (società di gestione del risparmio sgr). La sicav, invece, è una vera e propria società di cui i sottoscrittori sono soci con tutti i relativi diritti (ad esempio il diritto di voto). In pratica, assolvono entrambi alla stessa funzione economica: gestire collettivamente le somme affidate dai risparmiatori. Per cui, se non diversamente specificato, nel prosieguo con il termine fondo ci riferiamo anche alle sicav. Un secondo criterio di suddivisione per i prodotti offerti nel nostro paese è costituito dall origine dei fondi: esistono, quindi, fondi di diritto italiano e di diritto estero, costituiti in paesi stranieri ed offerti in Italia. Un ultimo criterio, che fa leva sulla conformità alla normativa comunitaria, consente di individuare i cosiddetti fondi armonizzati. Sono fondi e sicav di tipo aperto, costituiti nei paesi dell Unione europea, che investono prevalentemente in strumenti finanziari quotati (azioni, obbligazioni, ecc.). Il termine armonizzati deriva dal fatto che seguono regole e criteri comuni, previsti a livello comunitario (direttiva n. 85/611/CEE) e recepiti nelle legislazioni nazionali, volti a tutelare gli interessi dei risparmiatori, sostanzialmente attraverso una limitazione dei rischi assumibili e la predisposizione di una serie di controlli. Nel disegno tracciato dalle norme comunitarie, quindi, i fondi armonizzati, a prescindere dal paese di origine, devono avere caratteristiche simili Informativa contratto di collocamento Pagina 10 di 18

11 e, pertanto, poter essere agevolmente commercializzati nei paesi dell Unione. La realtà, a volte, presenta sfumature diverse, in quanto i paesi membri potrebbero aver recepito le norme della direttiva in maniera non perfettamente identica. 7) ETF, ETC, ETN Gli ETF sono Fondi o SICAV a basse commissioni di gestione negoziati in borsa come le normali azioni. Si caratterizzano per il fatto di avere come unico obiettivo quello di replicare fedelmente l andamento e quindi il rendimento di indici azionari. Sul medesimo mercato di quotazione degli ETF, sono trattati anche altri strumenti finanziari, che pur non essendo fondi, sono a loro assimilabili per meccanismo di funzionamento quali ETC ed ETN. Si tratta di strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi a fronte dell investimento diretto dell emittente nel sottostante o in contratti derivati. Il loro prezzo è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all andamento del sottostante, esattamente come il prezzo di un ETF è legato al valore dell indice a cui fa riferimento. L Exchange Traded Fund (ETF) è una tipologia di fondo comune d investimento o Sicav le cui quote sono negoziate in Borsa come semplici azioni ed il cui unico obiettivo di investimento è quello di replicare l indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. Esso riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di un azione. L acquirente di un ETF è esposto ai rischi propri dei Fondi Comuni di Investimento ed al rischio che la valuta di riferimento dell indice sottostante sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all euro. A tale tipologia di ETF si affiancano quelli strutturati, le cui quote sono negoziate in Borsa come semplici azioni ed il cui obiettivo di investimento, che si caratterizza per una gestione totalmente passiva, è volto: a) alla protezione del valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell indice di riferimento; b)a partecipare in maniera più che proporzionale all andamento di un indice; c) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti del mercato di riferimento; d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse. Gli ETF strutturati si differenziano dagli ETF tradizionali in quanto mediante l utilizzo di strumenti finanziari derivati consentono all investitore di replicare l andamento degli indici benchmark con effetto leva (ETF con leva finanziaria) oppure permettono di proteggersi da eccessivi ribassi del mercato di riferimento (ETF con protezione parziale del capitale). L utilizzo di strumenti finanziari derivati conclusi con un ente creditizio, espone l investitore al rischio che l ente creditizio non sia in grado di onorare i suoi impegni a titolo di questi strumenti. Gli Exchange Traded Commodities (ETC) sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati che replicano passivamente la performance di materie prime o di indici di materie prime. Gli ETC sono titoli senza scadenza (simili alle obbligazioni zero coupon senza scadenza) emessi da una società veicolo a fronte dell investimento diretto dell emittente in materie prime o in contratti derivati (es. future) su materie prime (es. oro, platino, argento, palladio, etc). Il prezzo degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all andamento della materia prima o del paniere di materie prime, di cui replica passivamente la performance, eventualmente convertito in euro nel caso in cui la valuta di negoziazione di quest ultima sia diversa dalla divisa europea. L utilizzo di contratti derivati espone l investitore al rischio che la controparte del contratto derivato non sia in grado di onorare i suoi impegni a titolo di questi strumenti. Gli ETC non appartengono agli OICR, per cui a differenza degli ETF e dei Fondi Comuni di Investimento, non esiste un fondo sottostante con un patrimonio separato, che protegge gli investitori in caso di fallimento dell emittente. Nel caso degli ETC, quindi, come avviene per le azioni, le obbligazioni, in caso di fallimento dell emittente l investitore perderà la somma investita (salva la possibilità di recuperare qualcosa dalla liquidazione fallimentare). Gli Exchange Traded Notes (ETN) sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati che replicano passivamente la performance di sottostanti o indici diversi dalle materie prime o indici di materie prime. Gli ETN sono strumenti finanziari emessi a fronte dell investimento diretto dell emittente nel sottostante (diverso dalle commodities) o in contratti derivati sul medesimo. Il prezzo degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all andamento del sottostante. Similarmente agli ETF e agli ETC, gli ETN sono negoziati in Borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance del sottostante (tipicamente un indice) a cui fanno riferimento rientrando a pieno merito nella famiglia dei cloni Gli ETN infatti consentono agli investitori l accesso a indici e sottostanti diversi dalle materie prime già coperte dagli ETC. Gli ETN, infatti, al pari degli ETC anziché OICR sono titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell investimento diretto nel sottostante o dell investimento in contratti sul sottostante medesimo stipulati dall emittente con operatori internazionali di elevato standing. L utilizzo di contratti derivati