Tra. Pensplan Centrum S.p.a. (Appaltante) e la Ditta/Società/ il RTI o l ATI (Appaltatore)

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1 SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BACK OFFICE PER CONTABILITA TITOLI, REPORTISTICA E ELABORAZIONE SEGNALAZIONI ALLE AUTORITA DI VIGILANZA CIG Tra Pensplan Centrum S.p.a. (Appaltante) e la Ditta/Società/ il RTI o l ATI (Appaltatore) 1

2 Sommario PREMESSE ART. 1 - NORME REGOLATRICI ART. 2 - OGGETTO ART. 3 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO ART. 5 - IMPORTO CONTRATTUALE ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ART. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 9 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI ART BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D AUTORE ART UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE ART SUBAPPALTO ART OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ART CAUZIONE DEFINITIVA ART RECESSO ART RECESSO PER GIUSTA CAUSA ART DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO ART PENALI E RILIEVI ART RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO ART FALLIMENTO DELL APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE ART QUINTO D OBBLIGO E VARIANTI ART DIREZIONE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE ART VERIFICHE DI CONFORMITA DEI SERVIZI RESI ART FATTURAZIONE E PAGAMENTI ART OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL APPALTATORE ART PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E DELLA DOCUMENTAZIONE IN GENERE ART MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 ART ELEZIONE DOMICILIO LEGALE, CONTROVERSIE E FORO ART SPESE ART NORME DI CHIUSURA E FIRME 2

3 La parte appaltante: Pensplan Centrum S.p.A., con sede a Bolzano, via della Rena 26, P.Iva e C.F socio unico Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol - (di seguito, per brevità, Appaltante ) nella persona del prof. Gottfried Tappeiner nato a Merano il 03/08/1955, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale agisce in questo atto non in proprio, ma in nome nell interesse e per conto della stessa Società, giusti poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 26/11/2012. La parte appaltatrice: la Ditta, con sede legale in ( ), via n. P.IVA (codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di n. ) (di seguito, per brevità, Appaltatore o Appaltatrice ), rappresentata da nato a, il e residente a in via n. (oppure, domiciliato presso ) in qualità di... congiuntamente anche definite Parti PREMESSO CHE: a. con provvedimento a contrarre del 01/03/2013, efficace, è stato indetto appalto per l affidamento del servizio di back office per contabilità titoli, reportistica e elaborazione segnalazioni alle autorità di vigilanza, e sono state approvate le condizioni essenziali del presente contratto riportando il nominativo del responsabile del procedimento (di seguito, per brevità, RUP) nella persona del dott. Markus Obermair; b. che il RUP ha provveduto ad acquisire la documentazione per la sottoscrizione del presente contratto e ad effettuare gli accertamenti prescritti dagli artt. 10, 11 e 12 nonché 48 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito anche denominato Codice Appalti), ritenendo sussistenti i requisiti generali e speciali per la stipula del contratto; c. con successiva determinazione del (soggetto autorizzato all acquisto) del, efficace, l'appalto è stato aggiudicato definitivamente a alle condizioni previste nel bando di gara e nei documenti ivi citati, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che risultano depositati presso l'ufficio e controfirmati dalle Parti; d. ai sensi del D.Lgs. 159/2011, si prende atto [della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del presente contratto, giusta l informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di, del Prot. n. ]/[della circostanza che è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta dell informazione antimafia di cui all art. 92 commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011]; e. L appalto è stato aggiudicato al prezzo complessivo di Euro (in cifre e lettere);che si è proceduto al versamento all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Tutto ciò premesso le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non allegati, che le stesse Parti dichiarano di conoscere ed accettare, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Art. 1 Norme regolatrici 1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l Allegato I (Bando di gara), l Allegato II (Norme per la partecipazione alla gara), l Allegato 3

