INTRODUZIONE I CONTRATTI DI RICERCA EUROPEI

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1 INTRODUZIONE A I CONTRATTI DI RICERCA EUROPEI

2 SOMMARIO: 1. CONSIDERAZIONI GENERALI. 2. I CARATTERI DEI CONTRATTI DI RICERCA EUROPEI. 3. LE FONTI NORMATIVE.- 4. LA STRUTTURA DEL CONTRATTO TIPO. 5. IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL CONTRATTO CON LA COMMISSIONE. 6. I SOGGETTI DEL CONTRATTO. 7. DIRITTI E OBBLIGHI DEI CONTRAENTI. 8. RESPONSABILITÀ - SANZIONI CONTRATTUALI GARANZIE. 9. IL CONSORTIUM AGREEMENT DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE. 1. CONSIDERAZIONI GENERALI A. DEFINIZIONE Sono contratti di ricerca europei: - il contratto con la Commissione per lo svolgimento di un attività nell ambito del Programma Quadro e - gli altri contratti accessori del contratto con la Commissione. B. CONTRATTO CON LA COMMISSIONE Il contratto con la Commissione è stipulato secondo "contratto tipo" (Model Contract), che viene utilizzato da tutte le Direzioni Generali che si occupano di ricerca e sviluppo tecnologico. C. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTRATTO CON LA COMMISSIONE Il contratto tipo fornisce la base per l elaborazione dei contratti per le diverse modalità di intervento nel settore della ricerca scientifica e tecnologica. Le categorie di questi contratti sono cinque: - CONTRATTI PER LE AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA - CONTRATTI PER AZIONI SPECIFICHE PER LE PICCOLE E M EDIE IMPRESE (CRAFT E PREMI ESPLORATIVI) - I CONTRATTI PER LE AZIONI DI COORDINAMENTO - I CONTRATTI PER LA MOBILITÀ DEI RICERCATORI - I CONTRATTI PER LE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO Ogni categoria comprende un modello principale di contratto tipo e alcuni standard derivati da questo, che tengono conto delle diverse modalità di partecipazione della Commissione al progetto. In questo dossier si commenterà il contratto tipo per le azioni a COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA. D. CONTRATTI ACCESSORI: IL CONSORTIUM AGREEMENT Il contratto tipo con la Commissione Europea per la partecipazione ai programmi di ricerca, nell ambito del Quinto Programma Quadro, prescrive che le parti stipulino tra di loro un Consortium Agreement (accordo di consorzio) (art. 2, par. 2, lett. b), Allegato II). 2

3 Il Consortium Agreement ha per scopo quello di «precisare o completare» le disposizioni contenute nel contratto tipo [v. il paragrafo 9] Il contratto tipo, infatti, si occupa fondamentalmente dei rapporti con la Commissione, lasciando in secondo piano la disciplina dei rapporti tra gli altri contraenti. E. ALTRI CONTRATTI ACCESSORI Oltre al Consortium Agreement, tra le parti, sono stipulati altri contratti che integrano il Contratto con la Commissione. E il caso del contratto con i sub contraenti. F. CARATTERI DEI CONTRATTI DI RICERCA EUROPEI Il contratto con la Commissione ed i contratti accessori, hanno diversi caratteri comuni, tra i quali: 1) i contratti europei sono tra loro collegati 2) sono contratti atipici per l ordinamento nazionale 3) sono contratti internazionali Il prossimo paragrafo sarà dedicato ad un approfondimento di questi caratteri. 3

4 2. CARATTERI DEI CONTRATTI DI RICERCA EUROPEI A. IL COLLEGAMENTO DEFINIZIONE Il contratto con la Commissione si presenta come principale di un sistema di negozi giuridici, che al contratto con la Commissione fanno riferimento. Questi altri negozi sono quelli che si sono definiti contratti accessori. Il contratto principale e quelli accessori sono tra loro collegati, per il fatto che è sostanzialmente unico l interesse perseguito dai contraenti. CONSEGUENZE La centralità del contratto di ricerca con la Commissione si manifesta nell influenza sui contratti accessori, in termini di: - contenuto - vicende dei contratti accessori (l esistenza, la validità, l efficacia, l esecuzione del contratto accessorio dipenderà dalla validità, efficacia ed esecuzione del contratto di ricerca principale) - interpretazione B. L ATIPICITÀ DEFINIZIONE Nel diritto italiano e nel diritto degli altri Paesi dell Unione, i contratti di ricerca non sono specificatamente disciplinati. Si tratta di contratti atipici. Essi possono essere ricondotti nel concetto, conosciuto nella prassi contrattualistica internazionale, di Joint Venture. Si tratta di una Contractual Joint Venture, e cioè di una J.V. che non viene stipulata nella forma di una società di capitali (si avrebbe in tal caso una Corporation Joint Venture) CONSEGUENZE L atipicità, per il diritto italiano, dei contratti di ricerca pone allora due ordini di problemi: a) l ammissibilità di tali contratti per l ordinamento italiano e b) la disciplina applicabile. Riguardo ad a), si può osservare che tali contratti sono ammissibili in quanto perseguono un interesse meritevole di tutela (art c.c.), in quanto previsto dalla disciplina comunitaria. Riguardo a b), sono applicabili a questi contratti le seguenti disposizioni: 1) un primo gruppo di norme sono le fonti comunitarie che regolano la partecipazione al Programma Quadro (v. il paragrafo 3 di questa Nota introduttiva). 2) Le regole contenute nel contratto tipo. 3) Il diritto interno, costituito, tra l altro: - dalle norme generali sui contratti (art c.c.); - dalle norme sui contratti tipici, in base alla teoria della teoria della combinazione, che tiene conto della ricorrenza di questo o quell elemento causale (o in base alla teoria dell assorbimento; a quella della tipizzazione, e così via). 4

5 C. IL CARATTERE NTERNAZIONALE DEFINIZIONE I contratti di ricerca possono inoltre considerarsi contratti internazionali. Un contratto si definisce internazionale quando presenta uno o più elementi di collegamento (points de rattachement) con ordinamenti giuridici differenti. CONSEGUENZE Il carattere internazionale dei contratti di ricerca europei si esprime in alcune conseguenze: A) La scelta della lingua. A norma dell art. 9 del Corpo del contratto dovrà essere scelta un unica lingua, tra quella dei Paesi comunitari, per la formazione del contratto e lo svolgimento del rapporto contrattuale. B) Il diritto applicabile. Il diritto applicabile al contratto con la Commissione sarà in primo luogo quello comunitario (soprattutto la Decisione ed il Regolamento, v. il successivo paragrafo 3). Per gli aspetti non regolati dal diritto comunitario si applicherà quello del Paese sede della Direzione Generale della Commissione, che stipula il contratto. In linea di massima si applicherà il diritto del Regno del Belgio. C) Il giudice competente. Le controversie tra la Commissione e gli altri partner, saranno giudicate dai giudici comunitari, e cioè dal Tribunale di primo grado e, in appello, dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Le controversie tra i partner sono di competenza del giudice indicato nel Consortium Agreement. 5