espone l investitore al rischio che la controparte del contratto derivato non sia in grado di onorare i suoi impegni a titolo di questi strumenti. Come gli ETC, anche gli ETN non appartengono agli OICR, per cui a differenza degli ETF e dei Fondi Comuni di Investimento, non esiste un fondo sottostante con un patrimonio separato, che protegge gli investitori in caso di fallimento dell emittente. Nel caso degli ETC e ETN, quindi, come avviene per le azioni, le obbligazioni, in caso di fallimento dell emittente l investitore perderà la somma investita (salva la possibilità di recuperare qualcosa dalla liquidazione fallimentare). Gli ETF strutturati, ETC, ETN possono essere caratterizzati dalla presenza di effetto leva. Per effetto leva s intende la possibilità di effettuare un investimento che riguarda un elevato ammontare di risorse finanziarie, con un basso tasso di capitale effettivamente impiegato. Operare in leva significa dunque amplificare la possibilità di rendimento, ma contestualmente diventa proporzionalmente maggiore il rischio di incorrere nelle perdite. L effetto leva moltiplica tanto i guadagni quanto le perdite in maniera direttamente proporzionale alla leva concessa. In questo modo l investitore partecipa a possibili guadagni/perdite in percentuale più elevati rispetto alle variazioni del sottostante. 8) Il Servizio di Gestione di Portafogli Il servizio di gestione di portafogli è uno dei servizi d investimento disciplinati nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che consente all investitore di avvalersi delle conoscenze e dell esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire il proprio patrimonio e nell esecuzione delle relative operazioni. Nel servizio di gestione di portafogli l investitore conferisce al Gestore un patrimonio determinato, costituito da denaro e/o strumenti finanziari con l incarico di gestirlo mediante operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari. Nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli, il Gestore decide per conto dell investitore quali strumenti finanziari andranno a comporre il portafoglio gestito al fine di valorizzarlo e provvede anche a tutte le operazioni necessarie per acquistarli e venderli. L autonomia decisionale del Gestore non è illimitata: infatti, l investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operative del Gestore che, anche se entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da margini discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. Il Gestore deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L investitore deve informarsi in modo approfondito, presso il Gestore o presso Banca che colloca il servizio, sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende scegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Per poter concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione scelta, l investitore ed il Gestore, anche per il tramite della Banca che colloca il servizio, devono valutare se l investimento è adeguato per l investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest ultimo. Il Gestore non garantisce all investitore il raggiungimento di alcun risultato ma unicamente che il patrimonio conferito sarà gestito secondo le caratteristiche della linea di gestione scelta. L investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio che conferisce in gestione e dei limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell ambito della gestione. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata. Nel contratto di gestione deve essere stabilità la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all unità. Per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l intermediario gestore può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto dell investitore rispetto al patrimonio di pertinenza dell investitore stesso. L incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione. L intermediario gestore può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricordo a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione). L investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all unità, oltre a valutarne con l intermediario gestore, anche tramite la Banca che colloca il servizio, l adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve: a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite a raggiungimento delle quali l intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore almeno pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate); b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazione negativa dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore Informativa contratto di collocamento Pagina 11 di 18

12 del patrimonio può diminuire sensibilmente; c) comprendere che l uso di una leva finanziaria superiore all unità può provocare, in caso di risultati negativi di una gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell intermediario. Nell ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuati dall intermediario gestore per conto dell investitore operazioni su strumenti finanziari. E quindi opportuno che l investitore prenda conoscenza di quanto riportato nella parte A e B del documento. Prima di concludere il contratto di gestione, l investitore deve ottenere dettagliate informazione a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti al Gestore. Tali informazioni sono riportate nel contratto di gestione. 9) Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione I principali prodotti finanziari emesse da imprese di assicurazione sono le assicurazioni index linked, le assicurazioni unit linked e le polizze vita di capitalizzazione. - Le assicurazioni index linked: sono contratti in cui l entità del capitale assicurato dipende dall andamento nel tempo del valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento. Pertanto, il capitale ottenibile da questo contratto è soggetto alle oscillazioni dell indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi. Questi prodotti possono offrire delle garanzie (per esempio la restituzione almeno dell importo dei premi investiti oppure un capitale minimo a scadenza, ovvero la corresponsione di cedole in corso di contratto) sia in caso di vita sia in caso di morte dell assicurato. - Le assicurazioni unit linked: sono contratti in cui l entità del capitale assicurato dipende dall andamento del valore delle quote di fondi d investimento interni (appositamente costituiti dall impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR Organismi d investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. Nelle polizze unit linked è prevista una suddivisione dei fondi interni in sei classi in funzione del rischio d investimento. Di norma è consentito al contraente scegliere la tipologia d investimento