4 III (Capitolato tecnico) e l eventuale Allegato IV (Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara), nonché tutta la documentazione allegata e/o complementare alla gara in oggetto. Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, l Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione, l Offerta tecnica e l Offerta economica. L esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati: a. dalle norme applicabili ai contratti degli organismi di diritto pubblico e, in particolare, dalle disposizioni del Codice Appalti, dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e, per quanto compatibili, dalla L. R. T.A.A. n. 2 del 22 luglio 2002 e L.P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990; b. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate. 2. In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti della gara prodotti dall Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall Appaltatore ed accettate dall Appaltante. Art. 2 - Oggetto 1. Pensplan Centrum S.p.A. affida all Appaltatore, che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto per la fornitura del servizio di back office per contabilità titoli, reportistica e elaborazione segnalazioni alle autorità di vigilanza, il cui oggetto risulta dal Capitolato tecnico (Allegato III), comprensivo, in via sintetica e non esaustiva, delle seguenti attività: - gestione di tutti i movimenti delle operazioni in titoli e dei redditi di capitale connessi (incasso cedole, dividendi, ecc.); - tenuta dei rapporti con i gestori di portafoglio finanziari in funzione dello sviluppo amministrativo e contabile; - tenuta dei contatti con le banche depositarie per le problematiche relative all operatività specifica; - gestione ed aggiornamento delle anagrafiche titoli; - creazione di una prima nota contabile predefinita per i diversi addetti contabili (contabilizzazione di scritture generiche, di rettifica, liquidazione dividendi, integrazione cedole su obbligazioni, carico/scarico quote); - gestione dei flussi di dati con l info provider (aggiornamento prezzi e cambi), con le banche depositarie titoli e gestori finanziari; - valorizzazione dei portafogli; - gestione delle operazioni straordinarie sul capitale dei titoli in portafoglio (split, raggruppamenti, aumenti di capitale); - controllo della rispondenza delle posizioni titoli con i depositi titoli bancari presso la banca depositaria e banche subdepositarie; - produzione della reportistica sulla situazione patrimoniale per l Appaltante, per la struttura finanza e per la struttura di risk managment del fondo e per i suoi organi (sindaci, responsabile) e per le autorità di vigilanza; - predisposizione delle segnalazioni alle autorità di vigilanza; - collaborazione e assistenza agli organi di controllo sia interni che esterni. 2. L erogazione dei servizi dovrà aver luogo con le modalità e nei termini di cui al presente contratto, al Capitolato Tecnico (Allegato III) ed all Offerta tecnica presentata dall Appaltatore stesso. 4

5 Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio 1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico (Allegato III) e nell Offerta tecnica presentata in sede di gara. L Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all attività lavorativa in atto. L Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e/o da terzi. 2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l Appaltatore si obbliga, così come precisato nella propria Offerta Tecnica, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate nell esecuzione delle prestazioni richieste nel Capitolato Tecnico (Allegato III). 3. L Appaltante, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto lo svolgimento delle attività presso le proprie sedi, metterà a disposizione dell Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Le risorse preposte all esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell Appaltante potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione dei relativi nominativi all Appaltante, almeno 5 (cinque) giorni prima dell inizio delle attività suddette. Alla scadenza del contratto, l Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose gli eventuali locali ed i posti di lavoro messi a disposizione dall Appaltante. L Appaltatore dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento dallo stesso eventualmente poste in essere e restituire all Appaltante gli eventuali prodotti software da quest ultimo messi a disposizione. 4. L Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, l Appaltante potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da quest ultimo incaricati. 5. L Appaltatore riconosce all Appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute da quest ultimo non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L esercizio da parte dell Appaltante di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso. 6. Nel caso in cui l Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Direttore dell esecuzione del Contratto, così come definito all art. 22 del presente contratto. Ove l Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, l Appaltante si riserva, previa contestazione dell addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall Appaltatore e da questi comunicate al Direttore dell esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all art. 14, d importo pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) della stessa. 7. Nelle ipotesi di cui ai precedenti due capoversi, l Appaltante si riserva la facoltà di respingere, tramite il Direttore dell esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. Decorso il termine anzidetto, la nuova figura professionale si ritiene accettata dall Appaltante. L Appaltatore, comunque, deve garantire l erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. 8. In caso di inadempimento da parte dell Appaltatore degli obblighi di cui ai commi 6 e 7, l Appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. 5