6 3. FONTI NORMATIVE La materia dei contratti di ricerca è regolata da diverse fonti normative di diritto comunitario. Tra queste, oltre il Trattato di Roma e le successive integrazioni e modificazioni, il contratto è disciplinato da: - la Decisione 1999/65/CE del Consiglio Europeo del 22 dicembre 1998, che detta le regole generali per la partecipazione dei soggetti al Quinto Programma Quadro; di seguito indicata come Decisione - e il Regolamento n. 996/1999 dell 11 maggio 1999 della Commissione, che contiene le disposizioni di dettaglio per l applicazione della Decisione; di seguito verrà indicato come Regolamento. Altre fonti specifiche sono le Decisioni della Commissione che disciplinano la procedura di formazione del contratto, di cui si parlerà nel successivo paragrafo 5 (bandi di gara, manuale di valutazione, formulari per la presentazione delle proposte e la stipula del contratto). Tale normativa ha le seguenti caratteristiche: 1. DIRETTA APPPLICABILITÀ. Tali norme sono direttamente applicabili negli Stati membri (sulla diretta applicabilità dei regolamenti e delle decisioni: v. art. 249, commi secondo e quarto, Trattato CE). 2. INDEROGABILITÀ. La maggior parte di queste norme sono inderogabili dal Contratto con la Commissione o dal Consortium Agreement. Si pensi, per esempio, a tutta la disciplina sulla rendicontazione o a quella sulla proprietà industriale e intellettuale. La deroga può comportare: - la nullità quando riguarda norme imperative (come la violazione delle norme sulla concorrenza o quelle che vietano alcuni tipi di ricerche, come quelle in campo genetico o di energia nucleare) (v. il concetto di nullità di cui all art ss. c.c.); - altrimenti la semplice inopponibilità delle relative disposizioni alla Commissione (si pensi alla disciplina sulla rendicontazione, di cui alla Parta B, Allegato II). 3. INCOMPLETEZZA. La disciplina viene completata dalle altre norme comunitarie (spesso richiamate esplicitamente nel contratto: si pensi alla normativa sulla concorrenza) e dalle norme nazionali, applicabili in quanto richiamate ai sensi dell art. 5 del Corpo del contratto. 6

7 Il contratto tipo ha la seguente struttura: 4. STRUTTURA DEL CONTRATTO TIPO - CORPO DEL CONTRATTO - Allegato I DESCRIZIONE DEL PROGETTO - Allegato II CONDIZIONI GENERALI - Allegato III CONDIZIONI SPECIFICHE - TABELLA DELLA RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI COSTI AMMISSIBILI E M ODULISTICA CORPO DEL CONTRATTO E la parte introduttiva del contratto tipo che contiene : le generalità dei contraenti ; l oggetto ; la durata ; il richiamo alla partecipazione della Commissione e degli obblighi delle parti, che verranno sviluppati soprattutto nell allegato II ; la legge applicabile e il giudice competente ; la procedura di modifica ; la lingua utilizzata ; la data ed il luogo della stipula ; altre disposizioni specifiche del singolo contratto. ALLEGATO I L Allegato I contiene la descrizione del Progetto di ricerca ALLEGATO II L allegato II contiene la disciplina delle seguenti materie : Parte A. Esecuzione del progetto. Parte B. Regole relative alla proprietà intellettuale e industriale, a la pubblicità e riservatezza Parte C. Rimborso dei costi. Parte D. Controlli. ALLEGATO III Contiene le disposizioni che si applicano eventualmente al contratto specifico. TABELLA DELLA RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI COSTI AMMISSIBILI STIMATI. Nella Tabella è evidenziata la ripartizione per contraenti e per categoria di spesa, della somma massima con la quale la Commissione partecipa al progetto di ricerca. M ODULISTICA La modulistica allegata riguarda i rendiconti di spesa : - PARTE E -1: M ODELLO DI NOTA SPESE; - PARTE E -2: M ODELLO DI NOTA SPESE COMPLESSIVA - PARTE E -3: M ODELLO DI RIEPILOGO DEGLI IMPORTI TRASFERITI DAL COORDINATORE 7

8 5. FORMAZIONE DEL CONTRATTO CON LA COMMISSIONE A. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL CONTRATTO CON LA COMMISSIONE Il procedimento di formazione del contratto con la Commissione si articola nelle seguenti fasi. - PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DEGLI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE - PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE - NEGOZIAZIONE - STIPULA DEL CONTRATTO B. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI La partecipazione ai programmi delle azioni indirette di RST è consentita quando ricorrano le seguenti condizioni: 1. SOGGETTIVITÀ GIURIDICA. Gli altri contraenti del contratto di ricerca possono devono essere un qualsiasi soggetto giuridico (legal entity) per uno dei diritti nazionali dei Paesi dell Unione. Per soggetto giuridico (art. 1, comma 1, lett. f, Decisione) deve intendersi: - una persona fisica; - una persona giuridica, purché sia costituita conformemente al diritto comunitario (come nel caso del G.E.I.E.) o al diritto nazionale applicabile ed abbia personalità giuridica oppure la capacità, in nome proprio, di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti e di stare in giudizio. Si può osservare che nella definizione di persona giuridica per la Decisione rientrano anche i soggetti che non sono tecnicamente persone giuridiche per il diritto italiano, come le società di persone o le associazioni non riconosciute. In definitiva rientrano nella nozione di soggetto giuridico le persone fisiche e tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche, che abbiano la capacità giuridica (l idoneità di essere titolare di situazioni soggettive giuridiche attive e passive), qualunque sia l estensione di tale capacità. 2. NUMERO MINIMO (ARTT. 3, 4, 6 Regolamento). I contraenti diversi dalla Commissione devono essere in un numero minimo: 1) progetti di RST; progetti di dimostrazione; progetti combinati; progetti di incentivazione per le PMI, consistenti in contributi alla fase esplorativa: min. 2 partecipanti o un G.E.I.E. 2) progetti di ricerca in cooperazione, nell ambito dell incentivazione delle PMI: min. 3 8