al quale agganciare il capitale e, successivamente, trasferire le somme accumulate da un fondo all altro (switch) pagando eventualmente una commissione. Anche questi prodotti possono prevedere garanzie di minimo. Possono prevedere il pagamento di un premio unico o di premi periodici. In assenza di garanzia di minimo offerte dalle compagnie, bisogna prestare attenzione ai rischi finanziari che gravano sul contratto, e quindi sul contraente. L assunzione di tali rischi può comportare prestazioni inferiori rispetti ai premi versati. - Le Polizze vita di capitalizzazione: prevedono una maggiorazione annuale del capitale o della rendita assicurati attraverso il riconoscimento di una parte degli utili finanziari realizzati da specifiche gestioni speciali costituite all interno dell impresa (gestioni separate) nelle cui attività vengono investiti i premi versati, al netto dei costi per questi prodotti possono essere pagati premi unici, ricorrenti o annui. I premi annui possono essere costanti o rivalutabili. Nel caso rivalutabili, il capitale o la rendita assicurati crescono di anno in anno anche in funzione della rivalutazione del premio; nel caso di pagamento di premi costanti, il capitale o la rendita crescono soltanto in funzione dei rendimenti conseguiti dalla gestione separata e riconosciuti al contraente in base alle condizioni contrattuali. In questa tipologia di polizze il rischio dell investimento è a carico dell impresa e l assicurato ha diritto ad un capitale minimo, eventualmente rivalutato ad un tasso garantito. Informativa contratto di collocamento Pagina 12 di 18

13 1. IMPOSTA DI BOLLO SUI PRODOTTI FINANZIARI A carico del Cliente nelle misura tempo per tempo vigente INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI Attualmente ai sensi del decreto legge Monti n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici approvato in via definitiva il 22 dicembre 2011, nonché del decreto sulle semplificazioni numero 16 del 2 marzo 2012: l imposta viene applicata alle comunicazioni relative a tutti i prodotti e strumenti finanziari come definite nell articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 ivi compresi i depositi bancari e postali anche se rappresentati da certificati. Rientrano pertanto anche i prodotti e strumenti finanziari che per legge non devono essere depositati presso la banca o cu stoditi dall Intermediario finanziario (ad esempio: quote di fondi d investimento, azioni di Sicav estere, polizze assicurative a contenuto finanziario, certificati di deposito, Gestioni Patrimoniali); l imposta viene calcolata sulla base del valore di mercato degli strumenti finanziari, o in mancanza di esso, del valore nominale o di rimborso. In mancanza dei predetti valori si assume il costo di acquisto. La misura annua del bollo è pari all 1,5 per mille con un minimo di 34,20 euro. la Legge di Stabilità n. 228/2012 ha fissato un tetto massimo per i soggetti diversi dalle persone fisiche di euro fermo restando il minimo di 34,20 euro per tutti. 2. SERVIZIO DI COLLOCAMENTO Imposta di bollo sul contratto nella misura tempo per tempo vigente. Nell esercizio di questa attività Unipol Banca S.p.A. (di seguito Banca ) applica le commissioni, spese e oneri indicate nel programma di collocamento o nel prospetto informativo dell emittente se ed in quanto previste. 3. MODALITÀ DI ADDEBITO L imposta di bollo sul contratto può essere corrisposta dal Cliente con una delle seguenti modalità: consegna della marca da bollo; pagamento in contanti, solo se la sottoscrizione della proposta contrattuale avviene presso una filiale della Banca; addebito su un conto corrente in essere presso la Banca; emissione di un assegno, non trasferibile, intestato a Unipol Banca S.p.A. di importo pari alla sopra citata imposta di bollo. Il pagamento delle commissioni, spese e oneri, previsti dal prospetto informativo, avviene mediante la decurtazione delle somme dovute a tale titolo dall importo conferito per l investimento o dall importo rinveniente dal disinvestimento. 4. COSTI ED ONERI AGGIUNTIVI In relazione alle operazioni connesse allo strumento finanziario od al servizio di investimento, la Banca informa i propri Clienti circa la possibilità che emergano altri costi per il Cliente, ivi comprese eventuali imposte, che non sono pagate tramite la Banca e non dipendono dalla sua volontà. Informativa contratto di collocamento Pagina 13 di 18

14 NORME RELATIVE AL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO PAR. 1 - CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI Le norme contenute nel presente Paragrafo sono applicabili a tutti i rapporti disciplinati nei paragrafi che seguono in quanto non derogate. Art. 1 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente 1. La Banca deve eseguire gli incarichi del Cliente secondo le indicazioni contenute nei documenti con cui gli incarichi sono conferiti. Tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può non accettare l incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. 2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi. 3. In relazione agli incarichi ricevuti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall art c.c., è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all art c.c., a farsi sostituire nell esecuzione dell incarico da un proprio corrispondente anche non Bancario. 4. Ai sensi dell art c.c., il Cliente può revocare l incarico conferito finché il medesimo non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell esecuzione medesima. 5. Il Cliente conferisce mandato alla Banca ad apporre in proprio nome e conto la girata, anche a favore della Banca stessa, sugli strumenti finanziari intestati al Cliente di cui il medesimo dovesse dare ordini di vendita. 6. Qualora gli ordini di acquisto riguardino strumenti finanziari emessi da società nel cui statuto figura la clausola di gradimento, il Cliente manleva la Banca da qualsiasi pregiudizio e responsabilità connessi al gradimento o alla sua mancata concessione da parte della società emittente. Art. 2 - Invio di corrispondenza 1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti. L invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatte al Cliente con pieno effetto all ultimo indirizzo comunicato per iscritto. 