6 Art. 4 Durata del Contratto 1. La durata del contratto è fissata in 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di inizio attività, indicata nella dichiarazione in calce al presente contratto, compilata dall Appaltante in conformità con le risultanze di gara, e che l Appaltatore si impegna a sottoscrivere contestualmente alla stipula del presente contratto. Nella medesima dichiarazione viene altresì definito, sempre in conformità alle risultanze di gara ed, in particolare, ai contenuti del piano per l operatività del servizio facente parte dell Offerta Tecnica dell Appaltatore, il periodo immediatamente precedente alla data di inizio attività (definito periodo di implementazione del servizio ) in cui l Appaltatore si impegna a porre in essere tutte le attività propedeutiche all esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto. 2. A seguito di eventuale richiesta scritta dell Appaltante, al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio a favore dello stesso, l Appaltatore si impegna fin da ora a proseguire nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, anche fornendo l assistenza necessaria al subentro effettivo da parte di un nuovo fornitore, e, comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla scadenza di cui al comma precedente. 3. In ogni caso, l Appaltatore ha comunque l obbligo di completare e di mettere a disposizione dell Appaltante tutti i dati e la documentazione utile, relativamente ad attività e adempimenti previsti dalle disposizioni normative, fiscali e previdenziali in materia e dalle autorità di vigilanza, anche successivamente alla data di scadenza del contratto stesso. Art. 5 Importo contrattuale 1. L importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative a tutti i servizi indicati nel Capitolato Tecnico (Allegato III) e sommariamente elencati all art. 2, viene determinato in Euro ( ) per dodici mensilità e, quindi, in Euro ( ) per tutta la durata prevista dall art. 4, sempre al netto di I.V.A.. 2. Le Parti concordano che il prezzo relativo ai servizi offerti successivamente al primo anno di esecuzione del presente contratto sia soggetto a revisione periodica annuale. La revisione viene effettuata dal Direttore dell esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio di ogni anno di esecuzione successivo al primo. La revisione del prezzo è operata sulla base dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L Appaltatore espressamente accetta il menzionato metodo di calcolo per la revisione del prezzo, rinunciando ad ogni contestazione presente e/o futura ritenendolo corretto, equo e conforme a quanto stabilito in sede di gara. 3. I corrispettivi contrattuali suindicati si intendono comprensivi di ogni altro onere non espressamente indicato quali, a mero titolo indicativo e non esaustivo, quelli relativi alla fornitura di eventuali mezzi d opera occorrenti, alle spese di trasporto, viaggio, missione e trasferta, ecc.. 4. Tutti gli obblighi ed oneri dell Appaltatore, derivanti dall esecuzione del contratto e dall osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Art. 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. L Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema 6

7 di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 2. L Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 3. L Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. 5. L Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell Appaltante, l adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. 6. Ai sensi di quanto previsto agli art. 4, comma 2 ed art. 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva (di seguito, DURC) che segnali un inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere dall importo contrattuale, l ammontare corrispondente all inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all esecutore del contratto 7. In caso di ottenimento del DURC, dell Appaltatore, negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell esecuzione del contratto, il RUP proporrà, ai sensi dell art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 8. Ove l ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l Appaltante pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell autorizzazione di cui all art. 118, comma 8, del Codice Appalti, dandone contestuale segnalazione all Osservatorio per l inserimento nel casellario informatico. 9. Ai sensi di quanto previsto all art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all art. 118, comma 8 ultimo periodo del Codice Appalti, impiegato nell esecuzione del contratto, il RUP inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. 10. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l Appaltante si riserva di pagare anche in corso d opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il RUP predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al 7

8 precedente comma, il RUP provvederà all inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. Art. 7 - Obblighi di riservatezza 1. L Appaltatore ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l Appaltante. 2. L obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. L Appaltatore è responsabile per l esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all Appaltante. 5. L Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all Appaltante. Art. 8 - Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell art. 40, comma 2 del D. L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, le Parti convengono che il reciproco trattamento dei dati personali non è soggetto all applicazione del D.Lgs. 196/ Qualsiasi dato relativo a terzi interessati, come definiti dall art. 4 del D.Lgs. 196/2003, potrà essere trattato, anche con l ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente al fine della prestazione dei servizi di cui al presente contratto. Le Parti si impegnano ad ottenere dagli eventuali interessati le necessarie autorizzazioni al trattamento ed alla comunicazione dei dati, previo ragguaglio degli stessi mediante l informativa di cui all art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni 1. L Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell Appaltatore stesso quanto dell Appaltante e/o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi. 2. È obbligo dell Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all oggetto del presente contratto, con massimale per sinistro non inferiore a ,00 (cinquemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. 3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma, l Appaltatore potrà dimostrare l esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente 8