9 partecipanti che siano PMI o un G.E.I.E. (costituito da almeno 3 PMI) 3) reti di formazione alla ricerca; reti tematiche; azioni concertate: min. 2 partecipanti (di cui 2 contraenti principali; oppure un contraente principale ed uno aderente ) 4) misure di accompagnamento; borse di studio e sostegno per le infrastrutture di ricerca: 1 contraente (o 1 borsista ) 3. TRANSNAZIONALITÀ (art. 4, commi 1 e 2 della Decisione). Il partenariato deve essere costituito: a) da soggetti stabiliti in almeno due Stati membri dell Unione; b) da soggetti stabiliti in uno Stato membro ed in uno Stato associato; oppure da un soggetto stabilito in uno Stato membro o in uno Stato associato ed un CCR (Centro Comune di Ricerca); c) da uno o più soggetti stabiliti in uno Stato terzo, o da organizzazioni internazionali, che agiscano in cooperazione con il numero minimo di soggetti giuridici previsti nelle lettere a) e b). Qualora il programma specifico richieda un solo partecipante (v. sopra al n. 2), questo deve essere: a) un soggetto stabilito in uno Stato membro o Stato associato; b) una organizzazione internazionale; c) un CCR. 4. TERRITORIALITÀ (art. 5, comma 4, Decisione) Quando l oggetto della ricerca lo consente, i contraenti devono eseguire la maggior parte delle attività contrattuali nel territorio degli Stati membri o di quelli associati. 5. NON AFFILIAZIONE (art. 4, comma 1 Decisione e art. 5 Regolamento). Al fine di assicurare l effettiva pluralità dei partecipanti al progetto, è richiesto che i soggetti siano non affiliati: - Definizione di indipendenza. Due soggetti non sono affiliati quando tra loro non sussiste un rapporto di controllo. - Rapporto di controllo. C è rapporto di controllo, quando un soggetto giuridico controlla direttamente o indirettamente un altro (cfr. art c.c.). - Circostanze che manifestano il rapporto di controllo. Il rapporto di controllo può essere accertato in diverso modo. In particolare tale rapporto può emergere: a. dalla detenzione diretta o indiretta della maggioranza del capitale sociale o dei voti degli azionisti o dei soci (tranne nel caso di società pubbliche di partecipazione, investitori istituzionali, fondi comuni di investimento) b. dalla detenzione di diritto o di fatto del potere di decisione in seno al 9

10 soggetto giuridico (cfr. la definizione del controllo di fatto data dall art c.c., per il quale una società è controllata da un altra se è sottoposta all influenza dominante di un altra in virtù di particolari vincoli contrattuali). 6. POTENZIALE SCIENTIFICO (art.5 Decisione). I soggetti stabiliti in uno Stato membro o associato possono partecipare alle azioni indirette di RST a condizione che: - svolgano o si accingano a svolgere un attività di ricerca, di sviluppo tecnologico o di dimostrazione; oppure - contribuiscano alla divulgazione e alla valorizzazione dei risultati nell ambito del programma specifico «Promuovere l innovazione e incoraggiare la partecipazione delle PMI»; oppure - siano utilizzatori potenziali dei risultati della RST; o, in aggiunta per le reti tematiche e le azioni concertate, - siano in grado di apportare un considerevole valore aggiunto alla qualità dei lavori da intraprendere grazie alle loro conoscenze nel settore della ricerca considerato Particolari deroghe a tali condizioni sono previste (art. 5, paragrafo 2, Decisione) per le PMI che partecipino alla fase esplorativa o ai progetti di ricerca cooperativa, nonché per coloro che partecipano alle misure di accompagnamento. Per questi ultimi è richiesta la competenza tecnica per realizzare la misura di accompagnamento. Condizioni particolari sono previste per i soggetti giuridici degli Stati terzi o per le organizzazioni internazionali (art. 6, Decisione). 7. DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE NECESSARIE (art. 8 Decisione e artt. 7, 8 e 9 Regolamento). I soggetti giuridici, le organizzazioni internazionali e il CCR devono dimostrare di possedere le risorse necessarie per l attività di ricerca, in relazione alla natura dei lavori da eseguire. Per risorse, si intende il personale (dipendente o dai collaboratori), i mezzi finanziari, le infrastrutture e, eventualmente, i beni immateriali (brevetti, diritti d autore, know-how). Queste risorse devono essere fondamentalmente proprie, e cioè acquistate a titolo di proprietà o di godimento, mediante un contratto oneroso. Le risorse possono anche essere messe a disposizione gratuitamente dai terzi; in questo caso non si deve trattare di risorse finalizzate all attività prevista dal contratto di ricerca, ma derivanti da impegni precedentemente assunti (per esempio i contributi pubblici per l intera attività di ricerca del soggetto). I partecipanti devono dimostrare di disporre delle risorse, o di essere in grado di disporne, sia al momento della presentazione del progetto, che nelle diverse fasi dello svolgimento dei lavori. 10

11 6. SOGGETTI DEL CONTRATTO TIPO A. PARTI CONTRAENTI. Il contratto tipo individua i soggetti che stipulano il contratto ed il ruolo che hanno. Sono parti contraenti del contratto, in generale: - COMMISSIONE. Il primo contraente del contratto di ricerca è la Comunità Europea, rappresentata dalla Commissione. La Comunità, infatti, è fornita di personalità giuridica, alla quale corrisponde la più ampia capacità, giuridica e di agire, riconosciuta alle persone giuridiche nelle legislazioni nazionali. La capacità, giuridica e di agire, si manifesta anche nella capacità di essere parte in rapporto contrattuale, così come avviene per i contratti di ricerca o, più in generale, nell acquisto di situazioni giuridiche attive e passive. - CONTRAENTE PRINCIPALE: Un soggetto giuridico (legal entity, v. il paragrafo 5 di questa Nota introduttiva), una organizzazione internazionale, un Centro Comune di Ricerca (JRC), che conclude un contratto di ricerca con la Commissione. - CONTRAENTE AUSILIARIO O CONTRAENTE M EMBRO: Il contraente ausiliario (nelle reti è chiamato contraente membro) è un soggetto giuridico (legal entity), una organizzazione internazionale, un Centro Comune di Ricerca (JRC), che ha concluso un contratto di ricerca con la Commissione, agendo sotto la supervisione tecnica di uno dei contraenti principali. I contraenti ausiliari hanno gli stessi diritti ed obblighi dei contraenti principali, tranne per quel che riguarda l ampiezza della loro responsabilità per la realizzazione del progetto. Per particolari tipi di contratti sono individuati soggetti particolari. Per esempio, nelle borse TMR, i soggetti considerati dal contratto tipo sono la Commissione, - ENTE OSPITANTE: E il soggetto che stipula un contratto con la Commissione, nell ambito dell azione di formazione mediante ricerca, per ospitare un Borsista. - BORSISTA: «Una persona fisica che partecipi ad un azione indiretta di RST consistente in una borsa e che abbia concluso un contratto con la Commissione oppure che partecipi, in virtù di accordi con un Istituto ospite, ad un contratto concluso dalla Commissione con quest ultimo» (art. 2, lett. g), Regolamento). Tra i contraenti principali viene individuato il COORDINATORE, che è mandatario degli altri contraenti nei rapporti con la Commissione. B. SOGGETTI TERZI. Altri soggetti non stipulano il contratto con la Commissione, e sono pertanto terzi ma svolgono un attività connessa con quella delle parti o comunque sono influenzati dall esecuzione dal contratto con la Commissione. 11