2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Eventuali modifiche dell indirizzo devono essere comunicate alla Banca da tutti i cointestatari, se il rapporto è cointestato con firme congiunte, ovvero possono essere comunicate alla Banca anche da uno solo dei cointestatari - il quale deve darne informazione tempestiva agli altri cointestatari - se il rapporto è cointestato con firme disgiunte. Art. 3 - Identificazione della Clientela e di altri soggetti - Adeguata verifica della clientela All atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca ogni informazione utile ai fini dell adeguata verifica della clientela e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarla, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio. Nel caso in cui predette informazioni non siano rese disponibili ovvero vi sia l impossibilità di adempiere a predetti obblighi, anche riguardo ai rapporti già in essere, la Banca si asterrà dall instaurare il rapporto od ad eseguire operazioni, anche in corso di realizzazione, procedendo a restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso. Il trasferimento dei fondi verrà accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Al fine di tutelare il proprio Cliente la Banca valuta nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo l idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento ecc ). Art. 4 - Deposito firme autorizzate e poteri di rappresentanza 1. Il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono depositare la propria firma presso la Banca e devono firmare in modo autografo e in forma grafica corrispondente alla firma depositata. 2. Eventuali limiti alla facoltà accordate alle persone autorizzate ai sensi del comma che precede vanno precisate per iscritto dal Cliente e dagli altri eventuali cointestatari. 3. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano trascorsi tre giorni lavorativi bancari dal ricevimento della stessa, ciò anche quando dette revoche, modifiche, rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Salvo disposizione contraria, l autorizzazione a disporre sul conto conferita successivamente non determina la revoca delle precedenti autorizzazioni. 4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata, in deroga all art c.c., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al terzo comma del presente articolo. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in mancanza di specifiche indicazioni, possono operare con firme disgiunte. 5. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. 6. Nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone, esse avranno effetto anche se relative ad uno soltanto dei cointestatari. Art. 5 - Cointestazione del rapporto con firme disgiunte 1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo, anche comportanti l estinzione, potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. 2. In ogni caso, per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro. 3. In deroga all art. 190 c.c., Ia Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari. 4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell incapace. 5. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata. Art. 6 - Diritto di garanzia 1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l intero valore anche ogni altro credito, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Art. 7 - Compensazione 1. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. In particolare la Banca, ove si verifichi una delle ipotesi di cui all art c.c. ovvero un evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente tale da mettere in pericolo il recupero del credito vantato, potrà valersi della compensazione, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell avvenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente. 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Art. 8 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente 1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a.r. a pagare entro il termine di sette giorni decorrenti dal ricevimento della lettera. La raccomandata si intenderà validamente recapitata se inviata all ultimo indirizzo comunicato Informativa contratto di collocamento Pagina 14 di 18

15 per iscritto dal Cliente a norma dell art. 2 del Paragrafo Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, terzo e quarto comma, e 2756, secondo e terzo comma, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. 3. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri a norma del presente contratto. Art. 9 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dai Clienti 1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso. Art Determinazione delle condizioni 1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti e servizi, disciplinati nei paragrafi che seguono, in essere con il Cliente sono indicate nella scheda condizioni allegata al presente contratto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art Recesso 1. Il contratto è a tempo indeterminato. Le parti possono recedere in qualunque momento dai rapporti e servizi, disciplinati dal presente contratto, con preavviso di quindici giorni, da darsi mediante comunicazione scritta. 2. Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005 ( Codice del Consumo ) la Banca ha facoltà di recedere senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. 3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso. 4. Il caso di recesso, così come in ogni altra ipotesi di cessazione del contratto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le necessarie istruzioni per la revoca di mandati e/o incarichi conferiti in via continuativa alla Banca stessa in relazione ai Prodotti/Strumenti/servizi disciplinati dal presente contratto (ad esempio: Piani di Accumulo); pertanto, sino a tale data e finché risulteranno evidenze contabili presso la Banca collegate al Cliente relative a servizi resi ai sensi del presente contratto, continueranno ad avere applicazione nei rapporti tra le parti le norme del presente contratto con esclusione: (i) delle clausole che disciplinano il conferimento di nuovi ordini di sottoscrizione di Prodotti/Strumenti Finanziari di qualunque natura, oggetto del presente contratto, (ii) delle clausole incompatibili con la finalità di cessazione del rapporto, fermo restando che, in particolare, la Banca continuerà a prestare le attività di assistenza di cui all art. 1 punto 2 della Sezione II di questo contratto. Art Reclami 1. Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgere apposita istanza scritta indirizzata all Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. 2. Qualora il suddetto Ufficio non fornisca risposta nel termine di 90 giorni, ovvero la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente, o non sia stata data attuazione all accoglimento del reclamo, il Cliente può fare ricorso all Ombudsman Giurì bancario, sempreché l oggetto della controversia non sia superiore a Euro e la stessa non sia già stata portata all esame dell Autorità Giudiziaria, o di un collegio arbitrale, o di un Organismo Conciliativo. 3. Le decisioni dell Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l Autorità Giudiziaria. Art Commissioni, spese e oneri fiscali 1. Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai rapporti posti in essere con il Cliente sono a carico dello stesso. 