9 contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad ,00 (cinquemilioni/00). 4. Resta inteso che l esistenza nonché la validità e l efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Art Brevetti industriali e diritti d autore 1. L Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all uso di dispositivi o all adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti dell Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d uso, l Appaltatore manleverà e terrà indenne l Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell Appaltante. 3. L Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto l Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l Appaltante riconosce all Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall Appaltante. 4. Nell ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato. Art Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software 1. L Appaltatore dovrà richiedere per iscritto all Appaltante l autorizzazione all utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici eventualmente messi a disposizione dall Appaltante medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l uso di prodotti software non autorizzati dall Appaltante costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. 2. L Appaltatore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. 3. L Appaltatore è obbligato a sottoporre i supporti informatici da impiegare negli ambienti dell Appaltante alle verifiche che l Appaltante riterrà opportune prima dell utilizzo ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle proprie apparecchiature. 4. In caso di inadempimento dell Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell Appaltante di risolvere il presente contratto, l Appaltatore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente. Art. 12 Subappalto 1. L Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. ovvero 1. L Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell importo contrattuale l esecuzione delle seguenti prestazioni: 9

10 a)... b)... c) L Appaltante provvederà, ai sensi dell art. 118, del D.Lgs. 163/2006, a corrispondere direttamente al subappaltatore l importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, pertanto l Appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 3. L Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all Appaltante e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. 5. L Appaltatore si impegna a depositare presso l Appaltante, almeno venti giorni prima dell inizio dell esecuzione delle attività subappaltate, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l Appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché l eventuale certificazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. 6. In caso di mancata presentazione della copia autentica del contratto di subappalto nel termine previsto, l Appaltante non autorizzerà il subappalto. 7. In caso di mancato deposito dei documenti a corredo della copia del contratto di subappalto, nel termine previsto, l Appaltante procederà a richiedere all Appaltatore l integrazione della suddetta documentazione, assegnando all uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. 8. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. 9. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri dell Appaltatore, il quale rimane l unico e solo responsabile, nei confronti dell Appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. 10. L Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 11. L Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l esecuzione dello stesso, vengano accertati dall Appaltante inadempimenti dell impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all interesse dell Appaltante; in tal caso l Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. 12. L Appaltatore si obbliga, ai sensi dell art. 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, un prezzo con ribasso non superiore al 20% (venti per cento) rispetto alla percentuale dell importo di aggiudicazione corrispondente alla quota di servizi subappaltati. 13. L esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 14. In caso di mancato rispetto da parte dell Appaltatore dell obbligo di cui all articolo 118, comma 3, ultimo periodo del Codice Appalti, laddove l Appaltatore giustifichi il mancato invio della proposta motivata di pagamento con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall Appaltatore sia accertato dal Direttore dell esecuzione, l Appaltante sospenderà i pagamenti in favore del subappaltatore 10

11 limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell esecuzione. 15. In caso di inadempimento da parte dell Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l Appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l Appaltante revocherà l autorizzazione al subappalto. 17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all art. 118 del D.Lgs. 163/ Restano fermi per l Appaltatore tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall art. 35, comma 28, della Legge 248/2006. Art Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall art. 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 3. L Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/ L Appaltatore ed il subappaltatore che hanno notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all Appaltante e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. 5. L Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, verrà assunta dalle predette controparti l obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L Appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. 6. Con riferimento ai contratti di subappalto, l Appaltatore si obbliga a trasmettere all Appaltante, oltre alle informazioni di cui all art. 118, comma 11 ultimo periodo del Codice Appalti, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l Appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all esito dell espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 7. L Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi 11