12 Tra questi soggetti si ricorda: SUBCONTRAENTE: Per subcontraente si intende un soggetto che stipula con una parte contraente (contraente principale o contraente ausiliario) un subcontratto e cioè «un accordo, avente ad oggetto la prestazione di servizi, la fornitura o la consegna di beni per le necessità specifiche di un progetto» (art. 2, lett. h), Regolamento). I sub contraenti non sono parti contraenti dell accordo con la Commissione. Tra i subcontraenti, nel Quinto programma Quadro, si considerano anche gli Esecutori di RST nei contratti CRAFT. Nella definizione di «Patto di consorzio», gli Esecutori di RST vengono considerati come parti eventuali dei Consortia Agreement. CONTRAENTE DI UN CLUSTER. Secondo le fonti comunitarie «I raggruppamenti ("clusters") sono composti da insiemi di progetti di RST ben definiti. Essi hanno lo scopo di garantire la complementarità dei diversi progetti che ne fanno parte, di massimizzare il valore aggiunto a livello europeo in un settore determinato e di conseguire la necessaria massa critica di risorse a livello europeo». Il cluster è allora un collegamento tra più contratti con la Commissione. Il collegamento si può realizzare a priori, nella fase di presentazione della proposta e di negoziazione, o tra contratti già stipulati. Questi contratti rimangono formalmente autonomi, anche se l esecuzione dei relativi progetti si influenza vicendevolmente. I CONTRAENTI PRINCIPALI DELLO STESSO PROGRAMMA SPECIFICO. Si tratta di coloro che hanno concluso un altro contratto di ricerca, con la qualifica di contraenti principali, nell ambito dello stesso programma specifico (art. 1, n. 26, Allegato II). La rilevanza di questa categoria di soggetti riguarda la materia della proprietà industriale e intellettuale. I contraenti principali di contratti relativi dello stesso programma specifico, infatti, acquistano diritti di accesso alle conoscenze prodotte dall esecuzione del progetto di ricerca. 12

13 7. DIRITTI E OBBLIGHI DEI CONTRAENTI Dalla stipula del contratto con la Commissione, derivano per le parti diritti ed obblighi. I. LA COMMISSIONE POTERI DELLA COMMISSIONE. La Commissione esercita una funzione di controllo sugli altri contraenti, che si esplica nei seguenti poteri: a) selezione dei partecipanti; b) poteri di autorizzazione durante lo svolgimento del rapporto contrattuale; c) poteri riguardanti le conoscenze prodotte dall attività di ricerca; d) verifica dell esecuzione delle prestazioni da parte degli altri contraenti; e) poteri sanzionatori. OBBLIGHI DELLA COMMISSIONE. L obbligazione principale della Commissione, pertanto, è il pagamento di una somma di denaro ai contraenti principali ed ausiliari, che svolgono l attività di ricerca. II. IL CONTRAENTE PRINCIPALE A. OBBLIGHI. Gli obblighi (che sono più specificamente obbligazioni ai sensi degli artt ss. c.c.) possono essere raggruppati nelle seguenti categorie. A.1 Una obbligazione principale, consistente nella: - esecuzione del progetto di ricerca (art. 1, Corpo del contratto; Allegato I); A.2 Più obbligazioni strumentali a quella principale: - gli obblighi di collaborazione (art. 2, paragrafo 2, lett. b, i) - di informazione (art. 2, paragrafo 2, lettere a, c, f, h, j); - di richiedere l autorizzazione della Commissione su diverse questioni [v. commento all art. 2, paragrafo 2] - gli obblighi di relazione, rendicontazione, documentazione (art. 2, paragrafo 2, lett. d, e, g,; art. 4; tutta la Parte C; Modulistica); - l obbligo di sottoporsi agli audit della Commissione e della Corte dei Conti (Parte D, Allegato II); - gli obblighi connessi alla titolarità, uso e accesso ai diritti di proprietà industriale ed intellettuale (Parte B, Allegato II). B. RESPONSABILITÀ. A fronte degli obblighi, i contraenti principali hanno una responsabilità per l inadempimento di tali obblighi, dalla quale conseguono le sanzioni contrattuali. Il contratto tipo distingue una responsabilità dei contraenti nei confronti della Commissione, che è solidale (art. 1, comma 2, Corpo del contratto), e la responsabilità dei contraenti tra loro (art. 6, Allegato II) [v. il paragrafo 8] B. DIRITTI. Tra le situazioni giuridiche soggettive attive, occorre ricordare: - il diritto a percepire le somme pagate dalla Commissione a fronte dell attività di 13

14 ricerca (art. 3, Allegato II); - le situazioni giuridiche attive riguardanti la titolarità, uso e accesso delle conoscenze (v. Parte B, Allegato II). III. IL CONTRAENTE AUSILIARIO La figura del ausiliario è caratterizzata dai seguenti tratti: 1. PARTE CONTRAENTE. Il contraente ausiliario ha gli stessi diritti, obblighi e responsabilità dei contraenti principali. 2. LIMITATEZZA. I diritti, obblighi e responsabilità sono limitati alla parte di lavoro di ricerca assegnato. IN particolare è limitata la responsabilità nei confronti della Commissione, ai sensi dell art. 1, comma secondo, Corpo del contratto. 3. DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE. Il contratto prevede una differenza nella disciplina della titolarità, uso e accesso alle conoscenze, tra contraenti principali e ausiliari. 4. SUPERVISIONE TECNICA. Il contraente ausiliario, inoltre, è sottoposto alla supervisione tecnica di uno o più contraenti principali. Per supervisione tecnica si intende il potere del contraente principale di impartire direttive tecniche riguardanti lo svolgimento dell attività di ricerca assegnata al contraente ausiliario. IV. IL COORDINATORE Il coordinatore è il contraente (principale) che è incaricato del coordinamento scientifico, finanziario ed amministrativo del progetto (art. 2, paragrafo 1, Allegato II). L incarico di coordinatore comporta le obbligazioni [descritte nel commento all art. 2, paragrafo 1], Allegato II] che attengono alla sua funzione di mandatario degli altri contraenti. Il coordinatore ha, inoltre, gli obblighi, la responsabilità ed i diritti degli altri contraenti principali. La scelta del coordinatore è effettuata di contraenti Commissione. e deve essere approvata dalla In caso di inadempimento delle obbligazioni del coordinatore la Commissione può sostituirlo con un altro contraente principale, con l accordo di tutti gli altri contraenti (art. 2, paragrafo 1, ultimo comma). La qualifica di coordinatore comporta la possibilità di imputare i costi del coordinamento amministrativo e finanziario di cui all art. 23, paragrafo 9. 14