2. Il Cliente prende, pertanto, atto che l investimento sarà effettuato al netto delle commissioni, spese ed oneri fiscali. 3. Il Cliente autorizza la Banca a liquidare, all atto del disinvestimento, una somma decurtata di tutte le commissioni, spese ed oneri fiscali. 4. Per il pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta di bollo sul contratto, la Banca è autorizzata ad addebitare il conto corrente individuato al punto 4 del fronte. Art Legge applicabile - Lingua - Foro competente 1. I rapporti con la Clientela sono regolati dalla legge italiana. 2. La lingua utilizzata per il presente contratto, ogni comunicazione ad esso afferente e l esecuzione dello stesso è da effettuarsi in lingua italiana. 3. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti e servizi regolati nei paragrafi che seguono, il Foro competente per le azioni proposte dal Cliente è quello della sede legale della Banca o, in alternativa, quello della filiale presso cui deve eseguirsi l obbligazione dedotta in giudizio. La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua insindacabile scelta, anche in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge, nonché nel foro nella cui circoscrizione si trova la Filiale della Banca presso la quale è costituito il rapporto, come pure in uno qualsiasi dei seguenti altri fori: Ravenna, Reggio Emilia, Modena, La Spezia. La presente clausola non si applica nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo). Art. 15 Mediazione obbligatoria: 1. In caso di controversie, prima di ricorrere all Autorità Giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs 28/2010 e successive modifiche/disposizioni attuative). 2. A tal fine, le parti concordano, quale condizione di procedibilità: - all Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la r risoluzione delle controversie bancarie, finanziare e societarie ADR (www. conciliatorebacario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) secondo quanto previsto dal precedente Art. 12 Reclami e nel rispetto della relativa disciplina oppure - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia PAR. 2 - NORME GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO Art. 1 - Correttezza 1. L attività di cui al presente contratto é svolta dalla Banca nei limiti e alle condizioni contemplate dalla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente, avuto riguardo in particolare alle norme in tema di correttezza, trasparenza e diligenza nei confronti degli investitori. Art. 2 - Autorizzazione della Banca ad agire anche in nome proprio 1. Nello svolgimento dei servizi di investimento la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio. Art. 3 - Offerta fuori sede 1. Nell attività di Offerta Fuori Sede di prodotti finanziari e di servizi di investimento, la Banca, nel rapporto diretto con il Cliente al dettaglio, si avvale di promotori finanziari. 2. In caso di Offerta Fuori Sede, l efficacia dei contratti di collocamento di prodotti finanziari o di gestione di portafogli individuali nei confronti del Cliente al dettaglio è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente potrà comunicare al recapito indicato dalla Banca il proprio recesso senza spese né corrispettivo. 3. Resta fermo che, a termini di legge, l omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari consegnati dal promotore per la sottoscrizione dei contratti indicati nel comma precedente, comporta la nullità dei medesimi. 4. Il Cliente può consegnare ai promotori finanziari, e questi possono ricevere dal Cliente, esclusivamente: a) assegni bancari o assegni circolari, muniti di clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Banca ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti o prodotti sono offerti; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta. Nel caso in cui il Cliente, in violazione delle prescrizioni di cui al periodo precedente, abbia consegnato denaro contante o strumenti finanziari e titoli di credito al portatore, la Banca non risponde dei disguidi, ivi compresi ritardi, smarrimenti e sottrazioni. Art. 4 - Documentazione delle operazioni eseguite 1. La Banca, nella prestazione dei servizi disciplinati nella Sezione II del presente Paragrafo, invia al Cliente, con le modalità indicate all art. 2 del Paragrafo 1, la rendicontazione dell attività svolta avuto riguardo ai costi delle operazioni e dei servizi prestati. 2. La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l esecuzione dell ordine. 3. Le informazioni di cui al comma precedente sono trasmesse al Cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. 4. Con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di OICR da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la società di gestione o la Sicav, la Banca potrà fornire, ogni sei mesi, l informativa prevista dall art. art. 53, comma 6 del Regolamento CONSOB n del Informativa contratto di collocamento Pagina 15 di 18

16 5. A richiesta del Cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. 6. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa. 7. Quanto disposto dai precedenti commi 2, 3 e 4 non si applica quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto, come previsto dalla normativa vigente. Art. 5 - Conflitti di interesse 1. La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. 2. Nell ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interesse e delle sue fonti. 3. La Banca fornisce al Cliente una sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse; qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita. Art. 6 - Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione 1. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diversi dai titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o dalle quote di Fondi comuni e dalle azioni emesse da SICAV, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili; (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente. Art. 7 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati 1. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. Art. 8 - Esonero da responsabilità 1. La Banca non risponde per i disguidi che possano intervenire nella richiesta o nella comunicazione delle informazioni, nonché nella trasmissione/ esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi. 2. La Banca inoltre non risponderà per la mancata comunicazione di informazioni o esecuzioni di ordini dovuti a causa di forza maggiore e/o ad eventi ancorché non imprevedibili comunque indipendenti dalla propria volontà e diligenza. Art. 9 - Modifica delle condizioni 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche applicate ai Servizi disciplinati dal presente Paragrafo, dandone preventiva comunicazione al Cliente. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera raccomandata a.r. all ultimo indirizzo indicato dal Cliente, individuato ai sensi dell art. 2 del Paragrafo 1, oppure tramite avviso contenuto nel rendiconto relativo al periodo precedente a quello previsto per l introduzione di tali modifiche. Tali modifiche si intendono accettate e divengono efficaci con la decorrenza indicata nella comunicazione o nell avviso se il Cliente non esercita il diritto di recesso ai sensi dell art del c.c. entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dalla comunicazione o dall avviso. Art Risoluzione stragiudiziale delle controversie 1. Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie che possano sorgere in relazione al presente contratto tra la Banca e il Cliente, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite dal D.Lgs. n. 179 del 2007 in attuazione dell art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n Art Norme applicabili 1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente paragrafo si applicano le CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI di cui al Paragrafo 1. SEZIONE I - CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI Art. 1 - Oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti ed effettuazione della valutazione di adeguatezza 1. La Banca svolge a favore del Cliente, nei termini e alle condizioni di seguito previste, il servizio di consulenza in materia d investimenti. 2. Tale servizio si sostanzia nel rilascio in forma scritta da parte della Banca di raccomandazioni personalizzate in merito a una o più operazioni di investimentoin prodotti finanziari, di emissione propria e/o di terzi, così come individuati nel D.Lgs n. 58/1998 e successive modifiche; la raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulle caratteristiche del Cliente. 3. Conseguentemente, il servizio di consulenza viene prestato tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti, riguardo al tipo specifico di prodotto raccomandato, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente. 4. La Banca potrà dunque fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di un profilo aggiornato e solo dopo aver effettuato la valutazione di adeguatezza come descritto nel successivo Art. 3 della presente Sezione. Art. 2 - Modalità e ambito di prestazione del servizio di consulenza 1. La Banca offre il servizio di consulenza in materia di investimenti, sia di propria iniziativa sia su richiesta del Cliente, in abbinamento alla prestazione degli altri servizi di investimento disciplinati alla Sezione 2 del presente Paragrafo. 2. La Banca non presta il servizio di consulenza avuto riguardo ad operazioni di disinvestimento. Art. 3 - Valutazione di adeguatezza e Profilo 1. Per consentire la valutazione di adeguatezza come definita nel precedente Art 1, il Cliente fornisce alla Banca le informazioni richieste, rispondendo a tutte ledomande contenute nel Questionario per la raccolta delle informazioni ai sensi dell art. 39 e dell art. 41 del Regolamento Consob 16190/2007. Le informazionicosì fornite permettono alla Banca di determinare il Profilo del Cliente, sulla cui base si effettua la valutazione di adeguatezza. 2. Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca per la redazione e l aggiornamento del Profilo e prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese a tale scopo dallo stesso e che è proprio onere comunicare alla Banca ogni variazione relativa a tali informazioni. 3. La Banca valuta come adeguata per il Cliente l operazione che, sulla base delle informazioni fornite: a. corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente; b. sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso al Prodotto Finanziario, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c. sia di natura tale per cui il Cliente, sulla base delle proprie esperienze e conoscenze, possa comprendere i rischi inerenti al Prodotto Finanziario. 4. Ciascun cointestatario autorizza ciascuno degli altri cointestatari ad compiere l aggiornamento del Profilo della cointestazione anche in suo nome e per suo conto. 5. L aggiornamento del Profilo potrà essere effettuato anche attraverso le procedure rese tempo per tempo disponibili dalla Banca a tale scopo per il tramitedel canale internet, subordinatamente alla sottoscrizione di idoneo contratto. 6. Qualora il Cliente non rilasci tutte le informazioni richieste, la Banca non è in grado di compiere la valutazione di adeguatezza e, pertanto, si astiene dalrilascio di raccomandazioni personalizzate, come previsto dalla vigente normativa. 7. Quando il Cliente sia stato classificato come cliente professionale la Banca può presumere che lo stesso abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi dell operazione consigliata nell ambito del Sevizio di collocamento. 8. Quando il Cliente sia stato classificato come cliente professionale di diritto la Banca può presumere, altresì, che lo stesso sia finanziariamente in grado disopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento. Art. 4 - Prospettive dell investimento raccomandato 1. Le indicazioni e i dati forniti nell espletamento del servizio di consulenza in materia di investimenti, così come descritto nell Art 1 della presente Sezione, non costituiscono necessariamente un utile indicatore delle future prospettive dell investimento raccomandato. 2. Il Cliente prende espressamente atto che la Banca presta la propria attività secondo criteri di diligenza professionale e non promette e non assicura il conseguimento di risultati. Il Cliente prende altresì atto che le indicazioni fornite dalla Banca nell espletamento delle attività oggetto della presente Sezione I hanno natura di semplici consigli o raccomandazioni e che le conseguenti scelte sono quindi effettuate dal Cliente stesso nella sua piena autonomia decisionale ed a suo rischio. Art. 5 - Valutazione di non adeguatezza dell operazione richiesta 1. La Banca, qualora, nell ambito del servizio di consulenza richiesto ad iniziativa del Cliente medesimo, valuti il prodotto finanziario oggetto della richiesta come non adeguato, lo sconsiglia al Cliente, astenendosi comunque dall eseguire l operazione. Art. 6 -Norme applicabili 1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme della presente Sezione I si applicano le CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI di cui al Paragrafo1 e le NORME GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO di cui al Paragrafo 2. Informativa contratto di collocamento Pagina 16 di 18