12 identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 8. L Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato. Art. 14 Cauzione definitiva 1. A garanzia dell esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l Appaltatore dichiara di aver stipulato idonea fidejussione assicurativa o bancaria costituente una cauzione definitiva pari all importo di (in lettere ), ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. 163/2006, in favore dell Appaltante e di averla depositata presso quest ultimo. 2. La fidejussione di cui al comma precedente è rilasciata a prima e semplice richiesta, operativa entro 15 giorni dalla richiesta di escussione dell Appaltante, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione dell Appaltatore, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Appaltante, ed è rilasciata con rinuncia alle eccezioni di cui all art comma 2, Codice Civile. 3. La garanzia ha validità temporale a partire dall inizio del periodo di implementazione del servizio, durante l esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché per i 12 mesi successivi al termine dell esecuzione, anche a garanzia dei servizi resi, e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell Appaltante beneficiaria, con la quale verrà attestata l assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell esecuzione del contratto. 4. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell Appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell Appaltatore. In caso di inadempimento di tale obbligo, l Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. L Appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per l applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 3, 18 e 19 del presente contratto. 5. Salvo quanto sopra, la garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell avanzamento dell esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque percento) dell iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna all istituto garante, da parte dell Appaltatore, del documento sottoscritto dall Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l avvenuta esecuzione. 6. L ammontare residuo pari al venticinque per cento dell iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Art. 15 Recesso 1. L Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni solari, da comunicarsi all Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. 12

13 2. Dalla data di efficacia del recesso, l Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all Appaltante. 3. In caso di recesso dell Appaltante, l Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto eseguito a regola d arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell importo relativo alle prestazioni non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d asta, e l ammontare netto delle prestazioni eseguite. 4. L Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso spese. Art.16 Recesso per giusta causa 1. Qualora taluno dei componenti l organo di amministrazione o l amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Amministrazione, l ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, con lettera raccomandata a.r. e senza preavviso. 2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, l Appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito richiesto dall art. 38 del D.Lgs. 163/ Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all art del Codice Civile. 4. L Appaltante potrà recedere dal presente contratto, ai sensi art. 92 commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011. Art Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito 1. E fatto divieto all Appaltatore di cedere il presente contratto, fatte salve le vicende soggettive dell esecutore del contratto disciplinate all art. 116 del D.Lgs. 163/2006, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all art. 116 del Codice Appalti. 2. L Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l esercizio dell attività di acquisto di crediti di impresa. Al contrario, è fatto divieto all Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all incasso. 3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 52/ L Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n al cessionario, eventualmente anche nell atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all Appaltatore mediante bonifico bancario o 13

14 postale sul/i conto/i corrente dedicato/i del medesimo Appaltatore e riportando il medesimo CIG. 5. In caso di inosservanza da parte dell Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto. Art. 18 Penali e rilievi 1. In caso di ritardi nell esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto da parte dell Appaltatore, verranno applicate, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, le seguenti penali: a. qualora l implementazione del servizio non venga completata entro il termine del periodo di implementazione del servizio di cui all art. 4 del presente contratto, l Appaltante applicherà all Appaltatore una penale pari all 1 (unopermille) dell importo contrattuale complessivo (IVA esclusa), per un massimo di 30 (trenta) giorni, scaduti i quali l Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento; b. qualora non siano rispettate le tempistiche stabilite dalla normativa primaria e secondaria vigente in merito alle attività di cui ai punti 3.3, 5.4, 6.4 del Capitolato tecnico, l Appaltante applicherà all Appaltatore una penale pari all 1 (unopermille) dell importo contrattuale complessivo (IVA esclusa); c. qualora permangano degli eseguiti da riconciliare, così come previsti al punto 4.2. del Capitolato tecnico, per più di 5 (cinque) giorni non festivi, l Appaltante applicherà all Appaltatore, a seconda della gravità rilevata dal Direttore dell Esecuzione, una penale compresa tra lo 0,3 (zerovirgolatre) e l 1 (unopermille) dell importo contrattuale complessivo (IVA esclusa); d. qualora non siano eseguite tempestivamente le attività (ad es. di segnalazione, comunicazione, risposta) di cui ai punti 4.5, 4.7, 4.8, 5.2, 5.4, 5.4.1, 6.1.2, 6.4 del Capitolato tecnico, l Appaltante applicherà all Appaltatore, a seconda della gravità rilevata dal Direttore dell Esecuzione, una penale compresa tra lo 0,3 (zerovirgolatre) e l 1 (unopermille) dell importo contrattuale complessivo (IVA esclusa). 2. Resta inteso che, salvo ove diversamente specificato, laddove la normativa o il Capitolato tecnico faccia riferimento ad attività da svolgersi tempestivamente, queste devono essere completate entro 24h. 3. L ammontare complessivo delle penali applicate dall Appaltante in base ai precedenti commi non può superare il 10% dell importo complessivo dell appalto. Qualora l Appaltante abbia applicato penali per un valore complessivo superiore al 10% dell importo complessivo dell appalto, il RUP promuoverà l avvio delle procedure previste dall art. 136 del Codice Appalti. 4. Nel caso in cui gli obblighi scaturenti dal presente contratto non vengano perfettamente e tempestivamente adempiuti dall Appaltatore, comportando tale contegno un inadempimento, anche se non sanzionato con la risoluzione del presente contratto, verranno applicate le seguenti penali: a. qualora, anche per un solo giorno non festivo, non venga garantito l accesso al gestionale di cui al punto 2 del Capitolato tecnico ad almeno 5 utenti, l Appaltante applicherà all Appaltatore, a seconda della gravità rilevata dal Direttore dell Esecuzione, una penale compresa tra lo 0,3 (zerovirgolatre) e l 1 (unopermille) dell importo contrattuale complessivo (IVA esclusa), per ciascun giorno; 14