15 8. RESPONSABILITÀ - SANZIONI CONTRATTUALI - GARANZIE Questo paragrafo sarà dedicato ad approfondire la nozione di responsabilità e quella di sanzioni contrattuali, nonché delle garanzie. A. RESPONSABILITÀ 1. DEFINIZIONE DI RESPONSABILITÀ. Come si è detto il contratto con la Commissione è fonte, per le parti contraenti, di tutta una serie di obbligazioni. L inadempimento di dette obbligazioni, e cioè la violazione delle disposizioni contrattuali, comporta la responsabilità dei contraenti. La responsabilità fa sì che il soggetto inadempiente incorra nelle sanzioni previste (dal contratto e dalla legge), e che i propri beni siano assoggettati all esecuzione del creditore (art c.c.). In questo commento non si parlerà delle altre forme di responsabilità in cui potrebbero incorrere le parti nello svolgimento del contratto, come la responsabilità penale (v. per es. il reato di Malversazione di cui all art. 316-bis c.p.) o quella amministrativa. 2. RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE. La responsabilità, che deriva dalla violazione delle regole poste dal contratto con la Commissione (e delle regole contenute nei contratti ausiliari), è un particolare tipo di responsabilità civile, detto appunto responsabilità contrattuale. 3. DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ, CONTENUTA NEL CONTRATTO TIPO. Il contratto tipo distingue due tipologie di responsabilità contrattuale. 3.1 Responsabilità dei contraenti nei confronti della Commissione. La disciplina di questo tipo di responsabilità è contenuta principalmente nel contratto tipo. Tale disciplina prevede le seguenti regole principali: a. Solidarietà. I contraenti principali sono solidalmente responsabili nei confronti della Commissione (v. art ss. c.c.). I contraenti ausiliari hanno invece una responsabilità limitata alle obbligazioni previste per la parte di Progetto assegnata (per quanto riguarda la differenza tra la responsabilità dei contraenti principali e di quelli ausiliari v. art. 1, comma secondo, Corpo del contratto). Il carattere solidale della responsabilità dei contraenti principali sta a significare, nello specifico del contratto in commento, che: - i contraenti devono prendere tutte le misure necessarie e ragionevoli per eseguire la parte del progetto non eseguita da uno dei partecipanti (art. 6, paragrafo 2, comma 1); - i contraenti non sono comunque tenuti a restituire le somme percepite da quello tra essi che è inadempiente, a meno che non abbia contribuito al suo inadempimento (art. 6, paragrafo 2, comma 1); - i contraenti che abbiano eseguito il lavoro della parte inadempiente, potranno 15

16 chiedere il contributo comunitario, secondo le regole del trasferimento esterno delle categorie di spesa; - secondo le regole generali sulle obbligazioni solidali, i contraenti che abbiano prese le misure necessarie per eseguire il lavoro della parte inadempiente, potranno agire in regresso contro detta parte per le spese non rimborsate dalla Commissione e potranno, altresì agire, per il risarcimento del danno. b. Chiamata in garanzia. I contraenti devono sollevare la Commissione da ogni responsabilità nei confronti dei terzi, per i danni prodotti dai contraenti nell esecuzione del progetto di ricerca e per ogni altro diritto che i terzi possono far valere, connesso all oggetto del contratto (art. 6, paragrafo 3, commi 1 e 2). Tra le pretese che possono avanzare i terzi, si ricorda quelle dei dipendenti per i diritti su knowledge (v. art. 8, paragrafo 3). Sotto il profilo processuale la Commissione beneficia del diritto di chiamare, in garanzia, i contraenti nei procedimenti intentati dai terzi (cfr. art. 106 c.p.c). Le spese per tale chiamata in garanzia sono a carico dei contraenti (art. 6, paragrafo 3, comma 3). La Commissione può intervenire - se ciò viene richiesto per iscritto e a spese del richiedente - in qualsiasi procedimento intentato contro i contraenti, quando l oggetto della causa è legato al contratto (art. 6, paragrafo 4). Tale intervento può consistere in un supporto tecnico, ma la Commissione può assumere il ruolo processuale di interveniente ad audiuvandum, previsto dall art. 105, comma secondo, del nostro codice di procedura civile. c. Forza maggiore. I contraenti non incorrono nella responsabilità, solo nel caso di forza maggiore, e cioè solo nelle ipotesi in cui la prestazione sia divenuta impossibile o inutile, a causa di un evento non dipendente dal dolo o dalla colpa dei contraenti stessi (v. art. 1, comma secondo, Corpo del contratto; definizione di cui all art. 1, n. 19, Allegato II). Non si considera una ipotesi di forza maggiore il vizio di un prodotto o di un servizio utilizzato per lo svolgimento dell attività di ricerca. Anche se l ipotesi di forza maggiore libera i contraenti dalla responsabilità per l inadempimento, il contratto richiede che le parti debbano regolare gli eventuali rapporti pendenti. Non è detto, infatti, che l impossibilità sopravvenuta sia totale (cfr. il caso di impossibilità parziale di cui all art c.c.) o che riguardi tutti i contraenti. Inoltre, anche nei casi di impossibilità totale, debbono regolarsi le questioni legate alla proprietà industriale e intellettuale delle conoscenze prodotte. d. Sanzioni. La responsabilità dei contraenti nei confronti della Commissione determina l applicazione delle sanzioni contrattuali. e. Giudice competente. Il giudice competente in caso di controversie sull applicazione di dette sanzioni è quello comunitario previsto dall art. 5, paragrafo 2, Corpo del contratto f. Procedura di esecuzione. Il contratto richiama la procedura per l esecuzione della richiesta di pagamento della Commissione e delle sentenze dei giudici competenti. 16

17 3.2 Responsabilità reciproca dei contraenti. Il contratto tipo, all art. 6, dispone che la responsabilità dei contraenti tra loro è regolata dalla legge nazionale applicabile (per la legge applicabile v. art. 5, paragrafo 1, Corpo del contratto). Per meglio disciplinare questa materia è di fondamentale importanza stabilire regole più precise nel Consortium Agreement. Nel Consortium Agreement è opportuno anche disciplinare le modalità di ripartizione della responsabilità nei confronti della Commissione (cfr. art c.c.). 3.3 Responsabilità della Commissione. La Commissione è responsabile per le obbligazioni assunte, in particolare quella del pagamento delle somme a fronte dell attività di ricerca dei contraenti. La legge applicabile per le controversie sulla responsabilità della Commissione è quella scelta nell art. 5, paragrafo 1, Corpo del contratto. Ciò in armonia con l'art. 288, comma primo, Trattato CE. Il giudice competente a conoscere le relative domande sarà quello comunitario, ai sensi del secondo paragrafo del citato art. 5. B. SANZIONI CONTRATTUALI La responsabilità contrattuale comporta l insorgere di alcune conseguenze. Tali conseguenze si possono definire sanzioni contrattuali, per sottolineare il fatto di comportare uno svantaggio per il soggetto contro il quale vengono invocate. Lo svantaggio è comunque di carattere economico-patrimoniale, visto il carattere contrattuale della responsabilità di cui si sta parlando. Alcune sanzioni sono previste nel contratto tipo, altre sono desumibili dalle leggi nazionali applicabili. La tabella sotto riportata sintetizza le principali sanzioni applicabili nella materia. CONDOTTA SANZIONE NORMA OSSERVAZIONI Inadempimento degli obblighi del coordinatore Mancato inizio del progetto entro tre mesi 1) Destituzione dall incarico. 2) Risoluzione per inadempimento. 1) Applicazione degli interessi moratori *, senza maggiorazione, per il tempo fino all inizio dei lavori. 2) Risoluzione per inadempimento. Art. 2, par. 1, c. 2, All.II. v. sotto per la disciplina della risoluzione per inadempimento. Art. 3, par. 1, v. sotto per la disciplina della lett. a, c. 2, risoluzione per inadempimento. All. II. 17