17 SEZIONE II - COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE Art. 1 - Oggetto del servizio 1. Il servizio di collocamento e distribuzione disciplinato dalla presente Sezione II ha ad oggetto l attività della Banca relativa all offerta al Cliente dei prodotti finanziari/prodotti finanziari assicurativi/strumenti finanziari/servizi di investimento tempo per tempo offerti, promossi, collocati o distribuiti dalla Banca medesima attraverso le proprie strutture operative. 2. Il servizio di collocamento e distribuzione comprende anche l attività di assistenza al Cliente successivamente alla sottoscrizione dei prodotti finanziari/ prodotti finanziari assicurativi/strumenti finanziari/servizi di investimento e per tutta la durata dell investimento o del contratto. 3. L attività di cui al comma 2 prestata dalla Banca e disciplinata nel presente articolo consiste principalmente: - nella messa a disposizione delle strutture e del personale della Banca per una valutazione delle potenziali opportunità di concludere nuovi accordi al fine di ampliare le possibilità di investimento a disposizione del Cliente; - nel supporto, nella fase successiva al collocamento, in termini di prestazione di servizi di informativa di cui il Cliente dovesse necessitare; - nell aggiornamento sui nuovi prodotti che la Banca promuoverà o collocherà ai sensi del contratto; - nell illustrazione delle caratteristiche dei nuovi prodotti promossi o collocati dalla Banca, cui il Cliente ha interesse ad accedere; - nella messa a disposizione delle strutture e del personale della Banca per una valutazione della composizione del portafoglio del Cliente rispetto alle diverse tipologie di investimenti possibili (asset class) e ad un possibile ribilanciamento delle stesse. 4. Ulteriori attività offerte dalla Banca ai sensi del presente articolo e gli eventuali limiti sono comunicati al Cliente in via generale o all atto della sottoscrizione dei prodotti finanziari/prodotti finanziari assicurativi/strumenti finanziari/servizi di investimento. Art. 2 - Adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari o sottoscrizione di quote od azioni di OICR 1. L adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari, oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR (Fondi e Sicav), può essere effettuata dal Cliente in conformità alla disciplina tempo per tempo vigente in materia. 2. L attività di offerta di prodotti finanziari, prodotti finanziari assicurativi, strumenti finanziari e servizi di investimento rientranti nel servizio disciplinato dalla presente Sezione II, è effettuata dalla Banca in conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con gli emittenti o con i distributori dei suddetti prodotti e servizi. 3. L esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene (i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta; (ii) al prezzo determinato per il giorno dell esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell OICR stesso. 4. Per gli OICR tempo per tempo offerti dalla Banca che prevedono l intestazione cumulativa di quote o azioni dello stesso OICR, la Banca qualora ciò sia previsto dai relativi prospetti informativi o documenti d offerta è autorizzata, ai sensi dell art c.c., per tutta la durata del presente contratto, ad eseguire a suo nome, ma per conto del Cliente, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e switch, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente. 5. Nell esecuzione del mandato di cui al precedente comma, la Banca è autorizzata a sostituire a se stessa qualsiasi impresa di investimento, banca o SGR che sia incaricata, secondo le procedure di ciascuno dei suddetti OICR, della predetta intestazione cumulativa; in ogni caso, nessun corrispettivo aggiuntivo è dovuto né alla Banca, né al suo sostituto. 6. Il Cliente conferisce procura speciale alla Banca affinché questa sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche di strumenti finanziari. Art. 3 - Consegna della documentazione di offerta per l adesione a offerte pubbliche o per la sottoscrizione di quote od azioni di OICR e di altri prodotti bancari, finanziari, assicurativi e di altro genere 1. La documentazione d offerta relativa all adesione ad offerte pubbliche od alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di altri prodotti bancari, finanziari, assicurativi o di altro genere - anche se effettuata a norma del precedente art. 2 - deve, ove prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente, essere preventivamente consegnata dalla Banca al Cliente ovvero messa a disposizione per la visione e memorizzazione su supporto duraturo in caso di operazione disposta tramite canale telematico. Il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui alla presente Sezione II. 2. Conseguentemente, la singola disposizione impartita è condizionata alla verifica della Banca - effettuata di volta in volta in maniera compatibile con la modalità operativa prescelta dal Cliente della circostanza che il Cliente medesimo abbia preso visione della suddetta documentazione di offerta prima di aver preso la decisione di far luogo all operazione considerata. 3. La documentazione di cui alla presente Sezione II sarà di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dai singoli emittenti, ovvero che avrà concordato con gli stessi, impegnandosi la Banca stessa a consegnare ovvero a mettere a disposizione del Cliente, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, esclusivamente materiale condiviso con, approvato o predisposto da ciascun emittente. Art. 4 - Revoca dell acquisto o della sottoscrizione 1. Nel caso in cui il prospetto relativo all offerta non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali siano da determinarsi il prezzo di offerta definitivo e la 1. Nel caso in cui il prospetto relativo all offerta non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali siano da determinarsi il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi ovvero il prezzo massimo, l accettazione dell acquisto o la sottoscrizione di prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine di almeno due giorni lavorativi, a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d offerta definitivo e la quantità di prodotti offerti al pubblico. 2. Pertanto, il Cliente che abbia già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti oggetto di un offerta pubblica prima della pubblicazione del supplemento destinato ad individuare le condizioni definitive dell offerta, ha il diritto di revocare la sua accettazione entro il termine indicato nello stesso supplemento e comunque entro un termine di almeno due giorni lavorativi. Art. 5 - Norme applicabili 1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme della presente Sezione II si applicano le CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI di cui al Paragrafo 1, le NORME GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO di cui al Paragrafo 2 e le norme della Sezione I CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI. Informativa contratto di collocamento Pagina 17 di 18