15 b. qualora, al termine della giornata operativa, non venga correttamente eseguita una delle attività di cui ai punti 3.2, 4.2, 4.3.1, 4.4, 4.4.1, 4.5, 4.7, 4.8, 5.4.1, , 6, 6.5 del Capitolato tecnico, l Appaltante applicherà all Appaltatore, a seconda della gravità rilevata dal Direttore dell Esecuzione, una penale compresa tra lo 0,3 (zerovirgolatre) e l 1 (unopermille) dell importo contrattuale complessivo (IVA esclusa); c. qualora, al termine della settimana lavorativa, non venga correttamente eseguita una delle attività di cui ai punti del Capitolato tecnico, l Appaltante applicherà all Appaltatore, a seconda della gravità rilevata dal Direttore dell Esecuzione, una penale compresa tra lo 0,3 (zerovirgolatre) e l 1 (unopermille) dell importo contrattuale complessivo (IVA esclusa); d. qualora, in un qualsiasi momento, non venga garantita all Appaltante la possibilità di estrarre i dati contabili di cui al punto del Capitolato tecnico, l Appaltante applicherà all Appaltatore, a seconda della gravità rilevata dal Direttore dell Esecuzione, una penale compresa tra lo 0,3 (zerovirgolatre) e l 1 (unopermille) dell importo contrattuale complessivo (IVA esclusa); e. qualora abbia esito negativo la verifica di conformità svolta a seguito di una precedente verifica di conformità conclusasi anch essa con esito negativo, l Appaltante applicherà all Appaltatore, a seconda della gravità rilevata nel relativo verbale, una penale compresa tra lo 0,3 (zerovirgolatre) e l 1 (unopermille) dell importo contrattuale complessivo (IVA esclusa); 5. Gli eventuali ritardi ed inadempimenti contrattuali daranno luogo all applicazione delle penali di cui ai precedenti commi a seguito di contestazione per iscritto del Direttore dell esecuzione all Appaltatore. L Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio dell Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. 6. Nel caso di applicazione delle penali, l Appaltante provvederà a recuperare l importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per un importo corrispettivo. Art Risoluzione per inadempimento 1. L Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell Appaltatore. In tal caso l Appaltante avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all esecuzione in danno dell Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell eventuale maggior danno. 2. Si conviene che l Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell art c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell Appaltante; b. nei casi previsti agli articoli del presente contratto e qui di seguito elencati: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e danni (art. 9); brevetti industriali e diritti d autore (art. 10); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art. 11); subappalto (art. 12); cauzione definitiva (art. 14); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 17); risoluzione per inadempimento (art. 19) fallimento 15