18 Frode o irregolarità finanziarie gravi. 1) Sospensione dei versamenti. 2) Restituzione delle somme. 3) Applicazione degli interessi moratori*, con maggiorazione di 2 punti. 4) Risoluzione per inadempimento. Art. 3, par. 2 e 5, All. II. v. sotto per la disciplina della risoluzione per inadempimento. Errori o successiva inammissibilità dei costi imputati (anche a seguito di audit). 1) Restituzione delle somme entro il termine fissato. 2) Applicazione degli interessi moratori*, maggiorazione di 1,5 punti, in caso di mancata restituzione nel termine stabilito. Art. 3, par. 4, All. II. Mancata presentazione di una relazione o di un cost statement (o del Piano di attuazione della tecnologia), entro il termine previsto. 1) Ritenzione da parte della Commissione della somma richiesta. Art. 4, par. 4, All. II. Ritardato o mancato pagamento da parte della Commissione. 1) Applicazione degli interessi moratori*, con una maggiorazione di 1,5 punti. 2) Risoluzione per inadempimento. Art. 3, par. 1, c. 3., All. II. La disciplina della risoluzione per inadempimento è disciplinata solo per l inadempimento dei contraenti principali ed ausiliari, ma non nel caso di inadempimento Commissione. della Si ritiene che, in questo caso, non la risoluzione non opera automaticamente, ma è necessario la pronuncia del giudice competente. A. In generale in tutte le ipotesi di grave inadempimento da parte dei contraenti (tra le quali la maggior parte delle ipotesi viste sopra). B. In ipotesi di insolvenza del contraente (art. 5 L. fall.) o cambiamento di controllo di un contraente, pregiudizievole. 1) Risoluzione per inadempimento. 2) Restituzione delle somme versate, totale o parziale a seconda della gravità dell inadempimento. 3) Applicazione degli interessi moratori*, maggiorati di 2 punti, nei casi di grave inadempimento (non nei casi indicati al punto C della prima colonna). 4) Risarcimento del danno. Art. 7, par. 3 e 4, All. II. - v. sotto per la disciplina del risarcimento del danno. - La risoluzione può riguardare tutti i contraenti o essere limitata ad uno o più, a secondo del tipo di inadempimento. - La risoluzione da parte della Commissione è un diritto potestativo della stessa: la risoluzione può avvenire senza il ricorso al giudice competente, ma solo previa comunicazione della Commissione. 18

19 Tutte le ipotesi in cui la condotta di un contraente provoca un danno (uno svantaggio ingiustificato). patrimoniale 1) Risarcimento del danno subito e del mancato guadagno (cfr. art c.c.) E una regola La sanzione del risarcimento del che si desume danno si può applicare in tutte le dalle varie ipotesi sopra viste. legislazioni nazionali. (*) Gli interessi previsti dal contratto tipo hanno funzione risarcitoria, e quindi possono essere definiti moratori (cfr. Bianca, Diritto civile, vol. 4, L obbligazione, Giuffrè, Milano, 1993, p. 178 ss.). La misura dell interesse moratorio è data dal tesso adottato dalla Banca Centrale Europea, che, a seconda dei casi, non è maggiorato, oppure è aumentato di 1,5 o 2 punti. C. GARANZIE Nel contratto tipo è previsto che la Commissione benefici di alcune garanzie a fronte della responsabilità degli altri contraenti. Tra le garanzie, il contratto tipo nomina le seguenti: 1. La ritenuta del 15% sull ammontare complessivo massimo (v. art. 3, paragrafo 3, comma terzo, Corpo del contratto). 2. Le eventuali altre garanzie richieste (cfr. quanto di dirà al commento dell art. 23, paragrafo 8). 19

20 9. CONSORTIUM AGREEMENT (Patto di consorzio) A. ASPETTI GENERALI Il contratto tipo con la Commissione Europea per la partecipazione ai programmi di ricerca, nell ambito del Quinto Programma Quadro, prescrive che le parti stipulino tra di loro un Consortium Agreement (accordo di consorzio) (art. 2, par. 2, lett. b), Allegato II). Per Consortium Agreement si intendono «uno o più accordi conclusi tra i partecipanti ad un progetto e, se del caso, esecutori di RST» (art. 2, lett. m), Regolamento), che hanno per scopo quello di «precisare o completare» le disposizioni contenute nel contratto tipo (art. 1, n. 15, Allegato II). Le disposizioni del contratto tipo solitamente non sono idonee a regolare tutti i rapporti tra i contraenti. Il contratto tipo, infatti, si occupa fondamentalmente dei rapporti tra la Commissione e le altre parti Contraenti, mentre non regola approfonditamente il rapporto tra gli altri contraenti. Il Consortium Agreement rientra nella categoria dei contratti europei di ricerca, come si è spiegato nel commento sui caratteri essenziali, ed in particolare tra i contratti accessori al contratto principale con la Commissione. Le parti possono disciplinare il Consortium Agreement liberamente (cfr. art c.c.), pur rispettando due limiti principali (art. 2, par. 2, lett. b), Allegato II): a) non possono derogare alle disposizioni contenute nel contratto con la Commissione; b) il Consortium Agreement deve rispettare la disciplina comunitaria della concorrenza. 20