18 SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE 1. Premessa In conformità con la disciplina comunitaria in materia di mercati finanziari 1 e con le disposizioni in materia di conflitti di interesse contenute nel Regolamento Congiunto 2 e nel Regolamento Intermediari 3, emanati in attuazione della disciplina comunitaria citata, Unipol Banca S.p.A. (di seguito la Banca ), capogruppo dell omonimo gruppo bancario (di seguito il Gruppo Unipol Banca ) e facente parte del Gruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (di seguito il Gruppo ), ha adottato misure di carattere organizzativo e amministrativo al fine di identificare, monitorare e gestire i conflitti di interesse che possono insorgere con la clientela al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi. Tali misure di carattere organizzativo e amministrativo sono descritte nella Politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca, di cui il presente documento costituisce una sintesi; il documento completo è a disposizione dei clienti che ne facciano richiesta. La Banca controlla regolarmente l efficacia della Politica di gestione dei conflitti di interesse in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze; qualsiasi modifica rilevante apportata sarà comunicata alla clientela. 2. Identificazione dei conflitti di interesse La Banca, con riferimento ai servizi di investimento 4 e accessori 5 prestati, ha individuato in concreto le situazioni di conflitto di interesse (fattispecie) che possano incidere negativamente sugli interessi della propria clientela. Tali fattispecie (riportate in dettaglio nella Politica di gestione dei conflitti di interesse ) sono state identificate considerando se, a seguito della prestazione dei servizi, la Banca stessa o un altra società del Gruppo, un soggetto rilevante o un soggetto avente con esse un legame di controllo, diretto o indiretto: A. possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; B. siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; C. abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; D. svolgano la medesima attività del cliente; E. ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. 3. Gestione dei conflitti di interesse La Banca ha adottato presidi organizzativi e misure di gestione dei conflitti di interesse volti ad evitare che le fattispecie individuate possano arrecare un pregiudizio effettivo agli interessi della clientela. I presidi organizzativi consistono, in particolare: nella adozione di specifiche normative interne, quali ad esempio: - Codice Etico del Gruppo; - Codice di comportamento in materia di intermediazione finanziaria; - Politica in materia di esecuzione e trasmissione degli ordini; - Politica per la gestione degli incentivi; - Regolamento dell attività di Internalizzatore Sistematico svolta dalla Banca; - Procedura organizzativa per la gestione dei conflitti di interesse e del Registro dei conflitti di interesse (di seguito il Registro ) che, tra l altro, assegna le responsabilità di aggiornamento delle fattispecie di conflitto identificate dalla Banca; nella separazione, sia logistica che funzionale, delle strutture organizzative del Gruppo Unipol Banca che svolgono i servizi e le attività che implicano un conflitto di interesse, e in particolare: - i servizi di consulenza in materia di finanza strutturata e di corporate finance sono prestati esclusivamente da Unipol Merchant S.p.A.. Tra la Banca e Unipol Merchant S.p.A., tra le strutture organizzative interne a Unipol Merchant S.p.A., tra le società del Gruppo e tra le strutture organizzative interne alle medesime sono posti in essere opportuni presidi organizzativi finalizzati a controllare la circolazione di informazioni; - i servizi di gestione di portafogli e di ricezione e trasmissione ordini, nonché la gestione della tesoreria della Banca, sono affidati alla responsabilità di persone diverse e mantenuti separati fisicamente e funzionalmente; - la gestione dei reclami, al fine di assicurare l indipendenza di giudizio, è attribuita a personale estraneo all operatività. Le misure di gestione dei conflitti di interesse consistono, in particolare: nel divieto ad operare, con riferimento ad alcune fattispecie di conflitto di interesse che presentano un rischio significativo di apportare un pregiudizio alla clientela (salvo i casi specificamente autorizzati dal Direttore Generale della Banca); nella informativa alla clientela (così detta disclosure ), con riferimento alle altre fattispecie. 4. Registro dei conflitti di interesse La Banca ha istituito un Registro nel quale rileva, in modo dettagliato e progressivo, le singole situazioni di conflitto di interesse, secondo l ordine con il quale sono rilevate. Mod. UM Ed. 0 2 / Tipolito Casma 5. Gestione delle operazioni personali La Banca ha adottato una procedura per la gestione delle operazioni personali finalizzata, secondo quanto disposto dall art. 18 del Regolamento Congiunto, ad impedire che soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all art. 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell ambito dell attività svolta per conto dell impresa effettuino le operazioni personali vietate o adottino i comportamenti vietati in base all art. 18 citato. 1 Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (Markets in Financial Instruments Directive, così detta Direttiva MiFID ), recepita in Italia, in particolare, nel Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, TUF ) e nelle relative disposizioni di attuazione. 2 Regolamento della Banca d Italia e della Consob ai sensi dell articolo 6, comma 2-bis del TUF. 3 Regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari (adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007). 4 Al fine della individuazione dei conflitti di interesse sono stati considerati i seguenti servizi e attività di investimento: a) negoziazione per conto proprio, b) esecuzione di ordini per conto dei clienti, c) sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero con o senza assunzione di garanzia nei confronti dell emittente, d) gestione di portafogli, e) ricezione e trasmissione ordini, f) consulenza in materia di investimenti. 5 Al fine della individuazione dei conflitti di interesse sono stati considerati i seguenti servizi accessori: a) concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento, b) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l acquisto di imprese (così detta corporate finance ), c) servizi connessi all emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento, d) intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi di investimento. COPIA PER LA BANCA Informativa contratto di collocamento Pagina 18 di 18

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