16 dell Appaltatore o morte del titolare (art. 20); proprietà dei prodotti e della documentazione in genere (art. 26); Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (art. 27). 3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell art. 3 comma 9bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. 4. In caso di risoluzione del contratto l Appaltatore si impegnerà a fornire all Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all esecuzione dello stesso. 5. In base al combinato disposto degli artt. 297, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e 140 del D.Lgs. 163/2006, l Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell appalto. Si procederà all interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l originario aggiudicatario. L affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall originario aggiudicatario in sede di offerta. Art Fallimento dell Appaltatore o morte del titolare 1. Il fallimento dell Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero risolvere lo stesso. 2. Qualora l Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo, o altra impresa -che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità- entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di dichiarare la risoluzione dal contratto. In caso di fallimento di un impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. 3. In base al combinato disposto degli artt. 297, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e 140 del D.Lgs. 163/2006, l Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell appalto. Si procederà all interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l originario aggiudicatario. L affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall originario aggiudicatario in sede di offerta. Art Quinto d obbligo e Varianti 1. L Appaltante potrà richiedere all Appaltatore, nei casi previsti dal comma 2 dell art. 311 del D.P.R. 207/2010, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell importo di cui all art. 5 agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base di quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dall Offerta economica. 16

17 2. L Appaltante, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell art. 311 del D.P.R. 207/2010 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell importo di cui all art. 5 del presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base di quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dall Offerta economica. 3. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell art. 311 del D.P.R. 207/2010, con la sottoscrizione del presente contratto l Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall Appaltante purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell esecutore maggiori oneri. 4. Ai sensi dell art. 310 del D.P.R. 207/2010, nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall Appaltatore se non è stata approvata dal Direttore dell esecuzione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 311 e qualora effettuate senza la suddetta approvazione non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente. L eventuale variazione o modifica al contratto, laddove possibile, dovrà risultare da atto scritto, le cui spese saranno a carico dell Appaltatore. Art Direzione dell esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione 1. L Appaltante nomina il Direttore dell esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull esecuzione dei servizi oggetto dello stesso ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia nella persona del. 2. Il Direttore dell esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 207/2010, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura. Art. 23 Verifiche di conformità dei servizi resi 1. I servizi resi ai sensi del presente contratto sono soggetti a verifiche di conformità al fine di accertarne e certificarne la regolare esecuzione ed, in particolare, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto nonché del rispetto delle normative di settore. 2. Le operazioni di verifica di conformità saranno effettuate, presso la sede della Appaltante, da un apposita Commissione di verifica, formata da personale della stessa e/o da terzi da questa incaricati, e si svolgeranno in contraddittorio con l Appaltatore. 3. E oggetto di apposita verifica di conformità la realizzazione dell implementazione del servizio che precede la data di inizio attività. Inoltre, si provvederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione, con frequenza almeno trimestrale, in prossimità ed in relazione alle tempistiche di fatturazione e pagamento previste dal successivo art. 24. In ogni caso, entro 20 giorni dal termine dell efficacia del presente contratto, viene eseguita la verifica conclusiva di conformità, relativa al complesso delle prestazioni svolte. 17