21 B. CONTENUTO DEL CONSORTIUM AGREEMENT I principali temi da regolare nel Consortium Agreement sono, indicativamente: 1. IL COLLEGAMENTO CON IL CONTRATTO CON LA COMMISSIONE. E opportuno sottolineare che il contratto collegato, ed in quanto tale accessorio, del contratto con la Commissione. Questo si realizza soluzioni tecniche, tra le quali l utilizzo di rinvii alla disciplina del contratto con la Commissione delle definizioni contenute nel contratto tipo. 2. LE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI. Il Consortium Agreement precisa le obbligazioni contenute nel Commissione. 3. GLI STRUMENTI DECISIONALI. Altro aspetto da disciplinare è la creazione di un organo che consenta decisioni all interno del partenariato (Management Board, ecc.). 4. LA DISCIPLINA SULLA TITOLARITÀ E L ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETUALE. particolarmente importante e necessita di una disciplina molto più dettagliata di quella formulata la Commissione [v. Commento alla Parte B, Allegato II]. 5. LA RESPONSABILITÀ. Si consiglia di regolare in modo specifico la responsabilità dei partecipanti ricerca. Questo non solo nei confronti della Commissione, il che, in parte, è già previsto nel contratto questa ipotesi si potrebbe comunque stabilire una ripartizione della responsabilità all interno dei base al contratto tipo sono solidalmente responsabili nei confronti della Commissione. E importante disciplinare la responsabilità dei contraenti, l uno nei confronti degli altri, per gli inadempimenti contrattuali; nonché prevedere la possibilità che i contraenti rispondano ai terzi, per danni derivanti nuove conoscenze derivanti dall attività di ricerca. 6. LE GARANZIE E LE SANZIONI. Per rendere effettivo il regime delle responsabilità è necessario prevedere garanzie e strumenti sanzionatori. Tra le sanzioni che potranno essere previste: la risoluzione inadempiente, le clausole penali, gli interessi moratori. Sarà opportuno sottolineare che le sanzioni Contratto con la Commissione saranno efficaci anche all interno del Consortium Agreement. 7. FORZA MAGGIORE. In armonia con il contratto tipo si consiglia di introdurre una clausola per responsabilità civile il contraente che non possa adempiere i suoi obblighi, per causa di forza maggiore. 8. IL RECESSO PER RAGIONI TECNICHE O ECONOMICHE. Occorre introdurre apposite clausole, che consentano dal progetto, quando lo rendano necessarie ragioni di carattere economico e tecnico. Si tratta cambiamenti tecnici o economici rendano la partecipazione del contraente non più proficua, senza una vera e propria causa di forza maggiore. 9. LA LINGUA. Occorre stabilire quale o quali lingue debbano essere utilizzate per le comunicazioni tra 10. LE COMUNICAZIONI. E opportuno precisare le modalità per le comunicazioni tra i contraenti. 11. LA LEGGE APPLICABILE. Così come è previsto nel contratto tipo, è necessario indicare quale legge sarà Consortium Agreement. 12. IL GIUDICE COMPETENTE. Nel Consortium occorre indicare quale giudice sarà competente a controversie tra le parti. E opportuno scegliere un arbitro, piuttosto che un giudice nazionale. 21

22 10. DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 1. OGGETTO L oggetto della disciplina della proprietà industriale e intellettuale nei contratti di ricerca è rappresentato da alcuni BENI IMMATERIALI, che derivano dall attività intellettiva e inventiva. Questi BENI IMMATERIALI vengono chiamati, nel contratto tipo: KNOWLEDGE KNOWLEDGE indica i risultati, comprese le informazioni, che derivano da un progetto realizzato nell ambito del Programma Quadro. KNOW-HOW PREESISTENTE Per KNOW-HOW PREESISTENTE si intende quel complesso di informazioni, diverse da quelle comprese nella nozione di KNOWLEDGE, posseduto da un contraente principale o un contraente ausiliario, prima della conclusione del contratto con la Commissione (BACKGROUND) o acquisito parallelamente allo svolgimento di questo (SIDEGROUND). 2. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DI KNOWLEDGE E KNOW-HOW PREESISTENTE Ai concetti di KNOWLEDGE e KNOW-HOW PREESISTENTE corrispondo, nel diritto industriale nazionale e internazionale, ai beni tutelati dalla normativa sui BREVETTI, quella sul DIRITTO D AUTORE e quella sulla SEGRETEZZA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE (KNOW-HOW) KNOWLEDGE Per il contratto di ricerca Per il diritto industriale Nazionale e internazionale KNOW HOW PREESISTENTE BENI TUTELATI DAL DIRITTO INDUSTRIALE BREVETTI DIRITTO D AUTORE DIRITTO ALLA SEGRETEZZA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE 3. CARATTERISTICHE COMUNI AI DIRITTI SUI BENI TUTELATI DAL DIRITTO INDUSTRIALE Prima di parlare dei singoli beni tutelati dal diritto industriale, occorre osservare che tali beni vengono tutelati attraverso due tipologie di diritti: una di diritto morale o ancora meglio personalissimo, opponibile erga omnes; l altra è una natura economica, cioè un diritto al contenuto patrimoniale che si acquisisce anch esso a titolo originario ma non è personalissimo in 22

23 quanto trasmissibile. In entrambe i sensi, l ordinamento si è sforzato di avvantaggiare il soggetto/creatore attraverso una composita tutela delle diverse espressioni del momento creativo. 4. CARATTERI DELLA TUTELA DEI BENI CONSIDERATI DAL DIRITTO D AUTORE I DIRITTI DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE SONO CREAZIONI INTELLETTUALI TUTELATE DA UN ORDINAMENTO TRAMITE UN ATTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CONCESSIONE DI BREVETTO) O TRAMITE UN COMPORTAMENTO PRIVATO. CREAZIONE INTELLETTUALE DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE TUTELA ORDINAMENTO NAZIONALE COMUNITARIO CONCESSIONE DI BREVETTI COMPORTAMENTO PRIVATO LA DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE INTELLETTUALE NEL CONTRATTO TIPO S INTESI DELLA PARTE B, ALLEGATO II CONCETTI GENERALI La disciplina del contratto relativa ai beni immateriali (riconducibili ai concetti di Knowledge e di Know-how preesistente), si articola intorno alle seguenti materie: - TITOLARITÀ DEI DIRITTI SUI BENI IMMATERIALI 23

24 Il contratto definisce le regole fondamentali della titolarità dei diritti sulle conoscenze, prodotte dall attività di ricerca. - DIRITTI DI USO (o valorizzazione come lo chiama il contratto tipo) Le regole del contratto stabiliscono chi ha l uso dei beni riconducibili al concetto di Knowledge. Per uso si intende l utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze, sia ai fini della ricerca che per lo sfruttamento. - OBBLIGHI DI PERMETTERE L ACCESSO Il contratto di ricerca disciplina l obbligo di concedere l accesso alle conoscenze ed al Knowhow preesistente, da parte dei titolari dei relativi diritti. - INTERESSE DELLA COMUNITÀ I diritti e gli obblighi vengono disciplinati ai fini della tutela, principalmente, dell interesse della Comunità, oltre a quelli dei contraenti. - INTERESSI DEI CONTRAENTI L applicazione delle regole sulla proprietà industriale e intellettuale deve tenere conto anche dell interesse, soprattutto di natura patrimoniale, dei contraenti. KNOWLEDGE Le regole riguardanti le conoscenze derivanti dall attività di ricerca si riferiscono, principalmente, ai seguenti aspetti: - PROPRIETÀ DEI DIRITTI SULLE CONOSCENZE La proprietà delle conoscenze è del contraente principale o del contraente ausiliario, che hanno svolto l attività di ricerca che ha condotto a dette conoscenze. Se più soggetti hanno svolto l attività di ricerca che ha condotto alle conoscenze, questi devono accordarsi per l attribuzione e l esercizio della proprietà. - VALORIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE. I contraenti sono tenuti a usare (in modo diretto o indiretto) le conoscenze in un tempo ragionevole ed in conformità dell interesse della Comunità. Le modalità dell uso sono contenute nel PIANO DI ATTUAZIONE DELLA TECNOLOGIA (TECHNOLOGICAL IMPLEMENTATION PLAN) Se l uso non avviene nei modi e nei termini stabiliti, le conoscenze possono essere utilizzate dagli altri contraenti o dalla Commissione. - ACCESSO ALLE CONOSCENZE. L accesso deve essere concesso per le finalità e alle condizioni che seguono: 1. PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ DI RICERCA - Ai contraenti principali e ai contraenti ausiliari del medesimo contratto: gratuitamente - Ai contraenti principali di un progetto nell ambito dello stesso programma specifico: a condizioni preferenziali 24

25 2. PER LA VALORIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE GENERATE DA UN CONTRAENTE DIVERSO DAL TITOLARE - Ai contraenti principali del medesimo contratto: gratuitamente - Ai contraenti ausiliari del medesimo contratto: - a condizioni preferenziali dal contraente principale che ha la supervisione tecnica - a condizioni di mercato dagli altri contraenti - Ai contraenti principali di un progetto nell ambito dello stesso programma specifico: a condizioni di mercato KNOW-HOW PREESISTENTE Le regole riguardanti il Know-how preesistente all attività di ricerca si riferiscono ai seguenti aspetti: - PROPRIETÀ DEI DIRITTI SUL KNOW-HOW PREESISTENTE La proprietà del Know-how preesistente è regolata dalla disciplina ordinaria. - VALORIZZAZIONE DEL KNOW-HOW PREESISTENTE L uso del Know-how preesistente è attribuito a chi ne è titolare. - ACCESSO ALLE CONOSCENZE TECNICHE PRESISTENTI. L accesso è un obbligo imposto solo a chi è libero di disporre del Know-how preesistente. L accesso deve essere concesso per le finalità e alle condizioni che seguono: 1. PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ DI RICERCA - Ai contraenti principali del medesimo contratto: a condizioni preferenziali - Ai contraenti ausiliari del medesimo contratto: - a condizioni preferenziali dal contraente principale che ha la supervisione tecnica - a condizioni di mercato dagli altri contraenti. - Ai contraenti principali e ai contraenti ausiliari di un progetto nell ambito dello stesso programma specifico: nessun diritto di accesso 2. PER LA VALORIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE GENERATE DAL PROGETTO - Ai contraenti principali del medesimo contratto: a condizioni preferenziali - Ai contraenti ausiliari del medesimo contratto: nessun diritto di accesso - Ai contraenti principali e ai contraenti ausiliari di un progetto nell ambito dello stesso programma specifico: nessun diritto di accesso 25

26 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE E TIPOLOGIA DI AZIONI Per meglio comprendere le regole riguardanti la proprietà industriale e intellettuale, con riferimento diverse tipologie di azioni e di partecipanti, v. la successiva, tratta dalla Guida al proponente, Commissione (Riquadro n. 8). Progetto di ricerca e sviluppo tecnologico Contraente principale Contraente ausiliario (2) Diritti di accesso per l esecuzione del progetto A titolo gratuito A titolo gratuito / A condizioni di favore Conoscenze Utilizzo* A titolo gratuito (1) per tutte le conoscenze A condizioni di favore/ A condizioni di mercato (1) Know-how preesistente necessario per eseguire il progetto o per utilizzare le conoscenze da questo generate Diritti di accesso per l esecuzione del progetto A condizioni di favore A condizioni di favore/ A condizioni di mercato Utilizzo A condizioni di favore / Progetto di dimostrazione Contraente principale dello stesso programma specifico Contraente principale Contraente ausiliario (2) A condizioni di favore A titolo gratuito A titolo gratuito / A condizioni di favore A condizioni di mercato A condizioni di favore per il solo sfruttamento, per tutte le conoscenze A condizioni di favore/ A condizioni di mercato per il solo sfruttamento A condizioni di favore A condizioni di favore/ A condizioni di mercato A condizioni di favore per il solo sfruttamento / Progetto integrato di RST e di dimostrazione Progetto di ricerca cooperativa per le PMI Contraente principale Contraente ausiliario (2) Contraente principale (PMI) esecutori di RST (diversi dai partecipanti) In generale ai pacchetti di lavori (workpackages) di RST si applicano le regole in materia di DPR applicabili ai progetti di RST ed ai pacchetti di dimostrazione quelle applicabili ai progetti di dimostrazione. Se non è possibile distinguere i vari pacchetti di lavori, si applicano le regole in materia di DPR applicabili ai progetti di RST se il contributo comunitario al progetto nel suo complesso supera il 42,5% e quelle applicabili ai progetti di dimostrazione se il contributo è invece inferiore o uguale a tale percentuale. Proprietà congiunta (3) Proprietà congiunta (3) per il solo sfruttamento A titolo gratuito A titolo gratuito A titolo gratuito A condizioni di favore per il solo sfruttamento Azione concertata Reti Borse Contraente principale Membro Contraente principale Membro Istituto ospitante Borsista Saranno divulgate le conoscenze che possono essere divulgate. Saranno divulgate le conoscenze che possono essere divulgate. La proprietà delle conoscenze sarà determinata in base alla legge applicabile all istituto ospitante. Saranno divulgate le conoscenze che possono essere divulgate. Misure di accompagname nto Contraente principale e, in casi particolari, membri La proprietà delle conoscenze sarà determinata in base al livello di finanziamento da parte della Comunità. A seconda dei casi potrà prevalere l utilizzo o la divulgazione. (*) Diritti di accesso alle conoscenze ai fini del loro utilizzo sono limitati alle sole conoscenze generate dal progetto considerato. (1) Contraenti e contraenti ausiliari che non sono in grado di sfruttare le proprie conoscenze possono concedere diritti di accesso (2) dietro ragionevole contropartita, sia essa di natura finanziaria o di altro genere, in alternativa alla concessione a titolo gratuito. (3) A condizioni di favore, se il beneficiario si rivolge al proprio contraente principale o agli altri contraenti ausiliari di questo. (3) Le PMI contraenti sono proprietarie di tutte le conoscenze che risultano da attività di ricerca svolte da esecutori di RST. 26

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