18 4. L Appaltatore comunicherà all Appaltante, in forma scritta, il nominativo del proprio rappresentante che, a cura e spese dell Appaltatore, presenzierà alle operazioni di verifica di conformità. L Appaltante comunicherà la data e l ora delle operazioni di verifica in forma scritta, a mezzo telefax o , anche con preavviso minimo. Alla data ed ora indicate, l Appaltante avrà facoltà di procedere autonomamente ad eseguire le verifiche di conformità, anche in assenza del rappresentante dell Appaltatore. 5. L Appaltatore è tenuto a prestare, su semplice richiesta dell Appaltante, a propria cura e spese, l assistenza tecnica eventualmente necessaria per le verifiche di conformità. 6. Le verifiche effettuate entro il termine di cui all art. 316 comma 1 del D.P.R. 207/2010 sono documentate da apposito verbale, nel quale, oltre ad una sintetica descrizione delle prestazioni dell appalto, sono contenute le seguenti indicazioni: a. gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; b. il giorno della verifica di conformità; c. le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti; d. i rilievi effettuati e le singole operazioni di verifica; e. l esito positivo o negativo ed, in quest ultimo caso, il termine entro cui provvedere all eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrate. 7. Ad esito di verifica positiva, il soggetto incaricato rilascia apposito certificato di verifica di conformità, riportante anche il corrispettivo trimestrale previsto per il servizio reso e gli importi di cui alle ritenute di garanzia. In assenza del certificato di verifica non potrà essere effettuato il pagamento di alcuna fattura. 8. In caso di verifiche con esito negativo, l Appaltante comunicherà in forma scritta, a mezzo telefax o via , tale esito all Appaltatore il quale sarà tenuto, a propria cura e spese, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrate entro la data indicata nel verbale. 9. Dopo la comunicazione da parte dell Appaltatore dell avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, l Appaltante procederà tempestivamente ad una nuova verifica con le modalità di cui ai commi precedenti. 10. Per ogni verifica negativa successiva alla prima l Appaltante ha la facoltà di applicare la/le penale/i prevista/e all art Tutte le spese e gli oneri sostenuti dall Appaltante relativi alle verifiche di conformità successive alla prima sono a totale carico dell Appaltatore. In tal caso, l Appaltante provvederà a recuperare l importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per un importo corrispettivo 12. L Appaltante e l Appaltatore potranno concordemente decidere ulteriori modalità di dettaglio per l effettuazione delle verifiche. Art. 24 Fatturazione e pagamenti 1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all art. 5, l Appaltatore potrà emettere fattura esclusivamente in conformità con quanto disposto dal presente articolo. 2. Le parti concordano che il pagamento delle prestazioni eseguite avvenga su base trimestrale posticipata. In tal senso, il corrispettivo annuale, così come risultante dall Offerta economica ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente art. 5 comma 2, è suddiviso in quattro (4) importi, di uguale entità, oggetto di separata fatturazione. 3. L Appaltatore, in prossimità del termine del trimestre, ha facoltà di sollecitare l esecuzione della verifica di conformità sui servizi resi. Ad esito positivo del procedimento di verifica, 18

19 l Appaltatore è autorizzato ad emettere la fattura per i servizi svolti nel relativo trimestre per l ammontare, comprensivo del corrispettivo e delle ritenute di garanzia, specificato nel certificato emesso ai sensi del precedente art. 23 comma Tutte le ritenute di garanzia, applicate ai sensi dell art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell Appaltante del certificato di verifica conclusiva di conformità, sempre previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara), alle prestazioni svolte ed al periodo di competenza. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa da parte dell Appaltante, compatibilmente con la tempistica di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e, comunque, salvo quanto disciplinato dai successivi commi 7, 8 e 9 del presente articolo. 6. In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati di cui al precedente comma 5. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati di cui al precedente comma 5 unitamente all importo che verrà liquidato alle mandanti. In caso di subappalto l Appaltatore, unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità sopra indicate, provvederà a comunicare all Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati di cui al precedente comma 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l Appaltante procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC). Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall Appaltante, non produrrà alcun interesse. 7. L Appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro ,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. 8. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l Appaltante applicherà quanto disposto dall art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 9. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 10. Le fatture dovranno essere intestate all Appaltante. L importo delle predette fatture verrà bonificato dall Appaltante, previ gli accertamenti di cui ai precedenti commi, sul conto corrente n., intestato all Appaltatore presso, Ag., in, Via, IBAN, BIC. In caso di RTI e, così come riportato sull atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, il presente comma verrà integrato con le informazioni bancarie relative a ciascun soggetto interessato. 11. L Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note per iscritto all Appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di 19

20 legge, l Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 12. Nel caso in cui il pagamento della fattura relativa alla/alle prestazione/i ritenuta/e regolare/i avvenga oltre i termini sopra menzionati, alla Appaltatrice saranno dovuti gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002. Art Obblighi ed adempimenti a carico dell Appaltatore 1. Sono a carico dell Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all integrale espletamento dell oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla fase di implementazione del servizio, alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. 2. L Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'appaltante. 3. L Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. 4. L Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall Appaltante, nonché di dare immediata comunicazione all'appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull esecuzione del contratto. 5. L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 6. L Appaltatore è tenuto a comunicare all'appaltante ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'appaltante entro 10 giorni dall intervenuta modifica. Art Proprietà dei prodotti e della documentazione in genere 1. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell Appaltante che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione, salve quelle imposte dalla legge, la pubblicazione, la diffusione e l utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. 2. Tutta la documentazione creata o predisposta dall Appaltatore nell esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell Appaltante. 20

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